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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Firenze, sez. IV, sentenza 26/02/2026, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Firenze |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 139/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 4, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BELLE BRUNELLA, Presidente e Relatore
MODENA MARCO, Giudice
VISCONTI GIUSEPPE, Giudice
in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 736/2025 depositato il 20/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Firenze
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 568 IMU 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 568 IMU 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 138/2026 depositato il
24/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.r.l. ha proposto ricorso avverso i provvedimenti di accertamento IMU relativi alle annualità 2022 e 2023, notificati dal Comune di Firenze in data 28 maggio 2025, con i quali veniva richiesta la complessiva somma di € 52.481,62 (pari a € 19.191,48 per ciascuna annualità, oltre sanzioni e interessi).
Il ricorso veniva notificato il giorno 28 luglio 2025 e il Comune si costituiva in giudizio in data 20 settembre 2025.
Gli avvisi impugnati concernevano otto particelle catastali facenti parte del complesso immobiliare di pregio storico-architettonico denominato Immobile_1 sito in Firenze, Indirizzo_1, come identificate nell'atto impugnato e nell'allegato schema catastale depositato dalla società ricorrente.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio Ricorrente_1 S.r.l. deduce:
1) l'invalidità delle rendite catastali utilizzate: la contribuente assume che le rendite catastali poste a fondamento degli avvisi non sarebbero mai state ritualmente notificate, né sarebbero state comunicate variazioni idonee a fondare la pretesa impositiva.
2) Il diritto alla riduzione del 50% della base imponibile IMU: la ricorrente afferma che il Immobile_1 sarebbe immobile rientrante tra quelli di cui all'art. 10 D.lgs. 42/2004 e che, pertanto, avrebbe diritto alla riduzione del 50% della base imponibile prevista dall'art. 13, co. 3, lett. a), D.L. 201/2011.
3) L'eccezione di incostituzionalità, eccezione ex art. 1460 c.c. e doppia imposizione: la società sostiene al riguardo quanto segue:
– l'incostituzionalità dell'IMU quale imposta patrimoniale non correlata a redditi effettivi;
– l'applicabilità dell'art. 1460 c.c. per mancata prestazione di servizi comunali;
– la sussistenza di un profilo di doppia imposizione sostanziale.
La società chiede, pertanto, l'annullamento integrale degli atti, la riduzione della base imponibile e la condanna del Comune alle spese.
Costituitosi in giudizio il Comune eccepisce, in via preliminare, la sussistenza di un giudicato esterno. In merito l'ente richiama la sentenza definitiva n. 650/I/2024 relativa alle ingiunzioni n. 99202109080076133330 per IMU 2017 e n. 99202110180078021321 per IMU 2018, pronunciata tra le stesse parti e relativa al medesimo complesso immobiliare, che avrebbe già statuito sulle medesime questioni affermando la legittimità delle rendite catastali, l'insussistenza della riduzione del 50% per difetto della dichiarazione ex art. 13 D.lgs. 42/2004 e l'irrilevanza dei servizi comunali ai fini IMU.
Il Comune ricostruisce, poi, il pregresso rapporto tributario affermando che gli avvisi IMU 2012-2013 sono divenuti definitivi per mancata impugnazione;
avuto riguardo a quelli emessi per gli anni 2014–2018 la società impugnò solo l'agevolazione e, nell'ambito di tali giudizi, la contribuente propose querela di falso avverso le cartoline di notifica, poi rigettata con sentenza definitiva dal Tribunale di Firenze;
relativamente ai provvedimenti per gli anni 2019 e 2020 la società pagò parzialmente senza impugnare il provvedimento di recupero;
infine, per il 2021, l'IMU fu versata sulla base delle medesime rendite catastali oggi contestate senza nulla eccepire.
Venendo, poi, al tema delle notifiche, il Comune ribadisce la ritualità delle notificazioni delle rendite e degli atti impositivi, confermata – del resto - dal giudice ordinario in sede di querela di falso.
Sul merito degli altri motivi l'Ente sostiene, invece, che la riduzione IMU del 50% richiede la dichiarazione formale della Soprintendenza ex art. 13 D.lgs. 42/2004, nella specie mancante;
che l'IMU non è tributo corrispettivo e che l'eccezione di incostituzionalità è manifestamente infondata.
Chiede pertanto che il ricorso venga respinto.
Con ordinanza del 13 gennaio 2026, questa Corte sospendeva in via cautelare gli atti impugnati;
con memoria del 12 febbraio 2026, l'Ente ribadiva l'eccezione di giudicato esterno.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento.
Ritiene questo giudice che l'esame del ricorso debba necessariamente confrontarsi con la sentenza n. 650/
I/2024, passata in giudicato, la quale costituisce giudicato esterno pienamente rilevante nel presente giudizio.
Tale decisione ha già affrontato e definito le medesime questioni oggi riproposte circa la validità delle rendite catastali;
la non spettanza dell'agevolazione del 50% e l'irrilevanza dei servizi comunali ai fini IMU;
ritiene, pertanto, il collegio, uniformandosi all'orientamento della Suprema Corte (Cass. SS.UU. n. 13916/2006), che il giudicato esterno precluda la riproposizione di questioni già definitivamente risolte, anche in giudizi relativi ad annualità diverse, quando queste attengano al medesimo rapporto giuridico. Ne discende che la piena sovrapponibilità dei temi trattati rende le censure innanzitutto inammissibili, essendo il loro riesame precluso.
In ogni caso, anche a voler prescindere dal giudicato, il ricorso risulterebbe infondato in quanto le rendite utilizzate, già ritenute legittime dalla sentenza 650/I/2024 e rispetto alle quali non emerge sia intervenuta alcuna variazione, non solo risultano consolidate per mancata impugnazione, ma sono state altresì giudicate ritualmente notificate in sede di querela di falso ed oramai definitivamente accettate dalla stessa contribuente avuto riguardo all'anno 2021.
Circa l'agevolazione del 50% IMU si osserva, poi, che l'art. 13, co. 3, lett. a), D.L. 201/2011 richiede, quale presupposto imprescindibile, la formale dichiarazione di interesse culturale ex art. 13 D.lgs. 42/2004. Tale dichiarazione non esiste;
la ricorrente stessa ne ammette l'assenza e del resto, il giudicato esterno ha,anche per questo aspetto, come si è visto, già escluso che il bene ne sia dotato.
Sulle ulteriori eccezioni (incostituzionalità, art. 1460 c.c., doppia imposizione), questo giudice reputa le doglianze della ricorrente prive di pregio. L'IMU è, infatti, un'imposta patrimoniale che non richiede in alcun modo una controprestazione. E' noto, poi, che la Corte costituzionale ha più volte confermato la legittimità delle imposte patrimoniali mentre la questione della “doppia imposizione” non trova alcun sostegno normativo o giurisprudenziale nel caso che si esamina.
Alla luce della preclusione derivante dal giudicato esterno e dell'infondatezza nel merito delle questioni prospettate, il ricorso deve, quindi, essere integralmente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna la contribuente al pagamento delle spese del grado a favore dell'ufficio che liquida in euro 3.500,00. Così deciso, in Firenze nella Camera di Consiglio del 24 febbraio 2026.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 4, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BELLE BRUNELLA, Presidente e Relatore
MODENA MARCO, Giudice
VISCONTI GIUSEPPE, Giudice
in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 736/2025 depositato il 20/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Firenze
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 568 IMU 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 568 IMU 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 138/2026 depositato il
24/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.r.l. ha proposto ricorso avverso i provvedimenti di accertamento IMU relativi alle annualità 2022 e 2023, notificati dal Comune di Firenze in data 28 maggio 2025, con i quali veniva richiesta la complessiva somma di € 52.481,62 (pari a € 19.191,48 per ciascuna annualità, oltre sanzioni e interessi).
Il ricorso veniva notificato il giorno 28 luglio 2025 e il Comune si costituiva in giudizio in data 20 settembre 2025.
Gli avvisi impugnati concernevano otto particelle catastali facenti parte del complesso immobiliare di pregio storico-architettonico denominato Immobile_1 sito in Firenze, Indirizzo_1, come identificate nell'atto impugnato e nell'allegato schema catastale depositato dalla società ricorrente.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio Ricorrente_1 S.r.l. deduce:
1) l'invalidità delle rendite catastali utilizzate: la contribuente assume che le rendite catastali poste a fondamento degli avvisi non sarebbero mai state ritualmente notificate, né sarebbero state comunicate variazioni idonee a fondare la pretesa impositiva.
2) Il diritto alla riduzione del 50% della base imponibile IMU: la ricorrente afferma che il Immobile_1 sarebbe immobile rientrante tra quelli di cui all'art. 10 D.lgs. 42/2004 e che, pertanto, avrebbe diritto alla riduzione del 50% della base imponibile prevista dall'art. 13, co. 3, lett. a), D.L. 201/2011.
3) L'eccezione di incostituzionalità, eccezione ex art. 1460 c.c. e doppia imposizione: la società sostiene al riguardo quanto segue:
– l'incostituzionalità dell'IMU quale imposta patrimoniale non correlata a redditi effettivi;
– l'applicabilità dell'art. 1460 c.c. per mancata prestazione di servizi comunali;
– la sussistenza di un profilo di doppia imposizione sostanziale.
La società chiede, pertanto, l'annullamento integrale degli atti, la riduzione della base imponibile e la condanna del Comune alle spese.
Costituitosi in giudizio il Comune eccepisce, in via preliminare, la sussistenza di un giudicato esterno. In merito l'ente richiama la sentenza definitiva n. 650/I/2024 relativa alle ingiunzioni n. 99202109080076133330 per IMU 2017 e n. 99202110180078021321 per IMU 2018, pronunciata tra le stesse parti e relativa al medesimo complesso immobiliare, che avrebbe già statuito sulle medesime questioni affermando la legittimità delle rendite catastali, l'insussistenza della riduzione del 50% per difetto della dichiarazione ex art. 13 D.lgs. 42/2004 e l'irrilevanza dei servizi comunali ai fini IMU.
Il Comune ricostruisce, poi, il pregresso rapporto tributario affermando che gli avvisi IMU 2012-2013 sono divenuti definitivi per mancata impugnazione;
avuto riguardo a quelli emessi per gli anni 2014–2018 la società impugnò solo l'agevolazione e, nell'ambito di tali giudizi, la contribuente propose querela di falso avverso le cartoline di notifica, poi rigettata con sentenza definitiva dal Tribunale di Firenze;
relativamente ai provvedimenti per gli anni 2019 e 2020 la società pagò parzialmente senza impugnare il provvedimento di recupero;
infine, per il 2021, l'IMU fu versata sulla base delle medesime rendite catastali oggi contestate senza nulla eccepire.
Venendo, poi, al tema delle notifiche, il Comune ribadisce la ritualità delle notificazioni delle rendite e degli atti impositivi, confermata – del resto - dal giudice ordinario in sede di querela di falso.
Sul merito degli altri motivi l'Ente sostiene, invece, che la riduzione IMU del 50% richiede la dichiarazione formale della Soprintendenza ex art. 13 D.lgs. 42/2004, nella specie mancante;
che l'IMU non è tributo corrispettivo e che l'eccezione di incostituzionalità è manifestamente infondata.
Chiede pertanto che il ricorso venga respinto.
Con ordinanza del 13 gennaio 2026, questa Corte sospendeva in via cautelare gli atti impugnati;
con memoria del 12 febbraio 2026, l'Ente ribadiva l'eccezione di giudicato esterno.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento.
Ritiene questo giudice che l'esame del ricorso debba necessariamente confrontarsi con la sentenza n. 650/
I/2024, passata in giudicato, la quale costituisce giudicato esterno pienamente rilevante nel presente giudizio.
Tale decisione ha già affrontato e definito le medesime questioni oggi riproposte circa la validità delle rendite catastali;
la non spettanza dell'agevolazione del 50% e l'irrilevanza dei servizi comunali ai fini IMU;
ritiene, pertanto, il collegio, uniformandosi all'orientamento della Suprema Corte (Cass. SS.UU. n. 13916/2006), che il giudicato esterno precluda la riproposizione di questioni già definitivamente risolte, anche in giudizi relativi ad annualità diverse, quando queste attengano al medesimo rapporto giuridico. Ne discende che la piena sovrapponibilità dei temi trattati rende le censure innanzitutto inammissibili, essendo il loro riesame precluso.
In ogni caso, anche a voler prescindere dal giudicato, il ricorso risulterebbe infondato in quanto le rendite utilizzate, già ritenute legittime dalla sentenza 650/I/2024 e rispetto alle quali non emerge sia intervenuta alcuna variazione, non solo risultano consolidate per mancata impugnazione, ma sono state altresì giudicate ritualmente notificate in sede di querela di falso ed oramai definitivamente accettate dalla stessa contribuente avuto riguardo all'anno 2021.
Circa l'agevolazione del 50% IMU si osserva, poi, che l'art. 13, co. 3, lett. a), D.L. 201/2011 richiede, quale presupposto imprescindibile, la formale dichiarazione di interesse culturale ex art. 13 D.lgs. 42/2004. Tale dichiarazione non esiste;
la ricorrente stessa ne ammette l'assenza e del resto, il giudicato esterno ha,anche per questo aspetto, come si è visto, già escluso che il bene ne sia dotato.
Sulle ulteriori eccezioni (incostituzionalità, art. 1460 c.c., doppia imposizione), questo giudice reputa le doglianze della ricorrente prive di pregio. L'IMU è, infatti, un'imposta patrimoniale che non richiede in alcun modo una controprestazione. E' noto, poi, che la Corte costituzionale ha più volte confermato la legittimità delle imposte patrimoniali mentre la questione della “doppia imposizione” non trova alcun sostegno normativo o giurisprudenziale nel caso che si esamina.
Alla luce della preclusione derivante dal giudicato esterno e dell'infondatezza nel merito delle questioni prospettate, il ricorso deve, quindi, essere integralmente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna la contribuente al pagamento delle spese del grado a favore dell'ufficio che liquida in euro 3.500,00. Così deciso, in Firenze nella Camera di Consiglio del 24 febbraio 2026.