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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 18/09/2025, n. 563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 563 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 821/2022 L.P. Il Giudice, Dott. Michela Mignucci Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. SUMMA GIACOMO per la parte ricorrente.
************ visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 17/09/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO In Funzione di Giudice del Lavoro In persona della Dr.ssa Michela Mignucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) Nella causa iscritta al n. 821 del R.G. Contenzioso di Lavoro e Previdenza per l'anno 2022 vertente TRA
, (C.F.= ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Roma, via Asiago, 9, presso lo studio dell'Avv. Giacomo Summa, che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso introduttivo telematico. RICORRENTE E
C.F. = ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante con sede legale CP_2 in Viterbo, via Strada Statale Cassia Sud, Km 76.00, CONVENUTA CONTUMACE OGGETTO: differenze retributive. CONCLUSIONI: il procuratore della parte ricorrente ha concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 21.6.2022 ha adito questo Tribunale in Parte_1 funzione di Giudice del Lavoro formulando le seguenti conclusioni: “
1. condanni la convenuta al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma complessiva di Euro 2.939,82 per i titoli indicati in narrativa, ovvero della diversa somma risultante dovuta nel corso del giudizio e/o ritenuta di giustizia;
2. condanni la convenuta al risarcimento dei danni subiti per la intervenuta svalutazione monetaria ed agli interessi, da calcolarsi ex art. 429 c.p.c dalla spettanza al saldo;
con ogni altra conseguenza di legge. Con vittoria di spese e compensi professionali ivi compresi accessori e spese generali al 15%”. La società convenuta, pur ritualmente vocata in giudizio, è rimasta contumace. La causa, istruita con prove documentali e testimoniali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale, previa sostituzione dell'udienza con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto. Dalla documentazione in atti risulta che la ricorrente è stata assunta dalla convenuta dal 17.12.2021 al 16.3.2022 con contratto di lavoro a tempo determinato part-time orizzontale al 60% (24 ore settimanali), con la qualifica di aiuto cameriera, livello retributivo 6 del Ccnl Pubblici Esercizi Confcommercio. La ricorrente rivendica, in relazione a tale periodo e alla stregua dei parametri (livello e orario di lavoro) risultanti per tabulas, differenze retributive a titolo di paga oraria, ratei 13°, ratei 14°, indennità sostitutiva ferie non godute e TFR, per un totale di € 2.939,83, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Per orientamento pacifico della Suprema Corte il lavoratore che agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe sul datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione (cfr., ex multis, Cass. 26985/2009). Tale principio vale per la retribuzione mensile, per le mensilità aggiuntive e per la corresponsione del trattamento di fine rapporto. Nel caso di specie la ricorrente ha dedotto di aver percepito l'importo di € 398,77 a titolo di retribuzione del mese di dicembre 2021 ed € 200,00 quale acconto sul restante dovuto. La società convenuta, rimasta contumace, nulla ha provato circa il pagamento di somme ulteriori. Si impone pertanto la condanna della stessa al pagamento in favore della ricorrente delle somme rivendicate per paga oraria, ratei 13°, ratei 14° e TFR, così come quantificate nei conteggi allegati, da considerarsi corretti in quanto elaborati sulla base di dati risultanti dal contratto individuale di lavoro (orario lavorativo e livello di inquadramento) ed applicando i parametri retributivi risultanti dal Ccnl Pubblici Esercizi Confcommercio, richiamato dal contratto individuale. Quanto agli importi richiesti a titolo di indennità sostitutiva ferie, secondo la giurisprudenza di legittimità, in relazione alla richiesta di pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie, dei permessi e delle festività non godute, il lavoratore che agisca in giudizio ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, risultando irrilevante la circostanza che il datore di lavoro abbia maggior facilità nel provare l'avvenuta fruizione delle ferie da parte del lavoratore (cfr. Cass. 8521/2015). Il principio è da intendere nel senso che il datore di lavoro non è sottratto a qualsiasi onere probatorio, dovendo pur tuttavia dimostrare (verosimilmente mediante le buste paga) di aver riservato al lavoratore taluni giorni di ferie retribuite;
ove tale circostanza risulti dimostrata, la prova del lavoratore dovrà avere ad oggetto lo svolgimento di attività lavorativa in corrispondenza dei giorni imputati a ferie dal datore di lavoro. Identici principi devono essere applicati alle festività e ai permessi. Nel caso di specie il teste escusso , cuoco del ristirante Testimone_1 nel quale ha lavorato la ricorrente, ha confermato che la unica cameriera presente nel Pt_1 locale, non si è mai assentata per ferie o permessi. Tali dichiarazioni, unitamente alla mancata presentazione a rendere l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta - comportamento valutabile dal giudice ex art. 232 c.p.c. quale ficta confessio dei fatti dedotti nell'interrogatorio unitamente ad altri elementi di prova - consente di ritenere provato che la ricorrente non ha goduto di giorni ferie. Circostanza questa non smentita dalle risultanze della busta paga di dicembre 2021 - unica ricevuta dalla lavoratrice e presente agli atti del giudizio – dalla quale non risultano giorni di ferie goduti. Ne deriva la spettanza della relativa indennità sostitutiva, così come quantificata nei conteggi allegati sulla base dei parametri fissati dal Ccnl Pubblici Esercizi Confcommercio. Alla luce di quanto esposto, la società convenuta va condannata al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva lorda di € 2.939,82 a titolo di paga oraria, ratei 13°, ratei 14°, indennità sostitutiva ferie e TFR, oltre rivalutazione monetaria e interessi dalla maturazione delle singole poste fino al saldo. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- in accoglimento del ricorso proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
condanna la società convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., al
[...] pagamento in favore della ricorrente della somma lorda di € 2.939,82 per i titoli di cui in motivazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole poste al saldo;
- condanna in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in Controparte_1 favore della ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 1.314,00, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge. Viterbo, lì 17 settembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Michela Mignucci
Proc. R.G.L.P. n. 821/2022 L.P. Il Giudice, Dott. Michela Mignucci Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. SUMMA GIACOMO per la parte ricorrente.
************ visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 17/09/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO In Funzione di Giudice del Lavoro In persona della Dr.ssa Michela Mignucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) Nella causa iscritta al n. 821 del R.G. Contenzioso di Lavoro e Previdenza per l'anno 2022 vertente TRA
, (C.F.= ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Roma, via Asiago, 9, presso lo studio dell'Avv. Giacomo Summa, che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso introduttivo telematico. RICORRENTE E
C.F. = ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante con sede legale CP_2 in Viterbo, via Strada Statale Cassia Sud, Km 76.00, CONVENUTA CONTUMACE OGGETTO: differenze retributive. CONCLUSIONI: il procuratore della parte ricorrente ha concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 21.6.2022 ha adito questo Tribunale in Parte_1 funzione di Giudice del Lavoro formulando le seguenti conclusioni: “
1. condanni la convenuta al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma complessiva di Euro 2.939,82 per i titoli indicati in narrativa, ovvero della diversa somma risultante dovuta nel corso del giudizio e/o ritenuta di giustizia;
2. condanni la convenuta al risarcimento dei danni subiti per la intervenuta svalutazione monetaria ed agli interessi, da calcolarsi ex art. 429 c.p.c dalla spettanza al saldo;
con ogni altra conseguenza di legge. Con vittoria di spese e compensi professionali ivi compresi accessori e spese generali al 15%”. La società convenuta, pur ritualmente vocata in giudizio, è rimasta contumace. La causa, istruita con prove documentali e testimoniali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale, previa sostituzione dell'udienza con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto. Dalla documentazione in atti risulta che la ricorrente è stata assunta dalla convenuta dal 17.12.2021 al 16.3.2022 con contratto di lavoro a tempo determinato part-time orizzontale al 60% (24 ore settimanali), con la qualifica di aiuto cameriera, livello retributivo 6 del Ccnl Pubblici Esercizi Confcommercio. La ricorrente rivendica, in relazione a tale periodo e alla stregua dei parametri (livello e orario di lavoro) risultanti per tabulas, differenze retributive a titolo di paga oraria, ratei 13°, ratei 14°, indennità sostitutiva ferie non godute e TFR, per un totale di € 2.939,83, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Per orientamento pacifico della Suprema Corte il lavoratore che agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe sul datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione (cfr., ex multis, Cass. 26985/2009). Tale principio vale per la retribuzione mensile, per le mensilità aggiuntive e per la corresponsione del trattamento di fine rapporto. Nel caso di specie la ricorrente ha dedotto di aver percepito l'importo di € 398,77 a titolo di retribuzione del mese di dicembre 2021 ed € 200,00 quale acconto sul restante dovuto. La società convenuta, rimasta contumace, nulla ha provato circa il pagamento di somme ulteriori. Si impone pertanto la condanna della stessa al pagamento in favore della ricorrente delle somme rivendicate per paga oraria, ratei 13°, ratei 14° e TFR, così come quantificate nei conteggi allegati, da considerarsi corretti in quanto elaborati sulla base di dati risultanti dal contratto individuale di lavoro (orario lavorativo e livello di inquadramento) ed applicando i parametri retributivi risultanti dal Ccnl Pubblici Esercizi Confcommercio, richiamato dal contratto individuale. Quanto agli importi richiesti a titolo di indennità sostitutiva ferie, secondo la giurisprudenza di legittimità, in relazione alla richiesta di pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie, dei permessi e delle festività non godute, il lavoratore che agisca in giudizio ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, risultando irrilevante la circostanza che il datore di lavoro abbia maggior facilità nel provare l'avvenuta fruizione delle ferie da parte del lavoratore (cfr. Cass. 8521/2015). Il principio è da intendere nel senso che il datore di lavoro non è sottratto a qualsiasi onere probatorio, dovendo pur tuttavia dimostrare (verosimilmente mediante le buste paga) di aver riservato al lavoratore taluni giorni di ferie retribuite;
ove tale circostanza risulti dimostrata, la prova del lavoratore dovrà avere ad oggetto lo svolgimento di attività lavorativa in corrispondenza dei giorni imputati a ferie dal datore di lavoro. Identici principi devono essere applicati alle festività e ai permessi. Nel caso di specie il teste escusso , cuoco del ristirante Testimone_1 nel quale ha lavorato la ricorrente, ha confermato che la unica cameriera presente nel Pt_1 locale, non si è mai assentata per ferie o permessi. Tali dichiarazioni, unitamente alla mancata presentazione a rendere l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta - comportamento valutabile dal giudice ex art. 232 c.p.c. quale ficta confessio dei fatti dedotti nell'interrogatorio unitamente ad altri elementi di prova - consente di ritenere provato che la ricorrente non ha goduto di giorni ferie. Circostanza questa non smentita dalle risultanze della busta paga di dicembre 2021 - unica ricevuta dalla lavoratrice e presente agli atti del giudizio – dalla quale non risultano giorni di ferie goduti. Ne deriva la spettanza della relativa indennità sostitutiva, così come quantificata nei conteggi allegati sulla base dei parametri fissati dal Ccnl Pubblici Esercizi Confcommercio. Alla luce di quanto esposto, la società convenuta va condannata al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva lorda di € 2.939,82 a titolo di paga oraria, ratei 13°, ratei 14°, indennità sostitutiva ferie e TFR, oltre rivalutazione monetaria e interessi dalla maturazione delle singole poste fino al saldo. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- in accoglimento del ricorso proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
condanna la società convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., al
[...] pagamento in favore della ricorrente della somma lorda di € 2.939,82 per i titoli di cui in motivazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole poste al saldo;
- condanna in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in Controparte_1 favore della ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 1.314,00, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge. Viterbo, lì 17 settembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Michela Mignucci