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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 20/06/2025, n. 606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 606 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati dott. Filippo Leonardo Presidente dott.ssa Simona Scovotto Giudice relatore dott.ssa Federica Laino Giudice, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 977 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2024, vertente
TRA
(cod. fisc. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
2/10/1966, elettivamente domiciliato in Cetraro Marina (Cs) alla via Ricucci 12 presso lo studio dell'avv. Caldiero Vito, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio depositato il 24/09/2024; attore
E
(cod. fisc. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
22/04/1972, convenuta contumace con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
interventore ex lege
Oggetto: domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
con ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c. depositato il 24/09/2024, ha proposto Parte_1 domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con Controparte_1
in DE TT il 21/08/1993 (trascritto nei registri di stato civile del
[...] medesimo Comune al n. 43, parte II, serie A, anno 1993), in costanza del quale non sono nati figli. A fondamento della domanda ha rilevato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, essendosi protratta ininterrottamente la loro separazione
1 dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Paola nella procedura di separazione dei coniugi, definita con sentenza n. 324/2023 emessa in data 19.04.2023, passata in giudicato.
Quindi, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Parte_1
Tribunale adito dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, regolarmente trascritto agli atti del Comune al N. 43, parte II, serie A, anno 1993; nulla per quanto concerne condizioni economiche e patrimoniali”.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero in sede, questi ha apposto il proprio visto il 27.09.2024.
regolarmente evocata in giudizio, non si è costituita, sicché Controparte_1 all'udienza del 9.06.2025 è stata dichiarata la sua contumacia.
A detta udienza, l'attore, comparso personalmente, ha insistito nell'accoglimento della domanda proposta;
quindi, il Giudice relatore, ravvisata la mancata necessità di adottare provvedimenti temporanei ed urgenti, ha rimesso la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Infatti, con la sentenza n. 324/2023 emessa in data
19.04.2023, passata in giudicato, il Tribunale di Paola ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi e , che si è protratta ininterrottamente dalla Parte_1 Controparte_1 loro comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a dodici mesi
(secondo quanto previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1 della legge n. 55 del 6 maggio 2015 e dall'art. 27 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre
2022). Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b), così come si desume dagli atti di causa che è impossibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Null'altro va disposto, tenuto conto, in assenza di figli, delle richieste avanzate dall'attore (unica parte costituita).
La mera pronuncia sullo status giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 977/2024, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in DE
TT il 21/08/1993 tra i coniugi e (trascritto nel Parte_1 Controparte_1 registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 43, parte II, serie A, anno 1993);
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di DE TT perché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
2 Così deciso in Paola il 10/06/2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Simona Scovotto dott. Filippo Leonardo
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