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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVI, sentenza 30/01/2026, n. 1523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1523 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1523/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
MI ANDREA, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17452/2025 depositato il 16/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250039571403000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1328/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente, sig Ricorrente_1 luigi ha impugnato la cartella di pagamento n. 02820250039571403000 relativa a tassa autmopbilistica anno 2020 per un importo di euro 201, 32, notificata il 22/7/2025.
A sostegno del proposto gravame l'interessato ha dedotto i seguenti motivi :
1) nullità della caryella di pagamento per omessa notifica dell'atto presupposto articolata sotto gli altri due profili sub 2) e sub 3) ;
2)prescrizione della pretesa anche sotto l'aspetto indicato sub 4.1;
3) difetto di motivazione;
violazione art. 3 comma 3 legge n. 241/90 e art. 7 legge n. 212/2000,
Si è costituita in giudizio con controdeduzioini Agenzia Entrate - RI , mentre non si è costituito in giudizio ancorchè intimato l'Ente impositore, la Nominativo_1 IA .
All'odierna udienza il ricorso è stato introitato per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso si rivela fondato e va accolto in ragione della fondatezza dei motivi di cui ai pounti 1) e 2) del
" fatto", con cui viene denunciata la mancata notifica dell'atto presupposto e la intervenuta prescrizione della pretesa tributaria.
Invero, la cartella qui gravata fa seguito all'avviso di accertamento n.064190369584 indicato come notificato in data 31///2023 ma di tale circostanza non v'è prova documentale di guisa che coglie nel segno la censura realativa alla mancata notifica dell'atto presupposto e ciò non può non ridondare negativamente sulla legittimità della impugnata cartella di pagamento.
Parimenti in assenza di atto interruttivo deve ritenersi essersi inverata la prescrizione triennale del tributo, visto che il primo atto di recupero del credito è stato notiziato al contribuente solo nel luglio del
2025.
Il ricorso va dunque accolto con annullamento della impugnata cartella di pagamento.
Le spese seguono la regola della soccombenza, liquidate in favore della parte ricorrente e a carico delle parti intimate , nella misura di cui in dipositivo, con attribuzione al procuratore antistatario
P.Q.M.
Accogli il ricorso e condanna le parti resistenti in solido tra loro al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano complessivamente in euro 500,00, con attribuzione.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
MI ANDREA, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17452/2025 depositato il 16/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250039571403000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1328/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente, sig Ricorrente_1 luigi ha impugnato la cartella di pagamento n. 02820250039571403000 relativa a tassa autmopbilistica anno 2020 per un importo di euro 201, 32, notificata il 22/7/2025.
A sostegno del proposto gravame l'interessato ha dedotto i seguenti motivi :
1) nullità della caryella di pagamento per omessa notifica dell'atto presupposto articolata sotto gli altri due profili sub 2) e sub 3) ;
2)prescrizione della pretesa anche sotto l'aspetto indicato sub 4.1;
3) difetto di motivazione;
violazione art. 3 comma 3 legge n. 241/90 e art. 7 legge n. 212/2000,
Si è costituita in giudizio con controdeduzioini Agenzia Entrate - RI , mentre non si è costituito in giudizio ancorchè intimato l'Ente impositore, la Nominativo_1 IA .
All'odierna udienza il ricorso è stato introitato per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso si rivela fondato e va accolto in ragione della fondatezza dei motivi di cui ai pounti 1) e 2) del
" fatto", con cui viene denunciata la mancata notifica dell'atto presupposto e la intervenuta prescrizione della pretesa tributaria.
Invero, la cartella qui gravata fa seguito all'avviso di accertamento n.064190369584 indicato come notificato in data 31///2023 ma di tale circostanza non v'è prova documentale di guisa che coglie nel segno la censura realativa alla mancata notifica dell'atto presupposto e ciò non può non ridondare negativamente sulla legittimità della impugnata cartella di pagamento.
Parimenti in assenza di atto interruttivo deve ritenersi essersi inverata la prescrizione triennale del tributo, visto che il primo atto di recupero del credito è stato notiziato al contribuente solo nel luglio del
2025.
Il ricorso va dunque accolto con annullamento della impugnata cartella di pagamento.
Le spese seguono la regola della soccombenza, liquidate in favore della parte ricorrente e a carico delle parti intimate , nella misura di cui in dipositivo, con attribuzione al procuratore antistatario
P.Q.M.
Accogli il ricorso e condanna le parti resistenti in solido tra loro al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano complessivamente in euro 500,00, con attribuzione.