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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/03/2025, n. 4360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4360 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA XI sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr.ssa Barbara Affinita ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14800/22 del Ruolo Generale e vertente
TRA
(C.F. , difeso in proprio ex art. 86 c.p.c. Parte_1 C.F._1
OPPONENTE E
Controparte_1
(C.F. , P. IVA ), in persona del legale rapp.te
[...] P.IVA_1 P.IVA_2 pro tempore, difesa dall'Avv. Filippo L. J. Silvestri OPPOSTA Oggetto: opposizione decreto ingiuntivo n. 20052/2021 del 14.11.21, pubblicato il 17.11.21, con R.G. n. 64272/2021, Tribunale di Roma Visto l'281 sexies c.p.c. e 128 c.p.c. il giudice ha fatto discutere la causa e precisare le conclusioni mediante note scritte, nonché disposto la pubblicazione della sentenza nel termine previsto dall'art. 281 sexies ult. co. cpc. Considerazione in fatto e in diritto.
Si premette che l'opposta ha ottenuto l'emissione di decreto ingiuntivo per il pagamento, da parte di , della somma di € 6.392,00, oltre interessi di mora, Pt_1 competenze, onorari, accessori di legge ed esborsi, in virtù della fattura n. 001130/VC/2018 del 28.5.18, emessa per la prima metà del corrispettivo dovuto per l'iscrizione al Corso EREF – Executive Program in Real Estate, erogato dalla
[...]
Controparte_2
Si premette, inoltre, che ha impugnato il decreto, eccependo, preliminarmente, Pt_1 sia il difetto di competenza territoriale del Tribunale di Roma, in favore del Tribunale di Palermo, quale ufficio del luogo di residenza dell'opponente, che si qualifica come consumatore, sia l'intervenuta prescrizione annuale del diritto, ex art. 2955 c.c., sull'assunto che i docenti del corso in oggetto sarebbero liberi professionisti;
nel merito,
ha contestato la pretesa avversaria nell'an e nel quantum, eccependo la mancata Pt_1 prova del presunto credito, l'inesistenza del rapporto contrattuale sottostante, per non
1 aver mai perfezionato l'iscrizione e per aver comunicato il recesso dal corso al coordinatore dello stesso e sostenendo, in ogni caso, l'annullabilità del presunto contratto ex artt. 1428 e 1429 c.c. La parte opposta si è costituita, domandando, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito. Nelle more del giudizio le parti hanno depositato, in data 27.1.25, atto a firma congiunta di rinuncia reciproca agli atti ed alla azione ex art. 306 c.p.c., per essere addivenute ad una soluzione bonaria della controversia, chiedendo l'estinzione della procedura, con compensazione delle spese. Dovrà, quindi, prendersi atto dell'intervenuta rinuncia e dichiarare l'estinzione del processo ex art. 306 c.p.c., atteso che l'effetto della rinuncia agli atti è quello di privare il giudice del potere dovere di emanare la sentenza di merito. Avendo anche l'opposto rinunciato agli atti, dovrà disporsi la revoca del decreto ingiuntivo, con compensazione delle spese;
infatti, "...sul piano generale, l'art. 653 cod. proc. civ. è applicabile anche al caso della rinuncia agli atti solo quando è l'opponente a rinunciare alla propria opposizione e, quindi, ad una pronuncia di merito che rigetti la domanda proposta nei suoi confronti, mentre non trova applicazione quando è l'attore-opposto che rinuncia alla statuizione sul merito della propria domanda, sottraendo al giudice il potere di esaminarla” (Cass. 24746/2006).
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) dichiara estinto il giudizio e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) compensa le spese di lite tra le parti.
Roma, 21.3.25 Il Giudice dott.ssa Barbara Affinita
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr.ssa Barbara Affinita ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14800/22 del Ruolo Generale e vertente
TRA
(C.F. , difeso in proprio ex art. 86 c.p.c. Parte_1 C.F._1
OPPONENTE E
Controparte_1
(C.F. , P. IVA ), in persona del legale rapp.te
[...] P.IVA_1 P.IVA_2 pro tempore, difesa dall'Avv. Filippo L. J. Silvestri OPPOSTA Oggetto: opposizione decreto ingiuntivo n. 20052/2021 del 14.11.21, pubblicato il 17.11.21, con R.G. n. 64272/2021, Tribunale di Roma Visto l'281 sexies c.p.c. e 128 c.p.c. il giudice ha fatto discutere la causa e precisare le conclusioni mediante note scritte, nonché disposto la pubblicazione della sentenza nel termine previsto dall'art. 281 sexies ult. co. cpc. Considerazione in fatto e in diritto.
Si premette che l'opposta ha ottenuto l'emissione di decreto ingiuntivo per il pagamento, da parte di , della somma di € 6.392,00, oltre interessi di mora, Pt_1 competenze, onorari, accessori di legge ed esborsi, in virtù della fattura n. 001130/VC/2018 del 28.5.18, emessa per la prima metà del corrispettivo dovuto per l'iscrizione al Corso EREF – Executive Program in Real Estate, erogato dalla
[...]
Controparte_2
Si premette, inoltre, che ha impugnato il decreto, eccependo, preliminarmente, Pt_1 sia il difetto di competenza territoriale del Tribunale di Roma, in favore del Tribunale di Palermo, quale ufficio del luogo di residenza dell'opponente, che si qualifica come consumatore, sia l'intervenuta prescrizione annuale del diritto, ex art. 2955 c.c., sull'assunto che i docenti del corso in oggetto sarebbero liberi professionisti;
nel merito,
ha contestato la pretesa avversaria nell'an e nel quantum, eccependo la mancata Pt_1 prova del presunto credito, l'inesistenza del rapporto contrattuale sottostante, per non
1 aver mai perfezionato l'iscrizione e per aver comunicato il recesso dal corso al coordinatore dello stesso e sostenendo, in ogni caso, l'annullabilità del presunto contratto ex artt. 1428 e 1429 c.c. La parte opposta si è costituita, domandando, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito. Nelle more del giudizio le parti hanno depositato, in data 27.1.25, atto a firma congiunta di rinuncia reciproca agli atti ed alla azione ex art. 306 c.p.c., per essere addivenute ad una soluzione bonaria della controversia, chiedendo l'estinzione della procedura, con compensazione delle spese. Dovrà, quindi, prendersi atto dell'intervenuta rinuncia e dichiarare l'estinzione del processo ex art. 306 c.p.c., atteso che l'effetto della rinuncia agli atti è quello di privare il giudice del potere dovere di emanare la sentenza di merito. Avendo anche l'opposto rinunciato agli atti, dovrà disporsi la revoca del decreto ingiuntivo, con compensazione delle spese;
infatti, "...sul piano generale, l'art. 653 cod. proc. civ. è applicabile anche al caso della rinuncia agli atti solo quando è l'opponente a rinunciare alla propria opposizione e, quindi, ad una pronuncia di merito che rigetti la domanda proposta nei suoi confronti, mentre non trova applicazione quando è l'attore-opposto che rinuncia alla statuizione sul merito della propria domanda, sottraendo al giudice il potere di esaminarla” (Cass. 24746/2006).
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) dichiara estinto il giudizio e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) compensa le spese di lite tra le parti.
Roma, 21.3.25 Il Giudice dott.ssa Barbara Affinita
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