Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 02/05/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1640/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona della
Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1640 del ruolo generale degli affari contenzioni civili dell'anno 2021 pendente tra
(C.F. ), nato a [...] il E_ C.F._1
28/03/1973, residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. MONTALBETTI MAURIZIO del Foro di Varese, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Varese, via Veratti n. 24, giusta procura allegata all'atto di costituzione di nuovo difensore 11/11/2024;
PARTE ATTRICE
e
(P.IVA: ), con sede legale in Varese, via C. Controparte_1 P.IVA_1
Ferrari n. 43, in persona dell'Amministratore Unico pro tempore sig.ra CP_2 rappresentata e difesa dall'Avv. PERONI CESARE del Foro di BU SI (VA) e dall'Avv. CAZZOLA PAOLO del Foro di Varese, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in BU SI (VA, Largo PO n. 1, giusta procura allegata all'atto di costituzione;
pagina 1 di 24
LA (MI) il 02/03/1989, con studio in EN Ponte RE (VA), via Campagna n. 88/D, rappresentata e difesa dall'Avv. LODI MICHELE del Foro di Varese, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Varese, via Carlo Robbioni n. 20, giusta procura allegata all'atto di costituzione;
PARTI CONVENUTE
nonché nei confronti di
(C.F. ), con sede in Mogliano Veneto (TV), via Controparte_3 P.IVA_3
Marocchesa n. 14, in persona del rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
MACCHI ELENA del Foro di BU SI (VA) e dall'Avv. MACCHI GIUSEPPE del Foro di BU SI (VA), presso il cui studio comune è elettivamente domiciliata in BU
SI (VA), via Mameli n. 13/15, giuste procure notarili indicate in atti ed allegate all'atto di costituzione;
PARTE TERZA CHIAMATA
OGGETTO: “Responsabilità”.
CONCLUSIONI
Per parte attrice “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa convocazione del E_
CTU a chiarimenti della consulenza svolta, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione così giudicare:
In via principale
1) Accertati la responsabilità e l'inadempimento della Geom. in qualità di Persona_1 progettista e DL e accertati i danni in conseguenza di ciò subiti dall'odierno attore condannare la EO al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi da Persona_1
ella causati al Signor quantificabili in euro 55.150,00# (euro E_
Cinquantacinquemilacentocinquanta/00), o nella maggiore o minor somma che codesto
Giudicante riterrà di legge, anche a seguito dell'esperimento di apposita CTU;
2) Accertati la responsabilità e l'inadempimento dell'impresa costruttrice e accertati i danni in conseguenza di ciò subiti dall'odierno attore condannare l'impresa costruttrice
[...]
in persona del legale rappresentate pro tempore al risarcimento di tutti i Controparte_1
danni patiti e patiendi dal Signor quantificabili in euro 23.691,82 E_
pagina 2 di 24 (ventitremilaseicentonovantuno/82) o nella maggiore o minor somma che codesto Giudicante riterrà di legge, anche a seguito dell'esperimento di apposita CTU;
In Via subordinata
Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande formulate in via principale
1) accertare e dichiarare la responsabilità in solido di e della Controparte_1
EO per i danni tutti patiti e patiendi dal sig. Persona_1 E_
quantificabili in totali euro 78.841,82 (euro Settantottomilaottocentoquarantuno/82) con rispettiva attribuzione del quantum debeatur anche a seguito dell'esperimento di apposita
CTU.
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio con rimborso spese generali maggiorati dei contributi fiscali e previdenziali, come per legge.
In Via Istruttoria Voglia l'Ill.mo Giudice adito
1) disporre la nomina di CTU, finalizzata alla esatta quantificazione del danno subito dall'odierno attore, e alla sua imputabilità in capo ai convenuti;
2) ordinare alle parti convenute ex art 210 c.p.c. l'esibizione dei seguenti documenti: Polizza assicurativa di cui alla legge 210/2004 e Dichiarazione di Conformità degli impianti;
c) ammettersi i seguenti testi senza inversione dell'ordine probatorio, per ognuno dei quali si formulano specifici capitoli di prova: Sig. presso ditta ANDRIOLO Testimone_1
SCAVI sas, corrente in Cantello (VA), Via Pianezzo 22/F 1. Vero che in data 04/11/2019 effettuavate un intervento presso l'immobile di proprietà del sig. in E_
Saltrio (VA), Via Grasso n. 17, a causa di un allagamento nel cantiere ivi presente.
2. Vero
Con che al sopralluogo prima della esecuzione dei lavori era presente la Geom. ER
.
3. Vero che dal sopralluogo emergeva la necessità di procedere ad uno scavo al fine
[...]
di modificare lo schema di allaccio alla rete fognaria delle condutture di scolo delle acque. 4.
Vero che lo scavo doveva collegare le condutture dell'abitazione alla rete fognaria pubblica, all'esterno della proprietà.
5. Vero che eravate autorizzati allo scavo dalla Geom. ER
6. Vero che eseguivate lo scavo in data 05/11/2019. corrente in 21051 Controparte_5
Arcisate (VA), Via in persona del legale rappresentante pro tempore 7. Vero Controparte_6 che in data 02/12/2020 eseguivate un intervento presso l'immobile di proprietà del sig. in Saltrio (VA), Via Grasso n. 17 al fine di verificare gli impianti E_ elettrici.
8. Vero che l'impianto presente risultava dimensionato per una fornitura massima di
6kw monofase.
9. Vero che l'impianto così predisposto è sottodimensionato rispetto alla reale capacità di assorbimento dell'immobile. 10. Vero che il costo stimato per l'intervento veniva stimato in euro 7.600,00 oltre IVA. (si rammostri doc. 14 di fascicolo attoreo). CP_7
pagina 3 di 24 srl corrente in 21052 Arcisate – loc. Bevera (VA), in persona del legale rappresentante pro tempore 11. Vero che in data 08/02/2021 eseguivate un intervento presso l'immobile di proprietà del sig. in Saltrio (VA), Via Grasso n. 17. 12. Vero che E_
stilavate Relazione Tecnica Impianti Meccanici (si rammostri doc. 16 di fascicolo attoreo).
13. Vero che la soluzione impiantistica riscontrata era difforme da quella prescritta e contenuta nel documento del termotecnico. Tutto ciò qui esposto in fatto e in diritto, l'odierno attore come in atti rappresentato, difeso e domiciliato, conclude affinché vengano ammessi i mezzi istruttori richiesti nella presente memoria, oltre a quelli già indicati nell'atto di citazione ed insiste per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio e con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 e n. 3 c.p.c.”;
Per parte convenuta “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni diversa ER
domanda, eccezione e deduzione, previa ogni più opportuna declaratoria, così giudicare:
In via principale, nel merito: rigettare integralmente le domande tutte svolte dall'attore tanto in via principale, quanto in via subordinata, a titolo di E_
risarcimento danni per asserita responsabilità professionale ed inadempimento della convenuta Geom. in qualità di progettista e direttore dei lavori Persona_1 dell'intervento edilizio avente ad oggetto la realizzazione di edificio residenziale di nuova costruzione, sito in Saltrio (VA), Via Clivio s.n.c., in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto, secondo le motivazioni tutte meglio dedotte in atti.
In via subordinata, nel merito: in ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte dall'attore a titolo di risarcimento danni per asserita E_
responsabilità professionale ed inadempimento della convenuta Geom. in Persona_1
qualità di progettista e direttore dei lavori dell'intervento edilizio avente ad oggetto la realizzazione di edificio residenziale di nuova costruzione, sito in Saltrio (VA), Via Clivio
s.n.c., limitare la condanna di quest'ultima nella misura ritenuta all'esito della consulenza tecnica d'ufficio esperita, ovvero in misura pari ad € 8.583,33=., corrispondente alla quota di responsabilità alla stessa ivi ascritta.
In ogni caso, nel merito: in ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte dall'attore a titolo di risarcimento danni per asserita responsabilità E_
professionale ed inadempimento della convenuta Geom. in qualità di Persona_1 progettista e direttore dei lavori dell'intervento edilizio avente ad oggetto la realizzazione di edificio residenziale di nuova costruzione, sito in Saltrio (VA), Via Clivio s.n.c., dichiarare pagina 4 di 24 tenuta e condannare la terza chiamata corrente in Mogliano Veneto Controparte_3
(TV), Via Marocchesa, 14, a manlevare e tenere indenne la convenuta Geom. Persona_1
nei limiti e secondo le condizioni di polizza, nonché in applicazione di eventuali franchigie e scoperti siccome contrattualmente previsti, da qualunque somma la stessa dovesse essere eventualmente tenuta a corrispondere in favore dell'attore per capitale, esborsi, interessi e spese, anche giudiziali.
In via istruttoria: previa acquisizione della documentazione prodotta, si chiede, altresì,
l'ammissione di prova per interrogatorio formale dell'attore e per testi E_ sulle seguenti circostanze:
1. Vero che, al momento dell'avvio, in data 12 febbraio 2019, presso l'immobile di proprietà dell'attore sito in Saltrio (VA), Via E_
Clivio s.n.c., già Via Grasso, 17, dei lavori assentiti in forza del permesso di costruire rilasciato dall'Ufficio Tecnico del Comune di Saltrio (VA) in data 24 gennaio 2019 nell'ambito della pratica edilizia n. 58/2018, lo stato di fatto ivi esistente già prevedeva – quali opere realizzate ancor prima dell'acquisto della proprietà del lotto da parte dell'attore, in ottemperanza al piano attuativo previsto per l'intero compendio immobiliare denominato
“ambito di trasformazione urbanistica n. 1” – l'intervenuta realizzazione del muro di confine dell'intera proprietà, dell'accesso carraio e pedonale alla stessa, dei vani di alloggiamento dei contatori principali, nonché delle opere di collegamento alla fognatura comunale? 2.
Vero che, in data 29 ottobre 2019, veniva effettuato un sopralluogo congiunto tra il committente, l'impresa esecutrice delle opere ed il Geom. Controparte_1 ER presso il cantiere dell'immobile, sito in Saltrio (VA), Via Clivio s.n.c., già Via Grasso,
[...]
17, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei lavori ed il funzionamento della rete di raccolta e smaltimento delle acque reflue domestiche a tale data eseguite presso detto immobile? 3. Vero che, al momento del sopralluogo congiunto effettuato tra il committente,
l'impresa esecutrice delle opere ed il Geom. in data Controparte_1 Persona_1
29 ottobre 2019, presso il cantiere dell'immobile, sito in Saltrio (VA), Via Clivio s.n.c., la rete di raccolta e smaltimento delle acque reflue domestiche risultava collegata limitatamente al circuito delle acque bianche meteoriche, ma non ancora in relazione al distinto circuito delle acque nere? 4. Vero che, in particolare, in occasione del sopralluogo effettuato in data 29 ottobre 2019, presso l'immobile, sito in Saltrio (VA), Via Clivio s.n.c., già Via Grasso, 17, veniva constatata, con riferimento alle opere di collegamento dal pozzetto situato all'interno della proprietà dell'attore verso la fognatura comunale – quali opere realizzate prima dell'acquisto della proprietà del lotto da parte di quest'ultimo, in ottemperanza al piano attuativo previsto per l'intero compendio immobiliare denominato “ambito di trasformazione pagina 5 di 24 urbanistica n. 1” – una pendenza non sufficiente limitatamente al circuito delle acque bianche meteoriche, che comportava un parziale ritorno delle acque in detto pozzetto? 5.
Vero che, per l'effetto, si formulava riserva di successivo intervento, prevedendo di modificare la pendenza del tratto di collegamento dal pozzetto situato all'interno della proprietà dell'attore verso la fognatura comunale, mediante maggior inclinazione del relativo raccordo di ulteriori cm. 3 ed allacciamento alla fognatura comunale più a valle? 6.
Vero che, dal giorno 1° novembre 2019 al successivo 3 novembre 2019 compreso, il cantiere dell'immobile, sito in Saltrio (VA), Via Clivio s.n.c., già Via Grasso, 17, rimaneva fermo per le festività di Ognissanti? 7. Vero che, il successivo 4 novembre 2019, il committente segnalava un allagamento presso il cantiere dell'immobile, sito in E_
Saltrio (VA), Via Clivio s.n.c., già Via Grasso, 17 e contestualmente chiedeva l'intervento di funzionario dell'Ufficio Tecnico del Comune di Saltrio (VA), nella persona del Geom.
nonché dell'impresa Controparte_8 Controparte_9
corrente in Cantello (VA), Via Pianezzo, 22/F, alla quale il medesimo committente aveva conferito l'incarico di dare corso, lo stesso 4 novembre 2019, ad intervento di modifica nel tracciato altimetrico alle opere di collegamento dal pozzetto situato all'interno della proprietà verso la fognatura comunale? 8. Vero che, l'impresa Controparte_9
sino al momento dell'incarico di cui al capitolo che precede, era impresa
[...]
estranea al complessivo intervento edilizio avente ad oggetto la realizzazione del fabbricato ad uso residenziale di nuova costruzione, sito in Saltrio (VA), Via Clivio s.n.c., già Via
Grasso, 17? 9. Vero che, l'incarico all'impresa Controparte_9
di realizzare il nuovo tratto di collegamento alla rete fognaria comunale veniva
[...] conferito a detta impresa direttamente dall'attore senza alcuna E_
preventiva comunicazione e/o senza alcun preliminare consulto con il proprio direttore dei lavori Geom. 10. Vero che, il direttore dei lavori Geom. Persona_1 Persona_1 veniva informato della presenza in cantiere, in data 4 novembre 2019, dell'impresa
[...]
e del tecnico comunale Geom. solo Controparte_9 Controparte_8 dall'impresa corrente in Varese, Via Carletto Ferrari, 43? 11. Vero Controparte_1 che, una volta appresa la presenza in cantiere, in data 4 novembre 2019, dell'impresa e l'affidamento a quest'ultima da parte Controparte_9 dell'attore dell'intervento di modifica nel tracciato altimetrico delle E_ opere di collegamento dal pozzetto situato all'interno della proprietà verso la fognatura comunale, il Geom. invitava il committente e l'impresa Persona_1 [...]
ad interrompere ogni attività, essendo indispensabile richiedere Controparte_9
pagina 6 di 24 prima all'Ufficio Tecnico del Comune di Saltrio (VA) la preventiva autorizzazione alla realizzazione di un nuovo allacciamento alla fognatura comunale, come da documento, che mi si rammostra (doc. 37 in atti di parte convenuta ) e, Controparte_10
successivamente, raggiungeva il cantiere? 12. Vero che, in data 5 novembre 2019, il committente presentava presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Saltrio E_
(VA) domanda di autorizzazione per la realizzazione di nuovo allacciamento alla fognatura comunale, in relazione all'immobile, sito in Saltrio (VA), Via Clivio s.n.c., già Via Grasso,
17, come da documento, che mi si rammostra (doc. 9 in atti di parte convenuta CP_10
)? 13. Vero che, detto intervento di realizzazione di nuovo tratto di collegamento alla
[...] rete fognaria comunale veniva, dunque, eseguito dall'impresa Controparte_9
mediante parziale modifica del relativo tracciato di collegamento, il
[...]
quale veniva spostato leggermente più a valle, con conseguente aumento della relativa pendenza e totale risoluzione della problematica riscontrata, in relazione al deflusso delle acque bianche meteoriche? 14. Vero che, una volta concluso l'intervento eseguito dall'impresa presso l'immobile, sito in Saltrio Controparte_9
(VA), Via Clivio s.n.c., già Via Grasso, 17, si procedeva a collegare anche il circuito di raccolta e smaltimento delle acque nere provenienti dal fabbricato, verificando il regolare funzionamento del relativo impianto in precedenza realizzato sotto la supervisione del Geom.
quale progettista e direttore dei lavori? 15. Vero che, una volta concluso Persona_1
l'intervento eseguito dall'impresa presso Controparte_9
l'immobile, sito in Saltrio (VA), Via Clivio s.n.c., già Via Grasso, 17, il committente consegnava al direttore dei lavori copia del “conto in visione”, come da E_
documento, che mi si rammostra (doc. 10 in atti di parte convenuta ), Controparte_10
redatto dalla medesima impresa richiedendo Controparte_9 al Geom. il rimborso della somma di € 3.618,00=.? 16. Vero che, in Persona_1 occasione dell'allagamento verificatosi in concomitanza alle precipitazioni piovose occorse in data 4 novembre 2019 presso il cantiere, sito in Saltrio (VA), Via Clivio s.n.c., già Via
Grasso, 17, la pompa autoadescante installata presso il pozzetto situato all'interno della proprietà dell'attore era temporaneamente non funzionante e la braga di collegamento alla conduttura di scolo ivi presente si trovava posizionata verso l'alto, in modo tale da non permettere la regolare captazione ed il conseguente allontanamento delle acque? 17. Vero che, successivamente agli accadimenti occorsi in data 4 novembre 2019 presso il cantiere, sito in Saltrio (VA), Via Clivio s.n.c., già Via Grasso, 17 ed alle contestazioni sollevate dal committente il Geom. sollecitava a più riprese, anche E_ Persona_1
pagina 7 di 24 mediante comunicazioni e-mail in data 6 dicembre 2019 e 20 dicembre 2019, come da documenti, che mi si rammostrano (doc.ti 13 e 14 in atti di parte convenuta CP_10
), un incontro con detto committente, al fine di confrontarsi in ordine all'accaduto e
[...]
valutare la sussistenza del necessario rapporto di fiducia sotteso alla prosecuzione da parte della stessa dell'incarico di progettista e direttore dei lavori, in relazione all'intervento edilizio in corso presso detto cantiere, contestualmente descrivendo la consistenza delle opere sino a quel momento realizzate? 18. Vero che, in risposta alle richieste provenienti dal Geom.
di cui al capitolo che precede, il committente si limitava Persona_1 E_
a rispondere, dapprima, mediante email in data 5 dicembre 2019, come da documento, che mi si rammostra (doc. 11 in atti di parte convenuta ) di non essere CP_10 ER
disponibile ad effettuare alcun incontro e, successivamente, mediante e-mail in data 21 dicembre 2019, come da documento, che mi si rammostra (doc. 15 in atti di parte convenuta
Geom. ) di avere incaricato un legale per la gestione della vicenda e che, da ER ER
allora, ogni contatto avrebbe dovuto essere preso esclusivamente con detto legale? 19. Vero che, dal giorno 21 dicembre 2019 il cantiere dell'immobile, sito in Saltrio (VA), Via Clivio
s.n.c., già Via Grasso, 17, rimaneva chiuso per le festività natalizie, come da documento, che mi si rammostra (doc. 14 in atti di parte convenuta )? 20. Vero che, nel Controparte_10 mese di gennaio dell'anno 2020, veniva concordato tra il Geom. ed il Persona_1 committente il subentro da parte dell'Ing. nel ruolo di E_ Persona_2
direttore dei lavori del cantiere, sito in Saltrio (VA), Via Clivio s.n.c., già Via Grasso, 17 e che detti due professionisti concordavano, dunque, la data del 27 gennaio 2020 per la formalizzazione di detto subentro? 21. Vero che, in data 27 gennaio 2020, veniva, dunque, effettuato il passaggio delle consegne per il subentro dell'Ing. nel ruolo di Persona_2
direttore dei lavori del cantiere, sito in Saltrio (VA), Via Clivio s.n.c., già Via Grasso, 17, in occasione del quale il Geom. illustrava, dunque, al nuovo professionista la Persona_1
consistenza delle attività e delle opere sino a quel momento compiute in cantiere, nonché consegnava tutta la documentazione inerente l'espletamento dell'incarico svolto, nei termini di cui al documento, che mi si rammostra (doc. 16 in atti di parte convenuta CP_10
)? 22. Vero che, prima del subentro, in data 27 gennaio 2020, dell'Ing.
[...] Per_2
nel ruolo di direttore dei lavori del cantiere, sito in Saltrio (VA), Via Clivio s.n.c., già
[...]
Via Grasso, 17, in precedenza rivestito dal Geom. quest'ultima ed il Persona_1
committente regolavano i propri rapporti economici ancora pendenti a E_ tale data, mediante corresponsione in favore del Geom. dell'importo di € Persona_1
2.500,00=., oltre cassa di previdenza geometri ed imposta di bollo, quale compenso per pagina 8 di 24 l'attività sino a quel momento svolta da quest'ultima, anche a titolo di corrispettivo delle prestazioni inerenti la predisposizione dei progetti in variante al progetto iniziale, come da documento, che mi si rammostra (doc. 17 in atti di parte convenuta )? Controparte_10
23. Vero che, l'Ing. quale nuovo direttore dei lavori subentrato al Geom. Persona_2
in relazione all'intervento edilizio avente ad oggetto l'immobile di nuova Persona_1
costruzione, sito in Saltrio (VA), Via Clivio s.n.c., già Via Grasso, 17, presentava presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Saltrio (VA), in data 30 ottobre 2020, pratica in variante rispetto alle opere originariamente assentite in forza del permesso di costruire rilasciato da detto ente in data 24 gennaio 2019 nell'ambito della pratica edilizia n.ro 58/2018, come da documenti, che mi si rammostrano (doc.ti da 33.01 a 33.11 in atti di parte convenuta
[...]
)? 24. Vero che, le varianti apportate alla copertura dell'immobile, sito in CP_10
Saltrio (VA), Via Clivio s.n.c., già Via Grasso, 17, originariamente prevista in progetto, venivano concordate con il committente e da quest'ultimo E_
espressamente accettate, come da documento in data 17 giugno 2019, che mi si rammostra
(doc. 24 in atti di parte convenuta )? 25. Vero che, al momento del Controparte_10 subentro, in data 27 gennaio 2020, dell'Ing. nel ruolo di direttore dei lavori Persona_2
del cantiere, sito in Saltrio (VA), Via Clivio s.n.c., già Via Grasso, 17, in precedenza rivestito dal Geom. l'immobile in corso di costruzione si trovava nello stato di rustico Persona_1
avanzato, con gli impianti idro-termo-sanitario ed elettrico non ancora posati, nonché senza i serramenti, senza le soglie e senza le finiture interne ed esterne, come da documenti in data
27 gennaio 2020, che mi si rammostrano (doc.ti 16 e 37 in atti di parte convenuta
[...]
)? 26. Vero che, il committente affidava il calcolo dei CP_10 E_ cementi armati ed il dosaggio dei calcestruzzi all'Ing. che ne curava la Persona_3
necessaria documentazione progettuale, come da documenti, che mi si rammostrano (doc.ti 1
e 2 in atti di parte convenuta e che la società C.P.M. Centro Prove Controparte_1
ne rilasciava le certificazioni di conformità, come da documento, che mi si Parte_2
rammostra (doc. 3 in atti di parte convenuta ? 27. Vero che, al Controparte_1 momento dell'istallazione presso l'immobile, sito in Saltrio (VA), Via Clivio s.n.c., già Via
Grasso, 17, dell'impianto idro-termo-sanitario, nonché dei relativi apparati, quali caldaie, pompe di calore, inverter, condizionatori, split, raccordi di scarico ed eventuali dispositivi di trattamento dell'acqua, il Geom. aveva ormai cessato il proprio ruolo di Persona_1 direttore dei lavori, per esserle subentrato, in data 27 gennaio 2020, l'Ing. Persona_2
28. Vero che, al momento dell'istallazione presso l'immobile, sito in Saltrio (VA), Via Clivio
s.n.c., già Via Grasso, 17, dell'impianto elettrico e dei relativi apparati, il Geom. ER
pagina 9 di 24 aveva ormai cessato il proprio ruolo di direttore dei lavori, per esserle subentrato, in ER data 27 gennaio 2020, l'Ing. 29. Vero che, al momento della Persona_2 predisposizione dell'originario progetto inerente la realizzazione dell'immobile di nuova costruzione, sito in Saltrio (VA), Via Clivio s.n.c., già Via Grasso, 17, il committente tralasciava di comunicare al direttore dei lavori Geom. E_ Persona_1
eventuali proprie intenzioni di installare presso detto immobile apparecchi elettrici, che avrebbero dovuto richiedere esigenze energetiche e carico in kw superiore al livello standard, stabilito in 6 kw in assenza di specifica progettazione da parte di professionista iscritto in albi dello specifico settore? 30. Vero che, nel mese di settembre 2021, il Geom.
dopo avere ricevuto la notifica dell'atto di citazione introduttivo del presente Persona_1 giudizio da parte dell'attore invitava quest'ultimo ad effettuare un E_
ulteriore confronto tra le parti, anche alla presenza dei rispettivi consulenti tecnici, al fine di affrontare il merito delle contestazioni sollevate, ma l'attore rifiutava di effettuare detto incontro? Si indicano i seguenti testi: - Geom. con studio in 21056 Induno Testimone_2
Olona (VA), Via Fiorenzo Bonicalzi, 3, sui capitoli di prova da n.ro 1 a n.ro 22 e da n.ro 24 a n.ro 30; - , c/o corrente in 21100 Varese, Via Carletto CP_11 Controparte_1
Ferrari, 43, sui capitoli di prova da n.ro 1 a n.ro 16, n.ro 19 e da n.ro 23 a n.ro 29; - Geom.
c/o Ufficio Tecnico del , con sede in 21014 Saltrio Controparte_8 Parte_3
(VA), Via Cavour, 37, sui capitoli di prova n.ro 1, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 23 e 25; - Ing.
con studio in 21051 Arcisate (VA), Vicolo dell'Oro, 7, sui capitoli di prova Persona_2
n.ro 1, 20, 21, 23, 25, 27 e 28; - Ing. con studio in 21100 Varese, Piazza Persona_3
XXVI maggio, 9, sul capitolo di prova n.ro 26. Si indica per l'interrogatorio formale: -
residente in [...], su E_
tutti i capitoli di prova. Nel contempo, nella denegata ipotesi di ammissione delle richieste di prova orale dedotte dall'attore, si chiede di essere ammessi a prova contraria sulle medesime circostanze, mediante prova per testi ed interrogatorio formale tramite i propri testi, come sopra meglio indicati. In ogni caso: accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti delle previsioni di cui all'art. 96 c.p.c., la responsabilità aggravata in capo all'attore nell'ambito del presente giudizio, a titolo di mala fede e/o colpa grave e, per l'effetto, condannare quest'ultimo al versamento di una somma, che Codesto Ecc.mo Tribunale vorrà equitativamente liquidare in favore della convenuta Geom. a titolo di Persona_1
risarcimento danni, nonché, comunque, con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge.”;
pagina 10 di 24 Per parte convenuta : “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, _1
RESPINGERE la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto.
In via riconvenzionale: accertata la sussistenza e l'esigibilità del credito di per CP_1
l'importo di € 23.920,00 come da fatt. n. 22/2020 sub doc. 24, NARE E_ al pagamento a favore di della somma € 23.920,00, ovvero a
[...] Controparte_1
quella diversa ritenuta di giustizia, oltre inte-ressi legali dalla data fattura alla domanda e interessi di mora ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla domanda al saldo.
In ogni caso, con rifusione dei compensi e delle spese di lite.
In via istruttoria: si chiede l'ammissione di prove per interpello dell'attore E_
e per testi sulle seguenti circostanze: 1) Vero che il calcolo dei cementi armati e del
[...]
dosaggio dei calcestruzzi era stato affidato dal committente per il tramite del E_
D.L. geom. all'ing. che ha predisposto la docu-mentazione ER Persona_3
progettuale necessaria, come da docc.
1-2 fascicolo , da mostrare al teste;
2) Vero che CP_1
si è attenuta a tali progetti per realizzare le strutture portanti della villetta Controparte_1
in costruzione e per i dosaggi dei calcestruzzi;
3) Vero che ha Controparte_1 commissionato alla società “C.P.M. – Centro Prove Materiali Srl” la verifica tecnica delle strutture portanti e dei calcestruzzi e detto ente in data 31/07/2020 ha rilasciato le cer- tificazioni di cui al doc. 3 fascicolo convenuto da mostrare al teste;
4) Vero che, prima di firmare il contratto d'appalto, sottopose al committente preventivo delle CP_1 E_
opere da eseguire (doc. 4 fascicolo convenuto da mostrare al teste) in cui, per la realizzazione degli impianti idraulico e di riscaldamento a pannelli solari e pompa di calore, era stata prevista una spesa di € 19.500,00 oltre IVA;
5) Vero che tale quantificazione corrispondeva a quanto esposto nel preventivo dell'idraulico che sarebbe stato incaricato dei lavori, sig. (doc. 5 fascicolo convenuto da mostrare al teste), in cui venivano Persona_4 dettagliati gli apparecchi/componenti oggetto d'instal-lazione; 6) Vero che tale documento venne consegnato al per la sua valutazione;
7) Vero che, dopo la firma del E_ contratto d'appalto, su indi-cazione del D.L., diede incarico diretto al E_
termotecnico perito indu-striale sig. per la redazione della relazione tecnica ex Persona_5
L. 10/91 da depositare in con relative tavole progettuali, come da docc. 6-7-8 Pt_3
fascicolo convenuto da mostrare al teste;
8) Vero che in tale relazione, senza preventiva consultazione con l'im-presa e con l'idraulico, il termotecnico indicava una caldaia di marca
(Immergas) diversa da quella indicata in preventivo e più costosa;
9) Vero che il sig. Per_4
e il sig. per con-tattavano il committente facendo CP_11 Controparte_1 E_
presente che, se avesse voluto montare l'impianto indicato nella relazione del termo-tecnico,
pagina 11 di 24 la spesa sarebbe stata superiore a quella di preventivo;
10) Vero che il sig. E_
accettava allora di mantenere la fornitura della caldaia di cui al preventivo;
11) Vero che, in relazione all'eventuale messa in opera di addolcitore, nessuna analisi della qualità dell'acqua è stata eseguita da parte di o del termotecnico incaricato, come E_
previsto alle pagg. 5 e 8 della relazione sub doc. 6 fascicolo convenuto da mostrare al te-ste,
e messa a disposizione di;
12) Vero che nessun ordine è stato fatto a Lezha da parte del CP_1
commit-tente o di suoi incaricati di installare l'addolcitore; 13) Vero che, solo dopo la fine dei lavori, il sig. ha deciso di farsi installare da terzi dei condizionatori esclusi E_
dal preventivo e per i quali non erano stati previsti raccordi atti allo scarico della condensa;
14) Vero che direttamente o tramite suoi incaricati, ha omesso di comunicare a E_
ovvero all'elettricista incaricato di rea-lizzare l'impianto elettrico, le esigenze CP_1 energetiche dell'edificio ed il carico in Kw che avrebbe dovuto sopportare, ovvero la tipologia o i consumi degli apparecchi che sarebbero stati successivamente colle-gati all'impianto; 15) Vero che, in mancanza di tali indicazioni, l'elettricista ha realizzato l'impianto elettrico con portata di 6 Kw, la massima consentita in as-senza di specifico progetto;
16) Vero che per realizzare un impianto elettrico con potenza impegnata superiore ai 6 Kw, è obbligatorio far predisporre preventivamente un apposito progetto da professionista (incaricato dal committente) iscritto in albi professionali del relativo settore;
17) Vero che ha realizzato la copertura dell'immobile oggetto di causa con le varianti CP_1 concordate con il committente e da quest'ultimo espressamente E_
accettate, come da dichiara-zione 17/06/2019 sub doc. 24 fascicolo convenuta da mo- ER
strare ala teste;
18) Vero che , conclusi i lavori, ha predisposto tutte le certificazioni di CP_1
legge da consegnare al committente, come da docc. 9-10-11-12 da mostrare Persona_6
al teste, ma le ha trattenute perché si è reso inadempiente rifiutando il E_
pagamento del saldo dei lavori;
19) Vero che tali certificazioni si riferiscono allo stato di fatto delle lavo-razioni eseguite da sino alle date nelle stesse indi-cate; Controparte_1
20) Vero che il saldo dei lavori eseguiti da è stato calcolato e ripor-tato nel prospetto CP_1
sub doc. 23 fascicolo convenuto da mostrare al teste, inviato al nel luglio 2020; E_
21) Vero che, a seguito d'incontro avvenuto nello studio del D.L. ing. nel settembre Per_2
2020, il sig. per conto di e il sig. concordavano CP_11 Controparte_1 E_ una ulteriore riduzione del saldo ad € 23.000,00 oltre IVA 22) Vero che, a seguito dell'accordo raggiunto, emetteva la fattura 22/2020 sub doc. 24 fascicolo convenuto CP_1
da mostrare al teste. Testi: Ing. P.za XXVI Maggio 9, Varese (sui capp.
1- Persona_3
2-3) Legale rappresentante C.P.M. Srl, con sede in (21017) Samarate (VA),Via Achille
pagina 12 di 24 Grandi 17/19 (sul cap. 3) Sig. (idraulico), Via Enrico Cassi 25, (21050) Persona_4
Saltrio (VA) (sui capp. da 5 a 13); (elettricista), Via Milano, 108, 28041 Tes_3
ARONA (NO) (sui capp. 14-15-16); legale rappresentante ditta “FA. , Via CP_13
G. Bruno 11, 21046 Malnate (sui capp. 15-16); c/o (su CP_11 Controparte_1 tutti i capitoli di prova).”;
Per parte terza chiamata “Piaccia al Tribunale Ill.mo, previe le declaratorie del CP_3
caso in rito e merito, accertare e dichiarare che non si rende necessario alcun intervento in manleva di in ragione dell'assenza di responsabilità dell'assicurata Controparte_3 geom. In via di subordine, escludere l'onere di manleva di Persona_1 Controparte_3
o limitarne l'obbligo agli importi che saranno ritenuti di giustizia, tenuto conto delle
[...]
condizioni tutte di assicurazione, previo accertamento delle quote di responsabilità imputabili a ciascun convenuto. Col favore delle spese e compensi del giudizio.
Previa ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli:
1. Vero che in occasione del sopralluogo effettuato in data 29 ottobre 2019 presso il cantiere di via Clivio (già via Grasso) emergeva che la condotta fognaria di collegamento dal pozzetto situato all'interno della proprietà del sig. presentava una pendenza tale per cui E_
si verificava un parziale ritorno delle acque bianche nel predetto pozzetto;
2. Vero che la condotta di cui al capitolo 1 rientrava tra le opere realizzate nel contesto del piano attuativo previsto per l'intero compendio immobiliare (denominato “ambito di trasformazione urbanistica n. 1”) prima dell'acquisto del lotto da parte del sig. E_
3. Vero che all'esito del sopralluogo il direttore dei lavori e l'impresa suggerivano di intervenire modificando la pendenza del tratto di collegamento dal pozzetto alla fognatura comunale spostando più a valle l'allacciamento a quest'ultima;
4. Vero che in data 4 novembre 2019 il sig. senza consultare il direttore dei E_ lavori, incaricava la ditta dell'esecuzione dei Controparte_9
lavori di cui al capitolo 3;
5. Vero che, avuto notizia della presenza in cantiere dell'impresa il direttore CP_9
dei lavori geom. ordinava di sospendere i lavori per la realizzazione del nuovo ER
allacciamento fognario in quanto era necessario ottenere la relativa autorizzazione;
6. Vero che, in occasione dell'allagamento verificatosi in data 4 novembre 2019 presso il cantiere di via Clivio (già via Grasso), la pompa autoadescante installata nel pozzetto all'interno della proprietà del sig. non era funzionante;
E_
pagina 13 di 24 7. Vero che, in occasione dell'allagamento verificatosi in data 4 novembre 2019 presso il cantiere di via Clivio (già via Grasso), la braga di collegamento alla conduttura di scolo del pozzetto si trovava posizionata verso l'alto e non consentiva il regolare deflusso delle acque;
8. Vero che, le varianti in corso d'opera aventi ad oggetto la copertura dell'immobile di proprietà dell'attore, venivano concordate con quest'ultimo e da quest'ultimo espressamente accettate in data 17 giugno 2019 (doc. 24 geom. ; ER
9. Vero che alla data in cui l'ing. assunse l'incarico di direttore dei lavori Persona_2
(27 gennaio 2020), l'immobile di via Clivio (già via Grasso) si trovava nello stato di
“rustico” e non erano ancora stati realizzati e/o posati gli impianti idro-termo-sanitario,
l'impianto elettrico, i serramenti e le finiture interne ed esterne;
10. Vero che negli incontri finalizzati a definire il contenuto del progetto il sig. E_
riferiva alla progettista geom. di ritenere sufficiente la realizzazione di un normale ER
impianto elettrico della potenza di 6 kw, non avendo intenzione di far installare elettrodomestici o altri macchinari particolarmente energivori.
- geom. con studio in 21056 Induno Olona (VA), Via Fiorenzo Bonicalzi, 3, Testimone_2
su tutti i capitoli di prova;
- , c/o corrente in 21100 CP_11 Controparte_1
Varese, Via Carletto Ferrari, 43, su tutti i capitoli di prova.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, iscritto a ruolo in data 28/05/2021, il sig. ha convenuto in giudizio la EO , E_ Persona_1
quale progettista e direttrice dei lavori, nonché la società Controparte_14
esecutrice dei lavori, in relazione alla costruzione della villa singola in Saltrio (VA),
[...] via Clivio snc già via Grasso n. 17, chiedendo accertarsi la responsabilità e l'inadempimento della professionista, nonché i danni a ciò conseguiti, chiedendone la condanna al pagamento di tutti i danni quantificati in € 55.150,00 ovvero la diversa somma di giustizia;
parimenti,
l'attore ha chiesto accertarsi la responsabilità e l'inadempimento dell'impresa, nonché i danni a ciò conseguiti, chiedendone la condanna al pagamento di tutti i danni quantificati in €
23.691,82 ovvero la diversa somma di giustizia;
in subordine, ha chiesto la condanna in solido dei convenuti al pagamento della sommatoria degli importi indicati;
in ogni caso, con vittoria di spese di lite.
A sostegno della propria domanda, l'attore ha allegato e prodotto i contratti all'uopo stipulati, in data 08/06/2018 con la professionista in data 16/02/2019 con ER
pagina 14 di 24 l'impresa ; l'attore ha allegato, in particolare, che nel novembre 2021 sorgevano CP_1
problematiche nel cantiere, in ragione di abbondanti precipitazioni con conseguente allagamento, necessità di intervento di una ditta di scavi (con oneri pagati dall'attore con riserva di ripetizione alla D.L. BELOTTI), nonché di modifica delle lavorazioni attinenti alle pendenze degli scarichi fognari, erroneamente progettati;
a seguito, poi, di formale richiesta di danni dall'attore alla EO del 17.12.2019, i lavori venivano integralmente sospesi in data 21/12/2019; che nel gennaio 2020 perveniva rinuncia all'incarico professionale, con conseguente sostituzione di con Ing. da parte del committente ER Per_2 il quale avrebbe riscontrato errori, lacune e problematicità nell'attività E_ della precedente professionista. L'attore ha poi dedotto l'ulteriore errore progettuale della convenuta in relazione al sottodimensionamento del contatore dell'energia ER
elettrica, predisposto per 6km a fronte di consumi per 11 kw, nonché in relazione ad ulteriori problematiche inerenti l'impianto elettrico. Ancora, sono sorte contestazioni fra l'attore committente e l'impresa in relazione al richiesto saldo delle competenze, essendo CP_1
controverse la corretta esecuzione dei lavori, nonché la loro effettiva ultimazione.
Parte attrice, in diritto, ha invocato la responsabilità sia contrattuale che extracontrattuale della geometra nonché a norma del testo unico dell'edilizia, ER
citando giurisprudenza di legittimità a conforto della richiesta avanzata;
parimenti, parte attrice ha evidenziato la responsabilità dell'impresa installatrice degli impianti, richiamando altresì la normativa di legge inerente la garanzia assicurativa decennale postuma.
Con comparsa di costituzione e risposta 29/09/2021, tempestiva, si è costituita in giudizio la società contestando la ricostruzione attorea e Controparte_1
chiedendo il rigetto di ogni domanda svolta nei suoi confronti;
inoltre, in via riconvenzionale, parte convenuta ha chiesto la condanna dell'attore al pagamento in suo favore del saldo del compenso per le lavorazioni svolte per € 23.920,00 ovvero la diversa somma di giustizia, oltre interessi di mora ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla domanda al saldo;
con vittoria di spese di lite.
In particolare, la società convenuta ha evidenziato che la maggior parte delle doglianze attoree si appuntano in ordine all'operato della progettista e D.L., cui l'esecutore dei lavori rimane del tutto estraneo, anche in via solidale;
gli unici aspetti invocati astrattamente riferibili all'impresa sarebbe n. 4, riferibili a: dosaggio dei calcestruzzi (ma tale CP_1
indicazione è stata fornita da apposito professionista strutturale incaricato del committente,
Ing. la convenuta peraltro ha prodotto sul punto le certificazioni Persona_3
pagina 15 di 24 dell'impresa che ha certificato la tenuta di strutture portanti e calcestruzzi); fornitura di pompa di calore diversa e mancanza dell'addolcitore (sul punto la convenuta rappresenta che l'impianto fornito è conforme al preventivo approvato, risultando diverso da quello di cui alla relazione tecnica ex Legge 10/91 redatta dal perito industriale incaricato dalla Persona_7
committenza, che ha indicato un bene diverso senza previo coordinamento con gli esecutori dell'opera; la fornitura dell'addolcitore non è mai stata oggetto di pattuizione, né peraltro è prevista nella relazione L. 10/91); carente dimensionamento dell'impianto elettrico (sul punto,
ha dedotto che, in assenza di riscontro da DL e da committenza, è stata realizzata la CP_1
potenza più alta realizzabile ex lege in assenza di specifico progetto); mancato rilascio delle certificazioni di legge degli impianti (trattenute a fine lavori ex art. 1460 c.c. in ragione dell'inadempimento del n relazione al saldo delle competenze, qui richieste E_ in via riconvenzionale per € 23.920,00 oltre accessori di legge).
Con comparsa di costituzione e risposta 30/09/2021, tempestiva, si è costituita in giudizio la geometra contestando la ricostruzione attorea e chiedendo Persona_1 in via preliminare l'autorizzazione alla chiamata in causa della propria Compagnia
Assicuratrice del rischio professionale nel merito, la convenuta ha chiesto il CP_3
rigetto di ogni domanda svolta nei suoi confronti, nonché in subordine ha domandato di essere manlevata dal terzo chiamato;
in ogni caso, con vittoria di spese di lite e condanna dell'attore ex art. 96 c.p.c.
La convenuta in particolare, ricostruito il rapporto e gli accadimenti rilevanti fra le parti in causa, ha negato i profili di responsabilità addebitategli, ricostruendo le singole ipotesi lamentate dall'attore, nel merito, negando ogni addebito;
in diritto, eccepita la decadenza ex art. 1667 c.c. per tardiva denuncia di quei vizi non contenuti nella missiva del 17.12.2019, affermata la legittimità del recesso operato dalla professionista, ah negato ogni eventuale negligenza o imperizia.
All'esito della prima udienza 26/10/2021 è stata autorizzata dal precedente giudicante la chiamata in causa del terzo;
pertanto, con comparsa di costituzione in giudizio 19/01/2022 si è costituita in giudizio , negando la responsabilità della propria Controparte_3 assicurata e chiedendo, in subordine, che l'eventuale manleva sia limitata alla quota di responsabilità effettivamente accertata come partitamente riconducibile alla e non ER già anche all'impresa esecutrice;
salvi i limiti di polli;
con vittoria di spese di lite.
pagina 16 di 24 All'udienza 08/02/2022 il precedente giudicante ha assegnato i richiesti termini ordinari per memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c.
Con ordinanza riservata 16/11/2022, all'esito dell'udienza 05/10/2022, il precedente giudicante, rigettata l'istanza ex art. 186 bis c.p.c. formulata da , ha ammetto CTU CP_1 tecnica sui luoghi di causa, riservando all'esito ogni ulteriore decisione in ordine alle istanze di prova delle parti. Susseguitesi udienze e nomine di CTU, il quinto Consulente dell'Ufficio nominato ha infine accettato l'incarico, prestando formale giuramento (inizio operazioni peritali indicato nel 16.3.2023).
Con Decreto n. 15/2023 dell'arile 2023 del Presidente del Tribunale di Varese, la causa è stata assegnata a questo Giudicante.
Autorizzata la nomina di ausiliario del CTU, prorogati più volte i termini assegnati, rigettata l'istanza dell'attore 14/05/2024 di sostituzione del CTU, le operazioni peritali si sono concluse con il deposito della relazione di CTU in data 10/07/2024.
All'esito dell'udienza 17/07/2024, con ordinanza riservata 23/07/2024 sono state rigettate le istanze istruttorie delle parti (istanza di rinnovo/integrazione della CTU;
ulteriori istanze istruttorie delle parti ancora da valutarsi) ed è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni, secondo la normativa procedurale vigente ratione temporis.
Con comparsa di costituzione 11/11/2024 si è costituito in giudizio il nuovo procuratore di parte attrice.
Brevemente rinviata l'udienza 12/11/2021 per consentire il vaglio di ipotesi transattive, all'udienza 03/12/2024 fissata con modalità di trattazione cartolare scritta ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno depositato regolari note di trattazione scritta con precisazione delle conclusioni;
sono stati assegnati i richiesti termini ordinari ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, decorrenti dalla comunicazione del provvedimento emesso fuori udienza (id est 12/12/2024).
Previo deposito degli scritti conclusivi, tempestivamente depositati, la causa è passata in decisione.
***********
1) Preliminarmente
pagina 17 di 24 Deve ribadirsi in questa sede il carattere esaustivo degli adempimenti istruttori svolti, pur contestati dalle parti.
In particolare, nonostante le plurime istanze istruttorie sollevate dalla difesa di parte attrice, ritiene il giudicante di confermare quanto già ampiamente argomentato in occasione del rigetto di dell'istanza di declaratoria di nullità della CTU, ovvero di integrazione della stessa, con ordinanza 23/07/2024.
Ancora, le ulteriori istanze istruttorie delle parti, pur reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, non trovano accoglimento in questa sede.
Nel dettaglio, quanto alle istanze istruttorie di parte attrice, oltre a quanto già a più riprese specificato in punto di CTU, le istanze formulate ex art. 210 c.p.c. sono del tutto inammissibili in quanto formulate in violazione dell'art. 94 disp. att. c.p.c. non indicato specificamente il documento richiesto, bensì solo la generica categoria, così risultando esplorative dette istanze, oltre che, in concreto, irrilevanti ai fini del decidere, in quanto l'ipotetica acquisizione di detta documentazione, quand'anche ammessa, nulla apporterebbe in favore dell'impianto probatorio a sostegno delle richieste di parte ricorrente;
parimenti, la prova orale ribadita in sede di precisazione delle conclusioni da parte attrice non è ammissibile (cap. 1 in parte irrilevante, in parte valutativo;
cap. 2 non dirimente;
cap. 3 valutativo;
cap. 4 valutativo e generico;
cap. 5 circostanza necessaria trattandosi della D.L.; cap. 6 non contestato;
cap. 7 irrilevante;
cap. 8 pacifico in causa;
cap. 9 valutativo;
cap. 10 valutativo;
cap. 11 irrilevante;
cap. 12 valutativo e documentale;
cap. 13 superata dalla disposta CTU tecnica).
Nel dettaglio, quanto alle istanze istruttorie di parte convenuta la prova ER orale (per testi e per interpello dell'attore) ribadita in sede di precisazione delle conclusioni non è ammissibile (cap. 1 irrilevante;
cap. 2 generico;
cap. 3 irrilevante;
cap. 4 in parte come cap. 1 in parte valutativo;
cap. 5 valutativo;
cap. 6 irrilevante;
cap. 7 generico ed irrilevante;
cap. 8 pacifico;
cap. 9 irrilevante;
cap. 10 irrilevante;
cap. 11 irrilevante;
cap. 12 documentale;
cap. 13 in parte documentale in parte valutativo, comunque generico ed irrilevante;
cap. 14 irrilevante;
cap. 15 non contestato;
cap. 16 valutativo;
cap. 17 irrilevante;
cap. 18 irrilevante;
cap. 19 irrilevante;
cap. 20 irrilevante;
cap. 21 irrilevante;
cap. 22 irrilevante;
cap. 23 irrilevante in quanto attività successiva all'opera della convenuta;
cap. 24 documentale;
cap.
25 documentale e irrilevante;
cap. 26 irrilevante e documentale;
cap. 27 generico;
cap. 28 generico;
cap. 29 generico formulato anche in via ipotetica;
cap. 30 irrilevante).
pagina 18 di 24 Nel dettaglio, quanto alle istanze istruttorie di parte convenuta , la prova orale CP_1
testimoniale ribadita in sede di precisazione delle conclusioni non è ammissibile (cap. 1 irrilevante;
cap. 2 valutativo;
cap. 3 documentale;
cap. 4 documentale e irrilevante;
cap. 5 irrilevante;
cap. 6 irrilevante;
cap. 7 irrilevante;
cap. 8 da documentarsi;
cap. 9 irrilevante;
cap. 10 generico;
cap. 11 pacifico in atti;
cap. 12 generico;
cap. 13 valutativo;
cap. 14 irrilevante;
cap. 15 pacifico;
cap. 16 normativo;
cap. 17 irrilevante;
cap. 18 come da deduzione in atti ex art. 1460 c.c.; cap. 19 valutativo;
cap. 20 di formazione unilaterale;
cap.
21 irrilevante, perché in questa sede è chiesto il diverso importo, intero;
cap. 22 irrilevante e in parte documentale).
Nel dettaglio, quanto alle istanze istruttorie di parte terza chiamata
[...]
, la prova orale testimoniale ribadita in sede di precisazione delle conclusioni CP_3
non è ammissibile (cap. 1 generico;
capp.
2-3 irrilevanti ai fini del decidere;
cap. 4 in parte pacifico in parte valutativo;
cap. 5 irrilevante;
cap.
6-7 valutativi e generici;
cap. 8 documentale;
cap. 9 in parte non contestato e comunque valutativo;
cap. 10 relativo ad aspetti documentali).
È da considerarsi, infine, che gran parte delle circostanze oggetto dei richiesti capitoli di prova orale risultano inammissibili per irrilevanza soprattutto a seguito delle valutazioni e degli accertamenti tecnici compiuti in sede di CTU, nel contraddittorio tecnico fra le parti.
In definitiva, si procede a decisione nel merito della causa.
2) La responsabilità dei convenuti
All'esito della CTU tecnica svolta, con specifico riferimento alla responsabilità invocata nei confronti di e , sono effettivamente emersi vizi delle opere ER CP_1
realizzati riconducibili causalmente a errori in parte della progettista e D.L. ed in ER parte dell'impresa esecutrice dei lavori . CP_1
Sul punto, appare sufficientemente esauriente all'elaborato di CTU, che viene qui fatto proprio, in quanto logicamente e congruamente argomentato, soprattutto puntuale in replica alle osservazioni dei CTP, evidenziando come all'esito del contraddittorio tecnico fra le parti il CTU, con sicura onestà intellettuale, abbia parzialmente rivisto talune delle proprie conclusioni in precedenza rassegante nella bozza.
Ebbene, per quanto in questa sede oggetto di effettivo giudizio, il CTU ha riscontrato solo in parte le doglianze attoree, concludendo per l'accertamento di una più limitata pagina 19 di 24 responsabilità dei convenuti, concludendo: “Sulla base della risultanza dei documenti allegati agli atti di causa si determina una corresponsabilità di tutti gli attori come di seguito viene specificato:
1. COSTI a carico della Geom. (progettista ed ex direttore dei Persona_1 lavori) Totale punto 1. ¬ 8.583,33; 2. COSTI a carico dell'impresa Controparte_1
(impresa di costruzione) Totale punto 2. ¬ 3.545,83 (…)” – cfr. pag. 75 di 187 CTU).
[...]
Più in dettaglio, e per meglio comprendere i titoli di responsabilità dei convenuti qui accertati, risulta fondata l'invocata responsabilità professionale della convenuta ER
seppur pro quota, per le problematiche afferenti la fognatura, con conseguente necessità di eseguire opere di modifica del nuovo tratto fognario e di ripristino;
il CTU ha stimato il valore della quota di responsabilità della geometra sul punto in € 5.750,00 (cfr. pag. 73 della CTU); ancora, è stato stimato un costo di € 2.833,33 per la responsabilità pro quota inerente le problematiche afferenti l'impianto termico.
Ancora, medesimo importo e medesima quota di responsabilità sono stati accertati dal
CTU per la responsabilità dell'impresa ; inoltre, è accertato un ulteriore importo CP_1 complessivo di € 712,50 quale costo per la responsabilità inerente l'impianto elettrico
(distribuzione, cavi dei motori delle tapparelle e citofono) – cfr. pag. 74 CTU.
Parte convenuta risponde pertanto a titolo di risarcimento del danno da ER
inadempimento contrattuale per i danni dalla stessa realizzati, in conseguenza di errori professionali commessi.
Al contempo, parte convenuta risponde parimenti a titolo contrattuale per i CP_1
vizi riscontrati, tecnicamente imputabili a suo carico;
è solo il caso di precisare che negli atti al termine del giudizio la stessa eccepisce in fatto prescrizione e decadenza dell'attore dalla tempestiva denuncia dei vizi invocati, ma tale eccezione è inammissibile, in quanto tardivamente formulata, non essendo contenuta nella comparsa di costituzione in giudizio, limite ultimo entro cui sollevare tale doglianza a norma di legge, trattandosi di eccezione non rilavabile ex officio dal giudicante.
Sugli importi accertati, trattandosi di debiti di valuta, sono dovuti gli interessi, secondo il noto meccanismo di SS.UU. n. 1712/1995, sulle somme devalutate alla data ponderatamente individuata nel 01/01/2020, rivalutate anno per anno fino al saldo effettivo.
3) La domanda di manleva pagina 20 di 24 eve essere condannata a manlevare integralmente l'assicurata CP_3 ER
, risultando pienamente operante la polizza assicurativa stipulata fra le parti.
[...]
Ed infatti, non è in contestazione l'an del rapporto assicurativo, né è discussa l'effettiva validità della polizza al momento della denuncia del sinistro per il quale oggi è causa;
al contrario, a evidenziato (oltre alla ordinaria necessità di applicazione CP_3
dei limiti di polizza quali massimale e franchigia, evidentemente applicabili anche nella fattispecie) che la garanzia non opererebbe in ragione dell'operatività delle cause di esclusione di cui all'art. 5 delle condizioni generali di polizza.
Ebbene, tale doglianza è infondata.
Invero, da una piana lettura dell'art. 5 CGA (doc. 27 convenuta pag. 8 di ER
16), che non lascia adito a interpretazioni difformi dal chiaro dato letterale, emerge come non ricorra alcuna delle esclusioni tassativamente elencate in tale articolo;
ed infatti, ER
non si è assunta alcuna responsabilità eccedente quelle imposte dalle leggi, né ha eseguito prestazioni dalle quali abbia ottenuto una indebita percezione di utilità, né trattasi di danni accertati in relazione alla prevenzione di incendi, né la responsabilità della stessa afferisce a gestioni di patrimoni o consulenze organizzative ovvero ancora al ruolo di RUP ovvero da mancanza o insufficienza di stipula di garanzie e coperture assicurative;
alcuna di tali ipotesi afferisce alla concreta fattispecie in esame.
Pertanto, la garanzia assicurativa opera pienamente, per le voci di danno cui sopra, pienamente rientranti nel massimale pattuito, salva l'applicazione della franchigia contrattuale.
ovrà quindi essere condannata a manlevare parte CP_3 Persona_1 di quanto da questa verrà sborsato in favore dell'attore in forza della E_
presente sentenza, esclusa la franchigia contrattuale che rimane a carico diretto e definitivo dell'assicurata.
4) La domanda riconvenzionale di LEZHA
La domanda riconvenzionale avanzata, tempestivamente, da è _1
fondata e deve quindi trovare accoglimento.
Infatti, a fronte delle deduzioni e richieste sul punto in comparsa di costituzione e risposta, parte attrice si è limitata ad una generica contestazione dell'atto in sede di prima udienza (cfr. verbale 08/02/2022: “I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti di pagina 21 di 24 costituzione, contestando le avverse deduzioni e chiedono congiuntamente la concessione dei termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.”).
Nella prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. niente è argomentato o precisato sul punto, neppure la parte concludendo per il rigetto della domanda riconvenzionale svolta;
con ogni conseguenza ex art. 115 c.p.c.
Peraltro, non vi è espressa richiesta di rigetto della domanda riconvenzionale svolta neppure in sede di precisazione delle conclusioni, da parte dell'attore.
Non ignora questo giudicante che le somme richieste da parte con la fattura CP_1
qui azionata siano state oggetto di contestazione fin dal doc. 15 dello stesso attore di contestazione stragiudiziale, in cui l'attore sospende ogni pagamento allegando l'incompletezza dell'opera per cui è richiesto il pagamento, ma, non essendo confermata alcuna mancata ultimazione dei lavori, anche all'esito della CTU svolta, non risulta alcuna valida motivazione per il mancato saldo dell'importo di € 23.920,00 già comprensivo dell'Iva dovuta.
Su tale somma, trattandosi di debito di valuta, sono dovuti gli interessi legali dalla data della fattura, nonché gli interessi di mora ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale (id est la data della comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale, depositata il 29/09/2021) al saldo effettivo.
Non si procede a compensazione degli importi nei rapporti di dare/avere reciproci fra parte attrice e parte convenuta , in difetto di domanda di entrambe le parti sul punto CP_1
(trattasi peraltro di un credito di valore e un credito di valuta).
5) Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza.
La parziale reciproca soccombenza fra parte attrice e parte convenuta , CP_1 giustificano la compensazione delle spese di lite fra tali posizioni a norma dell'art. 92 co. 2
c.p.c.; la compensazione opera per la quota integrale delle spese di lite di parte e per CP_1
una quota stimata al 50% per le spese di lite di parte E_
Il residuo 50% delle spese id lite di parte viene posto a carico di E_
parte convenuta atteso il riconoscimento di una responsabilità a suo carico. ER
pagina 22 di 24 Ancora, parte sosterrà le spese di lite di parte attesa la CP_3 ER
soccombenza nei loro rapporti.
Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, così come parzialmente modificato dal D.M. n. 37/2018 e del D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della causa ed all'effettiva attività defensionale espletata, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori medi quello compreso fra € 5.201,00 e € 26.000,00 (c.d. criterio del decisum).
Le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, sono poste in via definitiva a carico paritario al 50% fra le parti convenute e atteso il riconoscimento di una CP_1 ER
loro responsabilità; ciascuna parte sosterrà i costi del proprio CTP.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) ACCERTA E DICHIARA la responsabilità professionale della convenuta ER
e, per l'effetto, NA parte convenuta al
[...] Persona_1
pagamento in favore di parte attrice al pagamento, a E_ titolo di risarcimento dei danni, della somma di € 8.583,33, oltre interessi sulle somme devalutate al 01/01/2020 e rivalutate anno per anno fino al saldo effettivo;
2) ACCERTA E DICHIARA la responsabilità della convenuta e, per _1
l'effetto, NA parte convenuta al pagamento in favore di _1
parte attrice al pagamento, a titolo di risarcimento dei E_ danni, della somma di € 3.545,83, oltre interessi sulle somme devalutate al 01/01/2020
e rivalutate anno per anno fino al saldo effettivo;
3) NA parte terza chiamata a manlevare e tenere Controparte_3
indenne parte convenuta di quanto questa dovrà sborsare in Persona_1
esecuzione della presente sentenza, nei limiti del massimale di polizza e salva la franchigia pattuita;
4) NA parte attrice al pagamento in favore di E_
, a titolo di saldo del compenso dovuto per l'appalto, della somma _1
di € 23.920,00 già comprensiva dell'Iva richiesta, oltre interessi legali dalla data della pagina 23 di 24 fattura, nonché interessi di mora ex art. 1284 co. 4 c.c. dal 29/09/2021 al saldo effettivo;
5) Compensa il 100% delle spese di lite di parte convenuta e il 50% _1
delle spese di lite di parte attrice E_
6) NA parte convenuta al pagamento in favore di parte Persona_1
attrice del residuo 50% delle sue spese di lite, che si E_ liquidano ai sensi del D.M. n. 55/2014 s.m.i., già per la quota dovuta del 50%, in €
2.500,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
7) NA parte terza chiamata al pagamento in favore di Controparte_3
parte convenuta delle spese di lite, che si liquidano ai sensi del Persona_1
D.M. n. 55/2014 s.m.i., in € 5.000,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e
CPA come per legge;
8) PONE le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, definitivamente a carico paritario 50%-50% delle parti convenute e Persona_1 _1
.
[...]
Si comunichi.
Così deciso in Varese, il 02/05/2025.
La Giudice
Dott.ssa Elisabetta Donelli
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