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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 05/05/2025, n. 1555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1555 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
02-Seconda Sezione Civile nella persona del Giudice on. Liliana Anselmo, pronunzia
S E N T E N Z A
nella causa iscritta il 16.01.2024 e segnata dal N° R.G.C.A. 713/2024, promossa da
, quale trasgressore in relazione alla carica di legale Parte_1 rappresentante p.t. della Elettromeccania Petroli S.r.l., all'epoca dei fatti
2-ELETTROMECCANICA PETROLI S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. , quale coobbligata in solido, avente Parte_2 sede in Firenze, Via Bechi, entrambi rappresentati dall'Avv. Fausto
D'AMBROSIO del Foro di Firenze
-Opponenti - contro
in persona del Presidente della Giunta regionale p.t., Controparte_1
Direzione Programmazione e Bilancio-Settore Contabilità, rappresentata e difesa ai sensi dell'art. 6 co. 9 del D.lgs. 150/2011 dal dott. quale Controparte_2
Dirigente del Settore della Contabilità della Direzione Programmazione e Bilancio
-Opposta-
Oggetto: opposizione all'Ordinanza Ingiunzione nr. 15/A del 18.12.2023, prot. 0571085, notificata il 18.12.2023
Conclusioni
Per gli opponenti: IN TESI Accertare e dichiarare l'illegittimità dell'atto impugnato nonché il relativo verbale di accertamento nr. 3/2019 del 29.1.2019 con la quale è stata comminata Pt_3 la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 15.500,00 (quale minimo edittale degli importi previsti dall'art. 279 comma 7° D.lgs. 152/2006) ai ricorrenti, con ogni conseguenziale statuizione sulle spese. Per l'opposta: Rigettare l'opposizione e per l'effetto confermare l'Ordinanza Ingiunzione opposta anche nel quantum della sanzione ingiunta, oltre che il sotteso verbale nr. 3 del 29.1.2019. In denegata ipotesi di accoglimento del ricorso si chiede di mantenere indenne la comparente e disporre la compensazione delle spese, vista la correttezza dell'operato e la buona fede dell'Ente e delle proprie
Agenzie.
Concisa esposizione dei Fatti
Nell'ambito di una serie di controlli svolti negli anni 2017/2018 da incaricati del
Dipartimento per verificare le modalità con le quali veniva effettuata Parte_3
l'attività di manutenzione dei punti vendita dei carburanti di competenza dell'area
CENTRO - NORD, in data 29.11.2018 veniva effettuato il sopralluogo presso l'Ufficio Area Commerciale Centro Nord – - sito in Via Bechi in CP_3
Firenze, per acquisire informazioni sulle dette manutenzioni eseguite presso i distributori stradali del Controparte_4
Era stata, peraltro, segnalata nel giugno 2017 dal sig. (poi Persona_1 accertata) la contaminazione da idrocarburi (“…gasolio che ha subito un processo di invecchiamento naturale – weathering – con perdita della frazione più leggera”) di un pozzo di acqua a servizio di una abitazione di proprietà di ubicata in Lungo CP_5
L'Affrico nr. 74, antistante il punto di vendita di Viale De Amicis-Firenze, CP_3 contrassegnato dal nr. 4729.
Dall'esame dei documenti acquisiti (sia nell'immediatezza che successivamente perché trasmessi da , tra i quali il piano di vetrificazione serbatoi monocamera;
CP_3
l'estratto software relativo a manutenzione programmata e a chiamata;
il registro di impianto rinvenuto in sede di sopralluogo;
il registro di manutenzione dell'impianto inviato successivamente dall' le copie dei rapporti relativi ai controlli di tenuta CP_3 dei serbatoi e delle apparecchiature di controllo, emergeva:
--- che la vetrificazione1 dei serbatoi interrati del Punto Vendita n. 4729 era stata effettuata agli inizi di luglio 2017 (tra il 3 e il 15 luglio) dalla società Petroltecnica
S.p.a.;
--- che i controlli di tenuta dei serbatoi svolti in data 27 marzo 2017 (pre- vetrificazione) e 7 aprile 2018 (post-vetrificazione) erano stati eseguiti dalla società ed erano stati positivi;
Controparte_6
2 --- che nel registro di impianto rinvenuto presso il PV, così come nel registro di impianto trasmesso da non erano state annotate le operazioni e gli esiti delle CP_3 prove di tenuta sia del 27 marzo 2017 che del 7 aprile 2018, né vi erano annotazioni con riguardo agli interventi di vetrificazione dei serbatoi condotti nel luglio del 2017 dalla società Petroltecnica S.p.a..
Contr Emergeva, pertanto, che il gestore/esercente del Punto Vendita n. 4729 non si era occupato direttamente della manutenzione degli impianti, salvo controllare settimanalmente l'eventuale presenza di acqua nei serbatoi interrati, in quanto, per ogni attività di manutenzione, il gestore si era avvalso di un sistema predisposto che prevedeva la sua segnalazione del guasto tramite un software (utilizzabile mediante applicazione sul cellulare) a cui faceva seguito l'intervento di imprese, già individuate Contr e contrattualizzate da il software non era consultabile dal gestore del punto vendita.
Seguiva l'elevazione da parte di del Processo Verbale di Parte_3
Contestazione n. 3/2019 dell'11.12.2018, notificato il 06.02.2019, a carico del sig.
, trasgressore, in qualità di legale rappresentante p.t. della Parte_2 società e della detta società, quale obbligata in solido, Controparte_6 contestando l'inottemperanza all'art. 277 co. 12 del D.Lgs. n. 152/06 s.m.i., sanzionato dall'art. 279 co. 7 del medesimo Decreto, per “aver commesso, in concorso con la violazione dell'art. 277 comma 12° sanzionata dall'art. 279 comma 7° del D.lgs. CP_3
15272006, in quanto non ha riportato sul registro, previsto dal punto 5.4 dell'allegato VIII alla parte V del medesimo decreto, l'effettuazione delle prove di tenuta condotte in data 27.3.2017 e del
7.4.2018 sui serbatoi del punto vendita carburanti di Viale De Amicis, come attestante dai Contr documenti inviati da congiuntamente a copia del registro di impianto, con prot. n. Pt_3
88276 del 11/12/18”.
Avviato il procedimento di cui agli artt. 18 e ss della legge 689/1981, in proprio e la società Pt_2 Controparte_6 inviavano in data 4.3.2019 scritti difensivi con richiesta di archiviazione del PV, sostenendo che la mancata registrazione dell'intervento di manutenzione doveva essere imputata al gestore/esercente dell'impianto che deteneva e custodiva il registro concernente le annotazioni delle manutenzioni.
In data 18.12.2023 veniva notificata l'Ordinanza Ingiunzione nr. 15/A del
18.12.2023, con la quale la ordinava al sig. Controparte_1 Pt_2 trasgressore, e alla società quale coobbligata in Controparte_6 solido, il pagamento della somma di euro 15.500, pari al minimo editale della sanzione prevista dall'art. 279 comma 7° D.Lgs. nr. 152/2006.
Veniva tempestivamente depositato in data 16 gennaio 2024 ricorso in opposizione dagli interessati – al fine di sentir invalidare l'atto impugnato - per l'insussistenza di un obbligo di legge di annotazione a carico del manutentore.
I ricorrenti ritengono che il soggetto attivo dell'illecito amministrativo de quo sia il “gestore/esercente” dell'impianto, che, tenendo a mente l'art. 268 comma 1° lett.
n) del D.lgs. 152/2006, è quella “persona fisica o giuridica che ha il potere decisionale circa
l'installazione o l'esercizio dello stabilimento e che è responsabile dell'applicazione dei limiti e delle prescrizioni disciplinate dal presente decreto” e tali non sarebbero né il sig. né Pt_2 la società in quanto meri incaricati di effettuare due Controparte_6 sole operazioni di verifica una in vista della vetrificazione ed un altro dopo che quest'ultima venne eseguita, sostanziandosi l'intervento di un “controllo precauzionale” che la proprietaria aveva ritenuto utile effettuando misurazioni e raccogliendo dati secondo metodiche del settore;
i ricorrenti escludono che quanto riportato nelle schede che compongono il registro di impianto (che prevedono a carico del gestore la compilazione della parte “Motivazione richiesta di intervento e la data ed ora della richiesta” e a carico del manutentore quella denominata “Descrizione dell'intervento effettuato con data, ora dell'intervento, timbro e firma del tecnico”) sia espressione di un obbligo di legge di annotazione delle operazioni di controllo e di verifica a carico del soggetto interveniente che, nella specie, non era nemmeno il manutentore;
gli opponenti ritengono che le annotazioni sono solo a carico dell'esercente/gestore.
Sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento opposto con decreto del 23.1.2024, veniva fissata l'udienza del 20.06.2024 ove, dopo la costituzione in giudizio della Pubblica Amministrazione in intestazione che chiedeva il rigetto dell'opposizione, la sospensiva veniva confermata.
Con 27.3.2017 a mediante trasmissione telematica per l'intervento del 7.4.2018, come da istruzioni ricevute da CP_3
4 La causa, matura per la decisione, viene in decisione, previa assegnazione di termini fino a 30 gg prima l'udienza del 27 marzo 2025 per il deposito di note conclusionali.
Motivi della decisione
Sull'individuazione del soggetto autore dell'illecito
Occorre richiamare, per completezza di esposizione del fatto, quanto dichiarato da nella Nota del 22.01.2019 prot. 5389 “Comunicazione esiti della verifica per Parte_3 identificare l'origine della contaminazione da idrocarburi segnalata dal sig. presso il Persona_1 pozzo a servizio della sua abitazione posta a Firenze, Via Lungo L'affrico 74” (v. doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
A pagina 2 si legge: “…..dalla visione del registro di manutenzione, adottato ai sensi dell'art. 6 comma 1 del D.M. 16/5/1996, le operazioni di manutenzione annotate nell'anno
2017 non hanno rilevanza rispetto a potenziali perdite di carburante;
l'ultima operazione annotata nell'anno 2017 è del mese di aprile;
anche le operazioni annotate per l'anno 2018 non sono significative;
dalle annotazioni si è rilevato che le attività sono state svolte dalla ditta per conto di ”. Controparte_6 Pt_4
A pag. 3 si legge: “….Approfondimento sulle aziende che effettuano la Contr manutenzione sui distributor .la società a stipulato una serie di accordi con Pt_4 varie aziende per costituire un network di pronto intervento per la manutenzione dei propri punti vendita. La società è inclusa in un consorzio costituito da più società Controparte_6 che garantiscono gran parte delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria ma non la vetrificazione dei serbatoi. Pertanto, in data 26.7.2018 i tecnici si sono recati presso la sede della Contr società per richiedere di estrarre dal software aziendale utti gli Controparte_6 interventi effettuati dalla suddetta società sul PV ENI 4279. In data 1.8.2018 il sig. Tes_1
Contr della detta società ha inviato l'estrazione del software a cui risulta la prova di tenuta
[...] annuale programmata effettuata su tutti i serbatoi dell'impianto in data 27.3.2017 e 7.4.2018 con esito positivo”.
Dunque, per le attività di verifica della tenuta dei serbatoi, la società CP_3 aveva incaricato la società Controparte_6
Ciò premesso, deve escludersi che la società in intestazione (che non è nemmeno il soggetto che abitualmente compie attività di manutenzione perché svolse solo due ispezioni speciali) sia il soggetto destinatario dell'obbligo giuridico per la cui violazione vi è l'odierno procedimento, sulla scorta del fatto che
5 non è il gestore dell'impianto, non godendo né di Controparte_6 capacità di programmazione, né di capacità di spesa, né di agire né ha competenza da un punto di vista “impiantistico”, limitandosi ad intervenire su chiamata da parte del proprietario.
Ed è il proprietario dell'impianto di distribuzione e di vendita di carburante, nonché il titolare dell'autorizzazione (essendo stata la concessione eliminata dal D.lgs.
11.2.1998 n. 32 che ha modificato la legge 15.3.1997 nr. 59 c.d. Bassanini 1), ad essere l'unico titolare dell'obbligo di adempiere agli incombenti previsti dalla legge inerenti alla gestione degli impianti di distribuzione carburanti e fra questi anche dell'obbligo di garantire la tenuta e corretta compilazione dei registri, anche in considerazione del principio di diritto per cui solo il proprietario dell'impianto ha libero accesso in ogni tempo nelle aree degli impianti e negli immobili ove sono custoditi i registri, di cui deve curare le annotazioni (cfr. Cass. Sez. V, 10689/2020; cfr. ex multis, Cass. Sez. III,
n. 11383/2014; n. 2853/2012; Trib. Cagliari, 1266/2020).
Valga considerare che la società ricorrente non aveva ricevuto né la detenzione delle chiavi dell'impianto, né la custodia/detenzione del relativo Registro, per cui una volta espletati i dovuti controlli e le verifiche richieste, fornì alla committente tutta la documentazione relativa (cfr. doc. nr. 6 e 7 prodotti dagli opponenti), non essendo stata nemmeno informata dove si trovasse il registro né vi è prova che il gestore/esercente le chiese di effettuare le annotazioni, dopo che ebbe a ricevere i documenti nr. 6 e 7.
Peraltro, è risultato che lo stesso comodatario/conduttore dell'impianto di distribuzione si avvaleva del sistema predisposto da alla quale segnalava il CP_3 guasto o faceva pervenire la richiesta di intervento, tramite uno specifico software, cui seguiva l'intervento effettivo delle ditte incaricate dei vari interventi manutentivi;
come si evince dalla visione del Registro di impianto (doc. nr. 4 di parte opposta) per alcuni interventi addirittura non vi sono nemmeno le annotazioni di pertinenza del conduttore dell'impianto, mentre rispetto a quelli annotati dal manutentore nello specifico riquadro delle schede non risultano essere stati apposti nemmeno i timbri della ditta intervenuta (salva una sigla dell'operatore).
Il gestore cui si riferisce l'art. 277 del D.lgs. 152/2006 non è il manutentore ma solo colui che ha "una responsabilità sostanziale derivante dalla possibilità e indipendenza di programmazione e azione, a cui si associa una capacità di spesa per agire in
6 determinate circostanze e, non ultimo, una necessaria competenza, anche da un punto di vista impiantistico".
La nozione di gestore di impianto non può essere dilatata, come sostiene la fino a ricomprendere il manutentore dello stesso, poiché l'art. 1 Controparte_1 della legge 689/1981 - e il principio di legalità che disciplina gli illeciti amministrativi - impone una lettura restrittiva della norma, così come avviene in campo penale, non operando nemmeno in questo ambito il principio dell'analogia.
Difatti l'irrogazione della sanzione amministrativa - nella configurazione fornita dalla l. 24 novembre 1981, n. 689- è esercizio di una potestà punitiva con finalità di prevenzione generale e speciale;
questo elemento l'accomuna alla sanzione penale
(anche se da questa si distingue per il diverso termine di prescrizione - per gli illeciti amministrativi è sempre di cinque anni ex art. 28 l. 689/1981, per l'impossibilità di incidere sulla libertà personale, stante la riserva di atto giurisdizionale ex art. 13 Cost., per la presunzione di colpevolezza, che caratterizza l'accertamento degli illeciti amministrativi, mentre non è assolutamente ammissibile per gli illeciti penali).
Il regime giuridico dell'illecito amministrativo sta registrando un processo di progressiva ed inesorabile assimilazione allo statuto “di garanzia” che circonda l'illecito penale, ivi compreso quello di “tassatività”, per il quale occorre anche nell'illecito amministrativo interpretare la norma nel perimetro più rigoroso possibile, senza estendere oltremodo l'ambito di applicazione.
In tale ottica vanno lette ed interpretate le pronunce intervenute sul tema: ad es. il principio della sufficiente precisione del precetto sanzionato è stato affermato anche dalla sentenza della Corte Cost. n. 121 del 2018, così come quello di necessaria proporzionalità della sanzione amministrativa rispetto alla gravità dell'illecito di cui alle sentenze della Corte Cost. n. 88 del 2019 e n. 112 del 2019, nonché della
(possibile) applicazione del canone del nemo tenetur se detegere di cui all'ordinanza della
Corte Cost. n. 117/2019.
In particolare, la sentenza n. 121/2018 ribadisce che il principio di legalità, sub specie di prevedibilità e accessibilità della condotta illecita e della sanzione avente carattere punitivo-afflittivo, va garantito qualunque sia il nomen ad essa attribuito dall'ordinamento, trattandosi, come visto, di un patrimonio giuridico derivato non soltanto dai principi costituzionali, ma anche da quelli del diritto convenzionale e sovranazionale europeo.
A tale risultato si giunge anche leggendo le norme settoriali.
7 Gli adempimenti previsti dalla legge in relazione alla tenuta del Registro di
Impianto sono indicati nel punto 5.4, 4.2 e 4.3 dell'allegato VIII del D.Lgs. n.
152/2006, nonché nell'art. 6 del D.M. 16.05.1996 del Ministero dell'Ambiente, e da esse emerge che: a) il gestore dell'impianto ha l'onere di predisporre il relativo registro;
b) il gestore/esercente ha l'onere di custodire il registro di impianto;
c) il gestore ha l'onere di prendersi cura del regolare funzionamento dell'impianto assumendone i provvedimenti necessari;
d) il gestore/esercente ha l'onere di far effettuare i controlli annuali e periodici;
e) l'installatore ha l'onere della attestazione di conformità dei componenti sostituiti.
Se ne deduce che il terzo chiamato alla manutenzione straordinaria sia obbligato a riportare i termini del suo intervento sul Registro di Impianto solo in occasione della sostituzione di componenti (art. 6, comma 2°, del D..M. 16.05.1996), cioè quando operi come "installatore": infatti la norma (art. 6) attribuisce ogni onere al gestore/esercente e non menziona mai il manutentore;
viceversa onera l'installatore alla compilazione del registro di Impianto solo nel caso di sostituzione di pezzi (è
infatti richiesto di fornire un attestato di conformità del pezzo sostituito a quello del tipo approvato).
Il medesimo articolo 6 dispone, altresì, che nel Registro di Impianto debbano essere riportati tutti gli interventi di manutenzione (ordinaria e straordinaria), ma non impone l'adempimento dell'annotazione al manutentore, bensì all'esercente (art. 6, co. 3°, "Il controllo funzionale e la verifica ... devono essere eseguiti con periodicità annuale a cura
e sotto la responsabilità dell'esercente.").
Non vi è prova nemmeno della acquisita consapevolezza da parte dei ricorrenti della necessità dell'annotazione sul Registro di Impianto, per cui non è loro censurabile alcunché sul piano dell'elemento soggettivo, invece, presupposto perché possa operare la sanzione amministrativa.
L'accoglimento del primo motivo di opposizione assorbe la trattazione dei due ulteriori motivi di ricorso.
0o0
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate nel minimo tariffario attesa la natura della causa involgente l'interpretazione della norma;
non viene liquidata la fase istruttoria.
P.Q.M.
8 Il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'opposizione dichiara l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione nr. 15/A/2023 del 18.12.2023 emessa dalla nei riguardi Controparte_1 del sig. e della società Parte_2 Controparte_6
[...]
Le Spese processuali di parte opponente sono poste a carico della e Controparte_1 vengono liquidate in euro 1.700 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario del 15%, iva e c.a.p. e spese vive documentate.
Firenze, 3 maggio 2025
Il giudice on.
Liliana Anselmo
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La vetrificazione dei serbatoi e delle cisterne è un'operazione che consiste nel rivestire le pareti interne del serbatoio con delle resine al fine di farlo resistere ad ogni tipo di liquido contenuto al suo interno. 2 La società assume di partecipare con il 35% delle quote alla società consortile denominata “Fuel Service Group s.c. a r.l.” avente sede in Via del Crocetta nr. 49, che si occupa di realizzazione e costruzione di impianti di distribuzione di carburanti nonché della manutenzione degli stessi per conto terzi;
detta società, in quanto , acquisisce le commesse che poi, per la fase esecutiva, CP_7 distribuisce al proprio interno ci che la compongono;
all'epoca dei fatti, vigeva una convenzione tra la FUEL e la società per cui quest'ultima le commissionò due interventi CP_3 straordinari per la data del 27.3.2017 e 8 finalizzati al controllo della tenuta dei serbatoi di carburante che aveva rinnovato mediante vetrificazione (eseguita dalla Petroltecnica S.p.a.); degli interventi eseguiti, la società ebbe a consegnare in cartaceo la copia della scheda di intervento del
3
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
02-Seconda Sezione Civile nella persona del Giudice on. Liliana Anselmo, pronunzia
S E N T E N Z A
nella causa iscritta il 16.01.2024 e segnata dal N° R.G.C.A. 713/2024, promossa da
, quale trasgressore in relazione alla carica di legale Parte_1 rappresentante p.t. della Elettromeccania Petroli S.r.l., all'epoca dei fatti
2-ELETTROMECCANICA PETROLI S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. , quale coobbligata in solido, avente Parte_2 sede in Firenze, Via Bechi, entrambi rappresentati dall'Avv. Fausto
D'AMBROSIO del Foro di Firenze
-Opponenti - contro
in persona del Presidente della Giunta regionale p.t., Controparte_1
Direzione Programmazione e Bilancio-Settore Contabilità, rappresentata e difesa ai sensi dell'art. 6 co. 9 del D.lgs. 150/2011 dal dott. quale Controparte_2
Dirigente del Settore della Contabilità della Direzione Programmazione e Bilancio
-Opposta-
Oggetto: opposizione all'Ordinanza Ingiunzione nr. 15/A del 18.12.2023, prot. 0571085, notificata il 18.12.2023
Conclusioni
Per gli opponenti: IN TESI Accertare e dichiarare l'illegittimità dell'atto impugnato nonché il relativo verbale di accertamento nr. 3/2019 del 29.1.2019 con la quale è stata comminata Pt_3 la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 15.500,00 (quale minimo edittale degli importi previsti dall'art. 279 comma 7° D.lgs. 152/2006) ai ricorrenti, con ogni conseguenziale statuizione sulle spese. Per l'opposta: Rigettare l'opposizione e per l'effetto confermare l'Ordinanza Ingiunzione opposta anche nel quantum della sanzione ingiunta, oltre che il sotteso verbale nr. 3 del 29.1.2019. In denegata ipotesi di accoglimento del ricorso si chiede di mantenere indenne la comparente e disporre la compensazione delle spese, vista la correttezza dell'operato e la buona fede dell'Ente e delle proprie
Agenzie.
Concisa esposizione dei Fatti
Nell'ambito di una serie di controlli svolti negli anni 2017/2018 da incaricati del
Dipartimento per verificare le modalità con le quali veniva effettuata Parte_3
l'attività di manutenzione dei punti vendita dei carburanti di competenza dell'area
CENTRO - NORD, in data 29.11.2018 veniva effettuato il sopralluogo presso l'Ufficio Area Commerciale Centro Nord – - sito in Via Bechi in CP_3
Firenze, per acquisire informazioni sulle dette manutenzioni eseguite presso i distributori stradali del Controparte_4
Era stata, peraltro, segnalata nel giugno 2017 dal sig. (poi Persona_1 accertata) la contaminazione da idrocarburi (“…gasolio che ha subito un processo di invecchiamento naturale – weathering – con perdita della frazione più leggera”) di un pozzo di acqua a servizio di una abitazione di proprietà di ubicata in Lungo CP_5
L'Affrico nr. 74, antistante il punto di vendita di Viale De Amicis-Firenze, CP_3 contrassegnato dal nr. 4729.
Dall'esame dei documenti acquisiti (sia nell'immediatezza che successivamente perché trasmessi da , tra i quali il piano di vetrificazione serbatoi monocamera;
CP_3
l'estratto software relativo a manutenzione programmata e a chiamata;
il registro di impianto rinvenuto in sede di sopralluogo;
il registro di manutenzione dell'impianto inviato successivamente dall' le copie dei rapporti relativi ai controlli di tenuta CP_3 dei serbatoi e delle apparecchiature di controllo, emergeva:
--- che la vetrificazione1 dei serbatoi interrati del Punto Vendita n. 4729 era stata effettuata agli inizi di luglio 2017 (tra il 3 e il 15 luglio) dalla società Petroltecnica
S.p.a.;
--- che i controlli di tenuta dei serbatoi svolti in data 27 marzo 2017 (pre- vetrificazione) e 7 aprile 2018 (post-vetrificazione) erano stati eseguiti dalla società ed erano stati positivi;
Controparte_6
2 --- che nel registro di impianto rinvenuto presso il PV, così come nel registro di impianto trasmesso da non erano state annotate le operazioni e gli esiti delle CP_3 prove di tenuta sia del 27 marzo 2017 che del 7 aprile 2018, né vi erano annotazioni con riguardo agli interventi di vetrificazione dei serbatoi condotti nel luglio del 2017 dalla società Petroltecnica S.p.a..
Contr Emergeva, pertanto, che il gestore/esercente del Punto Vendita n. 4729 non si era occupato direttamente della manutenzione degli impianti, salvo controllare settimanalmente l'eventuale presenza di acqua nei serbatoi interrati, in quanto, per ogni attività di manutenzione, il gestore si era avvalso di un sistema predisposto che prevedeva la sua segnalazione del guasto tramite un software (utilizzabile mediante applicazione sul cellulare) a cui faceva seguito l'intervento di imprese, già individuate Contr e contrattualizzate da il software non era consultabile dal gestore del punto vendita.
Seguiva l'elevazione da parte di del Processo Verbale di Parte_3
Contestazione n. 3/2019 dell'11.12.2018, notificato il 06.02.2019, a carico del sig.
, trasgressore, in qualità di legale rappresentante p.t. della Parte_2 società e della detta società, quale obbligata in solido, Controparte_6 contestando l'inottemperanza all'art. 277 co. 12 del D.Lgs. n. 152/06 s.m.i., sanzionato dall'art. 279 co. 7 del medesimo Decreto, per “aver commesso, in concorso con la violazione dell'art. 277 comma 12° sanzionata dall'art. 279 comma 7° del D.lgs. CP_3
15272006, in quanto non ha riportato sul registro, previsto dal punto 5.4 dell'allegato VIII alla parte V del medesimo decreto, l'effettuazione delle prove di tenuta condotte in data 27.3.2017 e del
7.4.2018 sui serbatoi del punto vendita carburanti di Viale De Amicis, come attestante dai Contr documenti inviati da congiuntamente a copia del registro di impianto, con prot. n. Pt_3
88276 del 11/12/18”.
Avviato il procedimento di cui agli artt. 18 e ss della legge 689/1981, in proprio e la società Pt_2 Controparte_6 inviavano in data 4.3.2019 scritti difensivi con richiesta di archiviazione del PV, sostenendo che la mancata registrazione dell'intervento di manutenzione doveva essere imputata al gestore/esercente dell'impianto che deteneva e custodiva il registro concernente le annotazioni delle manutenzioni.
In data 18.12.2023 veniva notificata l'Ordinanza Ingiunzione nr. 15/A del
18.12.2023, con la quale la ordinava al sig. Controparte_1 Pt_2 trasgressore, e alla società quale coobbligata in Controparte_6 solido, il pagamento della somma di euro 15.500, pari al minimo editale della sanzione prevista dall'art. 279 comma 7° D.Lgs. nr. 152/2006.
Veniva tempestivamente depositato in data 16 gennaio 2024 ricorso in opposizione dagli interessati – al fine di sentir invalidare l'atto impugnato - per l'insussistenza di un obbligo di legge di annotazione a carico del manutentore.
I ricorrenti ritengono che il soggetto attivo dell'illecito amministrativo de quo sia il “gestore/esercente” dell'impianto, che, tenendo a mente l'art. 268 comma 1° lett.
n) del D.lgs. 152/2006, è quella “persona fisica o giuridica che ha il potere decisionale circa
l'installazione o l'esercizio dello stabilimento e che è responsabile dell'applicazione dei limiti e delle prescrizioni disciplinate dal presente decreto” e tali non sarebbero né il sig. né Pt_2 la società in quanto meri incaricati di effettuare due Controparte_6 sole operazioni di verifica una in vista della vetrificazione ed un altro dopo che quest'ultima venne eseguita, sostanziandosi l'intervento di un “controllo precauzionale” che la proprietaria aveva ritenuto utile effettuando misurazioni e raccogliendo dati secondo metodiche del settore;
i ricorrenti escludono che quanto riportato nelle schede che compongono il registro di impianto (che prevedono a carico del gestore la compilazione della parte “Motivazione richiesta di intervento e la data ed ora della richiesta” e a carico del manutentore quella denominata “Descrizione dell'intervento effettuato con data, ora dell'intervento, timbro e firma del tecnico”) sia espressione di un obbligo di legge di annotazione delle operazioni di controllo e di verifica a carico del soggetto interveniente che, nella specie, non era nemmeno il manutentore;
gli opponenti ritengono che le annotazioni sono solo a carico dell'esercente/gestore.
Sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento opposto con decreto del 23.1.2024, veniva fissata l'udienza del 20.06.2024 ove, dopo la costituzione in giudizio della Pubblica Amministrazione in intestazione che chiedeva il rigetto dell'opposizione, la sospensiva veniva confermata.
Con 27.3.2017 a mediante trasmissione telematica per l'intervento del 7.4.2018, come da istruzioni ricevute da CP_3
4 La causa, matura per la decisione, viene in decisione, previa assegnazione di termini fino a 30 gg prima l'udienza del 27 marzo 2025 per il deposito di note conclusionali.
Motivi della decisione
Sull'individuazione del soggetto autore dell'illecito
Occorre richiamare, per completezza di esposizione del fatto, quanto dichiarato da nella Nota del 22.01.2019 prot. 5389 “Comunicazione esiti della verifica per Parte_3 identificare l'origine della contaminazione da idrocarburi segnalata dal sig. presso il Persona_1 pozzo a servizio della sua abitazione posta a Firenze, Via Lungo L'affrico 74” (v. doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
A pagina 2 si legge: “…..dalla visione del registro di manutenzione, adottato ai sensi dell'art. 6 comma 1 del D.M. 16/5/1996, le operazioni di manutenzione annotate nell'anno
2017 non hanno rilevanza rispetto a potenziali perdite di carburante;
l'ultima operazione annotata nell'anno 2017 è del mese di aprile;
anche le operazioni annotate per l'anno 2018 non sono significative;
dalle annotazioni si è rilevato che le attività sono state svolte dalla ditta per conto di ”. Controparte_6 Pt_4
A pag. 3 si legge: “….Approfondimento sulle aziende che effettuano la Contr manutenzione sui distributor .la società a stipulato una serie di accordi con Pt_4 varie aziende per costituire un network di pronto intervento per la manutenzione dei propri punti vendita. La società è inclusa in un consorzio costituito da più società Controparte_6 che garantiscono gran parte delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria ma non la vetrificazione dei serbatoi. Pertanto, in data 26.7.2018 i tecnici si sono recati presso la sede della Contr società per richiedere di estrarre dal software aziendale utti gli Controparte_6 interventi effettuati dalla suddetta società sul PV ENI 4279. In data 1.8.2018 il sig. Tes_1
Contr della detta società ha inviato l'estrazione del software a cui risulta la prova di tenuta
[...] annuale programmata effettuata su tutti i serbatoi dell'impianto in data 27.3.2017 e 7.4.2018 con esito positivo”.
Dunque, per le attività di verifica della tenuta dei serbatoi, la società CP_3 aveva incaricato la società Controparte_6
Ciò premesso, deve escludersi che la società in intestazione (che non è nemmeno il soggetto che abitualmente compie attività di manutenzione perché svolse solo due ispezioni speciali) sia il soggetto destinatario dell'obbligo giuridico per la cui violazione vi è l'odierno procedimento, sulla scorta del fatto che
5 non è il gestore dell'impianto, non godendo né di Controparte_6 capacità di programmazione, né di capacità di spesa, né di agire né ha competenza da un punto di vista “impiantistico”, limitandosi ad intervenire su chiamata da parte del proprietario.
Ed è il proprietario dell'impianto di distribuzione e di vendita di carburante, nonché il titolare dell'autorizzazione (essendo stata la concessione eliminata dal D.lgs.
11.2.1998 n. 32 che ha modificato la legge 15.3.1997 nr. 59 c.d. Bassanini 1), ad essere l'unico titolare dell'obbligo di adempiere agli incombenti previsti dalla legge inerenti alla gestione degli impianti di distribuzione carburanti e fra questi anche dell'obbligo di garantire la tenuta e corretta compilazione dei registri, anche in considerazione del principio di diritto per cui solo il proprietario dell'impianto ha libero accesso in ogni tempo nelle aree degli impianti e negli immobili ove sono custoditi i registri, di cui deve curare le annotazioni (cfr. Cass. Sez. V, 10689/2020; cfr. ex multis, Cass. Sez. III,
n. 11383/2014; n. 2853/2012; Trib. Cagliari, 1266/2020).
Valga considerare che la società ricorrente non aveva ricevuto né la detenzione delle chiavi dell'impianto, né la custodia/detenzione del relativo Registro, per cui una volta espletati i dovuti controlli e le verifiche richieste, fornì alla committente tutta la documentazione relativa (cfr. doc. nr. 6 e 7 prodotti dagli opponenti), non essendo stata nemmeno informata dove si trovasse il registro né vi è prova che il gestore/esercente le chiese di effettuare le annotazioni, dopo che ebbe a ricevere i documenti nr. 6 e 7.
Peraltro, è risultato che lo stesso comodatario/conduttore dell'impianto di distribuzione si avvaleva del sistema predisposto da alla quale segnalava il CP_3 guasto o faceva pervenire la richiesta di intervento, tramite uno specifico software, cui seguiva l'intervento effettivo delle ditte incaricate dei vari interventi manutentivi;
come si evince dalla visione del Registro di impianto (doc. nr. 4 di parte opposta) per alcuni interventi addirittura non vi sono nemmeno le annotazioni di pertinenza del conduttore dell'impianto, mentre rispetto a quelli annotati dal manutentore nello specifico riquadro delle schede non risultano essere stati apposti nemmeno i timbri della ditta intervenuta (salva una sigla dell'operatore).
Il gestore cui si riferisce l'art. 277 del D.lgs. 152/2006 non è il manutentore ma solo colui che ha "una responsabilità sostanziale derivante dalla possibilità e indipendenza di programmazione e azione, a cui si associa una capacità di spesa per agire in
6 determinate circostanze e, non ultimo, una necessaria competenza, anche da un punto di vista impiantistico".
La nozione di gestore di impianto non può essere dilatata, come sostiene la fino a ricomprendere il manutentore dello stesso, poiché l'art. 1 Controparte_1 della legge 689/1981 - e il principio di legalità che disciplina gli illeciti amministrativi - impone una lettura restrittiva della norma, così come avviene in campo penale, non operando nemmeno in questo ambito il principio dell'analogia.
Difatti l'irrogazione della sanzione amministrativa - nella configurazione fornita dalla l. 24 novembre 1981, n. 689- è esercizio di una potestà punitiva con finalità di prevenzione generale e speciale;
questo elemento l'accomuna alla sanzione penale
(anche se da questa si distingue per il diverso termine di prescrizione - per gli illeciti amministrativi è sempre di cinque anni ex art. 28 l. 689/1981, per l'impossibilità di incidere sulla libertà personale, stante la riserva di atto giurisdizionale ex art. 13 Cost., per la presunzione di colpevolezza, che caratterizza l'accertamento degli illeciti amministrativi, mentre non è assolutamente ammissibile per gli illeciti penali).
Il regime giuridico dell'illecito amministrativo sta registrando un processo di progressiva ed inesorabile assimilazione allo statuto “di garanzia” che circonda l'illecito penale, ivi compreso quello di “tassatività”, per il quale occorre anche nell'illecito amministrativo interpretare la norma nel perimetro più rigoroso possibile, senza estendere oltremodo l'ambito di applicazione.
In tale ottica vanno lette ed interpretate le pronunce intervenute sul tema: ad es. il principio della sufficiente precisione del precetto sanzionato è stato affermato anche dalla sentenza della Corte Cost. n. 121 del 2018, così come quello di necessaria proporzionalità della sanzione amministrativa rispetto alla gravità dell'illecito di cui alle sentenze della Corte Cost. n. 88 del 2019 e n. 112 del 2019, nonché della
(possibile) applicazione del canone del nemo tenetur se detegere di cui all'ordinanza della
Corte Cost. n. 117/2019.
In particolare, la sentenza n. 121/2018 ribadisce che il principio di legalità, sub specie di prevedibilità e accessibilità della condotta illecita e della sanzione avente carattere punitivo-afflittivo, va garantito qualunque sia il nomen ad essa attribuito dall'ordinamento, trattandosi, come visto, di un patrimonio giuridico derivato non soltanto dai principi costituzionali, ma anche da quelli del diritto convenzionale e sovranazionale europeo.
A tale risultato si giunge anche leggendo le norme settoriali.
7 Gli adempimenti previsti dalla legge in relazione alla tenuta del Registro di
Impianto sono indicati nel punto 5.4, 4.2 e 4.3 dell'allegato VIII del D.Lgs. n.
152/2006, nonché nell'art. 6 del D.M. 16.05.1996 del Ministero dell'Ambiente, e da esse emerge che: a) il gestore dell'impianto ha l'onere di predisporre il relativo registro;
b) il gestore/esercente ha l'onere di custodire il registro di impianto;
c) il gestore ha l'onere di prendersi cura del regolare funzionamento dell'impianto assumendone i provvedimenti necessari;
d) il gestore/esercente ha l'onere di far effettuare i controlli annuali e periodici;
e) l'installatore ha l'onere della attestazione di conformità dei componenti sostituiti.
Se ne deduce che il terzo chiamato alla manutenzione straordinaria sia obbligato a riportare i termini del suo intervento sul Registro di Impianto solo in occasione della sostituzione di componenti (art. 6, comma 2°, del D..M. 16.05.1996), cioè quando operi come "installatore": infatti la norma (art. 6) attribuisce ogni onere al gestore/esercente e non menziona mai il manutentore;
viceversa onera l'installatore alla compilazione del registro di Impianto solo nel caso di sostituzione di pezzi (è
infatti richiesto di fornire un attestato di conformità del pezzo sostituito a quello del tipo approvato).
Il medesimo articolo 6 dispone, altresì, che nel Registro di Impianto debbano essere riportati tutti gli interventi di manutenzione (ordinaria e straordinaria), ma non impone l'adempimento dell'annotazione al manutentore, bensì all'esercente (art. 6, co. 3°, "Il controllo funzionale e la verifica ... devono essere eseguiti con periodicità annuale a cura
e sotto la responsabilità dell'esercente.").
Non vi è prova nemmeno della acquisita consapevolezza da parte dei ricorrenti della necessità dell'annotazione sul Registro di Impianto, per cui non è loro censurabile alcunché sul piano dell'elemento soggettivo, invece, presupposto perché possa operare la sanzione amministrativa.
L'accoglimento del primo motivo di opposizione assorbe la trattazione dei due ulteriori motivi di ricorso.
0o0
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate nel minimo tariffario attesa la natura della causa involgente l'interpretazione della norma;
non viene liquidata la fase istruttoria.
P.Q.M.
8 Il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'opposizione dichiara l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione nr. 15/A/2023 del 18.12.2023 emessa dalla nei riguardi Controparte_1 del sig. e della società Parte_2 Controparte_6
[...]
Le Spese processuali di parte opponente sono poste a carico della e Controparte_1 vengono liquidate in euro 1.700 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario del 15%, iva e c.a.p. e spese vive documentate.
Firenze, 3 maggio 2025
Il giudice on.
Liliana Anselmo
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La vetrificazione dei serbatoi e delle cisterne è un'operazione che consiste nel rivestire le pareti interne del serbatoio con delle resine al fine di farlo resistere ad ogni tipo di liquido contenuto al suo interno. 2 La società assume di partecipare con il 35% delle quote alla società consortile denominata “Fuel Service Group s.c. a r.l.” avente sede in Via del Crocetta nr. 49, che si occupa di realizzazione e costruzione di impianti di distribuzione di carburanti nonché della manutenzione degli stessi per conto terzi;
detta società, in quanto , acquisisce le commesse che poi, per la fase esecutiva, CP_7 distribuisce al proprio interno ci che la compongono;
all'epoca dei fatti, vigeva una convenzione tra la FUEL e la società per cui quest'ultima le commissionò due interventi CP_3 straordinari per la data del 27.3.2017 e 8 finalizzati al controllo della tenuta dei serbatoi di carburante che aveva rinnovato mediante vetrificazione (eseguita dalla Petroltecnica S.p.a.); degli interventi eseguiti, la società ebbe a consegnare in cartaceo la copia della scheda di intervento del
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