Art. 55. (Facolta' convenzionate)
Le facolta' di universita' degli studi statali funzionanti in tutto o in parte a seguito di convenzione approvata con legge o con decreto del Presidente della Repubblica, sono statali a tutti gli effetti e senza soluzione di continuita', indipendentemente dalle vicende delle convenzioni che ad esse si riferiscono.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non e' consentita l'istituzione di nuove facolta' in tutto o in parte convenzionate, presso universita' degli studi statali.
Le facolta' di universita' degli studi statali funzionanti in tutto o in parte a seguito di convenzione approvata con legge o con decreto del Presidente della Repubblica, sono statali a tutti gli effetti e senza soluzione di continuita', indipendentemente dalle vicende delle convenzioni che ad esse si riferiscono.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non e' consentita l'istituzione di nuove facolta' in tutto o in parte convenzionate, presso universita' degli studi statali.