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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/03/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 14309/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 14309/2024 R.G. promosso da
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Brescia (BS) presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. BIANCHI ALESSANDRA che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso /a margine del ricorso e
(C.F. elettivamente domiciliata a Brescia (BS) presso lo Parte_2 C.F._2 studio dell'Avv. BIANCHI ALESSANDRA che la rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 14.2.2025)
“i. i ricorrenti vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di stabilire la residenza ove meglio credano con obbligo reciproco di comunicare eventuali variazioni di residenza o domicilio.
ii. Le figlie minori e vengono affidate congiuntamente ad entrambi i coniugi con Per_1 R_
collocazione di presso la madre e presso il padre. R_ Per_1
1 iii. La casa coniugale sita in Puegnago del Garda (BS), via Borgo Alto n. 13, viene assegnata alla moglie con tutti gli arredi ivi presenti, che vi abiterà con la figlia Parte_2 R_
iv. La casa coniugale sita in Polpenazze del Garda (BS), via Cesare Battisti, n. 52, viene assegnata al marito con tutti gli arredi ivi presenti, che vi abiterà con la figlia . Parte_1 Per_1
v. I coniugi si impegnano a spostare le residenze proprie e delle figlie nelle case rispettivamente assegnate. vi. Regime di frequentazione della figlia con i genitori: R_
• durante l'anno scolastico: starà con il padre il lunedì e 19 mercoledì dal tardo pomeriggio R_
(quando il padre andrà a prenderla a 20 casa della madre terminato il proprio lavoro) al mattino seguente quando la riaccompagnerà a scuola. Nei weekend, alternati, il padre andrà a prendere il venerdì R_
dopo il lavoro e la riaccompagnerà a scuola il lunedì mattina. Nei periodi in cui la minore starà R_ con il padre quest'ultimo si occuperà di accompagnarla alle attività extrascolastiche.
• In ogni caso, previo congruo preavviso e compatibilmente con gli impegni scolastici e ludico-ricreativi della minore, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia anche in altri ed ulteriori giorni ed orari.
• Le vacanze natalizie e pasquali seguono il criterio dell'alternanza mentre quelle estive verranno concordate di volta in volta da entrambi i coniugi tenendo conto degli impegni lavorativi e comunque in modo tale da garantire che ciascun coniuge possa trascorrere almeno una settimana con la figlia. vii. Regime di frequentazione della figlia con i genitori: in considerazione dell'età della Per_1
primogenita , il regime di frequentazione sarà liberamente concordato tra la figlia e la madre, tenuto Per_1
conto degli impegni scolastici e ludico-ricreativi della minore. viii. si obbliga a versare, a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese sul conto Parte_1 corrente bancario personale della moglie la somma complessiva mensile di € 1.900,00 di Parte_2
cui:
- € 900,00 mensili quale contributo al mantenimento per la figlia da rivalutarsi annualmente R_
secondo gli indici Istat, senza obbligo di 18 comunicazione alcuna;
- € 400,00 mensili quale contributo al mantenimento della moglie, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, senza obbligo di comunicazione alcuna;
- € 417,00 per il pagamento del canone di locazione dell'appartamento di 23 Puegnago del Garda;
- € 183,00 quale contributo per il pagamento delle utenze. ix. Le spese straordinarie - mediche non mutuabili, scolastiche (incluse rette ed eventuali mense), ludiche, sportive, per vacanze – di entrambe le figlie minori, previamente concordate tra i coniugi, saranno a carico del marito nella misura del 100% e dovranno essere debitamente documentate, secondo il Parte_1 protocollo d'intesa adottato dal Tribunale di Brescia e l'Ordine degli Avvocati di Brescia.
x. La moglie rinuncia a qualunque diritto spettante alla medesima sulla società Parte_2 CP_1
sulle quote, su beni societari, sui ricavi, sugli incrementi e su ogni altro elemento e/o attivo societario.
[...]
xi. I coniugi danno atto di aver già diviso tra loro tutti i mobili e gli arredi presenti nelle abitazioni coniugali.
2 xii. Il saldo attivo del conto corrente bancario n. 340672 presso B.C.C. di Brescia verrà diviso tra i coniugi in parti uguali. xiii. Tutti i futuri costi di riparazione e/o manutenzione e mantenimento della vettura acquistata dal sig. alla sig.ra saranno a carico di quest'ultima. Pt_1 Parte_2 xiv. Il marito corrisponderà alla moglie la somma una tantum di € 5.000,00 Parte_1 Parte_2
(cinquemila/00) mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla moglie, entro cinque giorni dall'omologa della separazione. xv. Il sig. si impegna ad effettuare, entro dieci giorni dal deposito del ricorso, i seguenti interventi Pt_1 nell'appartamento di Puegnago del Garda: 1) risanamento iniziale dalla muffa;
2) riparazione delle prese elettriche, del lampadario del corridoio nonché del soffione della doccia del bagno. xvi. Il sig. rimarrà garante del mutuo contratto dalla sig.ra per l'acquisto dell'appartamento Pt_1 Parte_2 di quest'ultima sito in Rezzato (BS). In merito a tale appartamento, la sig.ra si impegna ad Parte_2
utilizzare i proventi del canone di locazione per il pagamento della relativa rata di mutuo. xvii. Entrambi i genitori, nell'esclusivo interesse delle figlie minori, ed in relazione al trasporto delle medesime, si impegnato a rispettare tutte le norme in materia di sicurezza, utilizzando principalmente l'automobile piuttosto che la motocicletta. xviii. Entrambi i genitori, nel primario interesse della figlia minore si impegnano a tutelare la R_
serenità della medesima in relazione alla frequentazione con altre persone. xix. I coniugi dichiarano di avere definito i restanti rapporti patrimoniali. xx. Entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio e consentono l'iscrizione delle figlie minori sul proprio passaporto”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile a Travagliato (BS) in data 6.9.2009, iscritto presso il registro dello stato civile del Comune di Travagliato al n. 13, parte I, anno 2009, con il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Dall'unione sono nate le figlie il 19.6.2008 e il 5.5.2013. Per_1 R_
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nonché all'interesse delle figlie della coppia che si
è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione dell'intervenuto accordo delle parti rispettoso del principio della bigenitorialità e della tenera età di . R_
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma
1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu iscritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; dispone la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 27.2.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 14309/2024 R.G. promosso da
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Brescia (BS) presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. BIANCHI ALESSANDRA che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso /a margine del ricorso e
(C.F. elettivamente domiciliata a Brescia (BS) presso lo Parte_2 C.F._2 studio dell'Avv. BIANCHI ALESSANDRA che la rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 14.2.2025)
“i. i ricorrenti vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di stabilire la residenza ove meglio credano con obbligo reciproco di comunicare eventuali variazioni di residenza o domicilio.
ii. Le figlie minori e vengono affidate congiuntamente ad entrambi i coniugi con Per_1 R_
collocazione di presso la madre e presso il padre. R_ Per_1
1 iii. La casa coniugale sita in Puegnago del Garda (BS), via Borgo Alto n. 13, viene assegnata alla moglie con tutti gli arredi ivi presenti, che vi abiterà con la figlia Parte_2 R_
iv. La casa coniugale sita in Polpenazze del Garda (BS), via Cesare Battisti, n. 52, viene assegnata al marito con tutti gli arredi ivi presenti, che vi abiterà con la figlia . Parte_1 Per_1
v. I coniugi si impegnano a spostare le residenze proprie e delle figlie nelle case rispettivamente assegnate. vi. Regime di frequentazione della figlia con i genitori: R_
• durante l'anno scolastico: starà con il padre il lunedì e 19 mercoledì dal tardo pomeriggio R_
(quando il padre andrà a prenderla a 20 casa della madre terminato il proprio lavoro) al mattino seguente quando la riaccompagnerà a scuola. Nei weekend, alternati, il padre andrà a prendere il venerdì R_
dopo il lavoro e la riaccompagnerà a scuola il lunedì mattina. Nei periodi in cui la minore starà R_ con il padre quest'ultimo si occuperà di accompagnarla alle attività extrascolastiche.
• In ogni caso, previo congruo preavviso e compatibilmente con gli impegni scolastici e ludico-ricreativi della minore, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia anche in altri ed ulteriori giorni ed orari.
• Le vacanze natalizie e pasquali seguono il criterio dell'alternanza mentre quelle estive verranno concordate di volta in volta da entrambi i coniugi tenendo conto degli impegni lavorativi e comunque in modo tale da garantire che ciascun coniuge possa trascorrere almeno una settimana con la figlia. vii. Regime di frequentazione della figlia con i genitori: in considerazione dell'età della Per_1
primogenita , il regime di frequentazione sarà liberamente concordato tra la figlia e la madre, tenuto Per_1
conto degli impegni scolastici e ludico-ricreativi della minore. viii. si obbliga a versare, a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese sul conto Parte_1 corrente bancario personale della moglie la somma complessiva mensile di € 1.900,00 di Parte_2
cui:
- € 900,00 mensili quale contributo al mantenimento per la figlia da rivalutarsi annualmente R_
secondo gli indici Istat, senza obbligo di 18 comunicazione alcuna;
- € 400,00 mensili quale contributo al mantenimento della moglie, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, senza obbligo di comunicazione alcuna;
- € 417,00 per il pagamento del canone di locazione dell'appartamento di 23 Puegnago del Garda;
- € 183,00 quale contributo per il pagamento delle utenze. ix. Le spese straordinarie - mediche non mutuabili, scolastiche (incluse rette ed eventuali mense), ludiche, sportive, per vacanze – di entrambe le figlie minori, previamente concordate tra i coniugi, saranno a carico del marito nella misura del 100% e dovranno essere debitamente documentate, secondo il Parte_1 protocollo d'intesa adottato dal Tribunale di Brescia e l'Ordine degli Avvocati di Brescia.
x. La moglie rinuncia a qualunque diritto spettante alla medesima sulla società Parte_2 CP_1
sulle quote, su beni societari, sui ricavi, sugli incrementi e su ogni altro elemento e/o attivo societario.
[...]
xi. I coniugi danno atto di aver già diviso tra loro tutti i mobili e gli arredi presenti nelle abitazioni coniugali.
2 xii. Il saldo attivo del conto corrente bancario n. 340672 presso B.C.C. di Brescia verrà diviso tra i coniugi in parti uguali. xiii. Tutti i futuri costi di riparazione e/o manutenzione e mantenimento della vettura acquistata dal sig. alla sig.ra saranno a carico di quest'ultima. Pt_1 Parte_2 xiv. Il marito corrisponderà alla moglie la somma una tantum di € 5.000,00 Parte_1 Parte_2
(cinquemila/00) mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla moglie, entro cinque giorni dall'omologa della separazione. xv. Il sig. si impegna ad effettuare, entro dieci giorni dal deposito del ricorso, i seguenti interventi Pt_1 nell'appartamento di Puegnago del Garda: 1) risanamento iniziale dalla muffa;
2) riparazione delle prese elettriche, del lampadario del corridoio nonché del soffione della doccia del bagno. xvi. Il sig. rimarrà garante del mutuo contratto dalla sig.ra per l'acquisto dell'appartamento Pt_1 Parte_2 di quest'ultima sito in Rezzato (BS). In merito a tale appartamento, la sig.ra si impegna ad Parte_2
utilizzare i proventi del canone di locazione per il pagamento della relativa rata di mutuo. xvii. Entrambi i genitori, nell'esclusivo interesse delle figlie minori, ed in relazione al trasporto delle medesime, si impegnato a rispettare tutte le norme in materia di sicurezza, utilizzando principalmente l'automobile piuttosto che la motocicletta. xviii. Entrambi i genitori, nel primario interesse della figlia minore si impegnano a tutelare la R_
serenità della medesima in relazione alla frequentazione con altre persone. xix. I coniugi dichiarano di avere definito i restanti rapporti patrimoniali. xx. Entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio e consentono l'iscrizione delle figlie minori sul proprio passaporto”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile a Travagliato (BS) in data 6.9.2009, iscritto presso il registro dello stato civile del Comune di Travagliato al n. 13, parte I, anno 2009, con il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Dall'unione sono nate le figlie il 19.6.2008 e il 5.5.2013. Per_1 R_
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nonché all'interesse delle figlie della coppia che si
è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione dell'intervenuto accordo delle parti rispettoso del principio della bigenitorialità e della tenera età di . R_
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma
1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu iscritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; dispone la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 27.2.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
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