TAR Bologna, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 71
TAR
Sentenza 19 gennaio 2026

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  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 co. 53 della L. n. 190/2012 e ss.mm.ii., dell’art. 94 del D. Lgs. 36/2023 e dell’art. 5.2 del disciplinare di gara. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e contraddittorietà manifesta

    Le dichiarazioni rese dal RTI controinteressato in ordine al possesso della richiesta iscrizione nella white list non soddisfano i requisiti minimi di completezza, chiarezza e precisione. Il requisito dell'iscrizione alla white list deve essere considerato un requisito soggettivo di partecipazione e non di mera esecuzione. Le dichiarazioni sono insufficienti perché non specificano quali lavorazioni a rischio saranno subappaltate o eseguite dalla mandataria iscritta, né indicano i soggetti subappaltatori.

  • Rigettato
    Violazione dei parr. 15, 15.1, 16 e 17 del disciplinare di gara, nonché dell’art. 68 del Codice dei contratti. Eccesso di potere per difetto di istruttoria

    Il Collegio ritiene infondato questo motivo di censura, basandosi sulle documentate repliche della stazione appaltante che hanno dimostrato l'infondatezza in fatto di tali contestazioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bologna, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 71
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
    Numero : 71
    Data del deposito : 19 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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