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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/02/2025, n. 1963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1963 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 14665/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott. Alessandro COCO, all'esito di udienza tenuta in data 13 febbraio 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 17 febbraio 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 14665 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024, promossa
DA
n. q. di erede di - Avv. C. Artale Parte_1 Persona_1 ricorrente
CONTRO
, in persona del p.t. – Avvocatura Generale Controparte_1 CP_2 dello Stato
resistente
E
, in persona del legale rappresentante p. t. CP_3 resistente contumace
Conclusioni: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato e notificato il nominato in epigrafe ha premesso di avere presentato inutilmente domanda per ottenere l'assegno una tantum previsto dall'art. 2, comma terzo, legge 210/1992; ha adito dunque il giudice del lavoro di Roma a tal fine.
Il si è costituito chiedendo il rigetto della domanda, mentre Controparte_1 la è rimasta contumace. CP_3
La causa, superflua qualsiasi attività istruttoria orale, è stata decisa con la presente sentenza previo deposito di note conclusionali e di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte, assorbenti di ogni deduzione e controdeduzione delle parti.
Per il riconoscimento del beneficio richiesto l'art. 2, comma 3, della legge 210/1992 espressamente prevede: “Ai fini della presente legge, sono considerati aventi diritto nell'ordine i seguenti soggetti a carico: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni,
i fratelli maggiorenni inabili al lavoro”.
Ciò posto, l'assegno una tantum di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 210/1992 spetta al coniuge superstite, solo se a carico del danneggiato deceduto, in conformità all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza del
25.11.2020 n. 26842, con la quale è stata data continuità alla precedente sentenza
11.5.2018 n. 11407 secondo cui: “Dalla L. n. 238 del 1997, che è intervenuta su alcuni aspetti applicativi della disciplina, concernenti le condizioni e i modi per
l'accesso al ristoro statale dell'una tantum , non si ricava alcun indicatore che porti
a ritenere che il Legislatore abbia voluto ripensare al carattere assistenziale del beneficio, espungendo dal testo il requisito della vivenza a carico”. Inoltre, precisa, ancora che “qualora dovesse considerarsi abolito il requisito della vivenza a carico, solo perché non ripetuto nella L. n. 238 del 1997, la quale tuttavia non si occupa della natura dell'istituto, l'assegno una tantum perderebbe la sua esclusiva funzione pubblicistica di ristoro del danno – anche economico- procurato agli stretti familiari del congiunto deceduto per avere contratto patologie da sangue infetto, per assumere un carattere diverso, semmai latamente risarcitorio, dei cui presupposti non vi è, però, alcuna traccia nell'attuale sistema normativo”.
Come chiarito dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 23058/2020, il requisito della c.d. vivenza a carico è stato interpretato nel senso che il contributo economico continuativo, del titolare della pensione, al mantenimento dell'inabile, deve avere avuto un ruolo non necessariamente esclusivo e totale ma concorrente in misura rilevante, decisiva e, comunque prevalente (Cass. n. 15440 del 2004; Cass. n.
14346 del 2016) al sostentamento del discendente.
La valutazione dei sufficienti mezzi di sussistenza, “concetto questo che richiama
l'espressione mezzi necessari per vivere di cui all'art. 38 Cost., comma 1” (Cass. sez. lav. n. 2630 del 2008), porta ad escludere la spettanza del beneficio richiesto dall'odierno ricorrente sul quale gravava l'onere probatorio ai sensi dell'art. 2697
c. c. che, invece, non risulta essere stato soddisfatto per assoluta carenza di allegazione.
Invero, alcuna allegazione specifica né alcun documento sono stati indicati e prodotti a supporto della condizione reddituale del ricorrente e all'apporto economico della congiunta defunta al mantenimento del medesimo. Ne consegue il rigetto del ricorso.
Le spese processuali, data la complessità della controversia, possono essere compensate integralmente tra le parti.
DISPOSITIVO respinge il ricorso e compensa tra le parti le spese di lite.
Roma, 17 febbraio 2025
IL GIUDICE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott. Alessandro COCO, all'esito di udienza tenuta in data 13 febbraio 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 17 febbraio 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 14665 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024, promossa
DA
n. q. di erede di - Avv. C. Artale Parte_1 Persona_1 ricorrente
CONTRO
, in persona del p.t. – Avvocatura Generale Controparte_1 CP_2 dello Stato
resistente
E
, in persona del legale rappresentante p. t. CP_3 resistente contumace
Conclusioni: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato e notificato il nominato in epigrafe ha premesso di avere presentato inutilmente domanda per ottenere l'assegno una tantum previsto dall'art. 2, comma terzo, legge 210/1992; ha adito dunque il giudice del lavoro di Roma a tal fine.
Il si è costituito chiedendo il rigetto della domanda, mentre Controparte_1 la è rimasta contumace. CP_3
La causa, superflua qualsiasi attività istruttoria orale, è stata decisa con la presente sentenza previo deposito di note conclusionali e di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte, assorbenti di ogni deduzione e controdeduzione delle parti.
Per il riconoscimento del beneficio richiesto l'art. 2, comma 3, della legge 210/1992 espressamente prevede: “Ai fini della presente legge, sono considerati aventi diritto nell'ordine i seguenti soggetti a carico: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni,
i fratelli maggiorenni inabili al lavoro”.
Ciò posto, l'assegno una tantum di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 210/1992 spetta al coniuge superstite, solo se a carico del danneggiato deceduto, in conformità all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza del
25.11.2020 n. 26842, con la quale è stata data continuità alla precedente sentenza
11.5.2018 n. 11407 secondo cui: “Dalla L. n. 238 del 1997, che è intervenuta su alcuni aspetti applicativi della disciplina, concernenti le condizioni e i modi per
l'accesso al ristoro statale dell'una tantum , non si ricava alcun indicatore che porti
a ritenere che il Legislatore abbia voluto ripensare al carattere assistenziale del beneficio, espungendo dal testo il requisito della vivenza a carico”. Inoltre, precisa, ancora che “qualora dovesse considerarsi abolito il requisito della vivenza a carico, solo perché non ripetuto nella L. n. 238 del 1997, la quale tuttavia non si occupa della natura dell'istituto, l'assegno una tantum perderebbe la sua esclusiva funzione pubblicistica di ristoro del danno – anche economico- procurato agli stretti familiari del congiunto deceduto per avere contratto patologie da sangue infetto, per assumere un carattere diverso, semmai latamente risarcitorio, dei cui presupposti non vi è, però, alcuna traccia nell'attuale sistema normativo”.
Come chiarito dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 23058/2020, il requisito della c.d. vivenza a carico è stato interpretato nel senso che il contributo economico continuativo, del titolare della pensione, al mantenimento dell'inabile, deve avere avuto un ruolo non necessariamente esclusivo e totale ma concorrente in misura rilevante, decisiva e, comunque prevalente (Cass. n. 15440 del 2004; Cass. n.
14346 del 2016) al sostentamento del discendente.
La valutazione dei sufficienti mezzi di sussistenza, “concetto questo che richiama
l'espressione mezzi necessari per vivere di cui all'art. 38 Cost., comma 1” (Cass. sez. lav. n. 2630 del 2008), porta ad escludere la spettanza del beneficio richiesto dall'odierno ricorrente sul quale gravava l'onere probatorio ai sensi dell'art. 2697
c. c. che, invece, non risulta essere stato soddisfatto per assoluta carenza di allegazione.
Invero, alcuna allegazione specifica né alcun documento sono stati indicati e prodotti a supporto della condizione reddituale del ricorrente e all'apporto economico della congiunta defunta al mantenimento del medesimo. Ne consegue il rigetto del ricorso.
Le spese processuali, data la complessità della controversia, possono essere compensate integralmente tra le parti.
DISPOSITIVO respinge il ricorso e compensa tra le parti le spese di lite.
Roma, 17 febbraio 2025
IL GIUDICE