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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. V, sentenza 17/02/2026, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 339/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 5, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BOSCARINO MARIA STELLA, Presidente
EN OR, LA
MIGNECO ANDREA, Giudice
in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1056/2024 depositato il 05/04/2024
proposto da
Società_1 Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820230024215376 IVA-ALTRO 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1711/2025 depositato il
28/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente società “Società_1 SRL” con sede legale in Noto (SR), rappresentata dal signor Rappresentante_1, rappresentante legale della società, assistita e difesa dal Dott. Rag. Difensore_1, commercialista, nel cui studio in Siracusa ha eletto domicilio, impugna la cartella di pagamento evidenziata in epigrafe di complessivi euro 315.895,31, notificata a mezzo pec il 5/02/2024 dall'Agente della Riscossione di Siracusa, per omesso versamento IVA relativa alle liquidazione periodiche mesi di aprile e luglio 2019, nonché il recupero di un credito IVA riportato in dichiarazione.
Parte ricorrente deduce i seguenti motivi:
1. Maturata decadenza della pretesa tributaria;
2. Inesistenza giuridica della notifica eseguita a mezzo pec;
3. Indirizzo pec non presente nei pubblici registri;
4. Illegittimità del recupero del credito d'imposta IVA portato in compensazione, con la conferma delle compensazioni effettuate.
Il difensore chiede l'annullamento della cartella di pagamento e la condanna al pagamento delle spese processuali.
L'Agente della riscossione non è costituito in giudizio.
L'Agenzia Entrate di Siracusa, costituita in giudizio, contesta gli addebiti mossi dalla società ricorrente;
chiede il rigetto del ricorso con condanna alle spese.
Con apposita memoria difensiva l'Agenzia delle Entrate evidenzia l'erronea compilazione della dichiarazione
IVA di gruppo.
La causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio osserva:
- il contribuente si duole della maturata decadenza dell'ente impositore a procedere alla liquidazione dell'IVA anno 2019. La censura non può essere accolta in quanto, il termine di decadenza per la notifica della cartella di pagamento relativa alla liquidazione dichiarazioni ex art. 36/bis DPR 600/73, e 54/bis DPR 633/72, per effetto dell'art. 68 comma 4/bis D.L. 17 marzo 2020 N° 68, scadeva il 31/12/2024, e la cartella di pagamento è stata notificata il 5/02/2024,nei termini di decadenza previsti dall'art. 25 DPR 602/73;
- E' infondata la censura sulla mancata sottoscrizione e conformità della cartella di pagamento notificata in formato PDF, in quanto la copia su supporto informatico della medesima in origine cartacea, non deve essere necessariamente sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso.
( Cass. N° 30948/2019). Per la notifica delle cartella di pagamento non occorre la sottoscrizione autografa, in quanto lo schema della cartella previsto per la riscossione mediante ruolo, è stato approvato con apposito
Decreto Dirigenziale 28/6/1999 e successive integrazioni con Decreto Ministero Finanze 11/9/2000 e non prevede la sottoscrizione autografa.
- La censura, in merito alla inesistenza della notifica della cartella di pagamento per non essere l'indirizzo di posta elettronica del mittente compreso nell'ambito dei pubblici registri, è infondata. Al riguardo si richiama la sentenza della Corte di Cassazione S.U. N° 15979/2022, con la quale è stato affermato che per le notifiche eseguite a mezzo pec, per posta proveniente da indirizzo non inserito nei pubblici elenchi di cui al D.L. N° 179/2012, ciò che è rilevante è la certezza e riferibilità dell'indirizzo stesso al mittente, mentre
è imposta una maggiore rigidità dal sistema notifiche digitali per gli indirizzi oggetto di elencazione accessibile e registrata che si realizza in base al principio di elettività della domiciliazione per il destinatario soggetto passivo, che ha l'obbligo di tenuta diligente del proprio casellario, mentre nessuna incertezza si pone al mittente che promuove la notifica dal proprio indirizzo PEC. Per cui, una eventuale irritualità della notifica della cartella di pagamento non comporta la nullità o la inesistenza della stessa se la consegna ha, comunque, prodotto il risultato della sua conoscenza ed ha determinato il raggiungimento dello scopo legale ( Cass. Ord. N° 7175 del 10/03/2023);
- Nel merito: La cartella di pagamento emessa a seguito controllo automatizzato della dichiarazione IVA per l'anno 2019, ex art. 54/bis DPR 633/73, dove il contribuente aveva esposto un credito d'imposta IVA di euro 181.013,00, rispetto alla quale dall'integrazione dell'anagrafe tributaria, la dichiarazione IVA risultava regolarmente presentata. Il controllo automatizzato, circoscritto dall'art. 54/bis decreto IVA, si collocava ai soli casi di errori materiali o di calcolo ovvero alle ipotesi di omessi o intempestivi versamenti emergenti dalla stessa dichiarazione fiscale presentata dal contribuente.
La negazione della detrazione nell'anno in verifica di un credito dell'anno precedente, per il quale la dichiarazione è stata regolarmente presentata, non può essere ricondotta al mero controllo cartolare, in quanto implica verifiche e valutazioni giuridiche, dovendosi ritenere il disconoscimento dei crediti e l'iscrizione della conseguente maggiore imposta, una valutazione estimativa soggetta ad emissione di un motivato avviso di rettifica.
Invero, sulla base dei dati indicati nella dichiarazione IVA o in possesso dell'anagrafe tributaria, l'art. 54/ bis DPR 633/72, al comma 2, riconosce in capo all'Amministrazione finanziaria il potere di: a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dal dichiarante riguardo alla determinazione del volume d'affari e alla liquidazione dell'imposta; b)correggere gli errori materiali riscontrati nel riporto delle eccedenze d'imposta derivanti da precedenti dichiarazioni;
c)controllare la tempestività dei versamenti dell'imposta (acconto, conguaglio, liquidazione periodica) e la loro coerenza con le risultanze della dichiarazione annuale. Si tratta, quindi, di controllo formale che avviene attraverso quelle procedure automatizzate che non comportano alcuna verifica della posizione sostanziale della parte contribuente. Per cui, il controllo formale attraverso procedure "automatizzate" attiene a questioni liquidative dell'imposta sulla scorta di quanto dichiarato dal contribuente, di talché il controllo resta appunto "formale", non contrapponendosi ad una diversa ricostruzione sostanziale dei dati da parte dell'Amministrazione finanziaria.
Dal momento in cui l'Amministrazione finanziaria procede a una vera e propria interpretazione e valutazione dei dati indicati in dichiarazione, non si può più parlare di controllo automatizzato della dichiarazione, bensì di autentico accertamento così che, la relativa pretesa dell'Amministrazione finanziaria dovrebbe essere fatta valere con l'emanazione di un avviso di accertamento, quale atto impositivo, e non con la diretta iscrizione a ruolo seguita da cartella di pagamento.
In conclusione, nel caso di specie, la dichiarazione IVA era stata presentata nei termini per cui non sussisteva alcuna omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, e l'iscrizione a ruolo dell'imposta detratta e la consequenziale emissione della cartella di pagamento con procedure automatizzate, controllo formale, tocca la posizione sostanziale del contribuente non immune da profili valutativi e/o estimativi e da atti d'indagine diversi dal mero raffronto con i dati ed elementi in possesso dell'anagrafe tributaria, sicché necessita di una apposita valutazione diversa da quella prevista dall'art. 54/bis DPR 633/72, e cioè,
l'emissione di un apposito avviso di accertamento.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 05^, accoglie il ricorso e condanna le parti intimate, in solido, alle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, liquidate in euro 6.400,00.
Siracusa, 28.11.2025. Il LA Il Presidente
Dott. Teodoro EN Dott.ssa Maria Stella BOSCARINO
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 5, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BOSCARINO MARIA STELLA, Presidente
EN OR, LA
MIGNECO ANDREA, Giudice
in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1056/2024 depositato il 05/04/2024
proposto da
Società_1 Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820230024215376 IVA-ALTRO 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1711/2025 depositato il
28/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente società “Società_1 SRL” con sede legale in Noto (SR), rappresentata dal signor Rappresentante_1, rappresentante legale della società, assistita e difesa dal Dott. Rag. Difensore_1, commercialista, nel cui studio in Siracusa ha eletto domicilio, impugna la cartella di pagamento evidenziata in epigrafe di complessivi euro 315.895,31, notificata a mezzo pec il 5/02/2024 dall'Agente della Riscossione di Siracusa, per omesso versamento IVA relativa alle liquidazione periodiche mesi di aprile e luglio 2019, nonché il recupero di un credito IVA riportato in dichiarazione.
Parte ricorrente deduce i seguenti motivi:
1. Maturata decadenza della pretesa tributaria;
2. Inesistenza giuridica della notifica eseguita a mezzo pec;
3. Indirizzo pec non presente nei pubblici registri;
4. Illegittimità del recupero del credito d'imposta IVA portato in compensazione, con la conferma delle compensazioni effettuate.
Il difensore chiede l'annullamento della cartella di pagamento e la condanna al pagamento delle spese processuali.
L'Agente della riscossione non è costituito in giudizio.
L'Agenzia Entrate di Siracusa, costituita in giudizio, contesta gli addebiti mossi dalla società ricorrente;
chiede il rigetto del ricorso con condanna alle spese.
Con apposita memoria difensiva l'Agenzia delle Entrate evidenzia l'erronea compilazione della dichiarazione
IVA di gruppo.
La causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio osserva:
- il contribuente si duole della maturata decadenza dell'ente impositore a procedere alla liquidazione dell'IVA anno 2019. La censura non può essere accolta in quanto, il termine di decadenza per la notifica della cartella di pagamento relativa alla liquidazione dichiarazioni ex art. 36/bis DPR 600/73, e 54/bis DPR 633/72, per effetto dell'art. 68 comma 4/bis D.L. 17 marzo 2020 N° 68, scadeva il 31/12/2024, e la cartella di pagamento è stata notificata il 5/02/2024,nei termini di decadenza previsti dall'art. 25 DPR 602/73;
- E' infondata la censura sulla mancata sottoscrizione e conformità della cartella di pagamento notificata in formato PDF, in quanto la copia su supporto informatico della medesima in origine cartacea, non deve essere necessariamente sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso.
( Cass. N° 30948/2019). Per la notifica delle cartella di pagamento non occorre la sottoscrizione autografa, in quanto lo schema della cartella previsto per la riscossione mediante ruolo, è stato approvato con apposito
Decreto Dirigenziale 28/6/1999 e successive integrazioni con Decreto Ministero Finanze 11/9/2000 e non prevede la sottoscrizione autografa.
- La censura, in merito alla inesistenza della notifica della cartella di pagamento per non essere l'indirizzo di posta elettronica del mittente compreso nell'ambito dei pubblici registri, è infondata. Al riguardo si richiama la sentenza della Corte di Cassazione S.U. N° 15979/2022, con la quale è stato affermato che per le notifiche eseguite a mezzo pec, per posta proveniente da indirizzo non inserito nei pubblici elenchi di cui al D.L. N° 179/2012, ciò che è rilevante è la certezza e riferibilità dell'indirizzo stesso al mittente, mentre
è imposta una maggiore rigidità dal sistema notifiche digitali per gli indirizzi oggetto di elencazione accessibile e registrata che si realizza in base al principio di elettività della domiciliazione per il destinatario soggetto passivo, che ha l'obbligo di tenuta diligente del proprio casellario, mentre nessuna incertezza si pone al mittente che promuove la notifica dal proprio indirizzo PEC. Per cui, una eventuale irritualità della notifica della cartella di pagamento non comporta la nullità o la inesistenza della stessa se la consegna ha, comunque, prodotto il risultato della sua conoscenza ed ha determinato il raggiungimento dello scopo legale ( Cass. Ord. N° 7175 del 10/03/2023);
- Nel merito: La cartella di pagamento emessa a seguito controllo automatizzato della dichiarazione IVA per l'anno 2019, ex art. 54/bis DPR 633/73, dove il contribuente aveva esposto un credito d'imposta IVA di euro 181.013,00, rispetto alla quale dall'integrazione dell'anagrafe tributaria, la dichiarazione IVA risultava regolarmente presentata. Il controllo automatizzato, circoscritto dall'art. 54/bis decreto IVA, si collocava ai soli casi di errori materiali o di calcolo ovvero alle ipotesi di omessi o intempestivi versamenti emergenti dalla stessa dichiarazione fiscale presentata dal contribuente.
La negazione della detrazione nell'anno in verifica di un credito dell'anno precedente, per il quale la dichiarazione è stata regolarmente presentata, non può essere ricondotta al mero controllo cartolare, in quanto implica verifiche e valutazioni giuridiche, dovendosi ritenere il disconoscimento dei crediti e l'iscrizione della conseguente maggiore imposta, una valutazione estimativa soggetta ad emissione di un motivato avviso di rettifica.
Invero, sulla base dei dati indicati nella dichiarazione IVA o in possesso dell'anagrafe tributaria, l'art. 54/ bis DPR 633/72, al comma 2, riconosce in capo all'Amministrazione finanziaria il potere di: a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dal dichiarante riguardo alla determinazione del volume d'affari e alla liquidazione dell'imposta; b)correggere gli errori materiali riscontrati nel riporto delle eccedenze d'imposta derivanti da precedenti dichiarazioni;
c)controllare la tempestività dei versamenti dell'imposta (acconto, conguaglio, liquidazione periodica) e la loro coerenza con le risultanze della dichiarazione annuale. Si tratta, quindi, di controllo formale che avviene attraverso quelle procedure automatizzate che non comportano alcuna verifica della posizione sostanziale della parte contribuente. Per cui, il controllo formale attraverso procedure "automatizzate" attiene a questioni liquidative dell'imposta sulla scorta di quanto dichiarato dal contribuente, di talché il controllo resta appunto "formale", non contrapponendosi ad una diversa ricostruzione sostanziale dei dati da parte dell'Amministrazione finanziaria.
Dal momento in cui l'Amministrazione finanziaria procede a una vera e propria interpretazione e valutazione dei dati indicati in dichiarazione, non si può più parlare di controllo automatizzato della dichiarazione, bensì di autentico accertamento così che, la relativa pretesa dell'Amministrazione finanziaria dovrebbe essere fatta valere con l'emanazione di un avviso di accertamento, quale atto impositivo, e non con la diretta iscrizione a ruolo seguita da cartella di pagamento.
In conclusione, nel caso di specie, la dichiarazione IVA era stata presentata nei termini per cui non sussisteva alcuna omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, e l'iscrizione a ruolo dell'imposta detratta e la consequenziale emissione della cartella di pagamento con procedure automatizzate, controllo formale, tocca la posizione sostanziale del contribuente non immune da profili valutativi e/o estimativi e da atti d'indagine diversi dal mero raffronto con i dati ed elementi in possesso dell'anagrafe tributaria, sicché necessita di una apposita valutazione diversa da quella prevista dall'art. 54/bis DPR 633/72, e cioè,
l'emissione di un apposito avviso di accertamento.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 05^, accoglie il ricorso e condanna le parti intimate, in solido, alle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, liquidate in euro 6.400,00.
Siracusa, 28.11.2025. Il LA Il Presidente
Dott. Teodoro EN Dott.ssa Maria Stella BOSCARINO