Articolo 3 della Legge 29 marzo 1952, n. 523
Articolo 2Articolo 4
Versione
11 giugno 1952
Art. 3.
La valutazione dei titoli posseduti da ciascun concorrente e' fatta da apposita commissione nominata dal Ministro per la difesa, composta come segue:
un ufficiale generale, presidente;
quattro ufficiali superiori, membri;
un funzionario civile del gruppo A del ruolo amministrativo del Ministero della difesa-Esercito, di grado non superiore al settimo, segretario senza voto.
Entrata in vigore il 11 giugno 1952