Articolo 55 della Legge 14 agosto 1982, n. 590
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7 settembre 1982
Art. 55. (Facolta' convenzionate)

Le facolta' di universita' degli studi statali funzionanti in tutto o in parte a seguito di convenzione approvata con legge o con decreto del Presidente della Repubblica, sono statali a tutti gli effetti e senza soluzione di continuita', indipendentemente dalle vicende delle convenzioni che ad esse si riferiscono.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non e' consentita l'istituzione di nuove facolta' in tutto o in parte convenzionate, presso universita' degli studi statali.
Entrata in vigore il 7 settembre 1982