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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 28/01/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Gabriella
Puzzovio, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'odierna udienza, promossa da:
, Parte_1
Con l'avv. STRANIERI FABIO
Ricorrente contro
, CP_1 con l'avv. CARACUTA ROSALBA
Resistente
Oggetto: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe emarginata evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di Brindisi l' , affermando di essere affetta da malattia CP_1 invalidante (“lombosciatalgia con ernie discali lombari”) di incontestata origine lavorativa con riconoscimento di una menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura dell'8% e contestuale indennizzo pari ad € 6.050,49 (come da provvedimento del 25.01.2023); ritenendo incongrua CP_1
tale ultima valutazione, chiedeva la condanna dell'l'Istituto assicuratore resistente all'indennizzo del danno biologico dalla stessa derivato, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, nella differente misura almeno del 12%.
L' si costituiva eccependo, preliminarmente, l'improcedibilità della domanda in assenza di CP_1
opposizione amministrativa;
nel merito, ne chiedeva il rigetto per infondatezza, come meglio precisato nella memoria difensiva, assumendo di aver già correttamente indennizzato la lamentata patologia nella misura accertata dell'8%. Istruita la causa con il rinnovo della ctu, all'udienza odierna, all'esito della discussione mediante scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, il Giudice decideva come da dispositivo con sentenza recante contestuale motivazione.
***
La domanda é fondata e deve essere accolta per le ragioni e nei limiti di quanto appresso.
In via preliminare il Tribunale osserva come il ricorrente nelle more del giudizio abbia presentato ricorso avverso il provvedimento di diniego dell'aggravamento, di conseguenza l'eccezione di improcedibilità dell'inail deve esser disattesa.
Venendo al merito della pretesa, nel caso di specie è incontestata la natura professionale della patologia.
Dunque, ricorrendo il presupposto fattuale legittimante in astratto l'accesso ai benefici richiesti, occorre esaminare l'entità e l'intensità degli esiti della malattia avuto riguardo alla domanda relativa all'elevazione della percentuale della rendita del lamentato danno biologico.
In particolare, deve essere accertato se l'entità dello stesso sia stata correttamente quantificata dall' in sede amministrativa o debba essere rivista in direzione dell'elevazione del grado CP_2
percentuale.
Il consulente nominato, dott. , dopo una dettagliata analisi delle condizioni di Persona_1
parte ricorrente, ha risposto al quesito formulatogli così come esaustivamente argomentato nella perizia resa, alla quale integralmente si rimanda, riportandosene qui, per brevità, le sole conclusioni:
“Il sig. di anni 68, occupato per molti anni quale artigiano e operaio edile, Parte_1 risulta odiernamente affetto da “ernie discali lombari con radicolopatia arti inferiori (più a destra) a più che moderata espressività clinica”.
Per quanto speriamo di aver illustrato nel presente elaborato peritale, possiamo concludere che dalla tecnopatia già riconosciuta dall' di Brindisi con una menomazione permanente CP_1 dell'integrità psicofisica dell'8%, sono residuati postumi permanenti di poco superiori a quelli già ammessi dall' convenuto, che ammontano al 9 % (novepercento). CP_2
Tale danno è da considerarsi insorto all'epoca della domanda amministrativa del 22.10.2022.” attribuendo quindi una valutazione pari a 9 punti.
Avverso la relazione peritale, inviata in bozza alle parti in data 18.09.2024, non constano in atti osservazioni e/o note critiche si dà inficiare le conclusioni del Ctu che appaiono pertanto immuni da vizi e censure e sono pienamente condivise dal Tribunale.
La domanda viene pertanto accolta, sussistendo i requisiti richiesti dall'art. 13, comma 2, del D.Lgs.
23 febbraio 2000, n. 38 per l'indennizzo, in conto capitale, del danno biologico subito dal ricorrente, sulla base delle ragioni indicate nella relazione di consulenza tecnica di ufficio espletata ed entro i limiti della stessa, da intendersi qui integralmente riportata, e che si condivide in quanto correttamente argomentata ed immune da vizi logici, scientifici o metodologici.
L' viene pertanto condannata alla corresponsione dell'integrazione dell'indennizzo richiesto, CP_1
unitamente agli interessi legali decorrenti dal 121 giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa relativa alla patologia dedotta in causa e sino al saldo effettivo.
L' viene infine condannata, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., al pagamento delle spese di lite, CP_1
liquidate come da dispositivo, e di quelle di CTU, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, visti gli artt. 442 ss.
c.p.c.:
• accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che il ricorrente ha diritto all'indennizzo in conto capitale previsto dall'art. 13, comma 2, D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, per il danno biologico subito in conseguenza della malattia professionale descritta in ricorso, nella misura del 9% dalla data della domanda amministrativa;
• condanna l' resistente al pagamento del differenziale dovuto in considerazione del predetto CP_1
grado di invalidità, oltre interessi legali ai sensi dell'art. 16 della legge n. 412/91, con decorrenza ex lege;
• condanna l' al pagamento delle spese processuali, che liquida in €. 1.300,00 per compensi CP_1
professionali, oltre CPA e I.V.A. come per legge, disponendone la distrazione a favore del procuratore antistatario di parte ricorrente, nonché al pagamento delle spese di CTU liquidate con separato decreto.
Brindisi, data del deposito telematico
IL Giudice
(dr.ssa Gabriella Puzzovio)