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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/11/2025, n. 8323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8323 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna Picciotti Alla udienza del 13/11/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 143/2024 R.G. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. PANICO Parte_1 C.F._1 FABIO e AR AR COSTANZO, con elezione di domicilio in VIA PASQUALE BAFFI 2, NAPOLI, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
Controparte_1 RESISTENTE CONTUMACE OGGETTO: subordinazione+ spettanze CONCLUSIONI: come in atti. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 3-1-2024, l'istante in epigrafe esponeva che aveva lavorato alle dipendenze della società convenuta dall'1-5-2012 al 31-7-2021 presso il ristorante “Pizzeria ADD'O FIGL E MICHELE” di Via Calata Capodichino in Napoli;
che aveva svolto le mansioni di cameriera di sala, addetta al servizio ai tavoli, compiti riconducibili ad un inquadramento di 6° livello del CCNL turismo;
che aveva osservato un orario di lavoro dalle 18,00 all'1,30 del giorno seguente, da giugno ad agosto, e dalle 18,00 alle 24,00, nella sola giornata del sabato, da settembre a maggio, percependo una retribuzione mensile come indicata negli allegati prospetti;
che non aveva ricevuto la 13^ e 14^mensilità e la retribuzione per il lavoro festivo e notturno svolto;
che non aveva fruito di ferie;
che, alla cessazione del rapporto, avvenuta per licenziamento orale, nulla aveva percepito a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e TFR;
che, non avendo usufruito di un trattamento economico e normativo quale previsto dal CCNL di settore, era sua intenzione conseguire le dovute spettanze;
che il licenziamento era illegittimo perché intimato senza la forma scritta.
Pertanto adiva il Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro per sentir dichiarare la sussistenza di un lavoro subordinato tra le parti e l'inefficacia del licenziamento;
e, quindi, per la condanna della convenuta al pagamento delle differenze retributive, per i titoli di cui in premessa, comprensivi dell'indennità ex art. 604/66 e dell'indennità sostitutiva della reintegra, pari a euro 72.199,04, oltre accessori, così come dettagliati in allegati conteggi, oltre alla regolarizzazione della posizione previdenziale ed assistenziale. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, la società convenuta non si costituiva restando contumace.
**** Nel merito il ricorso non può trovare accoglimento. La domanda presuppone l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti in causa nel periodo indicato in ricorso. Poiché il merito della vicenda investe la nota questione degli elementi caratterizzanti un rapporto di lavoro subordinato, è opportuno richiamare alcuni ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali rilevanti ai fini della soluzione della controversia sottoposta all'attenzione del giudicante. Secondo l'art. 2094 del c.c. “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”. La lettera della legge emblematicamente illustra la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso “alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore. Le regole successivamente imposte agli artt. 2099 e ss., 2104, 2104, 2106, c.c., riempiono di contenuti detta verticalità per la quale il subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende;
tale dipendenza è resa più intensa da un obbligo di fedeltà e da una soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro. Sulla base delle disposizioni normative citate, ricorrenti massime della Suprema Corte ribadiscono che elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (cfr. Cass. lav. 29.3.95, n. 3745; Cass. lav. 11.8.94, n. 7374; Cass. lav. 9.6.94, n. 5590; Cass. lav. 7.2.94, n. 1219; Cass. lav. 18.12.87, n. 9459). Pochi dubbi allorquando la relazione di supremazia che produce l'assoggettamento si concreta nell'emanazione di ordini specifici, nell'esercizio di una assidua e costante attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni, nello stabile e continuativo inserimento nell'organizzazione produttiva dell'impresa. Acclarato, però, che qualsiasi attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che autonomo (Cass. lav. 16.1.96, n. 326), quando risulti difficile l'accertamento diretto dell'elemento essenziale della subordinazione come sopra delineato, in special modo avuto riguardo a mansioni peculiari di carattere intellettuale o, comunque, di elevata professionalità, ovvero alla posizione di vertice del lavoratore nell'organizzazione aziendale, può farsi ricorso ad elementi dal carattere sussidiario e funzione indiziaria (Cass. lav. 19.11.98, n. 11711; Cass., lav., 18.06.98, n. 6114; Cass., lav., 04.03.98, 2370; Cass. lav. 26.10.94, n. 8804) che, lungi dal prescindere dall'essenzialità della subordinazione, ne accertano in via indiretta l'esistenza quali evidenze sintomatiche di un vincolo non rintracciabile aliunde. L'utilizzo del procedimento presuntivo si sostanzia nell'individuazione di un nesso logico specifico tra le effettive modalità di attuazione del rapporto e i singoli elementi costitutivi del “tipo” legale di contratto di lavoro subordinato, mediante una sorta di sussunzione del caso concreto nella fattispecie astratta delineata dall'art. 2094 c.c.. E' però chiaro che la mera applicazione dei singoli indici rivelatori rimane muta o addirittura fuorviante se non si accompagna ad una globale visione di insieme che attribuisca maggiore o minor valore ad alcuni di essi a seconda delle peculiarità della prestazione di cui si discute;
vale, cioè, il paradigma logico secondo cui gli indizi, proprio perché tali, vanno letti congiuntamente affinché il processo inferenziale conduca a risultati univoci. Gli indici presuntivi di ordinaria applicazione giurisprudenziale sono i seguenti: eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione;
inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa; utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro;
assenza di rischio imprenditoriale;
obbligo di osservanza di un orario di lavoro e di frequenza giornaliera, con annessi obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze;
continuità della collaborazione, quale obbligo ideale tendenzialmente stabile di messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative;
retribuzione predeterminata a cadenza fissa;
2 pagamento dello straordinario, godimento delle ferie, versamento di contributi assicurativi;
esclusività della prestazione;
infungibilità soggettiva della prestazione;
esercizio di mansioni meramente esecutive.
Alla stregua delle suesposte argomentazioni può essere esaminato il materiale probatorio acquisito agli atti, sulla premessa che la prova rigorosa dell'esistenza degli elementi costitutivi della fattispecie gravava interamente su parte attrice. Orbene, l'unico teste indotto dalla ricorrente, , coniuge della ricorrente, ha Tes_1 stanzialmente confermato la versione attorea in ordine alla presenza continua della ricorrente, all'interno della pizzeria dal 2012 al 2021 per avere, in tale arco di tempo, altrettanto continuativamente, accompagnato la moglie al lavoro e viceversa, secondo gli orari ed i giorni indicati in ricorso;
il teste ha, altresì, aggiunto di essersi trattenuto in pizzeria e di avere visto la moglie svolgere i compiti di cameriera per il servizio ai tavoli secondo gli ordini che le venivano impartiti dalla titolare. Come noto, in materia di prova testimoniale, pur non sussistendo con riguardo alle deposizioni dei parenti e del coniuge di una delle parti alcun principio di necessaria inattendibilità connessa al vincolo di parentela o coniugale, tenuto conto che è venuto meno il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte Cost. n. 248 del 1974, tuttavia tali testimonianze devono essere valutate con il più assoluto rigore, non risultando idonee a supportare un fondato convincimento laddove contrastino con ogni altro elemento acquisito al giudizio. Questo giudice, dunque, non può in proposito che uniformarsi ai principi di diritto espressi dalla Suprema Corte, secondo la quale il giudice del merito, tenuto conto di ogni altro elemento, può legittimamente assumere quale criterio discriminante circa la loro attendibilità il vincolo di parentela che unisce alcuni testimoni alle parti (cfr. Cass. Sez. Lav. n. 12259 del 20/08/2003; n. 403del 12/01/2006 Cass., sez. III, 14.2.2000, n. 1632; Cass., sez. lav., 28 novembre 1998, n. 12127; Cass., sez. lav., 18.4.94, n. 3651), atteso che questo vincolo può indurre il teste a riferire, anche in modo inconsapevole, una visione distorta della realtà fenomenica e ad assumere posizioni non obiettive, per aprioristico atteggiamento di favore per uno dei contendenti (Cass., sez. II, 24.2.92, n. 2250; Cass. n. 3651 del 18/04/1994 e, da ultimo Cass. n. 1547 del 27/01/2015). E l'attendibilità del teste è fortemente in discussione per la estrema vicinanza affettiva con la ricorrente e perché quanto riferito non risulta essere stato supportato da alcun ulteriore elemento di riscontro. In definitiva, su di un così incerto quadro probatorio, non si ritiene possa fondarsi l'accoglimento della domanda di condanna al pagamento di oltre 70 mila euro. In tal caso, ritenendo sussistere seri dubbi sull'attendibilità delle deposizioni rese dal testimone in ordine ai fatti costitutivi della domanda, fondando siffatto convincimento sul dato oggettivo della mancanza di alcun riscontro, ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione e non superabile, come si è detto, sulla scorta di ulteriori risultanze istruttorie, nella specie mancanti, l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta (cfr in questo senso Cass. civ., Sez. II, 05/05/2003, n.6760). Nulla per le spese attesa la contumacia della parte convenuta.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Così deciso in data 13/11/2025 . il Giudice Dott. Giovanna Picciotti
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SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna Picciotti Alla udienza del 13/11/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 143/2024 R.G. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. PANICO Parte_1 C.F._1 FABIO e AR AR COSTANZO, con elezione di domicilio in VIA PASQUALE BAFFI 2, NAPOLI, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
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Controparte_1 RESISTENTE CONTUMACE OGGETTO: subordinazione+ spettanze CONCLUSIONI: come in atti. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 3-1-2024, l'istante in epigrafe esponeva che aveva lavorato alle dipendenze della società convenuta dall'1-5-2012 al 31-7-2021 presso il ristorante “Pizzeria ADD'O FIGL E MICHELE” di Via Calata Capodichino in Napoli;
che aveva svolto le mansioni di cameriera di sala, addetta al servizio ai tavoli, compiti riconducibili ad un inquadramento di 6° livello del CCNL turismo;
che aveva osservato un orario di lavoro dalle 18,00 all'1,30 del giorno seguente, da giugno ad agosto, e dalle 18,00 alle 24,00, nella sola giornata del sabato, da settembre a maggio, percependo una retribuzione mensile come indicata negli allegati prospetti;
che non aveva ricevuto la 13^ e 14^mensilità e la retribuzione per il lavoro festivo e notturno svolto;
che non aveva fruito di ferie;
che, alla cessazione del rapporto, avvenuta per licenziamento orale, nulla aveva percepito a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e TFR;
che, non avendo usufruito di un trattamento economico e normativo quale previsto dal CCNL di settore, era sua intenzione conseguire le dovute spettanze;
che il licenziamento era illegittimo perché intimato senza la forma scritta.
Pertanto adiva il Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro per sentir dichiarare la sussistenza di un lavoro subordinato tra le parti e l'inefficacia del licenziamento;
e, quindi, per la condanna della convenuta al pagamento delle differenze retributive, per i titoli di cui in premessa, comprensivi dell'indennità ex art. 604/66 e dell'indennità sostitutiva della reintegra, pari a euro 72.199,04, oltre accessori, così come dettagliati in allegati conteggi, oltre alla regolarizzazione della posizione previdenziale ed assistenziale. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, la società convenuta non si costituiva restando contumace.
**** Nel merito il ricorso non può trovare accoglimento. La domanda presuppone l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti in causa nel periodo indicato in ricorso. Poiché il merito della vicenda investe la nota questione degli elementi caratterizzanti un rapporto di lavoro subordinato, è opportuno richiamare alcuni ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali rilevanti ai fini della soluzione della controversia sottoposta all'attenzione del giudicante. Secondo l'art. 2094 del c.c. “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”. La lettera della legge emblematicamente illustra la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso “alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore. Le regole successivamente imposte agli artt. 2099 e ss., 2104, 2104, 2106, c.c., riempiono di contenuti detta verticalità per la quale il subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende;
tale dipendenza è resa più intensa da un obbligo di fedeltà e da una soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro. Sulla base delle disposizioni normative citate, ricorrenti massime della Suprema Corte ribadiscono che elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (cfr. Cass. lav. 29.3.95, n. 3745; Cass. lav. 11.8.94, n. 7374; Cass. lav. 9.6.94, n. 5590; Cass. lav. 7.2.94, n. 1219; Cass. lav. 18.12.87, n. 9459). Pochi dubbi allorquando la relazione di supremazia che produce l'assoggettamento si concreta nell'emanazione di ordini specifici, nell'esercizio di una assidua e costante attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni, nello stabile e continuativo inserimento nell'organizzazione produttiva dell'impresa. Acclarato, però, che qualsiasi attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che autonomo (Cass. lav. 16.1.96, n. 326), quando risulti difficile l'accertamento diretto dell'elemento essenziale della subordinazione come sopra delineato, in special modo avuto riguardo a mansioni peculiari di carattere intellettuale o, comunque, di elevata professionalità, ovvero alla posizione di vertice del lavoratore nell'organizzazione aziendale, può farsi ricorso ad elementi dal carattere sussidiario e funzione indiziaria (Cass. lav. 19.11.98, n. 11711; Cass., lav., 18.06.98, n. 6114; Cass., lav., 04.03.98, 2370; Cass. lav. 26.10.94, n. 8804) che, lungi dal prescindere dall'essenzialità della subordinazione, ne accertano in via indiretta l'esistenza quali evidenze sintomatiche di un vincolo non rintracciabile aliunde. L'utilizzo del procedimento presuntivo si sostanzia nell'individuazione di un nesso logico specifico tra le effettive modalità di attuazione del rapporto e i singoli elementi costitutivi del “tipo” legale di contratto di lavoro subordinato, mediante una sorta di sussunzione del caso concreto nella fattispecie astratta delineata dall'art. 2094 c.c.. E' però chiaro che la mera applicazione dei singoli indici rivelatori rimane muta o addirittura fuorviante se non si accompagna ad una globale visione di insieme che attribuisca maggiore o minor valore ad alcuni di essi a seconda delle peculiarità della prestazione di cui si discute;
vale, cioè, il paradigma logico secondo cui gli indizi, proprio perché tali, vanno letti congiuntamente affinché il processo inferenziale conduca a risultati univoci. Gli indici presuntivi di ordinaria applicazione giurisprudenziale sono i seguenti: eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione;
inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa; utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro;
assenza di rischio imprenditoriale;
obbligo di osservanza di un orario di lavoro e di frequenza giornaliera, con annessi obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze;
continuità della collaborazione, quale obbligo ideale tendenzialmente stabile di messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative;
retribuzione predeterminata a cadenza fissa;
2 pagamento dello straordinario, godimento delle ferie, versamento di contributi assicurativi;
esclusività della prestazione;
infungibilità soggettiva della prestazione;
esercizio di mansioni meramente esecutive.
Alla stregua delle suesposte argomentazioni può essere esaminato il materiale probatorio acquisito agli atti, sulla premessa che la prova rigorosa dell'esistenza degli elementi costitutivi della fattispecie gravava interamente su parte attrice. Orbene, l'unico teste indotto dalla ricorrente, , coniuge della ricorrente, ha Tes_1 stanzialmente confermato la versione attorea in ordine alla presenza continua della ricorrente, all'interno della pizzeria dal 2012 al 2021 per avere, in tale arco di tempo, altrettanto continuativamente, accompagnato la moglie al lavoro e viceversa, secondo gli orari ed i giorni indicati in ricorso;
il teste ha, altresì, aggiunto di essersi trattenuto in pizzeria e di avere visto la moglie svolgere i compiti di cameriera per il servizio ai tavoli secondo gli ordini che le venivano impartiti dalla titolare. Come noto, in materia di prova testimoniale, pur non sussistendo con riguardo alle deposizioni dei parenti e del coniuge di una delle parti alcun principio di necessaria inattendibilità connessa al vincolo di parentela o coniugale, tenuto conto che è venuto meno il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte Cost. n. 248 del 1974, tuttavia tali testimonianze devono essere valutate con il più assoluto rigore, non risultando idonee a supportare un fondato convincimento laddove contrastino con ogni altro elemento acquisito al giudizio. Questo giudice, dunque, non può in proposito che uniformarsi ai principi di diritto espressi dalla Suprema Corte, secondo la quale il giudice del merito, tenuto conto di ogni altro elemento, può legittimamente assumere quale criterio discriminante circa la loro attendibilità il vincolo di parentela che unisce alcuni testimoni alle parti (cfr. Cass. Sez. Lav. n. 12259 del 20/08/2003; n. 403del 12/01/2006 Cass., sez. III, 14.2.2000, n. 1632; Cass., sez. lav., 28 novembre 1998, n. 12127; Cass., sez. lav., 18.4.94, n. 3651), atteso che questo vincolo può indurre il teste a riferire, anche in modo inconsapevole, una visione distorta della realtà fenomenica e ad assumere posizioni non obiettive, per aprioristico atteggiamento di favore per uno dei contendenti (Cass., sez. II, 24.2.92, n. 2250; Cass. n. 3651 del 18/04/1994 e, da ultimo Cass. n. 1547 del 27/01/2015). E l'attendibilità del teste è fortemente in discussione per la estrema vicinanza affettiva con la ricorrente e perché quanto riferito non risulta essere stato supportato da alcun ulteriore elemento di riscontro. In definitiva, su di un così incerto quadro probatorio, non si ritiene possa fondarsi l'accoglimento della domanda di condanna al pagamento di oltre 70 mila euro. In tal caso, ritenendo sussistere seri dubbi sull'attendibilità delle deposizioni rese dal testimone in ordine ai fatti costitutivi della domanda, fondando siffatto convincimento sul dato oggettivo della mancanza di alcun riscontro, ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione e non superabile, come si è detto, sulla scorta di ulteriori risultanze istruttorie, nella specie mancanti, l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta (cfr in questo senso Cass. civ., Sez. II, 05/05/2003, n.6760). Nulla per le spese attesa la contumacia della parte convenuta.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Così deciso in data 13/11/2025 . il Giudice Dott. Giovanna Picciotti
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