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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 16/06/2025, n. 1368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1368 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 7305/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VERONA Sezione 1^ civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Massimo Vaccari PRESIDENTE E REL
Dott.ssa Eugenia Tommasi di Vignano GIUDICE
Dott.ssa Claudia Dal Martello GIUDICE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa promossa ex art. 4 legge n. 898/70, con ricorso iscritto in data
16/12/2024
DA
, nato a [...] il [...], Parte_1
CF rappresentato e difeso dall' avv. ERBIFORI C.F._1
GABRIELLA come da mandato in atti, c/o il cui studio ha eletto domicilio
CONTRO
, nato a [...] il [...], CF Controparte_1
1 rappresentata e difesa dall' Avv.to GIULIARI C.F._2
MASSIMO, come da mandato in atti, c/o il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTI
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
il ricorrente proponeva ricorso per lo scioglimento del matrimonio formulando ulteriori domande;
si costituiva ritualmente la resistente che non si opponeva alla domanda di scioglimento del matrimonio ma formulava ulteriori domande.
All'udienza del 17.04.2025 le parti riferivano di aver raggiunto un'intesa per una definizione del procedimento in via consensuale alle seguenti condizioni:
1)Pronunciare lo scioglimento dal matrimonio, contratto a Verona (VR) il
30.05.1987 da e , trascritto nel Controparte_1 Parte_1
registro degli atti di matrimonio del Comune di Verona al n. 86, parte 1, anno
1987, ordinando all'Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della sentenza;
2) Riconoscimento da parte del ricorrente alla resistente della rivalutazione degli arretrati per l'assegno di mantenimento che le sono stati corrisposti nell'importo mensile di € 400,00 dalla data della separazione ad oggi, per la
2 parte non prescritta:
3) Riconoscimento da parte del ricorrente nei confronti della resistente del diritto di comodato vita natural durante sull'abitazione, che era già stata casa coniugale sita in Via Nicolò Copernico n. 23 – 37135 Verona, come forma di riconoscimento dell'assegno divorzile;
4) Rinuncia della ad ogni ulteriore pretesa, e spese compensate. CP_1
CONCLUSIONI DEL P.M.: nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare lo scioglimento del matrimonio ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b)
della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
I coniugi hanno concordato le condizioni del divorzio come in atti ed hanno insistito per l'accoglimento della domanda. Non risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data del deposito del ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, e quindi il
3 Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
Ritenuto che l'accordo raggiunto dalle parti debba essere recepito, poiché le condizioni ivi stabilite risultano eque e legittime alla luce delle dichiarazioni delle parti, della loro situazione economica-reddituale.
La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza atteso che le condizioni non sono contrarie a norme imperative.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno integralmente compensate in conformità a quanto convenuto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti a Verona
(VR) il 30.05.1987 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Verona al n. 86, parte 1, anno 1987, alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione, prendendo atto degli ulteriori accordi negoziali, esulanti dalla soluzione del conflitto coniugale, raggiunti dai medesimi coniugi
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente
4 sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato
civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
3) Compensa tra le parti le spese di lite
Così deciso in Verona, il 27/05/2025
Il Presidente Relatore
Dr. Massimo Vaccari
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VERONA Sezione 1^ civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Massimo Vaccari PRESIDENTE E REL
Dott.ssa Eugenia Tommasi di Vignano GIUDICE
Dott.ssa Claudia Dal Martello GIUDICE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa promossa ex art. 4 legge n. 898/70, con ricorso iscritto in data
16/12/2024
DA
, nato a [...] il [...], Parte_1
CF rappresentato e difeso dall' avv. ERBIFORI C.F._1
GABRIELLA come da mandato in atti, c/o il cui studio ha eletto domicilio
CONTRO
, nato a [...] il [...], CF Controparte_1
1 rappresentata e difesa dall' Avv.to GIULIARI C.F._2
MASSIMO, come da mandato in atti, c/o il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTI
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
il ricorrente proponeva ricorso per lo scioglimento del matrimonio formulando ulteriori domande;
si costituiva ritualmente la resistente che non si opponeva alla domanda di scioglimento del matrimonio ma formulava ulteriori domande.
All'udienza del 17.04.2025 le parti riferivano di aver raggiunto un'intesa per una definizione del procedimento in via consensuale alle seguenti condizioni:
1)Pronunciare lo scioglimento dal matrimonio, contratto a Verona (VR) il
30.05.1987 da e , trascritto nel Controparte_1 Parte_1
registro degli atti di matrimonio del Comune di Verona al n. 86, parte 1, anno
1987, ordinando all'Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della sentenza;
2) Riconoscimento da parte del ricorrente alla resistente della rivalutazione degli arretrati per l'assegno di mantenimento che le sono stati corrisposti nell'importo mensile di € 400,00 dalla data della separazione ad oggi, per la
2 parte non prescritta:
3) Riconoscimento da parte del ricorrente nei confronti della resistente del diritto di comodato vita natural durante sull'abitazione, che era già stata casa coniugale sita in Via Nicolò Copernico n. 23 – 37135 Verona, come forma di riconoscimento dell'assegno divorzile;
4) Rinuncia della ad ogni ulteriore pretesa, e spese compensate. CP_1
CONCLUSIONI DEL P.M.: nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare lo scioglimento del matrimonio ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b)
della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
I coniugi hanno concordato le condizioni del divorzio come in atti ed hanno insistito per l'accoglimento della domanda. Non risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data del deposito del ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, e quindi il
3 Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
Ritenuto che l'accordo raggiunto dalle parti debba essere recepito, poiché le condizioni ivi stabilite risultano eque e legittime alla luce delle dichiarazioni delle parti, della loro situazione economica-reddituale.
La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza atteso che le condizioni non sono contrarie a norme imperative.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno integralmente compensate in conformità a quanto convenuto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti a Verona
(VR) il 30.05.1987 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Verona al n. 86, parte 1, anno 1987, alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione, prendendo atto degli ulteriori accordi negoziali, esulanti dalla soluzione del conflitto coniugale, raggiunti dai medesimi coniugi
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente
4 sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato
civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
3) Compensa tra le parti le spese di lite
Così deciso in Verona, il 27/05/2025
Il Presidente Relatore
Dr. Massimo Vaccari
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