Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 689
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Legittimazione passiva degli enti impositori

    Il ricorso è stato proposto contro gli enti impositori originari, ma l'atto impugnato (intimazione di pagamento) è emesso dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, unico soggetto legittimato a contraddire efficacemente. La Suprema Corte ha chiarito che per individuare i contraddittori occorre avere riguardo all'oggetto del giudizio.

  • Accolto
    Inammissibilità del ricorso per omessa citazione dell'agente della riscossione

    Il ricorso è inammissibile perché l'atto impugnato è un'intimazione di pagamento emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, e non sono stati opposti concretamente alcunché agli enti impositori originari. L'unico soggetto legittimato a contraddire efficacemente è l'agente della riscossione.

  • Rigettato
    Omessa notifica degli atti presupposto

    La Corte ha ritenuto che il ricorrente abbia scientemente lasciato fuori dal giudizio l'unico soggetto legittimato a contraddire efficacemente, ovvero l'agente della riscossione, chiedendo l'annullamento di atti emessi da quest'ultimo senza citarlo in giudizio.

  • Inammissibile
    Prescrizione/decadenza delle pretese tributarie

    La questione della prescrizione/decadenza non è stata esaminata nel merito a causa dell'inammissibilità del ricorso per vizio di contraddittorio.

  • Inammissibile
    Carenza di motivazione dell'atto

    La questione della carenza di motivazione non è stata esaminata nel merito a causa dell'inammissibilità del ricorso per vizio di contraddittorio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 689
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 689
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo