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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 02/12/2025, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1551/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nuoro, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Lecis, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1551/2013 promossa da:
, (C.F. ) nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Stefano Mannironi, presso il cui studio in Nuoro, alla via Dante n.22 è elettivamente domiciliata, ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
parte attrice contro
, (C.F. , nato a [...], il [...], residente in Controparte_1 C.F._2
Siniscola, via Nuoro n.7; , C.F. nato a [...], il Controparte_2 C.F._3
10.06.1976 e residente in [...], c.f. Parte_2
, nato a [...], il [...] e residente in [...], Corso Vittorio Emanuele III C.F._4
n.25, , c.f. , nato a [...], il [...] e residente in Controparte_3 C.F._5
Orotelli, Corso Vittorio Emanuele III N.25, , c.f. , nato a CP_4 C.F._6
Nuoro, il 03.04.1994, residente in [...], Corso Vittorio Emanuele III n.25, , c.f. CP_5
, nata a [...], il [...] e residente in [...], Corso Vittorio Emanuele III C.F._7
n.25 , rapp.ti e difesi dall'avv. Caterina Zoroddu c.f. , nel cui Studio in Nuoro, C.F._8
Vico Jean Paul Sartre n.4, eleggono domicilio per procura in calce al presente atto parte convenuta
Oggetto: scioglimento comunione ereditaria
La causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Pag. 1 a 6 Nell'interesse delle parti:
I procuratori delle parti dichiarano di accettare il progetto divisionale predisposto dal giudice e depositato in data 28.11.2025, salvo nella parte in cui prevede un conguaglio a favore dell'attrice, al quale la stessa dichiara di rinunciare.
Chiedono concordemente che il giudice trattenga la causa in decisione con rinuncia ai termini ex art.
190 c.p.c. e spese della divisione a carico della massa o comunque compensate tra le parti.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio la germana Parte_1
al fine di ottenere la divisione dei beni caduti in successione a seguito della Persona_1 morte della madre . Persona_2
A fondamento della domanda, l'attrice ha esposto:
- che in data 05.11.2002 è deceduta ab intestato la Sig.ra nata a Persona_2
Siniscola il 26.08.1921, lasciando a succederle le figlie e Parte_1 Persona_1
- che, nella dichiarazione di successione di presentata dalla convenuta, Persona_2 comparivano una serie di terreni e fabbricati siti in Siniscola, meglio individuati in citazione;
- che, per gran parte di tali beni, non risultavano i relativi atti di acquisto idonei a offrire la prova certa della titolarità in capo alla madre delle odierne parti causa;
- che, allo stato attuale, i beni realmente caduti in successione erano solo quelli di cui alle lettere dalla a) alla f) dell'atto di citazione, di cui l'attrice chiedeva la divisione, ad esclusione dell'appartamento dalla medesima occupato, in quanto la restante parte era nel possesso esclusivo di la quale ne percepiva i frutti in via esclusiva. Persona_1
Tanto premesso, instava per lo scioglimento della comunione ereditaria, con assegnazione all'attrice dell'appartamento al piano terra del fabbricato, sito in Siniscola, distinto al NCEU al Foglio 29, mappale 349, sub 2, e a dell'appartamento, posto al primo piano del medesimo Persona_1 fabbricato e distinto al Foglio 29, mappale 349, sub 3, oltre all'assegnazione, a ciascuna delle parti, di una quota di pari valore del cortile pertinenziale dell'intero fabbricato.
Insisteva altresì per l'assegnazione, mediante sorteggio, di una quota dei terreni caduti in successione e per la condanna della convenuta al rendiconto dei frutti maturati e dalla stessa percepiti in ragione del possesso esclusivo dei beni ereditari, con spese della divisione a carico della massa e spese del giudizio a carico della resistente.
*
Pag. 2 a 6 Con comparsa del 03.11.2014, si è costituita in giudizio la quale non si è Persona_1 opposta allo scioglimento della divisione ereditaria, pur contestando di essere al possesso esclusivo dei beni indicati in citazione, con conseguente richiesta di rigetto della domanda di rappresentazione dei frutti.
*
All' udienza del 04.11.2014, il giudice ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6,
c.p.c. Esaminate le istanze istruttorie formulate dalle parti, il giudicante ha rigettato le prove orali, ritenute inammissibili e irrilevanti, e conferito al c.t.u., Geom. l'incarico di individuare Persona_3
e stimare unicamente i beni per i quali risultavano in atti i legittimi titoli di provenienza e di procedere alla divisione degli stessi con la formazione delle quote ereditarie, oltre alla stima dei frutti.
All'esito delle operazioni peritali, dopo ripetuti rinvii concessi per valutare la possibilità di un accordo, all'udienza del 27.09.2022 le parti hanno dichiarato di volere addivenire a una divisione parziale con rinuncia alla divisione dei beni per i quali non sussistevano titoli di acquisto della proprietà.
In data 05.12.2024, le parti limitavano la domanda di divisione ai seguenti beni:
• la casa di civile abitazione ubicata in Siniscola in via Calabria, distinta al NCT al F.29, part.349 sub 1, 2, 3 e il terreno sul quale la stessa insiste, sito in agro di Siniscola e distinto al NCT mappali 103/a, 104 /b e 197 di mq. 524;
• terreno in agro di Siniscola, loc. Su Calavriche, distinto al F.5, mappale 44;
• terreno in agro di Siniscola, loc. Lochillei, distinto al F.2, mappali 22 e 23;
In data 30.12.2024, moriva la convenuta , lasciando a succederle i figli Persona_1 [...]
, e . Poiché la figlia CP_1 Controparte_2 Parte_3 [...] rinunciava all'eredità, con atto del 03.03.2025, le succedevano per Parte_3 rappresentazione i figli , , e , tutti costituitisi Parte_2 Controparte_3 CP_4 CP_5 nel presente giudizio con atto del 12.03.2025.
All'udienza del 28.11.2025, il giudice ha provveduto al deposito del progetto divisionale ai sensi dell'art. 789 c.p.c.
All'udienza del 02.12.2025, fissata per la comparizione delle parti e la discussione del progetto divisionale, le parti hanno dichiarato di approvare il progetto divisionale predisposto dal giudice, salvo nella parte in cui prevede un conguaglio in favore dell'attrice e rassegnato le conclusioni in epigrafe indicate, con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c.
Il Giudice, dato atto, ha trattenuto la causa in decisione, senza concessione dei termini 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pag. 3 a 6 La domanda è fondata.
L'art. 713 c.c. stabilisce che gli eredi possono domandare in qualsiasi momento la divisione del compendio ereditario.
Il giudizio - avendo ad oggetto l'accertamento del diritto di ciascun condividente a una quota ideale dell'asse e la sua trasformazione in un diritto di proprietà esclusiva su una corrispondente porzione di beni - ha carattere unitario, trovando applicazione in detta materia il principio di universalità della divisione, implicitamente sancito dall'art. 727 c.c.
Detto principio non deve essere inteso però in modo tassativo.
Invero, secondo l'orientamento granitico nella giurisprudenza: «il principio dell'universalità della divisione ereditaria non è assoluto ed inderogabile, potendosi anche procedere ad una divisione solo parziale se un accordo in tal senso intervenga tra le parti ovvero quando costituisca oggetto di una domanda giudiziale senza che alcuna delle altre parti ne estenda la portata, chiedendo di trasformare in porzioni concrete le quote dei singoli comproprietari, con divisione dell'intero asse».
(Sez. 2, Sentenza n. 6931 del 08/04/2016 (Rv. 639451 - 01).
Nella fattispecie esaminata, le parti hanno concordemente deciso di addivenire a una divisione parziale.
All'esito delle rinunce operate dalle parti, il compendio ereditario è stato così individuato:
• casa di civile abitazione ubicata in Siniscola alla via Calabria n. 9, distinta al catasto fabbricati al Foglio 29, mappale 349, sub. 1,2,3, comprensivo del terreno sulla quale la medesima insiste e, distinto al NCT mappali 103/a, 104/b e 197 di mq 524, con annesse pertinenze (euro
517.137,40);
• terreno in agro di Siniscola, loc. Su Calavriche, distinto al NCT Foglio 5, mappale 689 (euro
15.000,00);
• terreno in agro di Siniscola loc. Lochillei, distinto al Foglio 2, mappali 22 e 23 (euro
15.988,00);
All'udienza del 02.12.2025, sulla base della stima operata dal c.t.u., il giudice ha sottoposto alle parti il seguente progetto divisionale:
1° lotto (valore della quota pari a euro 274.062,70) a (attrice): Parte_1 quota pari a ½ del compendio ereditario comprensiva dei seguenti beni:
− Casa Piano Terra, 139,26 MQ X €900/MQ = € 125.334,00;
− ingresso esclusivo PT 8,48 MQ X €540/MQ = € 4.579,20;
− Terrazza P1° lastrico solare) 132,45 MQ X €540/MQ = € 71.523,00
− cortile 148,00 MQ X € 250/MQ = € 37.000,00
− Cantina 22,28 MQ X € 540/MQ = € 12.031,20 Pag. 4 a 6 − + 23,63 MQ X €300/MQ = € 7.089,00 CP_6 CP_7
− € 257.556,40;
− terreno in agro di Siniscola, loc. Su Calavriche, distinto al NCT Foglio 5, mappale 689 (euro
15.000,00);
TOTALE: euro 272.556,40 conguaglio avere, pari a euro 1.506,30, dagli eredi di Persona_1
2° lotto (valore della quota pari a euro 274.062,70) a Parte_4
(convenuta); una quota pari a ½ comprensiva dei seguenti beni:
− Casa P1° 105,36 MQ X €1200/MQ = € 127.632,00
− Verande e Ingressi P1° 9,02 MQ X € 600/MQ = € 5.412,00
− Disimpegno P1° 8,80 MQ X € 600/MQ = € 5.280,00
− Mansarda P2° 97,60 MQ X € 600/MQ = € 58.560,00
− Cucina Rustica PT 48,05 MQ X € 540/MQ = € 25.947,00
− Cortile PT 147,00 MQ X € 250/MQ = € 36.750,00
(€ 259.581,00)
− terreno in agro di Siniscola, loc. Lochillei, distinto al Foglio 2, mappali 22 e 23 (euro
15.988,00);
TOTALE: 275.569,00.
Stante la rinuncia dell'attrice a qualsiasi conguaglio in suo favore, il Tribunale ritiene di apportare le seguenti modifiche al progetto di divisione:
• 1 LOTTO: (attrice), una quota pari a ½ comprensiva dei seguenti Parte_1 beni: , 139,26 MQ X €900/MQ = € 125.334,00; INGRESSO Parte_5
ESCLUSIVO PT 8,48 MQ X € 540/mq = € 4.579,20; TERRAZZA p1° lastrico solare) 132,45 mq x €540/mq = € 71.523,00, CORTILE 148,00 mq x € 250/mq = € 37.000,00 ; Pt_6
22,28 mq x € 540/mq = € 12.031,20;
+ SGOMBERO 23,63 mq x €300/mq = € 7.089,00; in agro di Siniscola, CP_6 Pt_7 loc. Su Calavriche, distinto al NCT Foglio 5, mappale 689 (euro 15.000,00); TOTALE: euro
272.556,40
• 2 LOTTO: (convenuti): una quota pari a ½ comprensiva Parte_4 dei seguenti beni: CASA P1° 105,36 mq x €1200/mq = € 127.632,00; VERANDE e INGRESSI
P1° 9,02 MQ X € 600/MQ = € 5.412,00; DISIMPEGNO P1° 8,80 MQ X € 600/MQ = €
5.280,00; P2° 97,60 Mq X € 600/Mq = € 58.560,00; CUCINA RUSTICA PT CP_8
Pag. 5 a 6 48,05 MQ X € 540/MQ = € 25.947,00; CORTILE PT 147,00 MQ X € 250/MQ = € 36.750,00
(€ 259.581,00; in agro di Siniscola, loc. Lochillei, distinto al Foglio 2, mappali 22 Pt_7
e 23 (euro 15.988,00); TOTALE: 275.569,00.
La domanda di divisione deve pertanto essere accolta, secondo il progetto divisionale sopra riportato.
Le spese della c.t.u. e della domanda di divisione devono essere poste carico della massa, come da conclusioni conformi rassegnate dalle parti.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- ripartisce il compendio ereditario tra gli eredi di , secondo il progetto Persona_2 divisionale sopra indicato, con esclusione di ogni conguaglio tra le parti.
- pone le spese della domanda di divisione a carico della massa;
- pone le spese della C.T.U. definitivamente a carico della massa.
Così deciso in Nuoro, in data 02.12.2025
Il Giudice dott.ssa Francesca Lecis
Pag. 6 a 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nuoro, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Lecis, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1551/2013 promossa da:
, (C.F. ) nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Stefano Mannironi, presso il cui studio in Nuoro, alla via Dante n.22 è elettivamente domiciliata, ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
parte attrice contro
, (C.F. , nato a [...], il [...], residente in Controparte_1 C.F._2
Siniscola, via Nuoro n.7; , C.F. nato a [...], il Controparte_2 C.F._3
10.06.1976 e residente in [...], c.f. Parte_2
, nato a [...], il [...] e residente in [...], Corso Vittorio Emanuele III C.F._4
n.25, , c.f. , nato a [...], il [...] e residente in Controparte_3 C.F._5
Orotelli, Corso Vittorio Emanuele III N.25, , c.f. , nato a CP_4 C.F._6
Nuoro, il 03.04.1994, residente in [...], Corso Vittorio Emanuele III n.25, , c.f. CP_5
, nata a [...], il [...] e residente in [...], Corso Vittorio Emanuele III C.F._7
n.25 , rapp.ti e difesi dall'avv. Caterina Zoroddu c.f. , nel cui Studio in Nuoro, C.F._8
Vico Jean Paul Sartre n.4, eleggono domicilio per procura in calce al presente atto parte convenuta
Oggetto: scioglimento comunione ereditaria
La causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Pag. 1 a 6 Nell'interesse delle parti:
I procuratori delle parti dichiarano di accettare il progetto divisionale predisposto dal giudice e depositato in data 28.11.2025, salvo nella parte in cui prevede un conguaglio a favore dell'attrice, al quale la stessa dichiara di rinunciare.
Chiedono concordemente che il giudice trattenga la causa in decisione con rinuncia ai termini ex art.
190 c.p.c. e spese della divisione a carico della massa o comunque compensate tra le parti.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio la germana Parte_1
al fine di ottenere la divisione dei beni caduti in successione a seguito della Persona_1 morte della madre . Persona_2
A fondamento della domanda, l'attrice ha esposto:
- che in data 05.11.2002 è deceduta ab intestato la Sig.ra nata a Persona_2
Siniscola il 26.08.1921, lasciando a succederle le figlie e Parte_1 Persona_1
- che, nella dichiarazione di successione di presentata dalla convenuta, Persona_2 comparivano una serie di terreni e fabbricati siti in Siniscola, meglio individuati in citazione;
- che, per gran parte di tali beni, non risultavano i relativi atti di acquisto idonei a offrire la prova certa della titolarità in capo alla madre delle odierne parti causa;
- che, allo stato attuale, i beni realmente caduti in successione erano solo quelli di cui alle lettere dalla a) alla f) dell'atto di citazione, di cui l'attrice chiedeva la divisione, ad esclusione dell'appartamento dalla medesima occupato, in quanto la restante parte era nel possesso esclusivo di la quale ne percepiva i frutti in via esclusiva. Persona_1
Tanto premesso, instava per lo scioglimento della comunione ereditaria, con assegnazione all'attrice dell'appartamento al piano terra del fabbricato, sito in Siniscola, distinto al NCEU al Foglio 29, mappale 349, sub 2, e a dell'appartamento, posto al primo piano del medesimo Persona_1 fabbricato e distinto al Foglio 29, mappale 349, sub 3, oltre all'assegnazione, a ciascuna delle parti, di una quota di pari valore del cortile pertinenziale dell'intero fabbricato.
Insisteva altresì per l'assegnazione, mediante sorteggio, di una quota dei terreni caduti in successione e per la condanna della convenuta al rendiconto dei frutti maturati e dalla stessa percepiti in ragione del possesso esclusivo dei beni ereditari, con spese della divisione a carico della massa e spese del giudizio a carico della resistente.
*
Pag. 2 a 6 Con comparsa del 03.11.2014, si è costituita in giudizio la quale non si è Persona_1 opposta allo scioglimento della divisione ereditaria, pur contestando di essere al possesso esclusivo dei beni indicati in citazione, con conseguente richiesta di rigetto della domanda di rappresentazione dei frutti.
*
All' udienza del 04.11.2014, il giudice ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6,
c.p.c. Esaminate le istanze istruttorie formulate dalle parti, il giudicante ha rigettato le prove orali, ritenute inammissibili e irrilevanti, e conferito al c.t.u., Geom. l'incarico di individuare Persona_3
e stimare unicamente i beni per i quali risultavano in atti i legittimi titoli di provenienza e di procedere alla divisione degli stessi con la formazione delle quote ereditarie, oltre alla stima dei frutti.
All'esito delle operazioni peritali, dopo ripetuti rinvii concessi per valutare la possibilità di un accordo, all'udienza del 27.09.2022 le parti hanno dichiarato di volere addivenire a una divisione parziale con rinuncia alla divisione dei beni per i quali non sussistevano titoli di acquisto della proprietà.
In data 05.12.2024, le parti limitavano la domanda di divisione ai seguenti beni:
• la casa di civile abitazione ubicata in Siniscola in via Calabria, distinta al NCT al F.29, part.349 sub 1, 2, 3 e il terreno sul quale la stessa insiste, sito in agro di Siniscola e distinto al NCT mappali 103/a, 104 /b e 197 di mq. 524;
• terreno in agro di Siniscola, loc. Su Calavriche, distinto al F.5, mappale 44;
• terreno in agro di Siniscola, loc. Lochillei, distinto al F.2, mappali 22 e 23;
In data 30.12.2024, moriva la convenuta , lasciando a succederle i figli Persona_1 [...]
, e . Poiché la figlia CP_1 Controparte_2 Parte_3 [...] rinunciava all'eredità, con atto del 03.03.2025, le succedevano per Parte_3 rappresentazione i figli , , e , tutti costituitisi Parte_2 Controparte_3 CP_4 CP_5 nel presente giudizio con atto del 12.03.2025.
All'udienza del 28.11.2025, il giudice ha provveduto al deposito del progetto divisionale ai sensi dell'art. 789 c.p.c.
All'udienza del 02.12.2025, fissata per la comparizione delle parti e la discussione del progetto divisionale, le parti hanno dichiarato di approvare il progetto divisionale predisposto dal giudice, salvo nella parte in cui prevede un conguaglio in favore dell'attrice e rassegnato le conclusioni in epigrafe indicate, con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c.
Il Giudice, dato atto, ha trattenuto la causa in decisione, senza concessione dei termini 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pag. 3 a 6 La domanda è fondata.
L'art. 713 c.c. stabilisce che gli eredi possono domandare in qualsiasi momento la divisione del compendio ereditario.
Il giudizio - avendo ad oggetto l'accertamento del diritto di ciascun condividente a una quota ideale dell'asse e la sua trasformazione in un diritto di proprietà esclusiva su una corrispondente porzione di beni - ha carattere unitario, trovando applicazione in detta materia il principio di universalità della divisione, implicitamente sancito dall'art. 727 c.c.
Detto principio non deve essere inteso però in modo tassativo.
Invero, secondo l'orientamento granitico nella giurisprudenza: «il principio dell'universalità della divisione ereditaria non è assoluto ed inderogabile, potendosi anche procedere ad una divisione solo parziale se un accordo in tal senso intervenga tra le parti ovvero quando costituisca oggetto di una domanda giudiziale senza che alcuna delle altre parti ne estenda la portata, chiedendo di trasformare in porzioni concrete le quote dei singoli comproprietari, con divisione dell'intero asse».
(Sez. 2, Sentenza n. 6931 del 08/04/2016 (Rv. 639451 - 01).
Nella fattispecie esaminata, le parti hanno concordemente deciso di addivenire a una divisione parziale.
All'esito delle rinunce operate dalle parti, il compendio ereditario è stato così individuato:
• casa di civile abitazione ubicata in Siniscola alla via Calabria n. 9, distinta al catasto fabbricati al Foglio 29, mappale 349, sub. 1,2,3, comprensivo del terreno sulla quale la medesima insiste e, distinto al NCT mappali 103/a, 104/b e 197 di mq 524, con annesse pertinenze (euro
517.137,40);
• terreno in agro di Siniscola, loc. Su Calavriche, distinto al NCT Foglio 5, mappale 689 (euro
15.000,00);
• terreno in agro di Siniscola loc. Lochillei, distinto al Foglio 2, mappali 22 e 23 (euro
15.988,00);
All'udienza del 02.12.2025, sulla base della stima operata dal c.t.u., il giudice ha sottoposto alle parti il seguente progetto divisionale:
1° lotto (valore della quota pari a euro 274.062,70) a (attrice): Parte_1 quota pari a ½ del compendio ereditario comprensiva dei seguenti beni:
− Casa Piano Terra, 139,26 MQ X €900/MQ = € 125.334,00;
− ingresso esclusivo PT 8,48 MQ X €540/MQ = € 4.579,20;
− Terrazza P1° lastrico solare) 132,45 MQ X €540/MQ = € 71.523,00
− cortile 148,00 MQ X € 250/MQ = € 37.000,00
− Cantina 22,28 MQ X € 540/MQ = € 12.031,20 Pag. 4 a 6 − + 23,63 MQ X €300/MQ = € 7.089,00 CP_6 CP_7
− € 257.556,40;
− terreno in agro di Siniscola, loc. Su Calavriche, distinto al NCT Foglio 5, mappale 689 (euro
15.000,00);
TOTALE: euro 272.556,40 conguaglio avere, pari a euro 1.506,30, dagli eredi di Persona_1
2° lotto (valore della quota pari a euro 274.062,70) a Parte_4
(convenuta); una quota pari a ½ comprensiva dei seguenti beni:
− Casa P1° 105,36 MQ X €1200/MQ = € 127.632,00
− Verande e Ingressi P1° 9,02 MQ X € 600/MQ = € 5.412,00
− Disimpegno P1° 8,80 MQ X € 600/MQ = € 5.280,00
− Mansarda P2° 97,60 MQ X € 600/MQ = € 58.560,00
− Cucina Rustica PT 48,05 MQ X € 540/MQ = € 25.947,00
− Cortile PT 147,00 MQ X € 250/MQ = € 36.750,00
(€ 259.581,00)
− terreno in agro di Siniscola, loc. Lochillei, distinto al Foglio 2, mappali 22 e 23 (euro
15.988,00);
TOTALE: 275.569,00.
Stante la rinuncia dell'attrice a qualsiasi conguaglio in suo favore, il Tribunale ritiene di apportare le seguenti modifiche al progetto di divisione:
• 1 LOTTO: (attrice), una quota pari a ½ comprensiva dei seguenti Parte_1 beni: , 139,26 MQ X €900/MQ = € 125.334,00; INGRESSO Parte_5
ESCLUSIVO PT 8,48 MQ X € 540/mq = € 4.579,20; TERRAZZA p1° lastrico solare) 132,45 mq x €540/mq = € 71.523,00, CORTILE 148,00 mq x € 250/mq = € 37.000,00 ; Pt_6
22,28 mq x € 540/mq = € 12.031,20;
+ SGOMBERO 23,63 mq x €300/mq = € 7.089,00; in agro di Siniscola, CP_6 Pt_7 loc. Su Calavriche, distinto al NCT Foglio 5, mappale 689 (euro 15.000,00); TOTALE: euro
272.556,40
• 2 LOTTO: (convenuti): una quota pari a ½ comprensiva Parte_4 dei seguenti beni: CASA P1° 105,36 mq x €1200/mq = € 127.632,00; VERANDE e INGRESSI
P1° 9,02 MQ X € 600/MQ = € 5.412,00; DISIMPEGNO P1° 8,80 MQ X € 600/MQ = €
5.280,00; P2° 97,60 Mq X € 600/Mq = € 58.560,00; CUCINA RUSTICA PT CP_8
Pag. 5 a 6 48,05 MQ X € 540/MQ = € 25.947,00; CORTILE PT 147,00 MQ X € 250/MQ = € 36.750,00
(€ 259.581,00; in agro di Siniscola, loc. Lochillei, distinto al Foglio 2, mappali 22 Pt_7
e 23 (euro 15.988,00); TOTALE: 275.569,00.
La domanda di divisione deve pertanto essere accolta, secondo il progetto divisionale sopra riportato.
Le spese della c.t.u. e della domanda di divisione devono essere poste carico della massa, come da conclusioni conformi rassegnate dalle parti.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- ripartisce il compendio ereditario tra gli eredi di , secondo il progetto Persona_2 divisionale sopra indicato, con esclusione di ogni conguaglio tra le parti.
- pone le spese della domanda di divisione a carico della massa;
- pone le spese della C.T.U. definitivamente a carico della massa.
Così deciso in Nuoro, in data 02.12.2025
Il Giudice dott.ssa Francesca Lecis
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