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Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 15/02/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LANCIANO
in composizione collegiale, nella persona dei giudici:
dott. Massimo Canosa - Presidente
dott. Giovanni Nappi - Giudice est.
dott.ssa Chiara D'Alfonso - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 495/2024 R.G. e vertente
TRA
( ), rappresentata e di- Parte_1 C.F._1
fesa dall'avv. Emanuela Barba, coma da mandato in atti;
ammessa a patrocinio a spese dello Stato;
ATTORE
E
; Controparte_1
CONVENUTO
avente a oggetto: mutamento sesso
1 conclusioni delle parti: come da note d'udienza
Fatto e diritto
1. , nata nel 2002, “non [...] coniugata e [senza] prole”, Parte_1
ha adito questo Tribunale, convenendo l'Ufficio della Procura della Repubbli- ca in sede, domandando la rettificazione di attribuzione di sesso, con attribu- zione del prenome “Thiago”, contestualmente alla autorizzazione “a sottopor- si agli interventi medico chirurgici necessari per la modifica dei propri caratteri sessuali primari”; ciò sui presupposti che “sin da bambina, ha manifestato un grave disagio fisico e psichico in totale conflitto con la propria sessualità, al punto da risentire psicologicamente della sua appartenenza al genere femmini- le”; alla “luce della diagnosticata e conclamata disforia di genere, dietro attenti esami e prescrizioni mediche, l'istante ha intrapreso il propedeutico percorso di assunzione ormonale maschile al fine di adeguare il suo aspetto e la sua fisi- cità a quell[i] che corrispond[ono] alla sua effettiva identità”, ma la “prolunga- ta assunzione di farmaci ormonali in assenza del previsto intervento di rettifica
[...] espone l'attrice ad una condizione di verosimile pericolo per la propria sa- lute”.
Il pubblico ministero, cui l'atto di citazione è stato notificato, non ha svolto deduzioni.
2. Le domande sono fondate.
2.1. L'art. 31 (“Delle controversie in materia di rettificazione di attribuzione di sesso”, “ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 aprile 1982, n. 164”) d.lgs.
150/2011, prevede, al c. 4, che “Quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato”; al c. 5, che “Con la sentenza che accoglie la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso il
2 tribunale ordina all'ufficiale di stato civile del comune dove è stato compilato l'atto di nascita di effettuare la rettificazione nel relativo registro”.
“La legge n. 164 del 1982 è stata emanata per affrontare la problematica della transessualità, vale a dire il disallineamento e la ricomposizione tra il sesso bio- logico, attribuito alla nascita su base morfologico-genotipica, e l'identità ses- suale, percepita dall'individuo nello sviluppo della sua personalità[.] Le que- stioni non riguardano dunque il tema – contiguo, ma diverso – dell'intersessualità, la quale concerne le ipotesi in cui, per ermafroditismo o al- terazioni cromosomiche, lo stesso sesso biologico risulti incerto alla nascita.
[...] Allo scopo di permettere il riallineamento tra le condizioni somatiche e quelle psicologico-comportamentali, l'art. 1 della legge n. 164 del 1982 ha con- sentito la rettificazione di stato civile 'in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri ses- suali'. [L]'allineamento somatico all'identità sessuale è funzionale a ripristinare lo stato di benessere della persona e[d] è dovere di solidarietà per gli altri membri della collettività riconoscere l'identità oggetto di transizione, senza che quest'ultima possa essere considerata fattore di perturbamento dei rappor- ti sociali e giuridici, atteso che 'il far coincidere l'identificazione anagrafica del sesso alle apparenze esterne del soggetto interessato o, se si vuole, al suo orientamento psicologico e comportamentale, favorisce anche la chiarezza dei rapporti sociali e, così, la certezza dei rapporti giuridici'. [...]Con la sentenza n.
221 del 2015, questa Corte, chiamata a pronunciarsi sul requisito normativo delle 'intervenute modificazioni dei [...] caratteri sessuali', quale condizione della pronuncia di rettificazione, ha escluso che le stesse includano necessa- riamente un trattamento chirurgico, in quanto le modalità dell'adeguamento dei caratteri sessuali devono adattarsi all''irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive'. [...] 'L'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico
3 ai fini della rettificazione anagrafica' [...] 'appare il corollario di un'impostazione che – in coerenza con supremi valori costituzionali – rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguarda- re gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere'. [...] Posto che quest'ultima è 'elemento costitutivo del di- ritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fon- damentali della persona (art. 2 Cost. e art. 8 della CEDU)', il trattamento chi- rurgico è stato quindi riconfigurato 'non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione', bensì 'come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico'. [...] Successivamente, que- sta Corte ha avuto modo di chiarire che, sebbene 'l'interpretazione costituzio- nalmente adeguata della legge n. 164 del 1982 consente di escludere il requisito dell'intervento chirurgico di normoconformazione', 'ciò non esclude affatto, ma anzi avvalora, la necessità di un accertamento rigoroso non solo della se- rietà e univocità dell'intento, ma anche dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata;
percorso che corrobora e rafforza l'intento così manifestato', sicché 'va escluso che il solo elemento volontaristico possa rivestire prioritario o esclusivo rilievo ai fini dell'accertamento della transizione' (sentenza n. 180 del 2017; poi, nel medesimo senso, ordinanza n. 185 del 2017). [...]L'art. 31 del d.lgs. n. 150 del 2011 è inter- venuto sugli aspetti procedurali della legge n. 164 del 1982. [...] Il comma 4 dell'art. 31 [...] dispone che '[q]uando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tri- bunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato. Il procedimento è rego- lato dai commi 1, 2 e 3'. [...] Si tratta di un adattamento processuale di quanto già prevedeva l'art. 3 della legge n. 164 del 1982 (contestualmente abrogato dall'art. 34, comma 39, lettera c, dello stesso d.lgs. n. 150 del 2011), il quale in-
4 fatti stabiliva che '[i]l tribunale, quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, lo au- torizza con sentenza' (primo comma) e che '[i]n tal caso il tribunale, accertata la effettuazione del trattamento autorizzato, dispone la rettificazione in camera di consiglio' (secondo comma). [...] Nel passaggio dalla legge n. 164 del 1982 al d.lgs. n. 150 del 2011 non è, quindi, mutata la struttura unitaria ed eventual- mente bifasica del procedimento di rettificazione e, anzi, pur nell'ambito di una legislazione delegata alla semplificazione dei riti, quella struttura è stata as- soggettata al modello del giudizio ordinario di cognizione, in luogo della pre- cedente forma camerale. [Secondo la]giurisprudenza di legittimità [...] la per- sona transessuale che si sia sottoposta all'intervento chirurgico di adeguamen- to dei caratteri sessuali senza l'autorizzazione giudiziale non per questo perde il diritto alla rettificazione anagrafica (Corte di cassazione, sezione prima civile, ordinanza 14 dicembre 2017, n. 30125). [...]La previsione dell'autorizzazione giudiziale per i trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri ses- suali ha rappresentato una cautela adottata dalla legge n. 164 del 1982 nel momento in cui l'ordinamento italiano si apriva alla rettificazione dell'attribuzione di sesso. [...] Pur non avendo eguali nel panorama comparati- stico, che evidenzia semmai una progressiva focalizzazione sull'autodeterminazione individuale, e pur non essendo priva di tratti paterna- listici, rispetto a persone maggiorenni e capaci di autodeterminarsi, questa pre- scrizione normativa non può dirsi in sé manifestamente irragionevole, e quindi esorbi- tante dalla sfera della discrezionalità legislativa, considerata l'entità e la irrever- sibilità delle conseguenze prodotte sul corpo del paziente da simili interventi chirurgici. [...] Il regime autorizzatorio è divenuto tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n.
15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015.
5 [T]ale evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessua- li richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un 'possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico' (sen- tenza n. 221 del 2015). [...] La sentenza n. 180 del 2017 ha quindi ribadito – come già visto – che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell''intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata'. [...] Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico- comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese ir- ragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avver- rebbe comunque dopo la già disposta rettificazione. [...] Tale mutato quadro normativo e giurisprudenziale, in cui l'autorizzazione prevista dalla disposizio- ne oggi censurata mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, è alla base dell'orientamento diffusosi presso la giurisprudenza di merito, che sovente auto- rizza l'intervento chirurgico contestualmente alla sentenza di rettificazione, e non prima e in funzione della rettificazione stessa (tra molte, da ultimo, Tribunale ordinario di Pa- dova, sezione prima civile, sentenza 17 giugno 2024, e Tribunale ordinario di
Torino, sezione settima civile, sentenza 27 marzo 2024) [allorché] l'attore per rettificazione abbia 'sufficientemente dimostrato – attraverso il deposito di idonea documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici effettuati – di aver completato un percorso individuale irreversibile di transizione'. Anche in tal caso, quindi, pur potendo seguire la pronuncia della sentenza di rettifica- zione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona,
l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafi- co non è necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizza-
6 zione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis. [...] Deve essere pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 – per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. – nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dal- lo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazio- ne di attribuzione di sesso” (C. cost. 143/2024).
Il “riconoscimento del primario diritto all'identità sessuale, sotteso alla dispo- sta rettificazione dell'attribuzione di sesso, rende conseguenziale la rettificazione del prenome, che non va necessariamente convertito nel genere scaturente dalla rettificazione, dovendo il giudice tenere conto del nuovo prenome, indicato dalla persona, pur se del tutto diverso dal prenome precedente, ove tale indi- cazione sia legittima e conforme al nuovo stato”; in particolare, “l'attribuzione del nuovo nome - pur non essendo espressamente disciplinata dalla [l.]
164/1984 - consegue necessariamente all'attribuzione di sesso differente, al fi- ne di evitare una discrepanza inammissibile tra sesso e nome, come[...] peral- tro si evince [anche] dalla normativa in materia di stato civile ([art. 35 d.P.R.
396/2000]), che prevede che il nome di una persona deve corrispondere al sesso. Il legislatore nazionale, con l'[art. 5 l. 164/1982: “Le attestazioni di stato civile riferite a persona della quale sia stata giudizialmente rettificata l'attribuzione di sesso sono rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome”], ha richiesto una corrispondenza assoluta tra sesso anatomico e nome, manifestando preferenza per l'interesse alla certezza nei rapporti giuridici ri- spetto all'interesse individuale alla coincidenza tra il sesso percepito e il nome indicato nei documenti di identità[; mentre l'art. 35] sopra citato” “recita:” “il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e può essere composto da uno o da più elementi onomastici, anche separati, non superiori a tre. In quest'ultimo caso, tutti gli elementi del prenome dovranno essere riportati ne-
7 gli estratti e nei certificati rilasciati dall'ufficiale dello stato civile e dall'ufficiale di anagrafe”: “nulla è detto circa un obbligo di trasposizione meccanica del nome originario nell'altro genere (vi sono, oltretutto, prenomi maschili non traducibili al femminile e viceversa ovvero prenomi che, a seconda del conte- sto linguistico in cui si pone l'interprete, possono essere percepiti come ma- schili o femminili, [...] con conseguente incertezza dovuta ad una conversione spesso non univoca)”; la Corte cost., con la sentenza “120/2001, ha [...] af- fermato che il nome inteso come il primo ed immediato segno distintivo, co- stituisce uno dei diritti inviolabili della persona protetti dalla Carta [con l']art. 2
[...], cui si riconosce il carattere di clausola aperta, con conseguente possibilità di evincere, dalla lettura combinata dell'art. 6 c.c., comma 3, e degli artt. 2 e 22
Cost., la natura di diritto soggettivo insopprimibile della persona” (C.
3877/2020).
2.2. Ebbene, nel caso di specie risultano in termini “rigorosi” “non solo [...]la serietà e univocità dell'intento, ma anche [...]l'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere”; in particolare, l'attrice ha prodotto, oltre alle certifica- zioni a supporto dell'allegazione di essere “non [...] coniugata e [senza] prole”, relazione di psicologo-psicoterapeuta che rappresenta una “Incongruenza di
Genere” per l'attrice, la quale “si identifica da tempo con il genere, il sesso e il ruolo maschile e oggi così si esprime in tutte le relazioni sociali, formative e lavorative”; e prescrizione di medico endocrinologo di testosterone enantato nell'ambito di “Gender-affirming hormone therapy” (GAHT).
Quanto all'attribuzione del prenome “Thiago”, come visto sub
2.1 essa è ri- messa, ove conforme al genere rettificato, alla libera scelta della persona.
Ai sensi della sopra riportata C. cost. 143/2024, nel presente giudizio, essendo già sussistenti i presupposti per la domandata rettificazione, non è necessaria
8 l'autorizzazione al trattamento medico-chirurgico; ma il Tribunale ritiene co- munque di provvedere in tal senso, a maggior chiarezza dei diritti dell'attrice.
3. Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara l'identità sessuale maschile di;
Parte_1
b) ordina all'ufficiale di stato civile del comune di Lanciano di effettuare la conseguente rettificazione nel registro dell'atto di nascita, con attribuzione, in sostituzione del precedente prenome, del prenome “Thiago”;
c) autorizza a sottoporsi ai trattamenti medico-chirurgici di Parte_2
conformazione al genere rettificato;
d) nulla sulle spese.
Lanciano, 14 febbraio 2025.
Il Presidente
Massimo Canosa
Il Giudice estensore
Giovanni Nappi
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