Art. 4-quater. (( (Divieto di vendita ai minori di strumenti atti ad offendere).)) 1. E' vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere a minori di anni diciotto ((gli strumenti di cui agli articoli 4, ottavo comma, e 4-bis, comma 1)) .
2. Ai fini dell'osservanza del divieto, chiunque, nell'esercizio di un'attivita' commerciale, vende gli strumenti di cui al ((comma 1)) ha l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identita', ((tranne che nei casi)) in cui la maggiore eta' dell'acquirente sia manifesta.
3. Ai medesimi fini ((di cui al comma 2)) , i gestori di siti web e i fornitori di piattaforme per la vendita elettronica degli strumenti ((di cui al comma 1)) adottano efficaci sistemi di verifica della maggiore eta' prima della conclusione dell'acquisto. ((30)) 4. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta implementazione dei sistemi di verifica di cui al comma 3 e, in caso di inadempimento, procede, anche d'ufficio, ai sensi dell' articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 , alla contestazione della violazione nei confronti dei soggetti di cui al ((medesimo)) comma 3, diffidandoli contestualmente a conformarsi entro trenta giorni. In caso di inottemperanza alla diffida, l' ((Autorita')) adotta ogni provvedimento utile per il blocco del sito o della piattaforma fino al ripristino, da parte dei soggetti di cui al comma 3, di condizioni di vendita conformi ai contenuti della diffida. ((30)) 5. Il divieto di cui al comma 1 opera anche nella vendita non commerciale o nella cessione tra privati.
6. La violazione del divieto di cui al comma 1 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Nei ((casi in cui la violazione e' commessa nell'esercizio di un'attivita' commerciale, ai sensi del comma 2)) , puo' essere disposta la chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a quindici giorni.
7. Nell'ipotesi di reiterazione della violazione ((di cui al comma 6)) , si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro e, nei ((casi in cui la violazione e' commessa nell'esercizio di un'attivita' commerciale, ai sensi del comma 2)) , e' disposta la chiusura dell'esercizio per ((un periodo compreso tra)) quindici e quarantacinque giorni. In caso di ulteriore violazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 12.000 euro e, nei ((casi in cui la violazione e' commessa nell'esercizio di un'attivita' commerciale, ai sensi del comma 2)) , e' disposta la revoca della licenza all'esercizio dell'attivita'.
8. Le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni del divieto di cui al comma 1 sono irrogate dal prefetto con l'applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 , e quelle accessorie dall'autorita' competente per il rilascio della licenza all'esercizio dell'attivita'. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo esercizio finanziario, allo stato di previsione del Ministero dell'interno per essere utilizzate, nel medesimo esercizio finanziario, per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile.
-------------- AGGIORNAMENTO (30)
Il D.L. 24 febbraio 2026, n. 23 , convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2026, n. 54 , ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Le disposizioni di cui all' articolo 4-quater, commi 3 e 4, della legge 18 aprile 1975, n. 110 , introdotto dal presente articolo, si applicano decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
2. Ai fini dell'osservanza del divieto, chiunque, nell'esercizio di un'attivita' commerciale, vende gli strumenti di cui al ((comma 1)) ha l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identita', ((tranne che nei casi)) in cui la maggiore eta' dell'acquirente sia manifesta.
3. Ai medesimi fini ((di cui al comma 2)) , i gestori di siti web e i fornitori di piattaforme per la vendita elettronica degli strumenti ((di cui al comma 1)) adottano efficaci sistemi di verifica della maggiore eta' prima della conclusione dell'acquisto. ((30)) 4. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta implementazione dei sistemi di verifica di cui al comma 3 e, in caso di inadempimento, procede, anche d'ufficio, ai sensi dell' articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 , alla contestazione della violazione nei confronti dei soggetti di cui al ((medesimo)) comma 3, diffidandoli contestualmente a conformarsi entro trenta giorni. In caso di inottemperanza alla diffida, l' ((Autorita')) adotta ogni provvedimento utile per il blocco del sito o della piattaforma fino al ripristino, da parte dei soggetti di cui al comma 3, di condizioni di vendita conformi ai contenuti della diffida. ((30)) 5. Il divieto di cui al comma 1 opera anche nella vendita non commerciale o nella cessione tra privati.
6. La violazione del divieto di cui al comma 1 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Nei ((casi in cui la violazione e' commessa nell'esercizio di un'attivita' commerciale, ai sensi del comma 2)) , puo' essere disposta la chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a quindici giorni.
7. Nell'ipotesi di reiterazione della violazione ((di cui al comma 6)) , si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro e, nei ((casi in cui la violazione e' commessa nell'esercizio di un'attivita' commerciale, ai sensi del comma 2)) , e' disposta la chiusura dell'esercizio per ((un periodo compreso tra)) quindici e quarantacinque giorni. In caso di ulteriore violazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 12.000 euro e, nei ((casi in cui la violazione e' commessa nell'esercizio di un'attivita' commerciale, ai sensi del comma 2)) , e' disposta la revoca della licenza all'esercizio dell'attivita'.
8. Le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni del divieto di cui al comma 1 sono irrogate dal prefetto con l'applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 , e quelle accessorie dall'autorita' competente per il rilascio della licenza all'esercizio dell'attivita'. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo esercizio finanziario, allo stato di previsione del Ministero dell'interno per essere utilizzate, nel medesimo esercizio finanziario, per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile.
-------------- AGGIORNAMENTO (30)
Il D.L. 24 febbraio 2026, n. 23 , convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2026, n. 54 , ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Le disposizioni di cui all' articolo 4-quater, commi 3 e 4, della legge 18 aprile 1975, n. 110 , introdotto dal presente articolo, si applicano decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".