Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/07/2001, n. 9950
CASS
Sentenza 21 luglio 2001

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Il giudizio circa l'applicabilità o meno al dirigente d'azienda delle garanzie procedimentali di cui all'art. 7 legge n. 300 del 1970 in caso di suo licenziamento per motivi disciplinari involge accertamenti di fatto - coinvolgenti l'identificazione delle reali mansioni e della collocazione dell'interessato nell'organizzazione aziendale - diretti a stabilire se l'interessato appartiene al numero dei dirigenti di vertice dell'azienda, cioè con funzioni di respiro tale da caratterizzare la vita dell'azienda, ai quali soli non sono applicabili dette garanzie procedimentali; la questione stessa, quindi, non può essere dedotta per la prima volta in cassazione ove nel giudizio di merito non sia stato compiuto lo specifico, necessario, accertamento di fatto.

L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata, data la natura dei contratti stessi, all'esclusiva competenza del giudice di merito, le cui valutazioni soggiacciono, in sede di legittimità, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e al controllo della sussistenza di una motivazione logica e coerente. Sia la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica, sia la denuncia del vizio di motivazione esigono una specifica indicazione, ossia la precisazione del modo attraverso il quale si è realizzata la anzidetta violazione e delle ragioni della obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento del giudice di merito, non potendo le censure risolversi, in contrasto con la qualificazione loro attribuita dal ricorrente, nella mera contrapposizione di una interpretazione diversa da quella criticata. (Nella specie l'impugnata sentenza, confermata dalla S.C., aveva interpretato l'art. 37 del CCNL per i dirigenti del settore assicurativo del 1988 e l'art. 35 di quello del 1991 nel senso di ritenere il godimento della pensione di invalidità ostativo all'attribuzione dell'indennità supplementare al dirigente licenziato).

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    Cassazione civile sez. lav., 23/12/2021, (ud. 28/09/2021, dep. 23/12/2021), n.41395 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BERRINO Umberto – Presidente – Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere – Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere – Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere – Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere – ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 16055/2019 proposto da: F.E., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato DOMENICO MESITI; – ricorrente – contro I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale …

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  • 5Sentenza Cassazione Civile n. 436 del 10
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/07/2001, n. 9950
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9950
Data del deposito : 21 luglio 2001

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