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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/12/2025, n. 5472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5472 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4865/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. TO ET Presidente dott. UC NU Giudice Rel. dott. Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4865/2025 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. BARBA SEBASTIANO che lo rappresenta e difende Parte_1 in virtù di procura in atti;
Parte ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avv. COLALONGO ANDREA MARIA che la rappresenta e CP_1 difende in virtù di procura in atti;
Parte resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente: come da note di trattazione scritta contenenti conclusioni congiunte rispettivamente del 06/12/2025 e del 08/12/2025:
" Voglia L'Ill.mo Tribunale di Torino adito, Respinta ogni diversa domanda, Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile in regime di separazione dei beni contratto dai predetti e Parte_1 [...]
in data 23/04/2005 in Torino, atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune CP_1 di Torino al N. 248 P. 1 Uff. 2 anno 2005; Disporre la trasmissione della sentenza all'ufficio dello stato civile per le annotazioni ex art. 69 DPR 396/2000; Con compensazione integrale delle spese di causa.” Per il Pubblico Ministero:
“Visto, nulla si oppone”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in TORINO il Parte_1 CP_1
23/04/2005.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 248 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005).
Dal matrimonio non sono nati figli.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza passata in giudicato.
Con ricorso depositato il 07/03/2025 chiedeva a questo Tribunale di pronunciare Parte_1 lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge
1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
Con comparsa di costituzione e risposta del 17/10/2025 si costituiva in giudizio la sig.ra CP_1 nulla opponendo in ordine alla pronuncia di scioglimento del matrimonio, ma avanzando comunque istanze istruttorie.
All'udienza del 17/11/2025 ex art.473-bis.21 c.p.c. i difensori delle parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo e chiedevano assegnarsi termine per il deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c. contenenti conclusioni congiunte. Il Giudice, pertanto, concedeva termine per il deposito di note scritte contenenti conclusioni congiunte.
Entrambe le parti provvedevano, nei termini assegnati, al deposito di note scritte contenenti conclusioni congiunte ed il Giudice, pertanto, rimetteva la Causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Le spese di lite sono compensate in virtù dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e , Parte_1 CP_1
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge,
DICHIARA compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 12/12/2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
UC NU TO ET
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. TO ET Presidente dott. UC NU Giudice Rel. dott. Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4865/2025 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. BARBA SEBASTIANO che lo rappresenta e difende Parte_1 in virtù di procura in atti;
Parte ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avv. COLALONGO ANDREA MARIA che la rappresenta e CP_1 difende in virtù di procura in atti;
Parte resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente: come da note di trattazione scritta contenenti conclusioni congiunte rispettivamente del 06/12/2025 e del 08/12/2025:
" Voglia L'Ill.mo Tribunale di Torino adito, Respinta ogni diversa domanda, Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile in regime di separazione dei beni contratto dai predetti e Parte_1 [...]
in data 23/04/2005 in Torino, atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune CP_1 di Torino al N. 248 P. 1 Uff. 2 anno 2005; Disporre la trasmissione della sentenza all'ufficio dello stato civile per le annotazioni ex art. 69 DPR 396/2000; Con compensazione integrale delle spese di causa.” Per il Pubblico Ministero:
“Visto, nulla si oppone”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in TORINO il Parte_1 CP_1
23/04/2005.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 248 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005).
Dal matrimonio non sono nati figli.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza passata in giudicato.
Con ricorso depositato il 07/03/2025 chiedeva a questo Tribunale di pronunciare Parte_1 lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge
1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
Con comparsa di costituzione e risposta del 17/10/2025 si costituiva in giudizio la sig.ra CP_1 nulla opponendo in ordine alla pronuncia di scioglimento del matrimonio, ma avanzando comunque istanze istruttorie.
All'udienza del 17/11/2025 ex art.473-bis.21 c.p.c. i difensori delle parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo e chiedevano assegnarsi termine per il deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c. contenenti conclusioni congiunte. Il Giudice, pertanto, concedeva termine per il deposito di note scritte contenenti conclusioni congiunte.
Entrambe le parti provvedevano, nei termini assegnati, al deposito di note scritte contenenti conclusioni congiunte ed il Giudice, pertanto, rimetteva la Causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Le spese di lite sono compensate in virtù dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e , Parte_1 CP_1
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge,
DICHIARA compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 12/12/2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
UC NU TO ET
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.