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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 31/10/2025, n. 6337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6337 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SETTIMA CIVILE così composta:
dr. RI Rosaria Rizzo Presidente e relatore dr. RI Speranza Ferrara Consigliere dr. Paolo Caliman Consigliere ausiliario riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1054 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, assunta in decisione all'udienza del 29.10.2025, tenutasi con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., vertente
TRA
C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Valentina Milanese (CF ) e C.F._2
RI IS NE per procura in atti (CF ) – C.F._3
APPELLANTE – E Controparte_1
(C.F. ), in persona
[...] P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Flavia Fusco dell'Avvocatura Generale dell'ente (C.F.: per procura in atti – APPELLATO – C.F._4
E
(C.F.), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Riccardo Taurasi (Codice Fiscale C.F._5
.) per procura in atti – APPELLATO –
[...]
OGGETTO: edilizia popolare
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La controversia ha per oggetto l'opposizione al decreto di rilascio dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in loc. Tor Bella Monaca, via CP_1 dell'Archeologia, 204, scala P, int. 5, con cui si chiede la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento e l'accertamento del mantenimento dei requisiti di assegnazione;
la revoca del provvedimento impugnato previo annullamento o dichiarazione di nullità; di dare atto della vigenza del contratto di assegnazione in locazione o, in subordine, di ordinare all di la prosecuzione o la stipula CP_1 CP_1 di nuovo contratto;
di condannare l alla rifusione di spese e competenze di CP_1 giudizio.
Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 470/2023, ha rigettato la domanda, con la condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 3.500,00 per compensi, oltre accessori di legge e rimborso forfettario (15%). Nulla spese quanto a
CP_2
La decisione si fonda sulle seguenti argomentazioni: L ha accertato dichiarazioni non veritiere e la perdita dei requisiti normativi, CP_1 previsti per l'assegnazione dell'alloggio popolare, a causa del superamento del limite di possidenza patrimoniale, per aver l omesso, negli anni fiscali 2005, 2007, Parte_1
2009, 2011 e 2013, di dichiarare le proprietà immobiliari – e relativi redditi – posseduti, nell'intero o pro quota, dalla propria moglie, e dalla moglie del figlio Persona_1
, L'Ater ha, dunque, inviato all una prima Per_2 Persona_3 Parte_1 comunicazione di avvio del procedimento di decadenza e di contestazione delle morosità, per differenza dei canoni di locazione, ricalcolati sul nuovo reddito emerso. Il tribunale ha condiviso gli accertamenti dell'Ater e le conclusioni tratte di intervenuta decadenza dell'assegnatario, per il venir meno dei requisiti richiesti per l'assegnazione, a causa del superamento dei limiti, stabiliti dall'art. 11 L.R. 12/1999 co 1 lett. c). Quanto alla situazione economica della ha dato rilievo alla formalizzazione Per_1 della separazione personale dei coniugi, solo nell'anno 2015, escludendo il periodo di fatto, iniziato nell'anno 2004, ed ha dunque, ritenuto la cumulità dei redditi e del patrimonio della moglie a quella dell'assegnatario. Ha poi ritenuto inoppugnabile la decadenza, a seguito dell'abbandono del giudizio di impugnazione innanzi al Tar, ed inapplicabili le modifiche normative, intervenute dopo la definitiva conclusione del provvedimento di decadenza.
ha proposto tre motivi appello. Parte_1
Con il primo motivo, contesta il rigetto della domanda nella parte relativa la ritenuta inapplicabilità delle modifiche dell'art. 11 della L.R. 12/1999, intervenute nell'anno 2018, per le quali “il concetto di impossidenza di altri immobili (alla quale dava già rilievo il testo originario dell'art.11, comma 1, lett. c) della Legge n. 12 del 1999) non è da intendere nel senso strettamente giuridico della sussistenza o meno in capo all'assegnatario – o ai componenti il suo nucleo familiare – di diritti di proprietà o altri diritti reali”, bensì come “possibilità in concreto di poter adibire a propria abitazione gli immobili di cui l'assegnatario – o il componente del suo nucleo familiare
- sia titolare”. Richiama, a sostegno, pronunce della Suprema Corte con cui si afferma l'applicabilità della nuova normativa, nel caso in cui incida sulle questioni controverse, e si interpreta la norma nel senso che la titolarità di altro immobile deve essere apprezzata valutando, in concreto, la possibilità di adibirlo a propria abitazione. In concreto, sottolinea che sua moglie, dall'anno 2007, è divenuta titolare solo di 1/3, in comunione con terzi soggetti, di un fabbricato, che, peraltro, rientra nella categoria D2, nonchè la contraddittorietà della motivazione, per aver ritenuto inapplicabile la normativa sopravvenuta, per poi applicarla nel valutare la posizione della nuora, titolare di altro immobile categoria A2, definito adeguato a fini di abitazione. Precisa che il nuovo comma 2 bis dello stesso art. 11 stabilisce che la perdita dei requisiti da parte di un componente del nucleo familiare non comporta la decadenza dell'assegnatario, se il soggetto fuoriesce dal nucleo familiare trasferendo la residenza altrove nei sei mesi successivi alla perdita del requisito o, alla data della comunicazione della decadenza, non abiti più nell'immobile, oggetto di assegnazione: in concreto, che, al momento dell'acquisto della proprietà di 1/3 dell'immobile contestato, la moglie dell non era più residente nell'alloggio assegnato, perché i coniugi si erano Parte_1 separati di fatto dal 10.04.2004 ( mentre la separazione legale è intervenuta a giugno 2016), come da comunicazione per il censimento anagrafico anno 2005 ed espressamente ammesso anche dall'Ater, quando ha negato l'ampliamento del nucleo, nell'anno 2015, in riferimento al rientro della moglie, nell'anno 2013. Ciò posto, sostiene l'infondatezza anche dell'ulteriore profilo di dichiarazioni non veritiere, che ha trovato un'ulteriore conferma nell'archiviazione, nell'anno 2018, del procedimento penale, per il reato di cui all'art. 316-ter cp, per mancanza dell'elemento soggettivo;
circostanza non riportata in sentenza, nonostante la preclusione di un nuovo accertamento da parte del giudice civile Quanto alla posizione della nuora, l sostiene di aver dimostrato che la stessa Parte_1 non ha mai fatto parte del nucleo familiare, né convissuto con lui: dalla documentazione in atti, emergerebbe che la donna abita nell'appartamento di sua proprietà, con il marito, figlio dell' pur risultando quest'ultimo ancora Parte_1 residente anagraficamente presso l'alloggio del padre fino all'11.05.2016; documentazione non contestata dall'Ater. Aggiunge inoltre, che la posizione della nuora, non è contemplata in alcuna normativa, ai fini della valutazione dei requisiti economici per l'assegnazione dell'immobile, mentre, nel caso del figlio, sarebbe applicabile la disciplina del comma 2 bis già citato, essendosi trasferito nel termine richiesto. Sulla base di tali considerazioni, contesta la debenza di un canone maggiorato, sottolineando che l ha sempre utilizzato la dicitura “canone di locazione” e non CP_1
“indennità di occupazione”, configurando il rapporto come locatizio e non di occupazione senza titolo: sarebbe, quindi, evidente la volontà dell'ente di considerare il rapporto ancora locatizio non avendo neppure mai inoltrato domanda di risoluzione del contratto. Con il secondo motivo di appello, contesta la sentenza nella parte in cui si è affermata l'inoppugnabilità del provvedimento di decadenza, per abbandono del giudizio di impugnativa innanzia la TAR.
L'appello è fondato.
Riassumendo, l'appellante rivendica il proprio diritto all'abitazione dell'alloggio popolare, assegnatogli nel lontano anno 1986, contestando di aver reso dichiarazioni inveritiere e di aver superato il limite di reddito, fissato dall'art. 11 L.R. n. 12/'99, comma 1, lett. c), per il quale si deve tenere conto anche dei componenti del nucleo familiare. Occorre premettere che la giurisprudenza di legittimità desume, dal combinato disposto dei commi 1, lett. c), 2 e 5 dell'art. 11, che il nucleo familiare, rilevante ai fini della verifica dei requisiti per l'assegnazione degli alloggi, qualora l'istante sia coniugato, è comunque composto dai due coniugi;
dunque, prescinde dalla convivenza anagrafica o dalla coabitazione e dà rilievo al rapporto di coniugio in sé (Cass. civ. ord. n.6873/2017, già richiamata nel provvedimento in sede di riesame). Tale principio travolge tutte le considerazioni relative alla separazione di fatto tra i coniugi nei Parte_1 Per_1 periodi in contestazione, potendo valere solo la separazione legale, intervenuta successivamente, nell'anno 2016, dopo la contestazione della decadenza e la costituzione di messa in mora comunicata dall'Ater, nel mese di ottobre 2015. Si pone, però, il problema della valutazione dell'«adeguatezza» dell'immobile, di proprietà della moglie dell alle esigenze abitative del nucleo familiare, ai Parte_1 sensi dell'art. 11, lett. c, della L.R. n. 12/99. L'appellante richiama la modifica apportata all'art. 11 della Legge Regionale n. 12/1999 dall'art. 80, comma 1, lett. a) della Legge Regionale n. 7/2018. Effettivamente, come rilevato dall'Ater, con la modifica legislativa, è stata introdotta una previsione che non riguarda la fattispecie, qui in esame, “ai fini del possesso del requisito di cui al comma 1, lettera c), “non si considerano i diritti di proprietà o altri diritti reali di godimento relativi alla casa coniugale in cui risiedono i figli, se quest'ultima è assegnata, in sede di separazione o divorzio, al coniuge o comunque non è più nella disponibilità del soggetto richiedente". L'appellante fa derivare, da tale modifica, il principio che "il concetto di impossidenza di altri immobili non è da intendere nel senso strettamente giuridico della sussistenza o meno in capo all'assegnatario di diritti di proprietà o di altri diritti reali", bensì come "possibilità in concreto di poter adibire a propria abitazione gli immobili di cui l'assegnatario sia titolare". E' convincente il richiamo della pronuncia della Suprema Corte n. 31320/2021, perché, con essa, si è affermato che “a prescindere dalla questione relativa alla possibilità di applicare direttamente, alla presente fattispecie, lo "ius superveniens" (…) (appunto la norma su riportata) lo stesso si pone alla stregua di un elemento che (…) non è affatto indifferente ai fini dell'interpretazione pure del previgente testo della norma sui cui ha inciso (…) la norma sopravvenuta effettivamente rivela che "il concetto di impossidenza di altri immobili" (alla quale dava già rilievo il testo originario dell'art. 11, comma 1, lett. c, della I.r. n. 12 del 1999) "non è da intendere nel senso strettamente giuridico della sussistenza o meno in capo all'assegnatario di diritti di proprietà o di altri diritti reali", bensì come "possibilità in concreto di poter adibire a propria abitazione gli immobili di cui l'assegnatario sia titolare". In sostanza, si è data un'interpretazione alla norma previgente, anche alla luce dello “ius superveniens”, nell'esigenza di una puntuale attuazione dello spirito della normativa che garantisce assistenza economica alle persone meno abbienti. La nuova norma, secondo la richiamata sentenza, “ha concorso a precisare la portata di quella originaria di cui alla lett. c), comma 1, dello stesso articolo, in quanto - come ha osservato, già in passato, questa Corte - anche una modifica normativa, pur "non costituente certamente una interpretazione autentica", può concorrere ad "eliminare ogni incertezza circa l'interpretazione effettiva della norma chiarendone la effettiva portata" (così, in motivazione, Cass. Sez. 1, sent. 3 10 dicembre 2010, n. 24630, Rv. 615105-01), e ciò in particolar modo quando sia possibile, come è nel caso che occupa, individuare "un ambito di continuità tra il regime vigente e quello futuro" (così, recentissimamente, in motivazione Cass. Sez. Un., sent. 7 maggio 2021, n. 12154, non massimata sul punto). Nella fattispecie, la moglie dell è risultata proprietaria di 1/3 di un immobile, Parte_1 in comproprietà con terzi, appartenente alla categoria D2, dunque, non di uso abitativo. Tale immobile, sia per destinazione che, per la disponibilità solo pro quota, non può costituire un'idonea ed adeguata alternativa all'alloggio popolare;
né risulta (nemmeno è stato dedotto) che tale quota abbia un valore economico tale da poter escludere un effettivo stato di bisogno. Quanto alla moglie del figlio, , non ha mai fatto parte del nucleo assegnatario Per_2 ed è proprietaria esclusiva di un immobile in cui abita con la figlia. Controparte_3
è risultato far parte del nucleo familiare del padre, ma non si può ritenere che la semplice circostanza di essere sposato con una donna, che abita in un immobile di sua proprietà, determini obblighi, in capo a quest'ultima, nei confronti del nucleo familiare assegnatario, di cui non ha mai fatto parte. Di conseguenza, la circostanza non è rilevante ai fini della decadenza dall'assegnazione dall'immobile, in assenza di un preciso obbligo nei confronti dell'assegnatario dell'immobile. In questo ambito, non si può ritenere la sussistenza di dichiarazioni inveritiere, permanendo la condizione di impossidenza.
Il secondo motivo di appello riguarda la ritenuta definitività del provvedimento di decadenza, con la conseguente preclusione di qualsiasi contestazione nel merito e, dunque, del giudizio civile, perché in violazione del principio “ne bis in idem”. Secondo l'Ater l'inoppugnabilità del provvedimento sarebbe data dall'abbandono del giudizio di opposizione, proposto innanzi al tar, mai più avviato, e dal decorso del termine per l'impugnazione, che, in mancanza di una norma speciale, va individuato nella disciplina generale dettata per le impugnazioni volte ad ottenere l'annullamento di un provvedimento. Il Tribunale, in sentenza, ha sostanzialmente aderito a questa tesi, dopo aver deciso la controversia nel merito, e l'appellante contesta la decisione, facendo leva sulle argomentazioni esposte dal tribunale, in sede di riesame del provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto di rilascio. Anche questo motivo di censura è fondato, dovendosi distinguere le valutazioni strettamente legate all'esercizio del potere della pubblica amministrazione da quelle inerenti diritti soggettivi. Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, formatosi nella materia in esame, “la controversia avente ad oggetto la verifica del venir meno dei presupposti per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica a canone agevolato e l'impugnativa del provvedimento di decadenza emesso a seguito dell'esito sfavorevole della verifica per l'assegnatario, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, perché il provvedimento di decadenza si colloca non nella prima fase, pubblicistica, di assegnazione dell'alloggio, ma nella seconda fase, di eventuale estinzione del diritto, a seguito di verifica con esito negativo sulla permanenza dei requisiti, in cui la posizione del privato è ormai di diritto soggettivo rispetto alla stipulazione del contratto di locazione a condizioni agevolate e alla conservazione dell'alloggio” ord. a sez. Unite 30964/2022. Ancora, Cass. a sez. unite, n. 29095/2011
“in materia di edilizia residenziale pubblica, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004, che ha dichiarato la parziale incostituzionalità dell'art. 33 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dall'art. 7, lettera a), della legge 21 luglio 2000, n. 205, è necessario tenere distinta la prima fase, antecedente all'assegnazione dell'alloggio, di natura pubblicistica, da quella successiva all'assegnazione, di natura privatistica, nella quale la posizione dell'assegnatario assume natura di diritto soggettivo, dovendosi attribuire alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie attinenti a pretesi vizi di legittimità dei provvedimenti emessi nella prima fase, fino all'assegnazione, mentre sono riconducibili alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie in cui siano in discussione cause sopravvenute di estinzione o di risoluzione del rapporto. Appartiene, pertanto, alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio, correlata non già ad un'asserita (nuova) valutazione dell'interesse pubblico a mantenerla, bensì all'avvenuto accertamento della carenza del requisito dell'impossidenza e/o del superamento dei limiti reddituali, quale previsto dalla legge (nella specie della Regione Lazio) per il diritto alla conservazione dell'alloggio, e perciò costituente atto con valenza dichiarativa incidente su una posizione di diritto soggettivo dell'assegnatario, rientrante nella seconda delle menzionate fasi del rapporto intercorrente con l'ente pubblico (vd. anche Cass. civ. n. 4366/2021, oltre le pronunce, sezioni unite, n.14956/2011, 24148/2017, parte motiva, e 3623/2012, richiamato nel provvedimento del giudice del riesame ).
L'appello va dunque, accolto ed alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese anche del giudizio innanzi al tribunale.
Va poi accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, proposta dal CP_1
perché del tutto estraneo ad una procedura di esclusiva competenza e
[...] discrezionalità dell'ente gestore del bene immobile, ovvero dell , con la CP_1 conseguente estromissione dal giudizio.
Il non si è costituito innanzi al tribunale e la partecipazione limitata al CP_1 giudizio, in cui, nel merito, ha sostanzialmente aderito alla posizione dell'Ater, giustifica la compensazione delle spese del grado di appello nel rapporto con l' Parte_1
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma n. 470/2023, così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto soggettivo di al mantenimento Parte_1 dell'alloggio sito in Via dell'Archeologia n. 204, sc. P. int. 5, codice CP_1 immobile 4230138825, assegnatogli con regolare contratto di locazione in data 17.12.1986, stante la permanenza di tutti i requisiti soggettivi di cui all'art. 11, comma 1, e ss Legge Regione Lazio n. 12/1999, mai venuti meno;
2) dichiara il difetto di legittimazione passiva del con la CP_1 conseguente estromissione dal giudizio.
3) Dichiara la compensazione delle spese del grado di appello nel rapporto tra ed il Parte_1 CP_1
4) condanna l'Ater al pagamento delle spese di lite, in favore di Parte_1
che si liquidano, per ciascun grado di giudizio, in complessive €
[...]
3500,00, per compensi professionali, oltre spese vive pari a 520,00 euro, per il primo grado, e 770,00 euro per l'appello; spese generali nella misura forfettaria del 15% ed accessori di legge;
Così deciso in Roma il giorno 29.10.2025
Il Presidente relatore