Articolo 8 della Legge 19 ottobre 1998, n. 366
Articolo 7Articolo 9
Versione
7 novembre 1998
Art. 8. 1. L'area di sedime delle ferrovie dismesse o in disuso e' utilizzata prioritariamente per la realizzazione di piste ciclabili.
Alle regioni e' demandato il compito di individuare i tracciati ferroviari utilizzabili a tal fine e di programmare la realizzazione di itinerari ciclabili ad uso turistico seguendo i tracciati medesimi.
2. Gli argini dei fiumi e dei torrenti possono essere utilizzati, fatto salvo il rispetto della normativa vigente, per la realizzazione di piste ciclabili.
Entrata in vigore il 7 novembre 1998
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