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Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 27/08/2025, n. 783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 783 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
N. 1981/2025 V.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Tania Vettore Presidente dott.ssa Federica Benvenuti Giudice dott. Matteo Del Vesco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa iscritta al N. 1981/2025 V.G. promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Livia Papa Centurrino, elettivamente C.F._2
domiciliati presso lo studio dell'avv. Guido Terzi, sito in San Donà di Piave (VE), Via Jesolo 32;
Ricorrenti
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica di Venezia;
Intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02.05.2025 e adivano il Tribunale di Venezia Parte_1 Parte_2
esponendo in estrema sintesi: che in data 30.11.2006 avevano contratto matrimonio concordatario in Musile PE di Piave (VE); che dalla loro unione erano nati i figli (in data 3.05.2008), (in data 15.08.2009) Per_1
e (in data 15.08.2013); che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era venuta meno, così Per_3
pagina 1 di 6 che essi avevano maturato la decisione di procedere alla separazione personale;
che avevano raggiunto un accordo in ordine alla regolamentazione degli aspetti della separazione anche rispetto alla prole.
Ciò premesso, i ricorrenti chiedevano l'omologa della separazione alle seguente condizioni:
“1) Le Parti sono autorizzate a continuare a vivere separate, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Affidamento e responsabilità genitoriale PE I figli minori e sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori;
Per_1 Per_3
i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in via condivisa;
ciascun genitore potrà assumere autonomamente le decisioni di ordinaria amministrazione riguardanti i figli, nel tempo in cui gli stessi staranno presso di sé; PE 1) Residenza e turni di responsabilità ed esercizio della stessa e risiederanno in via prevalente presso Per_1 Per_3
la madre e si tratterranno con il padre secondo i seguenti turni di responsabilità: Parte_1 Parte_2
periodo ordinario scolastico a weekend alternati, dal venerdì verso le ore 20:30-21:00 alla domenica sera sino alle ore 20:30.21:00 (dopocena), quando verranno riaccompagnati a casa.
Resta ferma la facoltà dei ragazzi di trattenersi con il padre, anche separatamente, in altri giorni infrasettimanali, su richiesta degli stessi, previo accordo con i genitori e compatibilmente con gli impegni lavorativi e/o scolastici.
Vacanze natalizie
I ragazzi staranno con ciascun genitore per metà delle vacanze natalizie, alternando di anno in anno il periodo che va dall'inizio delle vacanze al 1 gennaio alle ore 12:00 e dal 1 gennaio al 7 gennaio alle ore 19:30.
In ogni caso, salvo diversi accordi tra genitori o richieste dei ragazzi, i figli trascorreranno con la madre il giorno di Natale e trascorreranno il giorno di Santo Stefano con il padre;
il signor potrà inoltre recarsi a fare gli auguri ai figli il giorno di Pt_2
Natale, previo accordo con la signora per l'orario e il luogo. Parte_1
Qualora il residuo periodo non sia di sua pertinenza, il genitore che terrà con sé i figli solo il giorno di Natale o solo quello di
Santo Stefano li avrà con sé dalle ore 9,30 sino alla mattina successiva alla medesima ora.
Le Parti concordano che i figli ricevano e scartino i regali di Natale dei genitori presso la casa materna, salvo diversi accordi.
Vacanze di Pasqua
I ragazzi trascorreranno con ciascun genitore metà delle vacanze di Pasqua, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua con quello di Pasquetta e prevedendo che il passaggio dall'uno all'altro genitore avvenga alle ore 9:30 del giorno di Pasquetta, salvo pagina 2 di 6 diversi accordi (es: gita con partenza anticipata), nel qual caso faranno rientro in orario da concordarsi compatibilmente con l'impegno.
Vacanze di Carnevale
I ragazzi trascorreranno le vacanze di Carnevale in base al calendario ordinario;
resta ferma la disponibilità del padre di tenerli con sé per alcuni giorni durante tale periodo, qualora sia libero da impegni lavorativi.
Altre festività – ponti e previsioni generiche
Le altre festività e ponti (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre, festa patronale, ecc.), quando previsti dal calendario scolastico, verranno gestiti dal genitore di pertinenza, a meno che non siano immediatamente consecutivi o antecedenti un weekend, nel qual caso verranno trascorsi con il genitore di pertinenza di quel weekend.
La Fiera del Rosario (prima Domenica e Lunedì di ottobre) verrà in ogni caso trascorsa a San Donà di Piave.
Nel caso in cui, nei giorni di pertinenza del padre, questi sia impegnato in competizioni sportive o allenamenti, i ragazzi potranno trattenersi con la madre nell'orario dell'allenamento/competizione, oppure – in alternativa – potranno modificare l'alternanza dei weekend (ad esempio “scambiando” il weekend in cui il padre è impegnato con quello successivo).
Il padre si impegna a condividere con la signora il calendario delle gare e dei propri impegni sportivi non appena Parte_1
comunicatogli.
Vacanze estive e compleanni di ragazzi
Durante le vacanze estive, in considerazione degli impegni lavorativi del padre e fatto salvo quanto si dirà infra, verranno mantenuti i turni ordinari, con facoltà per ciascun genitore di tenere sporadicamente con sé i figli anche per due/tre giorni consecutivi, in deroga al calendario ordinario, previo accordo tra gli stessi, salvo eventuali impegni pregressi e con obbligo di preavviso.
In ogni caso, nell'organizzazione delle settimane estive, i genitori dovranno tenere conto dei desideri e degli impegni dei figli.
Oltre a ciò, ciascun genitore potrà tenere con sé i figli per quindici giorni anche consecutivi, da concordarsi entro il 30 aprile, con la precisazione che tali periodi non potranno comprendere il giorno di Ferragosto (15 agosto) essendo il compleanno delle figlie PE e;
tale ricorrenza, salvo diversi accordi o impossibilità sopravvenute, verrà festeggiata dalle figlie con entrambi i Per_3
genitori, al pari del compleanno di (03.05). Per_1
I figli, inoltre, staranno con il rispettivo genitore nel giorno del suo compleanno, anche se non rientrante nel periodo di competenza.
I figli festeggeranno con la madre il giorno della Festa della mamma e con il padre quello della Festa del papà, anche se non rientrante nel periodo di competenza.
pagina 3 di 6 Malattie e ipotesi particolari
In caso di malattia dei figli, in linea di principio se ne occuperà il genitore nel cui turno rientra il periodo di malattia.
Nel caso in cui detto genitore sia impossibilitato per ragioni lavorative o di salute, verrà preferibilmente interpellato l'altro genitore;
qualora anche tale genitore sia impossibilitato per ragioni oggettive, l'onere di gestire l'imprevisto sarà del primo.
Nel caso in cui si trattasse di malattie infettive o altre per cui è opportuno dividere i figli, quelli non ammalati andranno dall'altro genitore nel cui turno non ricade la malattia.
In caso di malattia, incidenti od ospedalizzazione dei figli, il genitore che ne è al corrente deve avvertire immediatamente l'altro genitore.
Telefonate
Il genitore con cui si trovano i figli garantirà il contatto telefonico quotidiano con l'altro genitore.
Nuove frequentazioni
I genitori si impegnano fin d'ora a non fare entrare in contatto i figli con terze persone cui abbiano ad accompagnarsi, se non previo adeguato periodo di conoscenza personale, previa comunicazione all'altro genitore e sempre e comunque nel rispetto del benessere psicologico e dei tempi di adattamento dei ragazzi.
2) Previsioni patrimoniali
Il signor corrisponderà alla signora entro il giorno 24 del mese, la somma di €. 800,00 a titolo di contributo Pt_2 Parte_1
PE nel mantenimento dei tre figli e . Per_1 Per_3
Tale somma sarà soggetta a rivalutazione annuale ISTAT a far data dall'anno successivo a quello del deposito del presente ricorso.
Oltre a ciò, ciascun genitore provvederà in misura pari al 50% al pagamento delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per i ragazzi, così come individuate dal Protocollo del Tribunale di Venezia, da integrarsi con le spese per vestiario e parrucchiere.
L'Assegno Unico, che attualmente ammonta ad €. 803,00, continuerà ad essere richiesto dal signor e versato sul c.c Pt_2
40998970 acceso presso UNICREDIT, che rimarrà cointestato ad entrambi i coniugi, in ragione del fatto che le rate del mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione familiare (€. 822,59) vengono pagate mediante addebito su detto conto.
I coniugi concordano che le detrazioni fiscali per i figli a carico saranno godute dalla signora Parte_1
Il signor provvederà al pagamento integrale delle cure dentistiche sostenute ad oggi per i figli, senza nulla ripetere dalla Pt_2
signora le parti danno atto di aver regolato con separata scrittura privata sottoscritta in pari data altre questioni Parte_1
patrimoniali.
pagina 4 di 6 3) Assegnazione della casa familiare e cessione della stessa
Nell'ottica di definire congiuntamente e bonariamente le questioni personali e patrimoniali conseguenti alla separazione, il signor si impegna a cedere alla signora che si impegna ad accettare, la quota parte di ½ dell'abitazione Parte_2 Parte_1
familiare sita a San Donà di Piave, Via Nazario Sauro 190/8, così catastalmente censita al Catasto Fabbricati del Comune di San Donà di Piave (cfr. doc. 3 cit.):
- Fg.33 Particella 500 sub 7, Cl. Zona 2 Cat. C/6, Cl. 06, cons. mq 10, rendita Euro
33,05, partita 1002999;
- Fg.33 Particella 500 sub 19, Cl. Zona 2 Cat. A/3, Cl. 05, cons. 6,5 vani, rendita Euro
486,76, partita 1002999.
Le Parti concordano che l'atto notarile di trasferimento delle quote anzidette verrà stipulato entro 2 mesi dalla pronuncia della sentenza di separazione avanti il Notaio con studio in Treviso, Via Cornarotta;
il costo notarile del rogito Testimone_1
sarà sostenuto dalla signora Parte_1
Si ribadisce che detto trasferimento viene pattuito a titolo di regolamentazione dei rapporti economico-patrimoniali conseguenti alla separazione, a titolo gratuito e senza previsione di conguaglio alcuno;
si richiamano pertanto le agevolazioni di cui all'art. 19 L. 74/1987.
Le Parti concordano altresì che sino alla data del rogito, la casa familiare, sita a San Donà di Piave, Via Nazario Sauro
190/8, piano T e piano 3, di proprietà di entrambi i coniugi, viene assegnata unitamente agli arredi alla signora
[...]
che continuerà ad abitarvi con la prole. Parte_1
Il signor - sia per ragioni di composizione della crisi familiare che in considerazione del versamento dell'AUU nel c.c. Pt_2
cointestato alle Parti, nel quale viene addebitata la rata del mutuo - si impegna in ogni caso al pagamento integrale del mutuo contratto per l'acquisto di detta abitazione (quindi, anche qualora l'importo dell'AUU dovesse ridursi o azzerarsi ovvero essere sostituito con altro beneficio), rinunciando a ripetere dalla signora quanto versato e quanto andrà a versare, per Parte_1
detta causale, sino all'estinzione del mutuo medesimo”.
I ricorrenti inoltre formulavano contestuale domanda di divorzio, chiedendo, una volta decorso il periodo temporale previsto dall'art. 3, comma 3, lett. b) legge n. 898/1970, la declaratoria di cessazione degli effetti del matrimonio alle condizioni meglio indicati nel ricorso.
All'udienza del 22.07.2025, fissata nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti insistevano per l'accoglimento delle domande formulate. La causa veniva quindi riservata in decisione al Collegio.
pagina 5 di 6 Il Pubblico ministero interveniva con nota del 05.06.2025 chiedendo l'accoglimento del ricorso congiunto.
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Osserva il Collegio che va recepita la concorde volontà delle parti di ottenere la pronuncia della separazione consensuale dei coniugi alle condizioni pattuite che vanno ratificate dal Tribunale, poiché conformi alla legge.
Le spese di lite della presente fase vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, pronunciando nella causa n. V.G. 1981/2025, recependo l'accordo delle parti, così provvede:
- omologa la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni concordate;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune competente ove il matrimonio fu trascritto;
- dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Così deciso il 24.07.2025 dal Tribunale civile di Venezia, come sopra composto e riunito in Camera di consiglio.
Il Giudice est. Il Presidente dott. Matteo Del Vesco dott.ssa Tania Vettore
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