TRIB
Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 14/07/2025, n. 721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 721 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 1702/2022, introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentata e difesa, in virtù Parte_1 C.F._1 di procura in atti, dall'avv. Nicola Formica, presso cui è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: ), in persona del l. r. p. t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Matteo D'angelo, presso cui
è elettivamente domiciliata.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: condannare la società al pagamento della somma di €
56.483,83, a titolo di differenze sulla retribuzione per il periodo dal mese di maggio
2015 al mese di ottobre 2021, oltre T.F.R. e oltre interessi e rivalutazione monetaria;
con vittoria delle spese di lite;
PER PARTE RESISTENTE: rigettare il ricorso;
con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30.5.2022, la SI.ra esponeva di aver Parte_1 lavorato, dal 26.5.1995 sino alla data del pensionamento, intervenuto in data
31.10.2021, alle dipendenze di con contratto a tempo Controparte_1 indeterminato full time, con mansioni di operaia confezionatrice ed inquadrata nel 7° livello C.C.N.L. p.m.i. settore alimentare.
1 Rappresentava di aver prestato attività lavorativa presso la sede di Montoro (AV) sia alla via Risorgimento sia alla via Leone, Area P.I.P., dal lunedì al venerdì, e raramente il sabato, con orario alternato dalle 6,00 alle 14,00 oppure dalle 14,00 alle 22,00, con pausa di 15 minuti, per circa 40 ore settimanali.
Riferiva che, a decorrere dal mese di maggio 2016, aveva percepito a titolo di retribuzione le somme indicate nei prospetti paga.
Lamentava però di non ricevuto una retribuzione proporzionata alle ore effettivamente lavorate, poiché la resistente aveva omesso di corrisponderle le spettanze dovute, anche a titolo di ferie non godute, R.O.L., permessi e festività.
Precisava che le ferie ed i permessi, pur contabilizzati nei corrispondenti prospetti paga, non erano stati goduti.
Affermava di aver ricevuto, a titolo di a T.F.R., unicamente l'acconto € 9.000,00.
Quantificava il proprio credito nella somma complessiva di € 56.483,83.
Tanto premesso, conveniva in giudizio innanzi al Controparte_1
Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, formulando le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, la società resistente si costituiva tempestivamente in giudizio, contestando l'avversa pretesa.
Rappresentava che, nel mese di maggio 2015, aveva effettuato il trasferimento delle attività produttive e degli uffici dalla sede di via Risorgimento all'area P.I.P., con conseguente limitazione delle attività produttive.
Precisava che, per tale motivo, aveva fatto ricorso alla C.I.G.O. a zero ore, nonché alla per ristrutturazione a far data dall'8.6.2015 al 18.12.2021. Pt_2
Riferiva che, successivamente al trasferimento dello stabilimento, i macchinari per la produzione della pasta lunga, corta e formati speciali, nonostante i ripetuti collaudi, avevano presentato delle problematiche, risolte solo nel novembre 2021, che avevano portato dapprima alla limitazione della produzione e successivamente al fermo.
Sottolineava che il fermo dell'impianto industriale aveva determinato ingenti costi sia per la perdita di commesse e clienti, sia per l'affidamento dei collaudi a ditte esterne.
Esponeva che, con verbale di accordo sindacale del 23.6.2016, le parti avevano previsto forme temporanee di impiego dei dipendenti, onde scongiurarne il licenziamento, con la conseguente annotazione dei giorni non lavorati come assenze in busta paga.
Impugnava le pretese creditorie portate dalla lavoratrice in ordine alla mancata corresponsione del T.F.R., precisando di aver erogato, a titolo di acconto, la somma netta di € 16.500,00.
2 Eccepiva, altresì, l'infondatezza delle pretese relative alla monetizzazione delle ferie, dei R.O.L. e dei permessi, che non potevano maturare nei periodi di C.I.G.O. e C.I.G.S.
a zero ore.
Quanto alle festività patronali, precisava di aver retribuito tutte le giornate ricadenti in giorni lavorativi, ad eccezione del 10.9.2017, cadente di domenica e comunque retribuito. Concludeva ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta ed espletata l'istruttoria orale, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti appresso indicati.
In termini generali, in punto di riparto dell'onere probatorio, così come delineato dalla giurisprudenza, si osserva che in capo al ricorrente ricade l'onere di provare, ex art. 2697 c.c., l'esistenza del rapporto, nonché la sua natura, durata e articolazione oraria, quali elementi costitutivi della pretesa retributiva azionata.
In ordine alla distribuzione dell'onere della prova, deve rammentarsi che, in ambito contrattuale l'attore che agisca per l'esatto adempimento può limitarsi a provare la fonte dell'obbligazione, allegando l'inadempimento (totale o parziale), cosicché il convenuto sarà onerato di provare l'esatto adempimento o altro fatto impeditivo, modificativo o estintivo del credito ovvero l'impossibilità sopravvenuta della prestazione, a lui non imputabile (Cass. S.U. n. 13533/2001: “il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento”).
Tale regola non trova deroghe nel contratto di lavoro subordinato, trattandosi di contratto di diritto comune, sicché il prestatore dovrà provare l'esistenza del rapporto e, soprattutto, della fondamentale caratteristica della subordinazione, ossia l'etero- organizzazione dell'attività di lavoro da parte del datore di lavoro, allegando l'inadempimento datoriale dell'obbligazione di pagamento, ed a fronte di ciò il datore resistente avrà l'onere di provare l'esatto adempimento ovvero un fattore impediente a sé non imputabile.
Da ciò deriva, con riferimento al rapporto di lavoro subordinato, che soltanto ove ne sia provata l'esistenza con le caratteristiche di cui all'art. 2094 c.c., e, dunque, la sussistenza della correlata obbligazione di pagamento, il lavoratore potrà limitarsi ad allegare l'inadempimento datoriale, a fronte del quale la parte resistente ha, a sua volta,
l'onere di provare l'esatto adempimento o un evento idoneo a tenerla indenne da
3 responsabilità in termini di fatto estintivo, impeditivo o modificativo dell'obbligazione
(Cassazione civile, sez. lav., 27/10/2020, n. 23607: “Il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto mentre non è tenuto a dare la prova, negativa, che il pagamento non sia avvenuto anche perché, quale fatto estintivo del diritto del presunto creditore, la prova del pagamento incombe sul debitore”).
Inoltre, il lavoratore dovrà provare l'effettivo espletamento dell'attività di lavoro per le ore non retribuite e per l'omessa fruizione dei permessi, oltre che il lavoro svolto nei giorni festivi, giacché è il prestatore a dover dimostrare di aver lavorato anche durante i periodi in questione.
Quanto al T.F.R., a fronte dell'allegazione del suo mancato pagamento, dovrà essere il datore di lavoro a provarne la corresponsione, fatto salvo l'onere del lavoratore, che ne rivendichi una misura maggiore rispetto a quanto liquidato, di dimostrare i sottesi fatti costitutivi.
Posta l'irrinunciabilità del diritto alle ferie, ove il lavoratore ne alleghi la mancata fruizione, dovrà essere il datore di lavoro a dimostrare la non imputabilità a sé di tale circostanza, allegando e provando di aver inutilmente invitato il lavoratore a chiedere di fruire delle ferie maturate, e solo laddove tale onere sia soddisfatto il lavoratore perderà il diritto alla correlata indennità sostitutiva risarcitoria, spettante alla conclusione del rapporto (Cassazione civile, sez. lav., 11/07/2023, n. 19659: “Le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro;
il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato al diritto alle ferie annuali retribuite;
è il datore di lavoro il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite;
la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: - di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie, se necessario formalmente;
- di averlo, nel contempo, avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato”).
Infine, in punto di valenza probatoria delle buste paga, giova rammentare esse hanno valore di confessione stragiudiziale, purché munite di contenuto chiaro e non contraddittorio (Tribunale di Roma, sez. lav., 06/07/2020, n. 4124: “I prospetti paga hanno natura di confessione stragiudiziale, sicché, giusta gli artt. 2734 e 2735 c.c. , assumono piena efficacia di prova legale, vincolante quanto alle indicazioni in esse contenute, purché le stesse siano chiare e non contraddittorie”), sicché compete al datore di lavoro allegare e provare, con la necessaria specificità, che il relativo contenuto sia erroneo, a pena di subire l'efficacia
4 probatoria contra se del documento da esso predisposto (Tribunale di Roma, sez. I ,
26/11/2015: “Le risultanze delle buste paga hanno pieno valore probatorio contro il datore di lavoro ai sensi dell'art. 2709 c.c., inquadrandosi le relative annotazioni nella categoria delle confessioni stragiudiziali, non revocabili se non in caso di errore di fatto o violenza, ai sensi dell'art. 2732 c.c.: pertanto, anche se la parte dichiara il falso contro il proprio interesse, non può efficacemente ritrattare in ragione della non veridicità delle dichiarazioni che ha reso, ma deve subirne le conseguenze, a meno che non alleghi e dimostri che la confessione è stata viziata da errore di fatto o violenza”).
2. Ciò premesso, è pacifico che la SI.ra abbia intrattenuto, con la Pt_1 resistente società, un rapporto di lavoro subordinato per i periodi indicati in ricorso, circostanza incontestata e che trova conferma per tabulas.
Le domande articolate contemplano la pretesa di una maggiore retribuzione, rispetto a quella effettivamente percepita, avendo la ricorrente sostenuto la contabilizzazione in busta paga di ore di fatto lavorate ma non retribuite e registrate come assenze giustificate, oltre al mancato pagamento delle ferie non godute, delle festività, della omessa fruizione dei R.O.L. e, infine, della parziale corresponsione del T.F.R.
Benché non vi sia espressa formulazione testuale in ricorso, è dai conteggi che emerge che la ricorrente ha impugnato la veridicità dei prospetti paga limitatamente alle assenze giustificate, senza, invece, contestare eventuali simulazioni dei periodi di sospensione del rapporto per C.I.G.
Tali profili vanno indagati sulla scorta del patrimonio probatorio acquisito nel corso dell'espletata istruttoria orale.
La SI.ra , in sede di libero interrogatorio, ha dichiarato: “Confermo il Parte_1 contenuto del ricorso e ad esso mi riporto. Preciso che sono stata in cassa integrazione parziale solo all'inizio dell'attività, cioè prima del trasferimento alla nuova sede operativa. Durante il trasferimento e dopo non sono mai stata in cassa integrazione.
Sono sempre andata a lavorare”.
Queste le dichiarazioni rese dai testi. Controparte_
“Sono stato un collega della ricorrente. Io ho iniziato a lavorare presso il nel settembre Testimone_1
1995, mentre la ricorrente vi lavorava già prima di me. Io ho dato le dimissioni nel 2017, mentre la ricorrente ha continuato a lavorare dopo di me. Io lavoravo come pastaio alla produzione, la ricorrente invece era addetta al reparto confezionamento. Io lavoravo su tre diversi turni orari, dalle 6.00 alle 14.00, dalle 14.00 alle 22.00 e dalle 22.00 alle 6.00, che si alternavano a settimane o a giorni in base alle eSIenze produttive. Lavoravo dal lunedì al venerdì, e talvolta anche il sabato e la domenica.
Quanto all'orario osservato dagli addetti al reparto confezionamento, andava dalle 6.00 alle 14.00, dalle 14.00 alle 22.00 o dalle 8.00 alle 17.00, dal lunedì al venerdì e talvolta il sabato. La domenica il reparto confezionamento non funzionava. Preciso che per i primi setto o otto anni di lavoro, anch'io ho lavorato al reparto confezionamento, che però era un altro reparto confezionamento rispetto a quello a cui era addetta la ricorrente, perché si usavano macchinari diversi. Solo dopo sono passato alla produzione. Lo stabilimento chiudeva per due settimane a ridosso del . Io in questo periodo fruivo delle ferie. Parte_3 Poteva capitare che qualche lavoratore protraesse l'attività per tre o quattro giorni. Poi durante l'anno, nei periodi di Natale e
Pasqua, ci venivano dati quattro o cinque giorni di ferie. Lo stesso posso dire che accadeva per la IG . Quando Pt_1 capitava che lavoravo nelle giornate festive, ho sempre percepito la maggiorazione della retribuzione. Negli anni non ho avuto problemi a fruire dei permessi quando necessari. Insieme alla IG lavoravano anche , Pt_1 Persona_1
, e un'altra collega di nome . Ricordo che nell'anno 2016, la società avviò il Controparte_2 Controparte_3 Per_2
5 trasferimento dalla sede della località Piano in Montoro alla nuova sede, sita sempre in Montoro nella zona industriale. Ricordo altresì che in questo periodo la società applico la cassa integrazione riducendo l'orario di lavoro a tutti gli operai, inclusi quelli addetti al confezionamento. Non so essere più preciso, né ricordo di quanto ci venne ridotto l'orario, anche perché si lavorava a tratti a tempo pieno e a tratti a tempo ridotto, e ci spostavamo da una sede all'altra. Nella nuova sede ricordo che vennero installati nuovi macchinari, che inizialmente dovettero essere collaudati. In seguito, queste nuove macchine diedero anche altri problemi, cioè dei guasti, e necessitarono di manutenzione. In questa fase di transizione, la produzione diminuì in buona parte, non so essere più preciso. Ricordo che c'era molta confusione e si produceva di meno. Ricordo anche che ci fu un accordo sindacale per la riduzione dell'orario. Noi lavoratori non facemmo una riunione, ma venimmo informati della cassa integrazione dal capo operaio. Quando non lavoravamo a causa della riduzione, nella busta paga veniva riportata la relativa dicitura. Cioè cassa integrazione. Questo è avvenuto anche per me, tanto che i giorni non lavorati non mi sono mai stati indicati come assenze in busta paga. Tutti noi operai, anche quelli addetti al confezionamento, osservavamo una pausa di quindici minuti. La cassa integrazione venne applicata a tutti. Anche quando la produzione calò a causa del trasferimento e dei problemi relativi ai macchinari, la riduzione dell'orario di lavoro venne applicata a tutti, inclusi gli addetti al confezionamento. Io posso dire che quando andavo a lavorare vedevo che la IG era anche lei a lavoro. Così come per i permessi, quando mi Pt_1 occorreva qualche giornata di ferie durante l'anno mi è sempre stata concessa e regolarmente registrata in busta paga. Al di fuori dei periodi di cassa integrazione, non vi sono state riduzioni dell'orario di lavoro. L'accordo sindacale, come ho detto prima, riguardava proprio la cassa integrazione. Io ho fatto lavoro straordinario raramente, cioè in occasione di qualche guasto ad una macchina che mi costringeva a protrarre l'orario di un paio d'ore. Al massimo ciò è capitato una o due volte al mese. Io sono stato soddisfatto interamente di ogni mia spettanza. I procuratori rappresentano che tra la società e il teste c'è stato un accordo transattivo. Quando capitava che un macchinario si guastava o richiedeva un collaudo, noi operai rimanevamo là, e i tecnici intervenuti ci spiegavano anche il funzionamento. Mi è capitato di vedere che ciò accadeva anche nel reparto confezionamento, e che la ricorrente era presente sul posto di lavoro durante l'intervento dei tecnici”.
: “Sono un lavoratore della società resistente addetto al controllo qualità. Ho iniziato a lavorare in Testimone_2 data 7/8/2002. Il mio turno di lavoro va dalle 8.00 alle 17.00. La ricorrente lavora al reparto confezionamento ed osserva un orario diverso, cioè oltre a quello dalle 8.00 alle 17.00, anche quello dalle 6.00 alle 14.00 o dalle 14.00 alle 22.00. La mia postazione di lavoro si trova nei pressi del reparto produzione, ed è parecchio distante dal reparto confezionamento. Ciò sia nel nuovo stabilimento, che è grande più di 1.000 mq, sia nella precedente sede, anche se più piccola. Il turno si articola dal lunedì al venerdì. Di sabato e di domenica io non lavoro. So che anche il reparto confezionamento lavora dal lunedì al venerdì e non il sabato e la domenica. Ad agosto l'attività è chiusa per tre settimane, durante le quali gli operai fruiscono delle ferie a rotazione.
Ad esempio, gli addetti alla manutenzione sono sempre presenti. Poi durante l'anno ci vengono date le ferie durante le festività di Natale e Pasqua per circa una settimana. Inoltre, il datore concede sempre le ferie a richiesta di noi lavoratori. Posso dire anche i permessi vengono concessi, specie per quanto mi riguarda. Io beneficio dei permessi tutti i giovedì per eSIenze familiari.
La pausa che osserviamo è pari ad un quarto d'ora. Nelle giornate festive non si lavora. Ricordo che più di dieci anni fa mi è capitato qualche volta di lavorare in un giorno festivo. Ciò anche per il reparto confezionamento. Anzi, da quando stiamo al nuovo stabilimento, non si verifica più che lavoriamo nelle festività. Quando c'è stato il trasferimento alla nuova sede, la produzione è calata molto, perché ci sono stati problemi con i macchinari, che andavano collaudati. In questo periodo, cioè tra il 2017 e il 2018, abbiamo lavorato di meno sia per il ricorso alla cassa integrazione sia perché, non potendo produrre, ci è stato ridotto l'orario di lavoro. Non so essere più preciso. Ricordo la cassa integrazione e la riduzione oraria furono oggetto di un accordo sindacale. Noi lavoratori ne parlammo facendo una riunione. Poi il rappresentante sindacale ci comunicò di aver fatto questo accordo. Mi vengono esibiti i verbali sindacali prodotti da parte resistente sub 4, 5, 9 e 12. Non saprei riconoscere i documenti in sé, ma riconosco i soggetti firmatari, tra cui i SInori , e . Non ricordo se nella mia busta Pt_4 Pt_5 Pt_6 paga ali periodi erano registrati regolarmente o come assenze. Io ho sempre ricevuto tutto quello che mi spettava. Nel nuovo stabilimento non facciamo lavoro straordinario, anche se in passato è capitato nella vecchia sede. Quando vi è stato il trasferimento, vi sono stati problemi di montaggio e collaudo di macchinari, soprattutto per la produzione, che permangono tuttora, ma anche per il confezionamento che invece sono stati risolti. In particolare, ricordo che la produzione si abbassò perché non si riusciva ad andare a regime, e ancora oggi lo stabilimento non è al 100%. La riduzione della produzione incide anche sul confezionamento, essendo i due reparti collegati. Fino a cinque anni fa, la busta paga ci veniva data cartacea a mani e noi la firmavamo. Da cinque anni a questa parte accediamo ad una piattaforma denominata Cedoweb e da lì estraiamo la busta paga e tutti i documenti, tra cui il CUD. Questa procedura non prevede la firma, ma l'accettazione con modalità telematica, di cui non so precisare con esattezza i termini e il funzionamento. Dal 2020, svolgo anche attività di direzione e controllo del confezionamento, sempre sotto il profilo di mia competenza, cioè la qualità. Da tale momento, posso dire di essere stato un
6 superiore gerarchico della IG , la quale, in questo periodo, consegnava a me le domande cartacee di Parte_1 ferie e permessi e io le portavo in amministrazione. Non avevo il potere di autorizzarle”.
“Sono stato un collega della ricorrente, alle dipendenze della società resistente, dal 1995 fino al mio Testimone_3 pensionamento, nel 2022. Io ero addetto alle presse e avevo mansioni di pastaio, mentre la ricorrente era addetta al reparto confezionamento. Abbiamo lavorato sempre presso la stessa sede di lavoro, lo stabilimento era sempre lo stesso. Anzi mi correggo, la società nel tempo ha trasferito l'unità operativa. Inizialmente il pastificio era sito alla via Risorgimento. Poi venne aperta un'altra sede operativa presso la Zona Industriale di Montoro, circa sei anni fa. Inizialmente le due sedi hanno funzionato entrambe contemporaneamente, perché nella vecchia sede si faceva la produzione di pasta e nella nuova sede il confezionamento. E ciò in quanto presso la vecchia sede vi erano macchinari per formati che non si potevano ancora produrre presso la nuova sede. Poi circa cinque anni fa la vecchia sede è stata chiusa e si è fatto tutto nella nuova sede, dopo che vi vennero installate le nuove linee. La contemporanea operatività delle due sedi si è protratta per circa un anno e anche di più, non so essere più preciso. Né ricordo l'anno esatto in cui ciò si è verificato. Sia nella vecchia sede che nella nuova sede il mio reparto è sempre stato vicino al reparto di confezionamento dove operava la ricorrente. Io ricordo che la vedevo lavorare, ad esempio quando facevo il prelievo della pasta. Il mio orario di lavoro era articolato su tre turni alternativi, cioè dalle 6.00 alle 14.00, dalle 14.00 alle 22.00 e dalle 22.00 alle 6.00; talvolta mi è capitato di osservare il turno dalle 6.00 alle 18.00. Conosco e ricordo gli orari di lavoro degli addetti al confezionamento, tra cui la ricorrente. Presso la vecchia sede la ricorrente osservava un orario su due turni, cioè 6.00-14.00 e 14.00-22.00, senza turno di notte. Poi presso la nuova sede anche gli addetti al confezionamento cominciarono ad osservare anche il turno di notte dalle 22.00 alle 6.00. Io ho visto, la ricorrente fare anche questo turno. Tutti gli operai, sia quelli addetti alla produzione, sia quelli addetti al confezionamento, fruivano di una pausa nel turno pari a circa mezz'ora. Tutti noi operai lavoravamo dal lunedì al sabato, sia in produzione sia in confezionamento, e qualche volta anche la domenica, a seconda delle commesse affidate alla società. Per quanto riguarda le ferie tutti noi operai fruivamo solo di 10 giorni ad agosto, durante i quali lo stabilimento era chiuso. Anzi preciso che il periodo di chiusura durava due settimane, quindi 10 giorni lavorativi esclusi i sabati e le domeniche. Durante l'anno non fruivamo di ferie, tranne per le giornate festive, allorquando lo stabilimento restava chiuso. Non era previsto un piano ferie, né ricordo che fosse possibile chiedere di fruire di ferie. Tuttavia, ricordo anche che in diverse buste paga la società liquidava somme per ferie non godute, oltre che per permessi, ROL e festività. Tra gli addetti alla gestione del personale vi era . Tra le colleghe della Persona_3 ricorrente addette al confezionamento ricordo le SInore e . Ricordo che quando Persona_4 Controparte_3 passammo al nuovo stabilimento, in esso era installata una macchina che presentava difetti originari, tanto che dovemmo buttare una rilevante quantità di pasta, a volte anche 50-60 quintali, e ciò incise anche sull'attività del reparto confezionamento che si doveva fermare. Tuttavia, le operaie del confezionamento, inclusa la ricorrente, comunque continuarono a lavorare sebbene la macchina fosse ferma, perché o facevano pulizie oppure completavano il confezionamento di altri prodotti, ad esempio mettendoli nelle scatole. Preciso che per pulizie intendo la pulizia del pavimento e non delle macchine. Non vi era un'impresa esterna addetta alle pulizie. Di norma, il SI. chiamava uno di noi e ci diceva di pulire. Anche a me è capitato Pt_6 di fare le pulizie nel mio reparto. Ricordo anche che a dirci di fare le pulizie era altresì il chimico, SI. . Non vi è Persona_5 mai stato, che io ricordi, alcun periodo di riduzione dell'orario di lavoro, abbiamo sempre osservato gli orari che ho menzionato prima. Ricordo che nelle buste paga trovammo giornate riportate come assenze, mentre noi avevamo lavorato. Di fronte alle nostre rimostranze, il SI. ci disse che l'importante era che noi ricevevamo lo stipendio. Tuttavia, per noi quelle ore di Pt_6 assenza non venivano pagate pur avendo lavorato. Ciò si verificò anche per permessi e festività. Non so precisare se per tali voci nella busta paga era presente la liquidazione di indennità sostitutiva, ma comunque l'importo della retribuzione mensile era lo stesso tutti i mesi, anche quando trovavamo queste voci. Ricordo anche che nelle buste paga a volte trovavamo la voce trasferta Italia, ma noi non abbiamo mai fatto alcuna trasferta. I dati da inserire nelle buste paga venivano stabiliti dal SI.
, che poi li trasmetteva al commercialista di Salerno per l'elaborazione dei prospetti. Il mio stipendio ammontava Persona_3 sempre ad euro 1.200,00 o euro 1.300,00 al mese a seconda di quanti turni notturni osservavo, visto che questi venivano retribuiti con una maggiorazione. Non ho mai visto o esaminato la busta paga della IG . Durante l'intero periodo, Pt_1 ricordo poi che trovammo nelle buste paga la voce CIG, non ricordo se a zero ore, ma noi avevamo sempre a lavorare, e per noi intendo tutti gli operai inclusi quelli addetti al confezionamento ed inclusa la ricorrente. Ciò è capitato due o tre volte, sia presso il vecchio stabilimento, sia presso il nuovo. Io ho in corso una vertenza dinanzi all'Ispettorato del Lavoro perché ho impugnato il licenziamento intimatomi ed ho anche chiesto alla società il pagamento di differenze retributive. Confermo che il problema delle assenze in busta paga riguardò tutti i dipendenti compresa la ricorrente. Le buste paga ci sono state consegnate in forma cartacea, tranne l'ultimo anno, quando venne introdotto un sistema elettronico e i prospetti ci arrivavano sul telefono”.
7 : “Ho lavorato per la società resistente dal 10.1.2000 fino al 28.2.2020, con mansioni di responsabile di Persona_3 stabilimento. Conosco la ricorrente, la quale, quando io sono arrivato, lavorava già, con mansioni di confezionatrice. L'orario di lavoro della ricorrente, come di tutte le altre operaie addette al confezionamento, era articolato su 3 turni orari, dal lunedì al venerdì, turni che andavano dalle 6.00 alle 14.00 e dalle 14.00 alle 22.00. Raramente è capitato che le operaie osservassero il turno notturno, che comunque andava dalle 22.00 alle 6.00. Difficilmente ho visto la ricorrente lavorare di notte, anche perché il marito lavorava con noi e non la faceva venire. Il marito della ricorrente era responsabile dell'ufficio amministrativo. Ricordo che il pastificio si trasferì dalla precedente sede in Via Risorgimento alla nuova sede sita nella zona industriale di Montoro, area
Pip. Tale trasferimento venne avviato nel 2014 e, se ben ricordo, venne completato nel 2016-2017, allorquando cominciammo a fare i collaudi delle nuove macchine. Nel nuovo stabilimento tutti i macchinari erano nuovi, e vi erano installate 3 linee di produzione. Inoltre, avrebbe dovuto essere installata una quarta linea, che doveva essere trasferita dal vecchio stabilimento, ma ciò non è mai accaduto a causa di un blocco;
quindi, la quarta linea non è mai stata installata. I nuovi macchinari hanno presentato dei problemi sin dalla fase di collaudo, problemi legati sia a guasti ed avarie, sia all'assenza di supporto da parte delle imprese fornitrici e costruttrici dei macchinari, e ciò a causa di una lite con la proprietà. Quindi, ci siamo trovati ad affrontare questi guasti senza neppure avere la formazione necessaria per conoscere il funzionamento di base delle macchine.
Ciò ha comportato numerosi blocchi della produzione e ci ha costretti a buttare via una quantità considerevole di prodotto. Tali problematiche si sono protratte fino a quando io sono andato via, poiché esse sono state risolte solo parzialmente, nel senso che siamo riusciti in parte a conoscere il funzionamento dei macchinari, per i quali era prevista un'assistenza da remoto che non ci
è mai stata fornita, mentre sono rimasti fermi i problemi relativi ai guasti, che peraltro si sono accavallati. Tutte e tre le linee di produzione erano interessate da questa situazione. Preciso che le 3 linee non lavoravano mai contemporaneamente tutte insieme, al massimo 2. Quando si verificavano questi blocchi, gli addetti al confezionamento restavano a casa e non venivano a lavorare, perché la produzione era ferma. Al massimo, venivano a lavorare alcuni operai addetti alla produzione per liberare lo stabilimento dal prodotto non più utilizzabile e, quindi, da smaltire. Preciso che a causa di tutto ciò, abbiamo dovuto buttare molti quintali di pasta. In queste giornate in cui le operaie confezionatrici non lavoravano o venivano messe in ferie o in permesso, oppure, se le ferie o i permessi erano esauriti, la giornata veniva registrata come assenza, ma veniva comunque retribuita forfetariamente, attraverso la voce trasferta indicata in busta paga. Ciò è avvenuto anche per la SI.ra . Pt_1 Qualche volta, più o meno una volta al mese, è capitato che la produzione si bloccava e la SI.ra veniva comandata di Pt_1 espletare attività di pulizie, ad esempio della polvere, del pavimento o dei bagni. Non ha mai raccolto la pasta difettosa perché era un lavoro pesante ed inadatto ad una IG. Inoltre, non ha mai lavorato alla produzione, neppure ad un'altra linea.
Queste giornate in cui faceva le pulizie non so dire se fossero riportate in busta paga, come giornate di lavoro ordinario. Non è mai capitato che la ricorrente si sia mai lamentata con me per anomalie nelle indicazioni di ferie permessi ed altro, all'interno dei prospetti paga. Le buste paga venivano, inizialmente, consegnate a mano, in formato cartaceo, poi, non ricordo da quando, venne introdotto un software, a cui si accedeva con la propria password e da cui tutti noi dipendenti potevamo scaricare la busta paga. Non ricordo se questa password ce la diede l'azienda o se ogni lavoratore creava la propria”.
: “Ho lavorato per la società resistente da maggio 1995 fino a novembre 2020, quando ho dato le Controparte_3 dimissioni, con mansioni di operaia addetta al confezionamento. Sono stata una collega della ricorrente, che ha lavorato nel io stesso periodo, anche lei addetta al confezionamento. I nostri turni di lavoro andavano dal lunedì al venerdì dalle 6.00 alle
14.00, oppure dalle 14.00 alle 22.00. Qualche volta abbiamo fatto il turno notturno. Spesso abbiamo lavorato nello stesso turno ma ciò è accaduto più frequentemente quando stavamo alla precedente sede del pastificio. Avevamo la pausa pranzo di un quarto d'ora. Il pastificio chiudeva per 15 giorni ad agosto, durante i quali noi andavamo in ferie. Durante l'anno, noi operaie non potevamo fruire di ferie né di permessi. Ricordo che vi fu un cambio di sede operativa perché la società spostò lo stabilimento altrove, ma non ricordo il periodo preciso. Dopo il passaggio al nuovo stabilimento, la società ci collocava in cassa integrazione ordinaria e straordinaria, non saprei dire. Né so dire comunque con precisione quando ciò si verificava, posso solo dire che ricorreva di frequente durante l'anno. Tuttavia, anche quando venivamo messe in cassa integrazione, noi operaie confezionatrici abbiamo sempre lavorato. É vero che, nel nuovo stabilimento, vi erano nuovi macchinari che talvolta si guastavano e si fermavano. Tuttavia, ribadisco che anche in questi casi, noi abbiamo sempre lavorato, ad esempio imbustavamo la pasta a mano se la macchina era ferma. Ricordo che noi addette al confezionamento facevamo anche le pulizie nella zona della produzione e nei bagni, e ciò ogni qualvolta occorreva perché non vi era una impresa di pulizie, e non solo quando i macchinari erano fermi per guasto. Inoltre, ci veniva chiesto di fare e facevamo la raccolta della pasta difettosa che andava buttava via. Questo tutte noi addette al confezionamento. Quando si verificava qualche guasto ad una macchina, noi non siamo mai rimaste a casa, ma siamo sempre andate al lavoro regolarmente, perché si poteva fare altra attività, ad esempio, come ho detto prima, imbustare a mani. A dirci cosa fare di volta in volta, ad esempio fare le pulizie o raccogliere la pasta da buttare,
8 era il SI. , anche lui dipendente della società, addetto al laboratorio. Anche il SI. ci diceva cosa fare Persona_5 Pt_6 e ci dava disposizioni. Nelle buste paga alcune giornate lavorative ci venivano contabilizzate come assenza non retribuite.
Inoltre, vi erano delle voci, tra cui le trasferte, che io non ho mai fatto, che non riusciamo a comprendere. Non abbiamo però mai protestato con la proprietà. Vi era un rappresentante sindacale, a cui chiedemmo chiarimenti, che però non siamo riuscite ad ottenere. Le buste paga ci venivamo consegnate a mano in formato cartaceo, è sempre stato così. Oltre a riempire le buste con il prodotto, noi confezionatrici facevamo anche la chiusura, cioè si SIillava la busta con una saldatrice a pedale. Confermo che anche la linea di produzione ebbe problemi e guasti, tanto che talvolta abbiamo dovuto buttare il prodotto, e noi confezionatrici abbiamo aiutato a raccoglierlo. In queste occasioni, né io né la mia collega siamo mai rimaste a casa, Pt_1 abbiamo sempre lavorato, ad esempio proprio per raccogliere il prodotto da smaltire oppure si imbustava la altra pasta pronta per il confezionamento o ancora si scartava altro prodotto non idoneo. Insomma, non siamo mai rimaste inattive o a casa, abbiamo sempre lavorato. Preciso che io vedevo la SI.ra anche ad inizio e a fine turno, in tutto eravamo 4 o 5 Pt_1 confezionatrici”.
: “Sono un dipendente della società resistente, con mansioni di operaio, addetto al reparto produzione, sin Tes_4 dal 1996. La ricorrente è stata una mia collega, nonché mia testimone di nozze. Ricordo che, circa 7 anni fa, la società ha trasferito lo stabilimento da via Risorgimento in Montoro ad altra sede, sempre in Montoro, alla zona industriale. Il trasferimento in sé non ha richiesto molto tempo. Però subito dopo vi sono stati grossi problemi perché erano state acquistate nuove macchine per la produzione. In particolare, noi operai dovemmo fare un periodo di formazione perché non conoscevamo CP_ le macchine, e ciò anche con i tecnici della ditta fornitrice Inoltre, le macchine ebbero anche delle avarie. A causa di ciò, vi furono diversi fermi della produzione, e ciò per almeno un paio di anni dopo il trasferimento. Durante tali periodi di fermo della produzione, solo alcuni operai andavano a lavoro. Gli altri, me compreso, sono stati collocati in cassa integrazione a rotazione.
Durante tali fermi, poteva capitare che la società ci collocasse in ferie o ci facesse fruire di permessi. Confermo che, all'inizio,
l'azienda dovette rottamare alcuni lotti di prodotto a causa delle avarie tecniche. Anche oggi può capitare ciò, ad esempio quando se ne va la corrente, e la pasta deve essere buttata. Della raccolta della pasta da buttare si occupava un operaio specificamente addetto. Poteva capitare che le addette all'imbustamento dessero una mano se presenti nello stabilimento. Io però non mi occupavo di guardare anche il reparto imbustamento, mi limitavo a seguire le linee produttive. Quando le linee erano ferme, le addette all'imbustamento non sono mai venute per controllare o seguire attività sulle macchine, non era loro compito. La ricorrente era addetta al reparto imbustamento. Confermo che anche lei, durante i periodi di C.I.G., non veniva a lavorare, così come, quando capitava un fermo della produzione, non sempre veniva allo stabilimento. In genere, in base a quello che posso ricordare, l'imbustamento si faceva sempre. Però anche per le addette a tale reparto di imbustamento vi sono stati dei periodi di fermo. Io quando stavo in cassa integrazione, stavo a casa. Non posso perciò dire se in tali giornate la ricorrente fosse presente o meno nello stabilimento. Inoltre, si lavorava su turni. A me solo qualche volta è capitato di dover andare allo stabilimento quando si verificava un fermo della produzione per assistere i tecnici, ma non ero in cassa integrazione.
Comunque, era stato stabilito un periodo fisso di cassa integrazione solo nel primo anno, in seguito il periodo, che era di 10 o al più 12 giorni, era mobile, nel senso che, se vi era necessità di lavorare in base alle eSIenze aziendali, i giorni di C.I.G. venivano spostai rispetto a quelli lavorati. Non so dire se la ricorrente abbia avuto riduzioni dell'orario lavorativo. So solo che nell'ultimo periodo ha lavorato part time. preciso però che io lavoro in un altro reparto, distante dall'imbustamento, e quindi non posso conoscere gli orari di entrata e di uscita delle operaie che vi sono addette. La ricorrente si occupava anche delle pulizie, ma, come tutti noi, solo della propria postazione o all'interno del proprio reparto. Noi ci occupavamo di sistemare il luogo di lavoro, ma senza attività di pulizia vera e propria. Inoltre, dopo il trasferimento, ciascuno di noi si è occupato di fare la pulizia iniziale della propria postazione o della macchina a cui era addetto. Lo stabilimento veniva chiuso nel mese di agosto per 15 giorni, e noi venivamo collocati in ferie. Alcuni colleghi prendevano le ferie a luglio. Però anche durante l'anno fruivamo tutti delle ferie su nostra richiesta. Le buste paga ci sono sempre state consegnate regolarmente, prima in formato cartaceo con consegna a mani e, da circa 3 o 4 anni, ci arrivano in formato digitale sul telefonino. La società ha dato a ciascuno di noi la sua password per accedere alle buste paga. Sono stato e sono un rappresentante sindacale della SIla CGIL. Riconosco il documento allegato sub n. 12 nella produzione di parte resistente, che mi viene esibito, e che io ho sottoscritto. Si tratta di un accordo, del quale però non rammento esattamente il contenuto in questo momento. Io come rappresentante sindacale non ha mai ricevuto lamentele da nessun operaio riguardo all'indicazione di giornate in busta paga come C.I.G. o come riduzione dell'orario di lavoro anziché come giorni effettivamente lavorati. La ricorrente era iscritta alla mia SIla”.
3. Siffatte dichiarazioni devono ritenersi coerenti e provenienti da soggetti attendibili, privi di qualsiasi interesse, anche di mero fatto alla presente vicenda
9 processuale, e, pertanto, idonee a fondare il convincimento del giudicante, ad eccezione di quanto dichiarato dal SI. Testimone_3
Più precisamente, si rileva l'inattendibilità della dichiarazione del teste atteso Tes_3 che quanto da lui riferito, all'udienza del 21.3.2024, in ordine procedimento da egli introdotto dinanzi all'Ispettorato del Lavoro per questioni analoghe a quelle oggetto del presente giudizio, integra una circostanza idonea a minare in concreto la sua affidabilità per i possibili vantaggi che una eventuale dichiarazione compiacente possa avere nella propria sfera personale (Cassazione civile, sez. lav., 03/10/2007, n. 20731:
“Il collega di lavoro del dipendente sottoposto a procedimento disciplinare per fatto addebitato ad entrambi in concorso non è titolare di interesse, neppure ad adiuvandum, che possa legittimare la sua partecipazione al giudizio nel quale il dipendente impugni la sanzione disciplinare irrogatagli, avendo tale giudizio oggetto necessariamente limitato a tale sanzione;
ne consegue che la deposizione testimoniale dello stesso è ammissibile e non può essere esclusa a priori, restando peraltro attribuita al prudente apprezzamento del giudice di merito, la cui valutazione è incensurabile in cassazione se correttamente motivata, di verificare in concreto l'attendibilità della deposizione testimoniale del collega di lavoro”).
D'altra parte, l'esistenza di un contenzioso stragiudiziale con la società è a sua volta idonea a creare una condizione di inimicizia o di avversione contro il datore di lavoro, vieppiù considerando che si è ritenuto illegittimamente licenziato. Tes_3
Pertanto, si ritiene che detta dichiarazione testimoniale non sia munita di affidabilità probatoria e, perciò, inutilizzabile ai fini della decisione.
4. Il complessivo esame del residuo compendio istruttorio impone di disattendere la domanda volta al riconoscimento della retribuzione per le ore di assenza giustificata contabilizzate nei prospetti paga, in uno ad ogni conseguenziale pretesa.
Invero, dalle dichiarazioni testimoniali sopra riportate, non è possibile evincere una prova ragionevolmente convincente della fondatezza della tesi avanzata in ricorso, ed in specie della circostanza che la ricorrente abbia prestato attività lavorativa per ciascuna o alcune delle ore contabilizzate in busta paga come assenze giustificate.
Difatti, nessuno dei testi escussi ha fornito dichiarazioni sufficientemente probanti in tal senso, poiché i testimoni addotti da ciascuna delle parti hanno riferito circostanze SInificativamente contrastanti e contraddittorie sul punto, il che impedisce di ritenere raggiunta la prova dei diritti rivendicati in ricorso.
Tutti i testi hanno confermato che, a decorrere dal 2016, l'attività produttiva era stata trasferita presso il nuovo stabilimento del pastificio e che, a causa del malfunzionamento delle macchine, la produzione aveva subìto dei rallentamenti e talora dei fermi.
10 Pertanto, l'istruttoria orale ha confermato quanto già documentalmente provato, ossia che il datore di lavoro, per fronteggiare le difficoltà economiche dovute al fermo della produzione, abbia fatto ricorso per lunghi periodi alla C.I.G. a zero ore ed abbia stipulato specifiche intese con le rappresentanze sindacali aziendali.
In specie, agli atti risulta affoliato l'accordo aziendale integrativo del 23.6.2016, con cui le parti avevano convenuto “di comune intesa di concordare una riduzione di orario lavorativo variabile per- ogni dipendente al fine di rendere compatibile le necessità produttive reali con le eSIenze di manodopera;
la riduzione verrà modulata di mese in mese in base alla capacità produttive reali e alle conseguenti eSIenze di turnazione;
l'azienda, al fine di salvaguardare le eSIenze reddituali dei propri dipendenti riconoscere un rimborso variabile, determinato di mese in mese in base alle reali possibilità, come indennità per il ristora di spese di mobilità, vitto, spostamento;
tale intesa procederà di comune intesa fino a quando le condizioni di ripristino della produzione lo richiederanno al fine di preservare le eSIenze aziendali e il benessere lavorativo dei dipendenti”.
Nonostante quanto così stabilito, la ricorrente ha lamentato di aver sempre provveduto all'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa in tutte le ore contrattualizzate, sebbene, per alcune di esse, il datore aveva operato una decurtazione sulla retribuzione, riportandole nelle buste paga come giornate non lavorate per assenza giustificata.
Tale assunto, tuttavia, non trova una convincente conferma in istruttoria, in quanto, se
è pur vero che la teste abbia riferito di aver sempre lavorato, insieme alle altre CP_3 sue colleghe, operaie imbustatrici, inclusa la ricorrente, tale dichiarazione è insufficiente a confermare la tesi prospettata in ricorso poiché contrastata da quanto dichiarato dagli altri testi.
Il teste ha confermato che anche per le operaie addette all'imbustamento vi sono Pt_4 stati dei periodi di fermo dell'attività di lavoro, sebbene egli non abbia chiarito se tali sospensioni riguardassero solo la C.I.G. oppure anche singole giornate di assenza autorizzata.
Il teste ha espressamente riferito che, quando le operaie del reparto Pt_6 imbustamento non venivano a lavorare a causa di fermi produttivi, e quando esse avevano esaurito ferie e permessi, la giornata di assenza veniva riportata in busta paga ma comunque retribuita forfettariamente attraverso la liquidazione della voce
“trasferta Italia”.
Il teste ha riferito che, a causa dei fermi produttivi, tra il 2017 e il 2018 tutti Per_5 gli operati lavorarono di meno sia per il ricorso alla cassa integrazione sia perché, non potendo produrre, era stato loro ridotto l'orario di lavoro.
11 Di segno opposto è la dichiarazione del teste , secondo cui, quando gli operai non Tes_1 lavoravano a causa della riduzione produttiva, nella busta paga veniva riportata la dicitura cassa integrazione, aggiungendo che, nei suoi prospetti paga, i giorni non lavorati non erano mai stati indicati come assenze, e che, al di fuori dei periodi di cassa integrazione, non vi erano state riduzioni dell'orario di lavoro, poiché l'accordo sindacale riguardava proprio la cassa integrazione.
Tale dichiarazione, oltre ad essere limitata alla sola posizione del teste stesso quanto alla contabilizzazione di assenza giustificate, in realtà è sconfessata dagli atti di causa, dai quali risultano non solo le autorizzazioni per la C.I.G. ed il contratto di solidarietà, ma anche il predetto accordo aziendale del 23.6.2016, inerente proprio alla riduzione dell'orario di lavoro, riduzione che la società ha verosimilmente attuato in forma verticale, ossia sospendendo le prestazioni di uno o più lavoratori in singole giornate e riportandole nei prospetti paga come assenze giustificate.
A tutto ciò si aggiunga che i prospetti paga risultano sottoscritti per quietanza, oltre che per ricevuta ed accettazione, da parte della lavoratrice, la quale non ha operato disconoscimenti, e ciò per tutte le mensilità interessate.
Ebbene, pur volendo ammettere la lavoratrice a provare di aver maturato il diritto ad ulteriori retribuzioni rispetto a quelle già liquidate, corrisposte e quietanzate, senz'altro si riscontra la necessità di un ancor più intenso assolvimento dell'onere probatorio e, a monte, di quello di allegazione dei fatti, dovendosi superare l'espresso contenuto di una manifestazione negoziale cristallizzata in un documento scritto, con cui la lavoratrice stessa ha esternato il riconoscimento di una totale soddisfazione di ogni diritto retributivo.
Il tutto postulerebbe l'allegazione del metus, ossia del timore del lavoratore di poter perdere il lavoro ed il reddito se non avesse sottoscritto quietanze ovvero dichiarazioni di rinuncia o di integrale soddisfazione, con effetto liberatorio del datore di lavoro.
In sintesi, reputa il giudicante che la prova contraria rispetto ad una dichiarazione liberatoria scritta debba assumere una particolare intensità, tale da convincere che il contenuto documentale non corrisponda alla realtà dei fatti, intensità che, nel caso di specie, non emerge dall'istruttoria espletata, dovendo opportunamente ribadirsi che le contraddittorie risultanze della prova orale raccolta non permettono di affermare con sicurezza che la lavoratrice abbia soddisfatto l'onere dimostrativo a suo carico, ossia che essa abbia certamente dimostrato di aver lavorato in una o più giornate riportate nei prospetti paga come assenza giustificate.
12 In conclusione, questo giudicante ritiene che la dimostrazione dell'effettivo espletamento di lavoro eccedente a quello contabilizzato dal datore non possa ritenersi conseguita, e ciò neppure attraverso il ricorso a presunzioni semplici, con conseguente rigetto di tale segmento di domanda.
5. Si rivela, altresì, infondata la domanda diretta ad ottenere l'indennità sostitutiva per ferie non godute, permessi e R.O.L., in quanto risulta provato sia il godimento delle ferie da parte della ricorrente nel corso del rapporto lavorativo, sia la monetizzazione dei giorni residui non goduti. Invero, sul punto l'esito della prova orale è concordante.
I testi , , e hanno riferito di aver fruito regolarmente delle Tes_1 Per_5 Pt_6 Pt_4 ferie, sia durante il periodo di chiusura dello stabilimento, a ridosso di Ferragosto, sia in altri periodi dell'anno, tra cui Natale e Pasqua, e ciò a richiesta dei lavoratori stessi.
Nonostante quanto sopra indicato in punto di irrinunciabilità del relativo diritto,
l'onere probatorio del datore di avvisare il lavoratore circa la mancata fruizione di ferie opera pur sempre a condizione che vi sia prova dell'omesso godimento del riposo feriale, ossia che vi sia un saldo ferie positivo in favore del lavoratore.
Sarebbe spettato alla ricorrente fornire elementi di prova idonei a superare il contenuto dei dati a riguardo contabilizzati nei prospetti paga agli atti, i quali, invece, contemplano l'assenza di un saldo positivo per ferie e permessi.
Né risulta meglio specificata in ricorso una eventuale differenza tra il monte ferie e permessi di C.C.N.L. ed il numero di giornate contabilizzate nei prospetti per tali titoli.
Ad analoga conclusione si perviene per l'attività lavorativa prestata nelle giornate festive, sempre retribuita dalla società secondo quanto emerge dall'espressa dichiarazione del teste di parte ricorrente, SI. (“Quando capitava che Testimone_5 lavoravo nelle giornate festive, ho sempre percepito la maggiorazione della retribuzione. Negli anni non ho avuto problemi a fruire dei permessi quando necessari”).
Non vi è, poi, una sufficiente prova della prestazione di lavoro in giorni festivi da parte della ricorrente, specie considerando quanto riferito dal teste in merito (“Nelle Per_5 giornate festive non si lavora. Ricordo che più di dieci anni fa mi è capitato qualche volta di lavorare in un giorno festivo. Ciò anche per il reparto confezionamento. Anzi, da quando stiamo al nuovo stabilimento, non si verifica più che lavoriamo nelle festività”).
Neppure soccorre la documentazione agli atti, giacché, per i R.O.L., la società ha espressamente previsto, con le disposizioni di servizio del 7.1.2013 e dell'8.1.2018, trasmesse ai lavoratori dipendenti, “una flessibilità di 10 minuti in ingresso e in uscita che non verrà recuperata ma scomputata dal computo annuale dei R.O.L.”.
13 Ciò induce a ritenere che eventuali discrepanze nella fruizione di siffatte ore di permesso retribuito fossero verosimilmente oggetto di compensazione sulle oscillazioni dell'orario ordinario.
In sintesi, non è emersa una sufficiente prova della natura mendace delle registrazioni contenute nei prospetti paga, essendo invece dimostrato che la società consentiva regolarmente la fruizione delle ferie e dei permessi ai dipendenti, per le prime o nel periodo estivo o a richiesta.
Di conseguenza, va riscontrata l'infondatezza anche di tali rivendicazioni retributive.
6. Si rivela, invece, fondata la domanda volta ad ottenere il pagamento del saldo del T.F.R., che risulta, nel suo complesso, quantificato nella somma lorda di €
30.373,93 nell'apposita busta paga in atti.
Sussistono, quindi, gli elementi costitutivi del diritto ex art. 2120 c.c., tra cui la cessazione del rapporto di lavoro subordinato, pacifici tra le parti.
Dalla predetta somma vanno detratte le somme già corrisposte da Controparte_1
a titolo di acconto, che, per altrettanto pacifica ammissione delle parti,
[...] ammontano ad € 16.500,00, tenuto conto, in ogni caso, di quanto risulta dalle ricevute dei bonifici bancari prodotti in atti dalla società.
Anzi, occorrerà considerare anche l'ulteriore acconto di € 1.200,00 corrisposto dalla resistente per acconto T.F.R. con bonifico bancario del 15.9.2023, la cui ricevuta è stata prodotta in corso di causa ed è stata acquisita, trattandosi di documento sopravvenuto nel corso del giudizio. Pertanto, va detratta la somma di € 17.700,00.
Sul punto, si osserva che tale somma va decurtata senza eseguire alcuna lordizzazione, in forza dei consolidati criteri interpretativi indicati dalla giurisprudenza di legittimità
(Cassazione civile, sez. lav., 07/07/2008, n. 18584: “L'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali, tenuto conto, quanto alle prime, che la trattenuta, da parte del datore di lavoro, della parte di contributi a carico del lavoratore è prevista, dall'art. 19 l. 4 aprile 1952 n. 218, in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza, ai sensi dell'art. 23, comma 1, medesima legge;
e che il datore di lavoro, che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito, è da considerare - salva la prova di fatti a lui non imputabili - debitore esclusivo dei contributi stessi (anche per la quota a carico del lavoratore); ed atteso, quanto alle ritenute fiscali, che il meccanismo di queste inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione predetti non ha il potere d'interferire. Ne consegue che, in sede di accertamento contabile delle differenze retributive spettanti ad un lavoratore, dalle somme lorde spettanti allo stesso devono essere detratte le somme corrisposte dal datore nel loro concreto ed effettivo importo, a nulla rilevando che il datore non abbia operato le ritenute
14 previdenziali e fiscali prescritte”; in tal senso: Cassazione civile, sez. lav., 25/05/2018, n.
13164; 14/09/2015 n. 18044; 04/06/2014, n. 12566; 13/09/2013, n. 21010;
13/02/2013, n. 3525; 05/10/2009, n. 21211).
Dunque, la SI.ra ha diritto alla corresponsione, a titolo di saldo del Parte_1
T.F.R., della somma lorda di € 12.673,93.
Le somme liquidate vanno intese al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali di legge, in virtù di solido indirizzo giurisprudenziale (Cassazione civile, sez. lav., 09/03/2020,
n. 6639). Le somme medesime vanno maggiorate, ai sensi dell'art. 429 co. 3 c.p.c., degli interessi legali sugli importi annualmente rivalutati, con decorrenza dalla data di maturazione del credito sino al saldo. Assorbito ogni altro profilo.
7. In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'accoglimento parziale del ricorso, che determina una situazione di soccombenza parziale assimilabile alla soccombenza reciproca (Cassazione civile, sez. lav., 16/01/2020, n. 812; sez. II,
08/10/2021, n. 27364; conforme: sez. I, 11/06/2021, n. 16563; sez. lav., 25/06/2020,
n. 12632; sez. III, 20/04/2020, n. 7961; sez. III, 15/01/2020, n. 516; conforme: sez. II,
24724/2019), nonché l'oggetto del giudizio, la natura e la qualità delle parti e le rispettive condotte processuali e preprocessuali costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c. nel testo risultante a seguito di C. Cost. 77/2018, che ne impongono la compensazione nella misura di un terzo.
La residua parte segue la soccombenza e viene liquidata come in dispositivo, ai sensi del D. M. 55/2014, come modificato dal D. M. 147/2022.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) condanna in persona del l. r. p. t., al pagamento, in Controparte_1 favore di , della complessiva somma lorda di € 12.673,93 a titolo Parte_1 di saldo del T.F.R., oltre interessi legali sugli importi annualmente rivalutati, con decorrenza dalla data di maturazione del credito e sino al saldo;
2) rigetta per il resto il ricorso;
3) compensa le spese di lite in misura di un terzo e condanna Controparte_1
in persona del l. r. p. t., al pagamento della residua parte, che liquida in €
[...]
1.800,00, oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Avellino, 14.7.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 1702/2022, introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentata e difesa, in virtù Parte_1 C.F._1 di procura in atti, dall'avv. Nicola Formica, presso cui è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: ), in persona del l. r. p. t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Matteo D'angelo, presso cui
è elettivamente domiciliata.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: condannare la società al pagamento della somma di €
56.483,83, a titolo di differenze sulla retribuzione per il periodo dal mese di maggio
2015 al mese di ottobre 2021, oltre T.F.R. e oltre interessi e rivalutazione monetaria;
con vittoria delle spese di lite;
PER PARTE RESISTENTE: rigettare il ricorso;
con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30.5.2022, la SI.ra esponeva di aver Parte_1 lavorato, dal 26.5.1995 sino alla data del pensionamento, intervenuto in data
31.10.2021, alle dipendenze di con contratto a tempo Controparte_1 indeterminato full time, con mansioni di operaia confezionatrice ed inquadrata nel 7° livello C.C.N.L. p.m.i. settore alimentare.
1 Rappresentava di aver prestato attività lavorativa presso la sede di Montoro (AV) sia alla via Risorgimento sia alla via Leone, Area P.I.P., dal lunedì al venerdì, e raramente il sabato, con orario alternato dalle 6,00 alle 14,00 oppure dalle 14,00 alle 22,00, con pausa di 15 minuti, per circa 40 ore settimanali.
Riferiva che, a decorrere dal mese di maggio 2016, aveva percepito a titolo di retribuzione le somme indicate nei prospetti paga.
Lamentava però di non ricevuto una retribuzione proporzionata alle ore effettivamente lavorate, poiché la resistente aveva omesso di corrisponderle le spettanze dovute, anche a titolo di ferie non godute, R.O.L., permessi e festività.
Precisava che le ferie ed i permessi, pur contabilizzati nei corrispondenti prospetti paga, non erano stati goduti.
Affermava di aver ricevuto, a titolo di a T.F.R., unicamente l'acconto € 9.000,00.
Quantificava il proprio credito nella somma complessiva di € 56.483,83.
Tanto premesso, conveniva in giudizio innanzi al Controparte_1
Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, formulando le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, la società resistente si costituiva tempestivamente in giudizio, contestando l'avversa pretesa.
Rappresentava che, nel mese di maggio 2015, aveva effettuato il trasferimento delle attività produttive e degli uffici dalla sede di via Risorgimento all'area P.I.P., con conseguente limitazione delle attività produttive.
Precisava che, per tale motivo, aveva fatto ricorso alla C.I.G.O. a zero ore, nonché alla per ristrutturazione a far data dall'8.6.2015 al 18.12.2021. Pt_2
Riferiva che, successivamente al trasferimento dello stabilimento, i macchinari per la produzione della pasta lunga, corta e formati speciali, nonostante i ripetuti collaudi, avevano presentato delle problematiche, risolte solo nel novembre 2021, che avevano portato dapprima alla limitazione della produzione e successivamente al fermo.
Sottolineava che il fermo dell'impianto industriale aveva determinato ingenti costi sia per la perdita di commesse e clienti, sia per l'affidamento dei collaudi a ditte esterne.
Esponeva che, con verbale di accordo sindacale del 23.6.2016, le parti avevano previsto forme temporanee di impiego dei dipendenti, onde scongiurarne il licenziamento, con la conseguente annotazione dei giorni non lavorati come assenze in busta paga.
Impugnava le pretese creditorie portate dalla lavoratrice in ordine alla mancata corresponsione del T.F.R., precisando di aver erogato, a titolo di acconto, la somma netta di € 16.500,00.
2 Eccepiva, altresì, l'infondatezza delle pretese relative alla monetizzazione delle ferie, dei R.O.L. e dei permessi, che non potevano maturare nei periodi di C.I.G.O. e C.I.G.S.
a zero ore.
Quanto alle festività patronali, precisava di aver retribuito tutte le giornate ricadenti in giorni lavorativi, ad eccezione del 10.9.2017, cadente di domenica e comunque retribuito. Concludeva ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta ed espletata l'istruttoria orale, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti appresso indicati.
In termini generali, in punto di riparto dell'onere probatorio, così come delineato dalla giurisprudenza, si osserva che in capo al ricorrente ricade l'onere di provare, ex art. 2697 c.c., l'esistenza del rapporto, nonché la sua natura, durata e articolazione oraria, quali elementi costitutivi della pretesa retributiva azionata.
In ordine alla distribuzione dell'onere della prova, deve rammentarsi che, in ambito contrattuale l'attore che agisca per l'esatto adempimento può limitarsi a provare la fonte dell'obbligazione, allegando l'inadempimento (totale o parziale), cosicché il convenuto sarà onerato di provare l'esatto adempimento o altro fatto impeditivo, modificativo o estintivo del credito ovvero l'impossibilità sopravvenuta della prestazione, a lui non imputabile (Cass. S.U. n. 13533/2001: “il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento”).
Tale regola non trova deroghe nel contratto di lavoro subordinato, trattandosi di contratto di diritto comune, sicché il prestatore dovrà provare l'esistenza del rapporto e, soprattutto, della fondamentale caratteristica della subordinazione, ossia l'etero- organizzazione dell'attività di lavoro da parte del datore di lavoro, allegando l'inadempimento datoriale dell'obbligazione di pagamento, ed a fronte di ciò il datore resistente avrà l'onere di provare l'esatto adempimento ovvero un fattore impediente a sé non imputabile.
Da ciò deriva, con riferimento al rapporto di lavoro subordinato, che soltanto ove ne sia provata l'esistenza con le caratteristiche di cui all'art. 2094 c.c., e, dunque, la sussistenza della correlata obbligazione di pagamento, il lavoratore potrà limitarsi ad allegare l'inadempimento datoriale, a fronte del quale la parte resistente ha, a sua volta,
l'onere di provare l'esatto adempimento o un evento idoneo a tenerla indenne da
3 responsabilità in termini di fatto estintivo, impeditivo o modificativo dell'obbligazione
(Cassazione civile, sez. lav., 27/10/2020, n. 23607: “Il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto mentre non è tenuto a dare la prova, negativa, che il pagamento non sia avvenuto anche perché, quale fatto estintivo del diritto del presunto creditore, la prova del pagamento incombe sul debitore”).
Inoltre, il lavoratore dovrà provare l'effettivo espletamento dell'attività di lavoro per le ore non retribuite e per l'omessa fruizione dei permessi, oltre che il lavoro svolto nei giorni festivi, giacché è il prestatore a dover dimostrare di aver lavorato anche durante i periodi in questione.
Quanto al T.F.R., a fronte dell'allegazione del suo mancato pagamento, dovrà essere il datore di lavoro a provarne la corresponsione, fatto salvo l'onere del lavoratore, che ne rivendichi una misura maggiore rispetto a quanto liquidato, di dimostrare i sottesi fatti costitutivi.
Posta l'irrinunciabilità del diritto alle ferie, ove il lavoratore ne alleghi la mancata fruizione, dovrà essere il datore di lavoro a dimostrare la non imputabilità a sé di tale circostanza, allegando e provando di aver inutilmente invitato il lavoratore a chiedere di fruire delle ferie maturate, e solo laddove tale onere sia soddisfatto il lavoratore perderà il diritto alla correlata indennità sostitutiva risarcitoria, spettante alla conclusione del rapporto (Cassazione civile, sez. lav., 11/07/2023, n. 19659: “Le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro;
il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato al diritto alle ferie annuali retribuite;
è il datore di lavoro il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite;
la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: - di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie, se necessario formalmente;
- di averlo, nel contempo, avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato”).
Infine, in punto di valenza probatoria delle buste paga, giova rammentare esse hanno valore di confessione stragiudiziale, purché munite di contenuto chiaro e non contraddittorio (Tribunale di Roma, sez. lav., 06/07/2020, n. 4124: “I prospetti paga hanno natura di confessione stragiudiziale, sicché, giusta gli artt. 2734 e 2735 c.c. , assumono piena efficacia di prova legale, vincolante quanto alle indicazioni in esse contenute, purché le stesse siano chiare e non contraddittorie”), sicché compete al datore di lavoro allegare e provare, con la necessaria specificità, che il relativo contenuto sia erroneo, a pena di subire l'efficacia
4 probatoria contra se del documento da esso predisposto (Tribunale di Roma, sez. I ,
26/11/2015: “Le risultanze delle buste paga hanno pieno valore probatorio contro il datore di lavoro ai sensi dell'art. 2709 c.c., inquadrandosi le relative annotazioni nella categoria delle confessioni stragiudiziali, non revocabili se non in caso di errore di fatto o violenza, ai sensi dell'art. 2732 c.c.: pertanto, anche se la parte dichiara il falso contro il proprio interesse, non può efficacemente ritrattare in ragione della non veridicità delle dichiarazioni che ha reso, ma deve subirne le conseguenze, a meno che non alleghi e dimostri che la confessione è stata viziata da errore di fatto o violenza”).
2. Ciò premesso, è pacifico che la SI.ra abbia intrattenuto, con la Pt_1 resistente società, un rapporto di lavoro subordinato per i periodi indicati in ricorso, circostanza incontestata e che trova conferma per tabulas.
Le domande articolate contemplano la pretesa di una maggiore retribuzione, rispetto a quella effettivamente percepita, avendo la ricorrente sostenuto la contabilizzazione in busta paga di ore di fatto lavorate ma non retribuite e registrate come assenze giustificate, oltre al mancato pagamento delle ferie non godute, delle festività, della omessa fruizione dei R.O.L. e, infine, della parziale corresponsione del T.F.R.
Benché non vi sia espressa formulazione testuale in ricorso, è dai conteggi che emerge che la ricorrente ha impugnato la veridicità dei prospetti paga limitatamente alle assenze giustificate, senza, invece, contestare eventuali simulazioni dei periodi di sospensione del rapporto per C.I.G.
Tali profili vanno indagati sulla scorta del patrimonio probatorio acquisito nel corso dell'espletata istruttoria orale.
La SI.ra , in sede di libero interrogatorio, ha dichiarato: “Confermo il Parte_1 contenuto del ricorso e ad esso mi riporto. Preciso che sono stata in cassa integrazione parziale solo all'inizio dell'attività, cioè prima del trasferimento alla nuova sede operativa. Durante il trasferimento e dopo non sono mai stata in cassa integrazione.
Sono sempre andata a lavorare”.
Queste le dichiarazioni rese dai testi. Controparte_
“Sono stato un collega della ricorrente. Io ho iniziato a lavorare presso il nel settembre Testimone_1
1995, mentre la ricorrente vi lavorava già prima di me. Io ho dato le dimissioni nel 2017, mentre la ricorrente ha continuato a lavorare dopo di me. Io lavoravo come pastaio alla produzione, la ricorrente invece era addetta al reparto confezionamento. Io lavoravo su tre diversi turni orari, dalle 6.00 alle 14.00, dalle 14.00 alle 22.00 e dalle 22.00 alle 6.00, che si alternavano a settimane o a giorni in base alle eSIenze produttive. Lavoravo dal lunedì al venerdì, e talvolta anche il sabato e la domenica.
Quanto all'orario osservato dagli addetti al reparto confezionamento, andava dalle 6.00 alle 14.00, dalle 14.00 alle 22.00 o dalle 8.00 alle 17.00, dal lunedì al venerdì e talvolta il sabato. La domenica il reparto confezionamento non funzionava. Preciso che per i primi setto o otto anni di lavoro, anch'io ho lavorato al reparto confezionamento, che però era un altro reparto confezionamento rispetto a quello a cui era addetta la ricorrente, perché si usavano macchinari diversi. Solo dopo sono passato alla produzione. Lo stabilimento chiudeva per due settimane a ridosso del . Io in questo periodo fruivo delle ferie. Parte_3 Poteva capitare che qualche lavoratore protraesse l'attività per tre o quattro giorni. Poi durante l'anno, nei periodi di Natale e
Pasqua, ci venivano dati quattro o cinque giorni di ferie. Lo stesso posso dire che accadeva per la IG . Quando Pt_1 capitava che lavoravo nelle giornate festive, ho sempre percepito la maggiorazione della retribuzione. Negli anni non ho avuto problemi a fruire dei permessi quando necessari. Insieme alla IG lavoravano anche , Pt_1 Persona_1
, e un'altra collega di nome . Ricordo che nell'anno 2016, la società avviò il Controparte_2 Controparte_3 Per_2
5 trasferimento dalla sede della località Piano in Montoro alla nuova sede, sita sempre in Montoro nella zona industriale. Ricordo altresì che in questo periodo la società applico la cassa integrazione riducendo l'orario di lavoro a tutti gli operai, inclusi quelli addetti al confezionamento. Non so essere più preciso, né ricordo di quanto ci venne ridotto l'orario, anche perché si lavorava a tratti a tempo pieno e a tratti a tempo ridotto, e ci spostavamo da una sede all'altra. Nella nuova sede ricordo che vennero installati nuovi macchinari, che inizialmente dovettero essere collaudati. In seguito, queste nuove macchine diedero anche altri problemi, cioè dei guasti, e necessitarono di manutenzione. In questa fase di transizione, la produzione diminuì in buona parte, non so essere più preciso. Ricordo che c'era molta confusione e si produceva di meno. Ricordo anche che ci fu un accordo sindacale per la riduzione dell'orario. Noi lavoratori non facemmo una riunione, ma venimmo informati della cassa integrazione dal capo operaio. Quando non lavoravamo a causa della riduzione, nella busta paga veniva riportata la relativa dicitura. Cioè cassa integrazione. Questo è avvenuto anche per me, tanto che i giorni non lavorati non mi sono mai stati indicati come assenze in busta paga. Tutti noi operai, anche quelli addetti al confezionamento, osservavamo una pausa di quindici minuti. La cassa integrazione venne applicata a tutti. Anche quando la produzione calò a causa del trasferimento e dei problemi relativi ai macchinari, la riduzione dell'orario di lavoro venne applicata a tutti, inclusi gli addetti al confezionamento. Io posso dire che quando andavo a lavorare vedevo che la IG era anche lei a lavoro. Così come per i permessi, quando mi Pt_1 occorreva qualche giornata di ferie durante l'anno mi è sempre stata concessa e regolarmente registrata in busta paga. Al di fuori dei periodi di cassa integrazione, non vi sono state riduzioni dell'orario di lavoro. L'accordo sindacale, come ho detto prima, riguardava proprio la cassa integrazione. Io ho fatto lavoro straordinario raramente, cioè in occasione di qualche guasto ad una macchina che mi costringeva a protrarre l'orario di un paio d'ore. Al massimo ciò è capitato una o due volte al mese. Io sono stato soddisfatto interamente di ogni mia spettanza. I procuratori rappresentano che tra la società e il teste c'è stato un accordo transattivo. Quando capitava che un macchinario si guastava o richiedeva un collaudo, noi operai rimanevamo là, e i tecnici intervenuti ci spiegavano anche il funzionamento. Mi è capitato di vedere che ciò accadeva anche nel reparto confezionamento, e che la ricorrente era presente sul posto di lavoro durante l'intervento dei tecnici”.
: “Sono un lavoratore della società resistente addetto al controllo qualità. Ho iniziato a lavorare in Testimone_2 data 7/8/2002. Il mio turno di lavoro va dalle 8.00 alle 17.00. La ricorrente lavora al reparto confezionamento ed osserva un orario diverso, cioè oltre a quello dalle 8.00 alle 17.00, anche quello dalle 6.00 alle 14.00 o dalle 14.00 alle 22.00. La mia postazione di lavoro si trova nei pressi del reparto produzione, ed è parecchio distante dal reparto confezionamento. Ciò sia nel nuovo stabilimento, che è grande più di 1.000 mq, sia nella precedente sede, anche se più piccola. Il turno si articola dal lunedì al venerdì. Di sabato e di domenica io non lavoro. So che anche il reparto confezionamento lavora dal lunedì al venerdì e non il sabato e la domenica. Ad agosto l'attività è chiusa per tre settimane, durante le quali gli operai fruiscono delle ferie a rotazione.
Ad esempio, gli addetti alla manutenzione sono sempre presenti. Poi durante l'anno ci vengono date le ferie durante le festività di Natale e Pasqua per circa una settimana. Inoltre, il datore concede sempre le ferie a richiesta di noi lavoratori. Posso dire anche i permessi vengono concessi, specie per quanto mi riguarda. Io beneficio dei permessi tutti i giovedì per eSIenze familiari.
La pausa che osserviamo è pari ad un quarto d'ora. Nelle giornate festive non si lavora. Ricordo che più di dieci anni fa mi è capitato qualche volta di lavorare in un giorno festivo. Ciò anche per il reparto confezionamento. Anzi, da quando stiamo al nuovo stabilimento, non si verifica più che lavoriamo nelle festività. Quando c'è stato il trasferimento alla nuova sede, la produzione è calata molto, perché ci sono stati problemi con i macchinari, che andavano collaudati. In questo periodo, cioè tra il 2017 e il 2018, abbiamo lavorato di meno sia per il ricorso alla cassa integrazione sia perché, non potendo produrre, ci è stato ridotto l'orario di lavoro. Non so essere più preciso. Ricordo la cassa integrazione e la riduzione oraria furono oggetto di un accordo sindacale. Noi lavoratori ne parlammo facendo una riunione. Poi il rappresentante sindacale ci comunicò di aver fatto questo accordo. Mi vengono esibiti i verbali sindacali prodotti da parte resistente sub 4, 5, 9 e 12. Non saprei riconoscere i documenti in sé, ma riconosco i soggetti firmatari, tra cui i SInori , e . Non ricordo se nella mia busta Pt_4 Pt_5 Pt_6 paga ali periodi erano registrati regolarmente o come assenze. Io ho sempre ricevuto tutto quello che mi spettava. Nel nuovo stabilimento non facciamo lavoro straordinario, anche se in passato è capitato nella vecchia sede. Quando vi è stato il trasferimento, vi sono stati problemi di montaggio e collaudo di macchinari, soprattutto per la produzione, che permangono tuttora, ma anche per il confezionamento che invece sono stati risolti. In particolare, ricordo che la produzione si abbassò perché non si riusciva ad andare a regime, e ancora oggi lo stabilimento non è al 100%. La riduzione della produzione incide anche sul confezionamento, essendo i due reparti collegati. Fino a cinque anni fa, la busta paga ci veniva data cartacea a mani e noi la firmavamo. Da cinque anni a questa parte accediamo ad una piattaforma denominata Cedoweb e da lì estraiamo la busta paga e tutti i documenti, tra cui il CUD. Questa procedura non prevede la firma, ma l'accettazione con modalità telematica, di cui non so precisare con esattezza i termini e il funzionamento. Dal 2020, svolgo anche attività di direzione e controllo del confezionamento, sempre sotto il profilo di mia competenza, cioè la qualità. Da tale momento, posso dire di essere stato un
6 superiore gerarchico della IG , la quale, in questo periodo, consegnava a me le domande cartacee di Parte_1 ferie e permessi e io le portavo in amministrazione. Non avevo il potere di autorizzarle”.
“Sono stato un collega della ricorrente, alle dipendenze della società resistente, dal 1995 fino al mio Testimone_3 pensionamento, nel 2022. Io ero addetto alle presse e avevo mansioni di pastaio, mentre la ricorrente era addetta al reparto confezionamento. Abbiamo lavorato sempre presso la stessa sede di lavoro, lo stabilimento era sempre lo stesso. Anzi mi correggo, la società nel tempo ha trasferito l'unità operativa. Inizialmente il pastificio era sito alla via Risorgimento. Poi venne aperta un'altra sede operativa presso la Zona Industriale di Montoro, circa sei anni fa. Inizialmente le due sedi hanno funzionato entrambe contemporaneamente, perché nella vecchia sede si faceva la produzione di pasta e nella nuova sede il confezionamento. E ciò in quanto presso la vecchia sede vi erano macchinari per formati che non si potevano ancora produrre presso la nuova sede. Poi circa cinque anni fa la vecchia sede è stata chiusa e si è fatto tutto nella nuova sede, dopo che vi vennero installate le nuove linee. La contemporanea operatività delle due sedi si è protratta per circa un anno e anche di più, non so essere più preciso. Né ricordo l'anno esatto in cui ciò si è verificato. Sia nella vecchia sede che nella nuova sede il mio reparto è sempre stato vicino al reparto di confezionamento dove operava la ricorrente. Io ricordo che la vedevo lavorare, ad esempio quando facevo il prelievo della pasta. Il mio orario di lavoro era articolato su tre turni alternativi, cioè dalle 6.00 alle 14.00, dalle 14.00 alle 22.00 e dalle 22.00 alle 6.00; talvolta mi è capitato di osservare il turno dalle 6.00 alle 18.00. Conosco e ricordo gli orari di lavoro degli addetti al confezionamento, tra cui la ricorrente. Presso la vecchia sede la ricorrente osservava un orario su due turni, cioè 6.00-14.00 e 14.00-22.00, senza turno di notte. Poi presso la nuova sede anche gli addetti al confezionamento cominciarono ad osservare anche il turno di notte dalle 22.00 alle 6.00. Io ho visto, la ricorrente fare anche questo turno. Tutti gli operai, sia quelli addetti alla produzione, sia quelli addetti al confezionamento, fruivano di una pausa nel turno pari a circa mezz'ora. Tutti noi operai lavoravamo dal lunedì al sabato, sia in produzione sia in confezionamento, e qualche volta anche la domenica, a seconda delle commesse affidate alla società. Per quanto riguarda le ferie tutti noi operai fruivamo solo di 10 giorni ad agosto, durante i quali lo stabilimento era chiuso. Anzi preciso che il periodo di chiusura durava due settimane, quindi 10 giorni lavorativi esclusi i sabati e le domeniche. Durante l'anno non fruivamo di ferie, tranne per le giornate festive, allorquando lo stabilimento restava chiuso. Non era previsto un piano ferie, né ricordo che fosse possibile chiedere di fruire di ferie. Tuttavia, ricordo anche che in diverse buste paga la società liquidava somme per ferie non godute, oltre che per permessi, ROL e festività. Tra gli addetti alla gestione del personale vi era . Tra le colleghe della Persona_3 ricorrente addette al confezionamento ricordo le SInore e . Ricordo che quando Persona_4 Controparte_3 passammo al nuovo stabilimento, in esso era installata una macchina che presentava difetti originari, tanto che dovemmo buttare una rilevante quantità di pasta, a volte anche 50-60 quintali, e ciò incise anche sull'attività del reparto confezionamento che si doveva fermare. Tuttavia, le operaie del confezionamento, inclusa la ricorrente, comunque continuarono a lavorare sebbene la macchina fosse ferma, perché o facevano pulizie oppure completavano il confezionamento di altri prodotti, ad esempio mettendoli nelle scatole. Preciso che per pulizie intendo la pulizia del pavimento e non delle macchine. Non vi era un'impresa esterna addetta alle pulizie. Di norma, il SI. chiamava uno di noi e ci diceva di pulire. Anche a me è capitato Pt_6 di fare le pulizie nel mio reparto. Ricordo anche che a dirci di fare le pulizie era altresì il chimico, SI. . Non vi è Persona_5 mai stato, che io ricordi, alcun periodo di riduzione dell'orario di lavoro, abbiamo sempre osservato gli orari che ho menzionato prima. Ricordo che nelle buste paga trovammo giornate riportate come assenze, mentre noi avevamo lavorato. Di fronte alle nostre rimostranze, il SI. ci disse che l'importante era che noi ricevevamo lo stipendio. Tuttavia, per noi quelle ore di Pt_6 assenza non venivano pagate pur avendo lavorato. Ciò si verificò anche per permessi e festività. Non so precisare se per tali voci nella busta paga era presente la liquidazione di indennità sostitutiva, ma comunque l'importo della retribuzione mensile era lo stesso tutti i mesi, anche quando trovavamo queste voci. Ricordo anche che nelle buste paga a volte trovavamo la voce trasferta Italia, ma noi non abbiamo mai fatto alcuna trasferta. I dati da inserire nelle buste paga venivano stabiliti dal SI.
, che poi li trasmetteva al commercialista di Salerno per l'elaborazione dei prospetti. Il mio stipendio ammontava Persona_3 sempre ad euro 1.200,00 o euro 1.300,00 al mese a seconda di quanti turni notturni osservavo, visto che questi venivano retribuiti con una maggiorazione. Non ho mai visto o esaminato la busta paga della IG . Durante l'intero periodo, Pt_1 ricordo poi che trovammo nelle buste paga la voce CIG, non ricordo se a zero ore, ma noi avevamo sempre a lavorare, e per noi intendo tutti gli operai inclusi quelli addetti al confezionamento ed inclusa la ricorrente. Ciò è capitato due o tre volte, sia presso il vecchio stabilimento, sia presso il nuovo. Io ho in corso una vertenza dinanzi all'Ispettorato del Lavoro perché ho impugnato il licenziamento intimatomi ed ho anche chiesto alla società il pagamento di differenze retributive. Confermo che il problema delle assenze in busta paga riguardò tutti i dipendenti compresa la ricorrente. Le buste paga ci sono state consegnate in forma cartacea, tranne l'ultimo anno, quando venne introdotto un sistema elettronico e i prospetti ci arrivavano sul telefono”.
7 : “Ho lavorato per la società resistente dal 10.1.2000 fino al 28.2.2020, con mansioni di responsabile di Persona_3 stabilimento. Conosco la ricorrente, la quale, quando io sono arrivato, lavorava già, con mansioni di confezionatrice. L'orario di lavoro della ricorrente, come di tutte le altre operaie addette al confezionamento, era articolato su 3 turni orari, dal lunedì al venerdì, turni che andavano dalle 6.00 alle 14.00 e dalle 14.00 alle 22.00. Raramente è capitato che le operaie osservassero il turno notturno, che comunque andava dalle 22.00 alle 6.00. Difficilmente ho visto la ricorrente lavorare di notte, anche perché il marito lavorava con noi e non la faceva venire. Il marito della ricorrente era responsabile dell'ufficio amministrativo. Ricordo che il pastificio si trasferì dalla precedente sede in Via Risorgimento alla nuova sede sita nella zona industriale di Montoro, area
Pip. Tale trasferimento venne avviato nel 2014 e, se ben ricordo, venne completato nel 2016-2017, allorquando cominciammo a fare i collaudi delle nuove macchine. Nel nuovo stabilimento tutti i macchinari erano nuovi, e vi erano installate 3 linee di produzione. Inoltre, avrebbe dovuto essere installata una quarta linea, che doveva essere trasferita dal vecchio stabilimento, ma ciò non è mai accaduto a causa di un blocco;
quindi, la quarta linea non è mai stata installata. I nuovi macchinari hanno presentato dei problemi sin dalla fase di collaudo, problemi legati sia a guasti ed avarie, sia all'assenza di supporto da parte delle imprese fornitrici e costruttrici dei macchinari, e ciò a causa di una lite con la proprietà. Quindi, ci siamo trovati ad affrontare questi guasti senza neppure avere la formazione necessaria per conoscere il funzionamento di base delle macchine.
Ciò ha comportato numerosi blocchi della produzione e ci ha costretti a buttare via una quantità considerevole di prodotto. Tali problematiche si sono protratte fino a quando io sono andato via, poiché esse sono state risolte solo parzialmente, nel senso che siamo riusciti in parte a conoscere il funzionamento dei macchinari, per i quali era prevista un'assistenza da remoto che non ci
è mai stata fornita, mentre sono rimasti fermi i problemi relativi ai guasti, che peraltro si sono accavallati. Tutte e tre le linee di produzione erano interessate da questa situazione. Preciso che le 3 linee non lavoravano mai contemporaneamente tutte insieme, al massimo 2. Quando si verificavano questi blocchi, gli addetti al confezionamento restavano a casa e non venivano a lavorare, perché la produzione era ferma. Al massimo, venivano a lavorare alcuni operai addetti alla produzione per liberare lo stabilimento dal prodotto non più utilizzabile e, quindi, da smaltire. Preciso che a causa di tutto ciò, abbiamo dovuto buttare molti quintali di pasta. In queste giornate in cui le operaie confezionatrici non lavoravano o venivano messe in ferie o in permesso, oppure, se le ferie o i permessi erano esauriti, la giornata veniva registrata come assenza, ma veniva comunque retribuita forfetariamente, attraverso la voce trasferta indicata in busta paga. Ciò è avvenuto anche per la SI.ra . Pt_1 Qualche volta, più o meno una volta al mese, è capitato che la produzione si bloccava e la SI.ra veniva comandata di Pt_1 espletare attività di pulizie, ad esempio della polvere, del pavimento o dei bagni. Non ha mai raccolto la pasta difettosa perché era un lavoro pesante ed inadatto ad una IG. Inoltre, non ha mai lavorato alla produzione, neppure ad un'altra linea.
Queste giornate in cui faceva le pulizie non so dire se fossero riportate in busta paga, come giornate di lavoro ordinario. Non è mai capitato che la ricorrente si sia mai lamentata con me per anomalie nelle indicazioni di ferie permessi ed altro, all'interno dei prospetti paga. Le buste paga venivano, inizialmente, consegnate a mano, in formato cartaceo, poi, non ricordo da quando, venne introdotto un software, a cui si accedeva con la propria password e da cui tutti noi dipendenti potevamo scaricare la busta paga. Non ricordo se questa password ce la diede l'azienda o se ogni lavoratore creava la propria”.
: “Ho lavorato per la società resistente da maggio 1995 fino a novembre 2020, quando ho dato le Controparte_3 dimissioni, con mansioni di operaia addetta al confezionamento. Sono stata una collega della ricorrente, che ha lavorato nel io stesso periodo, anche lei addetta al confezionamento. I nostri turni di lavoro andavano dal lunedì al venerdì dalle 6.00 alle
14.00, oppure dalle 14.00 alle 22.00. Qualche volta abbiamo fatto il turno notturno. Spesso abbiamo lavorato nello stesso turno ma ciò è accaduto più frequentemente quando stavamo alla precedente sede del pastificio. Avevamo la pausa pranzo di un quarto d'ora. Il pastificio chiudeva per 15 giorni ad agosto, durante i quali noi andavamo in ferie. Durante l'anno, noi operaie non potevamo fruire di ferie né di permessi. Ricordo che vi fu un cambio di sede operativa perché la società spostò lo stabilimento altrove, ma non ricordo il periodo preciso. Dopo il passaggio al nuovo stabilimento, la società ci collocava in cassa integrazione ordinaria e straordinaria, non saprei dire. Né so dire comunque con precisione quando ciò si verificava, posso solo dire che ricorreva di frequente durante l'anno. Tuttavia, anche quando venivamo messe in cassa integrazione, noi operaie confezionatrici abbiamo sempre lavorato. É vero che, nel nuovo stabilimento, vi erano nuovi macchinari che talvolta si guastavano e si fermavano. Tuttavia, ribadisco che anche in questi casi, noi abbiamo sempre lavorato, ad esempio imbustavamo la pasta a mano se la macchina era ferma. Ricordo che noi addette al confezionamento facevamo anche le pulizie nella zona della produzione e nei bagni, e ciò ogni qualvolta occorreva perché non vi era una impresa di pulizie, e non solo quando i macchinari erano fermi per guasto. Inoltre, ci veniva chiesto di fare e facevamo la raccolta della pasta difettosa che andava buttava via. Questo tutte noi addette al confezionamento. Quando si verificava qualche guasto ad una macchina, noi non siamo mai rimaste a casa, ma siamo sempre andate al lavoro regolarmente, perché si poteva fare altra attività, ad esempio, come ho detto prima, imbustare a mani. A dirci cosa fare di volta in volta, ad esempio fare le pulizie o raccogliere la pasta da buttare,
8 era il SI. , anche lui dipendente della società, addetto al laboratorio. Anche il SI. ci diceva cosa fare Persona_5 Pt_6 e ci dava disposizioni. Nelle buste paga alcune giornate lavorative ci venivano contabilizzate come assenza non retribuite.
Inoltre, vi erano delle voci, tra cui le trasferte, che io non ho mai fatto, che non riusciamo a comprendere. Non abbiamo però mai protestato con la proprietà. Vi era un rappresentante sindacale, a cui chiedemmo chiarimenti, che però non siamo riuscite ad ottenere. Le buste paga ci venivamo consegnate a mano in formato cartaceo, è sempre stato così. Oltre a riempire le buste con il prodotto, noi confezionatrici facevamo anche la chiusura, cioè si SIillava la busta con una saldatrice a pedale. Confermo che anche la linea di produzione ebbe problemi e guasti, tanto che talvolta abbiamo dovuto buttare il prodotto, e noi confezionatrici abbiamo aiutato a raccoglierlo. In queste occasioni, né io né la mia collega siamo mai rimaste a casa, Pt_1 abbiamo sempre lavorato, ad esempio proprio per raccogliere il prodotto da smaltire oppure si imbustava la altra pasta pronta per il confezionamento o ancora si scartava altro prodotto non idoneo. Insomma, non siamo mai rimaste inattive o a casa, abbiamo sempre lavorato. Preciso che io vedevo la SI.ra anche ad inizio e a fine turno, in tutto eravamo 4 o 5 Pt_1 confezionatrici”.
: “Sono un dipendente della società resistente, con mansioni di operaio, addetto al reparto produzione, sin Tes_4 dal 1996. La ricorrente è stata una mia collega, nonché mia testimone di nozze. Ricordo che, circa 7 anni fa, la società ha trasferito lo stabilimento da via Risorgimento in Montoro ad altra sede, sempre in Montoro, alla zona industriale. Il trasferimento in sé non ha richiesto molto tempo. Però subito dopo vi sono stati grossi problemi perché erano state acquistate nuove macchine per la produzione. In particolare, noi operai dovemmo fare un periodo di formazione perché non conoscevamo CP_ le macchine, e ciò anche con i tecnici della ditta fornitrice Inoltre, le macchine ebbero anche delle avarie. A causa di ciò, vi furono diversi fermi della produzione, e ciò per almeno un paio di anni dopo il trasferimento. Durante tali periodi di fermo della produzione, solo alcuni operai andavano a lavoro. Gli altri, me compreso, sono stati collocati in cassa integrazione a rotazione.
Durante tali fermi, poteva capitare che la società ci collocasse in ferie o ci facesse fruire di permessi. Confermo che, all'inizio,
l'azienda dovette rottamare alcuni lotti di prodotto a causa delle avarie tecniche. Anche oggi può capitare ciò, ad esempio quando se ne va la corrente, e la pasta deve essere buttata. Della raccolta della pasta da buttare si occupava un operaio specificamente addetto. Poteva capitare che le addette all'imbustamento dessero una mano se presenti nello stabilimento. Io però non mi occupavo di guardare anche il reparto imbustamento, mi limitavo a seguire le linee produttive. Quando le linee erano ferme, le addette all'imbustamento non sono mai venute per controllare o seguire attività sulle macchine, non era loro compito. La ricorrente era addetta al reparto imbustamento. Confermo che anche lei, durante i periodi di C.I.G., non veniva a lavorare, così come, quando capitava un fermo della produzione, non sempre veniva allo stabilimento. In genere, in base a quello che posso ricordare, l'imbustamento si faceva sempre. Però anche per le addette a tale reparto di imbustamento vi sono stati dei periodi di fermo. Io quando stavo in cassa integrazione, stavo a casa. Non posso perciò dire se in tali giornate la ricorrente fosse presente o meno nello stabilimento. Inoltre, si lavorava su turni. A me solo qualche volta è capitato di dover andare allo stabilimento quando si verificava un fermo della produzione per assistere i tecnici, ma non ero in cassa integrazione.
Comunque, era stato stabilito un periodo fisso di cassa integrazione solo nel primo anno, in seguito il periodo, che era di 10 o al più 12 giorni, era mobile, nel senso che, se vi era necessità di lavorare in base alle eSIenze aziendali, i giorni di C.I.G. venivano spostai rispetto a quelli lavorati. Non so dire se la ricorrente abbia avuto riduzioni dell'orario lavorativo. So solo che nell'ultimo periodo ha lavorato part time. preciso però che io lavoro in un altro reparto, distante dall'imbustamento, e quindi non posso conoscere gli orari di entrata e di uscita delle operaie che vi sono addette. La ricorrente si occupava anche delle pulizie, ma, come tutti noi, solo della propria postazione o all'interno del proprio reparto. Noi ci occupavamo di sistemare il luogo di lavoro, ma senza attività di pulizia vera e propria. Inoltre, dopo il trasferimento, ciascuno di noi si è occupato di fare la pulizia iniziale della propria postazione o della macchina a cui era addetto. Lo stabilimento veniva chiuso nel mese di agosto per 15 giorni, e noi venivamo collocati in ferie. Alcuni colleghi prendevano le ferie a luglio. Però anche durante l'anno fruivamo tutti delle ferie su nostra richiesta. Le buste paga ci sono sempre state consegnate regolarmente, prima in formato cartaceo con consegna a mani e, da circa 3 o 4 anni, ci arrivano in formato digitale sul telefonino. La società ha dato a ciascuno di noi la sua password per accedere alle buste paga. Sono stato e sono un rappresentante sindacale della SIla CGIL. Riconosco il documento allegato sub n. 12 nella produzione di parte resistente, che mi viene esibito, e che io ho sottoscritto. Si tratta di un accordo, del quale però non rammento esattamente il contenuto in questo momento. Io come rappresentante sindacale non ha mai ricevuto lamentele da nessun operaio riguardo all'indicazione di giornate in busta paga come C.I.G. o come riduzione dell'orario di lavoro anziché come giorni effettivamente lavorati. La ricorrente era iscritta alla mia SIla”.
3. Siffatte dichiarazioni devono ritenersi coerenti e provenienti da soggetti attendibili, privi di qualsiasi interesse, anche di mero fatto alla presente vicenda
9 processuale, e, pertanto, idonee a fondare il convincimento del giudicante, ad eccezione di quanto dichiarato dal SI. Testimone_3
Più precisamente, si rileva l'inattendibilità della dichiarazione del teste atteso Tes_3 che quanto da lui riferito, all'udienza del 21.3.2024, in ordine procedimento da egli introdotto dinanzi all'Ispettorato del Lavoro per questioni analoghe a quelle oggetto del presente giudizio, integra una circostanza idonea a minare in concreto la sua affidabilità per i possibili vantaggi che una eventuale dichiarazione compiacente possa avere nella propria sfera personale (Cassazione civile, sez. lav., 03/10/2007, n. 20731:
“Il collega di lavoro del dipendente sottoposto a procedimento disciplinare per fatto addebitato ad entrambi in concorso non è titolare di interesse, neppure ad adiuvandum, che possa legittimare la sua partecipazione al giudizio nel quale il dipendente impugni la sanzione disciplinare irrogatagli, avendo tale giudizio oggetto necessariamente limitato a tale sanzione;
ne consegue che la deposizione testimoniale dello stesso è ammissibile e non può essere esclusa a priori, restando peraltro attribuita al prudente apprezzamento del giudice di merito, la cui valutazione è incensurabile in cassazione se correttamente motivata, di verificare in concreto l'attendibilità della deposizione testimoniale del collega di lavoro”).
D'altra parte, l'esistenza di un contenzioso stragiudiziale con la società è a sua volta idonea a creare una condizione di inimicizia o di avversione contro il datore di lavoro, vieppiù considerando che si è ritenuto illegittimamente licenziato. Tes_3
Pertanto, si ritiene che detta dichiarazione testimoniale non sia munita di affidabilità probatoria e, perciò, inutilizzabile ai fini della decisione.
4. Il complessivo esame del residuo compendio istruttorio impone di disattendere la domanda volta al riconoscimento della retribuzione per le ore di assenza giustificata contabilizzate nei prospetti paga, in uno ad ogni conseguenziale pretesa.
Invero, dalle dichiarazioni testimoniali sopra riportate, non è possibile evincere una prova ragionevolmente convincente della fondatezza della tesi avanzata in ricorso, ed in specie della circostanza che la ricorrente abbia prestato attività lavorativa per ciascuna o alcune delle ore contabilizzate in busta paga come assenze giustificate.
Difatti, nessuno dei testi escussi ha fornito dichiarazioni sufficientemente probanti in tal senso, poiché i testimoni addotti da ciascuna delle parti hanno riferito circostanze SInificativamente contrastanti e contraddittorie sul punto, il che impedisce di ritenere raggiunta la prova dei diritti rivendicati in ricorso.
Tutti i testi hanno confermato che, a decorrere dal 2016, l'attività produttiva era stata trasferita presso il nuovo stabilimento del pastificio e che, a causa del malfunzionamento delle macchine, la produzione aveva subìto dei rallentamenti e talora dei fermi.
10 Pertanto, l'istruttoria orale ha confermato quanto già documentalmente provato, ossia che il datore di lavoro, per fronteggiare le difficoltà economiche dovute al fermo della produzione, abbia fatto ricorso per lunghi periodi alla C.I.G. a zero ore ed abbia stipulato specifiche intese con le rappresentanze sindacali aziendali.
In specie, agli atti risulta affoliato l'accordo aziendale integrativo del 23.6.2016, con cui le parti avevano convenuto “di comune intesa di concordare una riduzione di orario lavorativo variabile per- ogni dipendente al fine di rendere compatibile le necessità produttive reali con le eSIenze di manodopera;
la riduzione verrà modulata di mese in mese in base alla capacità produttive reali e alle conseguenti eSIenze di turnazione;
l'azienda, al fine di salvaguardare le eSIenze reddituali dei propri dipendenti riconoscere un rimborso variabile, determinato di mese in mese in base alle reali possibilità, come indennità per il ristora di spese di mobilità, vitto, spostamento;
tale intesa procederà di comune intesa fino a quando le condizioni di ripristino della produzione lo richiederanno al fine di preservare le eSIenze aziendali e il benessere lavorativo dei dipendenti”.
Nonostante quanto così stabilito, la ricorrente ha lamentato di aver sempre provveduto all'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa in tutte le ore contrattualizzate, sebbene, per alcune di esse, il datore aveva operato una decurtazione sulla retribuzione, riportandole nelle buste paga come giornate non lavorate per assenza giustificata.
Tale assunto, tuttavia, non trova una convincente conferma in istruttoria, in quanto, se
è pur vero che la teste abbia riferito di aver sempre lavorato, insieme alle altre CP_3 sue colleghe, operaie imbustatrici, inclusa la ricorrente, tale dichiarazione è insufficiente a confermare la tesi prospettata in ricorso poiché contrastata da quanto dichiarato dagli altri testi.
Il teste ha confermato che anche per le operaie addette all'imbustamento vi sono Pt_4 stati dei periodi di fermo dell'attività di lavoro, sebbene egli non abbia chiarito se tali sospensioni riguardassero solo la C.I.G. oppure anche singole giornate di assenza autorizzata.
Il teste ha espressamente riferito che, quando le operaie del reparto Pt_6 imbustamento non venivano a lavorare a causa di fermi produttivi, e quando esse avevano esaurito ferie e permessi, la giornata di assenza veniva riportata in busta paga ma comunque retribuita forfettariamente attraverso la liquidazione della voce
“trasferta Italia”.
Il teste ha riferito che, a causa dei fermi produttivi, tra il 2017 e il 2018 tutti Per_5 gli operati lavorarono di meno sia per il ricorso alla cassa integrazione sia perché, non potendo produrre, era stato loro ridotto l'orario di lavoro.
11 Di segno opposto è la dichiarazione del teste , secondo cui, quando gli operai non Tes_1 lavoravano a causa della riduzione produttiva, nella busta paga veniva riportata la dicitura cassa integrazione, aggiungendo che, nei suoi prospetti paga, i giorni non lavorati non erano mai stati indicati come assenze, e che, al di fuori dei periodi di cassa integrazione, non vi erano state riduzioni dell'orario di lavoro, poiché l'accordo sindacale riguardava proprio la cassa integrazione.
Tale dichiarazione, oltre ad essere limitata alla sola posizione del teste stesso quanto alla contabilizzazione di assenza giustificate, in realtà è sconfessata dagli atti di causa, dai quali risultano non solo le autorizzazioni per la C.I.G. ed il contratto di solidarietà, ma anche il predetto accordo aziendale del 23.6.2016, inerente proprio alla riduzione dell'orario di lavoro, riduzione che la società ha verosimilmente attuato in forma verticale, ossia sospendendo le prestazioni di uno o più lavoratori in singole giornate e riportandole nei prospetti paga come assenze giustificate.
A tutto ciò si aggiunga che i prospetti paga risultano sottoscritti per quietanza, oltre che per ricevuta ed accettazione, da parte della lavoratrice, la quale non ha operato disconoscimenti, e ciò per tutte le mensilità interessate.
Ebbene, pur volendo ammettere la lavoratrice a provare di aver maturato il diritto ad ulteriori retribuzioni rispetto a quelle già liquidate, corrisposte e quietanzate, senz'altro si riscontra la necessità di un ancor più intenso assolvimento dell'onere probatorio e, a monte, di quello di allegazione dei fatti, dovendosi superare l'espresso contenuto di una manifestazione negoziale cristallizzata in un documento scritto, con cui la lavoratrice stessa ha esternato il riconoscimento di una totale soddisfazione di ogni diritto retributivo.
Il tutto postulerebbe l'allegazione del metus, ossia del timore del lavoratore di poter perdere il lavoro ed il reddito se non avesse sottoscritto quietanze ovvero dichiarazioni di rinuncia o di integrale soddisfazione, con effetto liberatorio del datore di lavoro.
In sintesi, reputa il giudicante che la prova contraria rispetto ad una dichiarazione liberatoria scritta debba assumere una particolare intensità, tale da convincere che il contenuto documentale non corrisponda alla realtà dei fatti, intensità che, nel caso di specie, non emerge dall'istruttoria espletata, dovendo opportunamente ribadirsi che le contraddittorie risultanze della prova orale raccolta non permettono di affermare con sicurezza che la lavoratrice abbia soddisfatto l'onere dimostrativo a suo carico, ossia che essa abbia certamente dimostrato di aver lavorato in una o più giornate riportate nei prospetti paga come assenza giustificate.
12 In conclusione, questo giudicante ritiene che la dimostrazione dell'effettivo espletamento di lavoro eccedente a quello contabilizzato dal datore non possa ritenersi conseguita, e ciò neppure attraverso il ricorso a presunzioni semplici, con conseguente rigetto di tale segmento di domanda.
5. Si rivela, altresì, infondata la domanda diretta ad ottenere l'indennità sostitutiva per ferie non godute, permessi e R.O.L., in quanto risulta provato sia il godimento delle ferie da parte della ricorrente nel corso del rapporto lavorativo, sia la monetizzazione dei giorni residui non goduti. Invero, sul punto l'esito della prova orale è concordante.
I testi , , e hanno riferito di aver fruito regolarmente delle Tes_1 Per_5 Pt_6 Pt_4 ferie, sia durante il periodo di chiusura dello stabilimento, a ridosso di Ferragosto, sia in altri periodi dell'anno, tra cui Natale e Pasqua, e ciò a richiesta dei lavoratori stessi.
Nonostante quanto sopra indicato in punto di irrinunciabilità del relativo diritto,
l'onere probatorio del datore di avvisare il lavoratore circa la mancata fruizione di ferie opera pur sempre a condizione che vi sia prova dell'omesso godimento del riposo feriale, ossia che vi sia un saldo ferie positivo in favore del lavoratore.
Sarebbe spettato alla ricorrente fornire elementi di prova idonei a superare il contenuto dei dati a riguardo contabilizzati nei prospetti paga agli atti, i quali, invece, contemplano l'assenza di un saldo positivo per ferie e permessi.
Né risulta meglio specificata in ricorso una eventuale differenza tra il monte ferie e permessi di C.C.N.L. ed il numero di giornate contabilizzate nei prospetti per tali titoli.
Ad analoga conclusione si perviene per l'attività lavorativa prestata nelle giornate festive, sempre retribuita dalla società secondo quanto emerge dall'espressa dichiarazione del teste di parte ricorrente, SI. (“Quando capitava che Testimone_5 lavoravo nelle giornate festive, ho sempre percepito la maggiorazione della retribuzione. Negli anni non ho avuto problemi a fruire dei permessi quando necessari”).
Non vi è, poi, una sufficiente prova della prestazione di lavoro in giorni festivi da parte della ricorrente, specie considerando quanto riferito dal teste in merito (“Nelle Per_5 giornate festive non si lavora. Ricordo che più di dieci anni fa mi è capitato qualche volta di lavorare in un giorno festivo. Ciò anche per il reparto confezionamento. Anzi, da quando stiamo al nuovo stabilimento, non si verifica più che lavoriamo nelle festività”).
Neppure soccorre la documentazione agli atti, giacché, per i R.O.L., la società ha espressamente previsto, con le disposizioni di servizio del 7.1.2013 e dell'8.1.2018, trasmesse ai lavoratori dipendenti, “una flessibilità di 10 minuti in ingresso e in uscita che non verrà recuperata ma scomputata dal computo annuale dei R.O.L.”.
13 Ciò induce a ritenere che eventuali discrepanze nella fruizione di siffatte ore di permesso retribuito fossero verosimilmente oggetto di compensazione sulle oscillazioni dell'orario ordinario.
In sintesi, non è emersa una sufficiente prova della natura mendace delle registrazioni contenute nei prospetti paga, essendo invece dimostrato che la società consentiva regolarmente la fruizione delle ferie e dei permessi ai dipendenti, per le prime o nel periodo estivo o a richiesta.
Di conseguenza, va riscontrata l'infondatezza anche di tali rivendicazioni retributive.
6. Si rivela, invece, fondata la domanda volta ad ottenere il pagamento del saldo del T.F.R., che risulta, nel suo complesso, quantificato nella somma lorda di €
30.373,93 nell'apposita busta paga in atti.
Sussistono, quindi, gli elementi costitutivi del diritto ex art. 2120 c.c., tra cui la cessazione del rapporto di lavoro subordinato, pacifici tra le parti.
Dalla predetta somma vanno detratte le somme già corrisposte da Controparte_1
a titolo di acconto, che, per altrettanto pacifica ammissione delle parti,
[...] ammontano ad € 16.500,00, tenuto conto, in ogni caso, di quanto risulta dalle ricevute dei bonifici bancari prodotti in atti dalla società.
Anzi, occorrerà considerare anche l'ulteriore acconto di € 1.200,00 corrisposto dalla resistente per acconto T.F.R. con bonifico bancario del 15.9.2023, la cui ricevuta è stata prodotta in corso di causa ed è stata acquisita, trattandosi di documento sopravvenuto nel corso del giudizio. Pertanto, va detratta la somma di € 17.700,00.
Sul punto, si osserva che tale somma va decurtata senza eseguire alcuna lordizzazione, in forza dei consolidati criteri interpretativi indicati dalla giurisprudenza di legittimità
(Cassazione civile, sez. lav., 07/07/2008, n. 18584: “L'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali, tenuto conto, quanto alle prime, che la trattenuta, da parte del datore di lavoro, della parte di contributi a carico del lavoratore è prevista, dall'art. 19 l. 4 aprile 1952 n. 218, in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza, ai sensi dell'art. 23, comma 1, medesima legge;
e che il datore di lavoro, che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito, è da considerare - salva la prova di fatti a lui non imputabili - debitore esclusivo dei contributi stessi (anche per la quota a carico del lavoratore); ed atteso, quanto alle ritenute fiscali, che il meccanismo di queste inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione predetti non ha il potere d'interferire. Ne consegue che, in sede di accertamento contabile delle differenze retributive spettanti ad un lavoratore, dalle somme lorde spettanti allo stesso devono essere detratte le somme corrisposte dal datore nel loro concreto ed effettivo importo, a nulla rilevando che il datore non abbia operato le ritenute
14 previdenziali e fiscali prescritte”; in tal senso: Cassazione civile, sez. lav., 25/05/2018, n.
13164; 14/09/2015 n. 18044; 04/06/2014, n. 12566; 13/09/2013, n. 21010;
13/02/2013, n. 3525; 05/10/2009, n. 21211).
Dunque, la SI.ra ha diritto alla corresponsione, a titolo di saldo del Parte_1
T.F.R., della somma lorda di € 12.673,93.
Le somme liquidate vanno intese al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali di legge, in virtù di solido indirizzo giurisprudenziale (Cassazione civile, sez. lav., 09/03/2020,
n. 6639). Le somme medesime vanno maggiorate, ai sensi dell'art. 429 co. 3 c.p.c., degli interessi legali sugli importi annualmente rivalutati, con decorrenza dalla data di maturazione del credito sino al saldo. Assorbito ogni altro profilo.
7. In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'accoglimento parziale del ricorso, che determina una situazione di soccombenza parziale assimilabile alla soccombenza reciproca (Cassazione civile, sez. lav., 16/01/2020, n. 812; sez. II,
08/10/2021, n. 27364; conforme: sez. I, 11/06/2021, n. 16563; sez. lav., 25/06/2020,
n. 12632; sez. III, 20/04/2020, n. 7961; sez. III, 15/01/2020, n. 516; conforme: sez. II,
24724/2019), nonché l'oggetto del giudizio, la natura e la qualità delle parti e le rispettive condotte processuali e preprocessuali costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c. nel testo risultante a seguito di C. Cost. 77/2018, che ne impongono la compensazione nella misura di un terzo.
La residua parte segue la soccombenza e viene liquidata come in dispositivo, ai sensi del D. M. 55/2014, come modificato dal D. M. 147/2022.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) condanna in persona del l. r. p. t., al pagamento, in Controparte_1 favore di , della complessiva somma lorda di € 12.673,93 a titolo Parte_1 di saldo del T.F.R., oltre interessi legali sugli importi annualmente rivalutati, con decorrenza dalla data di maturazione del credito e sino al saldo;
2) rigetta per il resto il ricorso;
3) compensa le spese di lite in misura di un terzo e condanna Controparte_1
in persona del l. r. p. t., al pagamento della residua parte, che liquida in €
[...]
1.800,00, oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Avellino, 14.7.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
15