TRIB
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 17/12/2025, n. 1126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1126 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. N. 407/2025
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Tribunale di Catanzaro
Il giudice dottoressa RI NT IA , in applicazione straordinaria a distanza in attuazione dell'art. 3 del DL 117/2025 , ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 407/2025 promossa da e rappresentate e difese dall'avv. Marco Boccetti RITA INFANTE Parte_1 Parte_2
CONTRO
e Controparte_1 Controparte_2
rappresentato e difeso come in atti dall' AVVOCATURA GENERALE DELLO
[...]
STATO
provvedendo sulle conclusioni rappresentate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127 ter cpc , qui da intendersi riprodotte , come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
e docenti di ruolo dal 2009 la prima e dal 2010 la seconda Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio il e l' Controparte_3 Controparte_2
. Le ricorrenti contestavano la ricostruzione della carriera e il mancato riconoscimento
[...] integrale del servizio pre-ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato, citando giurisprudenza della Corte di Cassazione che equiparava il servizio a tempo determinato a quello a tempo indeterminato. Inoltre, il ricorso delle docenti mirava a ottenere il riconoscimento giuridico delle prestazioni rese nell'annualità 2013, escluso dalle progressioni economiche a causa di norme sul contenimento della spesa pubblica, con un blocco ritenuto illegittimo , qualora utilizzato a valere sotto il profilo giuridico , da successive sentenze della Corte di legittimità. Le ricorrenti chiedevano al Tribunale di condannare il a versare le differenze retributive maturate (10.640,03 euro CP_1 lordi per e 5.789,94 euro lordi per ) e a inquadrare correttamente le docenti nelle Pt_1 Pt_2 appropriate fasce stipendiali. Si costituivano il e l'ufficio scolastico contestando la prescrizione quinquennale delle CP_1 pretese azionate e nel merito la fondatezza delle stesse
All'udienza odierna sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione . e hanno chiesto riconoscersi il diritto alla Parte_1 Parte_2 ricostruzione della carriera ai fini della condanna al pagamento delle differenze retributive maturate in applicazione del principio , derivante dalla normativa comunitaria, di parità di trattamento dei lavoratori a termine e a tempo indeterminato
Deve premettersi che la clausola 4 dell'Accordo quadro sul contratto a termine esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato. Tale clausola ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Del;
8.9.2011, causa C-177/10 . Persona_1 CP_4
Con riguardo alla tematica della ricostruzione della carriera la Corte di Cassazione si è più volte occupata della conformità al diritto dell'Unione della disciplina interna con riguardo al personale della scuola, nei casi in cui l'immissione in ruolo sia stata preceduta da rapporti a termine ( da ultimo , dopo la pronuncia “Motter” della Corte di Giustizia , di cui si dirà nel prosieguo Cass.
Sentenza n. 31149 del 28/11/2019). La Corte ha statuito, in tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio del personale scolastico poi definitivamente immesso nei ruoli dell'amministrazione , che la normativa nazionale debba essere disapplicata, in quanto in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, laddove l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri normativamente indicati risulti essere inferiore a quella riconoscibile al dipendente comparabile assunto "ab origine" a tempo indeterminato.
La questione si è posta reiteratamente in sede giurisprudenziale in quanto la disciplina dettata per gli assunti a tempo indeterminato, dapprima dal legislatore e poi dalla contrattazione collettiva, fa discendere effetti giuridici ed economici dall'anzianità di servizio, che condiziona sia la progressione stipendiale sia, in genere, lo svolgimento del rapporto.
Nel settore scolastico, infatti, l'anzianità svolge un ruolo di particolare rilievo ogniqualvolta vengano in gioco valutazioni comparative . Ciò spiega perché il legislatore, sin da tempo risalente, ha ritenuto necessario dettare una disciplina specifica dell'istituto del riconoscimento del servizio ai fini della carriera, che costituisce un unicum rispetto ad altri settore dell'impiego pubblico e che si giustifica in ragione della peculiarità del sistema scolastico, nel quale, pur nella diversità delle forme di reclutamento succedutesi nel tempo, l'immissione definitiva nei ruoli dell'amministrazione è sempre stata preceduta, per ragioni diverse, da periodi più o meno lunghi di rapporti a tempo determinato.
Con il d.lgs n. 297/1994 di «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado», all'art. 485 si è stabilito : «1.AI personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.
2. Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie.
3. Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonché
i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali.». A sua volta l'art. 489 ripete la formulazione dell'art. 4 del dl. 370/1970, stabilendo che «Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione.
2. I periodi di congedo e di aspettativa retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del computo del periodo richiesto per il riconoscimento.». La norma, peraltro, deve essere letta in combinato disposto con l'art. 11, comma
14, della legge n. 124/1999 secondo cui « Il comma 1 dell'art. 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-
1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale."
L'art. 570 , rubricato “Periodi di servizio utili al riconoscimento” prevedeva poi testualmente «1.
Ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 569, è utile soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento.Il riconoscimento dei servizi è disposto all'atto della nomina in ruolo»
La ragionevolezza della normativa interna derivava dall'essere inserita in un sistema di reclutamento basato sulla regola del cosiddetto "doppio canale" che, oltre a prevedere l'immissione in ruolo periodica del personale attingendo dalle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami o per soli titoli, prima, e poi dalle graduatorie permanenti, ipotizzava la cadenza periodica dei concorsi.
In quel contesto, infatti, l'abbattimento oltre il primo quadriennio si giustificava in relazione al criterio meritocratico, perché quel sistema, per come pensato dal legislatore, avrebbe dovuto consentire ai più meritevoli di ottenere la tempestiva immissione nei ruoli, attesa la prevista periodicità dei concorsi e dei provvedimenti di inquadramento definitivo nei ruoli dell'amministrazione scolastica.
E' noto, però, che le immissioni in ruolo non sono avvenute in passato con la periodicità originariamente pensata dal legislatore e ciò ha determinato, quale conseguenza, che il personale
"stabilizzato", si è trovato per la maggior parte a vantare, al momento dell'immissione in ruolo, un'anzianità di servizio di gran lunga superiore a quella per la quale il riconoscimento opera in misura integrale, anzianità che è stata oggetto dell'abbattimento di cui si controverte .
In ogni caso dal complesso delle disposizioni richiamate si evince che , nel settore scolastico, in relazione al personale docente, la disciplina generale ed astratta del riconoscimento del servizio preruolo risulta dalla commistione di elementi che, nella comparazione con il trattamento riservato ai docenti ab origine assunti con contratti a tempo indeterminato, possono essere ritenuti solo in parte di sfavore . Infatti se, da un lato, la norma è chiara nel prevedere un abbattimento dell'anzianità sul periodo eccedente i primi quattro anni di servizio, dall'altro il legislatore ha ritenuto di dovere equiparare ad un intero anno di attività l'insegnamento svolto per almeno 180 giorni, o continuativamente dal 10 febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio, ed ha anche previsto il riconoscimento del servizio prestato presso scuole di un diverso grado, consentendo all'insegnante della scuola di istruzione secondaria di giovarsi dell'insegnamento nelle scuole elementari ed ai docenti di queste ultime di far valere il servizio preruolo prestato nelle scuole materne statali o comunali.
La Corte ha evidenziato come il meccanismo finisce per penalizzare i precari di lunga data, non già quelli che ottengano l'immissione in ruolo entro il limite massimo per il quale opera il principio della totale valorizzazione del servizio.
Deve dunque trovare applicazione , nel caso di specie, in cui le ricorrenti hanno operato per oltre 10 anni in virtù di contratti a tempo determinato, la clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE , con la conseguente disapplicazione della normativa nazionale . D'altronde l'applicabilità di tale clausola non può essere esclusa per il fatto che il rapporto dedotto in giudizio abbia ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, perché la Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato. Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poiché l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio ( cfr. Corte di Giustizia
8.11.2011 in causa C- 177/10 Rosado punto 43; Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause CP_4 riunite da C- 302/11 a C-305/11, Valenza ed altri, punto 36). E' infatti principio consolidato che la clausola 4 «osta ad una normativa nazionale, ... la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive .... Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro
a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere» ( Corte di Giustizia
18.10.2012 in cause riunite da C-302/11 a C305/11, Valenza e negli stessi termini Corte di Giustizia
4.9.2014 in causa C-152/14 Bertazzi). “
In questo contesto interpretativo consolidato è tuttavia di recente intervenuta la Corte di Giustizia che con sentenza 20.9.2018, in causa C466/17, a seguito di rinvio pregiudiziale del Per_2
Tribunale di Trento, ha statuito che la clausola 4 dell'Accordo Quadro, in linea di principio, non osta ad una normativa, quale quella dettata dall'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, che « ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi ».
La Corte di legittimità (Cass. 31150/19) , ha tuttavia opportunamente evidenziato la circostanza che
, nella menzionata pronuncia , la Corte di Giustizia abbia dichiarato di volersi porre in linea di continuità con la propria giurisprudenza, richiamata ai punti 26, 33, 37, 38, quanto alla rilevanza dell'anzianità, alla nozione di ragione oggettiva, alla non decisività delle diverse forme di reclutamento e della natura temporanea del rapporto. La statuizione finale è stata poi resa valorizzando le circostanze allegate dal Governo Italiano, che aveva fatto leva sul criterio di favore previsto dall'art. 489 del d.lgs. n. 297/1994, come integrato dalla legge n. 124/1999, nonché sulla necessità di raggiungere « un equilibrio tra i legittimi interessi dei lavoratori a tempo determinato e quelli dei lavoratori a tempo indeterminato, nel rispetto dei valori di meritocrazia e delle considerazioni di imparzialità e di efficacia dell'amministrazione su cui si basano le assunzioni mediante concorso» ( punto 51).
La Corte di legittimità ha raccomandato una lettura della pronuncia complessiva, senza svalutare i passaggi in cui la Corte di Giustizia rappresentava la non decisività della diversa forma di reclutamento e la necessità che la disparità di trattamento sia giustificata da «elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi»,
Ne consegue che la verifica che il giudice nazionale, nell'ambito della cooperazione istituita dall'art. 267 TFUE, è chiamato ad effettuare riguarda tutti gli aspetti che assumono rilievo ai sensi della clausola 4 dell'Accordo Quadro, ivi compresa l'effettiva sussistenza nel caso concreto delle ragioni fatte valere dinanzi alla Corte di Lussemburgo dallo Stato Italiano per giustificare la disparità di trattamento.
In conclusione la disparità di trattamento non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare.
La comparabilità non può neppure essere esclusa per i supplenti assunti ai sensi dell'art. 4, comma
3, della legge n. 124/1999 facendo leva sulla temporaneità dell'assunzione, perché la pretesa differenza qualitativa e quantitativa della prestazione, oltre a non trovare riscontro nella disciplina dettata dai CCNL succedutisi nel tempo, che non operano distinzioni quanto al contenuto della funzione docente, non appare conciliabile, come la stessa Corte di Giustizia ha rimarcato, «con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato» ( punto 34 della citata sentenza Motter), ossia nel periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee, che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche. Reputa in conclusione la Corte di legittimità : “E', pertanto, da escludere che la disciplina dettata dall'art.
485 del d.lgs. n. 297/1994 possa dirsi giustificata dalla non piena comparabilità delle situazioni a confronto e, comunque, dalla sussistenza di ragioni oggettive, intese nei termini indicati nei punti che precedono.
9. Più complessa è l'ulteriore verifica che la Corte di Giustizia ha demandato al giudice nazionale in relazione all'obiettivo di evitare il prodursi di discriminazioni «alla rovescia» in danno dei docenti assunti ab origine con contratti a tempo indeterminato, discriminazioni che, ad avviso del ricorrente, si produrrebbero qualora in sede di ricostruzione della carriera CP_1 si prescindesse dall'abbattimento, perché in tal caso il lavoratore a termine, potendo giovarsi del criterio di cui all'art. 489 d.lgs. n. 297/1994, potrebbe ottenere un'anzianità pari a quella dell'assunto a tempo indeterminato, pur avendo reso rispetto a quest'ultimo una prestazione di durata temporalmente inferiore. L'argomento non è privo di pregio, ma non può essere ritenuto decisivo per affermare tout court la conformità alla direttiva della norma di diritto interno, innanzitutto perché la verifica non può essere condotta in astratto, bensì deve tener conto della specificità del caso concreto, nel quale, in ipotesi, potrebbe anche non venire in rilievo
l'applicazione della disposizione sopra indicata, sulla quale la Corte di Giustizia ha fatto leva nell'affermare che l'abbattimento potrebbe essere ritenuto applicazione del principio del pro rata temporis. Si è già detto, infatti, che la clausola 4 dell'Accordo Quadro attribuisce un diritto incondizionato che può essere fatto valere dal singolo lavoratore dinanzi al giudice nazionale e non può essere paralizzato da una norma generale ed astratta. Corollario del principio è che la denunciata discriminazione deve essere verificata in relazione alla fattispecie concreta dedotta in giudizio e pertanto, ove la norma che legittima la diversità di trattamento si leghi, nell'intento del legislatore, a presupposti giustificativi non necessariamente sussistenti in relazione ai singoli rapporti, non si può escludere che la medesima norma possa essere ritenuta discriminatoria in un caso e non nell'altro, dipendendo la sua giustificazione dalla ricorrenza di condizioni che vanno verificate non in astratto bensì con riferimento al singolo rapporto.
9.1. L'applicazione diretta della clausola 4 chiama il giudice nazionale a seguire un procedimento logico secondo il quale occorre:
a) determinare il trattamento spettante al preteso "discriminato"; b) individuare il trattamento riservato al lavoratore comparabile;
c) accertare se l'eventuale disparità sia giustificata da una ragione obiettiva. Nel rispetto di queste fasi perché il docente si possa dire discriminato dall'applicazione dell'art. 485 d.lgs. n. 297/1994, che, si è già detto al punto 5, è la risultante di elementi di sfavore e di favore, deve emergere che l'anzianità calcolata ai sensi della norma speciale sia inferiore a quella che nello stesso arco temporale avrebbe maturato l'insegnante comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato per svolgere la medesima funzione docente. Ciò implica che il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato non possa essere ritenuto discriminatorio per il solo fatto che dopo il quadriennio si operi un abbattimento, occorrendo invece verificare anche l'incidenza dello strumento di compensazione favorevole, che pertanto, in sede di giudizio di comparazione, va eliminato dal computo complessivo dell'anzianità, da effettuarsi sull'intero periodo, atteso che, altrimenti, si verificherebbe la paventata discriminazione alla rovescia rispetto al docente comparabile. In altri termini un problema di trattamento discriminatorio può fondatamente porsi nelle sole ipotesi in cui l'anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale ex art. 489 d.lgs. n. 297/1994, prestata con rapporti a tempo determinato, risulti superiore a quella riconoscibile ex art. 485 d.lgs. n. 297/1994, perché solo in tal caso l'attività svolta sulla base del rapporto a termine viene ad essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all'assunto a tempo indeterminato.
9.2. Nel calcolo dell'anzianità occorre, quindi, tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato ( congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere considerati né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, né, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali questa Corte da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione (Cass. n. 21435/2011,
Cass. n. 3062/2012, Cass. n. 12 RG 2220/2017 17892/2015), sul presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento delle attività di scrutinio. Si dovrà, invece, tener conto del servizio prestato in un ruolo diverso da quello rispetto al quale si domanda la ricostruzione della carriera, in presenza delle condizioni richieste dall'art. 485, perché il medesimo beneficio è riconosciuto anche al docente a tempo indeterminato che transiti dall'uno all'altro ruolo, con la conseguenza che il meccanismo non determina alcuna discriminazione alla rovescia.
9.3. Qualora, all'esito del calcolo effettuato nei termini sopra indicati, il risultato complessivo dovesse risultare superiore a quello ottenuto con l'applicazione dei criteri di cui all'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, la norma di diritto interno deve essere disapplicata ed al docente va riconosciuto il medesimo trattamento che, nelle stesse condizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito all'insegnante assunto a tempo indeterminato, perché l'abbattimento, in quanto non giustificato da ragione oggettiva, non appare conforme al diritto dell'Unione. Come già ricordato nel punto 6.1 lett. a), la clausola 4 dell'accordo quadro ha effetto diretto ed i giudici nazionali, tenuti ad assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale che deriva dalle norme del diritto dell'Unione ed a garantirne la piena efficacia, debbono disapplicare, ove risulti preclusa l'interpretazione conforme, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di Giustizia 8.11.2011, Rosado Santana punti da 49 a 56).
Non è consentito, invece, all'assunto a tempo determinato, successivamente immesso nei ruoli, pretendere, sulla base della clausola 4, una commistione di regimi, ossia, da un lato, il criterio più favorevole dettato dal T.U. e, dall'altro, l'eliminazione del solo abbattimento, perché la disapplicazione non può essere parziale né può comportare l'applicazione di una disciplina diversa da quella della quale può giovarsi l'assunto a tempo indeterminato comparabile. “
Nella fattispecie all'esame, le ricorrenti hanno certamente ottenuto il riconoscimento di una anzianità a fini economici nettamente inferiore a quella cui avrebbero avuto diritto qualora fossero stati riconosciuti i periodi di preruolo integralmente subendo il trattamento discriminatorio normativamente imposto per la determinazione della anzianità di servizio senza il riconoscimento integrale del servizio prestato a termine per oltre 10 anni
Pertanto le ricorrenti hanno interesse al riconoscimento della richiesta equiparazione che garantisce loro concretamente un trattamento più favorevole rispetto a quello spettante in applicazione della normativa speciale.
Con riguardo alle richieste di condanna al pagamento delle differenze retributive maturate in ragione del diritto al riconoscimento dell'anzianità maturata con contratti a termine, si rileva quanto segue. La Corte di legittimità , con sentenze condivise da questo Collegio, ha sempre riconosciuto il diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio ai fini della progressione stipendiale in pendenza di rapporti a termine (cfr. Cass. 22558 e 23868 del 2016 e le successive sentenze conformi fra le quali si segnalano, fra le più recenti, Cass. nn. 28635, 26356, 26353, 6323 del 2018 e Cass. n. 20918/2019 quest'ultima relativa al personale ATA) Dalle considerazioni che precedono discende l'obbligo del Giudice nazionale di disapplicare la normativa che disconosce a fini economici e in parte giuridici l'anzianità maturata con contratti a termine con il conseguente diritto del lavoratore a percepire le differenze retributive cui avrebbe avuto diritto qualora fosse stato assunto ab initio a tempo indeterminato.
Il computo dell'anzianità è operato avuto riguardo ai criteri ordinariamente utilizzati per i docenti assunti a tempo indeterminato, valutando il solo servizio effettivo . I conteggi delle ricorrenti non sono stati specificamente contestati e possono costituire utile fondamento per la decisione, riguardando peraltro l'ultimo quinquennio anteriore al ricorso, nei limiti della prescrizione eccepita.
Deve essere invece respinta la domanda di riconoscimento dell'annualità del 2013 ai fini dell'avanzamento automatico nelle fasce stipendiali. La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza n. 1726/2025, pubblicata in data 21 maggio 2025 si è pronunciata proprio sulla questione giuridica della corretta interpretazione dell'art. 9, comma 23, del decreto-legge n. 78/2010, come prorogato dal d.P.R. n. 122/2013, e, in particolare, la controversa questione del mancato riconoscimento dell'annualità di servizio 2013 ai fini della progressione stipendiale del personale del comparto scuola. Nella fattispecie esaminata dalla Corte, analogamente al caso in esame , la docente agiva in giudizio contro il per ottenere, in via principale, il Controparte_1 riconoscimento a fini giuridici dell'anzianità di servizio maturata nell'anno 2013 e, per l'effetto, la disapplicazione del relativo decreto di ricostruzione carriera con la conseguente condanna del al pagamento delle differenze retributive e alla regolarizzazione della posizione CP_1 contributiva. La Corte d'Appello aveva ritenuto che una volta cessato il periodo di blocco (31 dicembre 2013),
l'anzianità maturata in quell'anno avrebbe dovuto essere considerata utile ai fini della progressione nelle fasce stipendiali. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del avverso la CP_1 sentenza della corte di appello. La Corte di legittimità ha valorizzato la considerazione che l'art. 9, comma 21, d.l. n. 78/2010, per i meccanismi di progressione automatica degli stipendi (come le fasce stipendiali del comparto scuola), stabiliva invece che gli anni del blocco "non sono utili". Per contro la Contrattazione Collettiva (CCNL 13 marzo 2013 e CCNL 7 agosto 2014): nel disporre il blocco, faceva salva la possibilità di recupero tramite la contrattazione collettiva, richiamando a tal fine l'art. 8, comma 14 del medesimo decreto-legge, che subordinava tale recupero al reperimento di specifiche risorse economiche. La Corte evidenzia come i CCNL del 2013 e 2014 abbiano effettivamente disposto il recupero, ma limitatamente alle sole annualità 2011 e 2012, lasciando
"scoperta" l'annualità 2013. La Corte definisce questo effetto come una "sterilizzazione" ai soli fini economici dell'annualità in questione. Tale sterilizzazione, a differenza di un mero rinvio degli effetti, non cessa automaticamente al termine del periodo di blocco, ma proietta le sue conseguenze nel tempo, determinando un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore. Il meccanismo di progressione, infatti, riprende a decorrere solo dal 1° gennaio 2014, senza poter computare il servizio prestato nel 2013.
Il punto più qualificante e chiarificatore della sentenza risiede nella netta distinzione che la Corte opera tra la "non utilità" ai fini economici e la piena validità ai fini giuridici dell'anzianità maturata nel 2013. La Corte afferma che la "sterilizzazione" imposta dalla norma è circoscritta esclusivamente al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali, senza intaccare il valore del servizio prestato per tutti gli altri istituti giuridici.
Secondo la Corte, questa distinzione è perfettamente coerente con la ratio della norma. Per le progressioni di carriera selettive (basate su concorsi o selezioni), il legislatore ha ritenuto sufficiente differire gli effetti economici, poiché non tutti i dipendenti ne avrebbero beneficiato negli anni del blocco. Per i meccanismi di progressione automatica, come le fasce stipendiali del personale scolastico, l'unico modo per garantire un risparmio di spesa reale ed universale era prevedere la
"non utilità" delle annualità bloccate, imponendo così un sacrificio identico a tutto il personale interessato, senza annullare completamente il valore giuridico del servizio prestato.
In sintesi, il principio di diritto enunciato dalla Corte stabilisce che, in assenza di un accordo collettivo che disponga diversamente, l'anno 2013 non può essere computato nel calcolo dell'anzianità richiesta per il passaggio alla fascia stipendiale successiva, pur rimanendo pienamente valido per tutti gli altri fini giuridici. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1726/2025, espressamente superando le conclusioni cui era pervenuta Cass. n. 16133/2024 , citata dalle ricorrenti, ha consolidato un'interpretazione rigorosa e sistematica dell'art. 9, comma 23, del d.l. 78/2010. Il principio di diritto che ne deriva è inequivocabile: l'anzianità di servizio maturata dal personale scolastico nell'anno 2013 è pienamente valida e riconoscibile ai fini giuridici, ma è priva di effetti per la progressione economica nelle fasce stipendiali, salvo un futuro ed eventuale recupero disposto dalla contrattazione collettiva.
La domanda sul punto deve essere pertanto respinta
Le spese di lite parzialmente compensate nella misura di un quarto in ragione dell'esito della lite per la restante parte seguono la soccombenza
PQM
dichiara il diritto della sig.ra al riconoscimento del periodo preruolo sin dall'anno Parte_1 scolastico 1996/1997 (pari complessivamente ad anni 08 mesi 10 e giorni 12 di servizio ); dichiara il diritto della sig.ra al riconoscimento del periodo preruolo sin dall'anno Parte_2 scolastico 1995/1996 (anni 11 mesi 07 e giorni 20 di servizio ); ordine al di effettuare la corretta valutazione dell'anzianità di servizio, sia Controparte_1 ai fini di una corretta ricostruzione della carriera che della corretta posizione stipendiale riconoscendo alla docente la corretta fascia 21-27 a decorrere dal 18 Novembre 2019 mentre Pt_1 alla docente la corretta fascia 28-34 a decorrere dal 10 Gennaio 2024; Pt_2 condanna il a corrispondere euro 10.640,03 lorde in favore di Controparte_1 [...]
e euro 5.789,94 lorde in favore di , oltre accessori di legge . Rigetta le Pt_1 Parte_2 restanti domande . Condanna il al pagamento delle spese di lite in favore delle ricorrenti CP_1 che previa compensazione nella misura di un quarto sono liquidate in complessivi euro 3162,00 oltre iva , cpa e spese generali al 15%, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
La Giudice
RI NT IA
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Tribunale di Catanzaro
Il giudice dottoressa RI NT IA , in applicazione straordinaria a distanza in attuazione dell'art. 3 del DL 117/2025 , ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 407/2025 promossa da e rappresentate e difese dall'avv. Marco Boccetti RITA INFANTE Parte_1 Parte_2
CONTRO
e Controparte_1 Controparte_2
rappresentato e difeso come in atti dall' AVVOCATURA GENERALE DELLO
[...]
STATO
provvedendo sulle conclusioni rappresentate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127 ter cpc , qui da intendersi riprodotte , come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
e docenti di ruolo dal 2009 la prima e dal 2010 la seconda Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio il e l' Controparte_3 Controparte_2
. Le ricorrenti contestavano la ricostruzione della carriera e il mancato riconoscimento
[...] integrale del servizio pre-ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato, citando giurisprudenza della Corte di Cassazione che equiparava il servizio a tempo determinato a quello a tempo indeterminato. Inoltre, il ricorso delle docenti mirava a ottenere il riconoscimento giuridico delle prestazioni rese nell'annualità 2013, escluso dalle progressioni economiche a causa di norme sul contenimento della spesa pubblica, con un blocco ritenuto illegittimo , qualora utilizzato a valere sotto il profilo giuridico , da successive sentenze della Corte di legittimità. Le ricorrenti chiedevano al Tribunale di condannare il a versare le differenze retributive maturate (10.640,03 euro CP_1 lordi per e 5.789,94 euro lordi per ) e a inquadrare correttamente le docenti nelle Pt_1 Pt_2 appropriate fasce stipendiali. Si costituivano il e l'ufficio scolastico contestando la prescrizione quinquennale delle CP_1 pretese azionate e nel merito la fondatezza delle stesse
All'udienza odierna sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione . e hanno chiesto riconoscersi il diritto alla Parte_1 Parte_2 ricostruzione della carriera ai fini della condanna al pagamento delle differenze retributive maturate in applicazione del principio , derivante dalla normativa comunitaria, di parità di trattamento dei lavoratori a termine e a tempo indeterminato
Deve premettersi che la clausola 4 dell'Accordo quadro sul contratto a termine esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato. Tale clausola ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Del;
8.9.2011, causa C-177/10 . Persona_1 CP_4
Con riguardo alla tematica della ricostruzione della carriera la Corte di Cassazione si è più volte occupata della conformità al diritto dell'Unione della disciplina interna con riguardo al personale della scuola, nei casi in cui l'immissione in ruolo sia stata preceduta da rapporti a termine ( da ultimo , dopo la pronuncia “Motter” della Corte di Giustizia , di cui si dirà nel prosieguo Cass.
Sentenza n. 31149 del 28/11/2019). La Corte ha statuito, in tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio del personale scolastico poi definitivamente immesso nei ruoli dell'amministrazione , che la normativa nazionale debba essere disapplicata, in quanto in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, laddove l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri normativamente indicati risulti essere inferiore a quella riconoscibile al dipendente comparabile assunto "ab origine" a tempo indeterminato.
La questione si è posta reiteratamente in sede giurisprudenziale in quanto la disciplina dettata per gli assunti a tempo indeterminato, dapprima dal legislatore e poi dalla contrattazione collettiva, fa discendere effetti giuridici ed economici dall'anzianità di servizio, che condiziona sia la progressione stipendiale sia, in genere, lo svolgimento del rapporto.
Nel settore scolastico, infatti, l'anzianità svolge un ruolo di particolare rilievo ogniqualvolta vengano in gioco valutazioni comparative . Ciò spiega perché il legislatore, sin da tempo risalente, ha ritenuto necessario dettare una disciplina specifica dell'istituto del riconoscimento del servizio ai fini della carriera, che costituisce un unicum rispetto ad altri settore dell'impiego pubblico e che si giustifica in ragione della peculiarità del sistema scolastico, nel quale, pur nella diversità delle forme di reclutamento succedutesi nel tempo, l'immissione definitiva nei ruoli dell'amministrazione è sempre stata preceduta, per ragioni diverse, da periodi più o meno lunghi di rapporti a tempo determinato.
Con il d.lgs n. 297/1994 di «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado», all'art. 485 si è stabilito : «1.AI personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.
2. Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie.
3. Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonché
i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali.». A sua volta l'art. 489 ripete la formulazione dell'art. 4 del dl. 370/1970, stabilendo che «Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione.
2. I periodi di congedo e di aspettativa retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del computo del periodo richiesto per il riconoscimento.». La norma, peraltro, deve essere letta in combinato disposto con l'art. 11, comma
14, della legge n. 124/1999 secondo cui « Il comma 1 dell'art. 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-
1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale."
L'art. 570 , rubricato “Periodi di servizio utili al riconoscimento” prevedeva poi testualmente «1.
Ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 569, è utile soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento.Il riconoscimento dei servizi è disposto all'atto della nomina in ruolo»
La ragionevolezza della normativa interna derivava dall'essere inserita in un sistema di reclutamento basato sulla regola del cosiddetto "doppio canale" che, oltre a prevedere l'immissione in ruolo periodica del personale attingendo dalle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami o per soli titoli, prima, e poi dalle graduatorie permanenti, ipotizzava la cadenza periodica dei concorsi.
In quel contesto, infatti, l'abbattimento oltre il primo quadriennio si giustificava in relazione al criterio meritocratico, perché quel sistema, per come pensato dal legislatore, avrebbe dovuto consentire ai più meritevoli di ottenere la tempestiva immissione nei ruoli, attesa la prevista periodicità dei concorsi e dei provvedimenti di inquadramento definitivo nei ruoli dell'amministrazione scolastica.
E' noto, però, che le immissioni in ruolo non sono avvenute in passato con la periodicità originariamente pensata dal legislatore e ciò ha determinato, quale conseguenza, che il personale
"stabilizzato", si è trovato per la maggior parte a vantare, al momento dell'immissione in ruolo, un'anzianità di servizio di gran lunga superiore a quella per la quale il riconoscimento opera in misura integrale, anzianità che è stata oggetto dell'abbattimento di cui si controverte .
In ogni caso dal complesso delle disposizioni richiamate si evince che , nel settore scolastico, in relazione al personale docente, la disciplina generale ed astratta del riconoscimento del servizio preruolo risulta dalla commistione di elementi che, nella comparazione con il trattamento riservato ai docenti ab origine assunti con contratti a tempo indeterminato, possono essere ritenuti solo in parte di sfavore . Infatti se, da un lato, la norma è chiara nel prevedere un abbattimento dell'anzianità sul periodo eccedente i primi quattro anni di servizio, dall'altro il legislatore ha ritenuto di dovere equiparare ad un intero anno di attività l'insegnamento svolto per almeno 180 giorni, o continuativamente dal 10 febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio, ed ha anche previsto il riconoscimento del servizio prestato presso scuole di un diverso grado, consentendo all'insegnante della scuola di istruzione secondaria di giovarsi dell'insegnamento nelle scuole elementari ed ai docenti di queste ultime di far valere il servizio preruolo prestato nelle scuole materne statali o comunali.
La Corte ha evidenziato come il meccanismo finisce per penalizzare i precari di lunga data, non già quelli che ottengano l'immissione in ruolo entro il limite massimo per il quale opera il principio della totale valorizzazione del servizio.
Deve dunque trovare applicazione , nel caso di specie, in cui le ricorrenti hanno operato per oltre 10 anni in virtù di contratti a tempo determinato, la clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE , con la conseguente disapplicazione della normativa nazionale . D'altronde l'applicabilità di tale clausola non può essere esclusa per il fatto che il rapporto dedotto in giudizio abbia ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, perché la Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato. Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poiché l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio ( cfr. Corte di Giustizia
8.11.2011 in causa C- 177/10 Rosado punto 43; Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause CP_4 riunite da C- 302/11 a C-305/11, Valenza ed altri, punto 36). E' infatti principio consolidato che la clausola 4 «osta ad una normativa nazionale, ... la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive .... Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro
a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere» ( Corte di Giustizia
18.10.2012 in cause riunite da C-302/11 a C305/11, Valenza e negli stessi termini Corte di Giustizia
4.9.2014 in causa C-152/14 Bertazzi). “
In questo contesto interpretativo consolidato è tuttavia di recente intervenuta la Corte di Giustizia che con sentenza 20.9.2018, in causa C466/17, a seguito di rinvio pregiudiziale del Per_2
Tribunale di Trento, ha statuito che la clausola 4 dell'Accordo Quadro, in linea di principio, non osta ad una normativa, quale quella dettata dall'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, che « ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi ».
La Corte di legittimità (Cass. 31150/19) , ha tuttavia opportunamente evidenziato la circostanza che
, nella menzionata pronuncia , la Corte di Giustizia abbia dichiarato di volersi porre in linea di continuità con la propria giurisprudenza, richiamata ai punti 26, 33, 37, 38, quanto alla rilevanza dell'anzianità, alla nozione di ragione oggettiva, alla non decisività delle diverse forme di reclutamento e della natura temporanea del rapporto. La statuizione finale è stata poi resa valorizzando le circostanze allegate dal Governo Italiano, che aveva fatto leva sul criterio di favore previsto dall'art. 489 del d.lgs. n. 297/1994, come integrato dalla legge n. 124/1999, nonché sulla necessità di raggiungere « un equilibrio tra i legittimi interessi dei lavoratori a tempo determinato e quelli dei lavoratori a tempo indeterminato, nel rispetto dei valori di meritocrazia e delle considerazioni di imparzialità e di efficacia dell'amministrazione su cui si basano le assunzioni mediante concorso» ( punto 51).
La Corte di legittimità ha raccomandato una lettura della pronuncia complessiva, senza svalutare i passaggi in cui la Corte di Giustizia rappresentava la non decisività della diversa forma di reclutamento e la necessità che la disparità di trattamento sia giustificata da «elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi»,
Ne consegue che la verifica che il giudice nazionale, nell'ambito della cooperazione istituita dall'art. 267 TFUE, è chiamato ad effettuare riguarda tutti gli aspetti che assumono rilievo ai sensi della clausola 4 dell'Accordo Quadro, ivi compresa l'effettiva sussistenza nel caso concreto delle ragioni fatte valere dinanzi alla Corte di Lussemburgo dallo Stato Italiano per giustificare la disparità di trattamento.
In conclusione la disparità di trattamento non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare.
La comparabilità non può neppure essere esclusa per i supplenti assunti ai sensi dell'art. 4, comma
3, della legge n. 124/1999 facendo leva sulla temporaneità dell'assunzione, perché la pretesa differenza qualitativa e quantitativa della prestazione, oltre a non trovare riscontro nella disciplina dettata dai CCNL succedutisi nel tempo, che non operano distinzioni quanto al contenuto della funzione docente, non appare conciliabile, come la stessa Corte di Giustizia ha rimarcato, «con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato» ( punto 34 della citata sentenza Motter), ossia nel periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee, che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche. Reputa in conclusione la Corte di legittimità : “E', pertanto, da escludere che la disciplina dettata dall'art.
485 del d.lgs. n. 297/1994 possa dirsi giustificata dalla non piena comparabilità delle situazioni a confronto e, comunque, dalla sussistenza di ragioni oggettive, intese nei termini indicati nei punti che precedono.
9. Più complessa è l'ulteriore verifica che la Corte di Giustizia ha demandato al giudice nazionale in relazione all'obiettivo di evitare il prodursi di discriminazioni «alla rovescia» in danno dei docenti assunti ab origine con contratti a tempo indeterminato, discriminazioni che, ad avviso del ricorrente, si produrrebbero qualora in sede di ricostruzione della carriera CP_1 si prescindesse dall'abbattimento, perché in tal caso il lavoratore a termine, potendo giovarsi del criterio di cui all'art. 489 d.lgs. n. 297/1994, potrebbe ottenere un'anzianità pari a quella dell'assunto a tempo indeterminato, pur avendo reso rispetto a quest'ultimo una prestazione di durata temporalmente inferiore. L'argomento non è privo di pregio, ma non può essere ritenuto decisivo per affermare tout court la conformità alla direttiva della norma di diritto interno, innanzitutto perché la verifica non può essere condotta in astratto, bensì deve tener conto della specificità del caso concreto, nel quale, in ipotesi, potrebbe anche non venire in rilievo
l'applicazione della disposizione sopra indicata, sulla quale la Corte di Giustizia ha fatto leva nell'affermare che l'abbattimento potrebbe essere ritenuto applicazione del principio del pro rata temporis. Si è già detto, infatti, che la clausola 4 dell'Accordo Quadro attribuisce un diritto incondizionato che può essere fatto valere dal singolo lavoratore dinanzi al giudice nazionale e non può essere paralizzato da una norma generale ed astratta. Corollario del principio è che la denunciata discriminazione deve essere verificata in relazione alla fattispecie concreta dedotta in giudizio e pertanto, ove la norma che legittima la diversità di trattamento si leghi, nell'intento del legislatore, a presupposti giustificativi non necessariamente sussistenti in relazione ai singoli rapporti, non si può escludere che la medesima norma possa essere ritenuta discriminatoria in un caso e non nell'altro, dipendendo la sua giustificazione dalla ricorrenza di condizioni che vanno verificate non in astratto bensì con riferimento al singolo rapporto.
9.1. L'applicazione diretta della clausola 4 chiama il giudice nazionale a seguire un procedimento logico secondo il quale occorre:
a) determinare il trattamento spettante al preteso "discriminato"; b) individuare il trattamento riservato al lavoratore comparabile;
c) accertare se l'eventuale disparità sia giustificata da una ragione obiettiva. Nel rispetto di queste fasi perché il docente si possa dire discriminato dall'applicazione dell'art. 485 d.lgs. n. 297/1994, che, si è già detto al punto 5, è la risultante di elementi di sfavore e di favore, deve emergere che l'anzianità calcolata ai sensi della norma speciale sia inferiore a quella che nello stesso arco temporale avrebbe maturato l'insegnante comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato per svolgere la medesima funzione docente. Ciò implica che il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato non possa essere ritenuto discriminatorio per il solo fatto che dopo il quadriennio si operi un abbattimento, occorrendo invece verificare anche l'incidenza dello strumento di compensazione favorevole, che pertanto, in sede di giudizio di comparazione, va eliminato dal computo complessivo dell'anzianità, da effettuarsi sull'intero periodo, atteso che, altrimenti, si verificherebbe la paventata discriminazione alla rovescia rispetto al docente comparabile. In altri termini un problema di trattamento discriminatorio può fondatamente porsi nelle sole ipotesi in cui l'anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale ex art. 489 d.lgs. n. 297/1994, prestata con rapporti a tempo determinato, risulti superiore a quella riconoscibile ex art. 485 d.lgs. n. 297/1994, perché solo in tal caso l'attività svolta sulla base del rapporto a termine viene ad essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all'assunto a tempo indeterminato.
9.2. Nel calcolo dell'anzianità occorre, quindi, tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato ( congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere considerati né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, né, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali questa Corte da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione (Cass. n. 21435/2011,
Cass. n. 3062/2012, Cass. n. 12 RG 2220/2017 17892/2015), sul presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento delle attività di scrutinio. Si dovrà, invece, tener conto del servizio prestato in un ruolo diverso da quello rispetto al quale si domanda la ricostruzione della carriera, in presenza delle condizioni richieste dall'art. 485, perché il medesimo beneficio è riconosciuto anche al docente a tempo indeterminato che transiti dall'uno all'altro ruolo, con la conseguenza che il meccanismo non determina alcuna discriminazione alla rovescia.
9.3. Qualora, all'esito del calcolo effettuato nei termini sopra indicati, il risultato complessivo dovesse risultare superiore a quello ottenuto con l'applicazione dei criteri di cui all'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, la norma di diritto interno deve essere disapplicata ed al docente va riconosciuto il medesimo trattamento che, nelle stesse condizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito all'insegnante assunto a tempo indeterminato, perché l'abbattimento, in quanto non giustificato da ragione oggettiva, non appare conforme al diritto dell'Unione. Come già ricordato nel punto 6.1 lett. a), la clausola 4 dell'accordo quadro ha effetto diretto ed i giudici nazionali, tenuti ad assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale che deriva dalle norme del diritto dell'Unione ed a garantirne la piena efficacia, debbono disapplicare, ove risulti preclusa l'interpretazione conforme, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di Giustizia 8.11.2011, Rosado Santana punti da 49 a 56).
Non è consentito, invece, all'assunto a tempo determinato, successivamente immesso nei ruoli, pretendere, sulla base della clausola 4, una commistione di regimi, ossia, da un lato, il criterio più favorevole dettato dal T.U. e, dall'altro, l'eliminazione del solo abbattimento, perché la disapplicazione non può essere parziale né può comportare l'applicazione di una disciplina diversa da quella della quale può giovarsi l'assunto a tempo indeterminato comparabile. “
Nella fattispecie all'esame, le ricorrenti hanno certamente ottenuto il riconoscimento di una anzianità a fini economici nettamente inferiore a quella cui avrebbero avuto diritto qualora fossero stati riconosciuti i periodi di preruolo integralmente subendo il trattamento discriminatorio normativamente imposto per la determinazione della anzianità di servizio senza il riconoscimento integrale del servizio prestato a termine per oltre 10 anni
Pertanto le ricorrenti hanno interesse al riconoscimento della richiesta equiparazione che garantisce loro concretamente un trattamento più favorevole rispetto a quello spettante in applicazione della normativa speciale.
Con riguardo alle richieste di condanna al pagamento delle differenze retributive maturate in ragione del diritto al riconoscimento dell'anzianità maturata con contratti a termine, si rileva quanto segue. La Corte di legittimità , con sentenze condivise da questo Collegio, ha sempre riconosciuto il diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio ai fini della progressione stipendiale in pendenza di rapporti a termine (cfr. Cass. 22558 e 23868 del 2016 e le successive sentenze conformi fra le quali si segnalano, fra le più recenti, Cass. nn. 28635, 26356, 26353, 6323 del 2018 e Cass. n. 20918/2019 quest'ultima relativa al personale ATA) Dalle considerazioni che precedono discende l'obbligo del Giudice nazionale di disapplicare la normativa che disconosce a fini economici e in parte giuridici l'anzianità maturata con contratti a termine con il conseguente diritto del lavoratore a percepire le differenze retributive cui avrebbe avuto diritto qualora fosse stato assunto ab initio a tempo indeterminato.
Il computo dell'anzianità è operato avuto riguardo ai criteri ordinariamente utilizzati per i docenti assunti a tempo indeterminato, valutando il solo servizio effettivo . I conteggi delle ricorrenti non sono stati specificamente contestati e possono costituire utile fondamento per la decisione, riguardando peraltro l'ultimo quinquennio anteriore al ricorso, nei limiti della prescrizione eccepita.
Deve essere invece respinta la domanda di riconoscimento dell'annualità del 2013 ai fini dell'avanzamento automatico nelle fasce stipendiali. La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza n. 1726/2025, pubblicata in data 21 maggio 2025 si è pronunciata proprio sulla questione giuridica della corretta interpretazione dell'art. 9, comma 23, del decreto-legge n. 78/2010, come prorogato dal d.P.R. n. 122/2013, e, in particolare, la controversa questione del mancato riconoscimento dell'annualità di servizio 2013 ai fini della progressione stipendiale del personale del comparto scuola. Nella fattispecie esaminata dalla Corte, analogamente al caso in esame , la docente agiva in giudizio contro il per ottenere, in via principale, il Controparte_1 riconoscimento a fini giuridici dell'anzianità di servizio maturata nell'anno 2013 e, per l'effetto, la disapplicazione del relativo decreto di ricostruzione carriera con la conseguente condanna del al pagamento delle differenze retributive e alla regolarizzazione della posizione CP_1 contributiva. La Corte d'Appello aveva ritenuto che una volta cessato il periodo di blocco (31 dicembre 2013),
l'anzianità maturata in quell'anno avrebbe dovuto essere considerata utile ai fini della progressione nelle fasce stipendiali. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del avverso la CP_1 sentenza della corte di appello. La Corte di legittimità ha valorizzato la considerazione che l'art. 9, comma 21, d.l. n. 78/2010, per i meccanismi di progressione automatica degli stipendi (come le fasce stipendiali del comparto scuola), stabiliva invece che gli anni del blocco "non sono utili". Per contro la Contrattazione Collettiva (CCNL 13 marzo 2013 e CCNL 7 agosto 2014): nel disporre il blocco, faceva salva la possibilità di recupero tramite la contrattazione collettiva, richiamando a tal fine l'art. 8, comma 14 del medesimo decreto-legge, che subordinava tale recupero al reperimento di specifiche risorse economiche. La Corte evidenzia come i CCNL del 2013 e 2014 abbiano effettivamente disposto il recupero, ma limitatamente alle sole annualità 2011 e 2012, lasciando
"scoperta" l'annualità 2013. La Corte definisce questo effetto come una "sterilizzazione" ai soli fini economici dell'annualità in questione. Tale sterilizzazione, a differenza di un mero rinvio degli effetti, non cessa automaticamente al termine del periodo di blocco, ma proietta le sue conseguenze nel tempo, determinando un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore. Il meccanismo di progressione, infatti, riprende a decorrere solo dal 1° gennaio 2014, senza poter computare il servizio prestato nel 2013.
Il punto più qualificante e chiarificatore della sentenza risiede nella netta distinzione che la Corte opera tra la "non utilità" ai fini economici e la piena validità ai fini giuridici dell'anzianità maturata nel 2013. La Corte afferma che la "sterilizzazione" imposta dalla norma è circoscritta esclusivamente al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali, senza intaccare il valore del servizio prestato per tutti gli altri istituti giuridici.
Secondo la Corte, questa distinzione è perfettamente coerente con la ratio della norma. Per le progressioni di carriera selettive (basate su concorsi o selezioni), il legislatore ha ritenuto sufficiente differire gli effetti economici, poiché non tutti i dipendenti ne avrebbero beneficiato negli anni del blocco. Per i meccanismi di progressione automatica, come le fasce stipendiali del personale scolastico, l'unico modo per garantire un risparmio di spesa reale ed universale era prevedere la
"non utilità" delle annualità bloccate, imponendo così un sacrificio identico a tutto il personale interessato, senza annullare completamente il valore giuridico del servizio prestato.
In sintesi, il principio di diritto enunciato dalla Corte stabilisce che, in assenza di un accordo collettivo che disponga diversamente, l'anno 2013 non può essere computato nel calcolo dell'anzianità richiesta per il passaggio alla fascia stipendiale successiva, pur rimanendo pienamente valido per tutti gli altri fini giuridici. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1726/2025, espressamente superando le conclusioni cui era pervenuta Cass. n. 16133/2024 , citata dalle ricorrenti, ha consolidato un'interpretazione rigorosa e sistematica dell'art. 9, comma 23, del d.l. 78/2010. Il principio di diritto che ne deriva è inequivocabile: l'anzianità di servizio maturata dal personale scolastico nell'anno 2013 è pienamente valida e riconoscibile ai fini giuridici, ma è priva di effetti per la progressione economica nelle fasce stipendiali, salvo un futuro ed eventuale recupero disposto dalla contrattazione collettiva.
La domanda sul punto deve essere pertanto respinta
Le spese di lite parzialmente compensate nella misura di un quarto in ragione dell'esito della lite per la restante parte seguono la soccombenza
PQM
dichiara il diritto della sig.ra al riconoscimento del periodo preruolo sin dall'anno Parte_1 scolastico 1996/1997 (pari complessivamente ad anni 08 mesi 10 e giorni 12 di servizio ); dichiara il diritto della sig.ra al riconoscimento del periodo preruolo sin dall'anno Parte_2 scolastico 1995/1996 (anni 11 mesi 07 e giorni 20 di servizio ); ordine al di effettuare la corretta valutazione dell'anzianità di servizio, sia Controparte_1 ai fini di una corretta ricostruzione della carriera che della corretta posizione stipendiale riconoscendo alla docente la corretta fascia 21-27 a decorrere dal 18 Novembre 2019 mentre Pt_1 alla docente la corretta fascia 28-34 a decorrere dal 10 Gennaio 2024; Pt_2 condanna il a corrispondere euro 10.640,03 lorde in favore di Controparte_1 [...]
e euro 5.789,94 lorde in favore di , oltre accessori di legge . Rigetta le Pt_1 Parte_2 restanti domande . Condanna il al pagamento delle spese di lite in favore delle ricorrenti CP_1 che previa compensazione nella misura di un quarto sono liquidate in complessivi euro 3162,00 oltre iva , cpa e spese generali al 15%, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
La Giudice
RI NT IA