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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 19/11/2025, n. 1087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 1087 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
RGAC 573/2025
TRIBUNALE DI FROSINONE Sezione controversie di lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore ha pronunciato all'udienza del 19 novembre 2025 la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 573/2025 tra:
, , Parte_1 Parte_2
, , Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , ,
[...] Parte_6 Parte_7
, Parte_8 tutti elettivamente domiciliati a Frosinone in Via Aldo Moro al n° 240 presso lo Studio dell'Avv. Angelo Galassi, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrenti E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Frosinone, Corso della Repubblica 75, rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Papa, giusta procura in atti;
, CP_2 in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata presso la sede dell'Avvocatura Regionale in Roma, Via Marcantonio Colonna 27, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Ferraguto, giusta procura in atti;
- resistenti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, i dott.ri
[...]
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , hanno
[...] Parte_7 Parte_8 convenuto in giudizio dinnanzi al Tribunale di Frosinone, l' e la Controparte_3 CP_2
e hanno chiesto al Giudice di: “1) Accertare e dichiarare il
[...] grave inadempimento della per la mancata CP_2 ricognizione delle costituite UCP a sede unica nei tempi indicati nell'art. 2 del Decreto n° U00565 del 22.12.2017 del Commissario ad acta, da cui il conseguenziale inadempimento della convocazione delle OO.SS. e ulteriore conseguente inadempimento in punto di adeguamento delle abrogate indennità di UCP alla attuale forma di UCP a sede unica;
2) Dichiarare la e la obbligata a CP_2 Controparte_3 risarcire ai ricorrenti il danno patrimoniale subito per mancato guadagno;
3) Per l'effetto condannare la in CP_2 Contr persona del l.r. e la , in persona del l.r., al CP_1 pagamento in solido ovvero nella diversa misura di partecipazione ritenuta di giustizia in favore dei Ricorrenti a titolo di risarcimento del danno le seguenti somme: alla dott.ssa Dott.ssa €. 20.549,94 oltre interessi e Parte_1 rivalutazione monetaria, come da conteggio analitico depositato al doc.to n° 21; al Dott. €. 20.702,42 oltre Parte_2 interessi e rivalutazione monetaria, come da conteggio analitico depositato al doc.to n° 22; al Dott. €. 17.640,68 Parte_3 oltre interessi e rivalutazione monetaria, come da conteggio analitico depositato al doc.to n° 23; al Dott. €. Parte_4
18.782,65 oltre interessi e rivalutazione monetaria, come da conteggio analitico depositato al doc.to n° 24; al Dott. Parte_5
€. 17.494,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria,
[...] come da conteggio analitico depositato al doc.to n° 25; alla Dott.ssa €. 11.617,96 come da conteggio Parte_6 analitico che si deposita al doc.to n° 26; al Dott. Parte_7 €. 19.679,42 oltre interessi e rivalutazione monetaria, come da conteggio analitico depositato al doc.to n° 27; al Dott. Pt_8
€.17.065,50 oltre interessi e rivalutazione monetaria,
[...] come da conteggio analitico depositato al doc.to n° 28; 4) in Contr subordine condannare la e la in CP_2 CP_1 solido ovvero nella diversa misura di partecipazione ritenuta di giustizia al risarcimento del danno patrimoniale subito da ciascun Ricorrente da liquidarsi secondo equità ex art. 1226 c.c.; 5) condannare la e la al pagamento CP_2 Controparte_3 delle spese processuali del presente giudizio”.
A fondamento della domanda, le parti ricorrenti hanno esposto quanto segue:
- di essere tutti medici di medicina generale operanti in convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale A.S.L. di Frosinone con la qualifica di medico di base;
- di far parte dell'Unità di Cure Primarie con sede a Veroli (FR), giusto atto di costituzione del 26.02.2016 (Doc. 1) e successiva trasformazione del 01.07.2016 (Doc. 2) in attuazione e conformità all'art. 5 dell'Accordo Regionale per la Riorganizzazione dell'Assistenza Territoriale e la medicina d'Iniziativa con i medici di Medicina Generale e di cui al Decreto D00376 del 2014 del Commissario ad acta;
- di aver aderito nel periodo compreso tra il 16 dicembre 2009 e il 30 aprile 2016, alla forma associativa UCPS o semplice, stabilendo un orario continuato di attività di nove ore dalle 09- 10.00 alle ore 19.00 e percependo una indennità economica definita sulla scorta dei soli provvedimenti regionali, sopra citati e stabilita dalla stessa Regione, in € 6,40 annua per assistito, con incremento di 0,20 mensili a paziente per i soli mesi di gennaio, febbraio e marzo per la maggiore richiesta sanitaria imputabile alla stagione influenzale come da regolamento Determina del 20.10.2009 n. 3407;
- che, in attuazione DCA n° U00376/2014 (Doc. 3 in atti), la Regione recepiva l'Accordo Regionale disponendo la CP_2 graduale trasformazione delle diverse tipologie di UCP già in essere in un'unica forma associativa dei MMG denominata Contro Unità di Cure Primarie a sede Unica;
- che pertanto in conformità al citato DCA del 2014, a far data dal 01 maggio 2016, i ricorrenti hanno aderito alla forma associativa UCP a sede unica con sede dello studio medico in Veroli (FR) e prevedendo un orario di attività 09/10.00-19.00;
- che con successivo decreto n° U00565 del 22.12.2017 (Doc. n° 8) il Commissario ad acta per la sanità della Regione , il CP_2
Presidente della , preso atto dell'Accordo tra la CP_2
e le OO.SS dei Medici di Medicina Generale CP_2 avente ad oggetto “la nuova sanità del : obiettivi di salute CP_2
e Medicina d'iniziativa”, rinviava l'adeguamento delle indennità di UCP ad un accordo tra e OO.SS. di CP_2 categoria, con decorrenza di sei mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso;
- che nonostante la nuova organizzazione della di cui fanno parte e il maggior impegno in termini di ore lavorative, i medici anche dopo il 1.5.2016 hanno continuato a percepire Contro l'indennità di nella misura originariamente prevista, ossia rispettivamente euro 6,40;
- che invero dal 2017 ad oggi la non ha mai CP_2 convocato le OOSS di categoria, né ha provveduto a determinare la nuova indennità di UCP, versando così in un perdurante stato di inadempimento;
- che ad oggi la diffida e mesa in mora notificata alla regione Contr
e alla di Frosinone in data 02.12.2024 non ha avuto CP_2 alcun riscontro.
Ciò premesso, i ricorrenti hanno quindi chiesto al Giudice di accertare il loro diritto al risarcimento del danno patrimoniale, rappresentato dal mancato guadagno che avrebbero percepito attraverso l'adeguamento della vecchia ed abrogata indennità di UCP, rispetto alla maggiore indennità di UCP a sede unica che la Amministrazione avrebbe dovuto corrispondere qualora vi fosse stato l'adeguamento imposto dal DCA 565 del 22.12.2017, quantificato come da conteggi allegati, anche in ragione del maggiore impegno professionale richiesto.
Si è costituita in giudizio la e ha chiesto il Controparte_3 rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto. Contr In via preliminare, la ha eccepito l'incompetenza funzionale del giudice del lavoro e l'incompetenza territoriale a favore del Tribunale di Roma.
Ha altresì evidenziato la sua estraneità ai fatti di causa in quanto non dotata di alcuna discrezionalità sulla attività assistenziale in esame, interamente normata e gestita dalla , CP_2 con conseguente difetto della sua legittimazione passiva.
Contr La ha inoltre eccepito il decorso della prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2947 c.c., in quanto l'inadempimento sarebbe maturato il 21 giugno 2018 (ovvero sei mesi dopo la sottoscrizione dell'accordo del 21.12.17), mentre i ricorrenti hanno inviato la lettera di costituzione in mora solamente in data 2.12.24.
Ha infine contestato la fondatezza della domanda, ritendendo l'accordo sindacale non assimilabile ad un contratto, contestando conteggi allegati dai ricorrenti.
Si è costituita in giudizio la eccependo, in via CP_2 preliminare, il difetto di giurisdizione, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva.
Ha eccepito altresì la prescrizione quinquennale per gli importi maturati anteriormente al quinquennio dalla notificazione del ricorso e del decreto del giudice, la carenza di allegazioni dei ricorrenti in ordine alla presentazione entro il 31-3-20217 della domanda ex art. 2° del DCA 565/2017 per entrare a far parte Contro della forma associativa denominata con sede unica, ritenendo mel merito il ricorso infondato il fatto e diritto, chiedendone il rigetto.
Ritenuta la causa documentalmente istruita, concesso termine per note difensive, la causa è stata discussa dalle parti all'odierna udienza e decisa come da separata sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita accoglimento per i motivi di seguito illustrati.
Oggetto del presente giudizio è l'accertamento del diritto al risarcimento danni patrimoniali ex art. 1226 c.c. richiesto dalle parti ricorrenti nei termini di mancato guadagno rispetto a quello che avrebbero percepito attraverso l'adeguamento della vecchia ed abrogata indennità di UCP e alla maggiore indennità di UCP a sede unica che l'Amministrazione avrebbe dovuto loro corrispondere in vista dell'accordo di adeguamento imposto dal DCA 565 del 22.12.2017, anche a fronte del maggiore impegno professionale profuso, quantificato come da conteggi allegati.
Contr La convenuta ha eccepito il difetto di giurisdizione e di competenza funzionale e territoriale del giudice adito a favore del Tribunale di Roma, oltre che la decorrenza del termine di prescrizione quinquennale, ritendendo nel merito il ricorso infondato.
La ha eccepito la decorrenza del termine di CP_2 prescrizioni quinquennale, ritendo in ogni caso nel merito infondata la pretesa creditoria attorea.
In via preliminare, in ordine all'eccezione difetto di giurisdizione del giudice adito e l'incompetenza del giudice adito in favore del giudice civile o del giudice del lavoro di Contr Roma sollevate dalla deve osservarsi che il rapporto di lavoro del Medico di Medicina Generale, convenzionato con la Contr è caratterizzato da una collaborazione coordinata e continuativa ed è stato definito para-subordinato già dalla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 2131 del 2 marzo 1987. Successivamente, è stato qualificato dall'art.1 del DPR 270/2000 come: “rapporto di lavoro autonomo, continuativo e coordinato che si instaura per le Aziende unità Sanitarie locali
- di seguito denominate - ed i medici di medicina CP_1 generale, per lo svolgimento dei compiti e delle attività relativi ai settori di: a) assistenza primaria di medicina generale”. Più Contr precisamente, i rapporti tra e medico convenzionato sono disciplinati da un contratto di diritto privato (sentenza Cass. Cont n.16219/2001) per cui la non può esercitare alcun potere autoritativo diretto sul medico convenzionato all'infuori di quello di sorveglianza (sentenze Cass. n. 16219/2001, n. 813/1999, n. 10378/1996).
Ne consegue che il medico di medicina generale è un libero professionista incaricato di un pubblico servizio, il cui rapporto con il servizio sanitario è disciplinato da apposite convenzioni conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati con le OO.SS. di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale e regolato da determine e regolamenti regionali, secondo quanto previsto anche dall'art. 8 del D.Lgs. 502/92, modificato dai D.Lgs. n. 517 e n.229/99.
Il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa esistente Cont tra i e la giustifica la giurisdizione del giudice Parte_9 ordinario e la competenza dell'adito Giudice del Lavoro ai sensi art. 409, n. 3 c.p.c. (cfr. Cass. n. 27782/2021).
Quanto al profilo della competenza territoriale, va osservato che a norma dell'art. 413 com. 5 c.p.c. competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto.
Pertanto, essendo le parti ricorrenti medici di base dipendenti della chiamati a svolgere nel caso di specie Controparte_3 Contro la loro prestazione presso la a sede unica con sede dello studio medico in Veroli (FR), deve ritenersi correttamente incardinata la competenza del Tribunale di Frosinone.
Sul difetto di legittimazione passiva sollevata da entrambe le parti resistenti, come già affermato dal Tribunale di Frosinone con sentenza n. 1909/2024, intervenuta su fattispecie analoga a quella oggetto di giudizio, si ritiene che detta eccezione debba essere in realtà inquadrata e qualificata come carenza di titolarità sostanziale, dal lato passivo, del rapporto dedotto in causa.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (ex multis Cass. 27.06.2011 n. 14177) la legittimazione sia attiva che passiva va verificata in base alle allegazioni delle parti. E' stato affermato sull'argomento che
“La legitimatio ad causam, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento. Da essa - pertanto - va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, per la quale non è consentito l'esame d'ufficio, poiché la contestazione della titolarità del rapporto controverso si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata” (Cass. Civ., n.8699 del 2009, Cass. Civ., n.14468 del 2008 e Cass. Civ., n. 13756 del 2006).
Atteso che nella specie il rapporto di collaborazione intercorre Cont tra il singolo e la non si può dubitare della titolarità Parte_9 dal lato passivo della pretesa creditoria avanzata nel presente giudizio.
Peraltro, la causa deve ritenersi comune anche alla CP_2
, dal momento che sono regionali: 1) le Determinazioni
[...] che nel tempo si sono susseguite per stabilire come le Unità di Cure Primarie dovessero essere organizzate ed erogate;
2) gli Accordi sull'organizzazione di tali attività assistenziali, recepiti sempre da provvedimenti regionali;
3) le regole dettate per stabilire la quantificazione delle relative indennità economiche.
Nel merito, giova ricostruire la disciplina regionale che riguarda la costituzione e la riorganizzazione delle Unità di Contro Cure Primarie .
L'Unità di Cure Primarie (UCP) è una struttura associativa tra medici di medicina generale (cd. MMG) istituita nella Regione
in una prima fase in via sperimentale in applicazione CP_2 della Delibera di Giunta Regionale (DGR) n. 693/2004. Con successiva Determinazione regionale n. 3407 del 20.10.2009, Contro al fine di potenziare ulteriormente le è stato approvato un nuovo regolamento relativo al funzionamento delle Unità di Cure Primarie, il quale ha previsto la possibilità di realizzare le seguenti diverse forme di UCP: a) UCP-S o Semplici (UCP-S): integrazione di
[...]
collegati tra loro in rete;
Controparte_5
b) UCPC o Complesse: trattasi di in gruppo o collegati Parte_9 in rete, organizzati in una sede unica o in uno studio di riferimento;
c) UCPCI o Integrata: trattasi di una UCPC di che Parte_9 prevedono anche la partecipazione di altri professionisti (ad es. di pediatri e/o specialisti, medici di Continuità Assistenziale cd. CA, operatori dell'assistenza sociale e sanitaria delle Aziende Sanitarie o degli Enti locali); d)UCP/8h: trattasi di aggregazione semplice tra in rete. Parte_9
Tali forme organizzative sono possibili solo in caso di particolari e specifiche caratteristiche oro/geografiche e/o sociali, individuate a livello aziendale.
La definizione della remunerazione spettante ai Medici di Medicina Generale per la partecipazione alle UCP organizzate è stata stabilita con successivo Decreto del Commissario ad Acta U00038/2011 e quantificata come di seguito indicato: a)
o Semplici, € 6,40 (annui/assistito); b) UCP-C o Controparte_6
(sede unica o studio di riferimento), € 8,60 CP_7
(annui/assistito); c) UCP h8, € 4,00 (annue/assistito). Alla UCP 8h è stata poi equiparata la “UCP-S a sede multipla” che prevede: l'assenza di una sede unica della ogni Pt_10 medico aderente mantiene la sede nel proprio studio medico;
l'orario di lavoro è fissato in sette o otto ore frazionate;
l'indennità di UCP è quella prevista per le UCP 8h ovvero € 4,00 a paziente, con incremento di € 0,20 a paziente per i mesi di gennaio, febbraio e marzo.
Successivamente, in base all'art. 4 dell'Accordo Regionale recepito con il DCA (Decreto del Commissario ad Acta) n. 376/2014, la ha previsto la graduale CP_2 trasformazione in un'unica forma associativa, denominata Contro Unità di Cure Primarie a sede unica ( , delle diverse forme associative di Unità di Cure Primarie già in essere a quella data e regolamentate dalla sopra citata Determinazione regionale n. 3407 del 20.10.2009.
L'art. 4 dell'Accordo Regionale cit. recepito con il DCA 376/2014 ha delineato anche le modalità di attuazione della graduale trasformazione delle UCP. In via prioritaria, detta trasformazione sarebbe dovuta avvenire con l'ingresso dei componenti di UCP-S (Unità Semplici), per l'attività di UCP, nelle istituende “Case della Salute”, fatte salve le attuali indennità; oppure con la costituzione, da parte dei componenti Contr di di nuove UCP presso le sedi delle o altre sedi, Pt_10 Contr opportunamente messe a disposizione dalle Successivamente, con l'ingresso dei componenti di per Pt_10 Contro le attività di nelle UCP a sede unica già esistenti.
L'Art. 4 cit. ha poi previsto che “le attuali indennità verranno mantenute solo per coloro che aderiscono al percorso di cui al presente articolo” e che “La trasformazione delle UCP-S in UCP, con le modalità di cui al presente articolo, avviene tendenzialmente a saldi invariati per la . CP_2
In ossequio al citato DCA del 2014, a far data dal 01 maggio 2016 e a tutt'oggi, i ricorrenti hanno aderito alla forma associativa (UCP) a sede unica, confermando la sede dello studio medico in Veroli (FR) e prevedendo un orario di attività 09/10.00-19.00 (all. 2 ricorso).
Inoltre, alla luce del dettato normativo di cui al DCA del 2014 cit. (che prevedeva l'invarianza dei costi e che le pregresse indennità economiche già riconosciute ai sarebbero state Parte_9 mantenute soltanto ove gli stessi avessero aderito al percorso, ovvero alla trasformazione delle UCP-S in UCP a sede unica), l'indennità economica corrisposta ai ricorrenti è rimasta invariata.
Con successivo Accordo Regionale recepito con DCA 565 del 22.12.2017, la , pur richiamando per la CP_2 regolamentazione del servizio la determina del 20.10.2009 e la DCA 376/2014, ha poi previsto che entro 6 mesi dalla sottoscrizione dell'accordo (avvenuta in data 21.12.2017), la avrebbe provveduto ad una ricognizione delle CP_2 trasformazioni dalla forma associativa semplice alle Unità a sede unica e che sulla base di tale ricognizione e dei costi aggiuntivi sostenuti dai Medici di Medicina Generale, le parti avrebbero concordato le modalità per l'adeguamento della Contro indennità delle (testualmente: “entro 6 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo provvederà ad una ricognizione delle trasformazioni della forma associativa in UCP sulla base di quanto disposto dal DCA Pt_10
376/2014. Sulla base di tale ricognizione e dei costi aggiuntivi sostenuti dai Medici di Medicina Generale le parti concorderanno le modalità per l'adeguamento della relativa indennità di UCP”).
Sennonché, sino ad oggi, è pacifico che nessun accordo è intervenuto tra le parti in ordine all'adeguamento delle indennità.
Con il presente giudizio i ricorrenti hanno lamentato che la mancata attivazione della nella ricognizione prevista CP_2 negli accordi del 2017 abbia di fatto impedito il raggiungimento di un accordo con le OO.SS. per la parificazione dell'indennità spettante ai delle Parte_9 Contro neocostituite a sede unica alla indennità spettante ai MMG delle vecchie UCP Secondo la ricostruzione CP_7 attorea, questa parificazione sarebbe imposta dalla sostanziale identità strutturale delle due diverse UCP (le vecchie UCP complesse e le nuove UCP a sede unica).
In considerazione della non avvenuta equiparazione/mancato adeguamento delle indennità, i ricorrenti hanno affermato la responsabilità della nel pregiudizio economico CP_2 da loro sofferto e rappresentato dal mancato guadagno. Tale pregiudizio è stato quantificato nella perdita del differenziale dell'indennità erogata rispetto a quella spettante ai delle Parte_9 precedenti UCP complesse.
Come già affermato dal Tribunale di Frosinone, con sentenza n.1909/2024 che si richiama ai sensi dell'art. 118 disp att. C.p.c., condividendo le motivazioni ivi espresse, deve osservarsi che in realtà per il periodo dal 01.05.2016 (data di Contro costituzione della a sede unica) fino a quando è stato vigente il citato DCA 376 del 2014 (prima dell'entrata in vigore del successivo DCA 565/2017 che ha previsto l'adeguamento Contro delle indennità di , non sussista alcun inadempimento contrattuale delle Amministrazioni resistenti. L'obbligo di Contro adeguare l'indennità di è stato imposto dal Decreto 565/2017 cit., che ha rinviato ad un accordo tra CP_2
e a assumersi decorsi sei mesi dalla entrata in vigore Pt_11 del decreto stesso (entro giugno 2018).
Né può invocarsi la violazione dell'art. 36 Cost., insuscettibile di applicazione nella specie. Non può infatti parlarsi di violazione del principio di parità di trattamento e di adeguata retribuzione atteso che il rapporto di lavoro in esame è una collaborazione libero professionale (riconducibile alla collaborazione coordinata e continuativa), e non subordinata, e Contro la indennità di non ha natura retributiva (si vedano, tra le altre, Cass. n. 4891/2021 e Cass. n. 6294/2020). Alla luce delle osservazioni descritte, si ritiene che per il Contro periodo dal 01.05.2016 (data di costituzione della a sede unica) fino a quando è stato vigente il citato DCA del 2014 (giugno 2018), i ricorrenti non vantano alcun diritto risarcitorio (non essendovi alcun obbligo di adeguamento delle indennità Contro di con conseguente inadempimento delle Amministrazioni resistenti).
Per quanto riguarda le indennità erogate ai ricorrenti dal 01.07.2018 (ossia dal primo mese successivo rispetto al termine previsto dall'art. 2 del DCA n. 565/2017 per l'adeguamento del compenso), è pacifico che, in base al citato art. 2, la entro sei mesi dalla sottoscrizione del CP_2 predetto DCA 565/2017, avrebbe dovuto effettuare una ricognizione delle trasformazioni della forma associativa in UCP sulla base di quanto disposto dal DCA n. 376/2014 e che tale ricognizione non è stata effettuata. E' incontestato inoltre che, sulla base di tale ricognizione, la avrebbe CP_2 dovuto concordare con le OO.SS. le modalità per Contro l'adeguamento della relativa indennità di Neanche questo accordo è mai stato efficacemente promosso dalle amministrazioni resistenti. Dalla documentazione allegata in atti dalla Regione emerge che gli incontri con le OO.SS. CP_2 avevano ad oggetto l'organizzazione delle UCP e non l'adeguamento delle indennità (all. 6 e 7 della memoria
). CP_2
Dal comportamento inadempiente della rispetto ad un CP_2 obbligo previsto da una propria determinazione (DCA n. 565/2017), discende il diritto dei ricorrenti, che prestano un'attività lavorativa coincidente con la prestazione resa dai medici di medicina generale che percepiscono un'indennità maggiore, al risarcimento del danno patrimoniale direttamente conseguente alla condotta omissiva lamentata. Il risarcimento spettante è pari alla differenza tra l'indennità effettivamente percepita dai ricorrenti e l'indennità che avrebbero dovuto percepire a seguito dell'adeguamento, in realtà omesso. Come sopra precisato, la quantificazione va limitata ai periodi indicati nei prospetti paga, prodotti in atti, decorrenti dal 01.07.2018.
Sulla eccezione di prescrizione, si osserva che il termine di prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere ai sensi dell'art. 2935 c.c. Tale decorrenza va individuata nel momento in cui la si è resa CP_2 inadempiente all'obbligo previsto dall'art. 2, ultimo capoverso, del DCA n. 565/17 (da luglio 2018) ed è stato tempestivamente interrotto mediante l'atto di diffida e costituzione in mora del 3.12.2022 (doc. 8 ricorso).
Per concludere, va accertato il diritto dei ricorrenti al risarcimento del danno per inadempimento contrattuale, quantificato con le differenze maturate, dal 01.07.2018 al momento della domanda, tra l'indennità effettivamente percepita e l'indennità prevista dal decreto della Regione Lazio n. 38/11 pari ad euro 8,60 annui/assistito, oltre interessi e rivalutazione.
Le parti ricorrenti hanno depositato in atti i conteggi relativi alle indennità spettanti con decorrenza dall'anno 2019, epurate dal periodo dal 1.5.2016 a giugno 2018, quantificandole per la Dott.ssa in €.20.549,94; per la Dott. Parte_1
: €. 20.702,42; per il Dott. : €. Parte_2 Parte_3
17.640,68; per il Dott. : €. 18.782,65; per il Dott. Parte_4
: €. 17.494,00; per la Dott.ssa Parte_5 Parte_6
€. 11.617,96 (evidenziando che la dott.ssa non ha
[...] Pt_6 prestato attività professionale per malattia in alcuni mesi degli anni 2022 e 2023, nonché per l'anno 2024, sì che per detti mesi non risulta quantificato né richiesto il danno patrimoniale); il Dott. : €. 19.679,42; per il Dott. Parte_7 Pt_8
: €. 17.065,50.
[...]
Le parti convenute hanno contestato solo genericamente i conteggi allegati, che risultano analitici ed epurati del periodo soggetto a prescrizione (1.5.2016 - giugno 2018), e come tali possono essere posti a base della presente decisione.
Il ricorso pertanto è fondato e merita accoglimento.
Le spese di lite sono interamente compensate tra le parti, tenuto conto della novità e complessità delle questioni trattate e dell'assenza di un orientamento univoco della giurisprudenza.
PQM
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, , Parte_1 Parte_2
, , Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , ,
[...] Parte_6 Parte_7
nei confronti dell Parte_8 Controparte_3
e , nella causa iscritta al n. 4197/ 2023 CP_2
R.G.A.C.:
- Accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti a percepire, a titolo di risarcimento del danno, le differenze maturate, dal 01.07.2018 fino al momento della domanda, tra l'indennità effettivamente percepita e l'indennità prevista dal decreto della Regione Lazio n. 38/11 e pari ad euro 8,60 annui/assistito, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo, così quantificate: per la Dott.ssa in €.20.549,94; Parte_1 per la Dott. : €. 20.702,42; per il Dott. Parte_2 Pt_3
€. 17.640,68; per il Dott. : €. 18.782,65; per
[...] Parte_4 il Dott. : €. 17.494,00; per la Dott.ssa Parte_5 [...]
€. 11.617,96; il Dott. : €. Parte_6 Parte_7
19.679,42; per il Dott. : €. 17.065,50; Parte_8
- Condanna la e la in solido tra CP_2 Controparte_3 loro al pagamento degli emolumenti dovuti, oltre interessi legali fino al soddisfo;
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Frosinone, 19/11/2025 Il Giudice Dott.ssa Rossella Giusi Pastore
TRIBUNALE DI FROSINONE Sezione controversie di lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore ha pronunciato all'udienza del 19 novembre 2025 la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 573/2025 tra:
, , Parte_1 Parte_2
, , Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , ,
[...] Parte_6 Parte_7
, Parte_8 tutti elettivamente domiciliati a Frosinone in Via Aldo Moro al n° 240 presso lo Studio dell'Avv. Angelo Galassi, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrenti E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Frosinone, Corso della Repubblica 75, rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Papa, giusta procura in atti;
, CP_2 in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata presso la sede dell'Avvocatura Regionale in Roma, Via Marcantonio Colonna 27, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Ferraguto, giusta procura in atti;
- resistenti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, i dott.ri
[...]
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , hanno
[...] Parte_7 Parte_8 convenuto in giudizio dinnanzi al Tribunale di Frosinone, l' e la Controparte_3 CP_2
e hanno chiesto al Giudice di: “1) Accertare e dichiarare il
[...] grave inadempimento della per la mancata CP_2 ricognizione delle costituite UCP a sede unica nei tempi indicati nell'art. 2 del Decreto n° U00565 del 22.12.2017 del Commissario ad acta, da cui il conseguenziale inadempimento della convocazione delle OO.SS. e ulteriore conseguente inadempimento in punto di adeguamento delle abrogate indennità di UCP alla attuale forma di UCP a sede unica;
2) Dichiarare la e la obbligata a CP_2 Controparte_3 risarcire ai ricorrenti il danno patrimoniale subito per mancato guadagno;
3) Per l'effetto condannare la in CP_2 Contr persona del l.r. e la , in persona del l.r., al CP_1 pagamento in solido ovvero nella diversa misura di partecipazione ritenuta di giustizia in favore dei Ricorrenti a titolo di risarcimento del danno le seguenti somme: alla dott.ssa Dott.ssa €. 20.549,94 oltre interessi e Parte_1 rivalutazione monetaria, come da conteggio analitico depositato al doc.to n° 21; al Dott. €. 20.702,42 oltre Parte_2 interessi e rivalutazione monetaria, come da conteggio analitico depositato al doc.to n° 22; al Dott. €. 17.640,68 Parte_3 oltre interessi e rivalutazione monetaria, come da conteggio analitico depositato al doc.to n° 23; al Dott. €. Parte_4
18.782,65 oltre interessi e rivalutazione monetaria, come da conteggio analitico depositato al doc.to n° 24; al Dott. Parte_5
€. 17.494,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria,
[...] come da conteggio analitico depositato al doc.to n° 25; alla Dott.ssa €. 11.617,96 come da conteggio Parte_6 analitico che si deposita al doc.to n° 26; al Dott. Parte_7 €. 19.679,42 oltre interessi e rivalutazione monetaria, come da conteggio analitico depositato al doc.to n° 27; al Dott. Pt_8
€.17.065,50 oltre interessi e rivalutazione monetaria,
[...] come da conteggio analitico depositato al doc.to n° 28; 4) in Contr subordine condannare la e la in CP_2 CP_1 solido ovvero nella diversa misura di partecipazione ritenuta di giustizia al risarcimento del danno patrimoniale subito da ciascun Ricorrente da liquidarsi secondo equità ex art. 1226 c.c.; 5) condannare la e la al pagamento CP_2 Controparte_3 delle spese processuali del presente giudizio”.
A fondamento della domanda, le parti ricorrenti hanno esposto quanto segue:
- di essere tutti medici di medicina generale operanti in convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale A.S.L. di Frosinone con la qualifica di medico di base;
- di far parte dell'Unità di Cure Primarie con sede a Veroli (FR), giusto atto di costituzione del 26.02.2016 (Doc. 1) e successiva trasformazione del 01.07.2016 (Doc. 2) in attuazione e conformità all'art. 5 dell'Accordo Regionale per la Riorganizzazione dell'Assistenza Territoriale e la medicina d'Iniziativa con i medici di Medicina Generale e di cui al Decreto D00376 del 2014 del Commissario ad acta;
- di aver aderito nel periodo compreso tra il 16 dicembre 2009 e il 30 aprile 2016, alla forma associativa UCPS o semplice, stabilendo un orario continuato di attività di nove ore dalle 09- 10.00 alle ore 19.00 e percependo una indennità economica definita sulla scorta dei soli provvedimenti regionali, sopra citati e stabilita dalla stessa Regione, in € 6,40 annua per assistito, con incremento di 0,20 mensili a paziente per i soli mesi di gennaio, febbraio e marzo per la maggiore richiesta sanitaria imputabile alla stagione influenzale come da regolamento Determina del 20.10.2009 n. 3407;
- che, in attuazione DCA n° U00376/2014 (Doc. 3 in atti), la Regione recepiva l'Accordo Regionale disponendo la CP_2 graduale trasformazione delle diverse tipologie di UCP già in essere in un'unica forma associativa dei MMG denominata Contro Unità di Cure Primarie a sede Unica;
- che pertanto in conformità al citato DCA del 2014, a far data dal 01 maggio 2016, i ricorrenti hanno aderito alla forma associativa UCP a sede unica con sede dello studio medico in Veroli (FR) e prevedendo un orario di attività 09/10.00-19.00;
- che con successivo decreto n° U00565 del 22.12.2017 (Doc. n° 8) il Commissario ad acta per la sanità della Regione , il CP_2
Presidente della , preso atto dell'Accordo tra la CP_2
e le OO.SS dei Medici di Medicina Generale CP_2 avente ad oggetto “la nuova sanità del : obiettivi di salute CP_2
e Medicina d'iniziativa”, rinviava l'adeguamento delle indennità di UCP ad un accordo tra e OO.SS. di CP_2 categoria, con decorrenza di sei mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso;
- che nonostante la nuova organizzazione della di cui fanno parte e il maggior impegno in termini di ore lavorative, i medici anche dopo il 1.5.2016 hanno continuato a percepire Contro l'indennità di nella misura originariamente prevista, ossia rispettivamente euro 6,40;
- che invero dal 2017 ad oggi la non ha mai CP_2 convocato le OOSS di categoria, né ha provveduto a determinare la nuova indennità di UCP, versando così in un perdurante stato di inadempimento;
- che ad oggi la diffida e mesa in mora notificata alla regione Contr
e alla di Frosinone in data 02.12.2024 non ha avuto CP_2 alcun riscontro.
Ciò premesso, i ricorrenti hanno quindi chiesto al Giudice di accertare il loro diritto al risarcimento del danno patrimoniale, rappresentato dal mancato guadagno che avrebbero percepito attraverso l'adeguamento della vecchia ed abrogata indennità di UCP, rispetto alla maggiore indennità di UCP a sede unica che la Amministrazione avrebbe dovuto corrispondere qualora vi fosse stato l'adeguamento imposto dal DCA 565 del 22.12.2017, quantificato come da conteggi allegati, anche in ragione del maggiore impegno professionale richiesto.
Si è costituita in giudizio la e ha chiesto il Controparte_3 rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto. Contr In via preliminare, la ha eccepito l'incompetenza funzionale del giudice del lavoro e l'incompetenza territoriale a favore del Tribunale di Roma.
Ha altresì evidenziato la sua estraneità ai fatti di causa in quanto non dotata di alcuna discrezionalità sulla attività assistenziale in esame, interamente normata e gestita dalla , CP_2 con conseguente difetto della sua legittimazione passiva.
Contr La ha inoltre eccepito il decorso della prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2947 c.c., in quanto l'inadempimento sarebbe maturato il 21 giugno 2018 (ovvero sei mesi dopo la sottoscrizione dell'accordo del 21.12.17), mentre i ricorrenti hanno inviato la lettera di costituzione in mora solamente in data 2.12.24.
Ha infine contestato la fondatezza della domanda, ritendendo l'accordo sindacale non assimilabile ad un contratto, contestando conteggi allegati dai ricorrenti.
Si è costituita in giudizio la eccependo, in via CP_2 preliminare, il difetto di giurisdizione, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva.
Ha eccepito altresì la prescrizione quinquennale per gli importi maturati anteriormente al quinquennio dalla notificazione del ricorso e del decreto del giudice, la carenza di allegazioni dei ricorrenti in ordine alla presentazione entro il 31-3-20217 della domanda ex art. 2° del DCA 565/2017 per entrare a far parte Contro della forma associativa denominata con sede unica, ritenendo mel merito il ricorso infondato il fatto e diritto, chiedendone il rigetto.
Ritenuta la causa documentalmente istruita, concesso termine per note difensive, la causa è stata discussa dalle parti all'odierna udienza e decisa come da separata sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita accoglimento per i motivi di seguito illustrati.
Oggetto del presente giudizio è l'accertamento del diritto al risarcimento danni patrimoniali ex art. 1226 c.c. richiesto dalle parti ricorrenti nei termini di mancato guadagno rispetto a quello che avrebbero percepito attraverso l'adeguamento della vecchia ed abrogata indennità di UCP e alla maggiore indennità di UCP a sede unica che l'Amministrazione avrebbe dovuto loro corrispondere in vista dell'accordo di adeguamento imposto dal DCA 565 del 22.12.2017, anche a fronte del maggiore impegno professionale profuso, quantificato come da conteggi allegati.
Contr La convenuta ha eccepito il difetto di giurisdizione e di competenza funzionale e territoriale del giudice adito a favore del Tribunale di Roma, oltre che la decorrenza del termine di prescrizione quinquennale, ritendendo nel merito il ricorso infondato.
La ha eccepito la decorrenza del termine di CP_2 prescrizioni quinquennale, ritendo in ogni caso nel merito infondata la pretesa creditoria attorea.
In via preliminare, in ordine all'eccezione difetto di giurisdizione del giudice adito e l'incompetenza del giudice adito in favore del giudice civile o del giudice del lavoro di Contr Roma sollevate dalla deve osservarsi che il rapporto di lavoro del Medico di Medicina Generale, convenzionato con la Contr è caratterizzato da una collaborazione coordinata e continuativa ed è stato definito para-subordinato già dalla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 2131 del 2 marzo 1987. Successivamente, è stato qualificato dall'art.1 del DPR 270/2000 come: “rapporto di lavoro autonomo, continuativo e coordinato che si instaura per le Aziende unità Sanitarie locali
- di seguito denominate - ed i medici di medicina CP_1 generale, per lo svolgimento dei compiti e delle attività relativi ai settori di: a) assistenza primaria di medicina generale”. Più Contr precisamente, i rapporti tra e medico convenzionato sono disciplinati da un contratto di diritto privato (sentenza Cass. Cont n.16219/2001) per cui la non può esercitare alcun potere autoritativo diretto sul medico convenzionato all'infuori di quello di sorveglianza (sentenze Cass. n. 16219/2001, n. 813/1999, n. 10378/1996).
Ne consegue che il medico di medicina generale è un libero professionista incaricato di un pubblico servizio, il cui rapporto con il servizio sanitario è disciplinato da apposite convenzioni conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati con le OO.SS. di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale e regolato da determine e regolamenti regionali, secondo quanto previsto anche dall'art. 8 del D.Lgs. 502/92, modificato dai D.Lgs. n. 517 e n.229/99.
Il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa esistente Cont tra i e la giustifica la giurisdizione del giudice Parte_9 ordinario e la competenza dell'adito Giudice del Lavoro ai sensi art. 409, n. 3 c.p.c. (cfr. Cass. n. 27782/2021).
Quanto al profilo della competenza territoriale, va osservato che a norma dell'art. 413 com. 5 c.p.c. competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto.
Pertanto, essendo le parti ricorrenti medici di base dipendenti della chiamati a svolgere nel caso di specie Controparte_3 Contro la loro prestazione presso la a sede unica con sede dello studio medico in Veroli (FR), deve ritenersi correttamente incardinata la competenza del Tribunale di Frosinone.
Sul difetto di legittimazione passiva sollevata da entrambe le parti resistenti, come già affermato dal Tribunale di Frosinone con sentenza n. 1909/2024, intervenuta su fattispecie analoga a quella oggetto di giudizio, si ritiene che detta eccezione debba essere in realtà inquadrata e qualificata come carenza di titolarità sostanziale, dal lato passivo, del rapporto dedotto in causa.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (ex multis Cass. 27.06.2011 n. 14177) la legittimazione sia attiva che passiva va verificata in base alle allegazioni delle parti. E' stato affermato sull'argomento che
“La legitimatio ad causam, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento. Da essa - pertanto - va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, per la quale non è consentito l'esame d'ufficio, poiché la contestazione della titolarità del rapporto controverso si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata” (Cass. Civ., n.8699 del 2009, Cass. Civ., n.14468 del 2008 e Cass. Civ., n. 13756 del 2006).
Atteso che nella specie il rapporto di collaborazione intercorre Cont tra il singolo e la non si può dubitare della titolarità Parte_9 dal lato passivo della pretesa creditoria avanzata nel presente giudizio.
Peraltro, la causa deve ritenersi comune anche alla CP_2
, dal momento che sono regionali: 1) le Determinazioni
[...] che nel tempo si sono susseguite per stabilire come le Unità di Cure Primarie dovessero essere organizzate ed erogate;
2) gli Accordi sull'organizzazione di tali attività assistenziali, recepiti sempre da provvedimenti regionali;
3) le regole dettate per stabilire la quantificazione delle relative indennità economiche.
Nel merito, giova ricostruire la disciplina regionale che riguarda la costituzione e la riorganizzazione delle Unità di Contro Cure Primarie .
L'Unità di Cure Primarie (UCP) è una struttura associativa tra medici di medicina generale (cd. MMG) istituita nella Regione
in una prima fase in via sperimentale in applicazione CP_2 della Delibera di Giunta Regionale (DGR) n. 693/2004. Con successiva Determinazione regionale n. 3407 del 20.10.2009, Contro al fine di potenziare ulteriormente le è stato approvato un nuovo regolamento relativo al funzionamento delle Unità di Cure Primarie, il quale ha previsto la possibilità di realizzare le seguenti diverse forme di UCP: a) UCP-S o Semplici (UCP-S): integrazione di
[...]
collegati tra loro in rete;
Controparte_5
b) UCPC o Complesse: trattasi di in gruppo o collegati Parte_9 in rete, organizzati in una sede unica o in uno studio di riferimento;
c) UCPCI o Integrata: trattasi di una UCPC di che Parte_9 prevedono anche la partecipazione di altri professionisti (ad es. di pediatri e/o specialisti, medici di Continuità Assistenziale cd. CA, operatori dell'assistenza sociale e sanitaria delle Aziende Sanitarie o degli Enti locali); d)UCP/8h: trattasi di aggregazione semplice tra in rete. Parte_9
Tali forme organizzative sono possibili solo in caso di particolari e specifiche caratteristiche oro/geografiche e/o sociali, individuate a livello aziendale.
La definizione della remunerazione spettante ai Medici di Medicina Generale per la partecipazione alle UCP organizzate è stata stabilita con successivo Decreto del Commissario ad Acta U00038/2011 e quantificata come di seguito indicato: a)
o Semplici, € 6,40 (annui/assistito); b) UCP-C o Controparte_6
(sede unica o studio di riferimento), € 8,60 CP_7
(annui/assistito); c) UCP h8, € 4,00 (annue/assistito). Alla UCP 8h è stata poi equiparata la “UCP-S a sede multipla” che prevede: l'assenza di una sede unica della ogni Pt_10 medico aderente mantiene la sede nel proprio studio medico;
l'orario di lavoro è fissato in sette o otto ore frazionate;
l'indennità di UCP è quella prevista per le UCP 8h ovvero € 4,00 a paziente, con incremento di € 0,20 a paziente per i mesi di gennaio, febbraio e marzo.
Successivamente, in base all'art. 4 dell'Accordo Regionale recepito con il DCA (Decreto del Commissario ad Acta) n. 376/2014, la ha previsto la graduale CP_2 trasformazione in un'unica forma associativa, denominata Contro Unità di Cure Primarie a sede unica ( , delle diverse forme associative di Unità di Cure Primarie già in essere a quella data e regolamentate dalla sopra citata Determinazione regionale n. 3407 del 20.10.2009.
L'art. 4 dell'Accordo Regionale cit. recepito con il DCA 376/2014 ha delineato anche le modalità di attuazione della graduale trasformazione delle UCP. In via prioritaria, detta trasformazione sarebbe dovuta avvenire con l'ingresso dei componenti di UCP-S (Unità Semplici), per l'attività di UCP, nelle istituende “Case della Salute”, fatte salve le attuali indennità; oppure con la costituzione, da parte dei componenti Contr di di nuove UCP presso le sedi delle o altre sedi, Pt_10 Contr opportunamente messe a disposizione dalle Successivamente, con l'ingresso dei componenti di per Pt_10 Contro le attività di nelle UCP a sede unica già esistenti.
L'Art. 4 cit. ha poi previsto che “le attuali indennità verranno mantenute solo per coloro che aderiscono al percorso di cui al presente articolo” e che “La trasformazione delle UCP-S in UCP, con le modalità di cui al presente articolo, avviene tendenzialmente a saldi invariati per la . CP_2
In ossequio al citato DCA del 2014, a far data dal 01 maggio 2016 e a tutt'oggi, i ricorrenti hanno aderito alla forma associativa (UCP) a sede unica, confermando la sede dello studio medico in Veroli (FR) e prevedendo un orario di attività 09/10.00-19.00 (all. 2 ricorso).
Inoltre, alla luce del dettato normativo di cui al DCA del 2014 cit. (che prevedeva l'invarianza dei costi e che le pregresse indennità economiche già riconosciute ai sarebbero state Parte_9 mantenute soltanto ove gli stessi avessero aderito al percorso, ovvero alla trasformazione delle UCP-S in UCP a sede unica), l'indennità economica corrisposta ai ricorrenti è rimasta invariata.
Con successivo Accordo Regionale recepito con DCA 565 del 22.12.2017, la , pur richiamando per la CP_2 regolamentazione del servizio la determina del 20.10.2009 e la DCA 376/2014, ha poi previsto che entro 6 mesi dalla sottoscrizione dell'accordo (avvenuta in data 21.12.2017), la avrebbe provveduto ad una ricognizione delle CP_2 trasformazioni dalla forma associativa semplice alle Unità a sede unica e che sulla base di tale ricognizione e dei costi aggiuntivi sostenuti dai Medici di Medicina Generale, le parti avrebbero concordato le modalità per l'adeguamento della Contro indennità delle (testualmente: “entro 6 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo provvederà ad una ricognizione delle trasformazioni della forma associativa in UCP sulla base di quanto disposto dal DCA Pt_10
376/2014. Sulla base di tale ricognizione e dei costi aggiuntivi sostenuti dai Medici di Medicina Generale le parti concorderanno le modalità per l'adeguamento della relativa indennità di UCP”).
Sennonché, sino ad oggi, è pacifico che nessun accordo è intervenuto tra le parti in ordine all'adeguamento delle indennità.
Con il presente giudizio i ricorrenti hanno lamentato che la mancata attivazione della nella ricognizione prevista CP_2 negli accordi del 2017 abbia di fatto impedito il raggiungimento di un accordo con le OO.SS. per la parificazione dell'indennità spettante ai delle Parte_9 Contro neocostituite a sede unica alla indennità spettante ai MMG delle vecchie UCP Secondo la ricostruzione CP_7 attorea, questa parificazione sarebbe imposta dalla sostanziale identità strutturale delle due diverse UCP (le vecchie UCP complesse e le nuove UCP a sede unica).
In considerazione della non avvenuta equiparazione/mancato adeguamento delle indennità, i ricorrenti hanno affermato la responsabilità della nel pregiudizio economico CP_2 da loro sofferto e rappresentato dal mancato guadagno. Tale pregiudizio è stato quantificato nella perdita del differenziale dell'indennità erogata rispetto a quella spettante ai delle Parte_9 precedenti UCP complesse.
Come già affermato dal Tribunale di Frosinone, con sentenza n.1909/2024 che si richiama ai sensi dell'art. 118 disp att. C.p.c., condividendo le motivazioni ivi espresse, deve osservarsi che in realtà per il periodo dal 01.05.2016 (data di Contro costituzione della a sede unica) fino a quando è stato vigente il citato DCA 376 del 2014 (prima dell'entrata in vigore del successivo DCA 565/2017 che ha previsto l'adeguamento Contro delle indennità di , non sussista alcun inadempimento contrattuale delle Amministrazioni resistenti. L'obbligo di Contro adeguare l'indennità di è stato imposto dal Decreto 565/2017 cit., che ha rinviato ad un accordo tra CP_2
e a assumersi decorsi sei mesi dalla entrata in vigore Pt_11 del decreto stesso (entro giugno 2018).
Né può invocarsi la violazione dell'art. 36 Cost., insuscettibile di applicazione nella specie. Non può infatti parlarsi di violazione del principio di parità di trattamento e di adeguata retribuzione atteso che il rapporto di lavoro in esame è una collaborazione libero professionale (riconducibile alla collaborazione coordinata e continuativa), e non subordinata, e Contro la indennità di non ha natura retributiva (si vedano, tra le altre, Cass. n. 4891/2021 e Cass. n. 6294/2020). Alla luce delle osservazioni descritte, si ritiene che per il Contro periodo dal 01.05.2016 (data di costituzione della a sede unica) fino a quando è stato vigente il citato DCA del 2014 (giugno 2018), i ricorrenti non vantano alcun diritto risarcitorio (non essendovi alcun obbligo di adeguamento delle indennità Contro di con conseguente inadempimento delle Amministrazioni resistenti).
Per quanto riguarda le indennità erogate ai ricorrenti dal 01.07.2018 (ossia dal primo mese successivo rispetto al termine previsto dall'art. 2 del DCA n. 565/2017 per l'adeguamento del compenso), è pacifico che, in base al citato art. 2, la entro sei mesi dalla sottoscrizione del CP_2 predetto DCA 565/2017, avrebbe dovuto effettuare una ricognizione delle trasformazioni della forma associativa in UCP sulla base di quanto disposto dal DCA n. 376/2014 e che tale ricognizione non è stata effettuata. E' incontestato inoltre che, sulla base di tale ricognizione, la avrebbe CP_2 dovuto concordare con le OO.SS. le modalità per Contro l'adeguamento della relativa indennità di Neanche questo accordo è mai stato efficacemente promosso dalle amministrazioni resistenti. Dalla documentazione allegata in atti dalla Regione emerge che gli incontri con le OO.SS. CP_2 avevano ad oggetto l'organizzazione delle UCP e non l'adeguamento delle indennità (all. 6 e 7 della memoria
). CP_2
Dal comportamento inadempiente della rispetto ad un CP_2 obbligo previsto da una propria determinazione (DCA n. 565/2017), discende il diritto dei ricorrenti, che prestano un'attività lavorativa coincidente con la prestazione resa dai medici di medicina generale che percepiscono un'indennità maggiore, al risarcimento del danno patrimoniale direttamente conseguente alla condotta omissiva lamentata. Il risarcimento spettante è pari alla differenza tra l'indennità effettivamente percepita dai ricorrenti e l'indennità che avrebbero dovuto percepire a seguito dell'adeguamento, in realtà omesso. Come sopra precisato, la quantificazione va limitata ai periodi indicati nei prospetti paga, prodotti in atti, decorrenti dal 01.07.2018.
Sulla eccezione di prescrizione, si osserva che il termine di prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere ai sensi dell'art. 2935 c.c. Tale decorrenza va individuata nel momento in cui la si è resa CP_2 inadempiente all'obbligo previsto dall'art. 2, ultimo capoverso, del DCA n. 565/17 (da luglio 2018) ed è stato tempestivamente interrotto mediante l'atto di diffida e costituzione in mora del 3.12.2022 (doc. 8 ricorso).
Per concludere, va accertato il diritto dei ricorrenti al risarcimento del danno per inadempimento contrattuale, quantificato con le differenze maturate, dal 01.07.2018 al momento della domanda, tra l'indennità effettivamente percepita e l'indennità prevista dal decreto della Regione Lazio n. 38/11 pari ad euro 8,60 annui/assistito, oltre interessi e rivalutazione.
Le parti ricorrenti hanno depositato in atti i conteggi relativi alle indennità spettanti con decorrenza dall'anno 2019, epurate dal periodo dal 1.5.2016 a giugno 2018, quantificandole per la Dott.ssa in €.20.549,94; per la Dott. Parte_1
: €. 20.702,42; per il Dott. : €. Parte_2 Parte_3
17.640,68; per il Dott. : €. 18.782,65; per il Dott. Parte_4
: €. 17.494,00; per la Dott.ssa Parte_5 Parte_6
€. 11.617,96 (evidenziando che la dott.ssa non ha
[...] Pt_6 prestato attività professionale per malattia in alcuni mesi degli anni 2022 e 2023, nonché per l'anno 2024, sì che per detti mesi non risulta quantificato né richiesto il danno patrimoniale); il Dott. : €. 19.679,42; per il Dott. Parte_7 Pt_8
: €. 17.065,50.
[...]
Le parti convenute hanno contestato solo genericamente i conteggi allegati, che risultano analitici ed epurati del periodo soggetto a prescrizione (1.5.2016 - giugno 2018), e come tali possono essere posti a base della presente decisione.
Il ricorso pertanto è fondato e merita accoglimento.
Le spese di lite sono interamente compensate tra le parti, tenuto conto della novità e complessità delle questioni trattate e dell'assenza di un orientamento univoco della giurisprudenza.
PQM
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, , Parte_1 Parte_2
, , Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , ,
[...] Parte_6 Parte_7
nei confronti dell Parte_8 Controparte_3
e , nella causa iscritta al n. 4197/ 2023 CP_2
R.G.A.C.:
- Accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti a percepire, a titolo di risarcimento del danno, le differenze maturate, dal 01.07.2018 fino al momento della domanda, tra l'indennità effettivamente percepita e l'indennità prevista dal decreto della Regione Lazio n. 38/11 e pari ad euro 8,60 annui/assistito, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo, così quantificate: per la Dott.ssa in €.20.549,94; Parte_1 per la Dott. : €. 20.702,42; per il Dott. Parte_2 Pt_3
€. 17.640,68; per il Dott. : €. 18.782,65; per
[...] Parte_4 il Dott. : €. 17.494,00; per la Dott.ssa Parte_5 [...]
€. 11.617,96; il Dott. : €. Parte_6 Parte_7
19.679,42; per il Dott. : €. 17.065,50; Parte_8
- Condanna la e la in solido tra CP_2 Controparte_3 loro al pagamento degli emolumenti dovuti, oltre interessi legali fino al soddisfo;
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Frosinone, 19/11/2025 Il Giudice Dott.ssa Rossella Giusi Pastore