Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 13/06/2025, n. 2284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2284 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4010/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice -
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4010 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024 riservata in decisione con ordinanza del 30.5.2025 avente ad oggetto modifica condizioni inerenti la regolamentazione della responsabilità genitoriale vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliato in San Nicola Parte_1 C.F._1
La Strada alla Via A. Manzoni, 86 P.co delle Magnolie presso lo studio dell'avv. Gessica Casale che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
C.F. elettivamente domiciliata in Parte_2 C.F._2
Frattamaggiore alla via P.M. Vergara, 140 presso lo studio dell'avv. Gennaro Tecame che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
AVV. con studio in Qualiano alla P.zza G. D'Annunzio, 4 in qualità di Controparte_1
curatore speciale del minore C.F. nato a Persona_1 C.F._3
Caserta il 26.5.2021 giusta decreto di nomina del 18.7.2024
CURATORE SPECIALE DEL MINORE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.5.2024 e regolarmente notificato, il ricorrente (nato a [...] il
7.12.1978), premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale con la resistente (nata a [...] il [...]), dalla quale è nato un figlio (nato a [...] il [...]) - chiedeva Persona_1
modificarsi le statuizioni di cui al provvedimento del Tribunale di Napoli Nord del 10/14.12.2021 reso nel procedimento n. 4209/2021 V.G..
In particolare, deducendo una grave inadempienza della resistente in ordine alla regolamentazione delle visite nei confronti del figlio chiedeva
1. confermare l'affido condiviso del minore, , Per_1
ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso il padre e diritto di visita della madre, due pomeriggi a settimana dalle 16.30 alle 19.30, week end alterni con prelievo del minore presso
l'abitazione paterna alle ore 9:00 del sabato mattina e rientro la domenica sera alle 20:00. Durante le festività natalizie ciascun genitore terrà con sé il figlio, ad anni alterni, a partire dall'anno in corso, dal 24 al 26 dicembre, oppure dal 31 dicembre al primo gennaio e dal 5 al 6 gennaio. Durante le festività pasquali, invece, il minore trascorrerà con uno dei genitori le intere giornate di Pasqua e di Lunedì dell'Angelo, salvo diverso accordo. Durante le ferie, il figlio trascorrerà con ciascuno dei genitori due settimane consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 giugno di ogni anno;
comunicando la località ove il minore trascorrerà le vacanze. Naturalmente gli accordi circa il diritto di visita sono sempre modificabili, previo accordo sereno e pacifico con ovviamente anticipo;
2. stabilire un assegno di mantenimento per il minore, , a carico della madre, di €. 400,00 Per_1
al mese, oltre alle spese straordinarie, al 50%, previamente concordate e comunicate e secondo le
Contr modalità previste dalle linee guida del 3. ammonire la sig.ra per inosservanza Parte_2 dell'accordo sottoscritto il 30.11.2021; 4. modificare i provvedimenti in vigore così come indicato nei precedenti punti;
5. condannare la sig.ra al risarcimento del danno, da determinarsi Parte_2
in via equitativa.
6. Condannare la sig.ra alle spese di lite del giudizio de quo con Parte_2
attribuzione al costituito difensore.
Nel costituirsi in giudizio la resistente, contestando quanto dedotto nel libello introduttivo, chiedeva la conferma delle disposizioni contenute nel provvedimento emesso dal Tribunale di Napoli Nord, con vittoria di spese.
Con decreto veniva fissata udienza di comparizione delle parti per l' 11.10.2024.
Con istanza depositata il 17.7.2024 parte ricorrente chiedeva adottarsi i provvedimenti nell'interesse del minore a tutela della genitorialità.
Con decreto del 18.7.2024 il Giudice delegato, ritenuta l'insussistenza dei presupposti per provvedere inaudita altera parte disponeva un monitoraggio a mezzo dei SS di Orta di Atella competenti per
2 R.G. n. 4010/2024
territorio; nominava un curatore speciale nella persona dell'avv. al fine di Controparte_1
monitorare i rapporti padre-figlio; fissava udienza al 7.8.2024, sezione feriale.
Nel costituirsi in giudizio il curatore speciale chiedeva di avviare i genitori ad un percorso di mediazione familiare e di sostegno alla genitorialità; avviare il minore alla scolarizzazione;
chiedeva di garantire al minore frequentazioni con il nucleo familiare del padre, previa verifica Per_1 della situazione familiare e ambientale, riservando all'esito ogni richiesta istruttoria.
All'udienza del 7 agosto 2024 le parti ed il curatore speciale comparivano personalmente dinanzi al
Giudice delegato della sezione feriale dando atto di aver raggiunto un accordo in ordine ai profili concernenti la regolamentazione del diritto di visita;
veniva, pertanto, disposto rinvio dinanzi al
Giudice delegato.
All'udienza dell'11 ottobre 2024 le parti comparivano innanzi al Giudice delegato (dott.ssa Sequino), il quale dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, sentite le parti, in via provvisoria confermava l'affido condiviso e la disciplina del diritto di visita, come concordata, salvo diversi accordi e tenuto conto dell'interesse del minore;
confermava il mantenimento nella misura di 400,00 euro, oltre spese al 50%; disponeva il prosieguo del monitoraggio da parte dei Servizi Sociali competenti per territorio (ossia il comune di Orta di Atella essendo le parti ivi residenti, unitamente al minore); rinviava in prosieguo all'udienza del 28.3.2025.
All'udienza del 28.3.2025 le parti chiedevano un rinvio per bonario componimento.
All'udienza del 28.5.2025, tenutasi in modalità cartolare, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo, con l'assenso del curatore.
Ritenuta la causa matura per la decisione, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione senza i termini ex art. 473-bis.21, ultimo comma c.p.c.
La domanda proposta è fondata e va, pertanto, accolta.
A modifica delle statuizioni di cui al decreto del Tribunale di Napoli Nord del 10/14.12.2021, nel giudizio n. 4209/2021 VG, le parti hanno concordemente chiesto di recepire gli accordi che di seguito si trascrivono:
1. Il minore è affidato in maniera congiunta ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre;
2. le decisioni più importanti relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, del minore predetto vengono assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso;
3. Il sig. lavora presso lo Stato Maggiore dell'esercito in Roma a settimane alterne, la Parte_1
prima e la terza di ogni mese è a riposo, per cui potrà esercitare il proprio diritto di visita così come
3 R.G. n. 4010/2024
accordatosi nel corso del giudizio, ovvero a giorni alterni dall'uscita di scuola 14:30 fino alle 17:00 per poi riaccompagnarlo a casa materna;
4. Il sabato lo trascorre con la madre e la domenica con il padre dalle 10:00 fino 19:00; Sempre salvo diverse richieste volontà e richieste del minore predetto.
5. Le festività natalizie, ciascun genitore terrà con sé il figlio, ad anni alterni, a partire dall'anno in corso, il 24 con il padre, il 25 con la madre ed il 26 dicembre con il padre, oppure il 31 dicembre con la madre ed il primo gennaio con la madre e al 6 gennaio, sempre assecondando i desideri del minore predetto.
6. Le festività pasquali, invece, il minore trascorrerà con uno dei genitori le intere giornate di Pasqua
e di Lunedì dell'Angelo, salvo diverso accordo.
7. Le vacanze estive invece saranno decise di comune accordo tra i genitori, in base alle ferie del
ed alle volontà del minore;
Parte_1
8. A partire dal compimento dei 6 (dico sei) anni del minore, lo stesso dovrà iniziare a pernottare con il padre durante i week end in cui lo stesso è ad Orta di Atella, con prelievo del minore presso
l'abitazione materna alle ore 9:00 del sabato mattina e rientro la domenica sera alle 20:00 presso la stessa.
9. Pertanto, durante le vacanze con pernotto, il figlio trascorrerà con ciascuno dei genitori due settimane alternate (ad esempio la prima e la terza di agosto e/o la seconda e la quarta) da stabilirsi concordemente entro il 30 giugno di ogni anno;
comunicando la località ove il minore trascorrerà le vacanze. Naturalmente gli accordi circa il diritto di visita sono sempre modificabili, previo accordo sereno e pacifico con ovviamente anticipo;
10. il continuerà a versare un assegno di mantenimento per il minore, , a Parte_1 Per_1 carico della madre, di €. 400,00 al mese, oltre alle spese straordinarie, al 50%, previamente Contr concordate e comunicate e secondo le modalità previste dalle linee guida del
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative ed essendo conformi agli interessi del minore, possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
I compensi spettanti al curatore del minore, ammesso in via provvisoria al Patrocinio a Spese dello
Stato giusta delibera del 3.10.2024 prot. n 887/2024, vengono liquidati con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
4 R.G. n. 4010/2024
a) a modifica delle statuizioni di cui al decreto del Tribunale di Napoli Nord del 10-14 dicembre
2021, nel procedimento recante n. 4209/2021 V.G., prende atto dell'accordo raggiunto tra le parti alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi integralmente trascritte;
b) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio dell' 11 giugno 2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
5