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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 17/03/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Sentenza
Tribunale di Oristano Sezione civile
Giudice: Nicolò Sesta
Indicazione delle parti
(c.f. ) Parte_1 P.IVA_1
Difeso dall'avv. STARA CHRISTIAN (c.f. ), C.F._1 con studio in VIA FIGOLI 72, ORISTANO
– Parte principale –
(c.f. ) Parte_2 P.IVA_2
Difeso dall'avv. MACHEDA ANTONIO ( ), C.F._2 con studio in VIA GUICCIARDINI 4, MILANO
– Controparte –
Ruolo: n. 117/2019 r.g.c.c.
Conclusioni delle parti
: Parte_1
— Accertati, cosiccome partitamente dedotti nell'espositiva dell'atto introduttivo del giudizio gli inadempimenti perpetrati da
[...] tanto rispetto alle specifiche obbligazioni derivanti dall'arti- Parte_3 colo 14 del contratto d'affitto di ramo d'azienda del 25 luglio 2007, quanto e più in generale dell'obbligo, venuto meno il contratto, di ritra- sferire in capo alla la commercializ- Parte_1 zazione dei marchi formanti oggetto dello stesso, condannare e Pt_2
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, quale concorrente e corresponsabile - a titolo Parte_2 extracontrattuale, ovvero contrattuale ove ritenuto - nell'inadempi- mento perpetrato dall'obbligata principale, alla rifusione dei danni tutti patiti dalla ricorrente, quantificandoli nella misura di Euro 1.651.280,00 ovvero altra somma, maggiore o minore ritenuta di giustizia e provata in causa, quantificata anche con valutazione equitativa, maggiorando la stessa di interessi, rivalutazione dalla data ritenuta di giustizia e mag- gior danno.
— Porre le spese di lite, maggiorate di rimborso spese forfetario e ulteriori accessori di legge a carico della convenuta, disponendone la distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Cautelativamente, in via subordinata e istruttoria
— Ammettere le prove orali dedotte nel ricorso introduttivo;
a verbale d'udienza del 27 maggio 2019, e quelle non ammesse dedotte nella memoria ex art. 183 nr. 2 cpc dell'8 giugno 2021, quindi, espletate le stesse, accogliere le conclusioni rassegnate in via principale.
UNIPERSONALE: Parte_2
In Via preliminare a) Alla luce di quanto esposto in atti, accogliere l'eccezione di incompetenza per territorio in favore del Tribunale Civile di Cagliari;
conseguentemente ritenere e dichiarare l'incompetenza per territorio del Giudice adito e rimettere le parti dinanzi al competente Tribunale Civile di Cagliari;
Nel Merito
b) Alla luce di quanto esposto in atti, rigettare le domande ed istanze tutte formulate da Parte_4
nei confronti della in quanto infondate in
[...] Controparte_1 fatto ed in diritto, assolvendo, per l'effetto, l'odierna convenuta da ogni avversaria domanda proposta nei suoi confronti, siccome infondata in fatto ed in diritto, con ogni conseguente statuizione di legge;
c) Alla luce di quanto esposto in atti, revocare l'Ordinanza emessa dal signor Giudice Istruttore dottor Sesta in data 15/16 ottobre 2023, a seguito dello scioglimento della riserva assunta dallo stesso all'udienza del 6 ottobre 2023, ove veniva disposta una Consulenza Tecnica per la quantificazione del danno ed un ordine di esibizione giu- diziale;
d) Alla luce di quanto esposto in atti, revocare l'Ordinanza emessa dal signor Giudice Istruttore dottor Sesta in data 11 dicembre
2024 e relativa al rigetto della istanza ex art. 196 c.p.c. di rinnovazione
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della CTU ad opera di un terzo, o, in subordine, di rinnovazione della
CTU ad opera del consulente tecnico già incaricato con contestuale so- stituzione del consulente dottoressa , o, in estremo Persona_1 subordine, della convocazione del CTU dottoressa Persona_1 per gli opportuni chiarimenti del caso in merito alle circostanze meglio indicate al paragrafo lettere (a), (c) dell'istanza ex art. 196 c.p.c. di parte convenuta;
e) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite e condanna ex art. 96 c.p.c.
Ragioni della decisione
1. I fatti di causa.
Il 25 luglio 2007 Parte_5 hanno concluso un contratto di affitto di ramo d'azienda, com-
[...] prendente un locale commerciale e il diritto di commercializzare vari marchi nel ramo dell'abbigliamento (doc. 2 ). Pt_1
Con ricorso del 29 gennaio 2019, la ha convenuto in giu- Pt_1 dizio la , nonché e unipersonale, chiedendo la Pt_3 Pt_2 Parte_2 loro condanna al risarcimento del danno per due distinte condotte ille- cite. In primo luogo, la sostiene che le convenute, società stret- Pt_1 tamente unite dai rapporti familiari dei rispettivi soci e amministratori, abbiano cooperato per violare un accordo di esclusiva contenuto nel contratto di affitto di ramo d'azienda, causando così un grave danno alla
. In secondo luogo, sostiene che la , a seguito della sca- Pt_1 Pt_3 denza del contratto, abbia rilasciato il locale commerciale in pessime condizioni e con gravi danni materiali.
Nel corso del processo, la è stata dichiarata fallita, cosicché Pt_3 essa, essendo convenuta, ne è stata estromessa e quindi non è più pos- sibile pronunciarsi nei suoi confronti. Rimane quindi da valutare la do- manda di condanna nei confronti di e per aver cooperato con Pt_2 Pt_2
nella violazione del contratto. Pt_3
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2. L'eccezione di incompetenza per territorio.
In via pregiudiziale, questo giudice deve esprimersi sull'ecce- zione di incompetenza per territorio, il cui esame era stato rinviato alla definizione del merito. Entrambe le società convenute hanno formulato l'eccezione, ma essendo stata la posizione di oggetto di stralcio a Pt_3 causa del suo fallimento, sarà presa in considerazione solo l'eccezione di e Pt_2 Pt_2 e sostiene che la competenza spetti al Tribunale di Pt_2 Pt_2
Cagliari, in ragione del foro convenzionale stabilito in contratto. L'eccezione è infondata per due ragioni: in primo luogo, perché proviene da una parte del processo che non era parte del contratto, a cui quindi non si applica quella clausola;
in secondo luogo, perché da quanto stabilito dalla legge si ricava che in mancanza di indicazioni esplicite delle parti, il foro convenzionale deve essere inteso come al- ternativo, non esclusivo (art. 29 periodo 2 c.p.c.).
3. L'assetto delle società coinvolte.
In primo luogo, occorre fornire un quadro dell'assetto proprieta- rio e amministrativo delle società convenute nella causa, poiché è uno dei fondamenti delle domande risarcitorie proposte. L'assetto di LL risulta dalle visure agli atti (docc. 6 e 12 Rag- gio). La è stata costituita il 2 luglio 2003, si è iscritta il 4 luglio Pt_3
2003 e aveva sede a Cagliari in via dei Passeri 13. Alla data della sua costituzione, la società era partecipata da (60%) e Persona_2
(40%) ed era amministrata in via esclusiva da Parte_6 [...]
sorella di e moglie del sig. (docc. Parte_7 Parte_6 Per_2
12, 13 e 14 ). L'8 settembre 2005, è stata disposta la sostituzione Pt_1 di LL NT con nel ruolo di amministratore. Persona_2
Il 17 settembre 2018, è stata disposta la sostituzione di Persona_3
con nel ruolo di amministratore. Infine, la società è
[...] Persona_4 stata dichiarata fallita il 28 settembre 2018. L'assetto di e risulta dalle visure agli atti (doc. 8 Rag- Pt_2 Pt_2 gio). La società è stata costituita il 7 agosto 2013, si è iscritta il 12 ago- sto 2013 e ha sede a Cagliari in via dei Colombi 29. Allora come oggi, la società è partecipata e amministrata in via esclusiva da Persona_5
, figlio di e LL NT (doc. 16 ).
[...] Persona_2 Pt_1
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4. Il contenuto del contratto.
Nel dettaglio, per quel che qui interessa, questo era il contenuto del contratto concluso tra la (affittante) e la (affittuaria). Pt_1 Pt_3 Il contratto aveva a oggetto un ramo d'azienda per l'esercizio della vendita al dettaglio di capi d'abbigliamento. L'azienda compren- deva: un negozio in via Tirso 60 (oggi 42) coi relativi mobili e vari marchi, esclusi i rapporti di debito e credito della in relazione al Pt_1 ramo.
Sui marchi è necessario fare un discorso a parte. Le parti hanno infatti convenuto un'esclusiva sulla commercializzazione di numerosi marchi: FA, D's, HO, OL PH AU, JE e Sport, PR Abbigliamento, Denim e Calzature, HU BO Black e Orange, AN, La MA, CH JE, OR. Inizialmente era prevista la cessione anche dei marchi NC, UE JE, Controparte_2
SE e 1970 SE, ma con accordi del 19 set- Controparte_3 tembre 2007 e del 26 gennaio 2008 le parti hanno convenuto di esclu- derli dal ramo d'azienda, in modo che rimanessero nella disponibilità commerciale della (docc. 3 e 4 ). L'esclusiva consisteva Pt_1 Pt_1 nell'obbligo di non distogliere i marchi dal negozio di via Tirso 60: per tutta la durata del contratto nessuna delle parti poteva commercializzare questi marchi in altri punti vendita di Oristano;
LL, inoltre, si è ob- bligata a non commercializzare i marchi anche nei due anni successivi alla scadenza del contratto.
La durata del contratto era stabilita in otto anni, dal 10 marzo
2008 a 2016, rinnovabile per altri sei anni, fino al 10 marzo 2022.
Il canone era stabilito in misura mensile, crescente di anno in anno: 11.000 € per il 2008/2009, 12.000 € per il 2009/2010, 13.000 € dal 2010/2011 in poi, salva rivalutazione Istat a partire dal 2011/2012
(oltre iva). Per garantire un avvio fruttuoso del ramo d'azienda sotto la nuova gestione, la si è obbligata a dare immediata comunicazione Pt_1 dell'affitto ai fornitori dei marchi compresi nel contratto e a favorire il subentro del conduttore negli ordini già effettuati. Ottenuto il pieno su- bentro, la avrebbe dovuto gestire il ramo d'azienda in modo pro- Pt_3 fessionale, così da preservarne la redditività e la destinazione.
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5. Le violazioni contrattuali in costanza di rapporto.
All'esito dell'istruttoria, e tenuto conto di sentenze passate in giu- dicate già pronunciate tra le parti, si deve affermare che il rapporto è stato connotato da violazioni reciproche.
5.1. Le violazioni della . Pt_1
Ancorché non siano oggetto del procedimento, contribuisce a chiarire l'intera vicenda quanto accertato dal Tribunale di Cagliari con sentenza n. 3677/2016 agli atti (doc. 33 ). Pt_1
Il Tribunale ha infatti accertato che subito dopo la stipulazione del contratto, la ha aperto un nuovo esercizio a pochi metri di Pt_1 distanza, in via Tirso 66, peraltro dando notevole risonanza all'evento con un'ampia campagna pubblicitaria, avente a oggetto sempre la ven- dita di capi di abbigliamento sotto l'insegna ”. Per di più, il Pt_1
Tribunale ha accertato che qui la vi vendeva molti dei marchi a Pt_1 suo dire oggetto di esclusiva, tra cui AN, OR, NC, CP_4
, UE JE, SE e
[...] Controparte_2 Controparte_3 Per quel che può valere, occorre far presente che l'accertamento è in parte errato, in quanto non tiene conto delle appendici stipulate tra le parti, che lasciavano a il diritto di commercializzare, tra i Pt_1 marchi sopra menzionati, NC, UE JE, Controparte_2
e SE, dovendo quindi la violazione, al più, essere Controparte_3 limitata a AN, OR e . Per lo stesso motivo, il Tribunale CP_5
è caduto in errore quando ha affermato che nei confronti di ope- Pt_1 rava un generale divieto di concorrenza ai sensi dell'art. 2557 c.c., in quanto non ha minimamente preso in considerazione le dette appendici, sebbene fossero agli atti, le quali lasciavano a il diritto di com- Pt_1 mercializzare i marchi sopra menzionati. Questo giudice può sicuramente compiere accertamenti in contra- sto con la sentenza, in quanto essa non è stata pronunciata nei confronti di e la quale non ha mai preteso di opporla a , ma vi Pt_2 Pt_2 Pt_1 ha fatto solo un riferimento per sommi capi. In ogni caso, tali accerta- menti non costituiscono il fondamento di questa decisione, ma servono solo a fornire il quadro più fedele possibile dei fatti, così come emersi dalle prove.
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5.2. Le violazioni della . Pt_3
Dato per assodato che ha subito una violazione dell'esclusiva in relazione a diversi dei marchi oggetto del contratto, la ha atteso Pt_3 molto tempo a reagire per vie giudiziarie: la causa di cui sopra si è dato conto, infatti, è stata iniziata solo nel 2013. , infatti, ha optato per Pt_3 un'altra via, ossia quella di un'inammissibile autotutela, reagendo a una violazione con un'altra violazione della stessa natura. È circostanza non contestata che la ha iniziato a operare in Pt_3 via Tirso 42 il 10 marzo 2008 sotto l'insegna . Dopodiché, e ciò Pt_2 risulta da visura camerale, ha aperto un secondo negozio di via Tirso 124 al 9 ottobre 2009 (doc. 6 ) sotto l'insegna (doc. 11 Pt_1 Pt_2
). Ora, la reale violazione contestata da è che nel negozio Pt_1 Pt_1
AU LL vendesse le collezioni femminili dei marchi oggetto di esclusiva.
Nelle proprie difese, ha ammesso di aver aperto un secondo Pt_3 negozio in via Tirso 124, ma ha anche replicato che lì vi ha commercia- lizzato marchi non coperti dall'esclusiva, come e CP_6 CP_7
In questo, tuttavia, è smentita da testimoni.
[...] Parte_8
, commessa in via Tirso prima per dal 2004 e poi per
[...] Pt_1 [...]
(gestito sempre dalla ), e , cliente abi- Pt_9 Pt_1 Parte_10 tuale di e e hanno confermato che nel negozio Pt_2 Pt_2 Pt_2 Pt_2 si vendevano le linee femminili dei marchi FA, D's, HO, OL PH AU, La MA, HU BO e CH, tutti marchi coperti da esclusiva (verbale 20 ottobre 2022). Non c'è alcun dubbio, quindi, che abbia violato l'esclusiva Pt_3 prevista dal contratto. In particolare, ha violato l'articolo 14, che vie- tava alle parti di commercializzare i marchi oggetto di esclusiva in altri punti vendita di Oristano.
5.3. Il ruolo di e nella vicenda. Pt_2 Pt_2
Sempre dalle visure agli atti, risulta che il 31 ottobre 2013 il ne- gozio di via Tirso 124 ha cambiato gestione, passando da Pt_2 Pt_3 a e (doc. 6 ) in forza di contratto di affitto d'azienda Pt_2 Pt_2 Pt_1 concluso con la Commerciale Tessile s.r.l. in liquidazione il 28 ottobre 2013, rinnovato il 2 dicembre 2015 (doc. 8 ), società all'epoca Pt_1 amministrata da LL NT (doc. 20 ). Pt_1
I testi già sopra menzionati hanno dichiarato che il negozio ha
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continuato a operare sotto l'insegna fino al 2017, vendendo Pt_2 capi femminili, dopodiché ha cambiato denominazione in Pt_2
, e in effetti quest'ultima circostanza risulta anche da foto agli Pt_2 atti (doc. 11 ). La teste ha inoltre preci- Pt_1 Parte_8 sato di aver visto personalmente il trasporto di merce da a Pt_2 Pt_2 nel 2016.
Parallelamente, arrivate al 2016, tra la e la è sorta Pt_1 Pt_3 contestazione in ordine alla restituzione del negozio di via Tirso 42. La questione è stata risolta in sede di mediazione, con un accordo del 7 marzo 2016 col quale le parti hanno convenuto una proroga della sca- denza, dal 10 marzo al 10 ottobre 2016, in cambio della corresponsione di un canone unico per tutto il periodo pari a 12.265,04 € (iva compresa) (doc. 9 ). Pt_1
Incrociando le varie risultanze, si può affermare che da novembre 2013 in poi il negozio di via Tirso 124 è stato gestito dalla Parte_2
prima sotto l'insegna capi femminili, e poi, quando il con-
[...] Pt_2 tratto tra è arrivato a scadenza, sotto l'insegna e Parte_5 Pt_2
capi sia maschili che femminili, i primi provenienti direttamente Pt_2 dal negozio che . Gli stessi testimoni Pt_2 Parte_11 hanno inoltre confermato che quando e ha iniziato a vendere Pt_2 Pt_2 capi maschili lo ha fatto con gli stessi marchi oggetto di esclusiva;
in questo sono confortati da altri due testimoni, (dipen- Testimone_1 dente dei figli di e cliente di e Parte_1 Pt_2 Pt_2 Tes_2
(consulente tecnico di ), che nel negozio di e
[...] Parte_1 Pt_2 hanno notato la prima capi di CH, il secondo di HO. Pt_2 Basterebbe già questo, unitamente all'assetto societario di cui so- pra si è dato conto, per affermare che ha concorso in Parte_2 piena coscienza nell'inadempimento commesso da , di cui rappre- Pt_3 sentava una mera emanazione. A rafforzare la bontà di tale conclusione si deve richiamare la testimonianza di agente che ha Testimone_3 lavorato con le parti coinvolte, il quale ha riferito che per gli ordini di e si è sempre interfacciato con e Pt_2 Pt_2 Persona_2 Pt_12 nella NT, non con (verbale del 12 settembre Persona_6
2022). Queste conclusioni non sono smentite dai testi Testimone_4 agente, trasportatore, e dipendente, i quali Tes_5 Tes_6 hanno affermato di essersi sempre interfacciati con Persona_6 per e (verbale del 15 febbraio 2023): ben poteva avere Pt_2 Pt_2 [...]
un ruolo di responsabilità all'interno di e ma Parte_13 Pt_2 Pt_2 quel che emerge è che le decisioni fondamentali venivano prese dai ge- nitori.
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Poiché e ha continuato a commercializzare i marchi Pt_2 Pt_2 anche per i due anni successivi, si può concludere che essa abbia coo- perato anche nell'inadempimento del divieto di concorrenza previsto dall'articolo 14 comma 3 del contratto. In diritto, e deve rispondere di illecito civile generico, Pt_2 Pt_2 secondo i canoni della tutela aquiliana del credito (v. da ultimo Cass. n.
31536/2018). Non ha quindi alcun pregio affermare, da parte della con- venuta, di non essere parte del contratto di affitto di ramo d'azienda, la tutela aquiliana del credito è diretta precisamente contro il terzo che coopera nell'inadempimento dell'obbligato.
6. L'omessa restituzione dei marchi.
Secondo la , la disposizione appena menzionata compor- Pt_1 tava l'obbligo per di attivarsi per dare comunicazione ai fornitori Pt_3 della restituzione del ramo d'azienda, in modo che i rapporti riprendes- sero con l'affittante, e che LL non vi abbia adempiuto, anzi disto- gliendo i marchi in favore di e sua emanazione. Le conve- Pt_2 Pt_2 nute hanno replicato che la non ha fatto nulla per tornare in pos- Pt_1 sesso dei marchi e che le sarebbe stato sufficiente contattare i fornitori.
In questa ricostruzione, tuttavia, sono state smentite da Per_7
già sopra menzionato. In veste, per così dire, di testimone
[...] esperto, ha affermato che a parte che è un marchio Tes_3 Tes_7 più commerciale, gli altri marchi sono più esclusivi, e le aziende che ne sono in possesso trattano con un solo commerciante alla volta per città piccole come Oristano. Ciò val quanto dire che per restituire intera- mente il ramo d'azienda la avrebbe dovuto effettivamente comu- Pt_3 nicare ai fornitori la cessazione di ogni rapporto, invitandole a interfac- ciarsi da quel momento solo con la . Pt_1
È tenendo a mente questo quadro che si spiega il comportamento della , che invece di riprendere l'attività sotto l'insegna Pt_1 Pt_1 si è affiliata a Terranova e li vi ha venduto i relativi capi dal maggio
2017. Non riuscendo a rientrare in possesso dei marchi oggetto del con- tratto d'affitto, infatti, la doveva necessariamente iniziare a ven- Pt_1 dere marchi diversi.
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7. Il danno risarcibile.
Il danno risarcibile, derivante dall'aver cooperato nell'inadempi- mento, consiste nei mancati guadagni che la ha patito a causa Pt_1 dell'impossibilità di riprendere a commercializzare i marchi oggetto del contratto.
Il danno deve essere scomposto a seconda dei periodi considerati.
I danni causati dal 2009 al 2013 non possono essere oggetto di pronun- cia, in quanto causati in via esclusiva da , dichiarata fallita ed Pt_3 estromessa dal processo. In questa sede, e può essere chia- Pt_2 Pt_2 mata a rispondere solo per i danni inflitti dal 2013 in poi, o meglio, dal 2016 in poi, perché fino a quell'anno la non aveva diritto di Pt_1 commercializzare i marchi oggetto di distrazione, quindi dalla viola- zione dell'articolo 14 comma 2 del contratto non è derivato alcun danno. Viceversa, è derivato un grave danno dal fatto che e Pt_2 Pt_2 una volta ottenuti da i marchi oggetto di esclusiva, ha proseguito Pt_3 nella sua commercializzazione, rendendosi così persona interposta nella violazione dell'articolo 14 comma 3 del contratto. Il danno più grave copre il periodo che va da ottobre 2016 a mag- gio 2017. Per il periodo successivo, infatti, come già detto, la Pt_1 ha aperto il negozio Terranova, da cui ha tratto utili che hanno attenuato notevolmente le perdite. Per il primo periodo, quindi, il danno coincide con i mancati utili derivanti dalla vendita dei marchi oggetto del con- tratto, e quindi è liquidabile nella misura in cui detti utili sono stati in- vece percepiti da e Per il secondo periodo, invece, da questo Pt_2 Pt_2 danno devono essere sottratti gli utili che la ha percepito grazie Pt_1 all'affiliazione con Terranova. Tali danni sono stati stimati con l'assistenza di una consulente tecnica, la dott.ssa . A tal fine, richiesto dalla , Persona_1 Pt_1 il giudice aveva ordinato a e di esibire i registri dei corri- Pt_2 Pt_2 spettivi, ma essa non ha adempiuto, col che si è dovuto necessariamente procedere con maggior approssimazione in base ai bilanci della conve- nuta, da cui è possibile constatare i ricavi e gli utili;
ogni errore deri- vante da tale approssimazione, come l'impossibilità di scindere ricavi e utili derivanti dai marci usurpati da quelli derivanti da altri marchi, deve rimanere a carico della convenuta, in quanto l'art. 210 comma 4 c.p.c. consente di trarre argomenti di prova dal rifiuto ingiustificato. All'esito di articolata ricostruzione, alla quale si rinvia integralmente, la consu- lente ha stimato i danni in 1.651.280 €.
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La somma dovrà inoltre essere maggiorata della rivalutazione e degli interessi sulla somma via via rivalutata, come da sezioni unite n. 1712/1995.
8. Le spese del processo.
Le spese, comprese quelle di consulenza tecnica, seguono la soc- combenza, e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore accertato in 1.651.280, complessità elevata in tutte le sue fasi. Tali com- pensi dovranno essere rimborsati direttamente all'avv. Christian Stara, dichiaratosi antistatario. e ha resistito con dolo palese, rifiutando aprioristica- Pt_2 Pt_2 mente ogni ipotesi conciliativa e frapponendo innumerevoli ostacoli allo svolgimento del processo. Senza pretesa di esaustività si possono richiamare: l'inammissibile reclamo al collegio proposto il 26 ottobre 2023 contro l'ordinanza istruttoria del precedente giorno 15; l'istanza di astensione del giudice del 18 gennaio 2024 per gravi motivi di con- venienza, con l'accusa di aver anticipato il giudizio nella medesima or- dinanza istruttoria (come se fosse possibile motivare in ordine all'am- missione delle richieste di prova senza effettuare considerazioni sul me- rito); il rifiuto di esibire i propri registri dei corrispettivi nella speranza di impedire l'accertamento del proprio arricchimento illecito (dal che è derivato un ritardo nell'esecuzione dell'accertamento); l'istanza di rin- novazione della consulenza del 10 dicembre 2024, imputando alla dott.ssa di non aver svolto accertamenti sulla Raggio e, per lo Per_1 stesso motivo, di aver violato il contraddittorio (contestazioni che igno- rano del tutto il contenuto dei quesiti). La convenuta deve quindi essere condannata ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. Applicato per analogia l'art. 26 comma 1 c.p.a., questo giudice si orienta nel senso di commisurare la somma equitativa in mi- sura pari al doppio dei compensi già liquidati (ossia il massimo consen- tito dalla norma richiamata).
Dispositivo
Il Tribunale: 1. condanna a pagare a Parte_2 Parte_1
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& C. in liquidazione l'importo di 1.651.280 €, maggiorato di rivaluta- zione e interessi sulla somma via via rivalutata da ottobre 2016 al saldo 2. condanna al rimborso delle spese processuali Parte_2 in favore dell'avv. Christian Stara, che si liquidano:
— in 56.928 € per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali del 15%, contributi previdenziali per la Cassa Forense del 4%
e imposta sul valore aggiunto del 22%
— in 1.686 € per contributo unificato e 27 € per marca da bollo
— come da fatture e note spese in atti per i compensi dovuti al consulente tecnico di parte di Controparte_8
[...]
— come da decreto di liquidazione per i compensi dovuti al con- sulente tecnico del giudice 3. condanna a pagare a Parte_2 [...]
, ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., l'ulte- Controparte_8 riore somma di 113.856 €
Si comunichi.
17 marzo 2025
Il giudice
Nicolò Sesta
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