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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 03/12/2025, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. M.Teresa Spanu Presidente rel.
dott. Donatella Aru Consigliere
dott. Grazia M.Bagella Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 16 del Ruolo Affari Contenziosi per l'anno 2021 promosso da
Parte_2 (C.F.: C.F._2 ) e [...] Parte_1 (C.F.: Codice Fiscale_1
Pt 3 (C.F.: C.F. 3
, elettivamente domiciliati in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Brunello
Acquas, che li rappresenta e difende, anche in via fra loro disgiuntiva con l'avv. Amalia Cotti, giusta delega a margine del ricorso in riassunzione in data 26 ottobre 2018
appellanti
CONTRO
'elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio degli avv.ti CP_1 (C.F.: C.F. 4
IO AL e IT La LF, che lo rappresentano e difendono per procura speciale a margine dell'atto di comparsa di costituzione e risposta;
Controparte_2 (P.IVA P.IVA 1 ), in persona del suo procuratore ad negotia dott.
Controparte_3 elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Paolo Sestu, che la rappresenta e difende per procura speciale a margine dell'atto di comparsa di costituzione e risposta appellati
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale.
All'udienza dell'11-07-2025 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse degli appellanti:
Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Cagliari, previa sospensione della esecutività della sentenza impugnata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, in riforma della sentenza impugnata:
1) vista la sentenza, ormai definitiva, n. 367/2022 di Codesta Ecc.ma Corte che ha accertato a carico di CP_1 un concorso di colpa pari al 20% nella causazione del sinistro de quo e viste le risultanze della CTU medico legale depositata in atti, condannare la Controparte_2 e [...]
CP_1 in solido, al risarcimento, in favore di:
Parte_1 nella misura di euro 74.774,60, pari al 20% di euro 373.858,000 di cui euro
336.500,00 per danno da perdita di congiunto, in giovane età e convivente ed euro 37.358,00 per danno biologico, oltre a interessi e maggior danno da ritardato pagamento;
Parte_2 nella misura di euro 79.282,60, pari al 20% di euro 391.563,00 di cui € 336.500,00
per danno da perdita di congiunto in giovane età e convivente ed euro 55.065,00 per danno biologico,
20% di euro 3.100,00 per spese funerarie da lei interamente versate, 20% calcolato sul 50% del valore del veicolo di Parte_4 stimato in euro 3.500,00, pari ad euro 350,00, oltre interessi e maggior danno da ritardato pagamento;
Parte_3 nella misura di euro 67.650,00, pari al 20% di euro 336.500,00 per danno da perdita di congiunto in giovane età e convivente, 20% calcolato sul 50% del valore del veicolo di Pt_4 [...] stimato in euro 3.500,00, pari ad euro 350,00, oltre interessi e maggior danno da ritardato pagamento;
2) condannare gli appellati al risarcimento, in favore degli appellanti, del 20% del danno da perdita del contributo economico che Parte_4 dava alla famiglia, da liquidarsi in maniera equitativa;
3) condannare gli appellati al rimborso, in favore degli appellanti, delle spese di CTU anticipate nella ed € 500,00 in favore di Parte_1 ed al misura di euro€ 500,00 in favore di Parte_2
pagamento dei restanti compensi liquidati al CTU;
4) condannare gli appellati ut supra al pagamento dei compensi per gli avvocati per il doppio grado del giudizio e per il procedimento di inibitoria, oltre a spese generali, spese documentate, cassa avvocati e IVA come per legge, con distrazione delle stesse in favore degli avvocati antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
5) in accoglimento del pertinente motivo di appello e in conseguenza dell'accoglimento della condannareeccezione di difetto di legittimazione passiva per non essere erede di Parte_4 "
l'appellato al pagamento, in favore di Parte_1 dei compensi per gli avvocati per il doppioCont و
grado del giudizio e per il procedimento di inibitoria, oltre a spese generali, spese documentate, cassa avvocati e IVA come per legge, con distrazione delle stesse in favore degli avvocati antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
Cont 6) condannare l'appellato al pagamento, in favore di Parte_1 del risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c. con liquidazione in via equitativa per avere il Cau pervicacemente confermato le conclusioni pur in presenza della eccezione e della prova documentale del difetto di legittimazione passiva, con ogni conseguente pronuncia, Nell'interesse di CP_1 : voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis:
1) in via principale, rigettare integralmente l'appello e tutte le domande risarcitorie formulate da [...]
, Parte_2 e Parte_3 ivi comprese quelle contenute nel foglio di precisazione delle Pt_1
conclusioni del 07/07/2025, in quanto infondate in fatto e in diritto e, comunque, non provate e palesemente eccessive;
2) in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande avversarie, ridurre significativamente le somme richieste a titolo di danno non patrimoniale
(biologico e da perdita del rapporto parentale) e patrimoniale, tenendo conto:
- della responsabilità assolutamente preponderante del defunto Parte_4 nella misura dell'80%,
,
nella causazione del sinistro;
- delle risultanze della CTU medico-legale che hanno evidenziato una chiara tendenza all'esagerazione dei sintomi da parte degli appellanti Pt_1 e Parte_2
- della totale assenza di prova in ordine ai danni patrimoniali richiesti;
3) in ogni caso, rigettare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di Parte_1
4) rigettare la domanda avversaria di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.;
5) con vittoria di spese e compensi professionali oltre accessori di legge del presente giudizio, da porsi a carico degli appellanti in solido tra loro in ragione della loro soccombenza sostanziale, ovvero da compensarsi solo in minima parte.
voglia l'Ecc. ma Corte d'Appello di Cagliari: Nell'interesse di Controparte_2
in solido con CP_1 , al pagamento della 1) dichiarare tenuta l' Controparte_4
somma risarcitoria dovuta secondo i criteri riconosciuti dalla Corte stessa nella percentuale del 20% come deciso nella sentenza n. 367/22 pubblicata il 29-07-2022.
2) con compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2832/2020 il Tribunale di Cagliari rigettava le domande proposte da Parte_1 ' Pt_2
[...] e Parte_3 e condannava gli attori, in solido con Controparte_2 a pagare, in favore CP_1 , l'importo di euro 1.750,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito nel sinistro oggetto di causa;
condannava gli attori in solido tra loro a rimborsare a CP_1 e Controparte_2
[...] le spese processuali;
compensava tra le parti le spese di lite del rapporto processuale tra CP_1 e Controparte_2 CP_1 conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Cagliari, Con atto di citazione del 21-03-2018
la compagnia assicuratrice Controparte_2 e gli eredi del defunto Parte_4 al fine di ottenere il risarcimento del danno patrimoniale subito in conseguenza del sinistro stradale avvenuto in data
22-06-2017, mentre percorreva la SS 128 nel territorio del Comune di Donori a bordo del proprio veicolo Fiat
Bravo targato BL741PV (assicurato presso la CP_2
L'attore, in particolare, dichiarava di essere stato urtato dal veicolo Fiat Punto condotto da Parte_4
quale, in violazione delle norme del codice della strada, aveva effettuato un'improvvisa "manovra di sorpasso ad altissima velocità" vietata in quel tratto di strada.
Per l'effetto, l'impatto aveva cagionato la morte del Pt_4 e ingenti danni all'autovettura dell'esponente, tali da dover procedere alla rottamazione del mezzo.
L'attore chiedeva dunque l'accertamento e la dichiarazione della responsabilità esclusiva di Parte_4 e
la conseguente condanna degli eredi, in solido, al risarcimento del danno subito.
Si costituivano in giudizio Parte_2 in proprio e in qualità di erede del fratello Parte_4 nonché
,
solamente iure proprio nella loro "esclusiva e assorbente qualità di fratello e Parte_3 e Parte_1
padre convivente ed economicamente sostenuti da Parte_4 per esercitare tutti i diritti risarcitori che competono loro in tale veste", contestando la domanda attorea e deducendo la responsabilità esclusiva di
Con in ragione della "repentinità della improvvida manovra dell'attore".
Inoltre, i convenuti proponevano domanda riconvenzionale, deducendo di aver subito un danno non patrimoniale a causa della perdita del proprio congiunto e Parte_1 e Parte_2 sostenevano di aver subito anche un danno patrimoniale.
Si costituiva in giudizio la Controparte_2 dichiarando non contestare la domanda formulata dall'attore.
A seguito della dichiarazione di incompetenza per valore da parte del Giudice di Pace con sentenza n.
996/2018, la causa veniva riassunta dai Pt 4 innanzi al Tribunale di Cagliari con atto del 26-10-2018. Si costituiva CP_1 insistendo in via riconvenzionale sulla propria domanda risarcitoria.
Il giudice di primo grado ricostruiva la dinamica del sinistro sulla base dei rilievi planimetrici e fotografici della
Polizia Stradale e della consulenza espletata su incarico del Pubblico Ministero nel procedimento penale,
procedeva a una velocità di 90 km/h, mentreaccertando che il veicolo condotto da Parte_4
Con l'autovettura del viaggiava a 34 km/h ed aveva effettuato una manovra di svolta a sinistra, consentita dalla segnaletica orizzontale.
,Riteneva, altresì, che la condotta di Parte_4 consistente nel sorpasso in corrispondenza di una striscia longitudinale continua e in prossimità di un'intersezione, costituisse una grave violazione del codice della strada, con efficienza causale diretta nella determinazione del sinistro.
Escludeva, invece, profili di colpa a carico del convenuto, ritenendo che la sua condotta fosse conforme alle regole di prudenza, in quanto viaggiava a una velocità moderata e in forza del divieto di sorpasso.
Pertanto, "non aveva [...] motivo di preoccuparsi di quanto accadeva dietro di sé, dovendo piuttosto prestare attenzione a dare la precedenza ai veicoli che fossero provenuto dalla direzione opposta alla sua".
Affermava inoltre, sulla base delle risultanze processuali, che l'eventuale controllo dello specchietto
Co retrovisore ad opera del non avrebbe potuto evitare l'impatto, stante la velocità elevata del veicolo condotto dal Pt_4 .
CP_1 e condannando gli attori, in solido con la Concludeva il giudice accogliendo la domanda di al pagamento di euro 1.750,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, Controparte_2
nonché al rimborso delle spese processuali liquidate in euro 7.625,00 per ciascuna parte convenuta, oltre accessori di legge.
deducendo: (i)Avverso tale sentenza hanno proposto appello il genitore e i fratelli di Parte_4
l'erroneità della valutazione del primo giudice per non aver considerato la condotta del convenuto di inosservanza dell'obbligo di controllare lo specchietto retrovisore e aver omesso di segnalare la manovra di svolta, ai sensi dell'art. 154 c.d.s., in modo da evitare l'impatto tra i veicoli;
(ii) l'erroneità della decisione di primo grado nella parte in cui il giudicante non teneva conto della rinuncia all'eredità depositata da Pt_1 [...], il quale aveva agito iure proprio in qualità di padre convivente ed economicamente sostenuto dal figlio
Con e quindi privo di legittimazione passiva in ordine alla domanda del
Si sono costituiti in giudizio CP_1 e Controparte_2 chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
La Corte d'Appello di Cagliari, con sentenza non definitiva n. 367/2022, ha accolto il primo motivo di gravame,
ritenendo fondata la censura relativa alla mancata valutazione della condotta dell'appellato.
La Corte ha rilevato che, sebbene fosse pacifico che la manovra di sorpasso effettuata da Parte_4 fosse
vietata dalla segnaletica presente sul tratto stradale interessato e che la velocità da lui mantenuta, pur rientrando nei limiti consentiti, non fosse adeguata in considerazione della prossimità di un incrocio regolarmente segnalato, la condotta dell'altro conducente non poteva ritenersi esente da censure. In
particolare, CP_1 avrebbe dovuto accertarsi, mediante l'uso degli specchietti retrovisori,
dell'eventuale sopraggiungere da tergo di altri veicoli prima di intraprendere la manovra di svolta a sinistra.
Pertanto, la Corte, riconosciuto un concorso di colpa nella causazione del sinistro, quantificato nella misura dell'80% a carico di Parte_4 e del 20% a carico di CP_1 ha disposto la rimessione della causa in istruttoria per la liquidazione dei danni e la definizione delle ulteriori questioni e ha nominato un consulente tecnico d'ufficio al fine di accertare se gli eredi Parte_1 e Parte_2 siano affetti da un "disturbo depressivo-reattivo", da porre in correlazione causale con il sinistro oggetto di causa.
Espletata la consulenza tecnica d'ufficio, la causa è stata tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere esaminata la censura formulata dagli appellanti avverso la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice non teneva in considerazione l'eccezione di difetto di legittimazione passiva,
rispetto alla domanda proposta da CP_1 , in capo a Parte_1 , genitore di Pt_4, alla cui eredità
aveva espressamente rinunciato. Parte appellante ha sostenuto che, avendo il Parte_1 agito in proprio e non iure hereditatis, non poteva
Con essere condannato al risarcimento dei danni subiti dal per effetto della condotta di guida tenuta dal de cuius e non poteva essere considerato soccombente, anche ai fini della regolamentazione delle spese processuali.
Il motivo è fondato.
E' pacifico che Parte_1 avesse rinunciato all'eredità del figlio Pt_4 con dichiarazione ricevuta dal cancelliere in data 25-07-2018, come dal medesimo dedotto (e documentato) fin dal primo atto di costituzione avanti il Giudice di Pace.
La domanda riconvenzionale proposta in quella sede da Parte_1 poi riassunta avanti il Tribunale di
Cagliari, aveva ad oggetto il risarcimento del danno non patrimoniale conseguente all'evento luttuoso che l'aveva colpito nonché del danno patrimoniale derivante dalla perdita del sostegno economico che il figlio gli assicurava con il proprio lavoro, mentre non era azionata alcuna pretesa derivata da una posizione successoria rispetto al figlio.
I fatti allegati dal genitore di Parte_4 concernevano, infatti, la sofferenza da perdita del congiunto e la malattia psichica che ne era derivata nonché il venir meno del contributo economico che Pt 4 forniva alla famiglia d'origine con cui conviveva.
Così formulata, la domanda risarcitoria non costituiva accettazione tacita dell'eredità, essendo stati fatti valere diritti propri, e non si poneva in contrasto con la rinuncia espressa documentata in giudizio.
Parte_1 dunque, non poteva essere condannato in solido con gli altri convenuti al risarcimento dei '
danni ed alla rifusione delle spese processuali in favore di CP_1
Decisa con sentenza non definitiva di questa Corte, cui per brevità si rimanda per la motivazione, la questione dell'invocato concorso di responsabilità di CP_1 nella causazione del sinistro, va ora stabilito se e in che misura il genitore e i fratelli del deceduto abbiano subito il danno allegato. In particolare, i Pt_4 censurando la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale attribuiva responsabilità esclusiva ad Parte_4 e rigettava di conseguenza la domanda di danni dagli stessi proposta
- hanno reiterato nel presente grado la richiesta risarcitoria già formulata in primo grado, avente ad oggetto e di sia il danno da perdita del rapporto parentale e il danno psichico riferito alla persona di Parte_1
Parte_2 sia il danno patrimoniale derivante dalla cessazione dell'aiuto economico prestato da Pt_4,
il quale era l'unico percettore di un reddito fisso (v. pagg. 2, 3 e 4 comparsa di costituzione avanti al Giudice
di Pace, riportata nell'atto di citazione in riassunzione avanti il Tribunale), e quello sopportato per effetto del pagamento delle spese funebri e della perdita dell'autoveicolo.
La censura deve essere accolta per quanto di ragione.
In primo luogo, va respinta la domanda del danno patrimoniale asseritamente derivante dalla perdita dell'unico introito economico della famiglia, rappresentato dallo stipendio erogato ad Pt 4 (v. pag. 4 atto introduttivo primo grado).
Dall'istruttoria e dai documenti prodotti è emerso che i familiari superstiti convivevano stabilmente con comparsa di costituzione e di Parte_4 (cfr. doc. n. 2, certificato di famiglia storico di Parte_4
risposta del 18-06-2018) e che quest'ultimo fosse titolare di un contratto di lavoro a tempo determinato,
stipulato con la Ferrero Commerciale Italia s.r.l., della durata dal 15-05-2017 al 31-07-2017 (cfr. doc. n. 4,
contratto di lavoro di Parte_4 , comparsa di costituzione e di risposta del 18-06-2018) verso una retribuzione lorda di euro 964,60 a titolo di retribuzione base, euro 10,33 e.d.r., euro 515,31 quale contingenza.
Dal contratto di lavoro prodotto in giudizio risulta si trattasse di un'assunzione a tempo determinato in sostituzione del personale assente, eventualmente prorogabile "consensualmente e per atto scritto, per un massimo di 6 (sei) volte".
Non sono tuttavia emersi elementi, né erano tempestivamente allegati (v. atto introduttivo e memorie ex art. 183 c.p.c.), da cui ricavare la probabile rinnovazione del rapporto di lavoro per il periodo successivo al luglio 2017, cosicché, essendo il sinistro verificatosi in data 22-06-2017, non può ritenersi raggiunta la prova della perdita del sostegno finanziario che il congiunto deceduto avrebbe fornito ai suoi prossimi congiunti dal successivo mese di agosto.
D'altronde, la famiglia era certamente munita di altri mezzi di sussistenza prima e dopo la morte, risalente al marzo 2013, della moglie e madre, Tes_1 la quale aveva lavorato nell'azienda di famiglia poi fallita nel 2006, veppiù considerato che dalla certificazione del centro servizi per il lavoro di Per_1 el 10-07-2017
(doc. 61) risulta che aveva cessato l'attività lavorativa al 31-08-2007 e l'ultimo rapportoParte_1 lavorativo di Parte_2 aveva avuto termine in data 30-11-2016, non potendosi ipotizzare, al contrario,
che il nucleo familiare fosse rimasto totalmente privo di introiti economici a decorrere dalla cessazione del rapporto di lavoro di Parte_1 fino all'inizio dell'attività lavorativa dei figli Pt 2 e Pt_4.
Il capo (n. 11) di prova dedotto al riguardo nella memoria istruttoria di primo grado - peraltro nemmeno riferito a precise allegazioni degli atti precedenti - è generico (Vero che il giovane Pt_4 utilizzava tutto il suo stipendio per fare fronte ai bisogni della famiglia), comporta valutazioni e comunque non dà conto della prospettiva di un lavoro continuativo dopo la prima scadenza.
Parimenti infondata la domanda di rimborso del valore del veicolo rottamato, richiesto da Parte_2 per un importo di euro 350,00, avendo la stessa ricevuto da Controparte_5 l'importo di euro 2.000,00
(cfr. doc. 75 fascicolo Pt_4, rubricato "nota 22-1-2019 della CP_5 a Parte_2 con notizia di bonifico
di euro 2.000 per ristoro danni all'auto di Parte_4 ").
nella misura del 20% imputabile al conducente dell'altro Deve invece essere rimborsata a Parte_2
veicolo, la spesa sostenuta per il servizio funebre (v. doc. 59, fattura per euro 3.100,00 emessa dall'agenzia funebre Sanna), pari ad euro 620,00, importo da rivalutare alla data odierna secondo gli indici Istat per un ammontare di euro 745,00.
Quanto al danno non patrimoniale, la domanda risarcitoria deve ritenersi fondata limitatamente al danno da perdita del rapporto parentale.
Invero, "nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è, per comune esperienza, connaturale all'essere umano" (Cass. Civ. n.
21339/2025), spettando al danneggiante l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero invece tra loro indifferenti o in odio (v. Cass. Civ. n. 5769/2024; n. 22397/2022).
Nella specie, è documentata la convivenza stabile di Parte_4 con il genitore e i fratelli (doc. 2) e può
ragionevolmente presumersi, nei termini sopra detti, l'esistenza tra gli stessi del legame affettivo che, per comune esperienza, si instaura tra i componenti della famiglia nucleare originaria.
Va dunque riconosciuto in capo agli odierni appellanti un pregiudizio affettivo riconducibile alla perdita del congiunto convivente, risarcibile, non solo nella sua componente interiore di sofferenza morale, ma anche nella componente di danno dinamico relazionale, riferibile alla stabile e risalente coabitazione (cfr. Cass. Civ.
n. 761/2025: "nella liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, nelle sue componenti della sofferenza morale soggettiva e della compromissione dinamico-relazionale derivante dalla morte del congiunto, il giudice, quando fa uso dello strumento tabellare, è tenuto ad indicare nella motivazione gli elementi di calcolo impiegati al fine di rendere palese il percorso svolto per addivenire ad una liquidazione aderente agli elementi di prova, anche di natura presuntiva, emersi nel corso del giudizio"; n. 6981/2025: "la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale va effettuata procedendo non solo alla valutazione degli indici afferenti all'età della vittima e del congiunto, al grado di parentela e al rapporto di convivenza,
ma anche delle peculiarità ed eccezionalità del caso concreto (come peraltro indicato nelle tabelle di Milano
e Roma) e, in particolare, della sofferenza morale della vittima [...] in ragione del legame solidaristico in cui si estrinseca il rapporto parentale, quella dei congiunti”).
Applicando il criterio tabellare a punti in uso presso questa Corte per la liquidazione equitativa del danno
(Tabelle di Milano 2024), deve essere liquidato, a titolo di danno da perdita del rapporto parentale nella misura del 20% a
Parte_1
Valore del Punto Base euro 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto 16 Punti in base all'età della vittima 24
Punti per convivenza tra congiunto e vittima 16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario 12
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio) 15
Punti totali riconosciuti 83
Importo totale euro 324.613,00, decurtato dell'80% euro 64.922,60.
Parte_2
Valore del Punto Base euro 1.698,00
Punti in base all'età del congiunto 16
Punti in base all'età della vittima 18
Punti per convivenza tra congiunto e vittima 20
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario 12
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio) 15
Punti totali riconosciuti 81
Importo totale euro 137.538,00, decurtato dell'80% euro 27.507,60.
Parte_3
Valore del Punto Base euro 1.698,00
Punti in base all'età del congiunto 16
Punti in base all'età della vittima 18
Punti per convivenza tra congiunto e vittima 20
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario 12 Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio) 15
Punti totali riconosciuti 81
Importo totale euro 137.538,00, decurtato dell'80% euro 27.507,60.
Si ritiene di dover accordare a tutti i danneggiati il medesimo punteggio (medio) per la normale qualità e intensità della relazione tra familiari conviventi, in considerazione delle allegazioni svolte da ciascuno (affetto del padre verso il figlio Pt_4, accudimento reso dalla figlia maggiore al fratellino dopo la morte della madre,
riconoscenza dell'altro fratello per l'aiuto economico ricevuto da Pt_4 ) circa l'esistenza di un saldo rapporto tra i membri della famiglia soprattutto durante la malattia e dopo la morte della madre,
intuitivamente presumibile in base all'età dei figli, ma non supportato da ulteriori elementi probatori (la prova testimoniale, non ammessa, era dedotta su circostanze generiche e implicanti valutazioni, capi da 5 a
10 memoria istruttoria) da cui ricavare una speciale e diversificata intensità in capo a ciascuno (v. Cass. Civ.
n. 5984/2025: "In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforma adottato negli uffici giudiziari di merito (nella spese, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna personalizzazione in aumento").
Gli importi sopra indicati sono liquidati all'attualità (le tabelle milanesi utilizzate risalgono al 2024) e non deve, pertanto, essere accordata la rivalutazione monetaria.
Quanto agli interessi richiesti dagli appellanti, va osservato che la giurisprudenza di legittimità si è attestata nell'orientamento di escludere ogni automatismo nel riconoscimento degli interessi compensativi, essendo onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma liquidata in moneta attuale sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo (v. Cass. Civ. n. 1627/2022; n. 4938/2023). Da ultimo la
Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto: "la vittima di un fatto illecito che intenda essere risarcita, oltre che del capitale liquidato in moneta attuale, anche del danno da mora (c.d. interessi compensativi), ha l'onere di domandare il risarcimento di quest'ultimo in modo espresso, di allegarne il fatto costitutivo e di indicarne le fonti di prova, anche presuntive" (Cass. Civ. n. 22441/2025).
Sull'importo liquidato vanno invece riconosciuti gli interessi legali dalla data della decisione al saldo.
Non può invece trovare accoglimento la domanda di Pt_1 e Parte_2 tesa ad ottenere il risarcimento
di un danno psichico.
Premesso che "la morte di un prossimo congiunto può causare nei familiari superstiti oltre al danno parentale,
consistente nella perdita del rapporto e nella correlata sofferenza soggettiva, anche un danno biologico vero e proprio, in presenza di una compromissione dello stato di salute fisica e psichica di chi lo invoca, l'uno e l'altro dovendo essere oggetto di separata considerazione" (Cass. Civ. n. 21084/2025; conf. n. 28989/2019),
la compromissione dell'integrità psicologica consiste in una "alterazione o soppressione delle facoltà mentali,
che va accertata con criteri medico-legali e valutata in punti percentuali in base ad un accreditato "baréme"
medico-legale; ove al pregiudizio psichico si aggiunga un evento stressogeno quale il lutto, il giudice del merito deve stabilire in concreto se il dolore causato dalla perdita di un familiare sia degenerato o meno in una sindrome di rilievo neurologico, avvalendosi di un metodo scientificamente valido, consistente nel fare somministrare al danneggiato adeguati test psicologici, nel sottoporlo a reiterati colloqui con uno specialista psichiatra e, infine, nel comparare la sintomatologia della vittima con le descrizioni nosografiche delle malattie psichiche contenute nei testi scientifici, principalmente nel "Diagnostic and Statistical Manual of
Mental Disorders"" (Cass. Civ. n. 18056/2019; n. 6443/2023).
Nella specie, il consulente tecnico nominato da questa Corte ha, in primo luogo, preso in esame il certificato medico datato 6-11-2017, redatto dal dott. Persona_2 pochi mesi dopo il sinistro, nel quale è
è affetto da una "sindrome depressiva reattiva" eattestato che Parte_1 Parte_2 da una
"sindrome ansioso-depressiva reattiva con attacchi di panico" (cfr. doc. nn. 65 e 66, comparsa di costituzione e risposta del 18.06.2018). Ha poi somministrato il test Hamilton Depression Rating Scale (HDRS), strumento clinico validato per la misurazione della gravità della depressione in soggetti già diagnosticati, al fine di quantificare l'impatto psicopatologico delle condizioni rilevate: consiste in un'intervista che esamina diversi sintomi come l'umore depresso, i disturbi del sonno, l'ansia e i sintomi somatici e il punteggio finale è dato dalla somma dei punti attribuiti a ciascun item.
Giova precisare che non si tratta di uno strumento diagnostico di per sé, ma serve a monitorare l'andamento del disturbo e l'efficacia del trattamento.
'All'esito del test il c.t.u. ha calcolato un punteggio pari a 7 per Parte_1 indicativo dell'assenza di depressione, e di 10 per Parte_2 , compatibile con una forma lieve e transitoria.
I punteggi ottenuti non hanno raggiunto la soglia clinica per una diagnosi di depressione moderata o grave -
essendo fissato a 18 la soglia per la depressione clinicamente manifesta-né risultano compatibili con un quadro di sofferenza psichica duratura e invalidante.
In aggiunta, i parametri funzionali e cognitivi rilevati mediante le scale ADL (Activities of Daily Living, relativi alle funzioni di base essenziali) e IADL (Instrumental Activities of Daily Living, che comprendono compiti più
complessi necessari per vivere in autonomia nella società), attestano l'integrità della capacità di svolgere atti quotidiani della vita, con punteggi massimi per entrambi i soggetti (ADL 6/6 e IADL 8/8), nonché l'integrità
delle funzioni cognitive generali;
Parte_1 : 16/17;
Parte_2 : 17/17.
Tali dati, ha riferito il c.t.u, escludono la compromissione delle autonomie personali e della funzionalità
neuropsicologica.
L'ausiliario si è altresì avvalso del questionario SIMS, questionario auto compilato multiassiale per l'identificazione della simulazione di disturbi psichici in contesti clinici e forensi, all'esito del quale sono stati riscontrati punteggi significativamente superiori a 14 punti, soglia di cut-off di screening:
Parte_1 : 35 punti;
Parte_2 : 24 punti.
Per_ Nelle considerazioni medico legali, tuttavia, il dott. ha dichiarato che Parte_1 presenta un quadro clinico assimilabile al disturbo dell'adattamento, connotato da "caratteristiche che deviano da quelle proprie dei disturbi dell'adattamento [...]. Il quadro è riferibile a un disturbo da lutto persistente complicato, che si caratterizza per gravi e persistenti reazioni di dolore e lutto. Allo stato attuale il disturbo da lutto persistente complicato non è riconosciuto come sindrome autonoma ed è elencato tra i disturbi correlati a eventi traumatici e stressanti con altra specificazione (codice DSM-5: 309.89; codice ICD-10: F43.8)".
Tale disturbo, secondo il consulente, è assimilabile a un disturbo dell'adattamento cronico ed è da porre in correlazione causale con il sinistro stradale in cui ha perso la vita il figlio, mentre la tendenza all'accentuazione della sintomatologia non è stata valutata come simulazione, ma come reazione emotiva in un contesto di rivendicazione legale. Ha quindi riconosciuto una invalidità permanente stimabile nel 12%.
A ben vedere, i criteri diagnostici per il disturbo da lutto persistente complicato, indicati nella tabella 2 a pagina 12 della relazione di consulenza, hanno invece mostrato l'assenza dei requisiti minimi necessari per diagnosticare tale disturbo.
In particolare, non sono emersi almeno 6 dei sintomi indicati per un numero di giorni superiori a quello in cui non sono stati presenti, per una durata di almeno 12 mesi dal sinistro, come prescritto nel punto "C" per poter diagnosticare il disturbo da lutto persistente, che invece il c.t.u. - pur avendo dato atto di un punteggio inferiore - ha riconosciuto (pag. 13: " si può affermare che il disturbo dell'adattamento cronico, riscontrabile nel caso del signor Parte_1 e configurabile come disturbo da lutto persistente e complicato, è da porre in correlazione causale con il sinistro nel quale ha perduto la vita il figlio Ciò in ragione del fatto Parte_4
che la sintomatologia è incentrata sul lutto relativo al figlio morto”).
La conclusione non condivisibile. A fronte dell'esame che ha stabilito per Parte_1 un punteggio sottosoglia per la diagnosi di depressione,
dell'esito del test che evidenzia un rilevante superamento del limite previsto per la simulazione di disturbi psichici, della riscontrata assenza del punteggio necessario per individuare il disturbo da lutto persistente nonché dell'assenza di qualsiasi documentazione inerente a visite mediche o farmaci assunti, il c.t.u. ha contraddittoriamente concluso per la configurabilità in capo a Parte_1 di un disturbo di grado lieve da lutto persistente, in parte collegato (in che misura non è dato sapere) al pregresso lutto da perdita della moglie, verificatosi tre anni prima e lo ha messo in correlazione - sulla base di una sintomatologia non meglio precisata e probabilmente riferita alle dichiarazioni del paziente (v. esito visita sulla persona di Parte_1
riportato nella quarta pagina della relazione scritta) - con la morte del figlio Pt_4, sulla scorta di una valutazione empirica ("La sofferenza sembra genuina"), priva di alcun riscontro nei test praticati. Le stesse considerazioni vanno fatte nei confronti di Parte_2 con riferimento alla quale il c.t.u. ha
,
valutato sussistente una sintomatologia caratterizzata da ansia, lieve depressione e occasionali episodi simil-
dissociativi incentrati su esperienze da lutto, quadro assimilabile a un disturbo dell'adattamento di tipo cronico, conseguente alla morte del fratello per fatto illecito di terzi. Il consulente ha considerato un danno esistenziale più intenso rispetto a quello del padre in ragione del legame affettivo particolarmente stretto tra i due fratelli, maturato nel contesto della malattia della madre, durante la quale Parte_2 ha assunto un ruolo di cura e sostegno nei confronti del fratello minore e la perdita è stata vissuta come "equivalente a quella di un figlio", con conseguente intensificazione del dolore e della sofferenza psicologica, riscontrando un grado di invalidità pari al 14% (p. 17 relazione scritta).
Tuttavia, come sopra detto, non sono emersi i riscontri richiesti dai criteri diagnostici utilizzati per ritenere sussistente un danno psichico, che, in qualche passaggio della relazione (pag. 16) il c.t.u. pare più che altro ricondurre al danno morale sub specie esistenziale.
L'appello deve dunque essere parzialmente accolto nei limiti di cui alla motivazione. Quanto alle spese, la soccombenza reciproca giustifica la compensazione integrale tra tutte le parti delle spese processuali di entrambi i gradi. Ne discende altresì il rigetto della domanda di condanna di CP_1
ai sensi dell'art. 96 c.p.c. (cfr. Cass. Civ. n. 24158/2017).
Le spese di c.t.u., già liquidate, devono essere poste a carico di Pt_1 e Parte_2 che vi hanno dato
causa.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:
1) in parziale accoglimento dell'appello proposto da Parte_1 Parte_2 e Parte_3
avverso la sentenza 2832/2020 del Tribunale di Cagliari, dichiara il difetto di legittimazione passiva di Parte_1 rispetto alla domanda proposta da CP_1
2) condanna CP_1 in solido con la Controparte_2 al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale nella misura di euro 64.922,60 in favore di Parte_1 euro
,
,27.507,60 in favore di Parte_2 ed euro 27.507,60 in favore di Parte_3 oltre interessi legali dalla presente decisione al saldo;
3) condanna CP_1 in solido con la Controparte_2 al risarcimento del danno patrimoniale in favore di nella misura di euro 745,00, oltre interessi legali dalla Parte_2
presente decisione al saldo;
4) compensa tra le parti le spese processuali di entrambi di gradi;
5) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.;
6) pone a carico di Parte_1 e Parte_2 le spese di c.t.u., già liquidate.
Così deciso in Cagliari il 20-11-2025
Il Presidente rel.
Dott. Maria Teresa Spanu
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. M.Teresa Spanu Presidente rel.
dott. Donatella Aru Consigliere
dott. Grazia M.Bagella Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 16 del Ruolo Affari Contenziosi per l'anno 2021 promosso da
Parte_2 (C.F.: C.F._2 ) e [...] Parte_1 (C.F.: Codice Fiscale_1
Pt 3 (C.F.: C.F. 3
, elettivamente domiciliati in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Brunello
Acquas, che li rappresenta e difende, anche in via fra loro disgiuntiva con l'avv. Amalia Cotti, giusta delega a margine del ricorso in riassunzione in data 26 ottobre 2018
appellanti
CONTRO
'elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio degli avv.ti CP_1 (C.F.: C.F. 4
IO AL e IT La LF, che lo rappresentano e difendono per procura speciale a margine dell'atto di comparsa di costituzione e risposta;
Controparte_2 (P.IVA P.IVA 1 ), in persona del suo procuratore ad negotia dott.
Controparte_3 elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Paolo Sestu, che la rappresenta e difende per procura speciale a margine dell'atto di comparsa di costituzione e risposta appellati
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale.
All'udienza dell'11-07-2025 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse degli appellanti:
Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Cagliari, previa sospensione della esecutività della sentenza impugnata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, in riforma della sentenza impugnata:
1) vista la sentenza, ormai definitiva, n. 367/2022 di Codesta Ecc.ma Corte che ha accertato a carico di CP_1 un concorso di colpa pari al 20% nella causazione del sinistro de quo e viste le risultanze della CTU medico legale depositata in atti, condannare la Controparte_2 e [...]
CP_1 in solido, al risarcimento, in favore di:
Parte_1 nella misura di euro 74.774,60, pari al 20% di euro 373.858,000 di cui euro
336.500,00 per danno da perdita di congiunto, in giovane età e convivente ed euro 37.358,00 per danno biologico, oltre a interessi e maggior danno da ritardato pagamento;
Parte_2 nella misura di euro 79.282,60, pari al 20% di euro 391.563,00 di cui € 336.500,00
per danno da perdita di congiunto in giovane età e convivente ed euro 55.065,00 per danno biologico,
20% di euro 3.100,00 per spese funerarie da lei interamente versate, 20% calcolato sul 50% del valore del veicolo di Parte_4 stimato in euro 3.500,00, pari ad euro 350,00, oltre interessi e maggior danno da ritardato pagamento;
Parte_3 nella misura di euro 67.650,00, pari al 20% di euro 336.500,00 per danno da perdita di congiunto in giovane età e convivente, 20% calcolato sul 50% del valore del veicolo di Pt_4 [...] stimato in euro 3.500,00, pari ad euro 350,00, oltre interessi e maggior danno da ritardato pagamento;
2) condannare gli appellati al risarcimento, in favore degli appellanti, del 20% del danno da perdita del contributo economico che Parte_4 dava alla famiglia, da liquidarsi in maniera equitativa;
3) condannare gli appellati al rimborso, in favore degli appellanti, delle spese di CTU anticipate nella ed € 500,00 in favore di Parte_1 ed al misura di euro€ 500,00 in favore di Parte_2
pagamento dei restanti compensi liquidati al CTU;
4) condannare gli appellati ut supra al pagamento dei compensi per gli avvocati per il doppio grado del giudizio e per il procedimento di inibitoria, oltre a spese generali, spese documentate, cassa avvocati e IVA come per legge, con distrazione delle stesse in favore degli avvocati antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
5) in accoglimento del pertinente motivo di appello e in conseguenza dell'accoglimento della condannareeccezione di difetto di legittimazione passiva per non essere erede di Parte_4 "
l'appellato al pagamento, in favore di Parte_1 dei compensi per gli avvocati per il doppioCont و
grado del giudizio e per il procedimento di inibitoria, oltre a spese generali, spese documentate, cassa avvocati e IVA come per legge, con distrazione delle stesse in favore degli avvocati antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
Cont 6) condannare l'appellato al pagamento, in favore di Parte_1 del risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c. con liquidazione in via equitativa per avere il Cau pervicacemente confermato le conclusioni pur in presenza della eccezione e della prova documentale del difetto di legittimazione passiva, con ogni conseguente pronuncia, Nell'interesse di CP_1 : voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis:
1) in via principale, rigettare integralmente l'appello e tutte le domande risarcitorie formulate da [...]
, Parte_2 e Parte_3 ivi comprese quelle contenute nel foglio di precisazione delle Pt_1
conclusioni del 07/07/2025, in quanto infondate in fatto e in diritto e, comunque, non provate e palesemente eccessive;
2) in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande avversarie, ridurre significativamente le somme richieste a titolo di danno non patrimoniale
(biologico e da perdita del rapporto parentale) e patrimoniale, tenendo conto:
- della responsabilità assolutamente preponderante del defunto Parte_4 nella misura dell'80%,
,
nella causazione del sinistro;
- delle risultanze della CTU medico-legale che hanno evidenziato una chiara tendenza all'esagerazione dei sintomi da parte degli appellanti Pt_1 e Parte_2
- della totale assenza di prova in ordine ai danni patrimoniali richiesti;
3) in ogni caso, rigettare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di Parte_1
4) rigettare la domanda avversaria di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.;
5) con vittoria di spese e compensi professionali oltre accessori di legge del presente giudizio, da porsi a carico degli appellanti in solido tra loro in ragione della loro soccombenza sostanziale, ovvero da compensarsi solo in minima parte.
voglia l'Ecc. ma Corte d'Appello di Cagliari: Nell'interesse di Controparte_2
in solido con CP_1 , al pagamento della 1) dichiarare tenuta l' Controparte_4
somma risarcitoria dovuta secondo i criteri riconosciuti dalla Corte stessa nella percentuale del 20% come deciso nella sentenza n. 367/22 pubblicata il 29-07-2022.
2) con compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2832/2020 il Tribunale di Cagliari rigettava le domande proposte da Parte_1 ' Pt_2
[...] e Parte_3 e condannava gli attori, in solido con Controparte_2 a pagare, in favore CP_1 , l'importo di euro 1.750,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito nel sinistro oggetto di causa;
condannava gli attori in solido tra loro a rimborsare a CP_1 e Controparte_2
[...] le spese processuali;
compensava tra le parti le spese di lite del rapporto processuale tra CP_1 e Controparte_2 CP_1 conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Cagliari, Con atto di citazione del 21-03-2018
la compagnia assicuratrice Controparte_2 e gli eredi del defunto Parte_4 al fine di ottenere il risarcimento del danno patrimoniale subito in conseguenza del sinistro stradale avvenuto in data
22-06-2017, mentre percorreva la SS 128 nel territorio del Comune di Donori a bordo del proprio veicolo Fiat
Bravo targato BL741PV (assicurato presso la CP_2
L'attore, in particolare, dichiarava di essere stato urtato dal veicolo Fiat Punto condotto da Parte_4
quale, in violazione delle norme del codice della strada, aveva effettuato un'improvvisa "manovra di sorpasso ad altissima velocità" vietata in quel tratto di strada.
Per l'effetto, l'impatto aveva cagionato la morte del Pt_4 e ingenti danni all'autovettura dell'esponente, tali da dover procedere alla rottamazione del mezzo.
L'attore chiedeva dunque l'accertamento e la dichiarazione della responsabilità esclusiva di Parte_4 e
la conseguente condanna degli eredi, in solido, al risarcimento del danno subito.
Si costituivano in giudizio Parte_2 in proprio e in qualità di erede del fratello Parte_4 nonché
,
solamente iure proprio nella loro "esclusiva e assorbente qualità di fratello e Parte_3 e Parte_1
padre convivente ed economicamente sostenuti da Parte_4 per esercitare tutti i diritti risarcitori che competono loro in tale veste", contestando la domanda attorea e deducendo la responsabilità esclusiva di
Con in ragione della "repentinità della improvvida manovra dell'attore".
Inoltre, i convenuti proponevano domanda riconvenzionale, deducendo di aver subito un danno non patrimoniale a causa della perdita del proprio congiunto e Parte_1 e Parte_2 sostenevano di aver subito anche un danno patrimoniale.
Si costituiva in giudizio la Controparte_2 dichiarando non contestare la domanda formulata dall'attore.
A seguito della dichiarazione di incompetenza per valore da parte del Giudice di Pace con sentenza n.
996/2018, la causa veniva riassunta dai Pt 4 innanzi al Tribunale di Cagliari con atto del 26-10-2018. Si costituiva CP_1 insistendo in via riconvenzionale sulla propria domanda risarcitoria.
Il giudice di primo grado ricostruiva la dinamica del sinistro sulla base dei rilievi planimetrici e fotografici della
Polizia Stradale e della consulenza espletata su incarico del Pubblico Ministero nel procedimento penale,
procedeva a una velocità di 90 km/h, mentreaccertando che il veicolo condotto da Parte_4
Con l'autovettura del viaggiava a 34 km/h ed aveva effettuato una manovra di svolta a sinistra, consentita dalla segnaletica orizzontale.
,Riteneva, altresì, che la condotta di Parte_4 consistente nel sorpasso in corrispondenza di una striscia longitudinale continua e in prossimità di un'intersezione, costituisse una grave violazione del codice della strada, con efficienza causale diretta nella determinazione del sinistro.
Escludeva, invece, profili di colpa a carico del convenuto, ritenendo che la sua condotta fosse conforme alle regole di prudenza, in quanto viaggiava a una velocità moderata e in forza del divieto di sorpasso.
Pertanto, "non aveva [...] motivo di preoccuparsi di quanto accadeva dietro di sé, dovendo piuttosto prestare attenzione a dare la precedenza ai veicoli che fossero provenuto dalla direzione opposta alla sua".
Affermava inoltre, sulla base delle risultanze processuali, che l'eventuale controllo dello specchietto
Co retrovisore ad opera del non avrebbe potuto evitare l'impatto, stante la velocità elevata del veicolo condotto dal Pt_4 .
CP_1 e condannando gli attori, in solido con la Concludeva il giudice accogliendo la domanda di al pagamento di euro 1.750,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, Controparte_2
nonché al rimborso delle spese processuali liquidate in euro 7.625,00 per ciascuna parte convenuta, oltre accessori di legge.
deducendo: (i)Avverso tale sentenza hanno proposto appello il genitore e i fratelli di Parte_4
l'erroneità della valutazione del primo giudice per non aver considerato la condotta del convenuto di inosservanza dell'obbligo di controllare lo specchietto retrovisore e aver omesso di segnalare la manovra di svolta, ai sensi dell'art. 154 c.d.s., in modo da evitare l'impatto tra i veicoli;
(ii) l'erroneità della decisione di primo grado nella parte in cui il giudicante non teneva conto della rinuncia all'eredità depositata da Pt_1 [...], il quale aveva agito iure proprio in qualità di padre convivente ed economicamente sostenuto dal figlio
Con e quindi privo di legittimazione passiva in ordine alla domanda del
Si sono costituiti in giudizio CP_1 e Controparte_2 chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
La Corte d'Appello di Cagliari, con sentenza non definitiva n. 367/2022, ha accolto il primo motivo di gravame,
ritenendo fondata la censura relativa alla mancata valutazione della condotta dell'appellato.
La Corte ha rilevato che, sebbene fosse pacifico che la manovra di sorpasso effettuata da Parte_4 fosse
vietata dalla segnaletica presente sul tratto stradale interessato e che la velocità da lui mantenuta, pur rientrando nei limiti consentiti, non fosse adeguata in considerazione della prossimità di un incrocio regolarmente segnalato, la condotta dell'altro conducente non poteva ritenersi esente da censure. In
particolare, CP_1 avrebbe dovuto accertarsi, mediante l'uso degli specchietti retrovisori,
dell'eventuale sopraggiungere da tergo di altri veicoli prima di intraprendere la manovra di svolta a sinistra.
Pertanto, la Corte, riconosciuto un concorso di colpa nella causazione del sinistro, quantificato nella misura dell'80% a carico di Parte_4 e del 20% a carico di CP_1 ha disposto la rimessione della causa in istruttoria per la liquidazione dei danni e la definizione delle ulteriori questioni e ha nominato un consulente tecnico d'ufficio al fine di accertare se gli eredi Parte_1 e Parte_2 siano affetti da un "disturbo depressivo-reattivo", da porre in correlazione causale con il sinistro oggetto di causa.
Espletata la consulenza tecnica d'ufficio, la causa è stata tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere esaminata la censura formulata dagli appellanti avverso la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice non teneva in considerazione l'eccezione di difetto di legittimazione passiva,
rispetto alla domanda proposta da CP_1 , in capo a Parte_1 , genitore di Pt_4, alla cui eredità
aveva espressamente rinunciato. Parte appellante ha sostenuto che, avendo il Parte_1 agito in proprio e non iure hereditatis, non poteva
Con essere condannato al risarcimento dei danni subiti dal per effetto della condotta di guida tenuta dal de cuius e non poteva essere considerato soccombente, anche ai fini della regolamentazione delle spese processuali.
Il motivo è fondato.
E' pacifico che Parte_1 avesse rinunciato all'eredità del figlio Pt_4 con dichiarazione ricevuta dal cancelliere in data 25-07-2018, come dal medesimo dedotto (e documentato) fin dal primo atto di costituzione avanti il Giudice di Pace.
La domanda riconvenzionale proposta in quella sede da Parte_1 poi riassunta avanti il Tribunale di
Cagliari, aveva ad oggetto il risarcimento del danno non patrimoniale conseguente all'evento luttuoso che l'aveva colpito nonché del danno patrimoniale derivante dalla perdita del sostegno economico che il figlio gli assicurava con il proprio lavoro, mentre non era azionata alcuna pretesa derivata da una posizione successoria rispetto al figlio.
I fatti allegati dal genitore di Parte_4 concernevano, infatti, la sofferenza da perdita del congiunto e la malattia psichica che ne era derivata nonché il venir meno del contributo economico che Pt 4 forniva alla famiglia d'origine con cui conviveva.
Così formulata, la domanda risarcitoria non costituiva accettazione tacita dell'eredità, essendo stati fatti valere diritti propri, e non si poneva in contrasto con la rinuncia espressa documentata in giudizio.
Parte_1 dunque, non poteva essere condannato in solido con gli altri convenuti al risarcimento dei '
danni ed alla rifusione delle spese processuali in favore di CP_1
Decisa con sentenza non definitiva di questa Corte, cui per brevità si rimanda per la motivazione, la questione dell'invocato concorso di responsabilità di CP_1 nella causazione del sinistro, va ora stabilito se e in che misura il genitore e i fratelli del deceduto abbiano subito il danno allegato. In particolare, i Pt_4 censurando la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale attribuiva responsabilità esclusiva ad Parte_4 e rigettava di conseguenza la domanda di danni dagli stessi proposta
- hanno reiterato nel presente grado la richiesta risarcitoria già formulata in primo grado, avente ad oggetto e di sia il danno da perdita del rapporto parentale e il danno psichico riferito alla persona di Parte_1
Parte_2 sia il danno patrimoniale derivante dalla cessazione dell'aiuto economico prestato da Pt_4,
il quale era l'unico percettore di un reddito fisso (v. pagg. 2, 3 e 4 comparsa di costituzione avanti al Giudice
di Pace, riportata nell'atto di citazione in riassunzione avanti il Tribunale), e quello sopportato per effetto del pagamento delle spese funebri e della perdita dell'autoveicolo.
La censura deve essere accolta per quanto di ragione.
In primo luogo, va respinta la domanda del danno patrimoniale asseritamente derivante dalla perdita dell'unico introito economico della famiglia, rappresentato dallo stipendio erogato ad Pt 4 (v. pag. 4 atto introduttivo primo grado).
Dall'istruttoria e dai documenti prodotti è emerso che i familiari superstiti convivevano stabilmente con comparsa di costituzione e di Parte_4 (cfr. doc. n. 2, certificato di famiglia storico di Parte_4
risposta del 18-06-2018) e che quest'ultimo fosse titolare di un contratto di lavoro a tempo determinato,
stipulato con la Ferrero Commerciale Italia s.r.l., della durata dal 15-05-2017 al 31-07-2017 (cfr. doc. n. 4,
contratto di lavoro di Parte_4 , comparsa di costituzione e di risposta del 18-06-2018) verso una retribuzione lorda di euro 964,60 a titolo di retribuzione base, euro 10,33 e.d.r., euro 515,31 quale contingenza.
Dal contratto di lavoro prodotto in giudizio risulta si trattasse di un'assunzione a tempo determinato in sostituzione del personale assente, eventualmente prorogabile "consensualmente e per atto scritto, per un massimo di 6 (sei) volte".
Non sono tuttavia emersi elementi, né erano tempestivamente allegati (v. atto introduttivo e memorie ex art. 183 c.p.c.), da cui ricavare la probabile rinnovazione del rapporto di lavoro per il periodo successivo al luglio 2017, cosicché, essendo il sinistro verificatosi in data 22-06-2017, non può ritenersi raggiunta la prova della perdita del sostegno finanziario che il congiunto deceduto avrebbe fornito ai suoi prossimi congiunti dal successivo mese di agosto.
D'altronde, la famiglia era certamente munita di altri mezzi di sussistenza prima e dopo la morte, risalente al marzo 2013, della moglie e madre, Tes_1 la quale aveva lavorato nell'azienda di famiglia poi fallita nel 2006, veppiù considerato che dalla certificazione del centro servizi per il lavoro di Per_1 el 10-07-2017
(doc. 61) risulta che aveva cessato l'attività lavorativa al 31-08-2007 e l'ultimo rapportoParte_1 lavorativo di Parte_2 aveva avuto termine in data 30-11-2016, non potendosi ipotizzare, al contrario,
che il nucleo familiare fosse rimasto totalmente privo di introiti economici a decorrere dalla cessazione del rapporto di lavoro di Parte_1 fino all'inizio dell'attività lavorativa dei figli Pt 2 e Pt_4.
Il capo (n. 11) di prova dedotto al riguardo nella memoria istruttoria di primo grado - peraltro nemmeno riferito a precise allegazioni degli atti precedenti - è generico (Vero che il giovane Pt_4 utilizzava tutto il suo stipendio per fare fronte ai bisogni della famiglia), comporta valutazioni e comunque non dà conto della prospettiva di un lavoro continuativo dopo la prima scadenza.
Parimenti infondata la domanda di rimborso del valore del veicolo rottamato, richiesto da Parte_2 per un importo di euro 350,00, avendo la stessa ricevuto da Controparte_5 l'importo di euro 2.000,00
(cfr. doc. 75 fascicolo Pt_4, rubricato "nota 22-1-2019 della CP_5 a Parte_2 con notizia di bonifico
di euro 2.000 per ristoro danni all'auto di Parte_4 ").
nella misura del 20% imputabile al conducente dell'altro Deve invece essere rimborsata a Parte_2
veicolo, la spesa sostenuta per il servizio funebre (v. doc. 59, fattura per euro 3.100,00 emessa dall'agenzia funebre Sanna), pari ad euro 620,00, importo da rivalutare alla data odierna secondo gli indici Istat per un ammontare di euro 745,00.
Quanto al danno non patrimoniale, la domanda risarcitoria deve ritenersi fondata limitatamente al danno da perdita del rapporto parentale.
Invero, "nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è, per comune esperienza, connaturale all'essere umano" (Cass. Civ. n.
21339/2025), spettando al danneggiante l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero invece tra loro indifferenti o in odio (v. Cass. Civ. n. 5769/2024; n. 22397/2022).
Nella specie, è documentata la convivenza stabile di Parte_4 con il genitore e i fratelli (doc. 2) e può
ragionevolmente presumersi, nei termini sopra detti, l'esistenza tra gli stessi del legame affettivo che, per comune esperienza, si instaura tra i componenti della famiglia nucleare originaria.
Va dunque riconosciuto in capo agli odierni appellanti un pregiudizio affettivo riconducibile alla perdita del congiunto convivente, risarcibile, non solo nella sua componente interiore di sofferenza morale, ma anche nella componente di danno dinamico relazionale, riferibile alla stabile e risalente coabitazione (cfr. Cass. Civ.
n. 761/2025: "nella liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, nelle sue componenti della sofferenza morale soggettiva e della compromissione dinamico-relazionale derivante dalla morte del congiunto, il giudice, quando fa uso dello strumento tabellare, è tenuto ad indicare nella motivazione gli elementi di calcolo impiegati al fine di rendere palese il percorso svolto per addivenire ad una liquidazione aderente agli elementi di prova, anche di natura presuntiva, emersi nel corso del giudizio"; n. 6981/2025: "la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale va effettuata procedendo non solo alla valutazione degli indici afferenti all'età della vittima e del congiunto, al grado di parentela e al rapporto di convivenza,
ma anche delle peculiarità ed eccezionalità del caso concreto (come peraltro indicato nelle tabelle di Milano
e Roma) e, in particolare, della sofferenza morale della vittima [...] in ragione del legame solidaristico in cui si estrinseca il rapporto parentale, quella dei congiunti”).
Applicando il criterio tabellare a punti in uso presso questa Corte per la liquidazione equitativa del danno
(Tabelle di Milano 2024), deve essere liquidato, a titolo di danno da perdita del rapporto parentale nella misura del 20% a
Parte_1
Valore del Punto Base euro 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto 16 Punti in base all'età della vittima 24
Punti per convivenza tra congiunto e vittima 16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario 12
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio) 15
Punti totali riconosciuti 83
Importo totale euro 324.613,00, decurtato dell'80% euro 64.922,60.
Parte_2
Valore del Punto Base euro 1.698,00
Punti in base all'età del congiunto 16
Punti in base all'età della vittima 18
Punti per convivenza tra congiunto e vittima 20
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario 12
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio) 15
Punti totali riconosciuti 81
Importo totale euro 137.538,00, decurtato dell'80% euro 27.507,60.
Parte_3
Valore del Punto Base euro 1.698,00
Punti in base all'età del congiunto 16
Punti in base all'età della vittima 18
Punti per convivenza tra congiunto e vittima 20
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario 12 Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio) 15
Punti totali riconosciuti 81
Importo totale euro 137.538,00, decurtato dell'80% euro 27.507,60.
Si ritiene di dover accordare a tutti i danneggiati il medesimo punteggio (medio) per la normale qualità e intensità della relazione tra familiari conviventi, in considerazione delle allegazioni svolte da ciascuno (affetto del padre verso il figlio Pt_4, accudimento reso dalla figlia maggiore al fratellino dopo la morte della madre,
riconoscenza dell'altro fratello per l'aiuto economico ricevuto da Pt_4 ) circa l'esistenza di un saldo rapporto tra i membri della famiglia soprattutto durante la malattia e dopo la morte della madre,
intuitivamente presumibile in base all'età dei figli, ma non supportato da ulteriori elementi probatori (la prova testimoniale, non ammessa, era dedotta su circostanze generiche e implicanti valutazioni, capi da 5 a
10 memoria istruttoria) da cui ricavare una speciale e diversificata intensità in capo a ciascuno (v. Cass. Civ.
n. 5984/2025: "In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforma adottato negli uffici giudiziari di merito (nella spese, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna personalizzazione in aumento").
Gli importi sopra indicati sono liquidati all'attualità (le tabelle milanesi utilizzate risalgono al 2024) e non deve, pertanto, essere accordata la rivalutazione monetaria.
Quanto agli interessi richiesti dagli appellanti, va osservato che la giurisprudenza di legittimità si è attestata nell'orientamento di escludere ogni automatismo nel riconoscimento degli interessi compensativi, essendo onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma liquidata in moneta attuale sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo (v. Cass. Civ. n. 1627/2022; n. 4938/2023). Da ultimo la
Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto: "la vittima di un fatto illecito che intenda essere risarcita, oltre che del capitale liquidato in moneta attuale, anche del danno da mora (c.d. interessi compensativi), ha l'onere di domandare il risarcimento di quest'ultimo in modo espresso, di allegarne il fatto costitutivo e di indicarne le fonti di prova, anche presuntive" (Cass. Civ. n. 22441/2025).
Sull'importo liquidato vanno invece riconosciuti gli interessi legali dalla data della decisione al saldo.
Non può invece trovare accoglimento la domanda di Pt_1 e Parte_2 tesa ad ottenere il risarcimento
di un danno psichico.
Premesso che "la morte di un prossimo congiunto può causare nei familiari superstiti oltre al danno parentale,
consistente nella perdita del rapporto e nella correlata sofferenza soggettiva, anche un danno biologico vero e proprio, in presenza di una compromissione dello stato di salute fisica e psichica di chi lo invoca, l'uno e l'altro dovendo essere oggetto di separata considerazione" (Cass. Civ. n. 21084/2025; conf. n. 28989/2019),
la compromissione dell'integrità psicologica consiste in una "alterazione o soppressione delle facoltà mentali,
che va accertata con criteri medico-legali e valutata in punti percentuali in base ad un accreditato "baréme"
medico-legale; ove al pregiudizio psichico si aggiunga un evento stressogeno quale il lutto, il giudice del merito deve stabilire in concreto se il dolore causato dalla perdita di un familiare sia degenerato o meno in una sindrome di rilievo neurologico, avvalendosi di un metodo scientificamente valido, consistente nel fare somministrare al danneggiato adeguati test psicologici, nel sottoporlo a reiterati colloqui con uno specialista psichiatra e, infine, nel comparare la sintomatologia della vittima con le descrizioni nosografiche delle malattie psichiche contenute nei testi scientifici, principalmente nel "Diagnostic and Statistical Manual of
Mental Disorders"" (Cass. Civ. n. 18056/2019; n. 6443/2023).
Nella specie, il consulente tecnico nominato da questa Corte ha, in primo luogo, preso in esame il certificato medico datato 6-11-2017, redatto dal dott. Persona_2 pochi mesi dopo il sinistro, nel quale è
è affetto da una "sindrome depressiva reattiva" eattestato che Parte_1 Parte_2 da una
"sindrome ansioso-depressiva reattiva con attacchi di panico" (cfr. doc. nn. 65 e 66, comparsa di costituzione e risposta del 18.06.2018). Ha poi somministrato il test Hamilton Depression Rating Scale (HDRS), strumento clinico validato per la misurazione della gravità della depressione in soggetti già diagnosticati, al fine di quantificare l'impatto psicopatologico delle condizioni rilevate: consiste in un'intervista che esamina diversi sintomi come l'umore depresso, i disturbi del sonno, l'ansia e i sintomi somatici e il punteggio finale è dato dalla somma dei punti attribuiti a ciascun item.
Giova precisare che non si tratta di uno strumento diagnostico di per sé, ma serve a monitorare l'andamento del disturbo e l'efficacia del trattamento.
'All'esito del test il c.t.u. ha calcolato un punteggio pari a 7 per Parte_1 indicativo dell'assenza di depressione, e di 10 per Parte_2 , compatibile con una forma lieve e transitoria.
I punteggi ottenuti non hanno raggiunto la soglia clinica per una diagnosi di depressione moderata o grave -
essendo fissato a 18 la soglia per la depressione clinicamente manifesta-né risultano compatibili con un quadro di sofferenza psichica duratura e invalidante.
In aggiunta, i parametri funzionali e cognitivi rilevati mediante le scale ADL (Activities of Daily Living, relativi alle funzioni di base essenziali) e IADL (Instrumental Activities of Daily Living, che comprendono compiti più
complessi necessari per vivere in autonomia nella società), attestano l'integrità della capacità di svolgere atti quotidiani della vita, con punteggi massimi per entrambi i soggetti (ADL 6/6 e IADL 8/8), nonché l'integrità
delle funzioni cognitive generali;
Parte_1 : 16/17;
Parte_2 : 17/17.
Tali dati, ha riferito il c.t.u, escludono la compromissione delle autonomie personali e della funzionalità
neuropsicologica.
L'ausiliario si è altresì avvalso del questionario SIMS, questionario auto compilato multiassiale per l'identificazione della simulazione di disturbi psichici in contesti clinici e forensi, all'esito del quale sono stati riscontrati punteggi significativamente superiori a 14 punti, soglia di cut-off di screening:
Parte_1 : 35 punti;
Parte_2 : 24 punti.
Per_ Nelle considerazioni medico legali, tuttavia, il dott. ha dichiarato che Parte_1 presenta un quadro clinico assimilabile al disturbo dell'adattamento, connotato da "caratteristiche che deviano da quelle proprie dei disturbi dell'adattamento [...]. Il quadro è riferibile a un disturbo da lutto persistente complicato, che si caratterizza per gravi e persistenti reazioni di dolore e lutto. Allo stato attuale il disturbo da lutto persistente complicato non è riconosciuto come sindrome autonoma ed è elencato tra i disturbi correlati a eventi traumatici e stressanti con altra specificazione (codice DSM-5: 309.89; codice ICD-10: F43.8)".
Tale disturbo, secondo il consulente, è assimilabile a un disturbo dell'adattamento cronico ed è da porre in correlazione causale con il sinistro stradale in cui ha perso la vita il figlio, mentre la tendenza all'accentuazione della sintomatologia non è stata valutata come simulazione, ma come reazione emotiva in un contesto di rivendicazione legale. Ha quindi riconosciuto una invalidità permanente stimabile nel 12%.
A ben vedere, i criteri diagnostici per il disturbo da lutto persistente complicato, indicati nella tabella 2 a pagina 12 della relazione di consulenza, hanno invece mostrato l'assenza dei requisiti minimi necessari per diagnosticare tale disturbo.
In particolare, non sono emersi almeno 6 dei sintomi indicati per un numero di giorni superiori a quello in cui non sono stati presenti, per una durata di almeno 12 mesi dal sinistro, come prescritto nel punto "C" per poter diagnosticare il disturbo da lutto persistente, che invece il c.t.u. - pur avendo dato atto di un punteggio inferiore - ha riconosciuto (pag. 13: " si può affermare che il disturbo dell'adattamento cronico, riscontrabile nel caso del signor Parte_1 e configurabile come disturbo da lutto persistente e complicato, è da porre in correlazione causale con il sinistro nel quale ha perduto la vita il figlio Ciò in ragione del fatto Parte_4
che la sintomatologia è incentrata sul lutto relativo al figlio morto”).
La conclusione non condivisibile. A fronte dell'esame che ha stabilito per Parte_1 un punteggio sottosoglia per la diagnosi di depressione,
dell'esito del test che evidenzia un rilevante superamento del limite previsto per la simulazione di disturbi psichici, della riscontrata assenza del punteggio necessario per individuare il disturbo da lutto persistente nonché dell'assenza di qualsiasi documentazione inerente a visite mediche o farmaci assunti, il c.t.u. ha contraddittoriamente concluso per la configurabilità in capo a Parte_1 di un disturbo di grado lieve da lutto persistente, in parte collegato (in che misura non è dato sapere) al pregresso lutto da perdita della moglie, verificatosi tre anni prima e lo ha messo in correlazione - sulla base di una sintomatologia non meglio precisata e probabilmente riferita alle dichiarazioni del paziente (v. esito visita sulla persona di Parte_1
riportato nella quarta pagina della relazione scritta) - con la morte del figlio Pt_4, sulla scorta di una valutazione empirica ("La sofferenza sembra genuina"), priva di alcun riscontro nei test praticati. Le stesse considerazioni vanno fatte nei confronti di Parte_2 con riferimento alla quale il c.t.u. ha
,
valutato sussistente una sintomatologia caratterizzata da ansia, lieve depressione e occasionali episodi simil-
dissociativi incentrati su esperienze da lutto, quadro assimilabile a un disturbo dell'adattamento di tipo cronico, conseguente alla morte del fratello per fatto illecito di terzi. Il consulente ha considerato un danno esistenziale più intenso rispetto a quello del padre in ragione del legame affettivo particolarmente stretto tra i due fratelli, maturato nel contesto della malattia della madre, durante la quale Parte_2 ha assunto un ruolo di cura e sostegno nei confronti del fratello minore e la perdita è stata vissuta come "equivalente a quella di un figlio", con conseguente intensificazione del dolore e della sofferenza psicologica, riscontrando un grado di invalidità pari al 14% (p. 17 relazione scritta).
Tuttavia, come sopra detto, non sono emersi i riscontri richiesti dai criteri diagnostici utilizzati per ritenere sussistente un danno psichico, che, in qualche passaggio della relazione (pag. 16) il c.t.u. pare più che altro ricondurre al danno morale sub specie esistenziale.
L'appello deve dunque essere parzialmente accolto nei limiti di cui alla motivazione. Quanto alle spese, la soccombenza reciproca giustifica la compensazione integrale tra tutte le parti delle spese processuali di entrambi i gradi. Ne discende altresì il rigetto della domanda di condanna di CP_1
ai sensi dell'art. 96 c.p.c. (cfr. Cass. Civ. n. 24158/2017).
Le spese di c.t.u., già liquidate, devono essere poste a carico di Pt_1 e Parte_2 che vi hanno dato
causa.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:
1) in parziale accoglimento dell'appello proposto da Parte_1 Parte_2 e Parte_3
avverso la sentenza 2832/2020 del Tribunale di Cagliari, dichiara il difetto di legittimazione passiva di Parte_1 rispetto alla domanda proposta da CP_1
2) condanna CP_1 in solido con la Controparte_2 al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale nella misura di euro 64.922,60 in favore di Parte_1 euro
,
,27.507,60 in favore di Parte_2 ed euro 27.507,60 in favore di Parte_3 oltre interessi legali dalla presente decisione al saldo;
3) condanna CP_1 in solido con la Controparte_2 al risarcimento del danno patrimoniale in favore di nella misura di euro 745,00, oltre interessi legali dalla Parte_2
presente decisione al saldo;
4) compensa tra le parti le spese processuali di entrambi di gradi;
5) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.;
6) pone a carico di Parte_1 e Parte_2 le spese di c.t.u., già liquidate.
Così deciso in Cagliari il 20-11-2025
Il Presidente rel.
Dott. Maria Teresa Spanu