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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/10/2025, n. 1362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1362 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2925/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...] (Avv. INSALACO Parte_1
LUCA GIOACCHINO);
E
, nata a [...], in data [...] (Avv. CP_1
IN GIUSEPPE);
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta.
Conclusioni del P.M.: Non conclude.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta in data 14/03/2023;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con decreto dei 17-21/03/2023;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, ovvero: “1) I coniugi continueranno a vivere separati, così come stabilito in sede di separazione personale, con obbligo di reciproco rispetto.
2) La casa coniugale, sita in MO, via Linea Ferrata n.31, di proprietà della sig.r
[...]
, rimane assegnata alla stessa con quanto in essa contenuto, avendo il sig. CP_1 Pt_1 asportato beni ed effetti personali.
3) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti. Pertanto, ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento da sé con mezzi propri.
4) La figlia continuerà ad abitare con la madre, presso la casa coniugale. Persona_1
Nulla sarà dovuto dal sig. a titolo di mantenimento della figlia avendo la stessa Pt_1 raggiunto l'indipendenza economica.”
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in MO (PA), in data 21/12/1985, da , Parte_1 nato a [...] in data [...] e da , nata a [...] CP_1
RA (AG) in data 11/11/1967, trascritto nei registri dello Stato civile di detto
Comune al n. 239, parte II, serie A, dell'anno 1985, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, il
23/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal relatore dott.ssa Donata D'Agostino e dal Presidente Dott. Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2925/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...] (Avv. INSALACO Parte_1
LUCA GIOACCHINO);
E
, nata a [...], in data [...] (Avv. CP_1
IN GIUSEPPE);
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta.
Conclusioni del P.M.: Non conclude.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta in data 14/03/2023;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con decreto dei 17-21/03/2023;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, ovvero: “1) I coniugi continueranno a vivere separati, così come stabilito in sede di separazione personale, con obbligo di reciproco rispetto.
2) La casa coniugale, sita in MO, via Linea Ferrata n.31, di proprietà della sig.r
[...]
, rimane assegnata alla stessa con quanto in essa contenuto, avendo il sig. CP_1 Pt_1 asportato beni ed effetti personali.
3) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti. Pertanto, ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento da sé con mezzi propri.
4) La figlia continuerà ad abitare con la madre, presso la casa coniugale. Persona_1
Nulla sarà dovuto dal sig. a titolo di mantenimento della figlia avendo la stessa Pt_1 raggiunto l'indipendenza economica.”
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in MO (PA), in data 21/12/1985, da , Parte_1 nato a [...] in data [...] e da , nata a [...] CP_1
RA (AG) in data 11/11/1967, trascritto nei registri dello Stato civile di detto
Comune al n. 239, parte II, serie A, dell'anno 1985, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, il
23/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal relatore dott.ssa Donata D'Agostino e dal Presidente Dott. Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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