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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 18/12/2025, n. 5639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5639 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8099/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
*** ** ***
VERBALE D'UDIENZA
Oggi 18 dicembre 2025, alle ore 12:25, dinanzi al Giudice dott. Alfredo De Leonardis sono comparsi: per parte attrice l'avv. TR;
per parte convenuta l'avv. Bashli per delega scritta dell'avv. Zaffaroni.
Il Giudice invita le parti alla discussione orale.
I difensori si riportano alle note conclusive autorizzate già depositate telematicamente e precisa le conclusioni richiamando quelle in esse contenute.
Il Giudice, dando atto che sono presenti i difensori delle parti, dà lettura del provvedimento.
Il Giudice
Dott. Alfredo De Leonardis N. R.G. 8099/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfredo De Leonardis ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 8099/2023 promossa da
(P. IVA , in persona del dirigente Parte_1 P.IVA_1 procuratore della società, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giorgio Marpillero e Lorenzo
TR
-PARTE ATTRICE- contro
C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
RK Zaffaroni
-PARTE CONVENUTA-
*** ** ***
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. del 18.12.2025; conclusioni che qui si intendono integralmente riportate.
*** ** ***
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si espone qui di seguito una concisa narrativa della vicenda che ha formato oggetto del giudizio, nelle sue premesse sostanziali e nei suoi risvolti processuali, nonché una sintetica prospettazione delle ragioni di diritto che determinano la decisione.
2 Avendo cura di precisare che “ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 cod. proc. civ., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate o comunque acquisite” (Cass. civ., Sez. II, 4.3.2011, n. 5241. Cfr. altresì Cass. civ., Sez. II, 12.4.2011, ord. n. 8294; Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 2/8/2016, Rv.
641328 - 01: “l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”).
*** ** ***
§ 1. ha convenuto in giudizio al fine di Parte_1 Controparte_1 ottenere il rimborso di quanto corrisposto a favore di , e CP_2 Pt_2 Parte_3 in virtù di un contratto di assicurazione.
A tal fine, parte attrice ha allegato quanto segue: che nella notte tra il 14 e il 15 marzo 2021 si era sviluppato un vasto incendio che aveva interessato l'appartamento di proprietà e occupato dal convenuto, sovrastante quello di in quel momento vuoto e disabitato;
Pt_3 che tale immobile era assicurato contro l'incendio con polizza ' ; che Controparte_3
a seguito degli accertamenti tecnici era stato possibile appurare che l'incendio era scaturito dalla canna fumaria presente all'interno dell'appartamento e del sottotetto del convenuto;
che in virtù della predetta polizza aveva corrisposto agli assicurati l'importo Parte_1 di € 28.599,96; che, a seguito di tale pagamento, la compagnia assicuratrice si era surrogata ex artt. 1916, 1201 e 1203 c.c. nei diritti dei propri assicurati nei confronti del convenuto.
Si è costituito in giudizio contestando il contenuto dell'atto di Controparte_1 citazione.
Nel dettaglio, il convenuto ha eccepito la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del petitum e della causa petendi. Nel merito, ha negato la propria responsabilità per l'accaduto e contestato il quantum richiesto dalla controparte.
Il processo è stato istruito mediante ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e prove orali.
3 Infine, la causa è stata ritenuta matura per la decisione, motivo per il quale è stata fissata l'odierna udienza ex art. 281 sexies c.p.c.
*** ** ***
§ 2. Così ricostruito l'iter processuale, il Tribunale osserva quanto segue.
2.1 Preliminarmente, deve essere rigetta l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dal convenuto (cfr. pagg. 4, 5 comp. cost.).
Nel caso in esame, infatti, parte attrice ha individuato in maniera sufficientemente chiara sia l'oggetto della sua pretesa, che il relativo fondamento giuridico.
Tanto è vero che il convenuto, nonostante l'eccezione sollevata, ha esposto compiutamente le proprie difese, sia in fatto che in diritto.
2.2 Nel merito, la domanda proposta da è fondata. Parte_1
2.2.1 In diritto, si osserva che la surrogazione dell'assicuratore prevista dall'art. 1916 cod. civ. integra una successione a titolo particolare nel credito risarcitorio fino alla concorrenza dell'ammontare dell'indennizzo, la quale si verifica nel momento in cui l'assicuratore fornisce notizia al terzo responsabile del pagamento effettuato all'assicurato, esprimendo la volontà di avvalersi della citata norma, ed implica l'opponibilità all'assicuratore delle eccezioni invocabili contro l'assicurato alla suddetta data, per effetto del subingresso dell'uno nella stessa posizione dell'altro (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 11457 del 17/05/2007, Rv. 596712 - 01).
Presupposti per l'accoglimento della domanda di surrogazione dell'assicuratore ai sensi dell'art. 1916 c.c. sono: l'esistenza di un credito risarcitorio dell'assicurato, sorto da un illecito aquiliano del quale un terzo debba rispondere;
l'avvenuto pagamento dell'indennizzo da parte dell'assicuratore; l'avvenuta manifestazione di volontà, da parte di quest'ultimo, di volersi surrogare nei diritti dell'assicurato verso il responsabile.
In fatto, si ritiene che la responsabilità dell'incendio e dei danni dal medesimo causati debba essere ascritta al convenuto.
A tal fine, si richiamano gli esiti degli accertamenti svolti dopo i fatti dal consulente tecnico dei danneggiati HI e da (eseguiti in contraddittorio con gli assicurati). Parte_1
Nel dettaglio, i tecnici hanno chiarito che l'incendio è scaturito dal sottotetto dell'edificio, in corrispondenza della caldaia a uso esclusivo dell'unità abitativa di proprietà e occupata da cfr. doc. 18 fasc. att.). CP_1
Tali conclusioni sono state condivise anche dallo studio peritale incaricato da , CP_4 compagnia assicuratrice del convenuto, la cui relazione è stata acquisita ex art. 210 c.p.c. In essa si può leggere che “in relazione all'eziologia dell'evento sinistroso il rapporto di intervento dei
VVF non individua la causa dell'evento. Tuttavia, l'esame dei luoghi suggerisce come l'evento
4 incendiario possa essere stato innescato da un cortocircuito a carico della caldaia del Sig. CP_1
(mutuatario) posta nel sottotetto comune con l'unità sottostante di prop. (assicurato Persona_1 con […]”). Parte_1
Tali risultanze, da valutare anche alla luce del principio della preponderanza dell'evidenza o 'del più probabile che non', risultano avvalorate dagli accertamenti posti in essere dai
Vigili del Fuoco intervenuti per domare l'incendio, i quali hanno evidenziato quanto segue:
“presumibile causa del sinistro. Non potuto accertare in quanto l'incendio era generalizzato,
l'incendio ha avuto origine dal sottotetto del sig. e poi si è sviluppato alle altre abitazioni” CP_1
(docc.
2-14 fasc. att.).
Viceversa, tutte le difese del convenuto sono rimaste allo stadio della mera allegazione.
In conclusione, tenuto conto del materiale probatorio presente in atti, si ritiene 'più probabilmente che non' che la causa dell'incendio oggetto del giudizio sia da ricondursi alla caldaia al servizio dell'unità abitativa del convenuto e posta nel sottotetto dell'edificio condominiale.
Avendo cura di precisare che, a fronte di tali circostanze e tenuto conto del tempo trascorso dai fatti e della natura dell'evento, una c.t.u. sarebbe stata del tutto superflua.
2.2.2 Per quanto concerne il quantum dei danni oggetto della domanda attorea, si osserva che ha chiesto la condanna del convenuto al rimborso dell'importo Parte_1 complessivo di € 28.599,96, somma corrisposta dalla compagnia assicuratrice ad , Pt_2
e per i danni patiti dall'immobile di loro proprietà. CP_2 Parte_3
Questi ultimi sono stati accertati e valutati dal perito incaricato da e da quello Parte_1 dei danneggiati.
Risultano presenti in atti, altresì, sia la prova dei pagamenti da parte dell'attrice agli assicurati (cfr. docc. 22-27 fasc. att.), sia la denuntiatio nei confronti del convenuto responsabile (cfr. doc. 28 fasc. att.). Inoltre, anche i testi escussi nel corso del giudizio hanno confermato tali documenti (cfr. verbale ud. 30.1.2025).
Pertanto, eve essere condannato a corrispondere in favore dell'attrice la somma di CP_1
€ 28.599,96.
Dal momento che, come visto, la surrogazione costituisce una successione a titolo particolare nel diritto del danneggiato nei confronti del responsabile, il cui credito risarcitorio è di valore (e non muta la propria natura a seguito del subingresso), tale somma deve essere maggiorata sia degli interessi compensativi che della rivalutazione monetaria, maturati a decorrere dalla data del pagamento dell'indennizzo (rectius, dal 18.5.2022, data dell'ultimo esborso) sino a quella della presente decisione. Gli interessi devono essere calcolati al tasso
5 legale sulla somma via via rivalutata annualmente, da tale data a quella della presente pronuncia (in giurisprudenza cfr. Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. 1712 del 17/02/1995).
Sulla somma così determinata saranno dovuti gli interessi al tasso legale dalla data della sentenza al saldo effettivo.
*** ** ***
§ 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere poste a integrale carico di parte convenuta.
Esse vanno liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri previsti dallo scaglione di riferimento del d.m. 55/2014, tenuto conto del criterio del decisum. Valori minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, medi per quella istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata o assorbita ogni contraria istanza, deduzione, difesa o eccezione, così dispone:
- dichiara tenuta e condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice dell'importo di € 28.599,96, oltre accessori da calcolarsi come da parte motiva;
- dichiara tenuta e condanna parte convenuta a rimborsare a parte attrice le spese di lite che liquida in complessivi € 4.712,00 per compensi, € 563,80 per esborsi, oltre rimborso spese generali forfettario 15%, CPA e IVA come per legge.
Brescia, 18 dicembre 2025.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito in cancelleria e allegata al verbale d'udienza.
Il Giudice
Dott. Alfredo De Leonardis
6
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
*** ** ***
VERBALE D'UDIENZA
Oggi 18 dicembre 2025, alle ore 12:25, dinanzi al Giudice dott. Alfredo De Leonardis sono comparsi: per parte attrice l'avv. TR;
per parte convenuta l'avv. Bashli per delega scritta dell'avv. Zaffaroni.
Il Giudice invita le parti alla discussione orale.
I difensori si riportano alle note conclusive autorizzate già depositate telematicamente e precisa le conclusioni richiamando quelle in esse contenute.
Il Giudice, dando atto che sono presenti i difensori delle parti, dà lettura del provvedimento.
Il Giudice
Dott. Alfredo De Leonardis N. R.G. 8099/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfredo De Leonardis ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 8099/2023 promossa da
(P. IVA , in persona del dirigente Parte_1 P.IVA_1 procuratore della società, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giorgio Marpillero e Lorenzo
TR
-PARTE ATTRICE- contro
C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
RK Zaffaroni
-PARTE CONVENUTA-
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CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. del 18.12.2025; conclusioni che qui si intendono integralmente riportate.
*** ** ***
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si espone qui di seguito una concisa narrativa della vicenda che ha formato oggetto del giudizio, nelle sue premesse sostanziali e nei suoi risvolti processuali, nonché una sintetica prospettazione delle ragioni di diritto che determinano la decisione.
2 Avendo cura di precisare che “ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 cod. proc. civ., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate o comunque acquisite” (Cass. civ., Sez. II, 4.3.2011, n. 5241. Cfr. altresì Cass. civ., Sez. II, 12.4.2011, ord. n. 8294; Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 2/8/2016, Rv.
641328 - 01: “l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”).
*** ** ***
§ 1. ha convenuto in giudizio al fine di Parte_1 Controparte_1 ottenere il rimborso di quanto corrisposto a favore di , e CP_2 Pt_2 Parte_3 in virtù di un contratto di assicurazione.
A tal fine, parte attrice ha allegato quanto segue: che nella notte tra il 14 e il 15 marzo 2021 si era sviluppato un vasto incendio che aveva interessato l'appartamento di proprietà e occupato dal convenuto, sovrastante quello di in quel momento vuoto e disabitato;
Pt_3 che tale immobile era assicurato contro l'incendio con polizza ' ; che Controparte_3
a seguito degli accertamenti tecnici era stato possibile appurare che l'incendio era scaturito dalla canna fumaria presente all'interno dell'appartamento e del sottotetto del convenuto;
che in virtù della predetta polizza aveva corrisposto agli assicurati l'importo Parte_1 di € 28.599,96; che, a seguito di tale pagamento, la compagnia assicuratrice si era surrogata ex artt. 1916, 1201 e 1203 c.c. nei diritti dei propri assicurati nei confronti del convenuto.
Si è costituito in giudizio contestando il contenuto dell'atto di Controparte_1 citazione.
Nel dettaglio, il convenuto ha eccepito la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del petitum e della causa petendi. Nel merito, ha negato la propria responsabilità per l'accaduto e contestato il quantum richiesto dalla controparte.
Il processo è stato istruito mediante ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e prove orali.
3 Infine, la causa è stata ritenuta matura per la decisione, motivo per il quale è stata fissata l'odierna udienza ex art. 281 sexies c.p.c.
*** ** ***
§ 2. Così ricostruito l'iter processuale, il Tribunale osserva quanto segue.
2.1 Preliminarmente, deve essere rigetta l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dal convenuto (cfr. pagg. 4, 5 comp. cost.).
Nel caso in esame, infatti, parte attrice ha individuato in maniera sufficientemente chiara sia l'oggetto della sua pretesa, che il relativo fondamento giuridico.
Tanto è vero che il convenuto, nonostante l'eccezione sollevata, ha esposto compiutamente le proprie difese, sia in fatto che in diritto.
2.2 Nel merito, la domanda proposta da è fondata. Parte_1
2.2.1 In diritto, si osserva che la surrogazione dell'assicuratore prevista dall'art. 1916 cod. civ. integra una successione a titolo particolare nel credito risarcitorio fino alla concorrenza dell'ammontare dell'indennizzo, la quale si verifica nel momento in cui l'assicuratore fornisce notizia al terzo responsabile del pagamento effettuato all'assicurato, esprimendo la volontà di avvalersi della citata norma, ed implica l'opponibilità all'assicuratore delle eccezioni invocabili contro l'assicurato alla suddetta data, per effetto del subingresso dell'uno nella stessa posizione dell'altro (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 11457 del 17/05/2007, Rv. 596712 - 01).
Presupposti per l'accoglimento della domanda di surrogazione dell'assicuratore ai sensi dell'art. 1916 c.c. sono: l'esistenza di un credito risarcitorio dell'assicurato, sorto da un illecito aquiliano del quale un terzo debba rispondere;
l'avvenuto pagamento dell'indennizzo da parte dell'assicuratore; l'avvenuta manifestazione di volontà, da parte di quest'ultimo, di volersi surrogare nei diritti dell'assicurato verso il responsabile.
In fatto, si ritiene che la responsabilità dell'incendio e dei danni dal medesimo causati debba essere ascritta al convenuto.
A tal fine, si richiamano gli esiti degli accertamenti svolti dopo i fatti dal consulente tecnico dei danneggiati HI e da (eseguiti in contraddittorio con gli assicurati). Parte_1
Nel dettaglio, i tecnici hanno chiarito che l'incendio è scaturito dal sottotetto dell'edificio, in corrispondenza della caldaia a uso esclusivo dell'unità abitativa di proprietà e occupata da cfr. doc. 18 fasc. att.). CP_1
Tali conclusioni sono state condivise anche dallo studio peritale incaricato da , CP_4 compagnia assicuratrice del convenuto, la cui relazione è stata acquisita ex art. 210 c.p.c. In essa si può leggere che “in relazione all'eziologia dell'evento sinistroso il rapporto di intervento dei
VVF non individua la causa dell'evento. Tuttavia, l'esame dei luoghi suggerisce come l'evento
4 incendiario possa essere stato innescato da un cortocircuito a carico della caldaia del Sig. CP_1
(mutuatario) posta nel sottotetto comune con l'unità sottostante di prop. (assicurato Persona_1 con […]”). Parte_1
Tali risultanze, da valutare anche alla luce del principio della preponderanza dell'evidenza o 'del più probabile che non', risultano avvalorate dagli accertamenti posti in essere dai
Vigili del Fuoco intervenuti per domare l'incendio, i quali hanno evidenziato quanto segue:
“presumibile causa del sinistro. Non potuto accertare in quanto l'incendio era generalizzato,
l'incendio ha avuto origine dal sottotetto del sig. e poi si è sviluppato alle altre abitazioni” CP_1
(docc.
2-14 fasc. att.).
Viceversa, tutte le difese del convenuto sono rimaste allo stadio della mera allegazione.
In conclusione, tenuto conto del materiale probatorio presente in atti, si ritiene 'più probabilmente che non' che la causa dell'incendio oggetto del giudizio sia da ricondursi alla caldaia al servizio dell'unità abitativa del convenuto e posta nel sottotetto dell'edificio condominiale.
Avendo cura di precisare che, a fronte di tali circostanze e tenuto conto del tempo trascorso dai fatti e della natura dell'evento, una c.t.u. sarebbe stata del tutto superflua.
2.2.2 Per quanto concerne il quantum dei danni oggetto della domanda attorea, si osserva che ha chiesto la condanna del convenuto al rimborso dell'importo Parte_1 complessivo di € 28.599,96, somma corrisposta dalla compagnia assicuratrice ad , Pt_2
e per i danni patiti dall'immobile di loro proprietà. CP_2 Parte_3
Questi ultimi sono stati accertati e valutati dal perito incaricato da e da quello Parte_1 dei danneggiati.
Risultano presenti in atti, altresì, sia la prova dei pagamenti da parte dell'attrice agli assicurati (cfr. docc. 22-27 fasc. att.), sia la denuntiatio nei confronti del convenuto responsabile (cfr. doc. 28 fasc. att.). Inoltre, anche i testi escussi nel corso del giudizio hanno confermato tali documenti (cfr. verbale ud. 30.1.2025).
Pertanto, eve essere condannato a corrispondere in favore dell'attrice la somma di CP_1
€ 28.599,96.
Dal momento che, come visto, la surrogazione costituisce una successione a titolo particolare nel diritto del danneggiato nei confronti del responsabile, il cui credito risarcitorio è di valore (e non muta la propria natura a seguito del subingresso), tale somma deve essere maggiorata sia degli interessi compensativi che della rivalutazione monetaria, maturati a decorrere dalla data del pagamento dell'indennizzo (rectius, dal 18.5.2022, data dell'ultimo esborso) sino a quella della presente decisione. Gli interessi devono essere calcolati al tasso
5 legale sulla somma via via rivalutata annualmente, da tale data a quella della presente pronuncia (in giurisprudenza cfr. Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. 1712 del 17/02/1995).
Sulla somma così determinata saranno dovuti gli interessi al tasso legale dalla data della sentenza al saldo effettivo.
*** ** ***
§ 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere poste a integrale carico di parte convenuta.
Esse vanno liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri previsti dallo scaglione di riferimento del d.m. 55/2014, tenuto conto del criterio del decisum. Valori minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, medi per quella istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata o assorbita ogni contraria istanza, deduzione, difesa o eccezione, così dispone:
- dichiara tenuta e condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice dell'importo di € 28.599,96, oltre accessori da calcolarsi come da parte motiva;
- dichiara tenuta e condanna parte convenuta a rimborsare a parte attrice le spese di lite che liquida in complessivi € 4.712,00 per compensi, € 563,80 per esborsi, oltre rimborso spese generali forfettario 15%, CPA e IVA come per legge.
Brescia, 18 dicembre 2025.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito in cancelleria e allegata al verbale d'udienza.
Il Giudice
Dott. Alfredo De Leonardis
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