Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 05/04/2025, n. 1514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1514 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Seconda Sezione Civile in persona del Giudice dott.ssa Daniela Quartarone ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 4154 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017 promossa da in persona del Presidente pro Parte_1
tempore, con il proc. dom. avv.to Susanna Serrelli, delega in atti
-attore opponente- contro
avv. VITANTONIO (cf in proprio CP_1 C.F._1
-convenuto opposto- all'esito della discussione con scambio di note ha pronunciato
SENTENZA
a norma degli artt. 281 sexies, comma 3, c.p.c. e 23 bis L. n. 56/2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
L ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2799/2016, emesso Pt_2
dall'intestato Tribunale, con cui le era stato intimato il pagamento in favore dell'avv.
della somma di € 12.843,33 a titolo di compensi professionali concordati CP_1
in sede di transazione sottoscritta inter partes in data 30.11.2004.
In forza del predetto accordo, invero, a seguito dei ricorsi presentati da numerosi pagina 1 di 4
pagamento delle stesse riconoscendo al procuratore costituito la somma di € 206,58 per ognuno dei 49 assistiti, oltre IVA e CPA.
L'opponente eccepiva in primo luogo l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria ex art. 2956 comma 1 n. 2 c.c., oltre che quella ordinaria decennale.
Deduceva poi la nullità della transazione per insussistenza della res dubia visto che l'accordo, a prescindere dalla sussistenza o meno dell'incertezza giuridica in ordine ai rapporti sottostanti, prevedeva comunque il pagamento degli onorari al professionista.
Sosteneva infine il mancato avveramento della condizione sospensiva riferendo che la corresponsione delle somme concordate con l'avv.to era stato CP_1
subordinato alla effettiva erogazione delle prestazioni previdenziali in favore dei ricorrenti.
Concludeva quindi per la revoca del decreto opposto.
Costituitosi, l'avv.to chiariva preliminarmente che la transazione posta a CP_1
fondamento del decreto ingiuntivo opposto era solo una delle tante formalizzate tra le parti nel corso degli anni, riferendo che se alcune erano state onorate dall Pt_1
spontaneamente od a seguito della notifica di un decreto ingiuntivo, altre erano state contestate mediante opposizione ai relativi decreti con esiti però negativi, attesi i provvedimenti giudiziari di rigetto già intervenuti.
L'opposto eccepiva quindi il giudicato esterno con riferimento alle doglianze oggetto dell'opposizione de qua, in quanto perfettamente coincidenti con quelle avanzate nei giudizi conclusosi con sentenze di rigetto passate in giudicato.
Contestava in ogni caso la fondatezza delle stesse evidenziando che: il richiamo all'art. 2956 c.c. era improprio per avere parte attrice ammesso di non aver estinto l'obbligazione; la prescrizione decennale era stata interrotta con la notifica, in data 16.7.2014 del decreto ingiuntivo n. 1393/2013 relativo alla medesima transazione per cui è causa e pagina 2 di 4 revocato a seguito di opposizione per dichiarazione di incompetenza funzionale del giudice adito;
l'atto transattivo era valido e con esso i procuratori delle parti avevano inteso ricomporre le liti oggetto dell'accordo attraverso reciproche concessioni. Esso era scaturito proprio dall'esigenza di diminuire il contenzioso e di ridurre la conseguente mole di esecuzioni a danno dell'Istituto attraverso la liquidazione della prestazione ai lavoratori ed al pagamento di una somma predeterminata (a seconda dell'atto transattivo), per ognuno di loro, a titolo di compenso per il procuratore costituito il quale aveva provveduto a cancellare le cause dal ruolo per inattività; non vi era traccia nell'accordo in oggetto della condizione sospensiva citata da parte opponente.
Il convenuto concludeva quindi per il rigetto dell'opposizione.
Concessa la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto con ordinanza del 16.1.2018 ed omessa ogni istruttoria per via della sua natura documentale, la causa veniva assegnata alla scrivente con decreto presidenziale del
9.9.2024 e discussa, ex art. 281 sexies c.p.c., con scambio di note all'udienza del
12.3.2025 alla quale il Tribunale si riservava, ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. il deposito della sentenza nei successivi 30 giorni.
L'opposizione è infondata e va respinta.
Colgono infatti nel segno le confutazioni del convenuto alle doglianze dell Pt_2
Quanto all'eccezione di prescrizione presuntiva, va rilevato che l' ha ammesso Pt_1
in atto di citazione di non aver provveduto al pagamento dei compensi richiesti
(alcuna somma a titolo di onorari può essere erogata in favore dell'opposto, cfr. foglio 2 citazione), dal che deve farsi applicazione dell'art. 2959 c.c. per il quale l'eccezione è rigettata se chi oppone la prescrizione nei casi indicati dagli articoli 2954, 2955 e 2956 ha comunque ammesso in giudizio che l'obbligazione non è estinta.
La prescrizione decennale è stata invece interrotta con la notifica in data 16.7.2014 del decreto ingiuntivo n. 1393/2013 con cui, in forza della transazione sottoscritta in data pagina 3 di 4 30.11.2014, era stato ingiunto il pagamento della somma di € 12.738,06 (cfr. doc. 5 convenuto), decreto poi revocato a seguito della dichiarazione di incompetenza funzionale del giudice adito.
La transazione è valida atteso, da un lato, che parte opposta ha rinunciato ai compensi spettantigli concordando una somma forfetaria di € 206,58 per ciascun assistito e, dall'altro, che con essa i ricorrenti e l' hanno chiuso i contenziosi in essere relativi Pt_2
alla richiesta di indennità economica di disoccupazione agricola facendosi reciproche concessioni (abbandonando i giudizi i primi e riconoscendo il secondo l'indennità a chi avesse effettivamente intrattenuto il regolare rapporto di lavoro presentando le domande nei termini di legge, cfr. doc. 1 fasc. mon.).
Infine, nell'accordo in oggetto non è rinvenibile la condizione sospensiva dedotta da parte opponente.
In conclusione, dunque, il decreto ingiuntivo opposto va confermato.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo nella misura minima in ragione della obiettiva semplicità della lite, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2799/2016 reso inter partes dal
Tribunale di Salerno in data 6-7.11.2016 e dichiarato esecutivo in data 16.1.2018 che, per l'effetto, conferma; condanna l' alla refusione in favore dell'avv.to Marchesano Vitantonio delle Pt_2
spese di lite che si liquidano in € 2.540,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Salerno, lì 5.4.2025
IL GIUDICE
Daniela Quartarone
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