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Sentenza 22 febbraio 2025
Sentenza 22 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/02/2025, n. 1205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1205 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale di Catania, composto dai Magistrati dott.ssa Vera Marletta Presidente dott.ssa Milena Aucelluzzo Giudice relatore dott. Fabio Salvatore Mangano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 10816 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente tra
C.F. , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Danilo Galletti e dall'avv. Claudia Maria Zangara per procura in atti
- attrice -
e
Controparte_1
(C.F. ), in
[...] P.IVA_2 persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Catania
pagina 1 di 12 Controparte_2
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Scuderi e dall'avv. Fabrizio Belfiore per procura in atti
-convenuti-
OGGETTO: Appalto di opere pubbliche.
CONCLUSIONI: come in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione notificato il 25.6.2019 e il 27.6.2019 conveniva in Parte_1 giudizio il la Controparte_1 Controparte_1
e la
[...] Controparte_2 innanzi all'intestato Tribunale per ottenere l'accertamento della sussistenza dei
[...] presupposti per il riconoscimento in suo favore dei diritti di cui all'art. 118, c. 3, d. lgs.
163/2006, come integrato dall'art. 30, c. 5 quater, l. n. 98/2013, e la conseguente condanna del in solido con la Controparte_1 Controparte_1
a versarle la somma di € 1.344.630/91, oltre interessi di mora;
in via subordinata
[...] chiedeva, previo accertamento dei presupposti di cui sopra, di ordinare al , ovvero CP_1 alla la sospensione dei pagamenti in favore della Controparte_1
e e la loro condanna ad effettuare la comunicazione alla Controparte_2 CP_2
e al fine di consentirle di azionare il proprio diritto alla Controparte_2 CP_2
“prededuzione” nel concordato di e infine, chiedeva Controparte_2 CP_2
l'accertamento del suo diritto al risarcimento del danno nella misura di € 1.344.630/91, o nella diversa misura emersa in giudizio, detratto quanto eventualmente conseguito nella procedura di concordato della con la conseguente condanna del Parte_2
Ministero al pagamento della somma indicata.
A sostegno delle domande l'attrice allegava: di avere stipulato con la Controparte_2
Contro e (di seguito , in data 13.1.2017 e 27.1.2017, due subcontratti per la Controparte_2 fornitura di materiali strumentali alla realizzazione delle due stazioni “NT Po” e “NA”, Contro avuto riguardo al contratto principale stipulato il 31.10.2014 da con il Controparte_1
pagina 2 di 12 relativo ai lavori della tratta metropolitana Nesima Misterbianco Centro, Controparte_1 consistente nella "Tratta di linea metropolitana compresa tra l'uscita dalla Stazione Nesima e l'uscita dalla
Stazione NT PO”; che il materiale ordinato era stato tutto consegnato;
che a metà luglio del Contro 2018 si era impegnata a saldare gli importi residui delle fatture nn. 1700309, 1700350,
1700356, 180018, 180027, 180049, 180069, per l'ammontare complessivo di € 1.067.313,71; che, tuttavia, aveva versato solo la somma di € 150.000,00; che era stata trasmessa apposita diffida il 15.10.2018, rimasta senza esito, come anche l'ulteriore diffida del 12 e del 21.11.2018, inviata in copia anche al - al quale era stato richiesto di azionare gli strumenti a CP_1 tutela del subappaltatore/subaffidatario di cui all'art. 118 cod. appalti, con l'invito a sospendere il pagamento del corrispettivo in favore di MC;
che con nota n. 3981 del
1.4.2019 il Ministero aveva contestato la sussistenza di un subcontratto di fornitura, di cui all'art. 15 l. n. 180/2011; che nelle more MC aveva richiesto, ex art. 163 l.f., l'ammissione al Contro concordato preventivo e, in virtù del piano concordatario, aveva previsto per i creditori chirografari, tra cui rientrava essa attrice, una conversione del debito in strumenti finanziari partecipativi (SFP), con un danno enorme subito dall'attrice, in difetto del riconoscimento della prededucibilità del suo credito.
Così ricostruiti i fatti, l'attrice affermava la riconducibilità dei contratti oggetto di causa alle figure dei contratti di subappalto o di subfornitura, con conseguente beneficio del trattamento di prededuzione per il suo credito, in quanto, con il concordato preventivo in regime di continuità aziendale – cui la MC era stata ammessa - i contratti sarebbero proseguiti ex art. 186 bis l.f..
Allegava la responsabilità del Ministero per l'omessa puntuale vigilanza sull'insorgere della crisi in capo a MC.
Si costituiva in giudizio il Controparte_1 [...]
, contestando le domande. Il Ministero precisava Controparte_1 che alla MC era stata affidata l'esecuzione dei lavori della tratta metropolitana Nesima Misterbianco
Centro, consistente nella "Tratta di linea metropolitana compresa tra l'uscita dalla Stazione Nesima e l'uscita dalla Stazione NT PO".
pagina 3 di 12 Dichiarava: che l'appaltatrice aveva stipulato con la società attrice appositi contratti per la fornitura di travi prefabbricate e pilatri tubolari per le due stazioni NT Po (importo €
1.071.000,00, iva esclusa) e NA (importo € 830.000,00, iva esclusa); che il 17.5.2018
l'attrice aveva trasmesso la nota prot. FCE n. 6082, nella quale aveva lamentato il mancato pagamento della somma di € 717.111,75, oltre interessi, da parte dell'appaltatrice; che con successiva comunicazione del 16.10.2018, prot. FCE n. 12578, aveva diffidato ulteriormente la
MC al pagamento di complessivi € 744.317,20 e aveva invitato l'Amministrazione ad azionare gli strumenti di tutela del subaffidatario, ai sensi dell'art. 118, d.lgs. 163/2006, ratione temporis applicabile, richiesta reiterata con successive note prot. FCE nn. 14209 del 21.11.2018
e 15238 del 12.12.2018, 15810 del 27.12.2018; che il credito vantato dall'attrice nelle more era divenuto di € 1.344.630, 91, oltre interessi;
che, nelle more, con comunicazione prot. FCE n.
15348 del 13.12.2018 MC gli aveva comunicato che il Tribunale di Ravenna, con decreto del
7 dicembre 2018, l'aveva ammessa al concordato preventivo;
che con nota prot. FCE n. 515 del 14.1.2019, il RUP aveva richiesto all'appaltatore la trasmissione dei contratti di fornitura sottoscritti con la al fine di verificare l'applicazione al fornitore del meccanismo di Parte_1 tutela invocato dalla stessa;
che la MC, con nota acquisita al prot. FCE 1330 del 29.1.2019, aveva trasmesso i contratti e poi, con nota prot. FCE 2807 del 5.3.2019 l'aveva informato che il
Tribunale di Ravenna aveva autorizzato il pagamento dei debiti dei subcontraenti strategici, anteriori alla domanda di concordato, mentre i crediti ritenuti di natura non strategica (fra cui quello di risultavano sottoposti alla disciplina concordataria, dunque non Parte_1 potevano essere pagati dall'impresa, né detratti dai crediti vantati dall'appaltatore verso la committente;
che con nota prot. FCE n. 3981 del 1.4..2019 il RUP aveva comunicato all'attrice che la MC era stata ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale in bianco, ai sensi dell'art. 151, c. 5, l. f., presso il Tribunale di Ravenna e le determinazioni del
Tribunale in ordine al pagamento di alcuni specifici creditori ritenuti "strategici", con esclusione della possibilità per la Gestione di provvedere direttamente al pagamento dei creditori di MC;
che il Tribunale aveva ritenuto prevalente l'art. 182 quinquies, c. 5, l. f. rispetto all'art. 118 d. lgs. n. 163/06 e tutti gli altri crediti di epoca anteriore al 04.12.2018 (data pagina 4 di 12 dell'istanza di ammissione) avrebbero dovuto concorrere paritariamente sulla massa attiva, senza che la stazione appaltante potesse procedere ad alcun pagamento, ai sensi dell'art. 118, c.
3 bis, codice appalti, concernente soltanto i crediti sorti nel corso della procedura, ovvero dopo il 04.12.2018; che, infine, la MC, con nota del 04.03.2019, aveva escluso l'attrice dal novero dei subfornitori.
Si costituiva, altresì, in giudizio MC, dichiarando di avere sottoscritto con l'attrice il 13 gennaio e il 23 ottobre 2017 due contratti aventi ad oggetto la “fornitura degli elementi strutturali quali travi primarie e secondarie, nonché i pilastri in acciaio (sistema NPS SYSTEM)”, da utilizzarsi nell'ambito dei lavori pubblici riguardanti la realizzazione delle due tratte della metropolitana di denominate CP_1
“Stesicoro” e “Nesima”, ed in particolare in sede di esecuzione delle due Stazioni della metropolitana denominate NT Po e NA.
Eccepiva l'incompetenza del Tribunale Ordinario, in applicazione dell'art. 18 delle condizioni generali del contratto, che aveva previsto la competenza degli arbitri in ordine a qualsiasi controversia nascente dal contratto, nessuna esclusa.
Evidenziava che i contratti avevano previsto il pagamento delle prestazioni con cadenza mensile ed in base alle quantità di materiale fornito, con meccanismi autonomi rispetto ai contratti pubblici di appalto per la realizzazione delle due tratte della metropolitana di sottoscritti CP_1 da essa stessa.
Riconosceva di avere concordato un piano di rientro con l'attrice il 16.7.2018, e di avere eseguito il 10.8.2018 un pagamento di € 150.000 in favore dell'attrice. Tuttavia, essendosi aggravata la sua situazione finanziaria, aveva depositato il 4.12.2018, presso il Tribunale di
Ravenna, la domanda di concordato preventivo, ai sensi dell'art. 161, c. 6, l.f..
Affermava che dovevano essere rispettate le statuizioni del provvedimento del Tribunale di
Ravenna del 20.2.2019, nel quale il credito chirografario dell'attrice, ai sensi dell'articolo 182- quinquies della l. f., non era stato ritenuto essenziale per la prosecuzione dell'attività d'impresa e funzionale ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori.
Rimarcava che i due contratti di fornitura prevedevano sistemi di pagamento differenti tra loro, e del tutto scollegati dai contratti pubblici di appalto: invero, i contratti di fornitura,
pagina 5 di 12 all'articolo 5, prevedevano che “sono ammesse fatturazioni per le sole consegne effettuate sulla base di riepiloghi mensili da verifica in contradditorio fra le parti” o che “sono ammesse fatturazioni per le sole consegne effettuate in cantiere secondo le percentuali stabilite”, escludendo modalità di pagamento connesse allo stato di avanzamento dei lavori dei distinti contratti pubblici di appalto.
Instaurato il contraddittorio, con provvedimento del 3.12.2019, ritenuta la fondatezza dell'eccezione di incompetenza per l'operatività della clausola compromissoria, la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 16.6.2020. A detta udienza - sostituita dal deposito di note – la causa veniva trattenuta in decisione assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Ma, con ordinanza del 27.10.2020, veniva ritenuta l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza formulata dalla MC, atteso che nella specie il contratto tra la stessa e la società attrice si configura quale mero presupposto storico della lite che ha – invero – ad oggetto il riconoscimento dei diritti ex art. 118 codice appalti nei confronti della stazione appaltante, con efficacia riflessa nei rapporti con MC (ma non sul contratto) [cfr. Cass. Civ. 4035/2017; Cass. Civ. 20673/16], e la causa veniva rimessa sul ruolo istruttorio, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 183, c. 6, c.p.c..
Con ordinanza del 6.4.2021 veniva accolta l'istanza ex art. 210 c.p.c. formulata dall'attrice nei confronti del e con successiva ordinanza del 4.10.2021 la causa veniva rinviata, CP_1 per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 13.6.2022. A detta udienza - sostituita dal deposito di note – la causa veniva trattenuta in decisione assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Ma, con ordinanza del 31.12.2022, la causa veniva rimessa sul ruolo istruttorio per il mancato rinvenimento del fascicolo di parte attrice.
A seguito della ricostruzione di detto fascicolo la causa subiva taluni differimenti, determinati dall'assenza del giudice titolare.
Infine, all'udienza del 23.9.2024, sulle conclusioni precisate a verbale dalle parti presenti dinanzi al giudice nelle more succeduto nella titolarità del ruolo, la causa veniva trattenuta in decisione, assegnando i termini di quaranta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
pagina 6 di 12 RITENUTO IN DIRITTO
Va, preliminarmente, disattesa l'eccezione di incompetenza del giudice adìto, in quanto, come già chiarito nell'ordinanza del 27.10.2020, che si conferma in questa sede, le domande proposte dall'attrice nel presente giudizio non attengono all'esecuzione dei contratti indicati, ma sono volte ad ottenere l'applicazione dell'art. 118, c. 3, d. lgs. n. 163/2006, come integrato dall'art. 30, c. 5 quater, l. n. 98/2013, peraltro nei confronti del . CP_1
Occorre rilevare che ha dichiarato, da ultimo, nella comparsa Parte_1 conclusionale, di avere ottenuto dal MIT, in seguito alla sua domanda di accesso al c.d.
“Fondo salva opere”, il versamento di € 941.241,64, e di ridurre, conseguentemente, la domanda formulata nel presente giudizio nei limiti della somma di € 403.389,27, oltre interessi di mora.
Ciò posto, le domande sono infondate.
Invero, la disposizione invocata dall'attrice (art. 118, c. 3, d.lgs. n. 163/2006) testualmente prevede: Nel bando di gara la stazione appaltante indica che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite o, in alternativa, che è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. Nel caso di pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Ove ricorrano condizioni di crisi di liquidità finanziaria dell'affidatario, comprovate da reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori o dei cottimisti, o anche dei diversi soggetti che eventualmente lo compongono, accertate dalla stazione appaltante, per il contratto di appalto in corso può provvedersi, sentito l'affidatario, anche in deroga alle previsioni del bando di gara, al pagamento diretto alle mandanti, alle società, anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori a norma dell'articolo 93 del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nonché al subappaltatore o al cottimista dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.
pagina 7 di 12 Il comma 3 bis, introdotto dall'art. 13, comma 10, legge n. 9 del 2014, ha previsto che È sempre consentito alla stazione appaltante, anche per i contratti di appalto in corso, nella pendenza di procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite dagli eventuali diversi soggetti che costituiscano l'affidatario, quali le mandanti, e dalle società, anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori a norma dell'articolo 93 del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, dai subappaltatori e dai cottimisti, secondo le determinazioni presso il
Tribunale competente per l'ammissione alla predetta procedura.
Orbene, come emerso dagli atti, la MC ha avanzato presso il Tribunale di Ravenna, in data 4.12.2018, apposita domanda di concordato preventivo con continuità aziendale in bianco ex art. 161 l.f. e, con provvedimento del 7.12.2018, il Tribunale ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo.
Come recentemente affermato dai giudici di legittimità (C. Cass., n. 12810/2023), occorre tener conto del rapporto tra normativa generale in materia di contratti pubblici e normativa speciale in materia di imprese in stato di crisi o di insolvenza.
Nel caso di pendenza di una procedura di concordato preventivo dell'appaltatore la
Suprema Corte ha specificato che l'art. 118, comma 3 bis, d.lgs. n. 163 del 2006, subordina la possibilità del pagamento diretto alle determinazioni del Tribunale competente per l'ammissione alla procedura di concordato e, peraltro, nei limitati casi di continuità aziendale. Infatti, il giudice del concordato deve valutare se l'appaltatore sia stato autorizzato a proseguire il contratto, ai sensi dell'art. 186-bis, comma 3, l. fall. e, nel caso il pagamento diretto riguardi crediti sorti anteriormente al concordato, se ricorrano le condizioni di cui all'art. 182-quinquies, comma 5, l. fall. e, dunque, previa attestazione della essenzialità delle prestazioni alla prosecuzione dell'attività di impresa e della loro finalizzazione al miglior soddisfacimento dei creditori.
La norma di cui si discute, infatti, deroga - solo a fronte della sussistenza delle indicate condizioni la cui valutazione è rimessa al giudice del concordato - al principio generale secondo il quale nel caso di fallimento dell'appaltatore di opera pubblica (cui deve assimilarsi il concordato preventivo) il subappaltatore deve essere considerato un creditore concorsuale dell'appaltatore come gli altri, da soddisfare nel rispetto della "par condicio creditorum" e dell'ordine delle cause di prelazione (Sez. Un. n. 5685 del 2020).
pagina 8 di 12 La Suprema Corte aveva già affermato che Il pagamento diretto del subappaltatore ex art. 118, comma 3, d.lgs. n. 163 del 2006, attiene al solo appalto in corso con un'impresa "in bonis", non essendo, di contro, compatibile con l'ipotesi in cui, a seguito della dichiarazione di fallimento dell'appaltatore, si realizza
"ipso iure", ai sensi degli artt. 81 l. fall., lo scioglimento del contratto, con il correlato venir meno della vincolatività delle clausole in esso contenute, compresa quella eventualmente pattuita proprio in funzione del pagamento anzidetto (C. Cass., n. 23447/2022).
Così ricostruito il quadro normativo e i principi applicabili al caso di specie, deve rilevarsi che, a fronte delle plurime richieste di pagamento avanzate dall'attrice in epoca anteriore alla domanda di ammissione di MC al concordato preventivo, la e la MC, in Parte_1 data 16.7.2018, avevano raggiunto un accordo contenente un piano di rientro dell'esposizione debitoria di MC (cfr. docc. 3 ss. allegati all'atto di citazione) e la MC aveva versato all'attrice l'importo di € 150.000,00, rimanendo debitrice del cospicuo importo richiesto nel presente giudizio.
In ragione di ciò l'attrice ha chiesto al - committente nel contratto del CP_1
31.10.2014 – l'attivazione degli strumenti a sua tutela, da ultimo in data 12.12.2018.
Il , dal canto suo, con nota n. 3981 del 1.4.2019 (all. 14 all'atto di citazione) ha CP_1 chiarito all'attrice che il Tribunale di Ravenna, con provvedimento del 20.2.2019, aveva escluso che la potesse provvedere al pagamento Controparte_1 dei creditori di MC, e aveva autorizzato MC al pagamento dei creditori “strategici” inseriti nell'elenco da essa allegato, ai sensi dell'art. 182 quinquies, c. 5, l.f., disposizione ritenuta prevalente rispetto all'art. 118, d. lgs n. 163/2006, con la conseguenza che tutti gli altri creditori muniti di un titolo anteriore al 4.12.2018 avrebbero dovuto concorrere paritariamente sulla massa attiva. Aveva, quindi, escluso che i creditori non strategici potessero essere pagati dalla stazione appaltante, in quanto l'art. 118, c. 3 bis, riguarda solo i crediti sorti nel corso della procedura, ovvero dopo il 4.12.2018.
Ha, inoltre, aggiunto che, sulla base delle valutazioni compiute da MC, la Parte_1 non rientrava “nel novero degli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori di cui all'art. 15, c. 1, l. n. 180/2011” ma, come esposto nella nota pagina 9 di 12 prot. n. 2807 del 5.3.2019 di MC, all. 17, “in ragione di riepiloghi mensili da effettuarsi in contraddittorio tra impresa e fornitore”. In ragione di ciò il Tribunale di Ravenna aveva autorizzato il pagamento solo dei crediti strategici (cfr. decreto del 20.2.2019, all. 17), la cui prestazione è essenziale alla prosecuzione dell'attività e funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori concorsuali.
Tale valutazione del Tribunale competente non risulta sia stata in alcun modo contestata o rivista, pertanto, correttamente, la Gestione Governativa ha escluso di poter procedere al pagamento dei crediti dell'attrice.
Tutte le questioni attinenti alla prededucibilità del credito dell'attrice esulano dalla competenza di questo Tribunale.
Le considerazioni esposte conducono, pertanto, al rigetto delle domande di parte attrice, non potendo trovare applicazione nel caso di specie il menzionato art. 118, comma 3, d.lgs. n.
163 del 2006.
Da ultimo, la MC ha dichiarato di avere avviato il 24 giugno 2024 una procedura di composizione negoziata della crisi d'impresa, chiedendo la concessione delle misure protettive previste dall'articolo 19 del codice della crisi d'impresa, misure confermate sino al febbraio 2025 (cfr. comparsa conclusionale di MC del 4.11.2024).
Va, infine, rigettata anche la domanda risarcitoria proposta dall'attrice nei confronti del
, in difetto dei relativi presupposti. CP_1
La ha allegato la condotta colposa dell'Amministrazione, che, nonostante Parte_1 fosse a conoscenza sin dal 17.5.2018 del perdurante inadempimento di MC, aveva atteso fino alla fine del 2018 per richiedere all'appaltatore le fatture quietanzate, come previsto dal menzionato art. 118, c. 3, mentre, se avesse vigilato con maggiore solerzia, avrebbe quantomeno limitato il danno subito dall'attrice.
La responsabilità dell'Amministrazione non è ravvisabile, dal momento che l'attrice e
MC, nel luglio 2018, avevano raggiunto un accordo, poi eseguito solo in minima parte da
MC. Quindi, solo dopo le comunicazioni del 15.10.2018, del 21.11.2018 e del 12.12.2018 il si è attivato e il 14.1.2019 il RUP ha effettivamente richiesto all'appaltatore la CP_1
pagina 10 di 12 trasmissione dei contratti di fornitura, al fine di verificare l'applicabilità del meccanismo di tutela invocato dall'attrice ma, come esposto, in data 4.12.2018 la MC aveva già presentato la domanda di ammissione al concordato preventivo, e da tale momento, comunque, il CP_1 non avrebbe più potuto effettuare alcun pagamento, se non seguendo le indicazioni del
Tribunale (cfr. art. 118, c. 3 bis, citato).
Tenuto conto che il lasso di tempo da considerare effettivamente è quello intercorso tra il
15.10.2018 e il 4.12.2018, e che l'amministrazione avrebbe dovuto comunque effettuare le necessarie verifiche, si ritiene che non vi sia stata una condotta colposa del . Si CP_1 aggiunge, poi, che perfino la qualificazione dei contratti conclusi con l'attrice risulta controversa, avendo MC escluso la sussistenza dei contratti di subfornitura, per le ragioni già esposte.
Le spese di lite seguono la soccombenza, come per legge, conseguentemente l'attrice va condannata alla rifusione nei confronti di MC e del Ministero di dette spese, liquidate, applicando il d.l. n. 1/2012 ed il d.m. n. 55/2014, aggiornato al d.m. n. 147/2022, secondo lo scaglione di riferimento (individuato sulla base della domanda ridotta), nel seguente modo: €
2.000,00 per la fase di studio, € 1.200,00 per la fase introduttiva, € 5.500,00 per la fase istruttoria, € 3.500,00 per la fase decisoria, con un compenso totale di € 12.200,00 per compensi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. r. g. 10816/2019, promosso da in persona del legale rappresentante pro tempore (attrice), Parte_1 [...]
, in persona Controparte_1 Controparte_1 del Ministro pro tempore e Controparte_2 Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore (convenuti), disattesa e respinta
[...] ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta le domande;
2. Condanna alla rifusione nei confronti del Parte_1 CP_1 [...]
Controparte_1
pagina 11 di 12 delle spese di lite, che liquida in € 12.200,00 per compensi oltre le spese prenotate a debito e quant'altro previsto dalla legge;
3. Condanna alla rifusione nei confronti di Parte_1 [...]
delle spese di lite, Parte_3 che liquida in € 12.200,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%,
i.v.a. e cpa, come per legge.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 20/02/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Milena Aucelluzzo Dott.ssa Vera Marletta
pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale di Catania, composto dai Magistrati dott.ssa Vera Marletta Presidente dott.ssa Milena Aucelluzzo Giudice relatore dott. Fabio Salvatore Mangano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 10816 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente tra
C.F. , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Danilo Galletti e dall'avv. Claudia Maria Zangara per procura in atti
- attrice -
e
Controparte_1
(C.F. ), in
[...] P.IVA_2 persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Catania
pagina 1 di 12 Controparte_2
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Scuderi e dall'avv. Fabrizio Belfiore per procura in atti
-convenuti-
OGGETTO: Appalto di opere pubbliche.
CONCLUSIONI: come in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione notificato il 25.6.2019 e il 27.6.2019 conveniva in Parte_1 giudizio il la Controparte_1 Controparte_1
e la
[...] Controparte_2 innanzi all'intestato Tribunale per ottenere l'accertamento della sussistenza dei
[...] presupposti per il riconoscimento in suo favore dei diritti di cui all'art. 118, c. 3, d. lgs.
163/2006, come integrato dall'art. 30, c. 5 quater, l. n. 98/2013, e la conseguente condanna del in solido con la Controparte_1 Controparte_1
a versarle la somma di € 1.344.630/91, oltre interessi di mora;
in via subordinata
[...] chiedeva, previo accertamento dei presupposti di cui sopra, di ordinare al , ovvero CP_1 alla la sospensione dei pagamenti in favore della Controparte_1
e e la loro condanna ad effettuare la comunicazione alla Controparte_2 CP_2
e al fine di consentirle di azionare il proprio diritto alla Controparte_2 CP_2
“prededuzione” nel concordato di e infine, chiedeva Controparte_2 CP_2
l'accertamento del suo diritto al risarcimento del danno nella misura di € 1.344.630/91, o nella diversa misura emersa in giudizio, detratto quanto eventualmente conseguito nella procedura di concordato della con la conseguente condanna del Parte_2
Ministero al pagamento della somma indicata.
A sostegno delle domande l'attrice allegava: di avere stipulato con la Controparte_2
Contro e (di seguito , in data 13.1.2017 e 27.1.2017, due subcontratti per la Controparte_2 fornitura di materiali strumentali alla realizzazione delle due stazioni “NT Po” e “NA”, Contro avuto riguardo al contratto principale stipulato il 31.10.2014 da con il Controparte_1
pagina 2 di 12 relativo ai lavori della tratta metropolitana Nesima Misterbianco Centro, Controparte_1 consistente nella "Tratta di linea metropolitana compresa tra l'uscita dalla Stazione Nesima e l'uscita dalla
Stazione NT PO”; che il materiale ordinato era stato tutto consegnato;
che a metà luglio del Contro 2018 si era impegnata a saldare gli importi residui delle fatture nn. 1700309, 1700350,
1700356, 180018, 180027, 180049, 180069, per l'ammontare complessivo di € 1.067.313,71; che, tuttavia, aveva versato solo la somma di € 150.000,00; che era stata trasmessa apposita diffida il 15.10.2018, rimasta senza esito, come anche l'ulteriore diffida del 12 e del 21.11.2018, inviata in copia anche al - al quale era stato richiesto di azionare gli strumenti a CP_1 tutela del subappaltatore/subaffidatario di cui all'art. 118 cod. appalti, con l'invito a sospendere il pagamento del corrispettivo in favore di MC;
che con nota n. 3981 del
1.4.2019 il Ministero aveva contestato la sussistenza di un subcontratto di fornitura, di cui all'art. 15 l. n. 180/2011; che nelle more MC aveva richiesto, ex art. 163 l.f., l'ammissione al Contro concordato preventivo e, in virtù del piano concordatario, aveva previsto per i creditori chirografari, tra cui rientrava essa attrice, una conversione del debito in strumenti finanziari partecipativi (SFP), con un danno enorme subito dall'attrice, in difetto del riconoscimento della prededucibilità del suo credito.
Così ricostruiti i fatti, l'attrice affermava la riconducibilità dei contratti oggetto di causa alle figure dei contratti di subappalto o di subfornitura, con conseguente beneficio del trattamento di prededuzione per il suo credito, in quanto, con il concordato preventivo in regime di continuità aziendale – cui la MC era stata ammessa - i contratti sarebbero proseguiti ex art. 186 bis l.f..
Allegava la responsabilità del Ministero per l'omessa puntuale vigilanza sull'insorgere della crisi in capo a MC.
Si costituiva in giudizio il Controparte_1 [...]
, contestando le domande. Il Ministero precisava Controparte_1 che alla MC era stata affidata l'esecuzione dei lavori della tratta metropolitana Nesima Misterbianco
Centro, consistente nella "Tratta di linea metropolitana compresa tra l'uscita dalla Stazione Nesima e l'uscita dalla Stazione NT PO".
pagina 3 di 12 Dichiarava: che l'appaltatrice aveva stipulato con la società attrice appositi contratti per la fornitura di travi prefabbricate e pilatri tubolari per le due stazioni NT Po (importo €
1.071.000,00, iva esclusa) e NA (importo € 830.000,00, iva esclusa); che il 17.5.2018
l'attrice aveva trasmesso la nota prot. FCE n. 6082, nella quale aveva lamentato il mancato pagamento della somma di € 717.111,75, oltre interessi, da parte dell'appaltatrice; che con successiva comunicazione del 16.10.2018, prot. FCE n. 12578, aveva diffidato ulteriormente la
MC al pagamento di complessivi € 744.317,20 e aveva invitato l'Amministrazione ad azionare gli strumenti di tutela del subaffidatario, ai sensi dell'art. 118, d.lgs. 163/2006, ratione temporis applicabile, richiesta reiterata con successive note prot. FCE nn. 14209 del 21.11.2018
e 15238 del 12.12.2018, 15810 del 27.12.2018; che il credito vantato dall'attrice nelle more era divenuto di € 1.344.630, 91, oltre interessi;
che, nelle more, con comunicazione prot. FCE n.
15348 del 13.12.2018 MC gli aveva comunicato che il Tribunale di Ravenna, con decreto del
7 dicembre 2018, l'aveva ammessa al concordato preventivo;
che con nota prot. FCE n. 515 del 14.1.2019, il RUP aveva richiesto all'appaltatore la trasmissione dei contratti di fornitura sottoscritti con la al fine di verificare l'applicazione al fornitore del meccanismo di Parte_1 tutela invocato dalla stessa;
che la MC, con nota acquisita al prot. FCE 1330 del 29.1.2019, aveva trasmesso i contratti e poi, con nota prot. FCE 2807 del 5.3.2019 l'aveva informato che il
Tribunale di Ravenna aveva autorizzato il pagamento dei debiti dei subcontraenti strategici, anteriori alla domanda di concordato, mentre i crediti ritenuti di natura non strategica (fra cui quello di risultavano sottoposti alla disciplina concordataria, dunque non Parte_1 potevano essere pagati dall'impresa, né detratti dai crediti vantati dall'appaltatore verso la committente;
che con nota prot. FCE n. 3981 del 1.4..2019 il RUP aveva comunicato all'attrice che la MC era stata ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale in bianco, ai sensi dell'art. 151, c. 5, l. f., presso il Tribunale di Ravenna e le determinazioni del
Tribunale in ordine al pagamento di alcuni specifici creditori ritenuti "strategici", con esclusione della possibilità per la Gestione di provvedere direttamente al pagamento dei creditori di MC;
che il Tribunale aveva ritenuto prevalente l'art. 182 quinquies, c. 5, l. f. rispetto all'art. 118 d. lgs. n. 163/06 e tutti gli altri crediti di epoca anteriore al 04.12.2018 (data pagina 4 di 12 dell'istanza di ammissione) avrebbero dovuto concorrere paritariamente sulla massa attiva, senza che la stazione appaltante potesse procedere ad alcun pagamento, ai sensi dell'art. 118, c.
3 bis, codice appalti, concernente soltanto i crediti sorti nel corso della procedura, ovvero dopo il 04.12.2018; che, infine, la MC, con nota del 04.03.2019, aveva escluso l'attrice dal novero dei subfornitori.
Si costituiva, altresì, in giudizio MC, dichiarando di avere sottoscritto con l'attrice il 13 gennaio e il 23 ottobre 2017 due contratti aventi ad oggetto la “fornitura degli elementi strutturali quali travi primarie e secondarie, nonché i pilastri in acciaio (sistema NPS SYSTEM)”, da utilizzarsi nell'ambito dei lavori pubblici riguardanti la realizzazione delle due tratte della metropolitana di denominate CP_1
“Stesicoro” e “Nesima”, ed in particolare in sede di esecuzione delle due Stazioni della metropolitana denominate NT Po e NA.
Eccepiva l'incompetenza del Tribunale Ordinario, in applicazione dell'art. 18 delle condizioni generali del contratto, che aveva previsto la competenza degli arbitri in ordine a qualsiasi controversia nascente dal contratto, nessuna esclusa.
Evidenziava che i contratti avevano previsto il pagamento delle prestazioni con cadenza mensile ed in base alle quantità di materiale fornito, con meccanismi autonomi rispetto ai contratti pubblici di appalto per la realizzazione delle due tratte della metropolitana di sottoscritti CP_1 da essa stessa.
Riconosceva di avere concordato un piano di rientro con l'attrice il 16.7.2018, e di avere eseguito il 10.8.2018 un pagamento di € 150.000 in favore dell'attrice. Tuttavia, essendosi aggravata la sua situazione finanziaria, aveva depositato il 4.12.2018, presso il Tribunale di
Ravenna, la domanda di concordato preventivo, ai sensi dell'art. 161, c. 6, l.f..
Affermava che dovevano essere rispettate le statuizioni del provvedimento del Tribunale di
Ravenna del 20.2.2019, nel quale il credito chirografario dell'attrice, ai sensi dell'articolo 182- quinquies della l. f., non era stato ritenuto essenziale per la prosecuzione dell'attività d'impresa e funzionale ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori.
Rimarcava che i due contratti di fornitura prevedevano sistemi di pagamento differenti tra loro, e del tutto scollegati dai contratti pubblici di appalto: invero, i contratti di fornitura,
pagina 5 di 12 all'articolo 5, prevedevano che “sono ammesse fatturazioni per le sole consegne effettuate sulla base di riepiloghi mensili da verifica in contradditorio fra le parti” o che “sono ammesse fatturazioni per le sole consegne effettuate in cantiere secondo le percentuali stabilite”, escludendo modalità di pagamento connesse allo stato di avanzamento dei lavori dei distinti contratti pubblici di appalto.
Instaurato il contraddittorio, con provvedimento del 3.12.2019, ritenuta la fondatezza dell'eccezione di incompetenza per l'operatività della clausola compromissoria, la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 16.6.2020. A detta udienza - sostituita dal deposito di note – la causa veniva trattenuta in decisione assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Ma, con ordinanza del 27.10.2020, veniva ritenuta l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza formulata dalla MC, atteso che nella specie il contratto tra la stessa e la società attrice si configura quale mero presupposto storico della lite che ha – invero – ad oggetto il riconoscimento dei diritti ex art. 118 codice appalti nei confronti della stazione appaltante, con efficacia riflessa nei rapporti con MC (ma non sul contratto) [cfr. Cass. Civ. 4035/2017; Cass. Civ. 20673/16], e la causa veniva rimessa sul ruolo istruttorio, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 183, c. 6, c.p.c..
Con ordinanza del 6.4.2021 veniva accolta l'istanza ex art. 210 c.p.c. formulata dall'attrice nei confronti del e con successiva ordinanza del 4.10.2021 la causa veniva rinviata, CP_1 per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 13.6.2022. A detta udienza - sostituita dal deposito di note – la causa veniva trattenuta in decisione assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Ma, con ordinanza del 31.12.2022, la causa veniva rimessa sul ruolo istruttorio per il mancato rinvenimento del fascicolo di parte attrice.
A seguito della ricostruzione di detto fascicolo la causa subiva taluni differimenti, determinati dall'assenza del giudice titolare.
Infine, all'udienza del 23.9.2024, sulle conclusioni precisate a verbale dalle parti presenti dinanzi al giudice nelle more succeduto nella titolarità del ruolo, la causa veniva trattenuta in decisione, assegnando i termini di quaranta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
pagina 6 di 12 RITENUTO IN DIRITTO
Va, preliminarmente, disattesa l'eccezione di incompetenza del giudice adìto, in quanto, come già chiarito nell'ordinanza del 27.10.2020, che si conferma in questa sede, le domande proposte dall'attrice nel presente giudizio non attengono all'esecuzione dei contratti indicati, ma sono volte ad ottenere l'applicazione dell'art. 118, c. 3, d. lgs. n. 163/2006, come integrato dall'art. 30, c. 5 quater, l. n. 98/2013, peraltro nei confronti del . CP_1
Occorre rilevare che ha dichiarato, da ultimo, nella comparsa Parte_1 conclusionale, di avere ottenuto dal MIT, in seguito alla sua domanda di accesso al c.d.
“Fondo salva opere”, il versamento di € 941.241,64, e di ridurre, conseguentemente, la domanda formulata nel presente giudizio nei limiti della somma di € 403.389,27, oltre interessi di mora.
Ciò posto, le domande sono infondate.
Invero, la disposizione invocata dall'attrice (art. 118, c. 3, d.lgs. n. 163/2006) testualmente prevede: Nel bando di gara la stazione appaltante indica che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite o, in alternativa, che è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. Nel caso di pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Ove ricorrano condizioni di crisi di liquidità finanziaria dell'affidatario, comprovate da reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori o dei cottimisti, o anche dei diversi soggetti che eventualmente lo compongono, accertate dalla stazione appaltante, per il contratto di appalto in corso può provvedersi, sentito l'affidatario, anche in deroga alle previsioni del bando di gara, al pagamento diretto alle mandanti, alle società, anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori a norma dell'articolo 93 del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nonché al subappaltatore o al cottimista dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.
pagina 7 di 12 Il comma 3 bis, introdotto dall'art. 13, comma 10, legge n. 9 del 2014, ha previsto che È sempre consentito alla stazione appaltante, anche per i contratti di appalto in corso, nella pendenza di procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite dagli eventuali diversi soggetti che costituiscano l'affidatario, quali le mandanti, e dalle società, anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori a norma dell'articolo 93 del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, dai subappaltatori e dai cottimisti, secondo le determinazioni presso il
Tribunale competente per l'ammissione alla predetta procedura.
Orbene, come emerso dagli atti, la MC ha avanzato presso il Tribunale di Ravenna, in data 4.12.2018, apposita domanda di concordato preventivo con continuità aziendale in bianco ex art. 161 l.f. e, con provvedimento del 7.12.2018, il Tribunale ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo.
Come recentemente affermato dai giudici di legittimità (C. Cass., n. 12810/2023), occorre tener conto del rapporto tra normativa generale in materia di contratti pubblici e normativa speciale in materia di imprese in stato di crisi o di insolvenza.
Nel caso di pendenza di una procedura di concordato preventivo dell'appaltatore la
Suprema Corte ha specificato che l'art. 118, comma 3 bis, d.lgs. n. 163 del 2006, subordina la possibilità del pagamento diretto alle determinazioni del Tribunale competente per l'ammissione alla procedura di concordato e, peraltro, nei limitati casi di continuità aziendale. Infatti, il giudice del concordato deve valutare se l'appaltatore sia stato autorizzato a proseguire il contratto, ai sensi dell'art. 186-bis, comma 3, l. fall. e, nel caso il pagamento diretto riguardi crediti sorti anteriormente al concordato, se ricorrano le condizioni di cui all'art. 182-quinquies, comma 5, l. fall. e, dunque, previa attestazione della essenzialità delle prestazioni alla prosecuzione dell'attività di impresa e della loro finalizzazione al miglior soddisfacimento dei creditori.
La norma di cui si discute, infatti, deroga - solo a fronte della sussistenza delle indicate condizioni la cui valutazione è rimessa al giudice del concordato - al principio generale secondo il quale nel caso di fallimento dell'appaltatore di opera pubblica (cui deve assimilarsi il concordato preventivo) il subappaltatore deve essere considerato un creditore concorsuale dell'appaltatore come gli altri, da soddisfare nel rispetto della "par condicio creditorum" e dell'ordine delle cause di prelazione (Sez. Un. n. 5685 del 2020).
pagina 8 di 12 La Suprema Corte aveva già affermato che Il pagamento diretto del subappaltatore ex art. 118, comma 3, d.lgs. n. 163 del 2006, attiene al solo appalto in corso con un'impresa "in bonis", non essendo, di contro, compatibile con l'ipotesi in cui, a seguito della dichiarazione di fallimento dell'appaltatore, si realizza
"ipso iure", ai sensi degli artt. 81 l. fall., lo scioglimento del contratto, con il correlato venir meno della vincolatività delle clausole in esso contenute, compresa quella eventualmente pattuita proprio in funzione del pagamento anzidetto (C. Cass., n. 23447/2022).
Così ricostruito il quadro normativo e i principi applicabili al caso di specie, deve rilevarsi che, a fronte delle plurime richieste di pagamento avanzate dall'attrice in epoca anteriore alla domanda di ammissione di MC al concordato preventivo, la e la MC, in Parte_1 data 16.7.2018, avevano raggiunto un accordo contenente un piano di rientro dell'esposizione debitoria di MC (cfr. docc. 3 ss. allegati all'atto di citazione) e la MC aveva versato all'attrice l'importo di € 150.000,00, rimanendo debitrice del cospicuo importo richiesto nel presente giudizio.
In ragione di ciò l'attrice ha chiesto al - committente nel contratto del CP_1
31.10.2014 – l'attivazione degli strumenti a sua tutela, da ultimo in data 12.12.2018.
Il , dal canto suo, con nota n. 3981 del 1.4.2019 (all. 14 all'atto di citazione) ha CP_1 chiarito all'attrice che il Tribunale di Ravenna, con provvedimento del 20.2.2019, aveva escluso che la potesse provvedere al pagamento Controparte_1 dei creditori di MC, e aveva autorizzato MC al pagamento dei creditori “strategici” inseriti nell'elenco da essa allegato, ai sensi dell'art. 182 quinquies, c. 5, l.f., disposizione ritenuta prevalente rispetto all'art. 118, d. lgs n. 163/2006, con la conseguenza che tutti gli altri creditori muniti di un titolo anteriore al 4.12.2018 avrebbero dovuto concorrere paritariamente sulla massa attiva. Aveva, quindi, escluso che i creditori non strategici potessero essere pagati dalla stazione appaltante, in quanto l'art. 118, c. 3 bis, riguarda solo i crediti sorti nel corso della procedura, ovvero dopo il 4.12.2018.
Ha, inoltre, aggiunto che, sulla base delle valutazioni compiute da MC, la Parte_1 non rientrava “nel novero degli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori di cui all'art. 15, c. 1, l. n. 180/2011” ma, come esposto nella nota pagina 9 di 12 prot. n. 2807 del 5.3.2019 di MC, all. 17, “in ragione di riepiloghi mensili da effettuarsi in contraddittorio tra impresa e fornitore”. In ragione di ciò il Tribunale di Ravenna aveva autorizzato il pagamento solo dei crediti strategici (cfr. decreto del 20.2.2019, all. 17), la cui prestazione è essenziale alla prosecuzione dell'attività e funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori concorsuali.
Tale valutazione del Tribunale competente non risulta sia stata in alcun modo contestata o rivista, pertanto, correttamente, la Gestione Governativa ha escluso di poter procedere al pagamento dei crediti dell'attrice.
Tutte le questioni attinenti alla prededucibilità del credito dell'attrice esulano dalla competenza di questo Tribunale.
Le considerazioni esposte conducono, pertanto, al rigetto delle domande di parte attrice, non potendo trovare applicazione nel caso di specie il menzionato art. 118, comma 3, d.lgs. n.
163 del 2006.
Da ultimo, la MC ha dichiarato di avere avviato il 24 giugno 2024 una procedura di composizione negoziata della crisi d'impresa, chiedendo la concessione delle misure protettive previste dall'articolo 19 del codice della crisi d'impresa, misure confermate sino al febbraio 2025 (cfr. comparsa conclusionale di MC del 4.11.2024).
Va, infine, rigettata anche la domanda risarcitoria proposta dall'attrice nei confronti del
, in difetto dei relativi presupposti. CP_1
La ha allegato la condotta colposa dell'Amministrazione, che, nonostante Parte_1 fosse a conoscenza sin dal 17.5.2018 del perdurante inadempimento di MC, aveva atteso fino alla fine del 2018 per richiedere all'appaltatore le fatture quietanzate, come previsto dal menzionato art. 118, c. 3, mentre, se avesse vigilato con maggiore solerzia, avrebbe quantomeno limitato il danno subito dall'attrice.
La responsabilità dell'Amministrazione non è ravvisabile, dal momento che l'attrice e
MC, nel luglio 2018, avevano raggiunto un accordo, poi eseguito solo in minima parte da
MC. Quindi, solo dopo le comunicazioni del 15.10.2018, del 21.11.2018 e del 12.12.2018 il si è attivato e il 14.1.2019 il RUP ha effettivamente richiesto all'appaltatore la CP_1
pagina 10 di 12 trasmissione dei contratti di fornitura, al fine di verificare l'applicabilità del meccanismo di tutela invocato dall'attrice ma, come esposto, in data 4.12.2018 la MC aveva già presentato la domanda di ammissione al concordato preventivo, e da tale momento, comunque, il CP_1 non avrebbe più potuto effettuare alcun pagamento, se non seguendo le indicazioni del
Tribunale (cfr. art. 118, c. 3 bis, citato).
Tenuto conto che il lasso di tempo da considerare effettivamente è quello intercorso tra il
15.10.2018 e il 4.12.2018, e che l'amministrazione avrebbe dovuto comunque effettuare le necessarie verifiche, si ritiene che non vi sia stata una condotta colposa del . Si CP_1 aggiunge, poi, che perfino la qualificazione dei contratti conclusi con l'attrice risulta controversa, avendo MC escluso la sussistenza dei contratti di subfornitura, per le ragioni già esposte.
Le spese di lite seguono la soccombenza, come per legge, conseguentemente l'attrice va condannata alla rifusione nei confronti di MC e del Ministero di dette spese, liquidate, applicando il d.l. n. 1/2012 ed il d.m. n. 55/2014, aggiornato al d.m. n. 147/2022, secondo lo scaglione di riferimento (individuato sulla base della domanda ridotta), nel seguente modo: €
2.000,00 per la fase di studio, € 1.200,00 per la fase introduttiva, € 5.500,00 per la fase istruttoria, € 3.500,00 per la fase decisoria, con un compenso totale di € 12.200,00 per compensi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. r. g. 10816/2019, promosso da in persona del legale rappresentante pro tempore (attrice), Parte_1 [...]
, in persona Controparte_1 Controparte_1 del Ministro pro tempore e Controparte_2 Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore (convenuti), disattesa e respinta
[...] ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta le domande;
2. Condanna alla rifusione nei confronti del Parte_1 CP_1 [...]
Controparte_1
pagina 11 di 12 delle spese di lite, che liquida in € 12.200,00 per compensi oltre le spese prenotate a debito e quant'altro previsto dalla legge;
3. Condanna alla rifusione nei confronti di Parte_1 [...]
delle spese di lite, Parte_3 che liquida in € 12.200,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%,
i.v.a. e cpa, come per legge.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 20/02/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Milena Aucelluzzo Dott.ssa Vera Marletta
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