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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 07/07/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 743/ 2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g.743/2025 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
La Spezia (SP), Via Dei Colli n. 285 rappresentata e difesa dall' Avv. Giovanna Ferraro (C.F.
) e dall'Avv. Giulia Benucci (C.F. ) ed elettivamente C.F._2 C.F._3 domiciliata come in atti telematici;
e
(C.F. ), nato a [...] il, 06.04.1967 residente in CP_1 C.F._4
Sarzana (SP), Via Pallodola n. 3, rappresentato e difeso dall' Avv. Giovanna Ferraro (C.F.
) e dall'Avv. Giulia Benucci (C.F. ) ed elettivamente C.F._2 C.F._3 domiciliato come in atti telematici
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio tra coniugi.
Pag. 1 a 4 CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi alle condizioni previste come da ricorso, a cui le parti si sono riportate anche all'udienza del 4.06.2025, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 14.04.2025, le parti hanno dedotto di aver contratto matrimonio Per_ concordatario in Lerici (SP) e che dall'unione è nato il figlio (il 29.03.2007), maggiorenne. I coniugi sono in regime di separazione dei beni.
I coniugi hanno altresì aggiunto che – a seguito di insanabili contrasti che hanno reso intollerabile la prosecuzione dell'unione coniugale – hanno presentato istanza di separazione consensuale, pronunciata dal Tribunale della Spezia con sentenza del 10.1024. Hanno inoltre riferito che non è ripresa la convivenza e che sono trascorsi almeno 6 mesi dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Tribunale. Sussistendo i requisiti di legge, hanno pertanto chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i Signori Parte_1
e il 04.06.2005, in La Spezia come risulta dall'atto di matrimonio trascritto nel relativo CP_1 registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune atto nr.41 parte II serie A anno 2005, e per l'effetto ordinare alle competenti autorità di effettuare le annotazioni e trascrizioni di legge;
2) Confermare le condizioni di cui alla sentenza del 10.10.2024 in ordine alla casa coniugale
3) Confermare che , maggiorenne, ma non ancora economicamente autosufficiente, Persona_2 continuerà a vivere nella casa coniugale insieme alla madre.
Ferma restando la volontà di entrambi i genitori di favorire in qualunque modo la frequenza dei rapporti anche con il genitore non prevalentemente convivente e con i rami parentali di entrambi, - Persona_2 concordemente con il padre- starà con quest'ultimo tutte le volte che vorrà compatibilmente con gli impegni reciproci.
4) confermare che le spese relative al mantenimento ordinario di – maggiorenne ma non Persona_2 ancora economicamente autosufficiente, saranno sostenute in via diretta da entrambi i genitori;
5) confermare che le spese straordinarie - come da Protocollo Cnf del 2017- relative al figlio
[...]
verranno suddivise a perfetta metà tra i genitori”. Per_2
L'udienza del 4.06.2025 dinanzi al Giudice relatore si è tenuta ex art. 127 ter c.p.c., con deposito di note scritte dei coniugi di rinuncia alla comparizione all'udienza, di conferma delle condizioni di cui al ricorso e della loro volontà di non riconciliarsi.
Pag. 2 a 4 La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Ai sensi degli artt. 1 e 3, n. 2 lett. b), della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificata dal D.lgs.
10 ottobre 2022, n. 149, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto [...]”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da “almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale
e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato fra le parti.
La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata per tutto il corso del processo, nonché la mancanza di possibilità di una riconciliazione fra i coniugi accertata all'udienza di comparizione, rendono evidente la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2 legge n. 898/1970 per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2), lett. b), dato che la separazione dei coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre il termine previsto dalla legge a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Tribunale nel procedimento di separazione personale e fino alla proposizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ed entrambi i coniugi hanno confermato in udienza dinanzi al Tribunale che la comunione materiale e spirituale tra loro non può essere ricostituita. Risulta inoltre passata in giudicato (in data 11.04.2025) la sentenza di separazione personale tra i coniugi.
Tanto basta per accogliere la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Per quel che concerne gli accordi raggiunti dalle parti (che si sono integralmente richiamate al ricorso), questi possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene.
Invero, le condizioni ivi stabilite non appaiono in contrasto con norme imperative e prevedono un adeguato contributo di mantenimento dei genitori per il figlio maggiorenne ma non economicamente Per_ autosufficiente. Stante la maggiore età del figlio le condizioni in punto di frequentazione che sono state indicate dai coniugi sono da considerarsi ultronee. Pag. 3 a 4 Nulla dispone in punto di spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, visti gli artt. 2, 3 e 5 della legge n. 898/1970 e l'art. 473-bis.51 c.p.c., così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi e Parte_1
in La Spezia (SP) in data 4.06.2005 e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio CP_1 del predetto Comune di La Spezia (SP) dell'anno 2005, al n. 41, parte II, serie A, alle condizioni concordate fra le parti in ricorso e di seguito riportate di cui si prende atto:
“2) Confermare le condizioni di cui alla sentenza del 10.10.2024 in ordine alla casa coniugale
3) Confermare che , maggiorenne, ma non ancora economicamente autosufficiente, Persona_2 continuerà a vivere nella casa coniugale insieme alla madre.
Ferma restando la volontà di entrambi i genitori di favorire in qualunque modo la frequenza dei rapporti anche con il genitore non prevalentemente convivente e con i rami parentali di entrambi, - Persona_2 concordemente con il padre- starà con quest'ultimo tutte le volte che vorrà compatibilmente con gli impegni reciproci.
4) confermare che le spese relative al mantenimento ordinario di – maggiorenne ma non Persona_2 ancora economicamente autosufficiente, saranno sostenute in via diretta da entrambi i genitori;
5) confermare che le spese straordinarie - come da Protocollo Cnf del 2017- relative al figlio
[...]
verranno suddivise a perfetta metà tra i genitori.” Per_2
Nulla dispone in punto di spese di lite.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 3.7.2025 su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
Pag. 4 a 4
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g.743/2025 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
La Spezia (SP), Via Dei Colli n. 285 rappresentata e difesa dall' Avv. Giovanna Ferraro (C.F.
) e dall'Avv. Giulia Benucci (C.F. ) ed elettivamente C.F._2 C.F._3 domiciliata come in atti telematici;
e
(C.F. ), nato a [...] il, 06.04.1967 residente in CP_1 C.F._4
Sarzana (SP), Via Pallodola n. 3, rappresentato e difeso dall' Avv. Giovanna Ferraro (C.F.
) e dall'Avv. Giulia Benucci (C.F. ) ed elettivamente C.F._2 C.F._3 domiciliato come in atti telematici
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio tra coniugi.
Pag. 1 a 4 CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi alle condizioni previste come da ricorso, a cui le parti si sono riportate anche all'udienza del 4.06.2025, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 14.04.2025, le parti hanno dedotto di aver contratto matrimonio Per_ concordatario in Lerici (SP) e che dall'unione è nato il figlio (il 29.03.2007), maggiorenne. I coniugi sono in regime di separazione dei beni.
I coniugi hanno altresì aggiunto che – a seguito di insanabili contrasti che hanno reso intollerabile la prosecuzione dell'unione coniugale – hanno presentato istanza di separazione consensuale, pronunciata dal Tribunale della Spezia con sentenza del 10.1024. Hanno inoltre riferito che non è ripresa la convivenza e che sono trascorsi almeno 6 mesi dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Tribunale. Sussistendo i requisiti di legge, hanno pertanto chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i Signori Parte_1
e il 04.06.2005, in La Spezia come risulta dall'atto di matrimonio trascritto nel relativo CP_1 registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune atto nr.41 parte II serie A anno 2005, e per l'effetto ordinare alle competenti autorità di effettuare le annotazioni e trascrizioni di legge;
2) Confermare le condizioni di cui alla sentenza del 10.10.2024 in ordine alla casa coniugale
3) Confermare che , maggiorenne, ma non ancora economicamente autosufficiente, Persona_2 continuerà a vivere nella casa coniugale insieme alla madre.
Ferma restando la volontà di entrambi i genitori di favorire in qualunque modo la frequenza dei rapporti anche con il genitore non prevalentemente convivente e con i rami parentali di entrambi, - Persona_2 concordemente con il padre- starà con quest'ultimo tutte le volte che vorrà compatibilmente con gli impegni reciproci.
4) confermare che le spese relative al mantenimento ordinario di – maggiorenne ma non Persona_2 ancora economicamente autosufficiente, saranno sostenute in via diretta da entrambi i genitori;
5) confermare che le spese straordinarie - come da Protocollo Cnf del 2017- relative al figlio
[...]
verranno suddivise a perfetta metà tra i genitori”. Per_2
L'udienza del 4.06.2025 dinanzi al Giudice relatore si è tenuta ex art. 127 ter c.p.c., con deposito di note scritte dei coniugi di rinuncia alla comparizione all'udienza, di conferma delle condizioni di cui al ricorso e della loro volontà di non riconciliarsi.
Pag. 2 a 4 La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Ai sensi degli artt. 1 e 3, n. 2 lett. b), della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificata dal D.lgs.
10 ottobre 2022, n. 149, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto [...]”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da “almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale
e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato fra le parti.
La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata per tutto il corso del processo, nonché la mancanza di possibilità di una riconciliazione fra i coniugi accertata all'udienza di comparizione, rendono evidente la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2 legge n. 898/1970 per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2), lett. b), dato che la separazione dei coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre il termine previsto dalla legge a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Tribunale nel procedimento di separazione personale e fino alla proposizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ed entrambi i coniugi hanno confermato in udienza dinanzi al Tribunale che la comunione materiale e spirituale tra loro non può essere ricostituita. Risulta inoltre passata in giudicato (in data 11.04.2025) la sentenza di separazione personale tra i coniugi.
Tanto basta per accogliere la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Per quel che concerne gli accordi raggiunti dalle parti (che si sono integralmente richiamate al ricorso), questi possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene.
Invero, le condizioni ivi stabilite non appaiono in contrasto con norme imperative e prevedono un adeguato contributo di mantenimento dei genitori per il figlio maggiorenne ma non economicamente Per_ autosufficiente. Stante la maggiore età del figlio le condizioni in punto di frequentazione che sono state indicate dai coniugi sono da considerarsi ultronee. Pag. 3 a 4 Nulla dispone in punto di spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, visti gli artt. 2, 3 e 5 della legge n. 898/1970 e l'art. 473-bis.51 c.p.c., così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi e Parte_1
in La Spezia (SP) in data 4.06.2005 e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio CP_1 del predetto Comune di La Spezia (SP) dell'anno 2005, al n. 41, parte II, serie A, alle condizioni concordate fra le parti in ricorso e di seguito riportate di cui si prende atto:
“2) Confermare le condizioni di cui alla sentenza del 10.10.2024 in ordine alla casa coniugale
3) Confermare che , maggiorenne, ma non ancora economicamente autosufficiente, Persona_2 continuerà a vivere nella casa coniugale insieme alla madre.
Ferma restando la volontà di entrambi i genitori di favorire in qualunque modo la frequenza dei rapporti anche con il genitore non prevalentemente convivente e con i rami parentali di entrambi, - Persona_2 concordemente con il padre- starà con quest'ultimo tutte le volte che vorrà compatibilmente con gli impegni reciproci.
4) confermare che le spese relative al mantenimento ordinario di – maggiorenne ma non Persona_2 ancora economicamente autosufficiente, saranno sostenute in via diretta da entrambi i genitori;
5) confermare che le spese straordinarie - come da Protocollo Cnf del 2017- relative al figlio
[...]
verranno suddivise a perfetta metà tra i genitori.” Per_2
Nulla dispone in punto di spese di lite.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 3.7.2025 su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
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