Sentenza 28 ottobre 1975
Massime • 1
Poiche l'apporto della coltivatrice diretta nella famiglia contadina non si limita alle prestazioni relative al campo che per tradizione o per natura le viene riservato, ma si estende, di regola, ai lavori propriamente agricoli secondo le necessita stagionali, non e consentito escludere la limitazione della capacita di guadagno, richiesta per la concessione della pensione di invalidita, considerando possibili, per la richiedente, altri lavori, sulla base di mere ipotesi, di cui non sia stata verificata la realizzabilita nella fattispecie concreta dedotta in giudizio. ( nella specie, i giudici di merito avevano negato che la infermita denunciata riducesse la capacita di guadagno della richiedente oltre la meta, affermando che questa, ancorche coltivatrice diretta, non dovesse necessariamente esporsi ai lavori piu duri richiesti dalla coltivazione dei campi, potendo, nell'ambito familiare, dedicarsi a quelle attivita, anch'esse necessarie, che si confacevano alla sua condizione ed eta e che, in sostanza, non si discostavano da quelle di una massaia). ( Conf 1791/74, mass n 369979; 874/74, mass n 368769; ( V 2720/73, mass n 366227).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/10/1975, n. 3624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3624 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 1975 |
Testo completo
Poiche l'apporto della coltivatrice diretta nella famiglia contadina non si limita alle prestazioni relative al campo che per tradizione o per natura le viene riservato, ma si estende, di regola, ai lavori propriamente agricoli secondo le necessita stagionali, non e consentito escludere la limitazione della capacita di guadagno, richiesta per la concessione della pensione di invalidita, considerando possibili, per la richiedente, altri lavori, sulla base di mere ipotesi, di cui non sia stata verificata la realizzabilita nella fattispecie concreta dedotta in giudizio. ( nella specie, i giudici di merito avevano negato che la infermita denunciata riducesse la capacita di guadagno della richiedente oltre la meta, affermando che questa, ancorche coltivatrice diretta, non dovesse necessariamente esporsi ai lavori piu duri richiesti dalla coltivazione dei campi, potendo, nell'ambito familiare, dedicarsi a quelle attivita, anch'esse necessarie, che si confacevano alla sua condizione ed eta e che, in sostanza, non si discostavano da quelle di una massaia). ( Conf 1791/74, mass n 369979; 874/74, mass n 368769; ( V 2720/73, mass n 366227).*