Art. 3.
La valutazione dei titoli posseduti da ciascun concorrente e' fatta da apposita commissione nominata dal Ministro per la difesa, composta come segue:
un ufficiale generale, presidente;
quattro ufficiali superiori, membri;
un funzionario civile del gruppo A del ruolo amministrativo del Ministero della difesa-Esercito, di grado non superiore al settimo, segretario senza voto.
La valutazione dei titoli posseduti da ciascun concorrente e' fatta da apposita commissione nominata dal Ministro per la difesa, composta come segue:
un ufficiale generale, presidente;
quattro ufficiali superiori, membri;
un funzionario civile del gruppo A del ruolo amministrativo del Ministero della difesa-Esercito, di grado non superiore al settimo, segretario senza voto.