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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/09/2025, n. 8827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8827 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Sezione II Lavoro
R.Gen. N. 31666/2024
Il Giudice designato dr.ssa Angela Damiani, all'udienza del 15.09.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c nella causa TRA
, elettivamente domiciliata in Roma, Viale delle Milizie n. 9, presso lo studio Parte_1 dell'Avv. Giancarlo Notaro (PEC ), che lo rappresenta e Email_1 difende, giusta procura in atti;
OPPONENTE E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Loredana Leto (PEC: t) ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Email_2
Metropolitana INPS, sita in Roma, alla Via Cesare Beccaria n. 29, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo Conclusioni: i procuratori concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di ricorso depositato in cancelleria il 02.09.2024, parte opponente in epigrafe indicata agiva in questa sede rappresentando che, in data 01.08.2024, gli veniva notificato il decreto ingiuntivo n. 19012/2024, con il quale il Tribunale di Roma lo condannava al pagamento, nei confronti dell' della somma di € 5.834,91, oltre accessori e spese di lite;
che l' CP_1 CP_2 previdenziale aveva agito in via monitoria per il recupero di quanto dallo stesso corrisposto, quale gestore del Fondo di Garanzia ed a titolo di TFR, al Sig. , asserito Persona_1 dipendente dell'opponente; che, pertanto, per effetto del suddetto pagamento, l' si era CP_1 surrogato nel diritto del ai sensi dell'art. 2 comma 7 della Legge 297/1982. Per_1
L'opponente deduceva, quindi, l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto, rappresentando di non essere mai stato titolare di alcuna ditta individuale e di non avere, pertanto, mai avuto dipendenti;
rilevava, infine, che non sussistevano i presupposti per poter accedere al Fondo di Garanzia, dal momento che il credito di lavoro azionato non risultava riconosciuto in alcuna procedura concorsuale né, tantomeno, era stata dimostrata l'indisponibilità patrimoniale del datore di lavoro, anche previo esperimento di azioni esecutive infruttuose. Per tutto quanto sopra premesso, parte opponente concludeva chiedendo all'intestato Tribunale quanto segue: “Piaccia al Tribunale Ill.mo – contrariis reiectis – per le causali tutte del presente atto, accogliere l'opposizione di avverso il decreto ingiuntivo opposto n. 4182 Parte_1 emesso dal Tribunale di Roma in funzione di Giudice del lavoro in data 21 giugno 2024 e per l'effetto revocarlo. Con vittoria di spese di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto legale antistatario.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio l' associandosi alla CP_1 richiesta di revoca del provvedimento opposto ex adverso formulata, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere. In particolare, l'ente previdenziale rappresentava che, in sede di presentazione della domanda di intervento al Fondo di Garanzia, aveva indicato erroneamente, quale proprio Persona_1 datore di lavoro, l'opponente in luogo della società BEST BETON, alle cui dipendenze aveva invece lavorato. L' dichiarava, quindi, di rinunciare al credito azionato nei confronti del con il CP_1 Parte_1 decreto ingiuntivo in contestazione, riconoscendo la carenza in capo allo stesso della titolarità passiva del rapporto obbligatorio. La causa, istruita con le prove documentali prodotte dalle parti, è stata discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della presente sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opponente ha impugnato il decreto ingiuntivo in esame, eccependo di non essere mai stato titolare di alcuna attività imprenditoriale. A sostegno di tale assunto versava in atti un elenco di ditte individuali, sia attive che cessate, aventi quale nominativo “ ” (cfr. doc. 2 ric.). Parte_1
Nel corso del giudizio si costituiva l' il quale confermava la predetta circostanza, dichiarando CP_1 di rinunciare al credito sotteso al decreto ingiuntivo opposto e chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere. A tale richiesta, nel corso dell'odierna udienza, si associava parte opponente, la quale insisteva per la vittoria delle spese di lite. Ebbene, alla luce di quanto emerso dalla documentazione versata in atti e dalle dichiarazioni rese dalla stessa parte opposta, il decreto ingiuntivo oggetto del presente giudizio deve essere revocato In merito alla regolamentazione delle spese del giudizio, si ritiene che la condotta tenuta dall' CP_1 nelle more del giudizio costituisca motivo per la compensazione per la metà delle spese di lite, ponendo a carico dell'ente previdenziale la restante parte, liquidata come in dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere e revoca il decreto ingiuntivo n. 4182/2024 emesso dal Tribunale di Roma in data 21/06/2024;
pagina 2 di 3 - compensa per la metà le spese di lite, condannando l' al pagamento della restante CP_1 parte, liquidata in € 900,00, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Roma, 15.09.2025
Il giudice del lavoro
dott.ssa Angela Damiani
La presente sentenza è stata redatta con l'ausilio dell'addetto all'Ufficio per il processo dott.ssa Carla Besi Vetrella
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