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Sentenza 12 febbraio 2024
Sentenza 12 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 12/02/2024, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2024 |
Testo completo
n. 7548/2018 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torre Annunziata
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
Dott.ssa Ida Perna Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 7548 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, avente ad
OGGETTO: separazione giudiziale, e vertente
T R A
nata a [...] il [...] – cod. fisc. Parte_1
, ivi elett.te dom.ta alla Via R. Raiola, n. 19, presso e nello studio dell'Avv. C.F._1
Maria Cava (C.F. ; fax 0818710575; PEC: che la CodiceFiscale_2 Email_1 rappresenta e difende in virtù di mandato a margine del ricorso per separazione giudiziale
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], cod. fisc. CP_1
, elettivamente domiciliato in Castellammare di ST (NA), alla Via Catello C.F._3
Fusco, n. 39, Piano Terra, Interno 3, Scala A, presso e nello studio dell'Avv. Andrea Porzio, dal quale è rappresentato e difeso in forza di procura alle liti, ex art. 83 c.p.c., apposta in calce alla memoria di costituzione e risposta
RESISTENTE
E
pagina 1 di 6 il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE ex lege
CONCLUSIONI: All'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.11.2023, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dalla fissazione di un termine per il deposito telematico di note scritte, il procuratore di parte ricorrente, per il tramite delle proprie note ritualmente depositate, ha concluso insistendo nelle proprie richieste e chiedendo che la causa fosse rinviata per la precisazione delle conclusioni;
con le note depositate in data 13.10.2023, la difesa di parte resistente ha concluso affinché il Giudice emetta, allo stato degli atti, sentenza parziale di separazione.
Con atto del 29.11.2023, depositato in data 29.11.2023, il P.M. ha chiesto “disporsi la separazione personale dei coniugi, affido condiviso dei minori con collocamento privilegiato presso la madre, visite come richieste dal resistente (con particolare riguardo al diritto dello stesso di tenere con sé i minori per tutta la giornata della domenica a finesettimana alterni), assegno di mantenimento nella misura di euro 500 mensili complessivi per i due minori oltre al 50% delle spese straordinarie”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 14.12.2018, (rappresentata dall'Avv. Parte_1
Cava Maria) ha chiesto a questo Tribunale che fosse pronunciata la separazione personale dal coniuge, . CP_1
A tal fine ha esposto di aver contratto matrimonio in Castellammare di ST (NA), in data
28.08.2004, con il resistente, unione dalla quale sono nati, in Castellammare di ST (NA), il figlio
(in data 15.08.2005) e il figlio (in data 27.09.2008). Persona_1 Per_2
Ha dedotto che la prosecuzione del rapporto matrimoniale era ormai irreversibilmente pregiudicata a causa della condotta del coniuge e ha chiesto al Tribunale di disporre l'affido condiviso dei figli minori, e , con residenza privilegiata presso la madre, Persona_1 Per_2
con assegnazione a quest'ultima della casa coniugale, sita in Castellammare di ST (NA), al Corso
V. Emanuele, n. 33, con regolamentazione del regime di visita paterno. Ha chiesto, inoltre, di porre a carico del l'obbligo di versare un assegno di mantenimento per i figli e CP_1 Persona_1
, quantificato in Euro 750,00 mensili, rivalutabili annualmente, secondo gli indici ISTAT e Per_2
pagina 2 di 6 di disporre che le spese mediche, ludiche e didattiche per i minori siano ripartite al 50% tra i coniugi.
Con comparsa di costituzione depositata il 29.03.2019, si è costituito in giudizio
[...]
, il quale non si è opposto alla richiesta di separazione spiegata ex adverso e ha richiesto CP_1
l'adozione di provvedimenti accessori alla pronuncia sullo status.
All'esito dell'udienza presidenziale dell'11.04.2019, il Giudice delegato dal Presidente del
Tribunale, dato atto dell'esperimento infruttuoso del tentativo di conciliazione inter partes, ha emesso i provvedimenti temporanei di cui all'art. 708 c.p.c., autorizzando i coniugi a vivere separatamente, affidando la prole minorenne a entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre, ha regolamentato il regime delle visite paterne, ha posto a carico del resistente, a titolo di contributo nel mantenimento dei figli, l'obbligo del pagamento di un assegno mensile alla ricorrente pari a Euro 500,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il 5 di ogni mese, oltre all'obbligo di partecipare nella misura del 50% alle spese straordinarie
(scolastiche, mediche specialistiche etc.) per la prole, previamente concordate e documentate. Ha quindi nominato il Giudice istruttore, dinanzi al quale ha fissato l'udienza di comparizione delle parti e di trattazione della causa.
All'esito della prima udienza dinanzi al G.I. sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., in accoglimento della richiesta concordemente formulata dai difensori delle parti;
successivamente la causa è stata rinviata più volte in ragione dell'adesione dei difensori all'astensione proclamata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata, dell'avvento della crisi pandemica e della prospettata pendenza di trattative di bonario componimento della lite inter partes, esitate in un accordo sulle statuizioni accessorie alla pronuncia sullo status, versato in atti dai difensori, rispetto al quale il G.I. ha rilevato la sussistenza di dubbi in ordine alla rispondenza dello stesso agli interessi dei figli minori;
successivamente, con ordinanza depositata in data 03.12.2022, il Giudice istruttore ha ritenuto inammissibili e irrilevanti le istanze istruttorie avanzate dalle parti e ha richiesto informazioni ai Responsabili dei Servizi Sociali territorialmente competenti nei termini ivi meglio dettagliati, versate in atti solamente il 10.10.2023, previo sollecito a intervenire del Responsabile d'Ambito competente con ordinanza depositata il pagina 3 di 6 02.05.2023, con la quale la causa è stata rinviata, oltreché per la verifica delle chieste informazioni, anche per la precisazione delle conclusioni sullo status, in accoglimento della richiesta all'uopo avanzata dalla difesa di parte resistente;
sicché, con ordinanza depositata il 10.11.2023 all'esito del deposito di note in sostituzione della udienza del 16.10.2023, il G.I. ha dato che, dalla disamina della relazione depositata il 10.10.2023 dai Responsabili dei SS di Castellammare di ST (bensì datata 22.06.2023), della relazione versata in atti in pari data, ma redatta dai Responsabili dei SS di
Scafati il 21.06.2023 e delle citate note depositate dalle parti, emergono significative incongruenze: nella relazione a firma dei Responsabili dei SS stabiesi si legge che avrebbe loro Parte_1
riferito che i figli “ogni due settimane nei weekend… dormono a casa del papà”, che le parti hanno convenuto che il figlio maggiore, , restasse a vivere con il padre in Castellammare Persona_1
di ST “per poter completare il ciclo di studi già intrapreso”, che il figlio minore, , non vede il Per_2
padre “dalle Festività natalizie del 2022 causa impegni di lavoro del signor e della madre”; nella CP_1
relazione a firma dei Responsabili dei SS scafatesi si legge che avrebbe loro riferito CP_1
di risiedere solo formalmente in Scafati (SA), in quanto trasferitosi a Sciacca (AG) “presso l'abitazione in affitto della sua compagna”, che il figlio minore, , abita con la madre in Mirano (VE), Per_2
“mentre abita insieme alla nonna materna… a Castellammare di ST”, che i “rapporti con i Persona_1
figli sono sereni e quotidiani”, che, quanto al mantenimento, “per provvede il padre… per la Persona_1
somma di euro 250,00” che versa alla nonna convivente, “mentre per che vive con la madre, è la Per_2
genitrice che provvede”; nella stessa ordinanza si dà atto che nelle note depositate dalla difesa della ricorrente il 12.10.2023 si dà conto della circostanza che il figlio vive presso la nonna Per_1
materna e che, una volta terminato il ciclo di studi, si ricongiungerà alla madre e al fratello minore per iscriversi all'Università di Padova, si deduce che il figlio convive con la madre in Per_2
Veneto e si riferisce che il padre non versa alcunché a titolo di mantenimento della prole, di cui si disinteressa, essendosi trasferito in Sicilia;
nelle note depositate dalla difesa del resistente il
13.10.2023 si rappresenta “un quadro familiare tranquillo e sereno”, si allega che i figli “si dividono” con i genitori “la convivenza a distanza ed i contatti giornalieri” e che le parti “di comune accordo, provvedono, principalmente, alla crescita dei figli, in un contesto sereno, scevro di problematiche, anomalie o criticità, provvedendo
pagina 4 di 6 al rispettivo mantenimento, materiale ed economico, degli stessi”, si itera la richiesta di emettersi sentenza non definitiva sullo status.
Pertanto, con il richiamato provvedimento del 10.11.2023, reso all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 16.10.2023, il G.I., ha riservato la causa in decisione sullo status al collegio, previa concessione dei termini abbreviati ex art. 190 c.p.c. (a decorrere dal
17.11.2023), e ha disposto la trasmissione del fascicolo al PM per consentirgli di rendere le proprie conclusioni.
In data 29.11.2023 il P.M. ha concluso nei termini suesposti.
2.1. Tanto premesso, la domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e merita accoglimento, risultando incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, allo stesso tempo, essendo emersa una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità della ricostruzione di una serena vita coniugale.
Da quanto precede si evince, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della richiesta formulata da entrambi i coniugi, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Dovendo la causa proseguire in ordine alle ulteriori domande delle parti, va emessa sentenza non definitiva sullo status.
Devono essere eseguite le formalità prescritte dalla legge.
Va ordinata l'allegazione al fascicolo d'ufficio di copia della presente sentenza.
La regolamentazione delle spese di giudizio va differita alla pronuncia definitiva.
Con separata ordinanza si dispone in ordine alla prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via non definitiva, sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti di , sentito il P.M., ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così CP_1 provvede: pagina 5 di 6 A) dichiara la separazione dei coniugi nata a [...] Parte_1
(NA), il 28.09.1974, e , nato a [...], il [...]; CP_1
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Castellammare di ST per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) d.p.r.
3.11.2010 n. 396 (Ordinamento stato Civile) - (atto n. 325, parte II, Serie
A dei registri di matrimonio dell'anno 2004);
C) dispone l'allegazione al fascicolo d'ufficio di copia della presente sentenza;
D) spese al definitivo.
Così deciso in Torre Annunziata nella Camera di Consiglio del 29.01.2024.
Il giudice estensore Il presidente dott.ssa Ida Perna dott.ssa Marianna Lopiano
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torre Annunziata
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
Dott.ssa Ida Perna Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 7548 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, avente ad
OGGETTO: separazione giudiziale, e vertente
T R A
nata a [...] il [...] – cod. fisc. Parte_1
, ivi elett.te dom.ta alla Via R. Raiola, n. 19, presso e nello studio dell'Avv. C.F._1
Maria Cava (C.F. ; fax 0818710575; PEC: che la CodiceFiscale_2 Email_1 rappresenta e difende in virtù di mandato a margine del ricorso per separazione giudiziale
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], cod. fisc. CP_1
, elettivamente domiciliato in Castellammare di ST (NA), alla Via Catello C.F._3
Fusco, n. 39, Piano Terra, Interno 3, Scala A, presso e nello studio dell'Avv. Andrea Porzio, dal quale è rappresentato e difeso in forza di procura alle liti, ex art. 83 c.p.c., apposta in calce alla memoria di costituzione e risposta
RESISTENTE
E
pagina 1 di 6 il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE ex lege
CONCLUSIONI: All'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.11.2023, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dalla fissazione di un termine per il deposito telematico di note scritte, il procuratore di parte ricorrente, per il tramite delle proprie note ritualmente depositate, ha concluso insistendo nelle proprie richieste e chiedendo che la causa fosse rinviata per la precisazione delle conclusioni;
con le note depositate in data 13.10.2023, la difesa di parte resistente ha concluso affinché il Giudice emetta, allo stato degli atti, sentenza parziale di separazione.
Con atto del 29.11.2023, depositato in data 29.11.2023, il P.M. ha chiesto “disporsi la separazione personale dei coniugi, affido condiviso dei minori con collocamento privilegiato presso la madre, visite come richieste dal resistente (con particolare riguardo al diritto dello stesso di tenere con sé i minori per tutta la giornata della domenica a finesettimana alterni), assegno di mantenimento nella misura di euro 500 mensili complessivi per i due minori oltre al 50% delle spese straordinarie”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 14.12.2018, (rappresentata dall'Avv. Parte_1
Cava Maria) ha chiesto a questo Tribunale che fosse pronunciata la separazione personale dal coniuge, . CP_1
A tal fine ha esposto di aver contratto matrimonio in Castellammare di ST (NA), in data
28.08.2004, con il resistente, unione dalla quale sono nati, in Castellammare di ST (NA), il figlio
(in data 15.08.2005) e il figlio (in data 27.09.2008). Persona_1 Per_2
Ha dedotto che la prosecuzione del rapporto matrimoniale era ormai irreversibilmente pregiudicata a causa della condotta del coniuge e ha chiesto al Tribunale di disporre l'affido condiviso dei figli minori, e , con residenza privilegiata presso la madre, Persona_1 Per_2
con assegnazione a quest'ultima della casa coniugale, sita in Castellammare di ST (NA), al Corso
V. Emanuele, n. 33, con regolamentazione del regime di visita paterno. Ha chiesto, inoltre, di porre a carico del l'obbligo di versare un assegno di mantenimento per i figli e CP_1 Persona_1
, quantificato in Euro 750,00 mensili, rivalutabili annualmente, secondo gli indici ISTAT e Per_2
pagina 2 di 6 di disporre che le spese mediche, ludiche e didattiche per i minori siano ripartite al 50% tra i coniugi.
Con comparsa di costituzione depositata il 29.03.2019, si è costituito in giudizio
[...]
, il quale non si è opposto alla richiesta di separazione spiegata ex adverso e ha richiesto CP_1
l'adozione di provvedimenti accessori alla pronuncia sullo status.
All'esito dell'udienza presidenziale dell'11.04.2019, il Giudice delegato dal Presidente del
Tribunale, dato atto dell'esperimento infruttuoso del tentativo di conciliazione inter partes, ha emesso i provvedimenti temporanei di cui all'art. 708 c.p.c., autorizzando i coniugi a vivere separatamente, affidando la prole minorenne a entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre, ha regolamentato il regime delle visite paterne, ha posto a carico del resistente, a titolo di contributo nel mantenimento dei figli, l'obbligo del pagamento di un assegno mensile alla ricorrente pari a Euro 500,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il 5 di ogni mese, oltre all'obbligo di partecipare nella misura del 50% alle spese straordinarie
(scolastiche, mediche specialistiche etc.) per la prole, previamente concordate e documentate. Ha quindi nominato il Giudice istruttore, dinanzi al quale ha fissato l'udienza di comparizione delle parti e di trattazione della causa.
All'esito della prima udienza dinanzi al G.I. sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., in accoglimento della richiesta concordemente formulata dai difensori delle parti;
successivamente la causa è stata rinviata più volte in ragione dell'adesione dei difensori all'astensione proclamata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata, dell'avvento della crisi pandemica e della prospettata pendenza di trattative di bonario componimento della lite inter partes, esitate in un accordo sulle statuizioni accessorie alla pronuncia sullo status, versato in atti dai difensori, rispetto al quale il G.I. ha rilevato la sussistenza di dubbi in ordine alla rispondenza dello stesso agli interessi dei figli minori;
successivamente, con ordinanza depositata in data 03.12.2022, il Giudice istruttore ha ritenuto inammissibili e irrilevanti le istanze istruttorie avanzate dalle parti e ha richiesto informazioni ai Responsabili dei Servizi Sociali territorialmente competenti nei termini ivi meglio dettagliati, versate in atti solamente il 10.10.2023, previo sollecito a intervenire del Responsabile d'Ambito competente con ordinanza depositata il pagina 3 di 6 02.05.2023, con la quale la causa è stata rinviata, oltreché per la verifica delle chieste informazioni, anche per la precisazione delle conclusioni sullo status, in accoglimento della richiesta all'uopo avanzata dalla difesa di parte resistente;
sicché, con ordinanza depositata il 10.11.2023 all'esito del deposito di note in sostituzione della udienza del 16.10.2023, il G.I. ha dato che, dalla disamina della relazione depositata il 10.10.2023 dai Responsabili dei SS di Castellammare di ST (bensì datata 22.06.2023), della relazione versata in atti in pari data, ma redatta dai Responsabili dei SS di
Scafati il 21.06.2023 e delle citate note depositate dalle parti, emergono significative incongruenze: nella relazione a firma dei Responsabili dei SS stabiesi si legge che avrebbe loro Parte_1
riferito che i figli “ogni due settimane nei weekend… dormono a casa del papà”, che le parti hanno convenuto che il figlio maggiore, , restasse a vivere con il padre in Castellammare Persona_1
di ST “per poter completare il ciclo di studi già intrapreso”, che il figlio minore, , non vede il Per_2
padre “dalle Festività natalizie del 2022 causa impegni di lavoro del signor e della madre”; nella CP_1
relazione a firma dei Responsabili dei SS scafatesi si legge che avrebbe loro riferito CP_1
di risiedere solo formalmente in Scafati (SA), in quanto trasferitosi a Sciacca (AG) “presso l'abitazione in affitto della sua compagna”, che il figlio minore, , abita con la madre in Mirano (VE), Per_2
“mentre abita insieme alla nonna materna… a Castellammare di ST”, che i “rapporti con i Persona_1
figli sono sereni e quotidiani”, che, quanto al mantenimento, “per provvede il padre… per la Persona_1
somma di euro 250,00” che versa alla nonna convivente, “mentre per che vive con la madre, è la Per_2
genitrice che provvede”; nella stessa ordinanza si dà atto che nelle note depositate dalla difesa della ricorrente il 12.10.2023 si dà conto della circostanza che il figlio vive presso la nonna Per_1
materna e che, una volta terminato il ciclo di studi, si ricongiungerà alla madre e al fratello minore per iscriversi all'Università di Padova, si deduce che il figlio convive con la madre in Per_2
Veneto e si riferisce che il padre non versa alcunché a titolo di mantenimento della prole, di cui si disinteressa, essendosi trasferito in Sicilia;
nelle note depositate dalla difesa del resistente il
13.10.2023 si rappresenta “un quadro familiare tranquillo e sereno”, si allega che i figli “si dividono” con i genitori “la convivenza a distanza ed i contatti giornalieri” e che le parti “di comune accordo, provvedono, principalmente, alla crescita dei figli, in un contesto sereno, scevro di problematiche, anomalie o criticità, provvedendo
pagina 4 di 6 al rispettivo mantenimento, materiale ed economico, degli stessi”, si itera la richiesta di emettersi sentenza non definitiva sullo status.
Pertanto, con il richiamato provvedimento del 10.11.2023, reso all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 16.10.2023, il G.I., ha riservato la causa in decisione sullo status al collegio, previa concessione dei termini abbreviati ex art. 190 c.p.c. (a decorrere dal
17.11.2023), e ha disposto la trasmissione del fascicolo al PM per consentirgli di rendere le proprie conclusioni.
In data 29.11.2023 il P.M. ha concluso nei termini suesposti.
2.1. Tanto premesso, la domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e merita accoglimento, risultando incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, allo stesso tempo, essendo emersa una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità della ricostruzione di una serena vita coniugale.
Da quanto precede si evince, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della richiesta formulata da entrambi i coniugi, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Dovendo la causa proseguire in ordine alle ulteriori domande delle parti, va emessa sentenza non definitiva sullo status.
Devono essere eseguite le formalità prescritte dalla legge.
Va ordinata l'allegazione al fascicolo d'ufficio di copia della presente sentenza.
La regolamentazione delle spese di giudizio va differita alla pronuncia definitiva.
Con separata ordinanza si dispone in ordine alla prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via non definitiva, sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti di , sentito il P.M., ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così CP_1 provvede: pagina 5 di 6 A) dichiara la separazione dei coniugi nata a [...] Parte_1
(NA), il 28.09.1974, e , nato a [...], il [...]; CP_1
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Castellammare di ST per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) d.p.r.
3.11.2010 n. 396 (Ordinamento stato Civile) - (atto n. 325, parte II, Serie
A dei registri di matrimonio dell'anno 2004);
C) dispone l'allegazione al fascicolo d'ufficio di copia della presente sentenza;
D) spese al definitivo.
Così deciso in Torre Annunziata nella Camera di Consiglio del 29.01.2024.
Il giudice estensore Il presidente dott.ssa Ida Perna dott.ssa Marianna Lopiano
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