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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 10/12/2025, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GROSSETO
Sezione Lavoro
Il Giudice Dott.ssa EA CH, all'udienza del 10/12/2025 sostituita dal deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 572 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno
2025,
TRA
(c.f. elettivamente domiciliato presso Parte_1 C.F._1
e nello studio dell'Avv. Giuliana Romualdi in Grosseto, Corso Carducci n. 26, dalla quale è rappresentato e difeso giusto mandato in atti telematici
RICORRENTE
Contro
(C.F. Controparte_1
, in persona del Presidente p.t., come tale legale rappresentante P.IVA_1
pro-tempore, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'Avv. Katya Lea
AP e dall'Avv. Ilario Maio in forza di procura generale alle liti depositata in atti telematici
CONVENUTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo Conclusioni
Ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Grosseto – Sezione
Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, pronunciare i seguenti provvedimenti: In via preliminare: per tutte le motivazioni di cui in narrativa, accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione di ogni pretesa creditoria avanzata dall' , in persona Controparte_1 del Presidente pro-tempore, con il decreto ingiuntivo n. 84/2025 del 09.04.2025
(R.G.260/2025) nei confronti del Sig. e conseguentemente Parte_1 dichiarare nullo, ovvero annullabile e comunque privo di effetto il decreto opposto;
Sempre in via preliminare: nella denegata ipotesi che l'Ill.mo Giudice adito ritenga non maturata la prescrizione delle pretese avanzate dal dall' , in persona del Presidente pro- Controparte_1
tempore, con il decreto ingiuntivo n. 84/2025 del 09.04.2025 (R.G. 260/2025), per tutti i motivi di cui in narrativa, tenuto conto della dichiarazione rilasciata dal predetto con l'email del 29.03.2021 nulla è dovuto dal Parte_2
Sig. nel merito: nella denegata ipotesi che l'Ill.mo Giudice adito Parte_1
ritenga di non dover accogliere le accezioni preliminari formulate, per tutte le motivazione di cui in narrativa accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal Sig. all' , in persona del Parte_1 Controparte_1
Presidente pro-tempore e per l'effetto dichiarare nullo e comunque privo di qualsiasi effetto il decreto ingiuntivo n. 84/2025 del 09.04.2025 (R.G. 260/2025).
Con vittoria di spese e competenze a favore dell'odierno procuratore che si dichiara antistatario”.
Convenuto: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, In via preliminare, dichiarare la decadenza per i motivi esposti;
in subordine, dichiarare l'improcedibilità ex art 443 cpc. In via di ulteriore subordine, nel merito, rigettare siccome totalmente infondato il ricorso avversario, per i motivi esposti in narrativa e confermare il decreto ingiuntivo opposto. Vinte le spese”.
Pag. 2 di 7 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 4 luglio 2025, il sig. si opponeva al Parte_1
decreto ingiuntivo n. 84/2025 (R.G. n. 260/2025) emesso dal Tribunale di
Grosseto, Sezione Lavoro, in data 09.04.2025, su richiesta dell' , con cui CP_1
ingiungeva al Sig. il pagamento della somma di € 4.300,00, per la Parte_1
restituzione di quanto l'ente avrebbe corrisposto in favore dell'opponente a titolo di indennità di mobilità dal 01.01.2014 al 01.05.2014, asserendo che in tale periodo il avrebbe svolto attività lavorativa autonoma. Pt_1
Il ricorrente contestava la ricostruzione dei fatti effettuata dall' , la CP_1
prescrizione quinquennale del credito, il legittimo affidamento ingenerato dall'ente nei confronti del cittadino, l'infondatezza della pretesa azionata per mancato superamento dei limiti reddituali e stante la compatibilità della prestazione con l'attività lavorativa autonoma.
Con deposito di memoria difensiva si costituiva in giudizio l' il quale CP_1
eccepiva preliminarmente l'inammissibilità dell'azione giudiziaria per intervenuta decadenza ex art 47 dpr n. 639\1970, l'improcedibilità art 443 cpc, nel merito contestava la fondatezza dell'opposizione chiedendone il rigetto.
Documentalmente istruita, la causa è stata decisa all'odierna udienza svoltasi nelle forme della trattazione scritta mediante sentenza depositata telematicamente.
***
L'opposizione è fondata per i motivi di seguito indicati.
L' costituendosi in giudizio eccepisce preliminarmente la violazione CP_1
dell'art. 47 del DPR n. 639/70, deducendo l'inammissibilità della domanda per intervenuta decadenza non essendo stata l'azione giudiziaria promossa entro un anno dalla richiesta dell' avvenuta nel 2017. CP_1
Pag. 3 di 7 L'articolo 47 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, come modificato dall'articolo 4 della Legge 14 novembre 1992, n. 438, è la norma fondamentale che disciplina i termini di decadenza per l'esercizio dell'azione giudiziaria in materia di prestazioni previdenziali e assistenziali obbligatorie. Nel testo modificato dall'art. 4 del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge
14 novembre 1992, n. 438, l'articolo stabilisce la decadenza triennale dell'azione giudiziaria per il conseguimento delle prestazioni previdenziali che decorre dalla data di comunicazione del provvedimento contestato (o dalla scadenza del termine per il ricorso amministrativo oppure, dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della suddetta decisione, generalmente dopo 180 giorni dalla presentazione del ricorso amministrativo) per proporre l'azione giudiziaria.
Il termine di decadenza è ridotto a un anno per le prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, come specificato dall'art. 24 della legge n. 88 del 1989, come nel caso di specie.
La norma prevede altresì l'obbligo di presentare prima un ricorso amministrativo all (entro 90 giorni dalla notifica dell'atto); solo dopo aver espletato (o in CP_1
caso di silenzio per oltre 90 giorni) questa fase amministrativa si può procedere con l'azione giudiziaria in tribunale.
Analizzando la documentazione prodotta in atti risulta che l' richiedeva CP_1
per la prima volta la restituzione delle somme indebitamente percepite dal ricorrente con raccomandate nel luglio e nell'ottobre del 2017. Il ricorrente inviava all tramite il Patronato , in data 19.03.2021 una pec CP_1 CP_2 contenente un atto di opposizione alla richiesta di restituzione delle somme a detta dell'Istituto indebitamente percepite;
in data 22.03.2021 l'Istituto tramite pec a firma della sig.ra specificava che “se l'utente Controparte_3 intende effettuare una vera e propria posizione, deve procedere come formalmente consentito e cioè o procedendo tramite un ricorso amministrativo
Pag. 4 di 7 telematico, o tramite un vero e proprio ricorso giudiziario tramite proprio legale”.
Aggiungeva inoltre “La manifestazione di dissenso che l'utente immaginiamo vorrebbe promuovere con l'allegato inviatoci non è sufficiente ad alcuno scopo.
In ogni caso si significa che dal riesame della questione si conferma che il periodo indennizzato con la mobilità citato nella diffida non era dovuto in quanto il soggetto per quel medesimo periodo risultava iscritto come commerciante e quindi non aveva diritto ad alcuna prestazione”.
Nella dichiarazione inviata all' , il ricorrente specificava che “Il debito si CP_1 riferisce al periodo 01/01/2014-01/05/2014 per mobilità in quanto percepita anticipazione dell'indennità di mobilità ordinaria. Ma la mobilità accolta con decorrenza 1° maggio 2014 e quindi per il periodo indicato nella lettera inviata nel 2017, non è stata percepita anticipazione ma solo la mobilità”.
Con successiva mail del 29.03.2021 l' , Sez. Ammortizzatori Sociali di CP_1
Grosseto (doc. 2 di parte ricorrente in atti): comunicava al Patronato:
“Buongiorno, in relazione al debito del lavoratore in oggetto su mobilità si comunica che la domanda è stata riesaminata e ad oggi non risulta più alcun indebito”. È di tutta evidenza, dunque, che nel 2021, l espressamente CP_1 comunicava al Sig. che lo stesso non aveva alcun debito su mobilità nei Pt_1 confronti di;
pertanto, non vi era ragione alcuna perché lo stesso ricorresse CP_1
in giudizio entro i 3 anni successivi.
Nonostante questa comunicazione l' inviava nel febbraio del 2024 e poi CP_1
nel 2025 nuove lettere di diffida al pagamento dell'importo ridotto di € 4.000,00 oltre sanzioni, che si concludevano con la richiesta di emissione del decreto ingiuntivo oggi opposto.
A questo punto appare opportuno esaminare l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente. Mentre il sig. eccepiva la prescrizione quinquennale del Pt_1
credito, l' sosteneva che trattandosi di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., la CP_1
Pag. 5 di 7 prescrizione risulta essere decennale.
Sul piano letterale va rilevato anzitutto che le somme in oggetto previste dall'articolo 5 I. n. 223/1991 sono qualificate come “contributi” all'articolo 3, comma 3 della stessa legge 223.
La Corte di Cassazione con recenti sentenze in materia di prescrizione del suddetto contributo ha ritenuto che gli oneri previsti dall'art. 5, co. 4, della L. n.
223/1991 hanno natura contributiva, con conseguente applicazione del termine quinquennale di prescrizione (si veda tra le altre, le sentenze n. 30699 del 21 dicembre 2017, n. 672 del 12 gennaio 2018 e n. 28605 dell'8 novembre 2018).
Con l'Ordinanza del 22 aprile 2022, n. 12920 la Corte di Cassazione ha confermato la giurisprudenza ormai costante statuendo che, in tema di indennità di mobilità, gli oneri previsti dall'art. 5, comma 4, della l. n. 223 del 1991, qualificati “contributi” dall'art. 3, comma 3, della stessa legge e dovuti, in base al principio di automaticità delle prestazioni, anche nel caso in cui il datore di lavoro non corrisponda le somme a suo carico, hanno natura contributiva, con conseguente applicazione del termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 3 della l. n. 335 del 1995, (si veda Sez. L, Sentenza n. 30699 del 21/12/2017).
Nello stesso senso, la Suprema Corte si era già espressa anche con la Sentenza n.
28605 del 08/11/2018 Sez. Lav., nella quale aveva ribadito che il credito vantato dall' nei confronti del datore di lavoro, relativo al rimborso delle somme CP_1 erogate al lavoratore a titolo di indennità e di contribuzione figurativa afferenti al regime della cd. mobilità lunga, va ascritto all'ampia categoria dei contributi previdenziali, e soggiace quindi al termine di prescrizione quinquennale, previsto dall'art. 3, comma 9, lett. b, della l. n. 335 del 1995 (così pure Sez. Lav.,
Ordinanza n. 25592 del 10/10/2019).
Ciò premesso nel caso di specie l' , con il decreto ingiuntivo oggi opposto, CP_1
richiede al sig. la restituzione dell'indennità di mobilità versatagli nel 2014 Pt_1
Pag. 6 di 7 (dal 1.01.2014 al 1.05.2014), con lettera raccomandata inviata nel 2017 diffidava il sig. alla restituzione della somma indebitamente percepita, Pt_1
interrompendo dunque la prescrizione, ma è solo nel 2024 che provvedeva a richiedere nuovamente il presunto credito vantato.
È di tutta evidenza che il credito risulta prescritto avendo l' reiterato la CP_1
richiesta a distanza di sette anni (dal 2017 al 2024), dunque oltre il termine quinquennale di prescrizione.
L'accoglimento dell'eccezione di prescrizione del credito sollevata dal ricorrente risulta assorbente degli ulteriori motivi di opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 10.3.2014 n.55, ad eccezione della fase istruttoria non svolta, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta Parte_1
disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
accoglie il ricorso e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 84/2025 (R.G. n.
260/2025) emesso dal Tribunale di Grosseto – Sezione Lavoro - in data
09.04.2025;
condanna l' alla rifusione delle spese di giudizio in favore del l che CP_1 CP_1
liquida in complessivi € 1.769,00 per compensi professionali oltre ad € 43,00 per spese non imponibili e oltre spese forfettarie, I.V.A. e cpa come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Grosseto, il 10/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa EA CH
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GROSSETO
Sezione Lavoro
Il Giudice Dott.ssa EA CH, all'udienza del 10/12/2025 sostituita dal deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 572 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno
2025,
TRA
(c.f. elettivamente domiciliato presso Parte_1 C.F._1
e nello studio dell'Avv. Giuliana Romualdi in Grosseto, Corso Carducci n. 26, dalla quale è rappresentato e difeso giusto mandato in atti telematici
RICORRENTE
Contro
(C.F. Controparte_1
, in persona del Presidente p.t., come tale legale rappresentante P.IVA_1
pro-tempore, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'Avv. Katya Lea
AP e dall'Avv. Ilario Maio in forza di procura generale alle liti depositata in atti telematici
CONVENUTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo Conclusioni
Ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Grosseto – Sezione
Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, pronunciare i seguenti provvedimenti: In via preliminare: per tutte le motivazioni di cui in narrativa, accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione di ogni pretesa creditoria avanzata dall' , in persona Controparte_1 del Presidente pro-tempore, con il decreto ingiuntivo n. 84/2025 del 09.04.2025
(R.G.260/2025) nei confronti del Sig. e conseguentemente Parte_1 dichiarare nullo, ovvero annullabile e comunque privo di effetto il decreto opposto;
Sempre in via preliminare: nella denegata ipotesi che l'Ill.mo Giudice adito ritenga non maturata la prescrizione delle pretese avanzate dal dall' , in persona del Presidente pro- Controparte_1
tempore, con il decreto ingiuntivo n. 84/2025 del 09.04.2025 (R.G. 260/2025), per tutti i motivi di cui in narrativa, tenuto conto della dichiarazione rilasciata dal predetto con l'email del 29.03.2021 nulla è dovuto dal Parte_2
Sig. nel merito: nella denegata ipotesi che l'Ill.mo Giudice adito Parte_1
ritenga di non dover accogliere le accezioni preliminari formulate, per tutte le motivazione di cui in narrativa accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal Sig. all' , in persona del Parte_1 Controparte_1
Presidente pro-tempore e per l'effetto dichiarare nullo e comunque privo di qualsiasi effetto il decreto ingiuntivo n. 84/2025 del 09.04.2025 (R.G. 260/2025).
Con vittoria di spese e competenze a favore dell'odierno procuratore che si dichiara antistatario”.
Convenuto: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, In via preliminare, dichiarare la decadenza per i motivi esposti;
in subordine, dichiarare l'improcedibilità ex art 443 cpc. In via di ulteriore subordine, nel merito, rigettare siccome totalmente infondato il ricorso avversario, per i motivi esposti in narrativa e confermare il decreto ingiuntivo opposto. Vinte le spese”.
Pag. 2 di 7 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 4 luglio 2025, il sig. si opponeva al Parte_1
decreto ingiuntivo n. 84/2025 (R.G. n. 260/2025) emesso dal Tribunale di
Grosseto, Sezione Lavoro, in data 09.04.2025, su richiesta dell' , con cui CP_1
ingiungeva al Sig. il pagamento della somma di € 4.300,00, per la Parte_1
restituzione di quanto l'ente avrebbe corrisposto in favore dell'opponente a titolo di indennità di mobilità dal 01.01.2014 al 01.05.2014, asserendo che in tale periodo il avrebbe svolto attività lavorativa autonoma. Pt_1
Il ricorrente contestava la ricostruzione dei fatti effettuata dall' , la CP_1
prescrizione quinquennale del credito, il legittimo affidamento ingenerato dall'ente nei confronti del cittadino, l'infondatezza della pretesa azionata per mancato superamento dei limiti reddituali e stante la compatibilità della prestazione con l'attività lavorativa autonoma.
Con deposito di memoria difensiva si costituiva in giudizio l' il quale CP_1
eccepiva preliminarmente l'inammissibilità dell'azione giudiziaria per intervenuta decadenza ex art 47 dpr n. 639\1970, l'improcedibilità art 443 cpc, nel merito contestava la fondatezza dell'opposizione chiedendone il rigetto.
Documentalmente istruita, la causa è stata decisa all'odierna udienza svoltasi nelle forme della trattazione scritta mediante sentenza depositata telematicamente.
***
L'opposizione è fondata per i motivi di seguito indicati.
L' costituendosi in giudizio eccepisce preliminarmente la violazione CP_1
dell'art. 47 del DPR n. 639/70, deducendo l'inammissibilità della domanda per intervenuta decadenza non essendo stata l'azione giudiziaria promossa entro un anno dalla richiesta dell' avvenuta nel 2017. CP_1
Pag. 3 di 7 L'articolo 47 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, come modificato dall'articolo 4 della Legge 14 novembre 1992, n. 438, è la norma fondamentale che disciplina i termini di decadenza per l'esercizio dell'azione giudiziaria in materia di prestazioni previdenziali e assistenziali obbligatorie. Nel testo modificato dall'art. 4 del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge
14 novembre 1992, n. 438, l'articolo stabilisce la decadenza triennale dell'azione giudiziaria per il conseguimento delle prestazioni previdenziali che decorre dalla data di comunicazione del provvedimento contestato (o dalla scadenza del termine per il ricorso amministrativo oppure, dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della suddetta decisione, generalmente dopo 180 giorni dalla presentazione del ricorso amministrativo) per proporre l'azione giudiziaria.
Il termine di decadenza è ridotto a un anno per le prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, come specificato dall'art. 24 della legge n. 88 del 1989, come nel caso di specie.
La norma prevede altresì l'obbligo di presentare prima un ricorso amministrativo all (entro 90 giorni dalla notifica dell'atto); solo dopo aver espletato (o in CP_1
caso di silenzio per oltre 90 giorni) questa fase amministrativa si può procedere con l'azione giudiziaria in tribunale.
Analizzando la documentazione prodotta in atti risulta che l' richiedeva CP_1
per la prima volta la restituzione delle somme indebitamente percepite dal ricorrente con raccomandate nel luglio e nell'ottobre del 2017. Il ricorrente inviava all tramite il Patronato , in data 19.03.2021 una pec CP_1 CP_2 contenente un atto di opposizione alla richiesta di restituzione delle somme a detta dell'Istituto indebitamente percepite;
in data 22.03.2021 l'Istituto tramite pec a firma della sig.ra specificava che “se l'utente Controparte_3 intende effettuare una vera e propria posizione, deve procedere come formalmente consentito e cioè o procedendo tramite un ricorso amministrativo
Pag. 4 di 7 telematico, o tramite un vero e proprio ricorso giudiziario tramite proprio legale”.
Aggiungeva inoltre “La manifestazione di dissenso che l'utente immaginiamo vorrebbe promuovere con l'allegato inviatoci non è sufficiente ad alcuno scopo.
In ogni caso si significa che dal riesame della questione si conferma che il periodo indennizzato con la mobilità citato nella diffida non era dovuto in quanto il soggetto per quel medesimo periodo risultava iscritto come commerciante e quindi non aveva diritto ad alcuna prestazione”.
Nella dichiarazione inviata all' , il ricorrente specificava che “Il debito si CP_1 riferisce al periodo 01/01/2014-01/05/2014 per mobilità in quanto percepita anticipazione dell'indennità di mobilità ordinaria. Ma la mobilità accolta con decorrenza 1° maggio 2014 e quindi per il periodo indicato nella lettera inviata nel 2017, non è stata percepita anticipazione ma solo la mobilità”.
Con successiva mail del 29.03.2021 l' , Sez. Ammortizzatori Sociali di CP_1
Grosseto (doc. 2 di parte ricorrente in atti): comunicava al Patronato:
“Buongiorno, in relazione al debito del lavoratore in oggetto su mobilità si comunica che la domanda è stata riesaminata e ad oggi non risulta più alcun indebito”. È di tutta evidenza, dunque, che nel 2021, l espressamente CP_1 comunicava al Sig. che lo stesso non aveva alcun debito su mobilità nei Pt_1 confronti di;
pertanto, non vi era ragione alcuna perché lo stesso ricorresse CP_1
in giudizio entro i 3 anni successivi.
Nonostante questa comunicazione l' inviava nel febbraio del 2024 e poi CP_1
nel 2025 nuove lettere di diffida al pagamento dell'importo ridotto di € 4.000,00 oltre sanzioni, che si concludevano con la richiesta di emissione del decreto ingiuntivo oggi opposto.
A questo punto appare opportuno esaminare l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente. Mentre il sig. eccepiva la prescrizione quinquennale del Pt_1
credito, l' sosteneva che trattandosi di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., la CP_1
Pag. 5 di 7 prescrizione risulta essere decennale.
Sul piano letterale va rilevato anzitutto che le somme in oggetto previste dall'articolo 5 I. n. 223/1991 sono qualificate come “contributi” all'articolo 3, comma 3 della stessa legge 223.
La Corte di Cassazione con recenti sentenze in materia di prescrizione del suddetto contributo ha ritenuto che gli oneri previsti dall'art. 5, co. 4, della L. n.
223/1991 hanno natura contributiva, con conseguente applicazione del termine quinquennale di prescrizione (si veda tra le altre, le sentenze n. 30699 del 21 dicembre 2017, n. 672 del 12 gennaio 2018 e n. 28605 dell'8 novembre 2018).
Con l'Ordinanza del 22 aprile 2022, n. 12920 la Corte di Cassazione ha confermato la giurisprudenza ormai costante statuendo che, in tema di indennità di mobilità, gli oneri previsti dall'art. 5, comma 4, della l. n. 223 del 1991, qualificati “contributi” dall'art. 3, comma 3, della stessa legge e dovuti, in base al principio di automaticità delle prestazioni, anche nel caso in cui il datore di lavoro non corrisponda le somme a suo carico, hanno natura contributiva, con conseguente applicazione del termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 3 della l. n. 335 del 1995, (si veda Sez. L, Sentenza n. 30699 del 21/12/2017).
Nello stesso senso, la Suprema Corte si era già espressa anche con la Sentenza n.
28605 del 08/11/2018 Sez. Lav., nella quale aveva ribadito che il credito vantato dall' nei confronti del datore di lavoro, relativo al rimborso delle somme CP_1 erogate al lavoratore a titolo di indennità e di contribuzione figurativa afferenti al regime della cd. mobilità lunga, va ascritto all'ampia categoria dei contributi previdenziali, e soggiace quindi al termine di prescrizione quinquennale, previsto dall'art. 3, comma 9, lett. b, della l. n. 335 del 1995 (così pure Sez. Lav.,
Ordinanza n. 25592 del 10/10/2019).
Ciò premesso nel caso di specie l' , con il decreto ingiuntivo oggi opposto, CP_1
richiede al sig. la restituzione dell'indennità di mobilità versatagli nel 2014 Pt_1
Pag. 6 di 7 (dal 1.01.2014 al 1.05.2014), con lettera raccomandata inviata nel 2017 diffidava il sig. alla restituzione della somma indebitamente percepita, Pt_1
interrompendo dunque la prescrizione, ma è solo nel 2024 che provvedeva a richiedere nuovamente il presunto credito vantato.
È di tutta evidenza che il credito risulta prescritto avendo l' reiterato la CP_1
richiesta a distanza di sette anni (dal 2017 al 2024), dunque oltre il termine quinquennale di prescrizione.
L'accoglimento dell'eccezione di prescrizione del credito sollevata dal ricorrente risulta assorbente degli ulteriori motivi di opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 10.3.2014 n.55, ad eccezione della fase istruttoria non svolta, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta Parte_1
disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
accoglie il ricorso e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 84/2025 (R.G. n.
260/2025) emesso dal Tribunale di Grosseto – Sezione Lavoro - in data
09.04.2025;
condanna l' alla rifusione delle spese di giudizio in favore del l che CP_1 CP_1
liquida in complessivi € 1.769,00 per compensi professionali oltre ad € 43,00 per spese non imponibili e oltre spese forfettarie, I.V.A. e cpa come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Grosseto, il 10/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa EA CH
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