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Sentenza 27 maggio 2024
Sentenza 27 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/05/2024, n. 20778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20778 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DE OI AF nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
letta la memoria depositata dal Ministero dell'Economia e della Finanze, che ha chiesto rigettarsi il ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 20778 Anno 2024 Presidente: BELLINI UGO Relatore: MARI ATTILIO Data Udienza: 19/04/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Bari ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione formulata da AF De IA per il periodo di custodia cautelare in carcere applicata dal 17/06/2017 (a seguito di convalida di arresto in flagranza eseguito il 15/06/2017) sino al 25/07/2017 e, successivamente, di arresti domiciliari applicati da tale data sino al 31/10/2017, quando la misura custodiale era stata sostituita con quella dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria;
in riferimento a un capo di imputazione provvisorio ipotizzante il reato previsto dagli artt. 73, comma lbis e 80, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, in quanto l'istante era stato ritenuto gravemente indiziato dell'illecita detenzione di sostanza stupefacente del tipo marijuana dal peso complessivo di kg 950, rinvenuta in un fabbricato ubicato in Peschici, località Buria, in uso al ricorrente e di proprietà del padre;
imputazione dalla quale il ricorrente era stato assolto con sentenza del GUP presso il Tribunale di Foggia del 27/04/2018, divenuta irrevocabile 1'11/10/2018 _ La Corte d'appello, quale giudice adito ai sensi dell'art.315 cod.proc.pen., ha osservato che la domanda non poteva essere accolta, essendo ravvisabile una condotta gravemente colposa in capo al ricorrente da porre in diretto rapporto causale con la detenzione sofferta. In particolare, ha rilevato che - sulla base delle stesse dichiarazioni rese dal ricorrente già nell'immediatezza dell'arresto - lo stesso aveva riconosciuto di avere consegnato le chiavi del predetto immobile ad alcuni pregiudicati di Vieste, quali IE QU e GI RO, da lui stesso conosciuti quali malavitosi, ponendo quindi in essere un logico antecedente fattuale affinché si sviluppassero i fatti oggetto del procedimento e da porre in sicuro rapporto concausale con la sua detenzione. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione AF De IA, a mezzo del proprio difensore, articolando un unitario motivo di impugnazione;
nel quale ha dedotto - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. - la violazione dell'art.314 cod.proc.pen., in punto di valutazione del presupposto ostativo rappresentato dalla colpa grave del richiedente;
nonché la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione - sempre ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen.- in riferimento al medesimo presupposto. Ha dedotto che la motivazione della Corte si sarebbe fondata su una premessa storica errata, ovvero quella in base alla quale il ricorrente avrebbe riconosciuto come "malavitosi" i soggetti cui aveva consegnato le chiavi del locale;
risultando dai verbali di spontanee dichiarazioni rese dopo l'arresto che il ricorrente aveva conosciuto NO, QU e CO all'interno di un villaggio turistico ove si erano mostrati interessati all'acquisto di una imbarcazione ivi custodita;
e che, solo dopo che i predetti avevano visionato la stessa imbarcazione, era avvenuta la messa a disposizione della chiavi dello stabile;
ha altresì dedotto che, sin dal momento del suo arresto, il ricorrente si era attenuto al dovere inderogabile di buona fede e solidarietà, ponendo a disposizione dell'autorità procedente tutti gli elementi conoscitivi in suo possesso. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato memoria scritta, nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRI'TTO 1. Il ricorso deve essere rigettato. 2. Va premesso che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, costituisce causa ostativa al riconoscimento dell'indennizzo la sussistenza di un comportamento - da parte dell'istante - che abbia concorso a darvi luogo con dolo o colpa grave. In particolare, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiusta carcerazione, deve concretarsi in comportamenti, non esclusi dal giudice della cognizione, di tipo extra-processuale (grave leggerezza o macroscopica trascuratezza tali da aver dato causa all'imputazione) o processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi), in ordine alla cui attribuzione all'interessato e incidenza sulla determinazione della detenzione il giudice è tenuto a motivare specificamente (Sez.4, 3/6/2010, n.34656, Davoli, RV. 248074; Sez.4, 21/10/2014, n.4372/2015, Garcia De Medina, RV. 263197; Sez.3, 5/7/2022, n.28012, Lepri, RV. 283411); in particolare, il giudice di merito, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez.4, 22/9/2016, n.3359/2017, La Fornara, RV. 268952), con particolare riferimento alla commissione di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti (Sez.4, 5/2/2019, n.27548, Hosni, RV. 276458). Deve altresì essere ricordato che, sulla base dell'arresto espresso da Sez.un., 13/12/1995, n.43/1996, Sarnataro, RV. 203638, nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione è necessario distinguere nettamente l'operazione logica propria del giudice del processo penale, volta all'accertamento della sussistenza di un reato e della sua commissione da parte dell'imputato, da quella propria del giudice della riparazione il quale, pur dovendo operare, eventualmente, sullo stesso materiale, deve seguire un iter logico-motivazionale del tutto autonomo, perché è suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si sono poste come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione"; ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di esaminare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione;
derivandone, in diretta conseguenza di tale principio, quello ulteriore in base al quale il giudice del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione può rivalutare fatti emersi nel processo penale, ivi accertati o non esclusi, ma ciò al solo fine di decidere sulla sussistenza del diritto alla riparazione (Sez.4, 10/6/2010, n.27397, Grillo, RV. 247867; Sez.4, 14/12/2017, n.3895/2018, P., RV. 271739); con il solo limite di non potere ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione : ovvero non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato dimostrate (Sez. 4, Sentenza n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039). yy 3. In relazione ancora più specifica rispetto alla fattispecie concreta in esame deve rilevarsi come il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di custodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico;
il giudice di merito deve, in modo autonomo e in modo completo, apprezzare tutti gli elementi probatori a sua disposizione e rilevare, se la condotta tenuta dal richiedente abbia ingenerato o contribuito a ingenerare, nell'autorità procedente, la falsa apparenza della configurabilità della stessa come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto (Sez.Un., 27/5/2010, n.32383, D'Ambrosio, RV. 247664); con il solo limite di non potere ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato dimostrate (Sez. 4, Sentenza n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039). In particolare - in riferimento a un elemento fattuale che appare specificamente rilevante nel caso di specie - questa Corte ha precisato che, in tema di presupposti per la riparazione per ingiusta detenzione, integra la colpa grave dell'indagato, ostativa all'indennizzo, il comportamento incauto che abbia avuto incidenza causale sull'evento della carcerazione preventiva, qualora valutato come uno degli elementi fondanti i gravi indizi di colpevolezza che ebbero a giustificare il provvedimento restrittivo della libertà (Sez. 3, n. 28012 del 05/07/2022, Lepri, Rv. 283411). Ì 4. In riferimento alla valutazione di merito relativa al predetto presupposto, deve ritenersi che la Corte territoriale si sia - sia pure con sintetica motivazione - adeguatamente confrontata con i principi prima riassunti. In particolare, la Corte ha dato atto della circostanza - comunque emergente in modo univoco dagli stessi atti cui ha fatto riferimento il ricorrente - rappresentata dal comportamento incauto tenuto dall'imputato; il quale risulta avere fornito la disponibilità di un proprio immobile, mediante la messa a disposizione delle chiavi di ingresso, nei confronti di tre soggetti di cui (come allegato nello stesso ricorso per cassazione) lo stesso non conosceva neanche le esatte generalità. Si tratta di una condotta che la Corte - con motivazione non manifestamente illogica - ha ritenuto connotabile come evidentemente incauta e da porre in sicuro rapporto sinergico con la detenzione subìta, determinata dal ritrovamento nel locale di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente. A tale proposito va ricordato che, in sede di riconoscimento dell'indennizzo per ingiusta detenzione, è sufficiente che la colpa grave sia Il Consigliere estensore stata anche una causa solo concorrente e non esclusiva rispetto all'adozione del provvedimento limitativo (Sez. 4, n. 9213 del 04/02/2010, Giuliana, Rv. 246803; Sez. 3, n. 48321 del 17/05/2016, Attaguile, Rv. 268494; Sez. 3, n. 25653 del 11/05/2022, Sassano, Rv. 283621 - 02). Nel caso di specie, quindi, la Corte ha ritenuto - con valutazione di fatto non censurabile in questa sede e con motivazione immune dal denunciato vizio di illogicità - che la condotta dell'imputato sia stata connotata da colpa grave e che la stessa si sia posta in diretto rapporto causale con la detenzione subita. 5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente in questo grado di legittimità e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente liquidate in euro mille. Così deciso il 19 aprile 2024
lette le conclusioni del PG che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
letta la memoria depositata dal Ministero dell'Economia e della Finanze, che ha chiesto rigettarsi il ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 20778 Anno 2024 Presidente: BELLINI UGO Relatore: MARI ATTILIO Data Udienza: 19/04/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Bari ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione formulata da AF De IA per il periodo di custodia cautelare in carcere applicata dal 17/06/2017 (a seguito di convalida di arresto in flagranza eseguito il 15/06/2017) sino al 25/07/2017 e, successivamente, di arresti domiciliari applicati da tale data sino al 31/10/2017, quando la misura custodiale era stata sostituita con quella dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria;
in riferimento a un capo di imputazione provvisorio ipotizzante il reato previsto dagli artt. 73, comma lbis e 80, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, in quanto l'istante era stato ritenuto gravemente indiziato dell'illecita detenzione di sostanza stupefacente del tipo marijuana dal peso complessivo di kg 950, rinvenuta in un fabbricato ubicato in Peschici, località Buria, in uso al ricorrente e di proprietà del padre;
imputazione dalla quale il ricorrente era stato assolto con sentenza del GUP presso il Tribunale di Foggia del 27/04/2018, divenuta irrevocabile 1'11/10/2018 _ La Corte d'appello, quale giudice adito ai sensi dell'art.315 cod.proc.pen., ha osservato che la domanda non poteva essere accolta, essendo ravvisabile una condotta gravemente colposa in capo al ricorrente da porre in diretto rapporto causale con la detenzione sofferta. In particolare, ha rilevato che - sulla base delle stesse dichiarazioni rese dal ricorrente già nell'immediatezza dell'arresto - lo stesso aveva riconosciuto di avere consegnato le chiavi del predetto immobile ad alcuni pregiudicati di Vieste, quali IE QU e GI RO, da lui stesso conosciuti quali malavitosi, ponendo quindi in essere un logico antecedente fattuale affinché si sviluppassero i fatti oggetto del procedimento e da porre in sicuro rapporto concausale con la sua detenzione. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione AF De IA, a mezzo del proprio difensore, articolando un unitario motivo di impugnazione;
nel quale ha dedotto - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. - la violazione dell'art.314 cod.proc.pen., in punto di valutazione del presupposto ostativo rappresentato dalla colpa grave del richiedente;
nonché la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione - sempre ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen.- in riferimento al medesimo presupposto. Ha dedotto che la motivazione della Corte si sarebbe fondata su una premessa storica errata, ovvero quella in base alla quale il ricorrente avrebbe riconosciuto come "malavitosi" i soggetti cui aveva consegnato le chiavi del locale;
risultando dai verbali di spontanee dichiarazioni rese dopo l'arresto che il ricorrente aveva conosciuto NO, QU e CO all'interno di un villaggio turistico ove si erano mostrati interessati all'acquisto di una imbarcazione ivi custodita;
e che, solo dopo che i predetti avevano visionato la stessa imbarcazione, era avvenuta la messa a disposizione della chiavi dello stabile;
ha altresì dedotto che, sin dal momento del suo arresto, il ricorrente si era attenuto al dovere inderogabile di buona fede e solidarietà, ponendo a disposizione dell'autorità procedente tutti gli elementi conoscitivi in suo possesso. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato memoria scritta, nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRI'TTO 1. Il ricorso deve essere rigettato. 2. Va premesso che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, costituisce causa ostativa al riconoscimento dell'indennizzo la sussistenza di un comportamento - da parte dell'istante - che abbia concorso a darvi luogo con dolo o colpa grave. In particolare, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiusta carcerazione, deve concretarsi in comportamenti, non esclusi dal giudice della cognizione, di tipo extra-processuale (grave leggerezza o macroscopica trascuratezza tali da aver dato causa all'imputazione) o processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi), in ordine alla cui attribuzione all'interessato e incidenza sulla determinazione della detenzione il giudice è tenuto a motivare specificamente (Sez.4, 3/6/2010, n.34656, Davoli, RV. 248074; Sez.4, 21/10/2014, n.4372/2015, Garcia De Medina, RV. 263197; Sez.3, 5/7/2022, n.28012, Lepri, RV. 283411); in particolare, il giudice di merito, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez.4, 22/9/2016, n.3359/2017, La Fornara, RV. 268952), con particolare riferimento alla commissione di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti (Sez.4, 5/2/2019, n.27548, Hosni, RV. 276458). Deve altresì essere ricordato che, sulla base dell'arresto espresso da Sez.un., 13/12/1995, n.43/1996, Sarnataro, RV. 203638, nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione è necessario distinguere nettamente l'operazione logica propria del giudice del processo penale, volta all'accertamento della sussistenza di un reato e della sua commissione da parte dell'imputato, da quella propria del giudice della riparazione il quale, pur dovendo operare, eventualmente, sullo stesso materiale, deve seguire un iter logico-motivazionale del tutto autonomo, perché è suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si sono poste come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione"; ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di esaminare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione;
derivandone, in diretta conseguenza di tale principio, quello ulteriore in base al quale il giudice del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione può rivalutare fatti emersi nel processo penale, ivi accertati o non esclusi, ma ciò al solo fine di decidere sulla sussistenza del diritto alla riparazione (Sez.4, 10/6/2010, n.27397, Grillo, RV. 247867; Sez.4, 14/12/2017, n.3895/2018, P., RV. 271739); con il solo limite di non potere ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione : ovvero non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato dimostrate (Sez. 4, Sentenza n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039). yy 3. In relazione ancora più specifica rispetto alla fattispecie concreta in esame deve rilevarsi come il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di custodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico;
il giudice di merito deve, in modo autonomo e in modo completo, apprezzare tutti gli elementi probatori a sua disposizione e rilevare, se la condotta tenuta dal richiedente abbia ingenerato o contribuito a ingenerare, nell'autorità procedente, la falsa apparenza della configurabilità della stessa come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto (Sez.Un., 27/5/2010, n.32383, D'Ambrosio, RV. 247664); con il solo limite di non potere ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato dimostrate (Sez. 4, Sentenza n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039). In particolare - in riferimento a un elemento fattuale che appare specificamente rilevante nel caso di specie - questa Corte ha precisato che, in tema di presupposti per la riparazione per ingiusta detenzione, integra la colpa grave dell'indagato, ostativa all'indennizzo, il comportamento incauto che abbia avuto incidenza causale sull'evento della carcerazione preventiva, qualora valutato come uno degli elementi fondanti i gravi indizi di colpevolezza che ebbero a giustificare il provvedimento restrittivo della libertà (Sez. 3, n. 28012 del 05/07/2022, Lepri, Rv. 283411). Ì 4. In riferimento alla valutazione di merito relativa al predetto presupposto, deve ritenersi che la Corte territoriale si sia - sia pure con sintetica motivazione - adeguatamente confrontata con i principi prima riassunti. In particolare, la Corte ha dato atto della circostanza - comunque emergente in modo univoco dagli stessi atti cui ha fatto riferimento il ricorrente - rappresentata dal comportamento incauto tenuto dall'imputato; il quale risulta avere fornito la disponibilità di un proprio immobile, mediante la messa a disposizione delle chiavi di ingresso, nei confronti di tre soggetti di cui (come allegato nello stesso ricorso per cassazione) lo stesso non conosceva neanche le esatte generalità. Si tratta di una condotta che la Corte - con motivazione non manifestamente illogica - ha ritenuto connotabile come evidentemente incauta e da porre in sicuro rapporto sinergico con la detenzione subìta, determinata dal ritrovamento nel locale di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente. A tale proposito va ricordato che, in sede di riconoscimento dell'indennizzo per ingiusta detenzione, è sufficiente che la colpa grave sia Il Consigliere estensore stata anche una causa solo concorrente e non esclusiva rispetto all'adozione del provvedimento limitativo (Sez. 4, n. 9213 del 04/02/2010, Giuliana, Rv. 246803; Sez. 3, n. 48321 del 17/05/2016, Attaguile, Rv. 268494; Sez. 3, n. 25653 del 11/05/2022, Sassano, Rv. 283621 - 02). Nel caso di specie, quindi, la Corte ha ritenuto - con valutazione di fatto non censurabile in questa sede e con motivazione immune dal denunciato vizio di illogicità - che la condotta dell'imputato sia stata connotata da colpa grave e che la stessa si sia posta in diretto rapporto causale con la detenzione subita. 5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente in questo grado di legittimità e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente liquidate in euro mille. Così deciso il 19 aprile 2024