Sentenza 21 luglio 2001
Massime • 2
Il giudizio circa l'applicabilità o meno al dirigente d'azienda delle garanzie procedimentali di cui all'art. 7 legge n. 300 del 1970 in caso di suo licenziamento per motivi disciplinari involge accertamenti di fatto - coinvolgenti l'identificazione delle reali mansioni e della collocazione dell'interessato nell'organizzazione aziendale - diretti a stabilire se l'interessato appartiene al numero dei dirigenti di vertice dell'azienda, cioè con funzioni di respiro tale da caratterizzare la vita dell'azienda, ai quali soli non sono applicabili dette garanzie procedimentali; la questione stessa, quindi, non può essere dedotta per la prima volta in cassazione ove nel giudizio di merito non sia stato compiuto lo specifico, necessario, accertamento di fatto.
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata, data la natura dei contratti stessi, all'esclusiva competenza del giudice di merito, le cui valutazioni soggiacciono, in sede di legittimità, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e al controllo della sussistenza di una motivazione logica e coerente. Sia la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica, sia la denuncia del vizio di motivazione esigono una specifica indicazione, ossia la precisazione del modo attraverso il quale si è realizzata la anzidetta violazione e delle ragioni della obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento del giudice di merito, non potendo le censure risolversi, in contrasto con la qualificazione loro attribuita dal ricorrente, nella mera contrapposizione di una interpretazione diversa da quella criticata. (Nella specie l'impugnata sentenza, confermata dalla S.C., aveva interpretato l'art. 37 del CCNL per i dirigenti del settore assicurativo del 1988 e l'art. 35 di quello del 1991 nel senso di ritenere il godimento della pensione di invalidità ostativo all'attribuzione dell'indennità supplementare al dirigente licenziato).
Commentari • 10
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Cassazione civile sez. lav., 10/01/2022, (ud. 28/09/2021, dep. 10/01/2022), n.436 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BERRINO Umberto – Presidente – Dott. MANCINO Rossana – Consigliere – Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere – Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere – Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere – ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 18838-2019 proposto da: R.R., domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato DOMENICO MESITI; – ricorrente – contro I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/07/2001, n. 9950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9950 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
1. Dott. MARINO DONATO SANTOJANNI - Presidente -
2. Dott. VINCENZO MILEO - Consigliere -
3. Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Consigliere -
4. Dott. FERNANDO LUPI - Consigliere -
5. Dott. GUIDO VIDIRI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
CA AN, elettivamente domiciliato in Roma in piazza Martiri di Belfiore 2 presso lo studio dell'avvocato Riccardo Chilosi, che, unitamente all'avvocato Salvatore Paternostro, lo rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;
contro la società per azioni Firs Italiana di Assicurazioni, in persona del suo legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma in via Pierluigi da Palestrina 19 presso lo studio dell'avvocato Alessandro Terenzio, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Roma del 16 settembre 1998, depositata il 22 febbraio 1999, numero 3143, r.g. 43241/92;
Udita la relazione svolta nell'udienza in data 8 maggio 2001 dal consigliere Dott. Paolino Dell'Anno;
Uditi gli avvocati Riccardo Chilosi, Salvatore Paternostro e Alessandro Terenzio;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale Dott. Antonio Buonajuto, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo:
Con pronuncia resa il 10 aprile 1992, il pretore di Roma dichiarò la illegittimità del licenziamento intimato dalla società Firs Italiana Assicurazioni a AN CA. dipendente della stessa con funzioni di dirigente, e condannò la convenuta al risarcimento dei danni determinati nella misura di quindici mensilità della retribuzione. Proposero appello principale la società e incidentale il CA. La prima lamentò che nulla era dovuto al dipendente, prevedendo l'articolo 35 del contratto collettivo nazionale di lavoro la esclusione della liquidazione della indennità supplementare per i dirigenti "in possesso dei requisiti di legge per ottenere la pensione di inabilità". Il secondo dedusse che erroneamente il pretore aveva ritenuto che il licenziamento non dovesse farsi ontologicamente rientrare tra quelli riconducibili a motivi disciplinari e che di conseguenza non dovesse essere assistito dalle garanzie di cui all'articolo 7 della legge numero 300 del 1970. Chiese inoltre rideterminarsi la misura della indennità supplementare elevandola a quella di venti mensilità. Con la sentenza indicata in epigrafe, il tribunale di Roma ha accolto l'impugnazione principale e ha rigettato quella incidentale. Il giudice di secondo grado ha rilevato, in primo luogo, che le ragioni che erano state poste a base della intimazione di recesso dovevano inquadrarsi nella fattispecie della risoluzione per inadempimento in relazione all'insufficiente sviluppo del settore assegnato al dirigente e non in quella, di natura disciplinare, del gravissimo inadempimento ai doveri del lavoratore. Ha quindi ritenuto, con riferimento alla impugnazione incidentale che non spettasse al CA la indennità supplementare in forza della clausola contrattuale sopra citata - attraverso la quale le parti avevano voluto escludere il diritto alla indennità supplementare per i dirigenti, ingiustamente licenziati, provvisti di altra fonte di reddito - risultando nella specie che lo stesso era titolare, già dal 1974, di pensione di invalidità, non potendo interessare che essa preesistesse rispetto alla assunzione e fosse gia nota, all'atto della stipula del relativo contratto, al datore di lavoro. Della decisione viene chiesta la cassazione dal CA con ricorso sostenuto da tre motivi. La società intimata resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Motivi della decisione:
Con il primo motivo - denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 12 delle disposizioni sulla legge in generale, 3 della legge numero 604 del 1966 e 7 della legge numero 300 del 1970 - il ricorrente deduce che erroneamente il tribunale ha escluso la nullità dell'atto di recesso pur apparendo evidente dalla motivazione dello stesso che le ragioni sulle quali esso era stato fondato (notevole inadempimento agli obblighi contrattuali assunti) integravano l'ipotesi del "giustificato motivo soggettivo" e non potevano ricondursi a quello oggettivo (come invece ritenuto dal giudice di merito), sicché, in quanto di natura squisitamente disciplinare, doveva essere necessariamente preceduto dalla osservanza delle formalità previste dalla norma contenuta nello Statuto dei lavoratori, applicabile anche nei confronti dei dirigenti non in posizione apicale nell'ambito dell'impresa, quale era il CA, inquadrato nel primo grado dirigenziale e preposto a una sezione tecnica di una delle numerose diramazioni interne della azienda.
Della censura deve rilevarsi la inammissibilità e ciò in quanto la questione relativa alla qualificazione del ricorrente come dirigente non in posizione di vertice nella organizzazione aziendale, perché privo di ampiezza di potere gestorio, risulta proposta per la prima volta in questo giudizio di legittimità. orbene, il Collegio ritiene di non doversi discostare dal principio già affermato da questa corte in fattispecie analoga (Cass. 26 febbraio 2000, n. 2192), a termini del quale il giudizio circa l'applicabilità o meno al dirigente d'azienda delle garanzie procedimentali di cui all'articolo 7 della legge numero 300 del 1970 in caso di suo licenziamento per motivi disciplinari involge accertamenti di fatto - coinvolgenti l'identificazione delle reali mansioni e della collocazione dell'interessato nella organizzazione aziendale - diretti a stabilire l'appartenenza dei dipendenti alla categoria dei dirigenti di vertice dell'azienda, aventi funzioni di respiro tale da caratterizzare la vita dell'azienda, esclusivamente nei confronti dei quali - essendo essi assoggettati al regime della libera recedibilità - non può operare il disposto normativo. Ne deriva quindi che la relativa questione non può essere dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione ove nel giudizio di merito non sia stato compiuto la specifica e necessaria indagine da parte del giudice di merito. Con il secondo motivo, proposto in via subordinata rispetto al precedente - denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 2 della legge numero 222 del 1984, 1362 e seguenti del codice civile, 37 del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti del settore assicurativo del 1988 e 35 di quello del 1991 - il ricorrente espone che erroneamente, e confondendo tra i concetti di invalidità e di inabilità, il tribunale ha ritenuto ostativa al diritto all'ottenimento della indennità supplementare la mera circostanza del godimento della pensione di invalidità, dovendo invece la previsione di cui alla contrattazione collettiva operare esclusivamente nelle ipotesi in cui il dirigente, per la successiva insorgenza di malattie, avesse perduto completamente la capacità di fornire l'ordinaria prestazione lavorativa, il che nella specie doveva escludersi per essere stato erogato il beneficio in data antecedente alla assunzione al lavoro e per non avere mai le situazioni personali di esso ricorrente costituito impedimento all'espletamento delle mansioni cui era stato addetto. D'altra parte, in tale senso era la clausola contenuta nel contratto collettivo del 1991, in essa precisandosi che l'esclusione della possibilità per il dirigente licenziato di ricorso al Collegio arbitrale per l'ottenimento della indennità supplementare dovesse riferirsi solo alle situazioni di sopravvenuta totale inabilità al lavoro. Del resto, aggiunge il ricorrente, per effetto della legge numero 222 del 1984, non si era affatto verificata la automatica trasformazione della pensione di invalidità con quella di inabilità ma piuttosto della prima in assegno di invalidità almeno per i casi di una non totale inidoneità lavorativa.
Con il terzo motivo, il ricorrente sostiene che il tribunale, con motivazione carente e contraddittoria, ha ritenuto che la ratio ispiratrice della clausola contrattuale in questione fosse stata quella di escludere l'indennità supplementare in favore dei dirigenti che, licenziati, potessero in ogni caso godere di altra forma di reddito, e che non assumesse rilevanza che il datore di lavoro avesse avuto conoscenza, al momento dell'inizio del rapporto, che il lavoratore era già titolare di pensione di invalidità. Accedendosi a tali conclusioni, il trattamento riservato a esso ricorrente sarebbe da considerarsi discriminatorio a motivo dello stato di salute. Il vero è che la disposizione contrattuale andava interpretata nel senso di una sopravvenuta inabilità totale al lavoro. Nè si è tenuto conto del fatto che l'ente previdenziale aveva sospeso l'erogazione del beneficio durante il corso del rapporto. Infine, si è omesso di considerare che la società, nello stipulare il contratto di lavoro pur sapendo della situazione personale del CA, aveva chiaramente rinunciato alla facoltà di avvalersi della limitazione della capacità lavorativa dello stesso al fine di escludere il proprio obbligo alla corresponsione della indennità a fronte di un eventuale futuro licenziamento, mentre, qualora la assunzione fosse avvenuta con la riserva, da parte del datore di lavoro, di fare eventualmente valere una tale situazione, si sarebbe dovuta riconoscere la configurabilità di un caso di evidente preordinazione psicologica contraria alle regole dell'affidamento contrattuale. La mancanza di qualsiasi riferimento, nella comunicazione del licenziamento, alle condizioni di invalidità del ricorrente, doveva invece indurre a ritenere che esse non avevano costituito motivazione del recesso.
Le due ragioni di censura - il cui esame sembra opportuno operarsi congiuntamente - sono per un verso inammissibili e per altro infondate.
E invero quanto al primo aspetto, occorre ribadire che l'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata, data la natura dei contratti stessi, all'esclusiva competenza del giudice di merito, le cui valutazioni soggiacciono, in sede di legittimità, a un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e al controllo della sussistenza di una motivazione logica e coerente. Sia la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica, sia la denuncia del vizio di motivazione esigono una specifica indicazione, ossia la precisazione del modo attraverso il quale si è realizzata la violazione e delle ragioni della obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento del giudice di merito, non potendo le censure risolversi, in contrasto con la qualificazione loro attribuita dal ricorrente, nella mera contrapposizione di una interpretazione diversa da quella criticata (per tutte, Cass., 30 agosto 2000, n. 11431). Orbene, nella specie, la motivazione svolta dal tribunale per fornire ragione del perché dovesse la spettanza ai dirigenti della indennità supplementare conseguente a un licenziamento non assistito da giustificatezza, nella ipotesi in cui gli stessi potessero fruire di pensione di inabilità, appare logicamente e giuridicamente corretta avendo il giudice di merito fondato le conclusioni cui è pervenuto sulla letterale formulazione della clausola contrattuale, della quale, nel rispetto dei criteri ermeneutici, ha altresì ricercato la giustificazione, individuandola nella concorde volontà delle parti stipulanti di limitare la erogazione della indennità ai soli dirigenti che, per effetto della cessazione del rapporto lavorativo, venissero a restare privi di altre fonti di reddito.
Orbene, il CA, a fronte di un tale argomentare si limita a opporre in maniera totalmente assertoria una sua presunta erroneità basandosi esclusivamente su una inconferente distinzione tra i concetti di invalidità e inabilità al lavoro e da ciò
incomprensibilmente traendo la personale e soggettiva conclusione che la disposizione contrattuale dovesse operare esclusivamente per i casi di totale inabilità sopravvenuta a causa di eventi patologici intervenuti nel corso del rapporto. Nè il ricorrente contesta che, intervenuto il licenziamento, riprese a godere del trattamento pensionistico rimasto sospeso durante il periodo di svolgimento della attività lavorativa. Irrilevante appare poi il richiamo al fatto che la successiva contrattazione collettiva avesse previsto proprio nel senso prospettato dal ricorrente. E invero, in primo luogo la mancata integrale trascrizione della clausola in questione, con conseguente violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, rende impossibile accertare la decisività della denuncia. Deve aggiungersi che la questione non sembra essere stata dedotta nella fase del merito, sicché si tratterebbe di prospettazione nuova. Infine, occorre considerare che proprio la asserita modificazione aggiungerebbe maggior spessore alle conclusioni cui è giunto il giudice di merito circa il senso da attribuire alla formulazione letterale della disposizione precedentemente vigente, avendo le parti avvertito la necessità di una sua radicale trasformazione.
Nè appare comprensibile la denuncia concernente la violazione del principio di buona fede che si addebita al datore di lavoro per avere provveduto alla assunzione del ricorrente in quanto, conoscendone lo stato di invalidità, con la riserva mentale di procedere al licenziamento avvalendosi della clausola più volte sopra richiamate e dando luogo quindi a un licenziamento di natura discriminatoria. Al proposito, è sufficiente obiettare che il ricorrente non contesta che la clausola in questione fosse a nota anche a lui prima della conclusione del contratto operando quindi indubbiamente il disposto del primo comma dell'articolo 1341 del codice civile. Quanto poi alla pretesa natura discriminatoria del recesso resta solo da osservare che, per quanto risulta dalla motivazione della sentenza impugnata, a fondamento dello stesso non fu l'intenzione della società resistente di disfarsi del dipendente che, a causa della precarietà delle condizioni di salute, fosse inabile al lavoro, dovendo il licenziamento ricondursi invece a un ritenuto inadempimento contrattuale.
Del ricorso si impone quindi il rigetto con condanna del suo proponente al rimborso delle spese sostenute dalla resistente per il giudizio che si liquidano nella misura di cui al dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente CA AN a rimborsare alla resistente società Firs Italiana di Assicurazioni le spese del giudizio, che liquida in lire 33.000 oltre lire quattro milioni per onorari difensivi.
Così deciso in Roma, il 8 maggio 2001.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2001