Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/02/2025, n. 984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 984 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Quarta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vera Marletta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 8272/2023 R.G. promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. DONZUSO Parte_1 C.F._1
CARMELO e , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, presso il difensore avv. DONZUSO
CARMELO
ATTORE
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. MICIELI CORRADO e Controparte_1 P.IVA_1
MARSICO ALESSANDRO;
elettivamente domiciliato in CORSO ITALIA 172 95100 CATANIA presso lo studio dell'avv. MICIELI CORRADO
CONVENUTO
Rimessa in decisione all'udienza del 13 gennaio 2025 sulle conclusioni precisate come in atti.
pagina 1 di 9
Con atto di citazione notificato in data 4.07.2023 conveniva in giudizio - innanzi Parte_1
al Tribunale di Catania - e proponeva opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c. Controparte_1 avverso l'atto di precetto notificatole in data 23.05.2023 mediante il quale le veniva intimato il pagamento della complessiva somma di € 681.697,14 in favore della società opposta, in virtù del d.i. n.
246/2010 reso dal Tribunale di Catania, Sez. dist. di Paternò in favore della , nel Controparte_2
cui credito era subentrata la Controparte_1
Esponeva parte opponente che l'ingiunzione di pagamento era stata richiesta e ottenuta, nei propri confronti in qualità di garante a titolo personale della società Ortofrutta Frisenna S.r.l. che con
[...]
aveva intrattenuto i seguenti rapporti: conto corrente di corrispondenza n. Parte_2
00640/1000/00013627; conto corrente di appoggio n. 03050/3800/00204190; conto corrente ordinario n. 07469/6250/12524155.
Deduceva altresì che la citata garanzia era stata prestata giusta lettera di fideiussione del 1.9.2004 e successive integrazioni per aumento dell'importo massimo garantito del 27.6.2005, 19.10.2006 e
1.10.2007.
Eccepiva quindi l'illegittimità e infondatezza dell'azione esecutiva spiegata nei propri confronti, in ragione dell'omessa notifica (e conseguente inefficacia) del decreto ingiuntivo azionato e del successivo atto di precetto, dell'intervenuta prescrizione del credito, della nullità della fideiussione nonché della assoluta carenza di prova del credito azionato.
Chiedeva, pertanto, al Tribunale adito: “Preliminarmente, sospendere l'esecuzione del decreto ingiuntivo n. 246/2010, emesso dal Tribunale di Catania, Sez. dist. di Paternò, in data 2.12.2010, stante la sussistenza dei gravi motivi richiesti dalla legge, vista l'entità degli importi richiesti,
l'evidente fondatezza dei motivi di opposizione e il pericolo di un danno grave e irreparabile che
l'ingiusta esecuzione potrebbe cagionare alla presunta debitrice;
nel merito e in via principale, accertare e dichiarare l'inesistenza della notifica e l'inefficacia ex art. 644 c.p.c., nei confronti dell'attrice sig.ra , del decreto ingiuntivo n. 246/2010, emesso dal Tribunale di Parte_1
Catania, Sez. dist. di Paternò, in data 2.12.2010, poiché mai notificato e, conseguentemente, accertare
e dichiarare: l'illegittimità del decreto di definitiva esecutività del 15-16 febbraio 2017, che dovrà essere revocato;
l'illegittimità dell'iscrizione di ipoteca giudiziale, eseguita presso l'Agenzia del
Territorio di Catania in data 30.12.2010 ai nn. 69571/15021, per un montante di euro 700.000,00, della quale dovrà essere ordinata la cancellazione, a spese del creditore;
la nullità del precetto per omessa notifica del titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 480, comma 2, c.p.c.; accertare e dichiarare la prescrizione del credito asseritamente vantato dalla convenuta nei confronti della sig.ra Pt_1
pagina 2 di 9 in virtù del decreto ingiuntivo suddetto, per decorso del termine decennale di cui all'art. Parte_1
2946 c.c. e, per l'effetto, revocare e/o comunque privare di effetti nei confronti dell'opponente il decreto ingiuntivo n. 246/2010; accertare e dichiarare la nullità totale della fideiussione omnibus sottoscritta dalla sig.ra in data 1.9.2004 (e successive integrazioni per aumento Parte_1 dell'importo massimo garantito), in quanto contratto “a valle” di intese anticoncorrenziali vietate o, comunque, accertare e dichiarare la nullità delle singole clausole contrarie alla normativa antitrust e peggiorative per la posizione del consumatore, ai sensi e per gli effetti della legge n. 287/1990 e della legge n. 154/1992 e, per l'effetto, revocare e/o comunque dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo
n. 246/2010 nei confronti dell'opponente, la quale non potrà essere considerata garante verso
[...]
(e successivi aventi causa) per le obbligazioni contratte dalla società Ortofrutta Parte_2
Frisenna s.r.l., debitrice principale;
nel merito e in via subordinata, accertare e dichiarare la violazione dell'art. 50, D. Lgs. n. 385/1993, dell'art. 1283 c.c. e, più in generale, della normativa in tema di anatocismo bancario, clausole abusive e nulle per difetto del requisito di forma e di prova del credito oggetto di ingiunzione e, per l'effetto, revocare, dichiarare nullo o, con qualsiasi formula, privare di effetti giuridici il decreto ingiuntivo n. 246/2010, emesso dal Tribunale di Catania in data
2.12.2010, rigettando le domande con esso proposte nei confronti dell'odierna opponente”.
Con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata, si costituiva in giudizio CP_1
- e per essa - eccependo la legittimità della pretesa creditoria
[...] Controparte_3 azionata e l'infondatezza dell'opposizione avversaria e chiedendo a questo G.I.: “In via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione dell'esecuzione del decreto ingiuntivo, sicchè inammissibile e infondata, per le causali infra esposte e in specie di cui al punto sub VI;
ancora preliminarmente, per le ragioni spiegate, ritenere e dichiarare la inammissibilità e improponibilità dell'opposizione avversaria perché tardiva e comunque, assolutamente generica;
nel merito, senza recesso da quanto precede e alla luce delle ragioni infra dedotte ai punti subb. I-II-III-IV-V-VI, in via pregiudiziale e di merito, in via principale e in via subordinata, rigettare integralmente l'opposizione avversaria, con tutte le domande, eccezioni e istanze, proposte da parte opponente, sicché inammissibili ed infondate, e per l'effetto ritenere e dichiarare l'efficacia, la validità e la legittimità dell'impugnato atto di precetto
e del titolo esecutivo azionato, nell'an e nel quantum. Con vittoria di spese e compensi, anche ex art.
96 c.p.c. ricorrendone i presupposti”.
Nelle more del giudizio, nominava quale nuova procuratrice speciale Guber Controparte_1
Banca S.p.a.
Con decreto del 9.10.2023 il GI confermava l'udienza di comparizione indicata in citazione e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c.
pagina 3 di 9 A seguito del deposito delle relative memorie, questo G.I. concedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato con il precetto opposto - richiesta da parte opponente - e fissava per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 13.01.2025 assegnando alle parti i termini perentori di cui all'art. 189 c.p.c.
Indi, all'udienza del 13.01.2025 l'odierno decidente rimetteva la causa in decisione.
Ciò posto, giova premettere in fatto quanto segue.
In seno al ricorso introduttivo del procedimento monitorio rubricato 730/2010 R.G. Intesa San Paolo
S.p.a. esponeva di essere creditrice della società “Ortofrutta Frisenna” per l'importo complessivo di €
658.047,94.
Tale somma veniva richiesta sulla scorta di tre contratti conclusi tra la predetta società e il citato
Istituto di credito. Specificamente: il conto corrente di corrispondenza n. 00640/1000/00013627, il cui saldo negativo ammontava ad € 133.508,62 (oltre agli interessi di mora dal 1.9.2010, calcolati al tasso del 12,00%); il conto corrente di appoggio n. 03050/3800/00204190, che presentava un saldo debitore pari ad € 519.124,48 (oltre agli interessi di mora dal 1.9.2010, calcolati al tasso del 7,25%) e il conto corrente ordinario n. 07469/6250/12524155, a debito per € 5.414,84 (oltre agli interessi di mora dal
1.9.2010, calcolati al tasso del 10,60%).
A fondamento della propria pretesa creditoria, Intesa San Paolo S.p.a. deduceva che le linee di credito concesse alla “ erano state garantite dalla fideiussione omnibus rilasciata da Parte_3
in data 1.9.2004 (e successive integrazioni). Parte_4
Segnatamente, la IG aveva sottoscritto una prima fideiussione in data 1.9.2004, al fine di garantire fino alla concorrenza di € 330.000,00. Successivamente, in data Parte_5
27.6.2005, 19.10.2006 e 1.10.2007, venivano sottoscritte dichiarazioni integrative per il progressivo aumento dell'importo massimo garantito sino a complessivi € 1.250.000,00, in favore della
[...]
(frattanto subentrata, senza soluzione di continuità, a e a Controparte_4 Parte_5
. Controparte_5
Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 246/2010 emesso dal Tribunale di Catania –
Sezione distaccata di Paternò – in data 2.12.2010 veniva quindi ingiunto alla società Ortofrutta
Frisenna S.r.l. nonché a , e - la prima quale Parte_6 Parte_7 Parte_8
debitrice principale e gli altri nella qualità di fideiussori - il pagamento in solido tra di loro, senza dilazione alcuna ed in favore di Intesa San Paolo S.p.a. della complessiva somma Euro 658.047,94, in ragione delle linee di credito concesse alla società debitrice.
Tale decreto veniva notificato in data 17.02.2011 ai debitori ingiunti e all'odierna opponente Parte_1 ai sensi dell'art. 143 c.p.c. e dichiarato definitivamente esecutivo – e munito della relativa
[...]
pagina 4 di 9 formula esecutiva - in data 16.02.2017 nei soli confronti di e per Parte_7 Parte_1
non essere stato da questi ultimi opposto entro i termini di rito.
Poiché nessuno dei debitori ingiunti provvedeva al ripiano della propria esposizione debitoria,
- nel frattempo divenuta cessionaria del credito vantato da - intimava Controparte_1 Parte_5
a , con l'atto di precetto opposto in questa sede, di pagare in proprio favore la Parte_1
complessiva somma di euro 681.697,14.
Fatte queste premesse, si rende ora necessaria la disamina dei motivi addotti da a Parte_1
sostegno della spiegata opposizione.
Con l'atto introduttivo dell'odierno giudizio, la difesa attorea lamentava: l'omessa notifica del decreto ingiuntivo – inefficacia ex art. 644 c.p.c.; la prescrizione del credito azionato;
la nullità delle clausole del contratto di fidejussione (e decadenza ex art. 1957 c.c.); l'illegittimità del decreto ingiuntivo e l'insussistenza del credito;
nonché, in ordine al saldo debitore del conto corrente n. 6250/12524155 la violazione dell'art. 1283 c.c. – Illegittima capitalizzazione di interessi passivi generati da altro conto corrente e in ordine al saldo debitore del conto corrente di corrispondenza n. 00640/1000/00013627 la violazione dell'art. 1283 c.c. e dell'art. 50 T.U.B. – Illegittima capitalizzazione di interessi passivi.
Viene, innanzitutto, eccepita l'assoluta e insanabile nullità (inesistenza) della notifica del decreto ingiuntivo n. 246/2010 del 2.12.2010 – titolo esecutivo posto a fondamento dell'atto di precetto oggetto dell'odierna opposizione, riferendo che: “… la notifica ai sigg.ri e Parte_7 [...]
è avvenuta ai sensi dell'art. 143 c.p.c., mediante deposito presso la casa comunale di Parte_1
Paternò, sul falso presupposto che fossero sconosciuti residenza, domicilio e dimora dei destinatari… prosegue asserendo che “… Dalle relate di notifica emerge però anche che la copia dell'atto destinata alla società Ortofrutta Frisenna s.r.l. è stata notificata alla persona giuridica il 17.2.2011, ai sensi dell'art. 145 c.p.c., a mani della signora , moglie del legale rappresentante della Parte_1
società sig. , presso la sua residenza e domicilio in Paternò (CT), Via Pergusa n. 32, Parte_7
…”.
A tal riguardo, sulla scorta delle considerazioni già esposte in seno all'ordinanza resa in data 5.04.2024
(alla quale si rinvia) si ribadisce che la notifica ex art. 143 c.p.c. presuppone sempre l'esecuzione di una specifica attività di ricerca del destinatario della notificazione da parte dell'Ufficiale Giudiziario, nonché che di tali ricerche venga dato espresso conto dallo stesso all'interno della relata di notificazione;
l'esecuzione della notifica ex art. 143 c.p.c. non può, infatti, essere affidata esclusivamente alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, né può ritenersi sufficiente l'impiego - da parte dell'Ufficiale Giudiziario - di espressioni eccessivamente generiche nella relata di notifica, essendo invece necessaria la specifica indicazione delle ricerche concretamente compiute dallo pagina 5 di 9 stesso come requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell'atto (art. 156 c.p.c., comma 2) (cfr. Cass. civ. n. 2224/2022).
Giova, tuttavia, rilevare che l'inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità.
Atteso che tali elementi consistono nell'attività di trasmissione (svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato) e nella fase di consegna (intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento - in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, “ex lege”, eseguita) resterebbero, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa (Cass. Sez. U
n. 14916 del 20/07/2016).
Orbene, poiché nel caso di specie, la notifica risulta eseguita dall'ufficiale giudiziario nel luogo di formale residenza anagrafica non si può rilevare l'inesistenza della stessa, semmai una mera nullità, soggetta quindi ai principi generali di sanatoria.
Parte opponente, tuttavia, lamentando la mancata conoscenza del decreto ingiuntivo, altro non ha fatto che rendere definitivo il titolo posto a fondamento del precetto, sanando così ogni eventuale nullità della notifica a dimostrazione dell'avvenuto raggiungimento dello scopo, cui la notifica medesima era preordinata.
L'atto de quo non può, pertanto, ritenersi né inesistente né nullo.
Va altresì osservato che, nel corpo dell'opposizione - pur qualificata formalmente quale opposizione ex art. 615 c.p.c. - l'opponente ha espressamente dedotto l'illegittimità del d.i. opposto per la presenza di clausole abusive (non solo nella fideiussione, ma anche nei rapporti bancari sottostanti) che consentono al debitore consumatore, come sancito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n.
9479 del 6 aprile 2023, di spiegare - anche in fase esecutiva o pre-esecutiva - l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.
Sul punto giova rilevare che la Suprema Corte, con la sentenza sopra richiamata, in adeguamento alla direttiva comunitaria 93/13 che impone agli stati membri di predisporre “mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l'inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e i consumatori” e richiamando il principio di leale collaborazione in forza del quale gli stati membri sono pagina 6 di 9 tenuti ad assicurare la conformità dell'ordinamento interno al diritto dell'Unione europea, ha enunciato i seguenti principi di diritto: “Il giudice del monitorio deve svolgere d'ufficio il controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto stipulato tra professionista e consumatore in grado di incidere sulla sussistenza e entità del credito oggetto di richiesta monitoria, con le conseguenti statuizioni (in caso di abusività: rigetto totale o parziale della domanda;
se il controllo dà esito negativo: pronuncia del decreto ingiuntivo con motivazione anche riguardo al predetto controllo); ciò anche chiedendo integrazioni documentali e, in caso di accertamento complesso, procedendo al rigetto della domanda di ingiunzione. Il decreto ingiuntivo deve contenere l'avvertimento che in mancanza di opposizione il debitore-consumatore non potrà più far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto. Il giudice della esecuzione forzata, in cui il titolo esecutivo è costituito da un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di un consumatore, se il provvedimento monitorio è sprovvisto di motivazione in riferimento all'eventuale abusività delle clausole contrattuali, ha il dovere di controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull'esistenza / sull'entità del credito oggetto di decreto ingiuntivo, anche attraverso una sommaria istruttoria funzionale a tal fine;
all'esito del controllo – sia negativo che positivo – avviserà il debitore che entro 40 giorni può proporre opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 cpc per fare accertare l'eventuale abusività delle clausole, con effetti sul decreto ingiuntivo stesso. Fino alle determinazioni del giudice della opposizione ex art. 649 cpc, il giudice della esecuzione non procederà alla vendita o alla assegnazione del bene o del credito”.
Ne discende che l'opposizione tardiva “recuperatoria” sia stata prevista dal Supremo Consesso con esclusivo riguardo all'esame sull'abusività delle clausole del contratto sottoscritto dal consumatore.
Nel caso de quo, pertanto, parte opponente è stata rimessa in termini al fine esclusivo di far accertare l'eventuale carattere vessatorio delle pattuizioni contrattuali.
Ne discende che le eccezioni mosse da con la presente opposizione - ove non Parte_1
concernenti la pretesa vessatorietà delle clausole in danno del consumatore - devono ritenersi inammissibili in quanto tardive.
Ci si riferisce specificamente, alla dedotta prescrizione del credito e alle eccezioni sollevate con riguardo al saldo debitore sull'an e il quantum del credito ingiunto.
Fatta questa premessa, occorre procedere al vaglio in ordine alla – presunta - vessatorietà delle clausole relative ai contratti bancari e alla fideiussione prestata, stante l'obbligo per il Giudice di vagliare l'eventuale abusività delle clausole in spregio alla disciplina consumeristica, secondo le precise indicazioni della citata sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Unite, n. 9479 del 6 aprile 2023.
pagina 7 di 9 Sul punto, parte opponente ha eccepito la nullità delle fideiussioni de quibus, per violazione della normativa in materia di antitrust.
Ciò in quanto – a suo dire - nei relativi contratti sarebbero presenti delle clausole conformi allo schema predisposto dall'ABI nell'ottobre del 2002 poi censurato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2.05.2005 per violazione dell'art. 2, comma 2, lettera a) della L. n. 287/1990.
Giova, tuttavia, rilevare che il principio di diritto affermato dalla Corte di Giustizia Europea nella pronuncia del 17 maggio 2022 e poi ribadito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella pronuncia n. 9479/2023, secondo cui – qualora il titolo esecutivo sia rappresentato da un decreto ingiuntivo non opposto nel quale non è contenuta una specifica motivazione in ordine all'assenza di clausole abusive – la nullità del contratto potrebbe essere fatta valere, anche per la prima volta, in sede esecutiva, non trova applicazione nel caso in cui la presunta abusività sia collegata a clausole di un contratto di fideiussione conforme al modello ABI 2005/2006 (Tribunale di Monza, sentenza n. 1500 del 3 luglio 2023).
Le clausole asseritamente conformi al modello ABI, infatti, non possono essere qualificate come
“abusive” nell'accezione indicata dalla direttiva 93/13 CEE, atteso che viene in rilievo la violazione della diversa disciplina anticoncorrenziale che trova fondamento nella L. 287/1990.
Ne discende che l'eventuale nullità del contratto avrebbe dovuto essere fatta valere in sede di opposizione al decreto ingiuntivo.
Infatti, una volta formatosi il giudicato per mancata opposizione, è preclusa la possibilità di sollevare in sede esecutiva censure concernenti il c.d. intrinseco del titolo.
Tale censura non può essere fatta valere in sede di opposizione all'esecuzione nemmeno sulla scorta dei principi espressi dalla recente sentenza delle Sezioni Unite n. 9479 del 6 aprile 2023 (che riprendono quello sancito dalla Corte di Giustizia Europea) atteso che, nel caso di specie, la disciplina è attratta dalla normativa anticoncorrenziale che trova fondamento nella Legge n. 287/1990 e non da quella posta a tutela del consumatore.
La spiegata opposizione non può trovare accoglimento.
Le spese del giudizio vanno poste a carico di parte opponente e sono liquidate come in dispositivo, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – Sezione Quarta civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
8272/2023 R.G.
pagina 8 di 9 rigetta l'opposizione avverso l'atto di precetto;
condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali in favore dell'opposta, che liquida in complessivi € 10.000,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
Così deciso in Catania, addì 10 febbraio 2025
IL GIUDICE
Dott.Vera Marletta
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