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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/05/2025, n. 4251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4251 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
Il Giudice designato, Dott.ssa Maria Pia Mazzocca, alla scadenza del termine per deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 29.5.2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta a
RG. N. 23285/24
Tra
(NAPOLI 07/11/1951 - CF - residente in Parte_1 C.F._1
VIALE DELLA RESISTENZA 233 - NAPOLI), rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano
Pannone (NA 19/02/1965 - CF – fax 081281656 – PEC: C.F._2
, ed elettivamente domiciliato presso il suo Email_1
studio in Napoli al Corso Umberto I n.293.
RICORRENTE
E
– COD. FISC. in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.
Antonella Trovati - C.F. – PEC. C.F._3
t - e Avv. Erminio Capasso, in virtù di procura Email_2
generale alle liti notaio in Fiumicino (RM) del 23/01/2023 - Persona_1
Repertorio n. 37590 - Raccolta n. 7131 - ed elettivamente domiciliato con il sottoscritto procuratore presso la propria Avvocatura Distrettuale INPS di Napoli al Viale A. De
Gasperi, n. 55.
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.10.2024 e ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe agiva in giudizio, deducendo:
- che, con decreto di omologa del 28/02/2024, emesso dal Tribunale di Napoli, nel procedimento avente rg. n. 13176/22, le era stato riconosciuto il diritto all'indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 14/09/2021;
- che il predetto titolo veniva notificato all' , a mezzo pec, in data 5/3/24; CP_1
- che, in data 9/4/2024 e in data 10/4/2024 veniva inviato a mezzo pec, rispettivamente alla Filiale Metropopolitana di Napoli, alla Direzione
Coordinamento Metropolitano di Napoli, alla sede di Napoli Scampia e alla
Filiale Coordinamento Napoli Camaldoli, il cosiddetto modello AP70;
- che, con provvedimento del 02/09/2024, l' liquidava l'indennità di CP_1
accompagnamento categoria Inv. Civ. n. 044- 510507847700, calcolando in euro
18.453,02 i ratei maturati dal 1/10/2021 al 31/08/2024;
- che, in data 20/09/2024, l' provvedeva ad accreditare sul libretto postale da CP_1
lei indicato la somma complessiva di euro 18.984,78, di cui euro 18.453,02 per ratei arretrati dal 1/10/2021 al 31/08/2024, ed euro 531,76 quale rateo di indennità di accompagnamento del mese corrente di settembre 2024;
- che, tuttavia, il suddetto importo non era interamente satisfattivo del credito, in quanto l'importo dovuto per il periodo dal 1/10/2021 al 31/08/2024 era pari ad €
19.353,03, di cui € 18.453,02 a titolo di capitale ed € 900,01 a titolo di interessi legali, come da conteggi agli atti;
- che, ai sensi dell'art. 1194 c.c., “Il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore. Il pagamento fatto in conto di capitale e d'interessi deve essere imputato prima agli interessi”;
- che, pertanto, in assenza del consenso del creditore, l'importo pagato dall' CP_1 deve essere imputato dapprima a soddisfacimento degli interessi legali, pari ad €
900,01, e solo successivamente al capitale, con la conseguenza che la somma di credito residuo, pari ad € 900,01, dovrà necessariamente essere corrisposta a titolo di capitale non pagato;
- di essere, quindi, creditrice dell'importo residuo di € 900,01. Concludeva: CHIEDE: che il Sig. Giudice Unico di primo grado del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, conoscendo della domanda proposta con il presente ricorso, Voglia disporre la comparizione della parti in contraddittorio con l' in persona del legale rappresentante, (C.F. ) CP_1 P.IVA_1
con sede in Roma Via Ciro il Grande Piazzale delle Nazioni- Eur, legittimato passivo ex
D. lgs n. 112 del 31.3.98, nonche', ai sensi del DL269/03, presso la sede provinciale ora
Area Metropolitana di Napoli Via A. De Gasperi 55, nonche' presso la sede CP_1
territorialmente competente di Napoli Via Guantai ad Orsolona 4, e Voglia cosi' provvedere: 1) dichiarare il diritto della ricorrente al pagamento di euro 900,01 a titolo di sorta capitale residua dovuta per ratei di INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO
DAL 1/10/2021 al 31/08/2024 o, in via subordinata, della minore o maggiore somma da determinarsi a mezzo CTU o secondo Giustizia;
2) conseguentemente, condannare
l' in persona del legale rapp. p.t., al pagamento in favore della ricorrente delle CP_1
somme di cui al precedente punto 1; 3) condannare il convenuto, al pagamento delle spese, diritti e onorari di giudizio, oltre IVA, Cpa e rimborso spese generali, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario. 4) in via subordinata ed in via istruttoria ordinare ex art.210 cpc e 213 cpc alla sede di Napoli Via De Gasperi 55 CP_1 di produrre tutta la documentazione contabile relativa alla liquidazione della indennita' di accompagnamento categoria Inv.Civ. n. 044-510507847700; 5) in caso di rigetto della domanda si chiede compensare le spese di giudizio sussistendo gravi motivi legati alla diversa posizione economica delle parti.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio si costituiva l' , deducendo che, una CP_1
volta riaperte le procedure contabili, dopo metà Gennaio 2025, erano stati liquidati gli interessi dal 121° giorno dalla domanda, come per legge, e chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere.
Concludeva: Voglia l'Ill.mo Giudice del lavoro adito, contrariis reiectis: Nel merito, dichiarare la cessazione della materia del contendere avendo l'Istituto già provveduto alla liquidazione degli interessi secondo legge (dal 121 giorno dalla domanda) così come richiesto alla parte ricorrente. Si chiede la compensazione delle spese, quantomeno parziale, tenuto conto che l' informa sempre la sua attività ai CP_1 principi di legittimità, legalità e correttezza dell'agire amministrativo nonché del comportamento processuale ugualmente tenuto dall' che non ha reso necessaria CP_1
alcuna attività ulteriore, tantomeno istruttoria. All'udienza del 29.5.2025, tenutasi ex art. 127ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice decideva con sentenza.
Nel merito, va dichiarata la cessazione della materia del contendere e la conseguente estinzione del presente giudizio.
La soddisfazione in corso di causa della pretesa costituente oggetto del ricorso, nei limiti in cui la domanda risultava fondata, determina cessazione della materia del contendere
(rilevabile anche d'ufficio, cfr. Cass. n. 3664/82), perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio, sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
l ha Controparte_2 CP_1
provveduto al pagamento delle somme per cui è causa in data 14/02/2025.
Tanto premesso, essendo intervenuta tanto la liquidazione dei ratei che il pagamento in corso di causa, il Giudice dichiara cessata la materia del contendere e la conseguente estinzione del presente giudizio.
Residua la questione delle spese, da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il Giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda, per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass.,
28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923).
In applicazione del suddetto principio, posto che la liquidazione della prestazione e il pagamento della stessa avvenivano in pendenza del giudizio, in data successiva alla notifica del ricorso, le spese processuali vanno poste a carico dell' e liquidate come CP_1
da dispositivo, con attribuzione al procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Maria Pia Mazzocca, definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi CP_1
euro 900,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Si comunichi. Napoli, 29.5.25
Il Giudice del lavoro
dott.ssa Maria Pia Mazzocca