Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 25/02/2025, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott.ssa Fabrizia Di Palma ha pronunziato all'udienza odierna, a seguito di trattazione scritta, la seguente
SENTENZA
Nella Causa iscritta al n. 325/2023 R.G.
TRA
, rapp.to e difeso dall'avv. Daniele Iavarone Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante p.t. difeso dall'avv. Alessandro Funari CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.1.23, proposto in riassunzione a seguito di declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli originariamente adito, la parte ricorrente in epigrafe, premesso di aver ricevuto dall' in data 31.1.22 una comunicazione nella quale CP_1
l' calcolava a carico del ricorrente una somma pari ad € 9.347,25 a titolo di indebita CP_2
percezione di ratei di indennità di accompagnamento per il periodo dal 1.1.2020 al 31.7.2021, in
Concludeva, quindi, la parte ricorrente chiedendo di dichiarare l'insussistenza del preteso indebito, con vittoria delle spese del giudizio ed attribuzione al procuratore anticipante.
Si costituiva l' il quale sulla base di varie argomentazioni giuridiche, chiedeva il rigetto CP_1
della domanda con vittoria delle spese del giudizio. Precisava che l'indebito era scaturito dall'accertamento, a seguito di domanda di aggravamento del 7.1.2020, della insussistenza del requisito sanitario per accedere alla indennità di accompagnamento in godimento a decorrere dal gennaio 2020.
All'odierna udienza, acquisita la documentazione prodotta, la causa era decisa con la presente sentenza.
Occorre anzitutto rilevare che l'onere della prova in ordine alla sussistenza dell'indebito non può che gravare sull' il quale ha comunicato al ricorrente il ricalcolo della prestazione in ragione CP_2
della percezione di somme non dovute nel periodo indicato (1.1.2020-31.7.21).
Al riguardo, appare opportuno chiarire che, in tema di indebito assistenziale, non possono essere applicate le norme previste in materia di indebito previdenziale. In linea generale, le prestazioni derivanti dalla solidarietà sociale non possono riconoscersi a coloro che non possiedono i requisiti previsti dalla legge per essere titolari del diritto (cfr. Cass. N° 1446\2008; Cass. N° 8970\2014; N°
7048\2006, ecc.).
A questa regola, può derogare il legislatore mediante espresse previsioni e per casi specifici, ove ritenga di privilegiare l'affidamento determinato dall'attribuzione di fatto di una prestazione per un lasso notevole di tempo.
In particolare, nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento (cfr. Cass. N° 1446\2008 in motivazione).
Al riguardo, la giurisprudenza della Corte costituzionale ha rilevato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993).
Nello specifico ambito delle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica - ma neppure estensiva stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c. di disposizioni di questo genere - le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali.
Su questo specifico punto si è espressa la Corte costituzionale, giudicando manifestamente infondate le questioni di legittimità, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., comma 1, dell'art. 1, commi 260 - L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 265, e della L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 52, comma
2, nelle parti in cui, pongono limiti alla ripetibilità dell'indebito previdenziale ma non anche di quello assistenziale.
Ha precisato il giudice delle leggi che, a seguito delle modifiche del quadro normativo introdotte dal D.L. n. 323 del 1996, art. 4 e dalla L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 37, comma 8, si è realizzato un avvicinamento della disciplina, sia transitoria che a regime, della indebita percezione delle prestazioni assistenziali a quella dell'indebito previdenziale, per effetto del quale avvicinamento la normativa censurata può dirsi del tutto rispettosa degli invocati parametri in quanto, attesa la peculiarità dell'accertamento dell'insussistenza del requisito sanitario richiesto per ottenere le prestazioni assistenziali, non è necessario che la disciplina che ne regolamenta le conseguenze sia assolutamente identica a quella relativa all'indebita percezione delle prestazioni previdenziali, e considerato che gli assistiti risultano tutelati in modo idoneo e quindi nel rispetto dell'art. 38 Cost., comma 1 (Corte costituzionale, 27 ottobre 2000, n. 448; 22 luglio 2004, n. 264).
La stessa Corte costituzionale, in tema di ambito di applicazione della L. n. 448 del 2001, art. 38, commi 7 e 8, ha ritenuto legittima la non estensione ai trattamenti pensionistici erogati dall'NP (sent. 28 aprile 2006, n. 178) ed altresì rilevato il carattere straordinario ed eccezionale dell'intervento legislativo nella materia dell'indebito previdenziale (sent. 13 gennaio 2006, n. 1).
La materia della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite - in caso di accertata insussistenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti prescritti dalla legge - è stata diversamente regolata nel corso del tempo da numerose disposizioni che si sono susseguite.
Si tratta: della L. n. 29 del 1977, art. 3, di conversione del D.L. n. 850 del 1976; del D.L. n. 173 del
1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988; della L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, comma 4; del D.P.R. 21 settembre 1994 n. 698, art. 5, comma 5; del D.L. n. 323 del 1996, art. 4, convertito con modifiche nella L. 8 agosto 1996, n. 425 (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari), della L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 52, comma 3, (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari), della L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 37, (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari).
Infine, il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 5, convertito nella L. 24 novembre
CP_ 2003, n. 326, nel disporre che l' e il Ministero del Tesoro devono stabilire le modalità tecniche per effettuare in via telematica le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle prestazioni assistenziali, e per procedere alla sospensione ed al recupero, prevede che: “Non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali”.
Pertanto, la disciplina della ripetibilità muta a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale: se si accerta la mancanza dei requisiti sanitari le norme applicabili, a seconda dell'epoca della erogazione, saranno quelle sopra elencate;
se si accerta invece la mancanza dei requisiti reddituali, non si può procedere alla ripetizione dei ratei percepiti prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 269 del 2003; mentre, quando manca radicalmente il diritto alla prestazione, ad es. per corresponsione dovuta ad errore di persona, l'indebito è pienamente ripetibile ex art. 2033 cod. civ., mancando la ratio per applicarsi, in questo caso, il principio di settore di necessaria tutela del percettore in buona fede della prestazione assistenziale indebita (Cass. n. 12406 del 23 agosto
2003).
Nella presente fattispecie, affermato il principio generale della ripetibilità delle prestazioni erogate in caso di insussistenza del requisito sanitario, va detto che non è in contestazione l'avvenuta revoca della prestazione a seguito di visita, su domanda di aggravamento, avvenuta in CP_ CP_ data 16.3.21 (cfr. verbale sanitario in prod. . L non ha, tuttavia, documentato la notifica del detto verbale all'istante.
Orbene, va detto che, secondo costante e condivisibile giurisprudenza della Suprema Corte (cfr.
Cass. N° 13963\2012) i ratei delle prestazioni assistenziali erogati indebitamente non sono ripetibili per il periodo anteriore al provvedimento di revoca. Lo dispongono norme speciali rispetto al principio generale di ripetibilità dell'indebito ex art. 2033 cod. civ.; si tratta del D.L. n. 173 del
1988, art. 3, comma 10 convertito in L. n. 291 del 1988, che dispone analogamente rispetto alla norma precedente di cui al D.L. n. 850 del 1976, art. 3 convertito in L. n. 29 del 1977. Lo ha poi riconfermato il D. 20 luglio 1989, n. 293, art. 9, comma 4 contenente il regolamento delle verifiche concernenti l'invalidità civile.
Recentemente, la Suprema Corte (cfr. Cass. 24180/2022) ha chiarito che “In tema di indebito assistenziale trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., la disciplina peculiare, diversa sia da quella generale dettata dall'art. 2033 c.c. che da quella prevista con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, appositamente dettata in materia, come tratteggiata da plurime decisioni di questa Corte» (cfr., tra le più recenti, Cass. nr. 13915 del 2021; Cass. nr. 13223 del
2020; Cass. nn. 10642 e 31372 del 2019);
8. in particolare, si è delineato il principio in base al quale, nella materia in oggetto, trova applicazione «la regola propria del sottosistema assistenziale», che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento;
9. pertanto, l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui
l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”.
Ebbene, nel caso di specie, il beneficio è stato revocato con decorrenza dal 1.1.2020 al 31.7.2021 ma il verbale è stato redatto in data 16.3.21 e non v'è prova della sua comunicazione all'istante.
Non può, perciò, dubitarsi del ragionevole affidamento del percipiente nella legittimità della erogazione della prestazione sino al 31.7.2021 (termine ultimo del periodo di recupero), essendovi prova della sola comunicazione del provvedimento di indebito qui impugnato del 31.1.22.
A ciò aggiungasi l'ulteriore circostanza che, in separato giudizio (RGN 5950/22), il Tribunale di
Nola ha, con sentenza del 7.3.24, riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario per accedere alla indennità di accompagnamento proprio con decorrenza dal 7.1.2020.
Da ciò consegue l'accoglimento del proposto ricorso dovendosi dichiarare la irripetibilità delle somme riscosse a far data dal 1.1.2020 e sino al 31.7.2021. CP_ Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto della bassa complessità della lite e del mancato espletamento di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede: accoglie la domanda e dichiara non dovuta la restituzione delle somme di cui al provvedimento di indebito impugnato per il periodo dal 1.1.2020 al 31.7.2021, con
CP_ CP_ condanna dell' alla restituzione di quanto a tal titolo trattenuto;
condanna l' al rimborso in favore dell'istante delle spese di lite che liquida in €. 1.865,00, oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge con attribuzione.
Si comunichi. Nola, 25.2.25
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Fabrizia Di Palma