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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 23/12/2025, n. 1882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1882 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. OV D'TO Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa AT RA Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1512/2020 R.G., di questa Corte di Appello, promossa da
Parte_1
e per lo stesso la soc. coop. capofila c.f. CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Raffaele Tango e dall'avv.
CE LE, PEC: e Email_1 Email_2 appellante contro
, C.F. , in persona del l.r.p.t., Controparte_2 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato,
PEC: Email_3 appellata
Conclusioni per l'appellante: in riforma dell'ordinanza ex art. 702 bis cpc emessa del Tribunale di Palermo… in data 6 ottobre 2020, nel procedimento R.G. n.11265/2018, comunicata in data 8 ottobre 2020, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa 1. Ritenere e dichiarare il grave inadempimento contrattuale dell' con riferimento al Controparte_2
contratto di concessione del servizio di gestione delle attività di produzione multimediale,
1 stipulato inter partes in data 13.1.2014. 2. Per l'effetto condannare, l' Controparte_2
, a dare esatto ed integrale adempimento al contratto di concessione del servizio
[...] di gestione delle attività di produzione multimediale, stipulato inter partes in data 13.1.2014 ed in particolare, condannare l' in persona del Suo legale Controparte_2 rapp.te pro tempore a mettere a disposizione locali di ca. 5000 mq siti in viale delle Scienze, idonei ed arredati per lo svolgimento dell'attività di , completi di attrezzature Pt_1 informatiche.
3. Condannare l' al pagamento delle spese di Controparte_2 entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni per l'Università appellata:
Si chiede… il rigetto integrale dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. Vinti diritti e onorari del grado e salve le spese prenotate a debito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ordinanza ex art. 702 ter c V c.p.c., rep. n. 6212/2020, pubblicata il giorno 8 ottobre 2020, il Tribunale di Palermo ha rigettato la domanda con la quale l'associazione temporanea di scopo , concessionaria delle attività del centro di Parte_1
prodizione multimediale di cui bando pubblico dell'11 aprile 2011, aveva chiesto la condanna dell' all'adempimento ex art. 1453 c.c. delle obbligazioni Controparte_2
discendenti dall'affidamento delle predette attività, quali in particolare la consegna dei locali di 5.000 mq di via delle Scienze, la riparazione delle attrezzature e la consegna dei software necessari alle realizzazione dei prodotti di comunicazione audiovisiva.
Ha in particolare ritenuto il Tribunale che i locali destinati all'attività in parola erano, a mente dell'art. 4 del bando, quelli di via Veneziano n. 120 e non già quelli -ben più ampi - di via delle Scienze, menzionati esclusivamente ai fini della individuazione degli obblighi dell'affidatario, “con relativo impegno economico”, in una clausola espressamente dichiarata
“in alcun modo vincolante per l'Università”, che si era riservata quindi di non consegnare i suddetti locali.
Quanto alla riparazione delle attrezzature, il Tribunale ha rilevato che ai sensi dell'art.
5.5 del bando, l'affidatario aveva il diritto di restituire all' i beni guasti o non necessari mentre Pt_2
2 l si riservava il diritto di non procedere alle riparazioni ritenute non sostenibili CP_2
economicamente.
2. Avverso la predetta sentenza ha interposto gravame la società in epigrafe che, con citazione notificata il 6 novembre 2020, ne ha chiesto la riforma, lamentando innanzi tutto l'omessa pronuncia sul lamentato inadempimento dell'obbligo di consegna dei software, comprovato peraltro dalla certificazione del Tribunale di Palermo del 6 novembre 2020, in atti, dalla quale risulta chiaramente che l'emittente “ ” era ancora intestata Controparte_3 all'Università. Nel merito, l'appellante ha lamentato l'ingiustizia della decisione per avere il
Tribunale ritenuto che la consegna dei locali di viale delle Scienze non integrasse una obbligazione contrattuale pur essendo espressamente prevista dal bando.
3. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria reiettiva dell'avverso gravame, depositata il 17 marzo 2021, si è costituita l'università degli studi di , CP_2
concludendo come in epigrafe.
4. Disposta la trattazione scritta dell'udienza del 18 giugno 2025, già calendata per la precisazione delle conclusioni, le parti hanno depositato note scritte e la Corte ha assegnato i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello non può trovare accoglimento per le motivazioni che seguono.
6. Giova innanzi tutto rilevare, quanto al denunciato inadempimento della consegna dei locali di viale delle Scienze, che, come già correttamente ritenuto dal primo Giudice, il contratto di concessione stipulato tra le parti il 13 gennaio 2014 individua i locali ove dovrà essere svolto il servizio in quelli di via TOo Veneziano n. 120, mentre nessun cenno viene fatto a quelli di viale delle Scienze (cfr. contratto in atti, all. n. 5).
È ben vero che nel bando dell'11 aprile 2011 (decreto rettorale n. 1320/2011, “Manifestazione
d'interesse per la gestione delle attività di produzione multimediale per comunicazione istituzionale, orientamento, e-learning e FAD”) era prevista, tra le molteplici attività che il concessionario avrebbe dovuto garantire anche quella di “allestimento, con relativo impegno economico, di locali di ca 5.000 mq, siti in viale delle scienze, dove verrà allocato in centro”
e tuttavia nello stesso bando e subito dopo si avverte che “il presente avviso non è in alcun modo vincolante per l' ”. CP_2
3 In effetti, mentre nell'avviso dell'aprile 2011 era previsto che l'attività sarebbe stata svolta nell'ampia sede di viale delle scienze, nel contratto stipulato tra le parti a gennaio 2014, la sede è individuata in via Veneziano.
Nulla ha tuttavia lamentato l'aggiudicataria della concessione al momento della stipula del contratto, mostrando così acquiescenza alla modifica logistica intervenuta nel considerevole lasso di tempo intercorso tra la pubblicazione del bando e l'affidamento. Del resto,
l'aggiudicazione definitiva del servizio era stata comunicata con nota prot. 75534 del 15 ottobre 2012, nota riscontrata dal consorzio il successivo 29 giugno 2013, con espressa accettazione del testo del contratto definitivo di affidamento, allegato alla comunicazione, poi in effetti sottoscritto senza riserva alcuna.
L'appellante peraltro non ha mai esplicitato per quale motivo la sede di via Veneziano debba ritenersi non idonea all'attività o, quanto meno, meno idonea rispetto a quella di viale delle scienze, limitandosi piuttosto ad invocare l'applicazione delle previsioni del bando di gara, che devono però ritenersi superate dalla concorde volontà delle parti, così come cristallizzata nel contratto stipulato nel gennaio 2014, che in alcun modo, stando agli atti e alle deduzioni della parti, pare avere alterato l'equilibrio economico contrattuale in danno dell'aggiudicatario.
7. L'appellante ha lamentato l'omessa motivazione in merito ad un altro inadempimento contrattuale, pur puntualmente denunciato in atti, ossia il mancato trasferimento dell'emittente ” da parte dell'Università. Controparte_3
L'appellante ha in particolare dedotto che la concessione del servizio avrebbe dovuto comportare il trasferimento della gestione delle attività di produzione multimediale per la comunicazione istituzionale, l'orientamento, l'e-learning e il FAD, cosicché la mancata formale voltura ed effettiva cessione del controllo gestionale, in via autonoma, della struttura e delle attività editoriali e la mancata consegna dei permessi e delle licenze d'uso integrava senz'altro inadempimento contrattuale, a riscontro del quale ha prodotto il certificato dell'Ufficio registro stampa presso il Tribunale di Palermo, dal quale emerge che il periodico
“Libertà e frequenza”, fino alla sua cancellazione avvenuta il 4 febbraio 2020, era intestato all' , proprietario ed editore, e che il direttore responsabile Controparte_2
era , dipendente dell' stessa. Testimone_1 CP_2
4 8. Nel merito, la doglianza è infondata.
Emerge infatti dal tenore letterale del bando di gara che l'affidamento avrebbe avuto ad oggetto “la gestione delle attività del proprio centro di produzione multimediale CENTRICO, sede dell'emittente web radiotelevisiva di proprietà dell' ” allo Controparte_4 scopo di dare continuità all'attività della struttura per permettere di sviluppare e promuovere iniziative, gestite in via autonoma e/o in collaborazione con l'Ateneo che prevedano la realizzazione di prodotti di comunicazione audio visiva, filmati, trasmissioni web radio televisive che potranno essere liberamente utilizzate dall' Controparte_2
per i propri scopi istituzionali”.
Emerge quindi già dal tenore letterale del bando che la gestione dell'attività di produzione multimediale, pur quando eseguita in via autonoma dall'affidatario, sarebbe rimasta nella disponibilità dell' , che liberamente avrebbe potuto -o meno- utilizzarla. CP_2
Del resto, che la produzione non potesse essere libera nei contenuti bensì piuttosto orientata a garantire l'attività istituzionale dell' , emerge che dall'elenco delle attività che CP_2
l'aggiudicatario avrebbe dovuto garantire, espressamente indicate, anche queste nel bando: capacità di uso e gestione delle attrezzature;
supporto alle attività didattiche e come ausilio alle riprese legate alle alla ricerca scientifica;
produzione di contenuti didattici da trasmettere per attività di orientamento e di e learning;
custodia e gestione dei locali affidati.
9. Emerge dalle suddette previsioni, che il servizio da espletare sarebbe sostanzialmente consistito nella produzione e diffusione di contenuti didattici o comunque relativi all'attività istituzionale dell'Ateneo e tanto “attraverso le emittenti radiotelevisive dell'Ateneo” stesso. Non appare allora revocabile in dubbio che l'Ateneo intendesse mantenere il controllo dei contenuti da diffondere – in quanto attinenti e funzionali alla propria attività istituzionale -, così come delle emittenti.
Del resto, in nessuna clausola, né del bando né del contratto intercorso tra le parti, è espressamente detto che l' avrebbe dovuto trasferire all'aggiudicataria la titolarità CP_2
dei propri canali istituzionali. Il contratto di affidamento prevedeva piuttosto che la programmazione sarebbe stata controllata da un comitato composto da tre membri, tutti nominati dall'Ateneo (art. 6 contratto in atti).
5 10. Le spese di lite, visto l'art. 91 c.p.c., sono poste a carico dell'appellante e liquidate come in parte dispositiva, ove si dà atto della sussistenza in capo alla società dei presupposti di cui all'art. 13, c. 1 quater D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di appello di Palermo, prima sezione civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, rigetta l'appello proposto dalla e per lo stesso la soc. coop. Parte_1 capofila nei confronti dell' , avverso CP_1 Controparte_2
l'ordinanza ex art. 702 ter c. 5 c.p.c., rep. n. 6212/2020, resa dal Tribunale di Palermo il giorno
8 ottobre 2020 nel proc. R.G. n. 11265/2018; condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado, che si liquidano in 3.500,00, oltre spese prenotate a debito;
dà atto della sussistenza in capo alla società appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR n. 115/2002.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio del 5 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
AT RA OV D'TO
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. OV D'TO Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa AT RA Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1512/2020 R.G., di questa Corte di Appello, promossa da
Parte_1
e per lo stesso la soc. coop. capofila c.f. CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Raffaele Tango e dall'avv.
CE LE, PEC: e Email_1 Email_2 appellante contro
, C.F. , in persona del l.r.p.t., Controparte_2 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato,
PEC: Email_3 appellata
Conclusioni per l'appellante: in riforma dell'ordinanza ex art. 702 bis cpc emessa del Tribunale di Palermo… in data 6 ottobre 2020, nel procedimento R.G. n.11265/2018, comunicata in data 8 ottobre 2020, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa 1. Ritenere e dichiarare il grave inadempimento contrattuale dell' con riferimento al Controparte_2
contratto di concessione del servizio di gestione delle attività di produzione multimediale,
1 stipulato inter partes in data 13.1.2014. 2. Per l'effetto condannare, l' Controparte_2
, a dare esatto ed integrale adempimento al contratto di concessione del servizio
[...] di gestione delle attività di produzione multimediale, stipulato inter partes in data 13.1.2014 ed in particolare, condannare l' in persona del Suo legale Controparte_2 rapp.te pro tempore a mettere a disposizione locali di ca. 5000 mq siti in viale delle Scienze, idonei ed arredati per lo svolgimento dell'attività di , completi di attrezzature Pt_1 informatiche.
3. Condannare l' al pagamento delle spese di Controparte_2 entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni per l'Università appellata:
Si chiede… il rigetto integrale dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. Vinti diritti e onorari del grado e salve le spese prenotate a debito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ordinanza ex art. 702 ter c V c.p.c., rep. n. 6212/2020, pubblicata il giorno 8 ottobre 2020, il Tribunale di Palermo ha rigettato la domanda con la quale l'associazione temporanea di scopo , concessionaria delle attività del centro di Parte_1
prodizione multimediale di cui bando pubblico dell'11 aprile 2011, aveva chiesto la condanna dell' all'adempimento ex art. 1453 c.c. delle obbligazioni Controparte_2
discendenti dall'affidamento delle predette attività, quali in particolare la consegna dei locali di 5.000 mq di via delle Scienze, la riparazione delle attrezzature e la consegna dei software necessari alle realizzazione dei prodotti di comunicazione audiovisiva.
Ha in particolare ritenuto il Tribunale che i locali destinati all'attività in parola erano, a mente dell'art. 4 del bando, quelli di via Veneziano n. 120 e non già quelli -ben più ampi - di via delle Scienze, menzionati esclusivamente ai fini della individuazione degli obblighi dell'affidatario, “con relativo impegno economico”, in una clausola espressamente dichiarata
“in alcun modo vincolante per l'Università”, che si era riservata quindi di non consegnare i suddetti locali.
Quanto alla riparazione delle attrezzature, il Tribunale ha rilevato che ai sensi dell'art.
5.5 del bando, l'affidatario aveva il diritto di restituire all' i beni guasti o non necessari mentre Pt_2
2 l si riservava il diritto di non procedere alle riparazioni ritenute non sostenibili CP_2
economicamente.
2. Avverso la predetta sentenza ha interposto gravame la società in epigrafe che, con citazione notificata il 6 novembre 2020, ne ha chiesto la riforma, lamentando innanzi tutto l'omessa pronuncia sul lamentato inadempimento dell'obbligo di consegna dei software, comprovato peraltro dalla certificazione del Tribunale di Palermo del 6 novembre 2020, in atti, dalla quale risulta chiaramente che l'emittente “ ” era ancora intestata Controparte_3 all'Università. Nel merito, l'appellante ha lamentato l'ingiustizia della decisione per avere il
Tribunale ritenuto che la consegna dei locali di viale delle Scienze non integrasse una obbligazione contrattuale pur essendo espressamente prevista dal bando.
3. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria reiettiva dell'avverso gravame, depositata il 17 marzo 2021, si è costituita l'università degli studi di , CP_2
concludendo come in epigrafe.
4. Disposta la trattazione scritta dell'udienza del 18 giugno 2025, già calendata per la precisazione delle conclusioni, le parti hanno depositato note scritte e la Corte ha assegnato i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello non può trovare accoglimento per le motivazioni che seguono.
6. Giova innanzi tutto rilevare, quanto al denunciato inadempimento della consegna dei locali di viale delle Scienze, che, come già correttamente ritenuto dal primo Giudice, il contratto di concessione stipulato tra le parti il 13 gennaio 2014 individua i locali ove dovrà essere svolto il servizio in quelli di via TOo Veneziano n. 120, mentre nessun cenno viene fatto a quelli di viale delle Scienze (cfr. contratto in atti, all. n. 5).
È ben vero che nel bando dell'11 aprile 2011 (decreto rettorale n. 1320/2011, “Manifestazione
d'interesse per la gestione delle attività di produzione multimediale per comunicazione istituzionale, orientamento, e-learning e FAD”) era prevista, tra le molteplici attività che il concessionario avrebbe dovuto garantire anche quella di “allestimento, con relativo impegno economico, di locali di ca 5.000 mq, siti in viale delle scienze, dove verrà allocato in centro”
e tuttavia nello stesso bando e subito dopo si avverte che “il presente avviso non è in alcun modo vincolante per l' ”. CP_2
3 In effetti, mentre nell'avviso dell'aprile 2011 era previsto che l'attività sarebbe stata svolta nell'ampia sede di viale delle scienze, nel contratto stipulato tra le parti a gennaio 2014, la sede è individuata in via Veneziano.
Nulla ha tuttavia lamentato l'aggiudicataria della concessione al momento della stipula del contratto, mostrando così acquiescenza alla modifica logistica intervenuta nel considerevole lasso di tempo intercorso tra la pubblicazione del bando e l'affidamento. Del resto,
l'aggiudicazione definitiva del servizio era stata comunicata con nota prot. 75534 del 15 ottobre 2012, nota riscontrata dal consorzio il successivo 29 giugno 2013, con espressa accettazione del testo del contratto definitivo di affidamento, allegato alla comunicazione, poi in effetti sottoscritto senza riserva alcuna.
L'appellante peraltro non ha mai esplicitato per quale motivo la sede di via Veneziano debba ritenersi non idonea all'attività o, quanto meno, meno idonea rispetto a quella di viale delle scienze, limitandosi piuttosto ad invocare l'applicazione delle previsioni del bando di gara, che devono però ritenersi superate dalla concorde volontà delle parti, così come cristallizzata nel contratto stipulato nel gennaio 2014, che in alcun modo, stando agli atti e alle deduzioni della parti, pare avere alterato l'equilibrio economico contrattuale in danno dell'aggiudicatario.
7. L'appellante ha lamentato l'omessa motivazione in merito ad un altro inadempimento contrattuale, pur puntualmente denunciato in atti, ossia il mancato trasferimento dell'emittente ” da parte dell'Università. Controparte_3
L'appellante ha in particolare dedotto che la concessione del servizio avrebbe dovuto comportare il trasferimento della gestione delle attività di produzione multimediale per la comunicazione istituzionale, l'orientamento, l'e-learning e il FAD, cosicché la mancata formale voltura ed effettiva cessione del controllo gestionale, in via autonoma, della struttura e delle attività editoriali e la mancata consegna dei permessi e delle licenze d'uso integrava senz'altro inadempimento contrattuale, a riscontro del quale ha prodotto il certificato dell'Ufficio registro stampa presso il Tribunale di Palermo, dal quale emerge che il periodico
“Libertà e frequenza”, fino alla sua cancellazione avvenuta il 4 febbraio 2020, era intestato all' , proprietario ed editore, e che il direttore responsabile Controparte_2
era , dipendente dell' stessa. Testimone_1 CP_2
4 8. Nel merito, la doglianza è infondata.
Emerge infatti dal tenore letterale del bando di gara che l'affidamento avrebbe avuto ad oggetto “la gestione delle attività del proprio centro di produzione multimediale CENTRICO, sede dell'emittente web radiotelevisiva di proprietà dell' ” allo Controparte_4 scopo di dare continuità all'attività della struttura per permettere di sviluppare e promuovere iniziative, gestite in via autonoma e/o in collaborazione con l'Ateneo che prevedano la realizzazione di prodotti di comunicazione audio visiva, filmati, trasmissioni web radio televisive che potranno essere liberamente utilizzate dall' Controparte_2
per i propri scopi istituzionali”.
Emerge quindi già dal tenore letterale del bando che la gestione dell'attività di produzione multimediale, pur quando eseguita in via autonoma dall'affidatario, sarebbe rimasta nella disponibilità dell' , che liberamente avrebbe potuto -o meno- utilizzarla. CP_2
Del resto, che la produzione non potesse essere libera nei contenuti bensì piuttosto orientata a garantire l'attività istituzionale dell' , emerge che dall'elenco delle attività che CP_2
l'aggiudicatario avrebbe dovuto garantire, espressamente indicate, anche queste nel bando: capacità di uso e gestione delle attrezzature;
supporto alle attività didattiche e come ausilio alle riprese legate alle alla ricerca scientifica;
produzione di contenuti didattici da trasmettere per attività di orientamento e di e learning;
custodia e gestione dei locali affidati.
9. Emerge dalle suddette previsioni, che il servizio da espletare sarebbe sostanzialmente consistito nella produzione e diffusione di contenuti didattici o comunque relativi all'attività istituzionale dell'Ateneo e tanto “attraverso le emittenti radiotelevisive dell'Ateneo” stesso. Non appare allora revocabile in dubbio che l'Ateneo intendesse mantenere il controllo dei contenuti da diffondere – in quanto attinenti e funzionali alla propria attività istituzionale -, così come delle emittenti.
Del resto, in nessuna clausola, né del bando né del contratto intercorso tra le parti, è espressamente detto che l' avrebbe dovuto trasferire all'aggiudicataria la titolarità CP_2
dei propri canali istituzionali. Il contratto di affidamento prevedeva piuttosto che la programmazione sarebbe stata controllata da un comitato composto da tre membri, tutti nominati dall'Ateneo (art. 6 contratto in atti).
5 10. Le spese di lite, visto l'art. 91 c.p.c., sono poste a carico dell'appellante e liquidate come in parte dispositiva, ove si dà atto della sussistenza in capo alla società dei presupposti di cui all'art. 13, c. 1 quater D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di appello di Palermo, prima sezione civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, rigetta l'appello proposto dalla e per lo stesso la soc. coop. Parte_1 capofila nei confronti dell' , avverso CP_1 Controparte_2
l'ordinanza ex art. 702 ter c. 5 c.p.c., rep. n. 6212/2020, resa dal Tribunale di Palermo il giorno
8 ottobre 2020 nel proc. R.G. n. 11265/2018; condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado, che si liquidano in 3.500,00, oltre spese prenotate a debito;
dà atto della sussistenza in capo alla società appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR n. 115/2002.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio del 5 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
AT RA OV D'TO
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