Sentenza breve 8 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza breve 08/05/2026, n. 8566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8566 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08566/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03961/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3961 del 2026, proposto da
Seipa S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocato Sergio Nicola Aldo Scicchitano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Lazio, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocato Giuliana Malara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale, ARPA Agenzia Regionale Protezione Ambientale Lazio, Ministero della Cultura, Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo Della, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
Roma Capitale, in persona del legale Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocato Antonio Ciavarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Asl Roma 2, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli Avvocati Gabriella Mazzoli e Maria Cristina Tandoi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della Determinazione Dirigenziale n. G01059 del 30.01.2026 emessa dalla Regione Lazio, Direzione Ambiente, Transizione Energetica e Ciclo dei rifiuti, Area Autorizzazione Integrata Ambientale, in data 30.01.2026, con cui è stato dichiarato concluso con esito negativo il procedimento di rilascio di un'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, relativa al progetto di “Discarica per rifiuti inerti” nel Comune di Roma, Via della Solforata - loc. Tor NO (Istanza prot. reg. n. 0341928 del 19.03.2025);
nonché annullamento di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente ancorché non conosciuto, ivi compreso il Parere non favorevole di compatibilità, coerenza e conformità al Piano Regionale di Gestione Rifiuti della Regione Lazio, espresso dall'Area Rifiuti ed Economia Circolare regionale, prot. n. 1242752 del 18.12.2025 nonché il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti della Regione Lazio, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale 5 agosto 2020, n. 4, nella parte in cui non prevede limiti distinti e proporzionati per le discariche di rifiuti inerti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni resistenti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 il dott. FR EL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che parte ricorrente ha adito l’intestato T.A.R. chiedendo l’annullamento degli atti, di cui in epigrafe, mediate i quali la Regione Lazio rigettava l’istanza, presentata dalla ricorrente in data 19.3.2025, di riavvio del procedimento di rilascio di un’Autorizzazione unica ai sensi dell’art. 208, D.Lgs. 152/2006, relativamente al progetto di realizzazione ed esercizio di una “Discarica per rifiuti inerti” sita nel Comune di Roma, loc. Tor NO, con al seguente motivazione: “ In merito al progetto oggetto dell’istanza, la Regione Lazio, Area Valutazione Impatto Ambientale,
con la Determinazione dirigenziale n. G10910 del 24/09/2020, aveva rilasciato giudizio di
compatibilità ambientale nell’ambito del procedimento di Pronuncia di Valutazione d’Impatto
Ambientale ai sensi dell'art. 23, parte II, del D.Lgs. 152/2006 per il progetto di “Discarica per rifiuti inerti” nel Comune di Roma, loc. Tor NO, presentato dalla Società SEIPA s.r.l., stabilendo altresì “che le condizioni e le prescrizioni elencate nella istruttoria tecnico-amministrativa dovranno essere espressamente recepite nei successivi provvedimenti di autorizzazione”, precisando “che l’Ente preposto al rilascio del provvedimento finale è tenuto a vigilare sul rispetto delle prescrizioni di cui sopra così come recepite nel provvedimento di autorizzazione e a segnalare tempestivamente all’Area V.I.A. eventuali inadempimenti ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.”; […] Tuttavia, con nota prot. n. RM/2025/2010 del 05/03/2025 acquisita al prot. reg. n. 0280028 del 05/03/2025, il Dirigente dell’Area VIA e Autorizzazioni rifiuti presso la Struttura Commissariale dava riscontro al sollecito della Società SEIPA S.r.l., richiamando nuovamente la Disposizione n. 46 del 25/11/2024 ed in particolare precisando che le attribuzioni funzionali del Commissario Straordinario in tema di discariche per lo smaltimento di rifiuti inerti sono da riferirsi “a discariche già in attività” e concludendo che, ad oggi, non sussistono le condizioni di criticità che consentirebbero al Commissario Straordinario di “avocare a sé” un procedimento amministrativo relativo ad un progetto di futura realizzazione; […] 4. L’Area Rifiuti ha trasmesso in data odierna il Parere richiesto, acquisito al prot. reg. n. 1242752 del 18/12/2025 relativo alla compatibilità coerenza e conformità del progetto in trattazione della società SEIPA s.r.l. rispetto al vigente Piano di Gestione Rifiuti Regione Lazio. […] Poiché il progetto in parola consiste nella realizzazione di una nuova discarica per rifiuti – Gestore Seipa – Località Tor NO – Roma Capitale, è imprescindibile rilevare e attenersi al paragrafo 1.2.5.1, ove vengono sintetizzati, in Tabella 25, i diversi fattori, suddividendoli in: 1. Fattori escludenti: sono quei fattori che precludono la localizzazione di impianti a causa della presenza di vincoli condizionanti o destinazioni d’uso del suolo incompatibili con la presenza degli impianti stessi. Tali fattori hanno valenza di vincolo, e sono determinati sulla base della normativa vigente e degli obiettivi di tutela fissati dagli strumenti pianificatori regionali; 2. Fattori di attenzione progettuale: sono quei fattori che rendono necessari ulteriori approfondimenti per valutare la realizzabilità degli interventi, in presenza di interventi di
mitigazione, in relazione agli specifici usi del suolo e alle caratteristiche morfologiche dell’area,
specialmente nell’ambito della stesura di cartografie con differenti gradi di suscettività alla
localizzazione. Gli approfondimenti sono rimandati a cura dei soggetti competenti ex lege: le
Province, nell’ambito dei rispettivi strumenti di pianificazione territoriale, nel rispetto
dell’articolo 199, comma 3, lett. h) del d.lgs. 152/2006; Fattori preferenziali: sono quei fattori che per le loro caratteristiche intrinseche dovrebbero favorire la realizzazione degli impianti. […] Per ciò che concerne quindi i fattori escludenti evidenziati, riguardanti le Fasce di rispetto, si rileva
quanto segue: […] A sud di via della Solforata, nel comune di Pomezia, sono presenti nuclei abitati situati a distanza di circa 200 m dal perimetro di progetto. […] Nell’ambito della valutazione prevista dal D. Lgs. 36/2003 punto 1.1., si ritiene NON SUPERABILE il fattore escludente afferente alla distanza dal centro abitato, di fatto collocato a 200 mt dal perimetro
della discarica, in quanto la tipologia di impianto comporta una sensibile ricaduta di polveri, un
rilevante impatto acustico dovuto al previsto traffico veicolare che le attività di movimentazione degli inerti produce che, inoltre, implica emissioni inquinanti dato il volume che si riverserebbe sulla viabilità principale e secondaria al sito. […] Con riferimento al punto 5:
Distanza da funzioni sensibili (>1500m) A sud ovest dell’area di progetto è presente un edificio scolastico (Istituto Comprensivo Statale "Fabrizio De André") posto a circa 200 mt dal perimetro di progetto. Tale fattore escludente risulta essere indefettibilmente NON SUPERABILE. […] Conclusioni. Tutto ciò premesso e considerato, in relazione al progetto di realizzazione di una nuova Discarica per rifiuti inerti – Gestore SEIPA – Località Tor NO – Roma Capitale, la scrivente struttura, in virtù delle competenze ad essa attribuite , tra le quali lo svolgimento di “attività attribuite dalla legge alla Regione in materia di rifiuti relative al piano regionale per la gestione dei rifiuti e alle attività strumentali e connesse alla pianificazione regionale” esprime parere NON FAVOREVOLE al rilascio dell’Autorizzazione ex art. 208 del D. Lgs. 152/2006, per il mancato rispetto dei Criteri di Localizzazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, di cui alla DCC n. 4 del 05.08.2020.[…] Sussistano tutti i presupposti di fatto e di diritto per concludere motivatamente il procedimento con esito negativo e quindi per rigettare l’istanza della società SEIPA s.r.l. prot. reg. n.0341928 del 19/03/2025 relativa al rilascio di un’Autorizzazione unica ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006, relativa al progetto di “Discarica per rifiuti inerti” nel Comune di Roma, via della Solforata - loc. Tor NO., in quanto il progetto è in contrasto con la normativa del vigente Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti della Regione Lazio. […] 2. DI DARE ATTO CHE la Conferenza di Servizi si è conclusa il 18/12/2025 con esito negativo. in
virtù dell’acquisizione nel procedimento del Parere di compatibilità, coerenza e conformità al
Piano Regionale di Gestione Rifiuti della Regione Lazio, non favorevole, espresso dall’Area Rifiuti
ed Economia Circolare regionale, prot. n. 1242752 del 18/12/2025; 3. DI PRENDERE ATTO CHE il Parere non favorevole di cui al precedente punto 2 del presente dispositivo, ha rilevato nel progetto oggetto della Conferenza di Servizi la violazione dei criteri di localizzazione disposti dal Piano Regionale di Gestione Rifiuti della Regione Lazio, in particolare: a. Fattore escludente a tutela integrale relativo alle funzioni sensibili: Presenza di un Istituto comprensivo a 200 mt. invece dei > di 1500 mt previsti dal Piano; b. Fattore escludente: Centro abitato a 200/500 mt dal perimetro della Discarica, non valutabile secondo la tipologia di discarica, poiché la presenza di un fattore escludente a tutela integrale, rilevato rispetto alle funzioni sensibili, inibisce valutazioni degli altri fattori ”;
Dato atto che parte ricorrente ha dedotto, in punto di diritto, i seguenti motivi di gravame: 1) “ Illegittimità del provvedimento impugnato per violazione e falsa applicazione del piano di gestione dei rifiuti di Roma capitale (PGRRC) approvato con ordinanza del 1° dicembre 2022, n. 7 nonché violazione dell’art. 13 del D.L. n. 50/2022; eccesso di potere per difetto di istruttoria, erronea presupposizione in diritto e sviamento ” atteso che la competenza alla decisione apparteneva al Commissario straordinario di Governo nominato, ai sensi dell’art. 1, co. 421 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, non solo “ al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma” ma anche “ per la realizzazione degli interventi di cui alla Misura M1C3-Investimento 4.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza”. Infatti, l’applicazione dei fattori escludenti e della disciplina del PGRRC avrebbe comportato (proprio in ragione delle peculiarità dell’impianto in questione) un esito del procedimento diametralmente opposto ; 2) “ Illegittimità del provvedimento impugnato per violazione degli artt. 199 e 208 del d.lgs. 152/2006 e dei principi sottesi alla conferenza di servizi; eccesso di potere per difetto di motivazione, carenza di istruttoria e sviamento della funzione decisionale ” atteso che l’Area A.I.A. della Regione Lazio aveva omesso qualsivoglia approfondimento istruttorio in ordine al menzionato parere dell’Area Rifiuti limitandosi – in modo del tutto generico e/o meramente assertivo – ad attribuire al medesimo peso «vincolante e ineludibile», senza invece considerare che il progetto presentato aveva ad oggetto esclusivamente l’abbancamento di rifiuti inerti (ossia materiali a bassissimo impatto ambientale, per i quali un criterio di distanza così restrittivo risultava manifestamente sproporzionato e irragionevole); 3) “ Illegittimità del provvedimento impugnato per violazione dell'art. 97 Cost. e dei principi di buon andamento e imparzialità. Eccesso di potere per sviamento di potere, contraddittorietà e carenza di istruttoria ” atteso che il territorio di Roma Capitale soffriva di un gravissimo deficit impiantistico per la tipologia di rifiuti in discussione, con conseguente rischio concreto di paralisi dei cantieri delle opere pubbliche strategiche (Giubileo e Metro C); 4) “ Illegittimità del provvedimento impugnato per violazione dell'art. 97 Cost. e dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. eccesso di potere per manifesta illogicità e disparità di trattamento”;
Lette le memorie difensive prodotte in giudizio dalle amministrazioni resistenti;
Visti gli art. 60 e l’art. 74 c.p.a., per il quale ultimo “ nel caso in cui ravvisi la manifesta […] infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme”;
Ritenuto che il ricorso debba essere respinto in quanto manifestamente infondato tenuto conto di quanto segue:
- che il Commissario straordinario ha ritenuto che la discarica in questione non rientrasse nelle proprie competenze, in quanto valutata non strategica e comunque non in linea con gli obiettivi assegnati anche sotto il profilo temporale;
- che i relativi atti con i quali quest’ultimo ha declinato la competenza in favore della Regione quanto alla discarica in discussione non sono stati impugnati dalla parte ricorrente, sicchè non vi sono dubbi che la competenza a decidere appartenga nella fattispecie a quest’ultimo ente territoriale, con conseguente applicazione del proprio regime giuridico;
- in via generale, che trattandosi di una nuova autorizzazione A.I.A. il sindacato del giudice amministrativo, trattandosi di discrezionalità tecnica, si arresta al profilo strettamente procedimentale e, sul piano motivazionale, a quello della c.d. credibilità logica del provvedimento;
- che nello specifico, la Pronuncia di Valutazione di Impatto Ambientale, rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. G10910 del 24/09/2020, condizionava il mantenimento della propria efficacia e validità all’adempimento di talune prescrizioni, tra le quali appunto l’ottenimento del Parere favorevole dell’Area Rifiuti, viceversa negativo;
- che nella fattispecie risultano di fatto ostativi, quali fattori escludenti, la localizzazione ravvicinata di un centro abitato e di un istituto scolastico;
- che l’interesse alla corretta gestione dei rifiuti prodotti dai cantieri strategici della Metropolitana C e dei cantieri del Giubileo non è personale della parte ricorrente, ma al più del Commissario straordinario, che come detto si è espresso sul punto.
Atteso che la particolarità della presente vicenda consente la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge in quanto manifestamente infondato.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
CC VO, Presidente
FR EL, Consigliere, Estensore
Ida AS, Primo Referendario
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| FR EL | CC VO |
IL SEGRETARIO