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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 14/01/2025, n. 1381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1381 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
Sezione Previdenza ed Assistenza
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott. Emilio Sirianni Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 36 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dalle avvocatesse Parte_1 C.F._1
Maria Costa e Francesca Caracciolo, giusta procura in calce al ricorso in appello, presso i cui indirizzi di p.e.c. è elettivamente domiciliato appellante
E
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Catanzaro, VIA MILANO N.
17, presso gli Avv.ti Mirella Arlotta e Francesco Muscari Tomaioli, che lo rappresentano e difendono, in forza di procura generali alle liti conferita per atto a rogito del dott.
[...]
Notaio in Roma, in data 21 luglio 2015, rep. 80974/21569 Per_1
appellato
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Castrovillari. Indennità di disoccupazione agricola
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: << In via principale: 1) annullare e/o riformare la sentenza n. 1197/2022 emessa dal Tribunale di Castrovillari in data 27.7.2022, poiché ingiusta, illegittima e infondata in fatto e in diritto e per l'effetto riconoscere 5 6 in capo all'odierno appellante tutti i diritti vantanti dal lavoratore, poiché titolare dei requisiti sia oggettivi che soggettivi per beneficiare dell'indennità di disoccupazione e ANF per gli anni 2014 e 2015, e, per l'effetto, accogliere la domanda così come proposta nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, con ogni conseguenza di legge;
2) Per l'effetto ordinare alla parte resistente il pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola e ANF per gli anni 2014 e 2015, sino all'itero soddisfacimento del credito maturato ad oggi, essendo l'appellante, sussistendone tutti i requisiti oggettivi e soggettivi, avente diritto al beneficio, per tutte le ragioni summenzionate, oltre al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sino al soddisfo, nonché del maggior danno subito per la diminuzione del valore del suo credito, con applicazione dei numeri e indici del costo della vita calcolati secondo l'Istat, trattandosi di crediti di natura previdenziale;
3) Con vittoria delle spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi a favore delle procuratrici costituite>>;
per l'appellato: < deduzione disattesa, rigettare il ricorso in quanto infondato. Con vittoria di spese ed onorari di causa>>
FATTO E DIRITTO
§1
Il Tribunale di Castrovillari, Giudice del lavoro, dichiara inammissibile per intervenuta decadenza ex art. 47, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 639 del 1970, il ricorso depositato il 7 marzo
2017 da , finalizzato al conseguimento di indennità disoccupazione agricola Parte_1 per gli anni 2014 e 2015, perché “l'indennità DS anno 2014 è stata presentata in data 12 marzo
2015 e respinta in data 6 giugno 2015; la domanda di indennità di disoccupazione anno 2015 è stata presentata in data 12 marzo 2015 e respinta il 10 giugno 2016”.
§2
La sentenza è gravata d'appello da , con atto depositato il 16 gennaio 2023. Parte_1
CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha formulato le conclusioni sopra riportate.
La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, alla fissata udienza, sentiti i procuratori delle parti, decide come da allegato dispositivo.
§3
Con il proposto gravame, il sig. denuncia la nullità della sentenza per avere il Pt_1 giudicante omesso lo “accertamento dei requisiti sia oggettivi che soggettivi quale fondamento della domanda di disoccupazione e ANF, comprovati dalle prove documentali accluse nel fascicolo di parte e non valutate, nonché sulla specificità del mancato esame delle ragioni del ricorrente nel merito”; nonché per avere omesso di tenere “conto dei diversi ricorsi e/o segnalazioni contributive avanzate dal ricorrente e allegate al fascicolo telematico di parte, quali atti interruttivi alla domanda per cui è causa”.
§4
L'appello non si presta ad essere accolto.
Pag. 2 di 3 Orbene, quanto al secondo punto, è sufficiente rilevare che la decadenza ex art. 47, commi 2 e
3, del D.P.R. n. 639 del 1970 può essere impedita solo dalla tempestiva proposizione del ricorso giurisdizionale, mentre i ricorsi amministrativi e gli atti interruttivi possono al più valere ai fini dell'interruzione della prescrizione (cfr. Cass., sez. lav., ordinanza n. 28671 del 7.11.2024:
<La decadenza prevista dall'art. 47, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 639 del 1970, nel caso in cui non sia stato proposto alcun ricorso amministrativo da parte dell'assicurato (o perché non c'è stato CP_ alcun provvedimento dell in risposta alla sua domanda iniziale, o perché, pur in presenza CP_ dell'atto reiettivo dell l'assicurato non ha a sua volta presentato un valido ricorso), decorre dallo scadere dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo
(300 giorni), computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione>>).
Quanto al primo punto, la mancata pronuncia sul merito è giustificata dall'intervenuto assorbimento dello stesso nella questione preliminare su cui, alla luce delle considerazioni che precedono, la proposta censura è infondata.
§5
L'appello va dunque respinto, con conseguente conferma della sentenza gravata.
Il contenuto della dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. Att. cpc, in calce al ricorso di primo grado, consente di mandare esente l'appellante dall'obbligo di rifondere le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1 ricorso in data 16 gennaio 2023, avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari, giudice del lavoro, n. 1197/2022, resa in data 26 luglio 2022, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. compensa tra le parti le spese del grado di lite;
3. dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro,
10/12/2024
Il Consigliere estensore
Dr.ssa Barbara Fatale
Il Presidente
Dr. Emilio Sirianni
Pag. 3 di 3
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
Sezione Previdenza ed Assistenza
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott. Emilio Sirianni Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 36 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dalle avvocatesse Parte_1 C.F._1
Maria Costa e Francesca Caracciolo, giusta procura in calce al ricorso in appello, presso i cui indirizzi di p.e.c. è elettivamente domiciliato appellante
E
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Catanzaro, VIA MILANO N.
17, presso gli Avv.ti Mirella Arlotta e Francesco Muscari Tomaioli, che lo rappresentano e difendono, in forza di procura generali alle liti conferita per atto a rogito del dott.
[...]
Notaio in Roma, in data 21 luglio 2015, rep. 80974/21569 Per_1
appellato
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Castrovillari. Indennità di disoccupazione agricola
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: << In via principale: 1) annullare e/o riformare la sentenza n. 1197/2022 emessa dal Tribunale di Castrovillari in data 27.7.2022, poiché ingiusta, illegittima e infondata in fatto e in diritto e per l'effetto riconoscere 5 6 in capo all'odierno appellante tutti i diritti vantanti dal lavoratore, poiché titolare dei requisiti sia oggettivi che soggettivi per beneficiare dell'indennità di disoccupazione e ANF per gli anni 2014 e 2015, e, per l'effetto, accogliere la domanda così come proposta nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, con ogni conseguenza di legge;
2) Per l'effetto ordinare alla parte resistente il pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola e ANF per gli anni 2014 e 2015, sino all'itero soddisfacimento del credito maturato ad oggi, essendo l'appellante, sussistendone tutti i requisiti oggettivi e soggettivi, avente diritto al beneficio, per tutte le ragioni summenzionate, oltre al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sino al soddisfo, nonché del maggior danno subito per la diminuzione del valore del suo credito, con applicazione dei numeri e indici del costo della vita calcolati secondo l'Istat, trattandosi di crediti di natura previdenziale;
3) Con vittoria delle spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi a favore delle procuratrici costituite>>;
per l'appellato: < deduzione disattesa, rigettare il ricorso in quanto infondato. Con vittoria di spese ed onorari di causa>>
FATTO E DIRITTO
§1
Il Tribunale di Castrovillari, Giudice del lavoro, dichiara inammissibile per intervenuta decadenza ex art. 47, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 639 del 1970, il ricorso depositato il 7 marzo
2017 da , finalizzato al conseguimento di indennità disoccupazione agricola Parte_1 per gli anni 2014 e 2015, perché “l'indennità DS anno 2014 è stata presentata in data 12 marzo
2015 e respinta in data 6 giugno 2015; la domanda di indennità di disoccupazione anno 2015 è stata presentata in data 12 marzo 2015 e respinta il 10 giugno 2016”.
§2
La sentenza è gravata d'appello da , con atto depositato il 16 gennaio 2023. Parte_1
CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha formulato le conclusioni sopra riportate.
La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, alla fissata udienza, sentiti i procuratori delle parti, decide come da allegato dispositivo.
§3
Con il proposto gravame, il sig. denuncia la nullità della sentenza per avere il Pt_1 giudicante omesso lo “accertamento dei requisiti sia oggettivi che soggettivi quale fondamento della domanda di disoccupazione e ANF, comprovati dalle prove documentali accluse nel fascicolo di parte e non valutate, nonché sulla specificità del mancato esame delle ragioni del ricorrente nel merito”; nonché per avere omesso di tenere “conto dei diversi ricorsi e/o segnalazioni contributive avanzate dal ricorrente e allegate al fascicolo telematico di parte, quali atti interruttivi alla domanda per cui è causa”.
§4
L'appello non si presta ad essere accolto.
Pag. 2 di 3 Orbene, quanto al secondo punto, è sufficiente rilevare che la decadenza ex art. 47, commi 2 e
3, del D.P.R. n. 639 del 1970 può essere impedita solo dalla tempestiva proposizione del ricorso giurisdizionale, mentre i ricorsi amministrativi e gli atti interruttivi possono al più valere ai fini dell'interruzione della prescrizione (cfr. Cass., sez. lav., ordinanza n. 28671 del 7.11.2024:
<La decadenza prevista dall'art. 47, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 639 del 1970, nel caso in cui non sia stato proposto alcun ricorso amministrativo da parte dell'assicurato (o perché non c'è stato CP_ alcun provvedimento dell in risposta alla sua domanda iniziale, o perché, pur in presenza CP_ dell'atto reiettivo dell l'assicurato non ha a sua volta presentato un valido ricorso), decorre dallo scadere dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo
(300 giorni), computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione>>).
Quanto al primo punto, la mancata pronuncia sul merito è giustificata dall'intervenuto assorbimento dello stesso nella questione preliminare su cui, alla luce delle considerazioni che precedono, la proposta censura è infondata.
§5
L'appello va dunque respinto, con conseguente conferma della sentenza gravata.
Il contenuto della dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. Att. cpc, in calce al ricorso di primo grado, consente di mandare esente l'appellante dall'obbligo di rifondere le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1 ricorso in data 16 gennaio 2023, avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari, giudice del lavoro, n. 1197/2022, resa in data 26 luglio 2022, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. compensa tra le parti le spese del grado di lite;
3. dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro,
10/12/2024
Il Consigliere estensore
Dr.ssa Barbara Fatale
Il Presidente
Dr. Emilio Sirianni
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