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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 06/10/2025, n. 2414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2414 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa previdenziale tra:
rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Parte_1
Putignano, ricorrente;
in persona del rappresentante legale in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Fabio Fanigliuolo, resistente;
oggetto: ripetizione di indebito fatto e diritto Con atto depositato il 10.4.2024, la ricorrente di cui in epigrafe, titolare di pensione categoria IO, ha domandato al giudice del lavoro adito di dichiarare non dovuta la somma di euro 7.632,48, chiesta in restituzione dall' con nota del 12.10.2023 a CP_1 seguito della rideterminazione del trattamento pensionistico in godimento, eccependo l'irripetibilità dell'indebito. L'istituto previdenziale convenuto, costituitosi, ha contestato la fondatezza delle deduzioni avversarie e ha concluso per il rigetto della domanda. Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Come può evincersi dalla ricostruzione operata dall' (che, in maniera precipua, CP_1 individua le ragioni della pretesa restitutoria azionata e che non risulta in punto di fatto contestata dalla parte ricorrente), la richiesta di ripetizione di indebito che viene in rilievo promana da una ricostituzione per motivi reddituali effettuata sulla base della comunicazione reddituale acclusa alla istanza presentata dalla ricorrente il 21 luglio 2023, da cui è, poi, derivata l'esclusione della integrazione al trattamento minimo a decorrere dal mese di gennaio 2020.
Come chiarito da Cassazione civile sez. lav., 20.5.2021, n. 13918, “… la questione attinente alle modifiche reddituali di cui l'ente previdenziale - come verificatosi, per quanto anzidetto, nel caso in esame - venga autonomamente a conoscenza in ragione della propria attività istituzionale o che siano ad esso regolarmente rese note dall'interessato, non appartiene in sé all'ambito degli errori e, quindi, alla sfera CP_1 della non ripetibilità indicata dalla L. n. 88 del 1989, art. 52, comma 2, (come modificato dalla L. n. 412 del 1991, art. 13, comma 1), soggiacendo invece alla regola di ripetibilità, ma in un termine decadenziale, stabilito, appunto, dall'art. 13, comma 2”. Con riferimento a tale ultima disposizione (ritenuta applicabile con espresso riferimento all'integrazione al minimo, per quello che qui rileva, da Cassazione civile, sez. lav., 21.6.2004, n. 11504), la Suprema Corte ha affermato il principio per cui l'obbligo dell di procedere annualmente alla verifica dei redditi dei pensionati, CP_1 prevista dalla L. n. 412/91, art. 13, quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicché il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo (cfr. tra le tante Cass. n. 953/2012, n. 1228/2011, n. 18551/2017). La norma, come emerge da quanto sopra evidenziato, fa riferimento a una verifica da effettuare “annualmente”, ovverosia per ciascun anno civile (come tale intendendosi il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre), e ad un “anno successivo” entro cui deve procedersi al recupero. La decadenza di cui all'art. 13, comma 2, riguarda, quindi, il mancato rispetto del termine finale per l'attività di recupero e non il termine stabilito per le attività di verifica annuali, rispetto al quale la previsione ha la portata di una mera norma di azione della P.A., finalizzata a scandirne l'incedere accertativo, laddove il termine, nel suo complesso, ha decorrenza dall'anno in cui l'ente ha avuto conoscenza (o conoscibilità) dei dati da cui emerge il superamento dei limiti reddituali e quindi li ha anche potuti verificare. L'art. 13, comma 2, nella parte in cui prevede che l' provvede al recupero di CP_1 quanto eventualmente pagato in eccedenza entro l'anno successivo, si interpreta dunque nel senso che, entro tale termine l' deve formalizzare la richiesta di restituzione CP_2 dell'importo ritenuto indebito - i. e.: iniziare il procedimento amministrativo di recupero portandolo a conoscenza del pensionato - e non già provvedere all'effettivo recupero dell'importo stesso (cfr. Cassazione civile sez. lav., 20.5.2021, n. 13918). Avendo l' per quanto suesposto, avuto la conoscibilità dei dati reddituali in CP_1 questione nel corso del 2023 (dovendosi a tale riguardo rilevare come la non Parte_1 abbia allegato o documentato alcuno specifico elemento da cui inferire che la stessa avesse comunicato i redditi esteri che qui rilevano anteriormente a tale data), il medesimo istituto previdenziale ha, quindi, tempestivamente proceduto alla relativa verifica nell'arco del medesimo tale anno, per dare altrettanto tempestivamente corso all'attività di recupero;
sicché, in altri termini, non vi è ragione di ritenere che l'azione di recupero intrapresa dall' risulti tardiva o non conforme ai principi di diritto sopra CP_1 richiamati. A ciò occorre, poi, aggiungere che nessuna indicazione è stata fornita dalla parte ricorrente al fine di escludere la rilevanza dei redditi esteri che vengono in rilievo ai fini della riduzione dell'integrazione al trattamento minimo di cui si discute e che, ad ogni buon conto, occorre fare riferimento al condivisibile orientamento ripetutamente espresso dalla Suprema Corte (vds. Cass. Civile, sez. un., n. 18046/10), secondo cui “in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico”. Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, la domanda attorea è, dunque, da disattendere. Le spese di lite sono da dichiarare irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sul ricorso proposto, con atto depositato il 10.4.2024, da nei confronti dell' così provvede: rigetta la Parte_1 CP_1 domanda attorea;
dichiara le spese di lite irripetibili. Lecce, 6 ottobre 2025. il giudice dott. Giovanni De Palma
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa previdenziale tra:
rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Parte_1
Putignano, ricorrente;
in persona del rappresentante legale in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Fabio Fanigliuolo, resistente;
oggetto: ripetizione di indebito fatto e diritto Con atto depositato il 10.4.2024, la ricorrente di cui in epigrafe, titolare di pensione categoria IO, ha domandato al giudice del lavoro adito di dichiarare non dovuta la somma di euro 7.632,48, chiesta in restituzione dall' con nota del 12.10.2023 a CP_1 seguito della rideterminazione del trattamento pensionistico in godimento, eccependo l'irripetibilità dell'indebito. L'istituto previdenziale convenuto, costituitosi, ha contestato la fondatezza delle deduzioni avversarie e ha concluso per il rigetto della domanda. Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Come può evincersi dalla ricostruzione operata dall' (che, in maniera precipua, CP_1 individua le ragioni della pretesa restitutoria azionata e che non risulta in punto di fatto contestata dalla parte ricorrente), la richiesta di ripetizione di indebito che viene in rilievo promana da una ricostituzione per motivi reddituali effettuata sulla base della comunicazione reddituale acclusa alla istanza presentata dalla ricorrente il 21 luglio 2023, da cui è, poi, derivata l'esclusione della integrazione al trattamento minimo a decorrere dal mese di gennaio 2020.
Come chiarito da Cassazione civile sez. lav., 20.5.2021, n. 13918, “… la questione attinente alle modifiche reddituali di cui l'ente previdenziale - come verificatosi, per quanto anzidetto, nel caso in esame - venga autonomamente a conoscenza in ragione della propria attività istituzionale o che siano ad esso regolarmente rese note dall'interessato, non appartiene in sé all'ambito degli errori e, quindi, alla sfera CP_1 della non ripetibilità indicata dalla L. n. 88 del 1989, art. 52, comma 2, (come modificato dalla L. n. 412 del 1991, art. 13, comma 1), soggiacendo invece alla regola di ripetibilità, ma in un termine decadenziale, stabilito, appunto, dall'art. 13, comma 2”. Con riferimento a tale ultima disposizione (ritenuta applicabile con espresso riferimento all'integrazione al minimo, per quello che qui rileva, da Cassazione civile, sez. lav., 21.6.2004, n. 11504), la Suprema Corte ha affermato il principio per cui l'obbligo dell di procedere annualmente alla verifica dei redditi dei pensionati, CP_1 prevista dalla L. n. 412/91, art. 13, quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicché il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo (cfr. tra le tante Cass. n. 953/2012, n. 1228/2011, n. 18551/2017). La norma, come emerge da quanto sopra evidenziato, fa riferimento a una verifica da effettuare “annualmente”, ovverosia per ciascun anno civile (come tale intendendosi il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre), e ad un “anno successivo” entro cui deve procedersi al recupero. La decadenza di cui all'art. 13, comma 2, riguarda, quindi, il mancato rispetto del termine finale per l'attività di recupero e non il termine stabilito per le attività di verifica annuali, rispetto al quale la previsione ha la portata di una mera norma di azione della P.A., finalizzata a scandirne l'incedere accertativo, laddove il termine, nel suo complesso, ha decorrenza dall'anno in cui l'ente ha avuto conoscenza (o conoscibilità) dei dati da cui emerge il superamento dei limiti reddituali e quindi li ha anche potuti verificare. L'art. 13, comma 2, nella parte in cui prevede che l' provvede al recupero di CP_1 quanto eventualmente pagato in eccedenza entro l'anno successivo, si interpreta dunque nel senso che, entro tale termine l' deve formalizzare la richiesta di restituzione CP_2 dell'importo ritenuto indebito - i. e.: iniziare il procedimento amministrativo di recupero portandolo a conoscenza del pensionato - e non già provvedere all'effettivo recupero dell'importo stesso (cfr. Cassazione civile sez. lav., 20.5.2021, n. 13918). Avendo l' per quanto suesposto, avuto la conoscibilità dei dati reddituali in CP_1 questione nel corso del 2023 (dovendosi a tale riguardo rilevare come la non Parte_1 abbia allegato o documentato alcuno specifico elemento da cui inferire che la stessa avesse comunicato i redditi esteri che qui rilevano anteriormente a tale data), il medesimo istituto previdenziale ha, quindi, tempestivamente proceduto alla relativa verifica nell'arco del medesimo tale anno, per dare altrettanto tempestivamente corso all'attività di recupero;
sicché, in altri termini, non vi è ragione di ritenere che l'azione di recupero intrapresa dall' risulti tardiva o non conforme ai principi di diritto sopra CP_1 richiamati. A ciò occorre, poi, aggiungere che nessuna indicazione è stata fornita dalla parte ricorrente al fine di escludere la rilevanza dei redditi esteri che vengono in rilievo ai fini della riduzione dell'integrazione al trattamento minimo di cui si discute e che, ad ogni buon conto, occorre fare riferimento al condivisibile orientamento ripetutamente espresso dalla Suprema Corte (vds. Cass. Civile, sez. un., n. 18046/10), secondo cui “in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico”. Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, la domanda attorea è, dunque, da disattendere. Le spese di lite sono da dichiarare irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sul ricorso proposto, con atto depositato il 10.4.2024, da nei confronti dell' così provvede: rigetta la Parte_1 CP_1 domanda attorea;
dichiara le spese di lite irripetibili. Lecce, 6 ottobre 2025. il giudice dott. Giovanni De Palma