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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 27/03/2025, n. 762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 762 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA PROTEZIONE INTERNAZIONALE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marco Gattuso Presidente dott. M. Cristina Borgo Giudice dott. Rada V. Scifo Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7146/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOSCERBO FABIO, Parte_1 C.F._1 iliato i NI N.3/A a BOLOGNA presso il difensore;
ricorrente contro
(C.F. ) - (C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 P.IVA_2 OCA tiva to in BOLOGNA presso gli uffici di quest'ultima, siti in via Testoni n. 6; resistente CONCLUSIONI Parte ricorrente ha concluso come da note scritte depositate il 5.2.2025; parte resistente ha concluso come da memoria di costituzione. Motivi della decisione Con ricorso depositato in data 24.5.2023, l'istante, nato il [...] in [...], ha proposto ricorso avverso il decreto del Questore della Provincia di Bologna, notificatogli il 8.5.2023, con il quale gli è stata rigettata la sua richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale presentata il 3.3.2022; ha in particolare chiesto il ricorrente nel presente giudizio di annullare o disapplicare il provvedimento impugnato e di accertare e dichiarare il suo diritto all'ottenimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art 19 del D.lvo. n. 286/98.
Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma del provvedimento CP_1 i
All'udienza del 13.2.2024, celebratasi dinanzi al giudice designato, è stato sentito il ricorrente, il quale ha dichiarato, in lingua italiana: “D. Quando è partito dal Bangladesh? R. Sono partito e sono arrivato in Italia nel 2016. dei familiari in Bangladesh? R. Si, ho i genitori, quattro fratelli e CP_3 una sorella. D. Ha moglie, R. No, sono fidanzato. La mia fidanzata è in Bangladesh. D. Ha familiari in Italia? R. No, sono solo io. D. E' mai stato in un centro di accoglienza? R. No, mai. D. Ha vissuto sempre a Bologna? R. Sì. D. Paga un affitto per la casa? R. Siamo in cinque, dividiamo le spese di casa. D. Che titoli di soggiorno ha avuto? R. Prima quello giallo perché ho presentato domanda di protezione internazionale, poi mi hanno dato quello per cure mediche e ora la ricevuta della domanda di protezione speciale. D. Quando ha iniziato a lavorare? R. Nel 2017. Ora lavoro a tempo indeterminato. D. Ho letto dagli atti che nel 2019 ha avuto la tubercolosi, è ancora in cura? R. Si, sono stato sottoposto anche a un intervento chirurgico. Dovrei fare dei controlli ma la tessera sanitaria è scaduta nel settembre del 2022 e non mi viene rinnovata perché la ricevuta della domanda di protezione speciale è vecchia (3.3.2022). D. Dalla relazione della Questura in atti emerge che lei sarebbe coinvolto in un procedimento penale per associazione a delinquere e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Sa qualcosa al riguardo? R. No”. pagina 1 di 3 La causa è stata quindi rinviata per la discussione all'udienza del 14.1.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Con note depositate in data 13.1.2025 il difensore ha rappresentato che il ricorrente “è divenuto è irreperibile allo scrivente, sono ignoti i motivi ma lo scrivente ha timore che siano legati alle precedenti e documentate condizioni di salute (non se ne può escludere un aggravamento critico). Tanto premesso Voglia valutare l'Ecc.mo giudice adito di richiedere informativa a Questura di Bologna e/o Comune di Bologna in ordine l'eventuale decesso del ricorrente. Ove la causa sia mandata in decisione la difesa si riporta ai motivi di ricorso”. Con provvedimento del 13.1.2025 il giudice ha quindi rinviato il procedimento per la discussione all'udienza del 13.3.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., assegnando al difensore termine fino a 10 giorni prima per produrre documentazione in ordine alle ricerche effettuate e all'eventuale decesso del ricorrente.
Con note depositate in data 5.2.2025, la difesa ha chiesto al Tribunale di dichiarare la cessazione della materia del contendere, producendo risposta pervenuta via dal Comune di Bologna ove si comunica che il ricorrente risulta rientrato nel Paese di origine. Il giudice designato ha quindi riferito la causa al Collegio per la decisione.
*** Va osservato preliminarmente come il legislatore sia intervenuto riformando integralmente (con l'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020) il comma 1.1 dell'art. 19 D.lgs 286/98, prevedendo che «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine». Al comma 1.2, è stato quindi previsto che nei casi del comma 1 e comma 1.1 il Questore rilasci, previo parere della Commissione Territoriale, un permesso denominato per «protezione speciale». Com'è altresì noto, il Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20 (Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare), convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, prevede all'art. 7, secondo comma che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine all'applicabilità nella presente causa della forma di protezione complementare stabilita in forza del comma 1.1 dell'art. 19 D.lgs 286/98, come formulata in seguito all'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020, trattandosi di domanda presentata in data 3.3.2022.
Va a questo punto rilevato che la sua previsione della protezione complementare nel sistema interno è dovuta all'esigenza di attuare il principio del non refoulement, ossia il divieto di respingimento o di espulsione di chi, trovandosi all'interno del territorio nazionale o nel tentativo di entrarvi, non può essere rimandato nel suo Paese per il rischio di subire persecuzione per motivi di razza, sesso, orientamento sessuale, identità di genere, lingua, cittadinanza, religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali;
ovvero se esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a pagina 2 di 3 tortura o a trattamenti inumani o degradanti (cfr. art. 19, co. 1 e 1.1., TUI che prevede il divieto assoluto di refoulement) o ancora qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6 dello stesso TU ed il richiedente non possa essere espulso alle condizioni specificamente indicate dalla legge ed effettuato un bilanciamento con altre esigenze di carattere pubblicistico (19 coma 1.2. nella versione di cui al d.l. 130 del 2020 e 19 comma 2 medesimo TUI c.d. divieto di refoulement relativo).
Il riconoscimento di tale forma di protezione presuppone quindi la presenza del richiedente sul territorio dello Stato italiano, circostanza questa che nel caso di specie è venuta meno, atteso che nella comunicazione PEC del 5.2.2025 inviata dal Comune di Bologna al difensore si legge che il ricorrente risulta “cancellato da APR il 15/04/2024 per ALL'ESTERO a DHAKA (BANGLADESH)”. Pt_2
In conclusione, il Collegio ritiene che il ricorso debba essere respinto.
Atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi sopraggiunti nel corso del giudizio, sussistono nella specie i presupposti di cui all'art. 92, secondo comma c.p.c. per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
compensa integralmente le spese di lite.
Bologna, così è deciso all'esito della camera di consiglio del 20.3.2025. Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Rada V. Scifo dott. Marco Gattuso
pagina 3 di 3
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7146/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOSCERBO FABIO, Parte_1 C.F._1 iliato i NI N.3/A a BOLOGNA presso il difensore;
ricorrente contro
(C.F. ) - (C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 P.IVA_2 OCA tiva to in BOLOGNA presso gli uffici di quest'ultima, siti in via Testoni n. 6; resistente CONCLUSIONI Parte ricorrente ha concluso come da note scritte depositate il 5.2.2025; parte resistente ha concluso come da memoria di costituzione. Motivi della decisione Con ricorso depositato in data 24.5.2023, l'istante, nato il [...] in [...], ha proposto ricorso avverso il decreto del Questore della Provincia di Bologna, notificatogli il 8.5.2023, con il quale gli è stata rigettata la sua richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale presentata il 3.3.2022; ha in particolare chiesto il ricorrente nel presente giudizio di annullare o disapplicare il provvedimento impugnato e di accertare e dichiarare il suo diritto all'ottenimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art 19 del D.lvo. n. 286/98.
Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma del provvedimento CP_1 i
All'udienza del 13.2.2024, celebratasi dinanzi al giudice designato, è stato sentito il ricorrente, il quale ha dichiarato, in lingua italiana: “D. Quando è partito dal Bangladesh? R. Sono partito e sono arrivato in Italia nel 2016. dei familiari in Bangladesh? R. Si, ho i genitori, quattro fratelli e CP_3 una sorella. D. Ha moglie, R. No, sono fidanzato. La mia fidanzata è in Bangladesh. D. Ha familiari in Italia? R. No, sono solo io. D. E' mai stato in un centro di accoglienza? R. No, mai. D. Ha vissuto sempre a Bologna? R. Sì. D. Paga un affitto per la casa? R. Siamo in cinque, dividiamo le spese di casa. D. Che titoli di soggiorno ha avuto? R. Prima quello giallo perché ho presentato domanda di protezione internazionale, poi mi hanno dato quello per cure mediche e ora la ricevuta della domanda di protezione speciale. D. Quando ha iniziato a lavorare? R. Nel 2017. Ora lavoro a tempo indeterminato. D. Ho letto dagli atti che nel 2019 ha avuto la tubercolosi, è ancora in cura? R. Si, sono stato sottoposto anche a un intervento chirurgico. Dovrei fare dei controlli ma la tessera sanitaria è scaduta nel settembre del 2022 e non mi viene rinnovata perché la ricevuta della domanda di protezione speciale è vecchia (3.3.2022). D. Dalla relazione della Questura in atti emerge che lei sarebbe coinvolto in un procedimento penale per associazione a delinquere e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Sa qualcosa al riguardo? R. No”. pagina 1 di 3 La causa è stata quindi rinviata per la discussione all'udienza del 14.1.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Con note depositate in data 13.1.2025 il difensore ha rappresentato che il ricorrente “è divenuto è irreperibile allo scrivente, sono ignoti i motivi ma lo scrivente ha timore che siano legati alle precedenti e documentate condizioni di salute (non se ne può escludere un aggravamento critico). Tanto premesso Voglia valutare l'Ecc.mo giudice adito di richiedere informativa a Questura di Bologna e/o Comune di Bologna in ordine l'eventuale decesso del ricorrente. Ove la causa sia mandata in decisione la difesa si riporta ai motivi di ricorso”. Con provvedimento del 13.1.2025 il giudice ha quindi rinviato il procedimento per la discussione all'udienza del 13.3.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., assegnando al difensore termine fino a 10 giorni prima per produrre documentazione in ordine alle ricerche effettuate e all'eventuale decesso del ricorrente.
Con note depositate in data 5.2.2025, la difesa ha chiesto al Tribunale di dichiarare la cessazione della materia del contendere, producendo risposta pervenuta via dal Comune di Bologna ove si comunica che il ricorrente risulta rientrato nel Paese di origine. Il giudice designato ha quindi riferito la causa al Collegio per la decisione.
*** Va osservato preliminarmente come il legislatore sia intervenuto riformando integralmente (con l'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020) il comma 1.1 dell'art. 19 D.lgs 286/98, prevedendo che «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine». Al comma 1.2, è stato quindi previsto che nei casi del comma 1 e comma 1.1 il Questore rilasci, previo parere della Commissione Territoriale, un permesso denominato per «protezione speciale». Com'è altresì noto, il Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20 (Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare), convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, prevede all'art. 7, secondo comma che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine all'applicabilità nella presente causa della forma di protezione complementare stabilita in forza del comma 1.1 dell'art. 19 D.lgs 286/98, come formulata in seguito all'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020, trattandosi di domanda presentata in data 3.3.2022.
Va a questo punto rilevato che la sua previsione della protezione complementare nel sistema interno è dovuta all'esigenza di attuare il principio del non refoulement, ossia il divieto di respingimento o di espulsione di chi, trovandosi all'interno del territorio nazionale o nel tentativo di entrarvi, non può essere rimandato nel suo Paese per il rischio di subire persecuzione per motivi di razza, sesso, orientamento sessuale, identità di genere, lingua, cittadinanza, religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali;
ovvero se esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a pagina 2 di 3 tortura o a trattamenti inumani o degradanti (cfr. art. 19, co. 1 e 1.1., TUI che prevede il divieto assoluto di refoulement) o ancora qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6 dello stesso TU ed il richiedente non possa essere espulso alle condizioni specificamente indicate dalla legge ed effettuato un bilanciamento con altre esigenze di carattere pubblicistico (19 coma 1.2. nella versione di cui al d.l. 130 del 2020 e 19 comma 2 medesimo TUI c.d. divieto di refoulement relativo).
Il riconoscimento di tale forma di protezione presuppone quindi la presenza del richiedente sul territorio dello Stato italiano, circostanza questa che nel caso di specie è venuta meno, atteso che nella comunicazione PEC del 5.2.2025 inviata dal Comune di Bologna al difensore si legge che il ricorrente risulta “cancellato da APR il 15/04/2024 per ALL'ESTERO a DHAKA (BANGLADESH)”. Pt_2
In conclusione, il Collegio ritiene che il ricorso debba essere respinto.
Atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi sopraggiunti nel corso del giudizio, sussistono nella specie i presupposti di cui all'art. 92, secondo comma c.p.c. per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
compensa integralmente le spese di lite.
Bologna, così è deciso all'esito della camera di consiglio del 20.3.2025. Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Rada V. Scifo dott. Marco Gattuso
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