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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 689 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 689/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO IA Sezione 2, riunita in udienza il 08/09/2025 alle ore 16:00 con la seguente composizione collegiale:
BARBARO CARMELO, Presidente PETRONE FRANCESCO, Relatore CREAZZO GIUSEPPE, Giudice
in data 08/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2663/2025 depositato il 17/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Bagnara Calabra
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
Email_4 elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 09420249015317908000 BOLLO AUTO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 094201200116440485000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 094201200116440485000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 094201200116440485000 IRPEF-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420120024509766000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420120024509766000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420120024509766000 IRPEF-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0942015001570090000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0942015001570090000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420160016011417000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420180004645361000 AR 2015 proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Calabria
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
Email_4 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420180008267513000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013 proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Bagnara Calabra Email_2 elettivamente domiciliato presso
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
Email_4 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420200006528371000 AR 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420200010862272000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420200016870735000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420210016352184000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420230013737941000 AR 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420210024795675000 AR 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420210024795675000 TASI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5122/2025 depositato il 12/09/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto in data 18.3.2025 nei confronti di AGENZIA ENTRATE RC, IO IA e COMUNE di BAGNARA, depositato in data 17.4.2025, Ricorrente_1, con il ministero del difensore all'uopo nominato, proponeva ricorso per l'annullamento, della intimazione di pagamento n. 09420249015317908000, notificata in data 16.1.2025, limitatamente alle seguenti cartelle di pagamento per carichi tributari.
1. CARTELLA DI PAGAMENTO N.094 2012 00116440485 000, asseritamente notificata il 18/05/2012 , afferente a IRPEF – ADD. REG. – ADD. COMUNALE, relativa all'anno d'imposta 2005, di € 1.746,95;
2. CARTELLA DI PAGAMENTO N. 094 2012 0024509766 000, asseritamente notificata il 08/08/2013, afferente a IRPEF – ADD. REG. – ADD. COMUNALE, relativa all'anno di imposta 2006, di € 5.282,93;
3. CARTELLA DI PAGAMENTO N. 094 2015 001570090 000, asseritamente notificata il 19/02/2016, afferente a IRPEF, relativa all'anno di imposta 2012, di €
4.341,85; Tassa Automobilistica anno 2012 di € 243,39 4. CARTELLA DI PAGAMENTO N. 094 2016 0016011417 000, asseritamente notificata il 24/10/2016, afferente a IRPEF, relativa all'anno di imposta 2012, di € 1.549,99; 5. CARTELLA DI PAGAMENTO N. 94 2018 0004645361 000, asseritamente notificata il 15/10/2018, afferente a AR , relativa all'anno di imposta 2015 , di € 392,68;
6. CARTELLA DI PAGAMENTO N. 094 2018 0008267513 000, asseritamente notificata il 15/10/2018, afferente a BOLLO, relativa all'anno di imposta 2013, di € 994,65; 7. CARTELLA DI PAGAMENTO N. 094 2020 0006528371 000, asseritamente notificata il 21/06/2023, afferente a AR , relativa all'anno di imposta 2017 , di € 460,46; 8. CARTELLA DI PAGAMENTO N. 094 2020 0010862272 000, asseritamente notificata il 21/06/2023, afferente a BOLLO, relativa all'anno di imposta 2015, di € 776,93; 9. CARTELLA DI PAGAMENTO N. 094 2020 0016870735 000, asseritamente notificata il 21/06/2023, afferente a IRPEF, relativa all'anno di imposta 2015, di € 128,08; 10. CARTELLA DI PAGAMENTO N. 094 2021 0016352184 000, asseritamente notificata il 21/06/2023, afferente a BOLLO, relativa all'anno di imposta 2016, di € 231,31; 11. CARTELLA DI PAGAMENTO N. 094 2023 0013737941 000, asseritamente notificata il 21/06/2023, afferente a AR , relativa all'anno di imposta 2019 , di € 133,63. 12. CARTELLA DI PAGAMENTO N. 94 2021 0024795675 000, asseritamente notificata il 21/06/2023, afferente a AR , relativa all'anno di imposta 2020, di € 283,49; TASI ANNO 2015 € 78,30. Deduceva il ricorrente che la stessa aveva ritenersi illegittima per:
1. non essere stata preceduta dalla notifica delle cartelle e degli avvisi di accertamento presupposto;
2. essere estinte per prescrizione/decadenza le pretese tributarie;
3. essere carente la motivazione dell'atto in quanto mancante della allegazione degli atti presupposto. Di qui la richiesta di annullamento dell'atto con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Il COMUNE DI BAGNARA restava intimato. Si costituivano AGENZIA ENTRATE e IO IA opponendo di essere estranee alle questioni afferenti alle fasi successive alla iscrizione a ruolo e dunque carenti di legittimazione passiva;
producevano in ogni caso prova della notifica dei rispettivi atti presupposto per dimostrare la regolarità della iscrizione a ruolo. IO IA peraltro, preliminarmente, opponeva l'inammissibilità del ricorso proprio per non essere stato proposto nei confronti di AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE emittente atto. Chiedevano in ogni caso respingersi il ricorso con vittoria di competenze di lite. All'odierna udienza pubblica, il difensore del ricorrente preliminarmente rivendicava la regolarità del ricorso e della omessa citazione di AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE, riportandosi alla sentenza della SC del 13.11.2024 n. 29321 prodotta già telematicamente;
insisteva quindi per l'accoglimento del ricorso. La rappresentante dell'Ufficio resistente chiedeva invece l'integrazione del ricorso con la chiamata in causa di AdER. Il difensore del ricorrente si opponeva alla richiesta. La causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile. È di tutta evidenza che oggetto del ricorso (e dunque del giudizio) è proprio – e solo – la legittimità dell'INTIMAZIONE impugnata, ovvero un atto emesso da AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE e portante (e avente dunque quale atti presupposto) esclusivamente cartelle esattoriali, anche questi atti emessi dalla sola medesima AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE. Al contrario, non risulta concretamente opposto alcunché agli enti impositori originari titolari delle pretese tributarie. Tanto premesso, non può evidentemente assegnarsi alcun pregio alla pretesa spinta prima e insistentemente rivendicata in udienza, dalla difesa ricorrente di ottenersi dalla Corte l'annullamento di detti atti, di cui assume la omessa notifica (con ogni consequenziale effetto sulla perdurante agibilità delle pretese tributarie relative) sostanzialmente e scientemente “lasciando fuori” dal giudizio l'unico soggetto legittimato a contraddire efficacemente alla domanda, ovvero l'unica sua vera controparte, volendo invece come controparti i soli enti impositori incapaci di interloquire rispetto al thema decidendum. Né tampoco una siffatta pretesa può rinvenire un qualche fondamento nella motivazione della sentenza della Suprema Corte 13.11.2024 prodotta dal ricorrente che, invero, afferma propriamente il contrario di quanto assunto dal difensore ricorrente, sia nelle premesse (laddove chiarisce che per individuare i contraddittori del ricorso occorre proprio avere riguardo all'oggetto del giudizio) che nelle conclusioni (implicanti l'obbligo di integrare il contraddittorio verso la parte in quel caso pretermessa); anzi, proprio detta pronuncia finisce per confortare, nella fattispecie, la conclusione di inammissibilità del ricorso. Quanto al riparto delle spese di lite, seguono la soccombenza in favore delle resistenti costituite AGENZIA ENTRATE e IO IA e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, oltre accessori di legge ove dovuti.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 780,00 (settecentottanta).
Il Giudice relatore Il Presidente
(Dott. Francesco Petrone) (Dott. Carmelo Barbaro)
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO IA Sezione 2, riunita in udienza il 08/09/2025 alle ore 16:00 con la seguente composizione collegiale:
BARBARO CARMELO, Presidente PETRONE FRANCESCO, Relatore CREAZZO GIUSEPPE, Giudice
in data 08/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2663/2025 depositato il 17/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Bagnara Calabra
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
Email_4 elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 09420249015317908000 BOLLO AUTO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 094201200116440485000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 094201200116440485000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 094201200116440485000 IRPEF-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420120024509766000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420120024509766000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420120024509766000 IRPEF-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0942015001570090000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0942015001570090000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420160016011417000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420180004645361000 AR 2015 proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Calabria
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
Email_4 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420180008267513000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013 proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Bagnara Calabra Email_2 elettivamente domiciliato presso
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
Email_4 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420200006528371000 AR 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420200010862272000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420200016870735000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420210016352184000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420230013737941000 AR 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420210024795675000 AR 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420210024795675000 TASI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5122/2025 depositato il 12/09/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto in data 18.3.2025 nei confronti di AGENZIA ENTRATE RC, IO IA e COMUNE di BAGNARA, depositato in data 17.4.2025, Ricorrente_1, con il ministero del difensore all'uopo nominato, proponeva ricorso per l'annullamento, della intimazione di pagamento n. 09420249015317908000, notificata in data 16.1.2025, limitatamente alle seguenti cartelle di pagamento per carichi tributari.
1. CARTELLA DI PAGAMENTO N.094 2012 00116440485 000, asseritamente notificata il 18/05/2012 , afferente a IRPEF – ADD. REG. – ADD. COMUNALE, relativa all'anno d'imposta 2005, di € 1.746,95;
2. CARTELLA DI PAGAMENTO N. 094 2012 0024509766 000, asseritamente notificata il 08/08/2013, afferente a IRPEF – ADD. REG. – ADD. COMUNALE, relativa all'anno di imposta 2006, di € 5.282,93;
3. CARTELLA DI PAGAMENTO N. 094 2015 001570090 000, asseritamente notificata il 19/02/2016, afferente a IRPEF, relativa all'anno di imposta 2012, di €
4.341,85; Tassa Automobilistica anno 2012 di € 243,39 4. CARTELLA DI PAGAMENTO N. 094 2016 0016011417 000, asseritamente notificata il 24/10/2016, afferente a IRPEF, relativa all'anno di imposta 2012, di € 1.549,99; 5. CARTELLA DI PAGAMENTO N. 94 2018 0004645361 000, asseritamente notificata il 15/10/2018, afferente a AR , relativa all'anno di imposta 2015 , di € 392,68;
6. CARTELLA DI PAGAMENTO N. 094 2018 0008267513 000, asseritamente notificata il 15/10/2018, afferente a BOLLO, relativa all'anno di imposta 2013, di € 994,65; 7. CARTELLA DI PAGAMENTO N. 094 2020 0006528371 000, asseritamente notificata il 21/06/2023, afferente a AR , relativa all'anno di imposta 2017 , di € 460,46; 8. CARTELLA DI PAGAMENTO N. 094 2020 0010862272 000, asseritamente notificata il 21/06/2023, afferente a BOLLO, relativa all'anno di imposta 2015, di € 776,93; 9. CARTELLA DI PAGAMENTO N. 094 2020 0016870735 000, asseritamente notificata il 21/06/2023, afferente a IRPEF, relativa all'anno di imposta 2015, di € 128,08; 10. CARTELLA DI PAGAMENTO N. 094 2021 0016352184 000, asseritamente notificata il 21/06/2023, afferente a BOLLO, relativa all'anno di imposta 2016, di € 231,31; 11. CARTELLA DI PAGAMENTO N. 094 2023 0013737941 000, asseritamente notificata il 21/06/2023, afferente a AR , relativa all'anno di imposta 2019 , di € 133,63. 12. CARTELLA DI PAGAMENTO N. 94 2021 0024795675 000, asseritamente notificata il 21/06/2023, afferente a AR , relativa all'anno di imposta 2020, di € 283,49; TASI ANNO 2015 € 78,30. Deduceva il ricorrente che la stessa aveva ritenersi illegittima per:
1. non essere stata preceduta dalla notifica delle cartelle e degli avvisi di accertamento presupposto;
2. essere estinte per prescrizione/decadenza le pretese tributarie;
3. essere carente la motivazione dell'atto in quanto mancante della allegazione degli atti presupposto. Di qui la richiesta di annullamento dell'atto con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Il COMUNE DI BAGNARA restava intimato. Si costituivano AGENZIA ENTRATE e IO IA opponendo di essere estranee alle questioni afferenti alle fasi successive alla iscrizione a ruolo e dunque carenti di legittimazione passiva;
producevano in ogni caso prova della notifica dei rispettivi atti presupposto per dimostrare la regolarità della iscrizione a ruolo. IO IA peraltro, preliminarmente, opponeva l'inammissibilità del ricorso proprio per non essere stato proposto nei confronti di AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE emittente atto. Chiedevano in ogni caso respingersi il ricorso con vittoria di competenze di lite. All'odierna udienza pubblica, il difensore del ricorrente preliminarmente rivendicava la regolarità del ricorso e della omessa citazione di AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE, riportandosi alla sentenza della SC del 13.11.2024 n. 29321 prodotta già telematicamente;
insisteva quindi per l'accoglimento del ricorso. La rappresentante dell'Ufficio resistente chiedeva invece l'integrazione del ricorso con la chiamata in causa di AdER. Il difensore del ricorrente si opponeva alla richiesta. La causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile. È di tutta evidenza che oggetto del ricorso (e dunque del giudizio) è proprio – e solo – la legittimità dell'INTIMAZIONE impugnata, ovvero un atto emesso da AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE e portante (e avente dunque quale atti presupposto) esclusivamente cartelle esattoriali, anche questi atti emessi dalla sola medesima AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE. Al contrario, non risulta concretamente opposto alcunché agli enti impositori originari titolari delle pretese tributarie. Tanto premesso, non può evidentemente assegnarsi alcun pregio alla pretesa spinta prima e insistentemente rivendicata in udienza, dalla difesa ricorrente di ottenersi dalla Corte l'annullamento di detti atti, di cui assume la omessa notifica (con ogni consequenziale effetto sulla perdurante agibilità delle pretese tributarie relative) sostanzialmente e scientemente “lasciando fuori” dal giudizio l'unico soggetto legittimato a contraddire efficacemente alla domanda, ovvero l'unica sua vera controparte, volendo invece come controparti i soli enti impositori incapaci di interloquire rispetto al thema decidendum. Né tampoco una siffatta pretesa può rinvenire un qualche fondamento nella motivazione della sentenza della Suprema Corte 13.11.2024 prodotta dal ricorrente che, invero, afferma propriamente il contrario di quanto assunto dal difensore ricorrente, sia nelle premesse (laddove chiarisce che per individuare i contraddittori del ricorso occorre proprio avere riguardo all'oggetto del giudizio) che nelle conclusioni (implicanti l'obbligo di integrare il contraddittorio verso la parte in quel caso pretermessa); anzi, proprio detta pronuncia finisce per confortare, nella fattispecie, la conclusione di inammissibilità del ricorso. Quanto al riparto delle spese di lite, seguono la soccombenza in favore delle resistenti costituite AGENZIA ENTRATE e IO IA e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, oltre accessori di legge ove dovuti.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 780,00 (settecentottanta).
Il Giudice relatore Il Presidente
(Dott. Francesco Petrone) (Dott. Carmelo Barbaro)