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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 12/07/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati
Stefania Deiana Presidente
Giovanna Maria Mossa Giudice rel
Francesca Fiorentini Giudice.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa al R.G. 1/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data
02/01/2025
da
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
PORTO TORRES alla via PONTE ROMANO N. 71, presso lo studio dell'avv. SARA
DETTORI (C.F. ), che lo rappresenta e difende giusta procura C.F._2
in calce al ricorso introduttivo nonché da
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Parte_2 C.F._3
SASSARI alla via MAZZINI N. 15, presso lo studio dell'avv. Marco Fiori (C.F.
), che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso C.F._4
introduttivo Con l'intervento del Pubblico Ministero
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni stabilite nelle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 25.06.2025:
Conclusioni: Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra i signori
e in data 7 ottobre 2014 a Porto Torres, Parte_1 Parte_2
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune atto n. 36 P. 1 anno 2014, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle annotazioni di legge;
• I figli minori e restano affidati congiuntamente ai genitori, con Per_1 Per_2
prevalente collocazione presso il domicilio paterno;
• la casa coniugale sita in Porto Torres alla via Dante Alighieri n. 7, già assegnata al signor e di sua esclusiva proprietà, continuerà ad essere Pt_1
abitata da questi con i figli minori;
• la signora , trasferitasi a vivere a Quartu Sant'Elena, eserciterà il diritto Pt_2
di visita, a settimane alternate dal venerdì pomeriggio fino alla domenica sera, garantendo comunque la frequenza scolastica dei minori;
la signora Pt_2
avrà cura di andare a prendere i minori presso il domicilio paterno ove li riaccompagnerà. Per spirito di collaborazione tra i genitori, il signor Pt_1
riconoscerà in favore della signora per tali spostamenti, la somma Pt_2
mensile di € 50.00 come rimborso spese di viaggio per l'esercizio del diritto di visita.
• Le principali festività invernali (Natale, Capodanno, Epifania, Pasqua e
Pasquetta) saranno alternate negli anni tra i genitori;
i bambini potranno stare con ciascun genitore almeno sette giorni consecutivi nel periodo di Natale e due giorni comprensivi ad anni alterni della Pasqua o della Pasquetta, nelle vacanze pasquali.
• Nel periodo estivo i bambini staranno con la madre almeno 30 giorni, coincidenti con il periodo feriale, consecutivi.
• Nel periodo di permanenza presso di sé dei minori il genitore curerà i contatti telefonici o telematici tra i figli e l'altro genitore;
• Il signor continuerà a percepire integralmente la somma che l' Pt_1 CP_1
riconosce in favore dei figli minori nella misura di € 500.00.
• In ragione di tale somma, la signora , tuttora priva di una occupazione Pt_2
e di un reddito, contribuirà al mantenimento in favore dei minori, rinunciando alla sua quota pari al 50% dell'assegno unico e parteciperà nella misura del
50% al pagamento delle spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse dei figli, richiamando in questa sede il Protocollo del CNF. Poiché il sig. ha diritto al rimborso del 50% delle spese mediche da parte del Pt_1
fondo sanitario Faschim quale benefit lavorativo, egli si impegna a versare alla signora la metà della suddetta quota. Il contributo della signora Pt_2 Pt_2
è stato determinato e ritenuto congruo da entrambi i coniugi in ragione del lasso temporale significativo che i bimbi trascorreranno con la madre durante tutto l'arco dell'anno, del supporto economico di cui gode il minore per Per_1
la patologia dalla quale è affetto, dei numerosi benefits che il datore di lavoro riserva al Sig. , dei costi rilevanti che la deve sostenere per gli Pt_1 Pt_2
spostamenti da Cagliari a Porto Torres e ritorno, della sua mancanza di reddito.
• Le parti rinunciano alla richiesta di assegno divorzile essendo entrambi indipendenti economicamente.
• Le parti dichiarano di aver già definito ogni pregresso rapporto patrimoniale e non, si che all'attualità null'altro hanno da pretendere reciprocamente.
Nelle medesime note i coniugi hanno confermato di voler ottenere una pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni sopra riportate. DIRITTO
I coniugi e hanno contratto matrimonio civile in Porto Parte_1 Parte_2
Torres in data 7 ottobre 2014, iscritto nei Registri dello Stato Civile del predetto
Comune, atto n. 36 P. 1 Uff. 1 Anno 2014, dalla cui unione sono nati in Sassari i figli minori in data 20.02.2011 e in data 25.08.2017. Per_1 Per_2
Le parti si sono separate consensualmente come da Sentenza emessa dal Tribunale di
Sassari in data 11/01/2024 nella causa R.G. n.2003/2023.
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. B L.
898/1970, come modificato dalla L. n. 55/ 2015 in vigore dal 26 maggio 2015 per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente trascorso il termine semestrale di ininterrotta separazione dell'udienza di comparazione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ed essendo, comunque, indiscussa l'impossibilità di ricostituire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale e spirituale, con conseguente accoglimento della domanda principale di declaratoria di scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti con rito civile con conseguente ordine al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni su riportate all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli minori e il piano genitoriale allegato che si richiama, non appaiono in contrasto con gli interessi degli stessi poiché garantiscono sia la prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle loro esigenze, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Porto Torres in data
7 ottobre 2014 tra (C.F. ) nato a [...] Parte_1 C.F._1
(SS) il 26/05/1979 e residente in [...] e ivi elettivamente domiciliato, nella Via Ponte Romano n. 71, e (C.F. Parte_2
) nata a [...] il [...] e residente in [...]C.F._3
nella Via Dante Alighieri n. 7, elettivamente domiciliata in Sassari, nella Via Mazzini
n. 15, nozze regolarmente trascritte nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Porto Torres al n. 36 P. 1 Uff. 1 Anno 2014, alle condizioni congiunte sopra riportate da intendersi qui integralmente trascritte, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione della presente sentenza.
2. Spese interamente compensate.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 10 luglio 2025.
Il Presidente dott.ssa Stefania Deiana
Il Giudice rel. dott.ssa Giovanna Maria Mossa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati
Stefania Deiana Presidente
Giovanna Maria Mossa Giudice rel
Francesca Fiorentini Giudice.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa al R.G. 1/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data
02/01/2025
da
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
PORTO TORRES alla via PONTE ROMANO N. 71, presso lo studio dell'avv. SARA
DETTORI (C.F. ), che lo rappresenta e difende giusta procura C.F._2
in calce al ricorso introduttivo nonché da
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Parte_2 C.F._3
SASSARI alla via MAZZINI N. 15, presso lo studio dell'avv. Marco Fiori (C.F.
), che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso C.F._4
introduttivo Con l'intervento del Pubblico Ministero
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni stabilite nelle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 25.06.2025:
Conclusioni: Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra i signori
e in data 7 ottobre 2014 a Porto Torres, Parte_1 Parte_2
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune atto n. 36 P. 1 anno 2014, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle annotazioni di legge;
• I figli minori e restano affidati congiuntamente ai genitori, con Per_1 Per_2
prevalente collocazione presso il domicilio paterno;
• la casa coniugale sita in Porto Torres alla via Dante Alighieri n. 7, già assegnata al signor e di sua esclusiva proprietà, continuerà ad essere Pt_1
abitata da questi con i figli minori;
• la signora , trasferitasi a vivere a Quartu Sant'Elena, eserciterà il diritto Pt_2
di visita, a settimane alternate dal venerdì pomeriggio fino alla domenica sera, garantendo comunque la frequenza scolastica dei minori;
la signora Pt_2
avrà cura di andare a prendere i minori presso il domicilio paterno ove li riaccompagnerà. Per spirito di collaborazione tra i genitori, il signor Pt_1
riconoscerà in favore della signora per tali spostamenti, la somma Pt_2
mensile di € 50.00 come rimborso spese di viaggio per l'esercizio del diritto di visita.
• Le principali festività invernali (Natale, Capodanno, Epifania, Pasqua e
Pasquetta) saranno alternate negli anni tra i genitori;
i bambini potranno stare con ciascun genitore almeno sette giorni consecutivi nel periodo di Natale e due giorni comprensivi ad anni alterni della Pasqua o della Pasquetta, nelle vacanze pasquali.
• Nel periodo estivo i bambini staranno con la madre almeno 30 giorni, coincidenti con il periodo feriale, consecutivi.
• Nel periodo di permanenza presso di sé dei minori il genitore curerà i contatti telefonici o telematici tra i figli e l'altro genitore;
• Il signor continuerà a percepire integralmente la somma che l' Pt_1 CP_1
riconosce in favore dei figli minori nella misura di € 500.00.
• In ragione di tale somma, la signora , tuttora priva di una occupazione Pt_2
e di un reddito, contribuirà al mantenimento in favore dei minori, rinunciando alla sua quota pari al 50% dell'assegno unico e parteciperà nella misura del
50% al pagamento delle spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse dei figli, richiamando in questa sede il Protocollo del CNF. Poiché il sig. ha diritto al rimborso del 50% delle spese mediche da parte del Pt_1
fondo sanitario Faschim quale benefit lavorativo, egli si impegna a versare alla signora la metà della suddetta quota. Il contributo della signora Pt_2 Pt_2
è stato determinato e ritenuto congruo da entrambi i coniugi in ragione del lasso temporale significativo che i bimbi trascorreranno con la madre durante tutto l'arco dell'anno, del supporto economico di cui gode il minore per Per_1
la patologia dalla quale è affetto, dei numerosi benefits che il datore di lavoro riserva al Sig. , dei costi rilevanti che la deve sostenere per gli Pt_1 Pt_2
spostamenti da Cagliari a Porto Torres e ritorno, della sua mancanza di reddito.
• Le parti rinunciano alla richiesta di assegno divorzile essendo entrambi indipendenti economicamente.
• Le parti dichiarano di aver già definito ogni pregresso rapporto patrimoniale e non, si che all'attualità null'altro hanno da pretendere reciprocamente.
Nelle medesime note i coniugi hanno confermato di voler ottenere una pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni sopra riportate. DIRITTO
I coniugi e hanno contratto matrimonio civile in Porto Parte_1 Parte_2
Torres in data 7 ottobre 2014, iscritto nei Registri dello Stato Civile del predetto
Comune, atto n. 36 P. 1 Uff. 1 Anno 2014, dalla cui unione sono nati in Sassari i figli minori in data 20.02.2011 e in data 25.08.2017. Per_1 Per_2
Le parti si sono separate consensualmente come da Sentenza emessa dal Tribunale di
Sassari in data 11/01/2024 nella causa R.G. n.2003/2023.
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. B L.
898/1970, come modificato dalla L. n. 55/ 2015 in vigore dal 26 maggio 2015 per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente trascorso il termine semestrale di ininterrotta separazione dell'udienza di comparazione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ed essendo, comunque, indiscussa l'impossibilità di ricostituire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale e spirituale, con conseguente accoglimento della domanda principale di declaratoria di scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti con rito civile con conseguente ordine al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni su riportate all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli minori e il piano genitoriale allegato che si richiama, non appaiono in contrasto con gli interessi degli stessi poiché garantiscono sia la prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle loro esigenze, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Porto Torres in data
7 ottobre 2014 tra (C.F. ) nato a [...] Parte_1 C.F._1
(SS) il 26/05/1979 e residente in [...] e ivi elettivamente domiciliato, nella Via Ponte Romano n. 71, e (C.F. Parte_2
) nata a [...] il [...] e residente in [...]C.F._3
nella Via Dante Alighieri n. 7, elettivamente domiciliata in Sassari, nella Via Mazzini
n. 15, nozze regolarmente trascritte nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Porto Torres al n. 36 P. 1 Uff. 1 Anno 2014, alle condizioni congiunte sopra riportate da intendersi qui integralmente trascritte, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione della presente sentenza.
2. Spese interamente compensate.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 10 luglio 2025.
Il Presidente dott.ssa Stefania Deiana
Il Giudice rel. dott.ssa Giovanna Maria Mossa